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Decisione

11.2014.25

Responsabilità dell'organo di tutela

3 giugno 2016Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro la sentenza appena

citata AP 1, AP 2i e AP 3 sono insorti a questa Camera con un appello del 21

marzo 2014 nel quale chiedono che in riforma del giudizio impugnato la

petizione sia respinta anche nei loro confronti. Nelle sue osservazioni del 27

maggio 2014 AO 1 propone di respingere l'appello. N__________ R__________, R__________

R__________, I__________ R__________, __________ D__________, A__________, M__________,

F__________ R__________, C__________ R__________ e D__________ R__________ non

sono stati invitati a presentare osservazioni. AP 1 è deceduta l'11 dicembre

2014, lasciando quali eredi i figli AP 2 e AP 3.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni

si applica il diritto in vigore al momento

della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze

intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni trattate con la

procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove

si tratti di controversie patrimoniali, il valore

litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv.

2.

CPC). In concreto tale requisito è pacificamente dato, il Pretore avendo

fissato il valore litigioso in fr. 174 293.96

(sentenza impugnata, pag. 31 consid. 8a con rinvio alla pag. 11 consid. L). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la

decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dei convenuti il 21 febbraio

2014.

Introdotto il 21 marzo 2014, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

2.

Il 1° gennaio 2013 è

entrata in vigore la novella del Codice civile sulla “protezione degli adulti,

diritto delle persone e diritto della filiazione”, che ha sostanzialmente

modificato – fra l'altro – le nor­me sulla responsabilità degli organi di

tutela, prevedendo la responsabilità oggettiva diretta del Cantone e nuove

regole sulla prescrizione (messaggio del 28 giugno 2006 in: FF 2006 pag. 6394).

In materia di responsabilità il diritto transitorio rimane disciplinato dall'art.

1.

tit. fin. CC, sicché qualora un evento dannoso si sia concluso prima del 31

dicembre 2012, l'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili è tuttora

disciplinata dagli art. 426 segg. e 454 seg. vCC per quanto concerne la prescrizione,

indipendentemente dal momento in cui la pretesa è fatta valere (Reusser in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª

edizione, n. 31 ad art. 14c tit. fin.). Premesso ciò, secondo l'art.

430.

cpv. 1 vCC l'azione di responsabilità contro il tutore, i membri delle autorità

di tutela, il Comune, il circondario e il Cantone era di competenza del giudice

civile. E gli appelli contro le decisioni dei Pretori concernenti il diritto di

famiglia – compreso il diritto di tutela (o della protezione dell'adulto,

secondo la terminologia in vigore dal 1° gennaio 2013) – rientrano nella competenza

per materia di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG).

3.

Nella fattispecie il

Pretore ha respinto la petizione in quanto proposta contro __________ D__________,

N__________ R__________, R__________ R__________

e I__________ R__________ (eredi fu S__________

R__________), A__________ e M__________, F__________ R__________, C__________ R__________

e D__________ R__________ (eredi fu E__________ R__________), convenuti quali membri

della Delegazione tutoria di __________, rispettivamente della Commissione

tutoria regionale __________ dopo il 1° gennaio 2011. Ora, i convenuti in una

causa di risarcimento danni non formano un litisconsorzio necessario neppure ove

siano debitori solidali (Jeandin

in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 6 ad art. 70). Ciascun litisconsorte può

condurre quindi la propria causa indipendentemente dagli altri (art. 71 cpv. 3

CPC). L'attrice non avendo impugnato la sentenza del Pretore, nei suoi confronti

tale decisione è quindi passata in giudicato. I dispositivi n. 3 e 4.2 della

sentenza di primo grado hanno assunto pertanto carattere definitivo.

4.

Nella propria sentenza il Pretore,

qualificata la misura tutelare decisa dalla Delegazione tutoria il 5 giugno

1984.

come assistenza cooperante, ha ritenuto che le attribuzioni di R__________

fossero limitate ai casi enunciati dall'art. 395 cpv. 1 vCC. Nonostante ciò – ha

proseguito – egli si è occupato de facto dell'amministrazione dei

redditi e della sostanza dell'attrice, oltrepassando i limiti del proprio incarico

senza informare l'autorità tutoria dell'intensa gestione amministrativa da

parte sua e del­l'incapacità della pupilla. Il primo giudice ha quindi vagliato

le poste del danno elencate dall'attrice, riconoscendo a quest'ultima

fr. 17 466.– per il danno subìto dalla locazione di un

appartamento in proprietà della figlia dell'assistente (pigione definita troppo

onerosa), fr. 59 000.– e fr. 1500.– per prelevamenti

eseguiti su due conti della pupilla (per i quali non era stato possibile determinare

l'autore) e fr. 49 916.– per prelevamenti

eseguiti dall'assistente o dalla di lui moglie (la cui destinazione non era

stata spiegata). Secondo il Pretore, in tali casi l'illiceità sarebbe stata

data anche qualora la pupilla avesse consentito alle operazioni, l'assistente

avendo violato i principi di una diligente amministrazione. E in concreto l'assistente

aveva mancato ai suoi doveri, poco importa se per intenzione o per negligenza,

sia per quanto riguarda i prelevamenti ingiustificati dai conti dell'attrice

sia per avere fatto concludere a quest'ultima un contratto di locazione troppo gravoso.

