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Decisione

11.2014.28

Risarcimento del danno per impossibilità di esercitare un usufrutto

7 giugno 2016Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi sorti dopo la rottura del rapporto affettivo esi­stente in precedenza,

sia i problemi legati alla situazione professionale, sia alla sua situazione

abitativa”. Tali problemi – egli allega – sono stati risolti nel frattempo: la

questione legata all'esistenza di un contratto di lavoro è oggetto di una

decisione passata in giudicato (II CCA, sentenza inc. 12.2009.118 del 31 maggio

2010) e la questione logistica si è risolta da sé, AO 1 avendo lasciato

spontaneamente l'abitazione di Savosa nel gennaio del 2006. In tali condizioni sussistono

i presupposti perché l'usufrutto sia cancellato.

L'argomentazione non può essere

condivisa. I “problemi legati alla situazione professionale” di AO 1 saranno

anche stati “chiariti e risolti” con la sentenza citata dall'appellante, nonostante

l'esito sfavorevole di quella causa per l'attrice (che ha ottenuto fr. 6388.30

rispetto ai fr. 146 042.60 richiesti). Non

sono stati “definiti e risolti” invece i problemi “legati alla situazione abitativa”

di lei solo perché essa se n'è andata spontaneamente da S____. È vero che nel

settembre del 2006 l'appellante le aveva offerto la divisione dell'alloggio “in

due parti autonome” (doc. G). È altrettanto vero però che di fronte al rifiuto

dell'interessata egli ha tenuto per sé l'uso dell'intera proprietà, senza mai

prospettare nemmeno per ipotesi l'eventualità di trasferirsi altrove, foss'anche

dietro compenso. La questione logistica è dunque rimasta irrisolta, tant'è che

con l'attuale causa AO 1 chiede il risarcimento del danno dovuto

all'impossibilità di esercitare la servitù. Anche al riguardo l'appello manca perciò

di consistenza.

5. In subordine – ossia nel caso

in cui l'usufrutto non fosse da cancellare per avvenuta estinzione o rinuncia –

l'appellante fa valere che AO 1 non ha diritto ad alcun indennizzo, non essendo

egli tenuto a ciò da alcun obbligo legale e non avendo egli mai preso impegni

contrattuali. In via di ulteriore subordine egli contesta inoltre le risultanze

della perizia assunta sul valore della servitù, rimproverando allo specialista

“modalità di calcolo inutilmente complicate”, aleatorie e teoriche per

determinare il valore locativo del­l'abitazione quando sarebbe bastato

applicare il “cosiddetto metodo comparativo”. La proprietà per piani essendo

inserita in una serie di case a schiera – egli soggiunge – “se si ha la pigione

pagata per alcune di queste case gemelle, si ha la pigione di tutte” con risultati

più concreti e attendibili. E siccome paragonando la locazione pagata da chi

occupa le unità n. 8, 13 e 16 – egli continua – si ottiene una media di

fr. 1477.80 mensili, inferiore alle spese accertate dal perito per l'unità

n. 15, in definitiva nulla egli deve all'attrice. A titolo ancor più subordinato

l'appellante chiede altresì di “annullare” la sentenza impugnata perché il

Pretore lo ha condannato a versare una somma fissa dal­l'aprile del 2008 in poi,

ammontare che non può valere per tutta la vita dell'attrice.

a) Un

usufruttuario ha diritto, per principio, al pieno godimento della cosa (art.

745 cpv. 2 CC), sicché il proprietario deve concedergliene il possesso. In caso

contrario egli può esigere la consegna del bene in via d'azione, salvo

rinunciare e pretendere il danno che deriva dall'inadempimento (art. 107 cpv. 2

CO per analogia; Farine Fabbro,

L'usufruit immobilier, Friburgo 2000, pag. 141 a metà). In concreto l'appellante

non

nega che AO 1 sia impossibilitata a godere il (com)possesso dell'alloggio, da

lui occupato con la moglie. Invano ripete perciò di non avere preso nei

confronti di lei alcun impegno contrattuale e a torto pretende che nessun obbligo

legale sorreggerebbe la pretesa di risarcimento oggetto dell'attuale causa. Su

questo punto l'appello non merita altra disamina.

b) Quanto

alla perizia giudiziaria assunta sul valore dell'usufrutto, il giudice apprezza

liberamente la forza probatoria di un simile mezzo istruttorio (art. 157 CPC).

