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Decisione

11.2014.35

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figli

12 settembre 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa SO.2013.2400 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 giugno 2013 da

AP 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

(patrocinato

dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 28 aprile 2014 presentato da AP 1

contro la

decisione emessa dal Pretore il 16 aprile 2014;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1968) e AP 1 (1967) si

sono sposati a __________ il 4 luglio 1996. Dal matrimonio sono nati E__________,

il 10 luglio 2000, e U__________, il 18 luglio 2001. Il marito lavora come ingegnere

per la __________ di __________ (attiva nello sviluppo di sistemi d'automazione

per l'industria e l'edilizia), di cui è stato socio e gerente per la quasi

totalità delle quote (solo fr. 1000.– su fr. 19 000.– appartengono al padre __________) fino all'8 gennaio 2014,

quando la società è stata ceduta. La moglie, impiegata di commercio, ha smesso

di lavorare in concomittanza con la nascita dei figli. I coniugi si sono

separati il 15 marzo 2013, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________

per trasferirsi in un appartamento, prima a __________ e poi, dalla fine di luglio

2013, a __________. Dal 18 marzo 2013 egli lavora a tempo parziale (inizialmente

al 50%) per ragioni di salute.

B. L'11 giugno 2013 AP 1 si è

rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a

protezione del­l'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione

a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei

figli (riservato il diritto di visita paterno),

un contributo alimentare

di fr. 2590.– mensili per sé e uno di fr. 1225.– mensili per ogni figlio

(assegni familiari non compresi) dal giugno del 2013. All'udienza del 22 luglio

2013, indetta per il dibattimento, i coniugi si sono accordati sulla vita separata,

sul­l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie e sul­l'affida­mento dei

figli alla medesima (riservato il diritto di visita paterno). Sui contributi

alimentari essi non hanno invece raggiunto un'intesa, la moglie riconfermandosi

nelle proprie domande e il marito limitandosi a offrire un contributo

alimentare di fr. 500.– mensili per ciascun figlio.

C. L'istruttoria è terminata il

16 gennaio 2014 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 febbraio 2014 l'istante ha precisato

le sue richieste, sollecitando altresì l'assegnazione dei mobili e delle

suppellettili domestiche, come pure il diritto sulla cauzione del contratto di

locazione che sarebbe scaduto alla fine di giugno. Quanto al contributo di

mantenimento, essa ha adattato la richiesta a fr. 1523.70 mensili per sé, a fr.

1349.15 mensili per E__________ e a fr. 1009.25 mensili per U__________ (assegni

familiari compresi), oltre all'eventuale rendita completiva di invalidità per i

figli che il marito avrebbe percepito. Nel proprio allegato del 13 febbraio

2014 il convenuto ha postulato l'affidamento congiunto dei figli nell'eventualità

in cui non fosse più stato in grado di esercitare un'attività lavorativa e ha

ribadito l'offerta di un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per ciascuno

di loro (oltre gli assegni familiari).

D. Statuendo con sentenza del

16 aprile 2014, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito

alla moglie l'abitazio­ne coniugale con i mobili, le suppellettili e il diritto

di disporre del contratto di locazione, ha affidato i figli alla medesima e ha

regolato il diritto di visita paterno. Inoltre egli ha obbligato AO 1 a versare

un contributo alimentare di fr. 440.– per la moglie, uno di fr. 830.– per E__________

e uno di fr. 755.– per U__________ (assegni

familiari non compresi) nel giugno del 2013, ridotti a fr. 390.– mensili

per la moglie, a fr. 740.– per E__________ e a fr. 675.– per U__________

(assegni familiari non compresi) dopo di allora. Infine egli ha ordinato al

convenuto di informare la moglie sull'esito della richiesta di rendita d'invalidità

in corso e di riversare a lei ogni eventuale rendita completiva che egli dovesse

ricevere per i figli. Le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono state

poste solidalmente a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili.

E. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 aprile 2014 per

ottenere l'aumento di tutti i contributi di

mantenimento a fr. 841.36 per sé, a fr. 1395.43 per E__________ e a

fr. 1268.20 per U__________ (oltre gli assegni familiari e ogni eventuale

rendita completiva d'invalidità). Essa chiede altresì di porre gli oneri

processuali a carico del marito e di condannare quest'ultimo a rifonderle fr.