Il Pretore ha escluso invece la

responsabilità dei membri dell'autorità tutoria, che non aveva conferito

compiti di amministrazione all'assistente e non era stata informata né dell'importante

e regolare attività gestionale di lui né delle esigenze denotate dalla pupilla,

rilevando che neppure la richiesta di rapporti morali scritti avrebbe potuto

impedire il danno ove si consideri che nei pur frequenti colloqui con il

segretario della Delegazione tutoria l'assistente aveva sottaciuto la

situazione.

A titolo abbondanziale il Pretore

ha reputato che, foss'anche esclusa una responsabilità fondata sull'art. 426

vCC, R__________ sarebbe in ogni modo responsabile dei citati danni sulla base

delle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato e dell'art. 41 CO. A

tal fine egli ha accertato che AO 1 non aveva né la volontà né la capacità di

discernimento per concludere un contratto di mandato. Egli ha stimato altresì

che l'assistente non poteva essere considerato in buona fede quando ha

prelevato e trattenuto i noti importi e ha stipulato il menzionato contratto di

locazione, sicché sarebbe tenuto a risarcire il danno anche in virtù degli art.

420.

e 423 CO, rispettivamente in ragione della responsabilità per atti illeciti

dell'art. 41 CO. Alla luce di tutto ciò, in conclusione gli eredi di R__________

sono stati condannati a risarcire all'attrice la somma di complessivi fr. 127 882.–.

5.

Gli appellanti rammentano

che nel caso specifico la Delegazione tutoria ha istituito un'inabilitazione

giusta l'art. 395 cpv. 1 vCC supponendo che l'attrice fosse in grado di gestire

da sé la propria sostanza. E siccome R__________ non era tenuto ad amministrare

i beni della pupilla, egli nemmeno può essere ritenuto responsabile a norma

dell'art. 426 vCC. A loro parere, la responsabilità dell'assistente fondata su

tale disposizione andava circoscritta all'incarico fondato sull'art. 395 cpv. 1

vCC, ineccepibilmente assolto. Essi contestano pertanto che l'amministrazione

di fatto dei beni dell'attrice da parte di R__________, ossia fuori dell'incarico

di assistente cooperante, implichi una responsabilità giusta l'art. 426 vCC. In

ogni modo, aggiungono, l'attrice non ha dimostrato di avere subìto danni. Essi

fanno valere – in sintesi – che costei ha goduto di un appartamento di qualità consona

alla pigione, che non è stato dimostrato chi abbia eseguito prelevamenti per

fr. 60 500.– da conti su cui l'attrice

aveva libera disposizione e che gli importi prelevati dall'assistente e dalla

di lui moglie sono stati consegnati all'attrice come spillatico o trasferiti

sul conto postale di lei.

Gli appellanti contendono altresì

l'accertamento del Pretore, secondo cui l'attrice non era in grado di gestire i

propri beni, ricordando che ciò è smentito sia dalla decisione della Delegazione

tutoria, la quale ha rinunciato a prendere misure in tal senso, sia da una

perizia psichiatrica allestita il 23 luglio 1986. Essi allegano che l'assistente

si era informato regolarmente presso il segretario della Delegazione tutoria su

come procedere, sicché non gli si possono muovere colpe, neppure per

negligenza. Quanto a un'eventuale responsabilità in base alle norme sulla

gestione d'affari senza mandato e sulla responsabilità per atti illeciti, gli appellanti

ribadiscono che il danno non è stato provato, che l'assistente ha sempre agito

a titolo gratuito, senza nulla nascondere, e che in ogni caso un'azione fondata

su tali norme è prescritta. Infine essi lamentano che solo con la sentenza il

Pretore ha trattato tali capi di responsabilità, omettendo così di dar loro la

possibilità di esprimersi al riguardo o di indicare prove, onde una violazione

del loro diritto di essere sentiti.

6.

Secondo l'art. 426 vCC il

tutore e i membri dell'autorità di tutela dovevano, nell'adempimento del loro

ufficio, osservare le norme di una diligente amministrazione ed erano responsabili

dei dan­ni cagionati volontariamente o per negligenza. Tale disposizione si

applicava anche ai curatori e agli assistenti legali per il rinvio figurante

all'art. 367 cpv. 3 vCC (DTF 136 III 117 consid. 3 con riferimenti; cfr. anche Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag.

399.

n. 1058). La responsabilità fondata sull'art. 426 vCC si applicava in caso

di atti o omissioni compiuti da organi di tutela nell'esercizio della loro

funzione e presupponeva – come quella fondata sull'art. 41 segg. CO

l'esistenza di un danno,

di un nesso di causalità adeguata, dell'illiceità e di una colpa (DTF 136 III

117.

consid. 3 con richiamo; sentenza del Tribunale federale 5A_687/2014 del 16

dicembre 2014, consid. 3.2.1). In particolare gli organi di tutela erano tenuti

a usare nell'esercizio della loro funzione la diligenza di un buon

amministratore, in difetto di che essi rispondevano di ogni danno provocato con

intenzione o per negligenza (DTF 135 III 200 consid. 2.1).

7.

