11.2014.25
Responsabilità dell'organo di tutela
3 giugno 2016Italiano40 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.25
Lugano
3 giugno 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OA.2006.51 (responsabilità degli organi di tutela) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 19 dicembre 2006 da
AO 1
(rappresentata
dall'assistente __________ e
patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP
2
AP
3 e
AP 1 († 2014),
già in
alla quale sono
subentrati in qualità di eredi gli stessi
AP 2 e
AP 3
(patrocinati dall'avv. PA
1)
avv. __________
(patrocinato
dall'avv. __________)
__________
(† 2011), già in
cui
sono subentrati in qualità di eredi
__________
__________
e
__________
__________
(patrocinato
dall'avv. __________)
__________
(† 2007), già in
cui
sono subentrati in qualità di eredi
__________
__________
__________,
e
__________
(rappresentati
dallo stesso __________),
giudicando sull'appello
del 21 marzo 2014 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 20 febbraio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 27 ottobre
1980 la Delegazione tutoria di __________, viste le difficoltà incontrate da AO
1 (1948), vedova, nell'occuparsi dei figli F__________ (1978), bisognosa di cure
speciali, e G__________ (1980), ha istituito una curatela educativa in favore
dei minori, nominando R__________ quale curatore educativo e specificando i
suoi compiti come segue:
2. La madre chiederà l'esplicito consenso del
curatore per compiere atti che vadano oltre la normale cura dei figli e l'amministrazione
dell'economia domestica, segnatamente:
a) per
collocare i figli presso terze persone o istituti per un periodo superiore ai 3
giorni;
b) per
effettuare operazioni bancarie con l'avvertenza che capitali spettanti ai figli
dovranno essere depositati presso la __________ e potranno essere usati solo
con il consenso del curatore al quale è data competenza di effettuare
operazioni in nome dei curatelati;
c) per
vendere o dare in consegna beni mobili o immobili;
d) per
accettare la liquidazione di polizze di assicurazione o di casse pensioni;
e) per
presentare domande di prestazioni sociali, assistenziali e analoghe.
B. Il 20 gennaio 1984 R__________
ha segnalato alla Delegazione tutoria che AO 1 aveva sottoscritto un'istanza
per il rilascio di una cartella ipotecaria in garanzia di un mutuo concesso al
di lei fratello. Esaminato il caso, il 5 giugno 1984 la Delegazione tutoria ha così
deciso:
1. Alla signora AO 1, vedova __________, è designato
un assistente nella persona dell'arch. R__________ in __________.
2.
All'assistente designato sono devolute le competenze di cui all'art. 395 CC.
La capacità civile di disporre della signora AO 1 è limitata di conseguenza.
3. La
competenza dell'assistente è estesa pure alle operazioni effettuate dalla
signora AO 1, senza il suo consenso, e precedenti alla presente decisione.
4. Si
prescinde, per il momento, dalla pubblicazione del provvedimento.
R__________
ha comunicato il 4 settembre 2001 all'autorità tutoria di rinunciare
all'incarico, i rapporti fra lui e la famiglia della pupilla essendosi deteriorati.
Con decisione del 1° ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale __________
lo ha così esonerato dall'ufficio con effetto dal 15 ottobre 2001 e ha designato
__________ quale nuovo assistente, cui ha conferito “tutte le competenze dell'art.
395 CC”.
C. Il 14 aprile 2003 la
Commissione tutoria regionale __________ ha approvato “con riserva” il
rendiconto finale consegnato da R__________, che dal 1984 non aveva mai presentato
né rendiconti né rapporti morali scritti, accertando una sostanza netta attiva
il 30 settembre 2001 di fr. 37 448.90.
Adita da G__________, con decisione del 23 dicembre 2003 la Sezione degli enti
locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha nondimeno annullato tale risoluzione,
ordinando alla Commissione tutoria regionale di statuire nuovamente entro il 31
marzo 2004 “dopo aver fatto ricorso a una persona esperta in materia contabile”.
Preso atto di un referto allestito il 22 aprile 2004 dal fiduciario
commercialista S__________, con decisione del 29 aprile 2004 la Commissione
tutoria regionale __________ ha respinto l'approvazione del rendiconto finale,
chiedendo all'assistente ulteriori spiegazioni e documenti. Preso atto delle
osservazioni di R__________, l'11 ottobre 2014 la Commissione tutoria regionale
ha poi approvato il rendiconto finale 1984–2001 “con le riserve esposte nei
considerandi e in particolare relative alle gestioni degli anni 1986, 1987,
1990 e alla pigione stabilita per l'abitazione”. Il 21 dicembre 2005 la Sezione
degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha respinto un ricorso
inoltrato da R__________ contro tale risoluzione.
D. Il 19 dicembre 2006 AO 1 ha
convenuto davanti al Pretore del Distretto di Rivera AP 1, AP 2 e AP 3 (eredi fu
R__________, deceduto nel febbraio del 2005), __________ D__________
(presidente della Delegazione tutoria dal __________ al __________ e della Commissione
tutoria regionale __________ in seguito), S__________ R__________ (membro della
Delegazione tutoria di __________ dal __________ al __________), A__________
(membro dal __________ al __________) ed E__________ R__________ (membro dal __________
al __________) per ottenere da AP 1, AP 2 e AP 3 fr. 226 642.– a titolo di risarcimento danni e, nella misura in cui tale
importo dovesse restare scoperto, la differenza da parte degli altri convenuti.
Lo stesso giorno l'attrice ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria,
che il Pretore ha respinto con decreto del 21 dicembre 2006.
E. Nella loro risposta del 19
aprile 2007 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno proposto di respingere la petizione,
chiedendo finanche di dichiarare l'azione temeraria. Analoga conclusione hanno
formulato nei loro memoriali del 2 maggio 2007 __________ D__________, S__________
R__________, A__________ ed E__________ R__________. AO 1 ha replicato l'8
giugno 2007, ribadendo le proprie richieste. Con duplica del 4 luglio 2007 AP 1,
AP 2 e AP 3 hanno confermato il loro punto di vista. In un allegato del 16
luglio 2007 __________ D__________ ha eccepito l'intervenuta prescrizione della
pretesa, postulando una volta ancora il rigetto dell'azione. E__________ R__________
è deceduto il 19 agosto 2007 e nella lite gli sono subentrati gli eredi M__________,
F__________, C__________ e D__________. Il 7 gennaio 2008 A__________ ha
duplicato a sua volta, facendo valere anch'egli l'intervenuta prescrizione e
contestando la propria legittimazione passiva. L'11 gennaio 2008 l'attrice ha
chiesto di estromettere tale atto dal carteggio in quanto tardivo.