7000.– per ripetibili di prima sede. Nelle sue osservazioni del 26 maggio 2014 AO

1 conclude per la reiezione dell'appello.

F. Il 6 luglio 2015 AO 1 ha

comunicato a questa Camera di essere stato posto al beneficio di un quarto di

rendita AI dal 1° marzo al 30 giugno 2014, di una mezza rendita dal 1° luglio

2014 al 31 gennaio 2015, di tre quarti di rendita dal 1° febbraio al 31 maggio

2015 e di una rendita intera (grado d'invalidità: 72%) dopo di allora. Il 20

luglio 2015 l'appellante ha sollecitato la produzione dei relativi conteggi e

ha reso noto di essere stata assunta a tempo parziale, dal 1° settembre 2014, dalla

Fondazione __________ di __________. Su richiesta del giudice delegato, il

convenuto ha trasmesso alla Camera il 28 aprile 2016 la documentazione

aggiornata sui suoi redditi. Il 4 maggio 2016 AP 1 ha presentato un'istanza di

assunzione di nuove prove in appello perché fosse chiarita la posizione del

marito all'interno della __________ di __________ (radiata l'8 luglio 2015 dal

registro di commercio), di cui egli avrebbe detenuto 40 azioni. Il convenuto

ha proposto il 23 maggio 2016 di respingere l'istanza, accludendo i bilanci più

recenti della società.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione

coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.

271.

lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello

è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri la differenza tra i

contributi alimentari chiesti dall'istante dinanzi al Pretore e l'offerta del

convenuto (sopra lett. D), contributi di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco

di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC). Circa la tempestività dell'appello, la decisione

del Pretore è stata notificata alla patrocinatrice

di AP 1 il 17 aprile 2014. Il termine per ricorrere sarebbe scaduto così

la domenica 27 aprile 2014, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art.

142.

cpv. 3 CPC. Depositato il 28 aprile

2014, ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

All'appello l'istante

acclude estratti del registro di commercio riguardanti la __________ di __________

e la __________ di __________. Il 20 luglio 2015 essa ha prodotto altresì il suo

contratto di lavoro del 23 settembre 2014 presso la Fondazione __________ di __________.

Successivo alla sentenza impugnata, tale documento è proponibile, come ricevibili

sono gli estratti del registro di commercio, le cui iscrizioni sono notorie (DTF

138.

II 564 in alto con riferimenti). Dal canto suo il convenuto annette alle

osservazioni all'appello un rapporto della Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG relativo a un controllo avvenuto il 22 gennaio 2014 sugli stipendi della

__________, l'imposta di circolazione della sua automobile, il premio dell'assicurazione

veicoli a motore per il 2014, emessi nel novembre e nel dicembre del 2013, e un

certificato medico dell'8 aprile 2014 (doc. 1 a 4 di appello). Egli non spiega tuttavia

perché gli sarebbe stato impossibile esibire tali documenti davanti al Pretore

(art. 317 cpv. 1 CPC). Prodotti tardivamente, simili atti non possono pertanto

essere considerati nella prospettiva del giudizio.

Quanto alla richiesta di “assunzione

successiva di prove” presentata il 4 maggio 2016 dall'appellante per ottenere

le dichiarazioni d'imposta, i bilanci e i conti economici della __________ di __________

dal 2012 al 2015, come pure le decisioni della società e dell'autorità fiscale

relative alla distribuzione di dividendi e utili in favore di AO 1 negli anni

in questione, essa si rivela in parte superata dalla documentazione presentata

il 23 maggio 2016 dal convenuto. Per il resto la richiesta risulterebbe senza

verosimile incidenza pratica. Dividendi possono essere prelevati infatti solo

sopra l'utile risultante dal bilancio e sulle riserve al­l'uopo costituite

(art. 675 cpv. 2 CO). Dai dati contabili prodotti dal convenuto si evince che

la società non registrava alcun utile a bilancio che le consentisse di distribuire

dividendi tra il 2012 e il 2015 (sulla questione cfr. Schmid in: Roberto/Trüeb [curatori], Handkommentar zum

Schweizer Privatrecht, Personengesellschaften und Aktiengesellschaft, 2ª

edizione, n. 3 ad art. 675 CO). In simili condizioni

conviene procedere senza indugio, di conseguenza, all'emanazione del giudizio.