In concreto non è revocato

in dubbio che come assistente legale di AO 1 R__________ fosse un

organo di tutela. Litigiosa è l'estensione del suo incarico e la questione di

sapere se egli abbia agito nell'adempimento del suo ufficio, come prescrive

l'art. 426 vCC. Per gli appellanti R__________ era un mero assistente

cooperante, come risulta dalla testimonianza dell'allora segretario della

Delegazione tutoria e da una lettera della medesima Delegazione all'avv. __________,

il provvedimento essen­do stato adottato proprio in seguito all'accensione di

una cartella ipotecaria da parte della pupilla. L'attrice obietta che

l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha espressamente accertato come

l'assistente avesse anche compiti di gestione del patrimonio secondo l'art. 395

cpv. 2 vCC, che il citato scritto non è una decisione formale ed è stato

firmato dall'allora presidente della Delegazione tutoria, il quale come

fratello di R__________ era escluso dalle proprie funzioni. Nelle circostanze

descritte giova pertanto esaminare la portata della decisione 5 giugno 1984 presa

dalla Delegazione tutoria di __________ (doc. A).

a) L'inabilitazione

prevista all'art. 395 vCC si differenziava dalla tutela per il fatto che, dal

profilo quantitativo, i suoi effetti sulla capacità civile del pupillo erano limitati

a determinati atti ed elementi del patrimonio e, dal profilo qualitativo, perché

garantiva anzitutto gli interessi materiali del pupillo e solo in misura

secondaria l'assistenza personale di lui (DTF 100 II 88; cfr. anche Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 53 n. 170 segg.). Si distinguevano

due forme di inabilitazione: l'assistenza legale cooperante, il

cui scopo era di intervenire accanto al pupillo per consentire gli atti

elencati all'art. 395 cpv. 1 vCC, e l'assistenza legale gerente,

che doveva occuparsi dell'amministrazione della sostanza del pupillo, il

quale conservava unicamente la libera disposizione delle rendite. Le due misure

potevano essere cumulate (assistenza legale combinata: RDAT II-2000 pag.

254.

consid. 3b). In tal caso l'assistito perdeva l'amministrazione dei

beni e non poteva disporre liberamente nemmeno dei redditi (DTF 136 III 119

consid. 3.2.1; cfr. anche I CCA, sentenza inc. 11.1995.280 del 15 marzo 1999,

consid. 8 con riferimenti; Deschenaux/

Steinauer, op. cit., pag. 63 n.

206; Langenegger in: Basler

Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 16 ad art. 395 vCC).

b) Nella

fattispecie, come detto, il 5 giugno 1984 la Delegazione tutoria di __________

ha così deciso:

Alla

signora AO 1, vedova __________, è designato un assistente nella persona

dell'arch. R__________ in __________.

All'assistente

designato sono devolute le competenze di cui all'art. 395 CC. La capacità

civile di disporre della signora AO 1 è limitata di conseguenza.

La

Delegazione tutoria ha quindi nominato un “assistente” cui erano devolute le

competenze dell'art. 395 vCC. La decisione di nomina non limitava le

attribuzioni dell'interessato a quelle dell'art. 395 cpv. 1 vCC (assistente

cooperante), ma conferiva al medesimo le attribuzioni previste dall'intera disposizione,

istituendo in pratica un'assistenza legale combinata. Il testo dei dispositivi

è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni.

c) Quanto

ai motivi della decisione, l'autorità tutoria ha escluso esplicitamente la

curatela e l'interdizione, come pure la privazione dell'autorità parentale o la

curatela amministrativa (art. 393 n. 2 vCC), e ha fatto esplicito riferimento

all'accensione di una cartella ipotecaria da parte di AO 1, concludendo che

“appare opportuno che il mandato dell'assistente venga esteso anche a tale oggetto”.

Se ne desume che la misura è stata sì originata da un episodio che rientrava

fra gli atti enumerati all'art. 395 cpv. 1 vCC, ma che le attribuzioni

dell'assistente erano intese anche alla gestione della sostanza nel senso dell'art.

395.

cpv. 2 vCC. Tanto più ove si pensi che nella segnalazione del 23 maggio

1984.

lo stesso R__________ proponeva di designare a AO 1 un'assistente a norma

dell'art. 395 CC “con il preciso e doveroso intento di prestare valido aiuto

nell'amministrazione del­l'economia domestica” (istanza nel fascicolo “richiamo

dal­l'autorità tutoria di __________”, parte 2).

d) L'allora

segretario della Delegazione tutoria ha ricordato che “agli occhi della DT i

compiti di R__________ erano quelli del curatore educativo di cui alla primitiva

decisione e in seguito con le limitazioni dell'art. 395 cpv. 1 CC. Il capoverso

2.

della norma non entrava per noi in considerazione in quanto io ho sempre

pensato che la signora AO 1 avesse la libera disposizione” (deposizione 29

maggio 2009 di __________: verbali, pag. 2). Egli ha affermato inoltre di avere

spiegato a R__________ che “aveva l'obbligo di riferire alla DT solo nei casi

di applicazione dell'art. 395 cpv. 1 CC” e che “quando __________ mi ha chiesto

se avesse dovuto pre­sentare dei rendiconti io gli ho detto di no ad eccezione

di quanto precede” (loc. cit., pag. 3 in fondo). Infine, in una lettera del 12

dicembre 1984 firmata per la Delegazione tutoria dal presidente e dal

segretario e trasmessa in copia a R__________ e all'avv. __________, che si era

occupato di una pratica successoria in cui AO 1 era coinvolta quale erede, figura

che:

con riferimento alla vostra domanda telefonica le

confermiamo che la nostra decisione (…) concernente l'inabilitazione della

signora AO 1 è da intendere, e del resto lo si desume dai motivi che hanno

determinato il provvedimento, nel senso del cpv. 1 dell'art. 395 CC.

