11.2014.26
Protezione unione coniugale: contributo alimentare per la moglie (consumo di sostanza)
13 gennaio 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.26
Lugano
13 gennaio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2013.350 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 7 giugno 2013 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 24 marzo 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12
marzo 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1938) e AO 1 (1946), divorziata, si sono sposati a __________ il 10 aprile
2010. A quel tempo la sposa aveva già due figli nati da un precedente matrimonio.
Dalle nuove nozze non è nata prole. I coniugi, pensionati, si sono separati nell'aprile
del 2013, quando il marito ha lasciato l'alloggio coniugale di sua proprietà (particella
n. 1408 RFD di __________) per trasferirsi in un albergo a __________. Il
17 aprile 2013 AP 1 ha venduto il fondo, garantendosi un diritto di
abitazione gratuito vita natural durante su un appartamento dell'immobile.
B. Il
7 giugno 2013 AP 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare
– di essere autorizzato a vivere separato, di attribuirgli l'abitazione
coniugale e di accertare che non sono dovuti contributi alimentari fra coniugi.
Statuendo inaudita parte il 17 giugno 2013, il Pretore ha ordinato a AO 1 di
lasciare l'abitazione coniugale entro il 15 luglio 2013 (inc. CA.2013.43). Il
21 giugno 2013 la convenuta ha instato per la revoca di tale decisione e ha
postulato il blocco di un conto bancario intestato al marito presso la Banca __________.
Tali richieste sono state respinte dal Pretore con decreto cautelare del
24 giugno 2013.
C. All'udienza
dell'8 luglio 2013, indetta per il dibattimento, la convenuta non si è opposta alla
vita separata né all'assegnazione dell'abitazione coniugale al marito, ma solo
dopo avere trovato una sistemazione propria. Inoltre essa ha postulato un
contributo alimentare di fr. 2350.– mensili. Con decisione del giorno stesso il
Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate dal 3 maggio 2013, ha assegnato
l'abitazione coniugale al marito dal 1° agosto 2013, ha ordinato alla moglie di
lasciare l'alloggio entro tale data, ha riconosciuto alla medesima un
contributo alimentare di fr. 1000.– mensili dal luglio del 2013 sino alla firma
di nuovo contratto di locazione, aumentati a fr. 2177.– mensili dopo di allora,
e ha ordinato alla Banca __________ di bloccare un conto corrente intestato a AP
1 fino a concorrenza di fr. 60 000.–.
Il 2 ottobre 2013 il Pretore ha ridotto il contributo alimentare a fr.
806.– mensili sino alla firma del contratto di locazione e a fr. 2006.–
mensili in seguito.
D. Il
5 novembre 2013 AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore per ottenere – già in
via cautelare – la soppressione del contributo alimentare in favore della moglie.
Nelle sue osservazioni del 18 novembre 2013 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza,
chiedendo di fissare il contributo di mantenimento in fr. 1816.– mensili dal
novembre del 2013. Con decisione del 29 novembre 2013 il Pretore ha fissato
il contributo alimentare in fr. 1773.– mensili dal dicembre del 2013 e ha
ordinato alla Banca __________ di prelevare mensilmente tale importo dal conto
del marito per riversarlo su un conto intestato a AO 1.
E. L'istruttoria
è terminata il 13 gennaio 2014 e le parti hanno rinunciato alle arringhe
finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 28 febbraio
2014 l'istante ha confermato le proprie richieste, opponendosi al blocco del
conto bancario e all'ordine di trattenuta. In un allegato del medesimo giorno
la convenuta ha ribadito le sue domande, aumentando a fr. 1923.– mensili la richiesta
di contributo alimentare dal 1° novembre 2013 e instando per una provvigione ad
litem di fr. 4000.– o per il gratuito patrocinio. Il 5 marzo successivo
essa ha ridotto la pretesa di contributo a fr. 1803.– mensili.