3.

Litigioso rimane, in questa

sede, l'ammontare del contributo alimentare per moglie e figli. A tal fine il

Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 5450.– mensili nel 2012

e in fr. 4800.– (stipendio e indennità per perdita di guadagno) nei primi sei mesi

del 2013, come pure dopo il 1° gennaio 2014 in virtù del nuovo contratto di

lavoro che gli avrebbe garantito almeno la medesima entrata (doc. 63). A fronte

di ciò, egli ha calcolato il fabbisogno minimo di AO

1.

in fr. 2772.75 nel giugno del 2013 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

locazione e spese accessorie fr. 1130.–, premio

della cassa malati fr. 317.75, franchigia fr. 25.–, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 100.–) e in

fr. 2995.– mensili dopo di allora per il

maggior costo dell'abitazione, passato a fr. 1350.– mensili. Quanto alla moglie,

senza attività lucrativa, egli ha constatato un reddito della sostanza di fr.

1670.

– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2570.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo per

genitore affidatario fr. 1350.–, locazione e spese accessorie fr. 770.– già dedotta la quota di un

terzo [fr. 615.–] compresa nel fabbisogno in denaro di E__________ e la quota di

un quarto [fr. 460.–] compresa nel fabbisogno in denaro di U__________,

premio della cassa malati fr. 274.85, assicurazione RC dell'automobile fr.

126.

, imposta di circolazione fr. 45.90).

Il fabbisogno in denaro dei figli,

infine, è stato stimato dal Pretore sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo

in fr. 1900.– mensili per E__________ e in fr. 1745.– mensili per U__________, cifre

da cui ha tolto gli assegni familiari di fr. 200.– mensili ciascuno (sentenza

impugnata, pag. 3 seg.). Fondandosi su tali accertamenti, visto il bilancio

familiare in ammanco, il primo giudice ha obbligato così AO 1 a destinare il

suo intero margine disponibile di fr. 2025.– nel giugno del 2013 e di fr.

1805.

– mensili in seguito al mantenimento della famiglia, versando un

contributo alimentare per la moglie di fr. 440.– nel giugno del 2013 e di fr.

390.

– mensili dopo di allora, uno per E__________ di fr. 830.– (oltre assegni

familiari) nel giugno del 2013 e di fr. 740.– mensili dopo di allora e uno per

U__________ di fr. 755.– nel giugno del 2013 e di fr. 675.– mensili dopo di allora

(oltre gli assegni familiari).

4.

L'appellante chiede anzitutto

di portare il proprio fabbisogno minimo a fr. 2695.– mensili, rimproverando al

Pretore di avere trascurato la franchigia della cassa malati (fr. 1500.– annui)

che lei esaurirebbe con sedute di psicoterapia mensili. Essa non ha fatto

valere tuttavia simile circostanza davanti al primo giudice, di modo che l'argomento,

nuovo, non sarebbe neppure ricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Comunque sia, una

franchigia va inserita nel fabbisogno minimo di un coniuge solo qualora l'assicurato

sia solito esaurirla (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). E in concreto il sem­plice

rinvio dell'appellante al doc. E, da cui risultano due pagamenti di fr. 200.–

in favore della Cassa dei medici, non basta per rendere verosimile l'ipotesi. Al

proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

5.

Per quanto si riferisce al

proprio reddito, AP 1 ha comunicato il 20 luglio 2015 a questa Camera di avere

cominciato a lavorare il 1° settembre 2014 a tempo parziale (quattro ore al

giorno) per la Fondazione __________ di __________, presso cui essa guadagna fr.

2300.

– mensili lordi per 13 mensilità svolgendo mansioni d'ufficio. Tenuto

conto degli oneri sociali, il suo reddito da attività lucrativa si aggira così sui

fr. 2000.– netti mensili. A ciò si aggiunge

il reddito della sostanza che il Pretore ha accertato in fr. 1670.–

mensili, di cui fr. 780.– da titoli e capitali e fr. 890.– da immobili appartenenti

a una comunione ereditaria cui l'interes­sata partecipa insieme con due sorelle

(sentenza impugnata, pag. 2). L'appellante obietta che quell'importo non è “reale

ed effettivo”, poiché gli appartamenti di __________ non sono locati, ma sono

usati dalle rispettive famiglie, mentre quello di __________ è locato a un

anziano zio per un canone irrisorio. Se non che, una contestazione pecuniaria

dev'essere cifrata (DTF 137 III 617) ed essa non indica nemmeno per ordine di

grandezza di quanto andrebbe ridotto l'importo calcolato dal Pretore. Privo di

sufficiente motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo

punto il ricorso si rivela finanche irricevibile. Ne segue che dal 1° settembre

2014.

il reddito complessivo di AP 1 risulta di fr. 3670.– netti mensili.