(doc.

III richiamato, incarto prodotto dalla Commissione tutoria regionale __________,

fascicolo 2 in fondo).

e) A

ragione l'attrice obietta che quest'ultimo scritto non costituisce una

decisione atta a modificare, nel rispetto del parallelismo delle forme, la

portata della decisione presa il 5 giugno 1984. Quanto alle indicazioni

ricevute da R__________, esse potevano vincolare tutt'al più l'autorità nei confronti

di lui in forza del principio della buona fede, ma non modificare la portata di

una misura tutoria adottata in precedenza. Che poi le intenzioni della Delegazione

tutoria non corrispondessero al tenore della decisione effettivamente emessa è

possibile. Rimane il fatto che, correttamente interpretata, la decisione in questione

andava intesa come un'assistenza senza limitazioni. Ad analoga conclusione è

giunta, del resto, anche l'Autorità di vigilanza sulle tutele nella sua

decisione del 21 dicembre 2005 (doc. L, pag. 12 consid. 4b). E lo stesso R__________

deve avere compreso la decisione in tal senso, tant'è che per oltre 15 anni si

è occupato del patrimonio della pupilla, mentre quest'ultima – destinataria

della misura – non consta essere stata informata delle direttive rilasciate dall'autorità

tutoria.

f) Si

aggiunga, ad ogni buon conto, che l'art. 426 vCC si applicherebbe quand'anche si

interpretasse la decisione del 5 giu­gno 1984 – per ipotesi – come istituzione

di assistenza legale limitata ai compiti previsti all'art. 395 cpv. 1 vCC. Secondo

l'art. 426 vCC invero l'autore del danno doveva avere agito (o omesso di agire)

nell'adempimento delle sue funzioni, ossia dei compiti che gli erano stati conferiti

ai fini della misura tutelare (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 400 n. 1059).

Il funzionario di un'autorità tutoria che si occupasse di liquidare una

successione perché così incaricato per testamento, ad esempio, non rispondeva

in virtù dell'art. 426 vCC (esempio citato in: Egger,

Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 426 CC, con rinvii). Nella

fattispecie l'interessato non ha mai sostenuto di avere amministrato sostanza

della pupilla in virtù di un rapporto giuridico che non fosse quello di assistente

legale dell'attrice o di curatore dei figli, né gli appellanti pretendono ciò. Anzi,

egli ha mostrato di ben conoscere le difficoltà dell'attrice nell'amministrazione

del proprio patrimonio, tanto da assumere anche simili incombenze, salvo omettere

di avvertire la Delegazione tutoria e impedire una verifica puntuale del suo

operato. Anche sotto tale profilo egli ha mancato pertanto al compito di

tutelare gli interessi della pupilla. Avendo trascurato di informare compiutamente

l'autorità tutoria – per un verso – delle difficoltà riscontrate dall'assistita

nell'amministrazione dei beni e – per altro verso – dei com­piti di gestione da

lui assunti, egli ha mancato di agire nel­l'adempimento del proprio ufficio,

come richiedeva invece l'art. 426 vCC.

8.

Per gli appellanti, comunque

sia, l'attrice non ha dimostrato l'esistenza dei danni riconosciuti dal Pretore.

Le varie voci vanno esaminate singolarmente.

a) Quanto

alla firma del contratto di locazione per un alloggio appartenente alla figlia

dell'assistente, il Pretore ha appurato che fino al 30 giugno 1998 l'attrice

viveva con i figli in un appartamento, pagando fr. 877.– mensili (spese accessorie

incluse), e che in seguito si è trasferita nell'appartamento in proprietà della figlia di R__________, spendendo

fr. 1100.– mensili, aumentati a fr. 1400.– mensili dal 1° ottobre

1999.

Egli ha ricordato inoltre che il nuovo assistente dell'attrice, allarmato

per l'entità del canone, ha trovato in breve alla pupilla una nuova

sistemazione al costo di fr. 832.– mensili. Il pri­mo giudice ha escluso che l'interessata

potesse validamente consentire a un contratto di locazione tanto oneroso e ha calcolato

il danno in fr. 17 466.–, pari alla

differenza fra quanto la pupilla pagava in precedenza e il canone di locazione

per l'alloggio in proprietà della figlia del­l'assistente. Gli appellanti fanno

valere che il secondo appartamento, situato in una casa bifamiliare, ha nettamente

migliorato la qualità di vita del­l'attrice e sostengono che la pigione

richiesta non era eccessiva per un simile alloggio. Avendo pagato una pigione

adeguata per un appartamento migliore del precedente, l'attrice non ha patito

anzi alcun danno, tanto meno considerando che essa era d'accordo e che il suo

consenso non era viziato.

b) In

merito all'adeguatezza della pigione chiesta all'attrice, A__________ F__________

ha constatato che il canone di locazione era “manifestamente esagerato” e non

avrebbe dovuto eccedere fr. 600.– o 700.– mensili. Egli ha fondato la propria

valutazione sulle fotografie agli atti e sulle pigioni che un suo cliente aveva

fissato per due appartamenti in quella stessa zona e in quegli stessi anni (perizia

del 28 dicembre 2011, pag. 3, punto n. 3.4). Ora, sarà anche vero che l'apprezzamento

del perito appare scarno e sorretto da un solo raffronto. Anche F__________ tuttavia

ha dichiarato che “a occhio e croce” le dimensioni del nuovo appartamento equivalevano

a quello precedente, benché dall'esterno l'immobile si presentasse meglio (deposizione del 24 aprile 2009: verbali, pag. 3).