F. All'udienza
preliminare del 15 febbraio 2008 tutti i convenuti hanno sollevato l'eccezione
di prescrizione, che l'attrice ha contestato, così come ha avversato la carenza
di legittimazione passiva opposta da A__________. Con decreto del 30 marzo 2009
il Pretore ha respinto l'eccezione dell'attrice inerente alla tardività della
duplica presentata da A__________, ha dichiarato inammissibile l'eccezione di
prescrizione in quanto sollevata all'udienza preliminare da AP 1, AP 2 e
AP 3, S__________ R__________ e M__________, F__________, C__________ e D__________,
ha respinto la medesima eccezione in quanto fatta valere da __________ D__________
e A__________, così come la carenza di legittimazione passiva sollevata da
quest'ultimo.
G. Quello
stesso 30 marzo 2009 è iniziata l'istruttoria, nell'ambito della quale il
perito fiscale __________ F__________ ha rilasciato il 28 dicembre 2011 un
referto, delucidato il 27 novembre 2012. S__________ R__________ è deceduto il
23 dicembre 2011 e in causa gli sono subentrati N__________, R__________ e I__________
R__________. L'istruttoria è stata chiusa il 30 novembre 2012. Nel suo memoriale
conclusivo dell'11 marzo 2013 l'attrice ha confermato le proprie domande, riducendo
nondimeno la pretesa a fr. 174 293.96. Nelle loro
conclusioni del 16 aprile 2013 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno nuovamente
chiesto di respingere la petizione e di dichiarare la causa temeraria. Nel proprio
memoriale del 18 aprile 2013 __________ D__________ ha postulato una volta di
più il rigetto della petizione. Al dibattimento finale AO 1 non è comparsa. AP
1, AP 2, AP 3 e __________ D__________ hanno riaffermato il loro punto di
vista, mentre R__________, I__________ e D__________ R__________ sono rimasti
silenti.
H. Statuendo
il 20 febbraio 2014, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione in
quanto proposta contro AP 1AP 2 e AP 3, condannando
questi ultimi a rifondere solidalmente a AO 1 fr. 127 882.–, mentre ha respinto la petizione in
quanto proposta contro __________ D__________,
N__________, R__________ R__________, I__________ R__________, A__________,
M__________, F__________ R__________, C__________ R__________ e D__________ R__________.
La tassa di giustizia di fr. 5200.– e le spese di fr. 5361.60 sono state poste
per fr. 7393.10 solidalmente a carico di AP 1, AP 2 e AP 3 e per fr. 3168.50 a
carico di AO 1, alla quale i primi sono stati tenuti a rifondere, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 10 000.– per
ripetibili, mentre l'attrice è stata obbligata a versare a __________ D__________
e A__________ fr. 7000.– ciascuno per ripetibili.
Fatti
I. Contro la sentenza appena
citata AP 1, AP 2i e AP 3 sono insorti a questa Camera con un appello del 21
marzo 2014 nel quale chiedono che in riforma del giudizio impugnato la
petizione sia respinta anche nei loro confronti. Nelle sue osservazioni del 27
maggio 2014 AO 1 propone di respingere l'appello. N__________ R__________, R__________
R__________, I__________ R__________, __________ D__________, A__________, M__________,
F__________ R__________, C__________ R__________ e D__________ R__________ non
sono stati invitati a presentare osservazioni. AP 1 è deceduta l'11 dicembre
2014, lasciando quali eredi i figli AP 2 e AP 3.
Considerandi
in diritto: 1. Alle impugnazioni
si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze
intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni trattate con la
procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove
si tratti di controversie patrimoniali, il valore
litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv.
2.
CPC). In concreto tale requisito è pacificamente dato, il Pretore avendo
fissato il valore litigioso in fr. 174 293.96
(sentenza impugnata, pag. 31 consid. 8a con rinvio alla pag. 11 consid. L). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dei convenuti il 21 febbraio
2014.
Introdotto il 21 marzo 2014, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2.
Il 1° gennaio 2013 è
entrata in vigore la novella del Codice civile sulla “protezione degli adulti,
diritto delle persone e diritto della filiazione”, che ha sostanzialmente
modificato – fra l'altro – le norme sulla responsabilità degli organi di
tutela, prevedendo la responsabilità oggettiva diretta del Cantone e nuove
regole sulla prescrizione (messaggio del 28 giugno 2006 in: FF 2006 pag. 6394).
In materia di responsabilità il diritto transitorio rimane disciplinato dall'art.
1.
tit. fin. CC, sicché qualora un evento dannoso si sia concluso prima del 31
dicembre 2012, l'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili è tuttora
disciplinata dagli art. 426 segg. e 454 seg. vCC per quanto concerne la prescrizione,
indipendentemente dal momento in cui la pretesa è fatta valere (Reusser in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª
edizione, n. 31 ad art. 14c tit. fin.). Premesso ciò, secondo l'art.
430.
cpv. 1 vCC l'azione di responsabilità contro il tutore, i membri delle autorità
di tutela, il Comune, il circondario e il Cantone era di competenza del giudice
civile. E gli appelli contro le decisioni dei Pretori concernenti il diritto di
famiglia – compreso il diritto di tutela (o della protezione dell'adulto,
secondo la terminologia in vigore dal 1° gennaio 2013) – rientrano nella competenza
per materia di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG).
3.
Nella fattispecie il
Pretore ha respinto la petizione in quanto proposta contro __________ D__________,
N__________ R__________, R__________ R__________
e I__________ R__________ (eredi fu S__________
R__________), A__________ e M__________, F__________ R__________, C__________ R__________
e D__________ R__________ (eredi fu E__________ R__________), convenuti quali membri
della Delegazione tutoria di __________, rispettivamente della Commissione
tutoria regionale __________ dopo il 1° gennaio 2011. Ora, i convenuti in una
causa di risarcimento danni non formano un litisconsorzio necessario neppure ove
siano debitori solidali (Jeandin
in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 6 ad art. 70). Ciascun litisconsorte può
condurre quindi la propria causa indipendentemente dagli altri (art. 71 cpv. 3
CPC). L'attrice non avendo impugnato la sentenza del Pretore, nei suoi confronti
tale decisione è quindi passata in giudicato. I dispositivi n. 3 e 4.2 della
sentenza di primo grado hanno assunto pertanto carattere definitivo.