6.

Riguardo al fabbisogno minimo

di AO 1, nelle osservazioni all'appello questi chiede di portarlo a fr. 3431.80

mensili inserendo i costi d'automobile (assicurazione RC fr. 89.10, imposta di

circolazione fr. 47.80) che il Pretore non gli ha riconosciuto e il

maggior costo delle cure mediche non coperte dalla cassa malati, da lui stimato

in fr. 300.– mensili.

a) Per

quel che è della prima voce di spesa, il Pretore non l'ha ammessa perché il convenuto

non aveva reso verosimile che la __________ non avrebbe continuato ad assumere,

come in precedenza, il costo del veicolo anche dopo la cessione societaria

(sentenza impugnata, pag. 2). Il convenuto non mette in discussione tale argomento.

Si limita ad affermare che il costo del veicolo è ormai a suo carico,

accludendo l'imposta di circolazione 2014 e il premio dell'assicurazione contro

la responsabilità civile. Si tratta però di documentazione che non è ricevibile

in appello (sopra, consid. 2). La doglianza non può dunque trovare accoglimento.

b) Quanto

alle spese mediche non coperte dalla cassa malati, specialmente per

cromoterapia, il Pretore le ha valutate equitativamente in fr. 100.– mensili. Il

convenuto eccepisce che i giustificativi agli atti (doc. 12, 16 e 17) attestano

un onere di almeno fr. 300.– mensili. Ora, secondo giurisprudenza, nel

fabbisogno minimo di un coniuge possono essere incluse solo le spese mediche

che eccedono la franchigia della cassa malati e la partecipazione effettiva del

paziente per terapie indispensabili e ricorrenti (RtiD II-2004 pag. 589

consid. 8c;

I-2005 pag. 747 consid. 6e). La cromoterapia non può considerarsi una cura

indispensabile, per lo meno se la famiglia versa in ristrettezze finanziarie, tant'è

che l'assicurazione malattia non ne assume i costi. Né il convenuto indica

quali altre spese nell'attestazione destinata all'autorità fiscale possano

ritenersi indispensabili e ricorrenti, ovvero inducano a maggiorare l'importo

riconosciuto dal primo giudice (attestazioni che non hanno per altro valore

assoluto: I CCA, sentenza inc. 11.2014.22 del 15 marzo 2016, consid. 10b

con rinvii). Anche al riguardo la critica del convenuto manca perciò di

consistenza.

7.

Relativamente al reddito del marito, l'appellante

deplora la carente motivazione della sentenza impugnata, rimproverando al Pretore

di non essersi debitamente pronunciato sulle perplessità da lei espresse circa

la natura abusiva della cessione della __________, operazione che il conve­nuto

avrebbe escogitato per ridurre artatamente il proprio reddito. Nonostante le

sue obiezioni – essa continua – il Pretore si è limitato infatti a non

ravvisare “gli estremi per imputare al marito redditi superiori a quelli

effettivi qui conteggiati, vista la sua comprovata e precaria situazione di

salute” (sentenza impugnata, pag. 6 e 9 seg.). Ora, si conviene con l'appellante

che la motivazione del Pretore è a dir poco laconica. AP 1 non chiede ad ogni

modo di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al primo

giudice perché integri la motivazione. Inoltre essa ha potuto far valere tutte

le sue argomentazioni davanti a un'autorità superiore – come questa Camera – munita

di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione del

diritto. Non è il caso perciò di dilazionare oltre la procedura. Giovi passare

all'esame delle singole censure.