Dagli atti si evince inoltre che le finiture dell'abitazione erano datate (fotografie

doc. G). La valutazione del perito non appare pertanto insostenibile. Senza

dimenticare che la figlia dell'assistente, proprietaria dell'immobile, non ha

voluto rilasciare informazioni sul canone di locazione percepito dal successivo

inquilino (interrogatorio formale di AP 3, del 20 maggio 2010: verbali, pag. 3,

risposta n. 6).

c) Relativamente

all'entità del danno, il Pretore ha rimproverato all'assistente di avere approvato

un trasloco che comportava per l'attrice una spesa esagerata. Gli appellanti

non negano che l'assistente, il quale ha sottoscritto il contratto (doc. B), sapesse

come dal 1999 in poi il bilancio economico dell'attrice registrasse importanti disavanzi

(doc. M: perizia 21 aprile 2004 di S__________ V__________, pag. 5 e

allegati S, T, e U) e come l'aumento dell'onere locativo avrebbe pesato ancor

più negativamente, tant'è che il nuovo assistente si è adoperato per ridurre al

più presto la spesa (deposizione 24 aprile 2009, di V__________ D__________: verbali,

pag. 4 a metà). Ora, un assistente risponde anche nel caso in cui lasci

consumare sostanza alla persona inabilitata senza intervenire, venendo meno al

suo dovere di amministrare coscienziosamente il patrimonio (DTF 136 III 119

consid. 3.2). Per di più, come ha sottolineato anche l'Autorità di vigilanza sulle

tutele (doc. L, consid. 5), in concreto l'assistente versava in un potenziale

conflitto d'interessi, l'immobile locato appartenendo a sua figlia, ciò che

avrebbe imposto – tenuto conto anche della natura del contratto (art. 421 n. 6 vCC)

– di interpellare la Com­missione tutoria per valutare la nomina di un curatore

ad hoc (art. 392 n. 2 vCC). Indipendentemente dal consenso dell'attrice,

pertanto, l'assistente legale risponde del danno cagionato da un trasloco non

sostenibile dal punto di vista economico, che egli non ha impedito né segnalato

all'autorità tutoria. E a ragione il primo giudice ha calcolato il danno in

base alla differenza fra quanto la pupilla avrebbe speso restando nel

precedente appartamento, dal quale non consta dovesse partire, e quanto ha pagato

per il nuovo.

9.

Circa i prelevamenti dagli

averi bancari dell'attrice, il Pretore ha quantificato il danno in complessivi fr.

60.

500.– per dieci operazioni intervenute

fra il 1986 e il 1996 su due libretti di risparmio della pupilla (operazioni delle

quali, dato il tempo trascorso, non è stato pos­sibile individuare l'autore),

così come un danno di complessivi fr. 49 906.–

per prelievi eseguiti dall'assistente o dalla di lui moglie fra il 2000 e il

2001.

Egli ha rammentato che, a prescindere dall'estensione del suo incarico, l'assistente

si è occupato in maniera regolare e importante della gestione dei beni della

pupilla, sicché non poteva trascurare di dover rispondere a lei e al­l'au­torità

tutoria del proprio operato. A mente sua, la mancanza di documentazione circa la

destinazione dei fondi prelevati è imputabile all'assistente, ciò che

giustifica un alleggerimento del­l'onere probatorio in applicazione dell'art.

42.

cpv. 2 CO e del divieto dell'abuso di diritto secondo l'art. 2 cpv. 2 CC. Considerato

che i prelievi non erano giustificati da esborsi in favore dell'attrice o dal di

lei tenore di vita e che la pupilla si è sempre limitata a ritirare somme irregolari

e non elevate, mentre l'assistente era solito far ritirare cifre consistenti e

importi arrotondati, egli ha concluso che costui doveva essere l'autore anche

di quei prelevamenti per i quali non era più disponibile la documentazione

bancaria.

a) Quanto

ai prelevamenti di fr. 60 500.– complessivi

di cui non è stato possibile identificare l'autore, gli appellanti sottolineano

che tale prova è impossibile da recare anche per loro, poiché la banca non

conserva documenti vecchi più di vent'anni. Essi obiettano che anche l'attrice eseguiva

prelevamenti da quei conti e aveva la libera disponibilità su tali beni, tanto

che secondo una perizia del 23 luglio 1986 a quel momento essa curava da sé i

suoi pagamenti. A loro dire, poi, gli addebiti sono riconducibili a spese

effettuate dall'attrice all'insaputa dell'assistente, che non aveva l'obbligo

di tenere una contabilità, e aggiungono che in quel periodo il figlio dell'attrice

frequentava in internato una scuola privata, sicché il fabbisogno in denaro dei

ragazzi non era sempre coperto dalle rendite.