F. Statuendo
il 12 marzo 2014, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha obbligato
il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 762.85
mensili dal 1° luglio al 31 ottobre 2013 e di fr. 1712.85
mensili in seguito, ha ordinato alla Banca __________ di prelevare ogni mese dal
conto corrente intestato a AP 1 fr. 1479.90 e di versarlo su un conto intestato
alla moglie presso il medesimo istituto e ha disposto il blocco del conto
bancario intestato al marito fino a concorrenza di fr. 60 000.–. Le spese processuali di complessivi
fr. 1105.– sono state poste per tre quinti a carico dell'istante e per il
resto a carico della convenuta, cui l'istante è stato tenuto a rifondere fr. 600.–
per ripetibili ridotte. Contestualmente il Pretore ha respinto la richiesta di provvigione
ad litem presentata dalla convenuta, rifiutando altresì il beneficio del
gratuito patrocinio.
G. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24
marzo 2014 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato il contributo
alimentare per la moglie sia soppresso dal 1° luglio 2013, l'ordine impartito
alla Banca __________ sia revocato e il blocco del suo conto bancario annullato.
Nelle sue osservazioni del 18 aprile 2014 AO 1 conclude per la reiezione
dell'appello. Il 30 luglio 2015 il presidente di questa Camera ha respinto una
richiesta di effetto sospensivo presentata dall'appellante il 20 luglio 2015.
in diritto: 1. Le misure a protezione
dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno,
l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno
fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie
tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo di
mantenimento controverso davanti al Pretore,
di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92
cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009,
consid. 1.2). Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata
è giunta alla patrocinatrice dell'istante il 13 marzo 2014. Presentato
il 24 marzo 2014, ultimo giorno utile, l'appello è di conseguenza tempestivo.
2. Relativamente al
contributo alimentare per la convenuta, il Pretore ha accertato le entrate del marito
in fr. 1847.50 mensili complessivi (fr. 1681.– dalla rendita AVS, fr. 166.50 da
attività accessoria) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 1614.55 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati
fr. 375.75, assicurazione RC ed economia domestica fr. 38.80). Per
quel che è della moglie, egli ne ha calcolato il reddito in fr. 794.60 mensili
complessivi (€ 468.– da rendita pensionistica, € 100.– di contributo alimentare dall'ex marito), stimando
il fabbisogno minimo di lei in fr. 1557.45 mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa
malati fr. 357.45) fino al 31 ottobre 2013, aumentato a fr. 2507.45 mensili
dopo avere trovato un appartamento. Constatato un disavanzo nel fabbisogno
minimo della moglie di fr. 762.85 mensili fino
al 31 ottobre 2013 e di fr. 1712.85 mensili in seguito, il Pretore
ha condannato il marito a versare alla medesima la sua intera disponibilità fr.
232.95 mensili. E siccome tale importo non permette di coprire il fabbisogno
minimo di lei, il primo giudice ha imposto al marito di attingere alla propria
sostanza fino a concorrenza di fr. 150 000.–,
“il fabbisogno di lui essendo già coperto attraverso il reddito proprio, senza
necessità di lui di far capo alla sostanza”.
3. L'appellante
sostiene che la moglie non necessita di un contributo alimentare, poiché è al
beneficio di una pensione italiana, come pure di contributi alimentari da parte
dell'ex marito, ed è intestataria di metà (insieme con lui) di una casa in __________.
Egli contesta inoltre di dover far capo alla propria sostanza, costituita prima
del matrimonio, per onorare il contributo alimentare. A suo dire le condizioni a
tal fine non sono adempiute, giacché egli è pensionato, ha vissuto con la
convenuta soli tre anni e possiede unicamente il capitale ricavato dalla
vendita dell'immobile a __________. Per contro, egli soggiunge, la moglie ha un
permesso di dimora, non intrattiene legami con la Svizzera e nell'acquistare la
casa in __________, su cui non grava alcun onere ipotecario, essa “ha operato
delle scelte ben precise sull'impiego dei suoi beni propri”. In definitiva, a
parere dell'appellante, la moglie “con i propri introiti e sgravata da oneri
per l'alloggio, può al pari del marito, provvedere al proprio sostentamento”.