4.
Nella propria sentenza il Pretore,
qualificata la misura tutelare decisa dalla Delegazione tutoria il 5 giugno
1984.
come assistenza cooperante, ha ritenuto che le attribuzioni di R__________
fossero limitate ai casi enunciati dall'art. 395 cpv. 1 vCC. Nonostante ciò – ha
proseguito – egli si è occupato de facto dell'amministrazione dei
redditi e della sostanza dell'attrice, oltrepassando i limiti del proprio incarico
senza informare l'autorità tutoria dell'intensa gestione amministrativa da
parte sua e dell'incapacità della pupilla. Il primo giudice ha quindi vagliato
le poste del danno elencate dall'attrice, riconoscendo a quest'ultima
fr. 17 466.– per il danno subìto dalla locazione di un
appartamento in proprietà della figlia dell'assistente (pigione definita troppo
onerosa), fr. 59 000.– e fr. 1500.– per prelevamenti
eseguiti su due conti della pupilla (per i quali non era stato possibile determinare
l'autore) e fr. 49 916.– per prelevamenti
eseguiti dall'assistente o dalla di lui moglie (la cui destinazione non era
stata spiegata). Secondo il Pretore, in tali casi l'illiceità sarebbe stata
data anche qualora la pupilla avesse consentito alle operazioni, l'assistente
avendo violato i principi di una diligente amministrazione. E in concreto l'assistente
aveva mancato ai suoi doveri, poco importa se per intenzione o per negligenza,
sia per quanto riguarda i prelevamenti ingiustificati dai conti dell'attrice
sia per avere fatto concludere a quest'ultima un contratto di locazione troppo gravoso.
Il Pretore ha escluso invece la
responsabilità dei membri dell'autorità tutoria, che non aveva conferito
compiti di amministrazione all'assistente e non era stata informata né dell'importante
e regolare attività gestionale di lui né delle esigenze denotate dalla pupilla,
rilevando che neppure la richiesta di rapporti morali scritti avrebbe potuto
impedire il danno ove si consideri che nei pur frequenti colloqui con il
segretario della Delegazione tutoria l'assistente aveva sottaciuto la
situazione.
A titolo abbondanziale il Pretore
ha reputato che, foss'anche esclusa una responsabilità fondata sull'art. 426
vCC, R__________ sarebbe in ogni modo responsabile dei citati danni sulla base
delle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato e dell'art. 41 CO. A
tal fine egli ha accertato che AO 1 non aveva né la volontà né la capacità di
discernimento per concludere un contratto di mandato. Egli ha stimato altresì
che l'assistente non poteva essere considerato in buona fede quando ha
prelevato e trattenuto i noti importi e ha stipulato il menzionato contratto di
locazione, sicché sarebbe tenuto a risarcire il danno anche in virtù degli art.
420.
e 423 CO, rispettivamente in ragione della responsabilità per atti illeciti
dell'art. 41 CO. Alla luce di tutto ciò, in conclusione gli eredi di R__________
sono stati condannati a risarcire all'attrice la somma di complessivi fr. 127 882.–.
5.
Gli appellanti rammentano
che nel caso specifico la Delegazione tutoria ha istituito un'inabilitazione
giusta l'art. 395 cpv. 1 vCC supponendo che l'attrice fosse in grado di gestire
da sé la propria sostanza. E siccome R__________ non era tenuto ad amministrare
i beni della pupilla, egli nemmeno può essere ritenuto responsabile a norma
dell'art. 426 vCC. A loro parere, la responsabilità dell'assistente fondata su
tale disposizione andava circoscritta all'incarico fondato sull'art. 395 cpv. 1
vCC, ineccepibilmente assolto. Essi contestano pertanto che l'amministrazione
di fatto dei beni dell'attrice da parte di R__________, ossia fuori dell'incarico
di assistente cooperante, implichi una responsabilità giusta l'art. 426 vCC. In
ogni modo, aggiungono, l'attrice non ha dimostrato di avere subìto danni. Essi
fanno valere – in sintesi – che costei ha goduto di un appartamento di qualità consona
alla pigione, che non è stato dimostrato chi abbia eseguito prelevamenti per
fr. 60 500.– da conti su cui l'attrice
aveva libera disposizione e che gli importi prelevati dall'assistente e dalla
di lui moglie sono stati consegnati all'attrice come spillatico o trasferiti
sul conto postale di lei.
Gli appellanti contendono altresì
l'accertamento del Pretore, secondo cui l'attrice non era in grado di gestire i
propri beni, ricordando che ciò è smentito sia dalla decisione della Delegazione
tutoria, la quale ha rinunciato a prendere misure in tal senso, sia da una
perizia psichiatrica allestita il 23 luglio 1986. Essi allegano che l'assistente
si era informato regolarmente presso il segretario della Delegazione tutoria su
come procedere, sicché non gli si possono muovere colpe, neppure per
negligenza. Quanto a un'eventuale responsabilità in base alle norme sulla
gestione d'affari senza mandato e sulla responsabilità per atti illeciti, gli appellanti
ribadiscono che il danno non è stato provato, che l'assistente ha sempre agito
a titolo gratuito, senza nulla nascondere, e che in ogni caso un'azione fondata
su tali norme è prescritta. Infine essi lamentano che solo con la sentenza il
Pretore ha trattato tali capi di responsabilità, omettendo così di dar loro la
possibilità di esprimersi al riguardo o di indicare prove, onde una violazione
del loro diritto di essere sentiti.
6.
Secondo l'art. 426 vCC il
tutore e i membri dell'autorità di tutela dovevano, nell'adempimento del loro
ufficio, osservare le norme di una diligente amministrazione ed erano responsabili
dei danni cagionati volontariamente o per negligenza. Tale disposizione si
applicava anche ai curatori e agli assistenti legali per il rinvio figurante
all'art. 367 cpv. 3 vCC (DTF 136 III 117 consid. 3 con riferimenti; cfr. anche Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag.
399.
n. 1058). La responsabilità fondata sull'art. 426 vCC si applicava in caso
di atti o omissioni compiuti da organi di tutela nell'esercizio della loro
funzione e presupponeva – come quella fondata sull'art. 41 segg. CO –
l'esistenza di un danno,
di un nesso di causalità adeguata, dell'illiceità e di una colpa (DTF 136 III
117.
consid. 3 con richiamo; sentenza del Tribunale federale 5A_687/2014 del 16
dicembre 2014, consid. 3.2.1). In particolare gli organi di tutela erano tenuti
a usare nell'esercizio della loro funzione la diligenza di un buon
amministratore, in difetto di che essi rispondevano di ogni danno provocato con
intenzione o per negligenza (DTF 135 III 200 consid. 2.1).