b) Come

ha ricordato il Pretore, nel caso in esame il perito giudiziario ha dichiarato

di non poter esprimere alcun “giudizio sulla destinazione dei prelevamenti

effettuati nel 1986, nel 1987, nel 1989 e nel 1990 di complessivi fr. 59 000.– in quanto le entrate correnti di cui disponeva

[l'attrice] le permettevano di far fronte alle sue necessità correnti”, soggiungendo

ad ogni modo di non avere “rinvenuto agli atti alcun documento che potesse

giustificare queste maggiori uscite” (delucidazione scritta del 27 novembre

2012, pag. 2 verso il basso). Ad analoghe conclusioni era giunto il fiduciario

S__________

V__________ nella sua perizia del 21 aprile 2004 (doc. M, pag. 6 a metà e

fascicolo nero annesso all'incarto richiamato dalla Commissione tutoria). In simili

circostanze, avessero inteso dimostrare che i prelevamenti in questione potevano

giustificarsi per sovvenire alla retta scolastica del figlio o ad altre spese

per i minori, i convenuti avrebbero dovuto sottoporre la questione al perito. Rimasto

a livello di semplice affermazione senza il benché minimo riferimento alle

risultanze istruttorie, il loro assunto non può trovare accoglimento in

appello.

c) Non

si disconosce che secondo una perizia allestita il 23 luglio 1986 dal dott. __________,

psichiatra e psicoterapeuta, in quel tempo l'attrice eseguiva personalmente

tutti i pagamenti e le spese (referto negli atti richiamati dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele, fascicolo giallo 178/1985 “F__________ S__________”, pag.

2.

verso il basso). Il Pretore ha appurato poi sulla scorta della documentazione

bancaria disponibile per il periodo successivo al 1999 che anche AO 1 aveva

effettuato prelevamenti dai medesimi libretti di risparmio (cfr. anche doc. V

richiamato). Quest'ultima oppone che, trattandosi di libretti al portatore, per

compiere prelievi occorreva essere in possesso dei libretti e che già in precedenza

l'assistente si era occupato di amministrare beni della famiglia. Dagli atti

non risulta tuttavia che quei libretti fossero in esclusivo possesso dell'assistente,

tant'è che – com'è stato dimostrato – anche l'attrice ha prelevato denaro dai

medesimi. Certo, dai documenti bancari successivi al 1999 si evince che le

somme ritirate dall'attrice solevano essere meno importanti di quelle ritirate

dall'assistente e dalla di lui moglie. Il Pretore ha accertato però che l'attrice

ha ritirato a sua volta importi ragguardevoli (ad esempio fr. 3800.– il 2

febbraio 1990) e che l'assistente ne ha ritirati anche di più contenuti (ad

esem­pio fr. 733.– il 18 aprile 2001; sentenza impugnata, pag. 20 seg.).

È

vero che l'accertamento testé evocato non basta per desu­mere che i prelevamenti

intervenuti fra il 1986 e il 1996 siano opera dell'assistente. Né si può

rimproverare a quest'ultimo di non avere conservato giustificativi di prelievi

che egli nega finanche di avere eseguito. Ciò non toglie che, come si è visto

(consid. 8d), un organo di tutela risponde anche delle proprie omissioni. Di

fronte a prelevamenti tanto importanti e privi di giustificazioni apparenti,

nella fattispecie l'assistente avrebbe dovuto reagire. Egli sostiene di non

essere stato al corrente della situazione, ma al dott. __________ aveva assicurato

che l'interessata non aveva accumulato debiti né speso più di quanto avesse a

disposizione mensilmente (relazione citata, pag. 4 a metà). Per di più, anche

la decisione di nomina dell'assistente quale curatore educativo dei figli

prevedeva che l'attrice era tenuta a chiedere il consenso di lui “per

operazioni bancarie” (nell'incarto richiamato dall'autorità di vigilanza,

fascicolo giallo 178/1985 “F__________ S__________”). Già nel 1986 pertanto

egli era tenuto a vigilare sulla situazione economica dell'attrice, a

prescindere dal fatto che il segretario della Delegazione tutoria lo avesse dispensato

dal

presentare rendiconti di carattere finanziario (sopra, consid. 7d). La

responsabilità di lui è quindi data anche nell'ipotesi in cui i noti prelievi

siano opera dell'attrice e i fondi siano stati da lei dilapidati o consegnati a

terzi.

d) Riguardo

alla quantificazione del danno è appena il caso di ribadire che, avesse reagito

di fronte a esborsi tanto importanti da parte della pupilla, l'assistente avrebbe

potuto impedire un consumo ingiustificato di sostanza. E se si pensa che un

assistente gerente è tenuto a presentare rendiconti ogni due anni (art. 413

cpv. 2 vCC), a prescindere dalle indicazioni ricevute dal segretario della Delegazione

tutoria in concreto l'assistente avrebbe dovuto reagire al più tardi entro un

termine analogo. Ora, il Pretore ha accertato che dopo il 1987 sui noti

libretti di risparmio sono stato operati quattro prelevamenti di cui non è

stato possibile individuare l'autore: fr.

4000.