a) L'appellante

ribadisce che la cessione della __________ in pendenza di causa è abusiva, se

non fittizia, perseguendo essa il solo scopo di ridurre le entrate del marito al

mero stipendio. L'istante evoca la vendita delle azioni senza preavviso a otto

giorni dall'interrogatorio formale nel corso del quale il convenuto avrebbe

dovuto giustificare altri suoi redditi, utili e vantaggi contabilizzati nei bilanci

della ditta, così come la nomina a gerente della società di un suo contabile-fiscali­sta

(__________), il prezzo “irrisorio” (fr. 39 000.–)

del­l'ope­razione, il fatto che la società sia stata ven­duta a un amico senza

le necessarie qualifiche professionali, la circostanza che egli continui a lavorare

per la ditta al 100% nonostante l'inabilità lucrativa, svolgendo le mansioni di

sempre “senza nessun aiuto ulteriore”, e la constatazione che la malattia non

gli preclude la qualità di socio “e quindi l'incasso di eventuali utili”. L'appellante

reputa di conseguenza che il reddito del marito vada calcolato, come per i

lavoratori indipendenti, su una media di tre anni (dal 2011 al 2013) e che allo

stipendio si aggiungano “gratifiche/prestiti” della società per almeno fr. 15 000.– annui e utili aziendali per altri fr.

6500.

– annui, onde entrate di fr. 6500.– mensili complessivi “oltre ai

costi assunti dalla società per spese private”.

b) In

materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito

effettivamente conseguito da un coniuge. Se questi ha l'effettiva e ragionevole

possibilità di guadagnare di più dando prova di ragionevole impegno, fa stato

il

reddito

ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Il computo

di entrate potenziali si giustifica, in specie, ove il debitore riduca

unilateralmente i suoi introiti senza valida giustificazione. Un reddito

ipotetico non va imputato tuttavia alla leggera, tanto meno in un giudizio di

apparenza come quello che disciplina l'emanazione di misure a tutela del­l'unione

coniugale. Men che meno esso ha carattere di penalità. Dev'essere quindi alla

concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione

professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del

lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2;

RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con

richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2013.12 del 4 febbraio 2015, consid. 6b).

c) La

cessione della __________ a terzi in pendenza di causa può invero destare dubbi.

Sta di fatto che AO 1 ha reso verosimile il grave deteriorarsi, negli anni

precedenti la cessione, del suo stato di salute e degli affari della società, i

quali hanno subìto un tracollo nel marzo del 2012 (verbale del 16 gennaio 2014,

pag. 4; osservazioni scritte del 22 ottobre 2013). La contabilità della ditta ha

registrato nel 2012 una perdita di fr. 37 042.39

e nei primi sei mesi del 2013 un disavanzo di fr. 9085.84 (doc. 41 e 47). Il

che suffraga le verosimili difficoltà del marito – già emerse il 22 ottobre

2013.

– a garantire per ragioni di salute l'operatività e la conduzione dell'azienda.

Contrariamente all'opinione dell'appellante,

l'alienazione

della ditta non è quindi giunta improvvisa né imprevista.

Per

quanto attiene al prezzo della cessione, reputato irrisorio dall'appellante siccome

l'azienda avrebbe avuto incassi certi per fr. 37 379.–

oltre a “un inventario e lavori in corso” per fr. 50 000.– (doc. 47), mal si intravede come tali

dati, estrapolati dagli attivi di bilancio, possano confortare già a un esame

di verosimiglianza una cessione abusiva. Basti pensare che quei dati fanno

astrazione delle perdite d'esercizio registrate dal 2011 al 2013 (doc. 19, 25,

41.

e 47), per tacere di una controversia milionaria che coinvolge la responsabilità

della ditta nell'esecuzione di opere per l'impianto di depurazione e

trattamento delle acque della Città di __________, di cui la __________ aveva

assicurato la direzione lavori (verbale del 16 gennaio 2014, pag. 4).

Che

poi __________ sia stato nominato nuovo gerente si spiega con il fatto – riconosciuto

dalla stessa appellante (me­moriale, pag. 7 in fine) – che costui si è sempre occupato

della contabilità e delle questioni fiscali della ditta. Né l'istante rende

verosimili eventuali rapporti compromettenti tra la società e la __________, di

cui lo stesso __________ è socio e gerente. Il generico assunto secondo cui

quest'ultima azienda – a detta dell'appellante proprietà del marito (loc. cit.,

pag. 7) – “riceveva annualmente dalla __________ somme in contanti apparentemente

a nessun titolo” (loc. cit, pag. 8) è ri­masto a livello di asserzione. Né è

dato a divedere in che modo l'appellante possa valersi del fatto che nella

contabilità 2012 della __________ figuri un versamento per cassa di fr. 15 000.– ricevuto dalla “cliente” __________ e che

manchi una contropartita nella “registrazione dell'IVA” (loc. cit., pag. 11).

