11.2014.32
Diffida ai debitori
24 aprile 2014Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2014.32
Data decisione, Autorità:
24.04.2014, ICCA
Titolo:
Diffida ai debitori
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
CAMPO D'APPLICAZIONE
DIFFIDA AI DEBITORI
art. 291 CC
art. 311 cpv. 1 CC
art. 302 cpv. 1 let. c CPC
Incarto n.
11.2014.32
Lugano,
24 aprile
2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2014.1159 (diffida
ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con istanza del 13 marzo 2014 da
AO 1 (I)
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 ,
giudicando sull'appello del 17 aprile 2014 presentato da AP 1 contro
la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 7 aprile 2014;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 7 aprile 2014 il Pretore aggiunto del Distretto
di Lugano, sezione 6, ha ordinato all'ufficio stipendi della Città di Lugano
una trattenuta di fr. 546.75 mensili (assegni familiari compresi) sulla
retribuzione percepita da AP 1 (1969) quale impiegato nella “__________”,
istituto di cura medicalizzato per anziani, somma da riversare su un conto
bancario di AO 1 (1978) in favore del figlio J__________, nato il 20 giugno
2011;
che
l'ordine si fonda su un decreto del 29 aprile 2013, dichiarato “immediatamente
efficace”, con cui il Tribunale per i Minorenni di __________ ha condannato AP 1 a versare dal 1° maggio 2013 un contributo alimentare di € 450.00 mensili indicizzati per il figlio;
che
AP 1 ha dichiarato il 17 aprile 2014 a questa Camera di appellare la sentenza
del Pretore, sostenendo come non sia certo l'accoglimento della sua richiesta
di assegni familiari per il figlio da parte dell'autorità svizzera, AO 1 ricevendo
già un analogo assegno per J__________ in Italia;
che
tale lettera non è stata comunicata a AO 1 per osservazioni;
e considerando
in diritto: che una “diffida ai debitori” per contributi
alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) postulata – come in concreto – al di
fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento dei genitori è trattata
con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c
CPC), onde l'appellabilità della decisione entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1
CPC) se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione è di almeno fr. 10
000.– (art. 308 cpv. 2 CPC);
che
nella fattispecie simili presupposti appaiono dati;
che,
ciò premesso, un appello deve contenere chiare richieste di giudizio e specificare
in quale modo debba essere riformata la decisione impugnata (DTF 137 III 618
consid. 4.2 con riferimenti), a maggior ragione ove si tratti di contestazioni
pecuniarie, le quali devono essere cifrate (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti),
anche nelle cause in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle
parti (DTF 137 III 621 consid. 5 con riferimenti);
che
nel caso in esame l'appello non contiene alcuna richiesta di giudizio, il
convenuto limitandosi a far valere l'incertezza legata alla sua richiesta di
assegni familiari per il figlio;
che
ciò basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile;
che,
comunque sia, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte nemmeno se si
volesse prescindere da tale carenza;
che
ai fini della trattenuta controversa poco importa difatti se l'appellante beneficia
o non beneficia di assegni familiari, la cifra oggetto della trattenuta
rimanendo sempre di fr. 546.75 mensili;
che
in simili circostanze v'è da domandarsi piuttosto quale senso abbia l'indicazione
“assegni familiari compresi” inserita dal Pretore aggiunto nell'ordine di trattenuta;
che,
d'altro lato, AP 1 non lamenta nemmeno una lesione del suo minimo esistenziale
calcolato secondo i criteri del diritto esecutivo (intangibile: DTF 110 II 15
consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.85/2006 del 5
aprile 2006, consid. 2.1) dovuta all'ammontare della trattenuta di stipendio
nel caso in cui la sua richiesta di assegni familiari fosse respinta;
che
nelle circostanze descritte l'appello non ha alcuna possibilità di successo;
che
le spese processuali andrebbero a carico del
convenuto, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di assegnare ripetibili all'istante, cui
non sono state chieste osservazioni;
che
le verosimili difficoltà economiche in cui versa l'appellante inducono
nondimeno a rinunciare – eccezionalmente ed equitativamente – a ogni prelievo
(art. 107 cpv. 1 lett. c e f CPC);
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione:
– ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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