7.
In concreto non è revocato
in dubbio che come assistente legale di AO 1 R__________ fosse un
organo di tutela. Litigiosa è l'estensione del suo incarico e la questione di
sapere se egli abbia agito nell'adempimento del suo ufficio, come prescrive
l'art. 426 vCC. Per gli appellanti R__________ era un mero assistente
cooperante, come risulta dalla testimonianza dell'allora segretario della
Delegazione tutoria e da una lettera della medesima Delegazione all'avv. __________,
il provvedimento essendo stato adottato proprio in seguito all'accensione di
una cartella ipotecaria da parte della pupilla. L'attrice obietta che
l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha espressamente accertato come
l'assistente avesse anche compiti di gestione del patrimonio secondo l'art. 395
cpv. 2 vCC, che il citato scritto non è una decisione formale ed è stato
firmato dall'allora presidente della Delegazione tutoria, il quale come
fratello di R__________ era escluso dalle proprie funzioni. Nelle circostanze
descritte giova pertanto esaminare la portata della decisione 5 giugno 1984 presa
dalla Delegazione tutoria di __________ (doc. A).
a) L'inabilitazione
prevista all'art. 395 vCC si differenziava dalla tutela per il fatto che, dal
profilo quantitativo, i suoi effetti sulla capacità civile del pupillo erano limitati
a determinati atti ed elementi del patrimonio e, dal profilo qualitativo, perché
garantiva anzitutto gli interessi materiali del pupillo e solo in misura
secondaria l'assistenza personale di lui (DTF 100 II 88; cfr. anche Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 53 n. 170 segg.). Si distinguevano
due forme di inabilitazione: l'assistenza legale cooperante, il
cui scopo era di intervenire accanto al pupillo per consentire gli atti
elencati all'art. 395 cpv. 1 vCC, e l'assistenza legale gerente,
che doveva occuparsi dell'amministrazione della sostanza del pupillo, il
quale conservava unicamente la libera disposizione delle rendite. Le due misure
potevano essere cumulate (assistenza legale combinata: RDAT II-2000 pag.
254.
consid. 3b). In tal caso l'assistito perdeva l'amministrazione dei
beni e non poteva disporre liberamente nemmeno dei redditi (DTF 136 III 119
consid. 3.2.1; cfr. anche I CCA, sentenza inc. 11.1995.280 del 15 marzo 1999,
consid. 8 con riferimenti; Deschenaux/
Steinauer, op. cit., pag. 63 n.
206; Langenegger in: Basler
Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 16 ad art. 395 vCC).
b) Nella
fattispecie, come detto, il 5 giugno 1984 la Delegazione tutoria di __________
ha così deciso:
Alla
signora AO 1, vedova __________, è designato un assistente nella persona
dell'arch. R__________ in __________.
All'assistente
designato sono devolute le competenze di cui all'art. 395 CC. La capacità
civile di disporre della signora AO 1 è limitata di conseguenza.
La
Delegazione tutoria ha quindi nominato un “assistente” cui erano devolute le
competenze dell'art. 395 vCC. La decisione di nomina non limitava le
attribuzioni dell'interessato a quelle dell'art. 395 cpv. 1 vCC (assistente
cooperante), ma conferiva al medesimo le attribuzioni previste dall'intera disposizione,
istituendo in pratica un'assistenza legale combinata. Il testo dei dispositivi
è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni.
c) Quanto
ai motivi della decisione, l'autorità tutoria ha escluso esplicitamente la
curatela e l'interdizione, come pure la privazione dell'autorità parentale o la
curatela amministrativa (art. 393 n. 2 vCC), e ha fatto esplicito riferimento
all'accensione di una cartella ipotecaria da parte di AO 1, concludendo che
“appare opportuno che il mandato dell'assistente venga esteso anche a tale oggetto”.
Se ne desume che la misura è stata sì originata da un episodio che rientrava
fra gli atti enumerati all'art. 395 cpv. 1 vCC, ma che le attribuzioni
dell'assistente erano intese anche alla gestione della sostanza nel senso dell'art.
395.
cpv. 2 vCC. Tanto più ove si pensi che nella segnalazione del 23 maggio
1984.
lo stesso R__________ proponeva di designare a AO 1 un'assistente a norma
dell'art. 395 CC “con il preciso e doveroso intento di prestare valido aiuto
nell'amministrazione dell'economia domestica” (istanza nel fascicolo “richiamo
dall'autorità tutoria di __________”, parte 2).
d) L'allora
segretario della Delegazione tutoria ha ricordato che “agli occhi della DT i
compiti di R__________ erano quelli del curatore educativo di cui alla primitiva
decisione e in seguito con le limitazioni dell'art. 395 cpv. 1 CC. Il capoverso
2.
della norma non entrava per noi in considerazione in quanto io ho sempre
pensato che la signora AO 1 avesse la libera disposizione” (deposizione 29
maggio 2009 di __________: verbali, pag. 2). Egli ha affermato inoltre di avere
spiegato a R__________ che “aveva l'obbligo di riferire alla DT solo nei casi
di applicazione dell'art. 395 cpv. 1 CC” e che “quando __________ mi ha chiesto
se avesse dovuto presentare dei rendiconti io gli ho detto di no ad eccezione
di quanto precede” (loc. cit., pag. 3 in fondo). Infine, in una lettera del 12
dicembre 1984 firmata per la Delegazione tutoria dal presidente e dal
segretario e trasmessa in copia a R__________ e all'avv. __________, che si era
occupato di una pratica successoria in cui AO 1 era coinvolta quale erede, figura
che:
con riferimento alla vostra domanda telefonica le
confermiamo che la nostra decisione (…) concernente l'inabilitazione della
signora AO 1 è da intendere, e del resto lo si desume dai motivi che hanno
determinato il provvedimento, nel senso del cpv. 1 dell'art. 395 CC.
(doc.