Trattandosi di conoscenze professionali particolari, tuttavia, egli può

scostarsi dall'opinione dello specialista soltanto per ragioni importanti che

gli spetta di indicare, come per esempio qualora la perizia denoti incoerenze o

attribuisca un senso o una portata inesatta ai documenti o alle dichiarazioni

cui essa si riferisce. Ciò vale in specie qualora

l'esperto non abbia risposto a domande, qualora le sue conclusioni appaiano

manifestamente contraddittorie o fondate su accertamenti di fatto erronei oppure

se il referto risulti viziato da difetti così evidenti e riconoscibili da non

sfuggire nemmeno a un esame non specialistico. In circostanze del genere

il giudice deve appurare se, sulla base di altre prove e delle osservazioni

formulate dalle parti, serie obiezioni finiscano per far vacillare le conclusioni

del perito. Se le conclusioni di lui si rivelano dubbie su questioni essenziali,

per fugare i dubbi il giudice può essere tenuto finanche ad assumere prove

complementari (DTF 136 II 547 consid. 3.2, 133

Considerandi

II 391 consid. 4.2.3, 130 I 337 consid. 5.4.2, confermate nella

sentenza 5A_501/2013 del 13 gennaio 2014, consid. 6.1.3.2).

c) Nella

fattispecie non si riscontrano gli estremi appena descritti. La perizia è

chiara e non presenta incoerenze, errori, fraintendimenti né lacune. Le

risposte dello specialista sono univoche, facilmente comprensibili e prive di

contraddizioni. L'esperto ha diffusamente spiegato anche perché ha determinato

il valore locativo facendo capo al metodo asso­luto, basato sul singolo alloggio,

e non sul metodo relativo, basato sulla pigione comparativa (delucidazione

scritta del 12 ottobre 2012, pag. 3, risposta n. 2). Le argomentazioni con cui

l'appellante contesta i criteri tecnici adottati dal perito non possono dunque

trovare ascolto. Tanto meno ove si considerano pervenire da un profano,

sprovvisto di precipue cognizioni in materia. A ragione il Pretore si è

attenuto pertanto alle conclusioni del referto (sentenza impugnata, pag. 6),

dalle quali non aveva ragioni oggettive per distanziarsi.

d) Nella

misura poi in cui appellante chiede di “annullare” la sentenza impugnata perché

il Pretore lo ha condannato a versare una somma fissa dall'aprile del 2008 in

poi (fr. 688.– mensili), la censura è doppiamente irricevibile. Intanto perché

l'appello è un rimedio giuridico riformatorio,

non cassatorio (RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). A parte l'eccezione

del­l'art. 318 cpv. 1 lett. c CPC, estranea al caso in rassegna, un appellante

deve indicare come debba essere modificata concretamente la decisione di primo

grado. Richieste volte al mero annullamento della decisione impugnata sono inammissibili

(DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Oltre a ciò, pretese in denaro

vanno cifrate (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti), quand'anche

tendano alla riduzio­ne di una condanna pecuniaria. Ciò vale persino nelle cau­se

rette dal principio inquisitorio (DTF 137 III 620 consid. 4.5 con riferimenti)

e in quelle in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF

137.

III 621 consid. 5 con riferimenti). Nella fattispecie l'appellante non

quantifica nemmeno per ordine di grandezza il diverso ammontare dovuto all'attrice

dopo l'aprile del 2008. La sua richiesta cade dunque nel vuoto.

6.