a) Secondo
giurisprudenza, anche qualora non si possa più contare seriamente su una
ripresa della comunione domestica, l'obbligo di mantenimento fra coniugi
continua a essere disciplinato dall'art. 163 cpv. 2 CC, tanto nel quadro di
misure a protezione dell'unione coniugale quanto in sede provvisionale nelle
cause di separazione o divorzio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.48 del 7
ottobre 2014, consid. 11). Ciò vale, anzi, finché non sia stato
sciolto il matrimonio e siano state liquidate tutte le conseguenze del medesimo
(RtiD II-2012 pag. 795 consid. 4). Nelle protezioni dell'unione
coniugale o negli assetti provvisionali durante le cause di divorzio non vige
pertanto il principio dell'indipendenza economica dei coniugi che fa stato dopo
il divorzio, né quello del clean break (I CCA, sentenza
11.2013.48 del 7 ottobre 2014, consid. 11 con rinvii; sentenza del Tribunale
federale 5A_ 445/2014 del 28 agosto 2014, consid. 4.2 con riferimenti).
Trattandosi poi di coniugi che versano in una situazione finanziaria modesta,
il contributo continua a essere determinato in base all'usuale calcolo fondato
sul riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio familiare, fermo restando che
qualora il bilancio registri un ammanco il coniuge debitore del contributo alimentare
ha diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato
secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RtiD I-2015 pag. 881
lett. c).
b) Premesso
ciò, nella fattispecie, l'appellante non ridiscute gli accertamenti del Pretore
sulle sue entrate di complessivi fr. 1847.50 mensili né il suo fabbisogno
minimo di fr. 1614.55 mensili. Egli nemmeno contesta gli introiti della moglie
di complessivi fr. 794.60 mensili (rendita INPS di € 468.– mensili, contributo
alimentare versato dall'ex marito € 100.– mensili) né il fabbisogno minimo di
lei stimato in fr. 1557.45 mensili fino al 31 ottobre 2013 e in fr. 2507.45
mensili dopo di allora. Come l'interessata possa procurarsi altri cespiti d'entrata
o quale posta del fabbisogno minimo debba essere stralciata, l'appellante non
spiega. E sulla base di tali accertamenti il bilancio familiare presenta un chiaro
ammanco. AP 1 può così conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale
calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (che
sarebbe finanche inferiore al fabbisogno minimo calcolato dal primo giudice),
ma deve versare alla moglie il suo margine disponibile. Certo, egli vorrebbe sostanzialmente
che la moglie si trasferisse in Sicilia, riducendo il costo dell'alloggio, ma costei
non può essere tenuta a spostarsi in Italia solo perché là possiede un immobile.
Nelle condizioni descritte non vi sono ragioni per sopprimere il contributo
alimentare a carico dell'appellante. Rimane da esaminare la questione legata
al consumo di sostanza propria.
4. Quando è chiamato a fissare contributi di mantenimento,
il giudice si fonda – per principio – sul reddito effettivo conseguito dai
coniugi. Se i redditi effettivi non bastano per finanziare il fabbisogno della
famiglia, egli può imputare all'uno o all'altro coniuge (o a entrambi) un
reddito ipotetico, sempre che ciò sia fattibile. Al reddito da attività
lucrativa si aggiunge il reddito della sostanza. Se anche tale reddito non
basta, il giudice può imputare al titolare della sostanza non debitamente messa
a frutto un reddito ipotetico. Quando i redditi da attività lucrativa e della
sostanza (effettivi o ipotetici) dei coniugi sono sufficienti per assicurare
il fabbisogno della famiglia, pertanto, il giudice non considera – di regola –
l'ammontare della sostanza. Quando invece il fabbisogno della famiglia non è
coperto, egli tiene calcolo anche della sostanza, compresi i beni propri di
ogni coniuge (DTF 138 III 293 consid. 11.1.2). In tal caso deve rispettare però
la parità di trattamento, nel senso che non può imporre a un coniuge di far capo
alla propria sostanza se non esige un sacrificio analogo anche
dall'altro, salvo che quest'ultimo sia sprovvisto di sostanza (sentenza del
Tribunale federale 5A_372/2015 del 29 settembre 2015, consid. 2.1.2 con vari
riferimenti; RtiD II-2013 pag. 789 consid. 4 con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza
del 2 luglio 2015, inc. 11.2013.68 consid. 5a).