III richiamato, incarto prodotto dalla Commissione tutoria regionale __________,
fascicolo 2 in fondo).
e) A
ragione l'attrice obietta che quest'ultimo scritto non costituisce una
decisione atta a modificare, nel rispetto del parallelismo delle forme, la
portata della decisione presa il 5 giugno 1984. Quanto alle indicazioni
ricevute da R__________, esse potevano vincolare tutt'al più l'autorità nei confronti
di lui in forza del principio della buona fede, ma non modificare la portata di
una misura tutoria adottata in precedenza. Che poi le intenzioni della Delegazione
tutoria non corrispondessero al tenore della decisione effettivamente emessa è
possibile. Rimane il fatto che, correttamente interpretata, la decisione in questione
andava intesa come un'assistenza senza limitazioni. Ad analoga conclusione è
giunta, del resto, anche l'Autorità di vigilanza sulle tutele nella sua
decisione del 21 dicembre 2005 (doc. L, pag. 12 consid. 4b). E lo stesso R__________
deve avere compreso la decisione in tal senso, tant'è che per oltre 15 anni si
è occupato del patrimonio della pupilla, mentre quest'ultima – destinataria
della misura – non consta essere stata informata delle direttive rilasciate dall'autorità
tutoria.
f) Si
aggiunga, ad ogni buon conto, che l'art. 426 vCC si applicherebbe quand'anche si
interpretasse la decisione del 5 giugno 1984 – per ipotesi – come istituzione
di assistenza legale limitata ai compiti previsti all'art. 395 cpv. 1 vCC. Secondo
l'art. 426 vCC invero l'autore del danno doveva avere agito (o omesso di agire)
nell'adempimento delle sue funzioni, ossia dei compiti che gli erano stati conferiti
ai fini della misura tutelare (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 400 n. 1059).
Il funzionario di un'autorità tutoria che si occupasse di liquidare una
successione perché così incaricato per testamento, ad esempio, non rispondeva
in virtù dell'art. 426 vCC (esempio citato in: Egger,
Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 426 CC, con rinvii). Nella
fattispecie l'interessato non ha mai sostenuto di avere amministrato sostanza
della pupilla in virtù di un rapporto giuridico che non fosse quello di assistente
legale dell'attrice o di curatore dei figli, né gli appellanti pretendono ciò. Anzi,
egli ha mostrato di ben conoscere le difficoltà dell'attrice nell'amministrazione
del proprio patrimonio, tanto da assumere anche simili incombenze, salvo omettere
di avvertire la Delegazione tutoria e impedire una verifica puntuale del suo
operato. Anche sotto tale profilo egli ha mancato pertanto al compito di
tutelare gli interessi della pupilla. Avendo trascurato di informare compiutamente
l'autorità tutoria – per un verso – delle difficoltà riscontrate dall'assistita
nell'amministrazione dei beni e – per altro verso – dei compiti di gestione da
lui assunti, egli ha mancato di agire nell'adempimento del proprio ufficio,
come richiedeva invece l'art. 426 vCC.
8.
Per gli appellanti, comunque
sia, l'attrice non ha dimostrato l'esistenza dei danni riconosciuti dal Pretore.
Le varie voci vanno esaminate singolarmente.
a) Quanto
alla firma del contratto di locazione per un alloggio appartenente alla figlia
dell'assistente, il Pretore ha appurato che fino al 30 giugno 1998 l'attrice
viveva con i figli in un appartamento, pagando fr. 877.– mensili (spese accessorie
incluse), e che in seguito si è trasferita nell'appartamento in proprietà della figlia di R__________, spendendo
fr. 1100.– mensili, aumentati a fr. 1400.– mensili dal 1° ottobre
1999.
Egli ha ricordato inoltre che il nuovo assistente dell'attrice, allarmato
per l'entità del canone, ha trovato in breve alla pupilla una nuova
sistemazione al costo di fr. 832.– mensili. Il primo giudice ha escluso che l'interessata
potesse validamente consentire a un contratto di locazione tanto oneroso e ha calcolato
il danno in fr. 17 466.–, pari alla
differenza fra quanto la pupilla pagava in precedenza e il canone di locazione
per l'alloggio in proprietà della figlia dell'assistente. Gli appellanti fanno
valere che il secondo appartamento, situato in una casa bifamiliare, ha nettamente
migliorato la qualità di vita dell'attrice e sostengono che la pigione
richiesta non era eccessiva per un simile alloggio. Avendo pagato una pigione
adeguata per un appartamento migliore del precedente, l'attrice non ha patito
anzi alcun danno, tanto meno considerando che essa era d'accordo e che il suo
consenso non era viziato.
b) In
merito all'adeguatezza della pigione chiesta all'attrice, A__________ F__________
ha constatato che il canone di locazione era “manifestamente esagerato” e non
avrebbe dovuto eccedere fr. 600.– o 700.– mensili. Egli ha fondato la propria
valutazione sulle fotografie agli atti e sulle pigioni che un suo cliente aveva
fissato per due appartamenti in quella stessa zona e in quegli stessi anni (perizia
del 28 dicembre 2011, pag. 3, punto n. 3.4). Ora, sarà anche vero che l'apprezzamento
del perito appare scarno e sorretto da un solo raffronto. Anche F__________ tuttavia
ha dichiarato che “a occhio e croce” le dimensioni del nuovo appartamento equivalevano
a quello precedente, benché dall'esterno l'immobile si presentasse meglio (deposizione del 24 aprile 2009: verbali, pag. 3).
Dagli atti si evince inoltre che le finiture dell'abitazione erano datate (fotografie
doc. G). La valutazione del perito non appare pertanto insostenibile. Senza
dimenticare che la figlia dell'assistente, proprietaria dell'immobile, non ha
voluto rilasciare informazioni sul canone di locazione percepito dal successivo
inquilino (interrogatorio formale di AP 3, del 20 maggio 2010: verbali, pag. 3,
risposta n. 6).