Da ultimo l'appellante

conclude, in via di ulteriore subordine, perché nel caso in cui l'usufrutto sia

confermato l'attrice sia chiamata a rifondergli fr. 97 821.– per la metà delle spese da lui sopportate, sin dal­l'acquisto

della proprietà immobiliare (marzo del 2003), a titolo di interessi ipotecari,

spese condominiali e costi di manutenzione. Egli contesta che sia intervenuto

un accordo tacito nel senso di esonerare AO 1 da tali oneri durante la convivenza

e respinge, a maggior ragione, l'abuso di diritto rimproveratogli dal Pretore. Anzi,

egli assevera, sarebbe “a senso unico” ravvisare un accordo tacito circa

l'esenzione dell'attrice da quegli oneri, ma negare un accordo tacito circa

l'estinzione del­l'usufrutto in caso di separazione.

a) La

sola circostanza di indugiare nel far valere una pretesa non è sufficiente per

configurare un abuso nel senso del­l'art. 2 cpv. 2 CC. A tal fine

occorrono altri elementi che facciano apparire l'esercizio della pretesa incompatibile

con

l'inerzia

del­l'avente diritto. Tale può essere il caso qualora l'inazione di costui arrechi

pregiu­dizio alla controparte, impedendole – per esempio – di verificare

l'entità della pretesa (DTF 131 III 443 con richiami di dottrina e di giurisprudenza).

Che in concreto l'appellante abbia atteso quattro anni per esigere il rimborso

della metà degli interessi ipotecari, delle spese condominiali e dei costi di

manutenzione non basta quindi per connotare un abuso di diritto, né l'attesa

risulta avere recato pregiudizio a AO 1. Di per sé la pretesa subordinata

avanzata da AP 1 con la riconvenzione non può qualificarsi perciò come un atto

di malafede.

b) Sta

di fatto che nel caso specifico – come ha accertato il Pretore (sentenza

impugnata, pag. 7) – durante la convivenza l'appellante non risulta avere mai

invitato AO 1 a farsi carico della metà degli oneri generati dalla proprietà

immobiliare (art. 765 cpv. 1 CC). Solo quando l'attrice ha promosso l'attuale

causa egli ha avanzato (e quantificato) per la prima volta simile pretesa in

via riconvenzionale. Il primo giudice ne ha desunto che in realtà durante la

convivenza AP 1 era d'accordo di assumere tutti gli oneri della proprietà per

piani e che l'intenzione di esigerne il rimborso per la metà è maturata solo in

seguito, quando egli si è visto chiedere dal­l'attrice il risarcimento del danno

dovuto all'impossibilità di esercitare l'usufrutto dopo la fine della

convivenza. Onde il rimprovero di un comportamento contraddittorio e, quindi,

abusivo.

c) Nell'appello

AP 1 non pretende di avere chiesto alcuna partecipazione di AO 1 agli interessi

ipotecari, alle spese condominiali o ai costi di manutenzione fra il 2003 e il

2007.

Non asserisce nemmeno che AO 1 fosse d'accordo di rifondergli metà degli

esborsi o che egli abbia fatto fronte a quegli oneri con riserva o che abbia

dovuto pagare unicamente perché debitore solidale. A ben vedere, egli non contesta

neppure di avere maturato l'intenzione di esigere il parziale rimborso degli

oneri dopo essersi visto convenire in giudizio dall'attrice per il risarci­mento

del danno dovuto all'impossibilità di esercitare l'usufrutto dopo la separazione.

Comunque sia, tutto si ignora sui motivi per cui l'appellante ha preso a suo

carico fin dall'inizio la totalità degli oneri. E chi paga volontariamente un indebito

può esigerne la restituzione solo ove dimostri di avere pagato credendosi

erroneamente debitore (art. 63 cpv. 1 CO). L'appellante non adombra nulla

del genere. Anche su quest'ultimo punto l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

7.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che

ha formulato osservazioni tramite un legale, ha diritto a un'equa indennità per

ripetibili.

8.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 4000.–

sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5000.–

per ripetibili.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).