– il 9 luglio 1989, fr. 5000.– il 9 ottobre 1990, fr. 5000.– l'8 novembre

1990.

e fr. 1500.– il 7 marzo 1996 (sentenza impugnata, pag. 20). Il che è

incontestato. Il danno riconducibile alle omissioni dell'assistente risulta

così di complessivi fr. 15 500.–. Per il

resto la pretesa dell'attrice va respinta.

e) In

relazione ai prelevamenti di complessivi fr. 49 916.– eseguiti nel 2000 e 2001

dall'assistente e dalla di lui moglie da un libretto di risparmio presso la __________,

gli appellanti fanno valere che secondo il perito almeno

fr. 16 800.– possono essere stati usati come

spillatico. Chiamato a redigere una perizia per la Commissione tutoria regionale

__________, S__________ V__________ aveva presunto invero che tali importi

fossero stati adoperati dall'attrice per la gestione corrente (doc. M, pag. 7

in alto e fascicolo nero annesso all'incarto richiamato dalla medesima Commissione

tutoria). Se non che, per tacere del fatto che il perito giudiziario __________

__________ ha dichiarato di non condividere tale ipotesi (delucidazione scritta

del 27 novembre 2012, pag. 2 in alto), il Pretore ha scartato le conclusioni

del fiduciario, sia per l'entità degli importi sia per le date ravvicinate dei

prelievi (sentenza, impugnata, pag. 21 in basso). Con siffatti argomenti gli

appellanti non si confrontano, limitandosi a evocare il referto di S__________

V__________. Al proposito non si ravvisano motivi dunque per scostarsi dalla conclusione

del primo giudice.

Gli

appellanti sostengono che secondo R__________ il denaro prelevato dalla __________

era stato trasferito sul conto postale dell'attrice per far fronte alle

necessità di lei. Il perito giudiziario ha confermato in effetti che parte

degli importi prelevati da quei conti è stata riversata sul conto corrente

postale dell'attrice (delucidazione scritta del 27 novembre 2012, pag. 2 in

alto). Se non che, per complessivi fr. 12 100.–

prelevati dalla __________ nel 2001 non risulta un corrispettivo accredito sul

conto postale, come aveva constatato il fiduciario S__________ V__________ nel

suo referto del 21 aprile 2004 (loc. cit.; doc. M, pag. 7 in alto e fascicolo

nero annesso all'incarto richiamato dalla Commissione tutori). Del resto, già

nel suo referto del 28 dicembre 2011 il perito giudiziario, interpellato sulla

destinazione di quei fondi (e di altri), non aveva “trovato riscontro con

giustificativi che potessero comprovare la destinazione data a questi

prelevamenti” (referto del 28 dicembre 2011 pag. 3 risposta n. 3.3c). Ne segue

che, in definitiva, il danno per i prelievi ingiustificati dai libretti e i

conti dell'attrice va confermato in complessivi fr. 65 416.–.

10.

Gli appellanti contestano quanto

il Pretore ha rimproverato al­l'as­sistente, ovvero di non avere operato con la

diligenza richiesta a un buon amministratore. Per il primo giudice l'eventuale

consen­so della pupilla non liberava l'assistente dalle proprie responsabilità,

men che meno pensando al fatto che in ambito patrimoniale l'intervento di un organo

di tutela è mirato principalmente a conservare la sostanza del pupillo. I citati

prelevamenti avendo leso il patrimonio dell'attrice e la firma del nuovo

contratto di locazione non essendo nell'interesse di lei, il Pretore ha ritenuto

adempiuti gli estremi dell'illiceità. Gli appellanti fanno valere che l'assistente

non era incaricato di amministrare il patrimonio dell'attrice, sicché non era

tenuto ad agire con la prudenza richiesta a un organo di tutela. A loro parere egli

neppure aveva motivi di supporre che l'attrice non fosse in grado di gestire i

suoi beni, sia perché la Delegazione tutoria aveva escluso la necessità di una

misura in tal senso proprio nella decisione del 5 giugno 1984, sia perché a

tale conclusione era giunto anche il dott. __________. Essi ricordano altresì

che neppure nell'ambito della curatela in favore dei figli la Delegazione

tutoria o l'Autorità di vigilanza sulle tutele aveva ravvisato la necessità di

intervenire. Sottolineano infine che l'attrice era in grado di amministrare i

propri beni e di eseguire prelevamenti dai suoi conti.

a) Sulle

mancanze dell'assistente rispetto agli obblighi di diligenza già si è detto (consid.

8d e 9d). Al riguardo basti ricordare che, a prescindere dall'estensione del

suo incarico, un organo di tutela viola gli obblighi generali e di diligenza

che gli incombono nell'adempimento del proprio ufficio ove ometta di informare

l'autorità tutoria delle difficoltà riscontrate da un pupillo nell'amministrazione

della propria sostanza. Commette un atto illecito, pertanto, l'organo di tutela

che consente al pupillo di assumere oneri di locazione esagerati oppure che non

reagisca entro un termine ragionevole di fronte a importanti e ingiustificate

diminuzioni della sostanza (complessivi fr. 44 000.–

in concreto nei soli anni 1986 e 1987) oppure – come nella fattispecie – che

prelevi fr. 49 916.– dai conti della pupilla

sull'arco di due anni senza saper dimostrare il loro uso, a maggior ragione ove

si consideri che i prelevamenti sono avvenuti nei due anni precedenti la fine

del suo incarico.

b) Per

il resto non è dato a divedere come gli appellanti possano imputare all'autorità

tutoria di non essere intervenuta allorquando nei vari colloqui con il

segretario della Delegazione tutoria il medesimo assistente ha sottaciuto i

compiti di gestione amministrativa da lui assunti (deposizione 29 maggio 2009

di __________ R__________: verbali a pag. 3 in basso). Quanto al dott. __________,

non va trascurato che il professionista si è fondato sulle indicazioni

fornitegli dell'assistente (referto del 23 luglio 1986, pag. 1 e pag. 4 a metà nell'incarto

richiamato dall'autorità di vigilanza, fascicolo giallo 178/1985 “F__________ S__________”).