c) Relativamente
all'entità del danno, il Pretore ha rimproverato all'assistente di avere approvato
un trasloco che comportava per l'attrice una spesa esagerata. Gli appellanti
non negano che l'assistente, il quale ha sottoscritto il contratto (doc. B), sapesse
come dal 1999 in poi il bilancio economico dell'attrice registrasse importanti disavanzi
(doc. M: perizia 21 aprile 2004 di S__________ V__________, pag. 5 e
allegati S, T, e U) e come l'aumento dell'onere locativo avrebbe pesato ancor
più negativamente, tant'è che il nuovo assistente si è adoperato per ridurre al
più presto la spesa (deposizione 24 aprile 2009, di V__________ D__________: verbali,
pag. 4 a metà). Ora, un assistente risponde anche nel caso in cui lasci
consumare sostanza alla persona inabilitata senza intervenire, venendo meno al
suo dovere di amministrare coscienziosamente il patrimonio (DTF 136 III 119
consid. 3.2). Per di più, come ha sottolineato anche l'Autorità di vigilanza sulle
tutele (doc. L, consid. 5), in concreto l'assistente versava in un potenziale
conflitto d'interessi, l'immobile locato appartenendo a sua figlia, ciò che
avrebbe imposto – tenuto conto anche della natura del contratto (art. 421 n. 6 vCC)
– di interpellare la Commissione tutoria per valutare la nomina di un curatore
ad hoc (art. 392 n. 2 vCC). Indipendentemente dal consenso dell'attrice,
pertanto, l'assistente legale risponde del danno cagionato da un trasloco non
sostenibile dal punto di vista economico, che egli non ha impedito né segnalato
all'autorità tutoria. E a ragione il primo giudice ha calcolato il danno in
base alla differenza fra quanto la pupilla avrebbe speso restando nel
precedente appartamento, dal quale non consta dovesse partire, e quanto ha pagato
per il nuovo.
9.
Circa i prelevamenti dagli
averi bancari dell'attrice, il Pretore ha quantificato il danno in complessivi fr.
60.
500.– per dieci operazioni intervenute
fra il 1986 e il 1996 su due libretti di risparmio della pupilla (operazioni delle
quali, dato il tempo trascorso, non è stato possibile individuare l'autore),
così come un danno di complessivi fr. 49 906.–
per prelievi eseguiti dall'assistente o dalla di lui moglie fra il 2000 e il
2001.
Egli ha rammentato che, a prescindere dall'estensione del suo incarico, l'assistente
si è occupato in maniera regolare e importante della gestione dei beni della
pupilla, sicché non poteva trascurare di dover rispondere a lei e all'autorità
tutoria del proprio operato. A mente sua, la mancanza di documentazione circa la
destinazione dei fondi prelevati è imputabile all'assistente, ciò che
giustifica un alleggerimento dell'onere probatorio in applicazione dell'art.
42.
cpv. 2 CO e del divieto dell'abuso di diritto secondo l'art. 2 cpv. 2 CC. Considerato
che i prelievi non erano giustificati da esborsi in favore dell'attrice o dal di
lei tenore di vita e che la pupilla si è sempre limitata a ritirare somme irregolari
e non elevate, mentre l'assistente era solito far ritirare cifre consistenti e
importi arrotondati, egli ha concluso che costui doveva essere l'autore anche
di quei prelevamenti per i quali non era più disponibile la documentazione
bancaria.
a) Quanto
ai prelevamenti di fr. 60 500.– complessivi
di cui non è stato possibile identificare l'autore, gli appellanti sottolineano
che tale prova è impossibile da recare anche per loro, poiché la banca non
conserva documenti vecchi più di vent'anni. Essi obiettano che anche l'attrice eseguiva
prelevamenti da quei conti e aveva la libera disponibilità su tali beni, tanto
che secondo una perizia del 23 luglio 1986 a quel momento essa curava da sé i
suoi pagamenti. A loro dire, poi, gli addebiti sono riconducibili a spese
effettuate dall'attrice all'insaputa dell'assistente, che non aveva l'obbligo
di tenere una contabilità, e aggiungono che in quel periodo il figlio dell'attrice
frequentava in internato una scuola privata, sicché il fabbisogno in denaro dei
ragazzi non era sempre coperto dalle rendite.
b) Come
ha ricordato il Pretore, nel caso in esame il perito giudiziario ha dichiarato
di non poter esprimere alcun “giudizio sulla destinazione dei prelevamenti
effettuati nel 1986, nel 1987, nel 1989 e nel 1990 di complessivi fr. 59 000.– in quanto le entrate correnti di cui disponeva
[l'attrice] le permettevano di far fronte alle sue necessità correnti”, soggiungendo
ad ogni modo di non avere “rinvenuto agli atti alcun documento che potesse
giustificare queste maggiori uscite” (delucidazione scritta del 27 novembre
2012, pag. 2 verso il basso). Ad analoghe conclusioni era giunto il fiduciario
S__________
V__________ nella sua perizia del 21 aprile 2004 (doc. M, pag. 6 a metà e
fascicolo nero annesso all'incarto richiamato dalla Commissione tutoria). In simili
circostanze, avessero inteso dimostrare che i prelevamenti in questione potevano
giustificarsi per sovvenire alla retta scolastica del figlio o ad altre spese
per i minori, i convenuti avrebbero dovuto sottoporre la questione al perito. Rimasto
a livello di semplice affermazione senza il benché minimo riferimento alle
risultanze istruttorie, il loro assunto non può trovare accoglimento in
appello.
c) Non
si disconosce che secondo una perizia allestita il 23 luglio 1986 dal dott. __________,
psichiatra e psicoterapeuta, in quel tempo l'attrice eseguiva personalmente
tutti i pagamenti e le spese (referto negli atti richiamati dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele, fascicolo giallo 178/1985 “F__________ S__________”, pag.
2.
verso il basso). Il Pretore ha appurato poi sulla scorta della documentazione
bancaria disponibile per il periodo successivo al 1999 che anche AO 1 aveva
effettuato prelevamenti dai medesimi libretti di risparmio (cfr. anche doc. V
richiamato). Quest'ultima oppone che, trattandosi di libretti al portatore, per
compiere prelievi occorreva essere in possesso dei libretti e che già in precedenza
l'assistente si era occupato di amministrare beni della famiglia. Dagli atti
non risulta tuttavia che quei libretti fossero in esclusivo possesso dell'assistente,
tant'è che – com'è stato dimostrato – anche l'attrice ha prelevato denaro dai
medesimi. Certo, dai documenti bancari successivi al 1999 si evince che le
somme ritirate dall'attrice solevano essere meno importanti di quelle ritirate
dall'assistente e dalla di lui moglie. Il Pretore ha accertato però che l'attrice
ha ritirato a sua volta importi ragguardevoli (ad esempio fr. 3800.– il 2
febbraio 1990) e che l'assistente ne ha ritirati anche di più contenuti (ad
esempio fr. 733.– il 18 aprile 2001; sentenza impugnata, pag. 20 seg.).