È
vero che – come questa Camera ha già avuto modo di rilevare (RtiD II-2007 pag.
671) – l'obbligo di consumare sostanza propria va ammesso con grande riserbo
dopo l'età pensionabile se il risparmio è stato accumulato a fini previdenziali.
È altrettanto vero però che qualora entrambi i coniugi siano ormai pensionati tale
restrizione viene a cadere, sempre che la sostanza sia agevolmente realizzabile e che non si tratti di beni ricevuti da un
coniuge per successione o di attivi investiti nell'alloggio coniugale
(DTF 127 III 9 in fondo; sentenza del Tribunale federale 5A_372/2015 del 29
settembre 2015, consid. 2.1.2 con vari riferimenti). Queste ultime riserve sono
estranee al caso specifico. Nella fattispecie le entrate delle parti non
bastano – come detto – per finanziare il fabbisogno della famiglia. Entrambi i
coniugi possono essere tenuti perciò a intaccare la rispettiva sostanza,
secondo la funzione e la composizione della stessa. Se non che, in concreto, la
moglie dispone unicamente di un conto presso la banca __________ di __________,
il cui saldo ammontava il 25 luglio 2013 a € 2895.16 (doc. 15), ed è proprietaria, in regime di comunione legale dei
beni con il marito, del menzionato immobile a __________, in provincia di __________
(doc. 16). Possiede quindi un patrimonio mobiliare esiguo, né si vede come potrebbe
ipotecare la sua quota di sostanza immobiliare, non essendo in grado di
corrispondere gli interessi passivi. In condizioni del genere AO 1 non risulta
disporre di mezzi idonei per finanziare l'ammanco del proprio fabbisogno minimo,
calcolato per altro dal Pretore secondo i criteri che disciplinano il solo minimo
esistenziale del diritto esecutivo, né può essere tenuta a ridurre il tenore di
vita.
Ciò
posto, non rimane che chiamare AP 1 a coprire il noto disavanzo. Si ricordi in
effetti che egli, oltre al capitale proprio di fr. 151 544.80
depositato su un conto presso la Banca __________ (doc. M), ha l'aspettativa di
incassare un saldo di fr. 86 000.– per la vendita dell'immobile a __________
(deposizione del notaio __________, del 13 gennaio 2014: verbali, pag. 2). Per
di più, egli non contesta di avere prelevato da suoi conti senza giustificazioni
almeno fr. 75 000.–, come ha accertato il Pretore. Grazie al
contributo alimentare fissato dal Pretore la moglie si vede così garantire,
quanto meno per la durata delle misure a tutela dell'unione coniugale, un fabbisogno
minimo simile a quello del marito. Ne segue che, infondato, l'appello è destinato
all'insuccesso. Quanto all'ordine di prelievo mensile impartito alla Banca __________
e al blocco della relazione bancaria dell'istante presso tale istituto bancario,
l'appellante non spende una parola per criticare la decisione del Pretore. Al
riguardo il ricorso si dimostra finanche irricevibile per carenza di
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
5. Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il
tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
6. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata
è confermata.
2. Le spese processuali di 1500.–
sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte 2000.– per
ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
Considerandi
(art. 46 cpv. 2 LTF).
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Protezione unione coniugale: contributo alimentare per la
moglie (consumo di sostanza)
Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC
nessun regesto