Lo stesso psichiatra, per altro, segnalava i limiti cognitivi dell'attrice,

tanto da diagnosticare una “diminuzione congenita delle facoltà intellettive

con particolare deficit aritmetico” (loc. cit., pag. 3 in basso e pag. 4 in

fondo). Poco importa che l'attrice possa avere compiuto essa medesima i prelevamenti

del 1989, 1990 e 1996 o che abbia consentito al trasloco o ai prelevamenti

effettuati nel 2000 e nel 2001 dall'assistente. Come ha ricordato il primo

giudice, il consenso del pupillo non libera l'organo di tutela dalle proprie responsabilità

(Steinauer, op. cit., pag. 401 n. 1062b).

Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

11.

Gli appellanti si dolgono

che il Pretore non ha illustrato i motivi per cui ha ritenuto sussistere anche

il requisito della colpa, senza qualificarla come intenzione o negligenza. Ed

essi escludono una colpa intenzionale, l'assistente non avendo mai inteso ledere

gli interessi dell'attrice. A loro dire, egli si è sempre attenuto alle

indicazioni del segretario della Delegazione tutoria, informandosi regolarmente

e seguendo le di lui direttive.

L'argomentazione non può essere

condivisa. Il segretario della Delegazione tutoria ha confermato, certo, che l'assistente

si atteneva alle di lui istruzioni, chiedendo puntualmente ragguagli, e che

egli medesimo lo aveva dispensato dal presentare rendiconti, a suo avviso non

necessari (deposizione 29 maggio 2009 di __________ R__________: verbali, pag.

3). L'assistente però non ha mai discusso con lui questioni legate all'amministrazione

della sostanza, pur avendone assunto le mansioni (loc. cit., pag. 3 in basso). __________

R__________ ha affermato inoltre di essere stato convinto che l'inabilitazione si

limitasse all'art. 395 cpv. 1 vCC e la sua opinione era stata comunicata anche

all'assistente, cui era stata trasmessa copia di una lettera inviata a suo

tempo al­l'avv. __________ (sopra, consid. 7d). Mal si intravede perciò come

l'assistente potesse presumere in buona fede di potersi occupare della gestione

della sostanza dell'attrice in assenza di un incarico da parte dell'autorità tutoria

e senza informare – nemmeno in linea generale – la Delegazione tutoria del proprio

operato. La colpa di lui è pertanto data, se non altro come negligenza. Il nesso

di causalità adeguata tra il comportamento dell'assistente e il danno

patrimoniale subìto dall'attrice non è invece controverso. In condizioni del

genere il quesito di sapere se la responsabilità dell'assistente sia data anche

in virtù delle norme sulla gestione d'affari senza mandato (nel cui ambito la

prescrizione è, contrariamente all'opinione degli appellanti, decennale: art.

127.

CO; Schmid in: Zürcher

Kommentar, 3ª edizione, n. 20 ad art. 420 CO) e della responsabilità per atto

illecito (nel cui quadro la prescrizione è quella prevista dal diritto penale

se l'azione di risarcimento per atto illecito deriva da un comportamento

punibile: art. 60 cpv. 2 CO), ammessa dal Pretore in via abbondanziale, può

rimanere aperta.

12.

Le spese della decisione

odierna seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Si giustifica così

di addebitarne due terzi agli appellanti in solido (art. 106 cpv. 3

CPC) e il rimanente terzo all'attrice, alla quale gli appellanti rifonderanno un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito della

presente sentenza impone altresì la modifica degli oneri di prima sede nella

misura in cui concernono l'attrice e gli appellanti. Alla luce delle richieste

di giudizio dirette al Pretore e del grado di reciproca soccombenza (art. 148

cpv. 2 CPC ticinese), si legittima una suddivisone a metà fra l'attrice e i

convenuti in solido, compensate le ripetibili.

13.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella

prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la decisione impugnata sono così

riformata:

2. AP 2 e AP 3 sono condannati a versare solidalmente

a AO 1 la somma di fr. 82 882.– con interessi al 5% dal 21 dicembre

2005.

4. La tassa di giustizia di fr. 5200.– e le spese

di fr. 5361.60, anticipate per fr. 3358.80 da AO 1 e per fr. 1252.80 da AP 2 e AP

3, vanno anticipate dall'attrice per la differenza e sono poste per la metà a

carico di AO 1 e per l'altra metà a carico di AP 2 e AP 3 in solido.

4.1 Le ripetibili fra l'attrice e i convenuti AP 2 e

AP 3 sono compensate.

II. Le spese di appello di fr. 10 000.– sono poste

per due terzi a carico di AP 2 e AP 3 in solido e per il resto a carico di AO 1.

AP 2 e AP 3 rifonderanno inoltre a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr.

8000.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).