È
vero che l'accertamento testé evocato non basta per desumere che i prelevamenti
intervenuti fra il 1986 e il 1996 siano opera dell'assistente. Né si può
rimproverare a quest'ultimo di non avere conservato giustificativi di prelievi
che egli nega finanche di avere eseguito. Ciò non toglie che, come si è visto
(consid. 8d), un organo di tutela risponde anche delle proprie omissioni. Di
fronte a prelevamenti tanto importanti e privi di giustificazioni apparenti,
nella fattispecie l'assistente avrebbe dovuto reagire. Egli sostiene di non
essere stato al corrente della situazione, ma al dott. __________ aveva assicurato
che l'interessata non aveva accumulato debiti né speso più di quanto avesse a
disposizione mensilmente (relazione citata, pag. 4 a metà). Per di più, anche
la decisione di nomina dell'assistente quale curatore educativo dei figli
prevedeva che l'attrice era tenuta a chiedere il consenso di lui “per
operazioni bancarie” (nell'incarto richiamato dall'autorità di vigilanza,
fascicolo giallo 178/1985 “F__________ S__________”). Già nel 1986 pertanto
egli era tenuto a vigilare sulla situazione economica dell'attrice, a
prescindere dal fatto che il segretario della Delegazione tutoria lo avesse dispensato
dal
presentare rendiconti di carattere finanziario (sopra, consid. 7d). La
responsabilità di lui è quindi data anche nell'ipotesi in cui i noti prelievi
siano opera dell'attrice e i fondi siano stati da lei dilapidati o consegnati a
terzi.
d) Riguardo
alla quantificazione del danno è appena il caso di ribadire che, avesse reagito
di fronte a esborsi tanto importanti da parte della pupilla, l'assistente avrebbe
potuto impedire un consumo ingiustificato di sostanza. E se si pensa che un
assistente gerente è tenuto a presentare rendiconti ogni due anni (art. 413
cpv. 2 vCC), a prescindere dalle indicazioni ricevute dal segretario della Delegazione
tutoria in concreto l'assistente avrebbe dovuto reagire al più tardi entro un
termine analogo. Ora, il Pretore ha accertato che dopo il 1987 sui noti
libretti di risparmio sono stato operati quattro prelevamenti di cui non è
stato possibile individuare l'autore: fr.
4000.
– il 9 luglio 1989, fr. 5000.– il 9 ottobre 1990, fr. 5000.– l'8 novembre
1990.
e fr. 1500.– il 7 marzo 1996 (sentenza impugnata, pag. 20). Il che è
incontestato. Il danno riconducibile alle omissioni dell'assistente risulta
così di complessivi fr. 15 500.–. Per il
resto la pretesa dell'attrice va respinta.
e) In
relazione ai prelevamenti di complessivi fr. 49 916.– eseguiti nel 2000 e 2001
dall'assistente e dalla di lui moglie da un libretto di risparmio presso la __________,
gli appellanti fanno valere che secondo il perito almeno
fr. 16 800.– possono essere stati usati come
spillatico. Chiamato a redigere una perizia per la Commissione tutoria regionale
__________, S__________ V__________ aveva presunto invero che tali importi
fossero stati adoperati dall'attrice per la gestione corrente (doc. M, pag. 7
in alto e fascicolo nero annesso all'incarto richiamato dalla medesima Commissione
tutoria). Se non che, per tacere del fatto che il perito giudiziario __________
__________ ha dichiarato di non condividere tale ipotesi (delucidazione scritta
del 27 novembre 2012, pag. 2 in alto), il Pretore ha scartato le conclusioni
del fiduciario, sia per l'entità degli importi sia per le date ravvicinate dei
prelievi (sentenza, impugnata, pag. 21 in basso). Con siffatti argomenti gli
appellanti non si confrontano, limitandosi a evocare il referto di S__________
V__________. Al proposito non si ravvisano motivi dunque per scostarsi dalla conclusione
del primo giudice.
Gli
appellanti sostengono che secondo R__________ il denaro prelevato dalla __________
era stato trasferito sul conto postale dell'attrice per far fronte alle
necessità di lei. Il perito giudiziario ha confermato in effetti che parte
degli importi prelevati da quei conti è stata riversata sul conto corrente
postale dell'attrice (delucidazione scritta del 27 novembre 2012, pag. 2 in
alto). Se non che, per complessivi fr. 12 100.–
prelevati dalla __________ nel 2001 non risulta un corrispettivo accredito sul
conto postale, come aveva constatato il fiduciario S__________ V__________ nel
suo referto del 21 aprile 2004 (loc. cit.; doc. M, pag. 7 in alto e fascicolo
nero annesso all'incarto richiamato dalla Commissione tutori). Del resto, già
nel suo referto del 28 dicembre 2011 il perito giudiziario, interpellato sulla
destinazione di quei fondi (e di altri), non aveva “trovato riscontro con
giustificativi che potessero comprovare la destinazione data a questi
prelevamenti” (referto del 28 dicembre 2011 pag. 3 risposta n. 3.3c). Ne segue
che, in definitiva, il danno per i prelievi ingiustificati dai libretti e i
conti dell'attrice va confermato in complessivi fr. 65 416.–.
10.
Gli appellanti contestano quanto
il Pretore ha rimproverato all'assistente, ovvero di non avere operato con la
diligenza richiesta a un buon amministratore. Per il primo giudice l'eventuale
consenso della pupilla non liberava l'assistente dalle proprie responsabilità,
men che meno pensando al fatto che in ambito patrimoniale l'intervento di un organo
di tutela è mirato principalmente a conservare la sostanza del pupillo. I citati
prelevamenti avendo leso il patrimonio dell'attrice e la firma del nuovo
contratto di locazione non essendo nell'interesse di lei, il Pretore ha ritenuto
adempiuti gli estremi dell'illiceità. Gli appellanti fanno valere che l'assistente
non era incaricato di amministrare il patrimonio dell'attrice, sicché non era
tenuto ad agire con la prudenza richiesta a un organo di tutela. A loro parere egli
neppure aveva motivi di supporre che l'attrice non fosse in grado di gestire i
suoi beni, sia perché la Delegazione tutoria aveva escluso la necessità di una
misura in tal senso proprio nella decisione del 5 giugno 1984, sia perché a
tale conclusione era giunto anche il dott. __________. Essi ricordano altresì
che neppure nell'ambito della curatela in favore dei figli la Delegazione
tutoria o l'Autorità di vigilanza sulle tutele aveva ravvisato la necessità di
intervenire. Sottolineano infine che l'attrice era in grado di amministrare i
propri beni e di eseguire prelevamenti dai suoi conti.
a) Sulle
mancanze dell'assistente rispetto agli obblighi di diligenza già si è detto (consid.
8d e 9d). Al riguardo basti ricordare che, a prescindere dall'estensione del
suo incarico, un organo di tutela viola gli obblighi generali e di diligenza
che gli incombono nell'adempimento del proprio ufficio ove ometta di informare
l'autorità tutoria delle difficoltà riscontrate da un pupillo nell'amministrazione
della propria sostanza. Commette un atto illecito, pertanto, l'organo di tutela
che consente al pupillo di assumere oneri di locazione esagerati oppure che non
reagisca entro un termine ragionevole di fronte a importanti e ingiustificate
diminuzioni della sostanza (complessivi fr. 44 000.–
in concreto nei soli anni 1986 e 1987) oppure – come nella fattispecie – che
prelevi fr. 49 916.– dai conti della pupilla
sull'arco di due anni senza saper dimostrare il loro uso, a maggior ragione ove
si consideri che i prelevamenti sono avvenuti nei due anni precedenti la fine
del suo incarico.
b) Per
il resto non è dato a divedere come gli appellanti possano imputare all'autorità
tutoria di non essere intervenuta allorquando nei vari colloqui con il
segretario della Delegazione tutoria il medesimo assistente ha sottaciuto i
compiti di gestione amministrativa da lui assunti (deposizione 29 maggio 2009
di __________ R__________: verbali a pag. 3 in basso). Quanto al dott. __________,
non va trascurato che il professionista si è fondato sulle indicazioni
fornitegli dell'assistente (referto del 23 luglio 1986, pag. 1 e pag. 4 a metà nell'incarto
richiamato dall'autorità di vigilanza, fascicolo giallo 178/1985 “F__________ S__________”).
Lo stesso psichiatra, per altro, segnalava i limiti cognitivi dell'attrice,
tanto da diagnosticare una “diminuzione congenita delle facoltà intellettive
con particolare deficit aritmetico” (loc. cit., pag. 3 in basso e pag. 4 in
fondo). Poco importa che l'attrice possa avere compiuto essa medesima i prelevamenti
del 1989, 1990 e 1996 o che abbia consentito al trasloco o ai prelevamenti
effettuati nel 2000 e nel 2001 dall'assistente. Come ha ricordato il primo
giudice, il consenso del pupillo non libera l'organo di tutela dalle proprie responsabilità
(Steinauer, op. cit., pag. 401 n. 1062b).
Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
11.
Gli appellanti si dolgono
che il Pretore non ha illustrato i motivi per cui ha ritenuto sussistere anche
il requisito della colpa, senza qualificarla come intenzione o negligenza. Ed
essi escludono una colpa intenzionale, l'assistente non avendo mai inteso ledere
gli interessi dell'attrice. A loro dire, egli si è sempre attenuto alle
indicazioni del segretario della Delegazione tutoria, informandosi regolarmente
e seguendo le di lui direttive.
L'argomentazione non può essere
condivisa. Il segretario della Delegazione tutoria ha confermato, certo, che l'assistente
si atteneva alle di lui istruzioni, chiedendo puntualmente ragguagli, e che
egli medesimo lo aveva dispensato dal presentare rendiconti, a suo avviso non
necessari (deposizione 29 maggio 2009 di __________ R__________: verbali, pag.
3). L'assistente però non ha mai discusso con lui questioni legate all'amministrazione
della sostanza, pur avendone assunto le mansioni (loc. cit., pag. 3 in basso). __________
R__________ ha affermato inoltre di essere stato convinto che l'inabilitazione si
limitasse all'art. 395 cpv. 1 vCC e la sua opinione era stata comunicata anche
all'assistente, cui era stata trasmessa copia di una lettera inviata a suo
tempo all'avv. __________ (sopra, consid. 7d). Mal si intravede perciò come
l'assistente potesse presumere in buona fede di potersi occupare della gestione
della sostanza dell'attrice in assenza di un incarico da parte dell'autorità tutoria
e senza informare – nemmeno in linea generale – la Delegazione tutoria del proprio
operato. La colpa di lui è pertanto data, se non altro come negligenza. Il nesso
di causalità adeguata tra il comportamento dell'assistente e il danno
patrimoniale subìto dall'attrice non è invece controverso. In condizioni del
genere il quesito di sapere se la responsabilità dell'assistente sia data anche
in virtù delle norme sulla gestione d'affari senza mandato (nel cui ambito la
prescrizione è, contrariamente all'opinione degli appellanti, decennale: art.
127.
CO; Schmid in: Zürcher
Kommentar, 3ª edizione, n. 20 ad art. 420 CO) e della responsabilità per atto
illecito (nel cui quadro la prescrizione è quella prevista dal diritto penale
se l'azione di risarcimento per atto illecito deriva da un comportamento
punibile: art. 60 cpv. 2 CO), ammessa dal Pretore in via abbondanziale, può
rimanere aperta.
12.
Le spese della decisione
odierna seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Si giustifica così
di addebitarne due terzi agli appellanti in solido (art. 106 cpv. 3
CPC) e il rimanente terzo all'attrice, alla quale gli appellanti rifonderanno un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito della
presente sentenza impone altresì la modifica degli oneri di prima sede nella
misura in cui concernono l'attrice e gli appellanti. Alla luce delle richieste
di giudizio dirette al Pretore e del grado di reciproca soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC ticinese), si legittima una suddivisone a metà fra l'attrice e i
convenuti in solido, compensate le ripetibili.
13.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella
prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la decisione impugnata sono così
riformata:
2. AP 2 e AP 3 sono condannati a versare solidalmente
a AO 1 la somma di fr. 82 882.– con interessi al 5% dal 21 dicembre
2005.
4. La tassa di giustizia di fr. 5200.– e le spese
di fr. 5361.60, anticipate per fr. 3358.80 da AO 1 e per fr. 1252.80 da AP 2 e AP
3, vanno anticipate dall'attrice per la differenza e sono poste per la metà a
carico di AO 1 e per l'altra metà a carico di AP 2 e AP 3 in solido.
4.1 Le ripetibili fra l'attrice e i convenuti AP 2 e
AP 3 sono compensate.
II. Le spese di appello di fr. 10 000.– sono poste
per due terzi a carico di AP 2 e AP 3 in solido e per il resto a carico di AO 1.
AP 2 e AP 3 rifonderanno inoltre a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr.
8000.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).