Quanto alla circostanza, infine, che la __________ sarebbe stata venduta a un

amico del marito senza le necessarie qualifiche professionali, l'appello si

esaurisce una volta ancora in affermazioni. Ne discende che in concreto non soccorrono

gli estremi per accertare già a un esame di verosimiglianza che la cessione

della __________ fosse una transazione finalizzata a diminuire artificiosamente

il reddito effettivo conseguito da AO 1 come lavoratore dipendente.

d) L'appellante

contesta anche il del reddito effettivo del marito, calcolato dal Pretore in

fr. 4800.– netti mensili, chiedendo di portarlo a fr. 5218.70 mensili (stipendio

al 50% fr. 2678.90 netti, indennità al 50% per malattia fr. 2539.80). Dall'aggiornamento

istruttorio che questa Camera ha promosso il 20 aprile 2016 a tutela dei figli in

virtù del principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 CPC) si

evince tuttavia che il reddito netto complessivo di AO 1 è ammontato nel 2013 a

fr. 64 381.– (pari a fr. 5365.– mensili) ed è passato nel 2014 a fr. 73 108.– (fr. 6092.35 mensili), di cui fr. 65 018.– di stipendio (e indennità perdita di guadagno), al netto

degli assegni familiari, e fr. 8090.– di rendita AI. Nel 2015 le entrate di

lui sono calate invece a fr. 62 931.80

(pari a fr. 5244.30 mensili), di cui fr.

22.

972.– di stipendio, fr. 21 317.– di rendita AI e

fr. 18 642.80

di rendita LPP (certificati di salario e conteggi

30.

gennaio 2016 dell'Istituto delle assicurazioni sociali e

26.

dicembre 2015 della __________). Di tali risultanze va tenuto conto ai fini

del giudizio.

8.

Per quanto riguarda i

fabbisogni in denaro dei figli, l'appellante non contesta la decisione del

Pretore. Tranne per quel che è delle rendite completive AI (di cui si dirà in

appresso), non vi è motivo nemmeno perché questa Camera intervenga al proposito,

almeno fino al 1° settembre 2014, quando l'appellante ha ripreso a lavorare

sostanzialmente al 50%. I fabbisogni in denaro vanno ridefiniti invece dopo di

allora sulla scorta della tabella 2013/14 correlata alle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo, alle quali la giurisprudenza ticinese si

ispira da quasi un trentennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Dal fabbisogno in

denaro di E__________ e U__________ (fr. 1860.– mensili ciascuno), secondo la loro

fascia di età per una fratria di due, va tolta quindi la metà della posta per

cura e educazione (fr. 132.50.– mensili) prestata in natura dalla madre (attività

lucrativa al 50%). In tale fabbisogno va adattato poi il costo dell'alloggio al

caso specifico, sostituendo la stima della tabella (di fr. 310.– mensili) con

la quota di un terzo (E__________) e di un quarto (U__________) della spesa

effettiva a carico del genitore affidatario (fr. 1843.90 mensili). Vanno dedotti

inoltre gli assegni familiari (fr. 200.–

mensili fino al 16° compleanno, fr. 250.– dopo di allora: art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam), già

compresi nel fabbisogno in denaro (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3). Infine vanno

dedotte – contrariamente all'opinione dell'appellante, che le vorrebbe aggiunte

(memoriale, pag. 2 e 13) – le rendite completive AI (I CCA, sentenza inc.

11.2013.9

del 25 febbraio 2015, consid. 10 con rinvii) di fr. 324.20

mensili ciascuno per E__________ e U__________ dal 1° marzo 2014 al 31 dicembre

2014.

e di fr. 710.50 mensili ciascuno dopo di allora (certificato dell'Istituto

delle assicurazioni sociali del 30 gennaio 2016, agli atti). Ciò vale anche per

le rendite completive LPP di complessivi fr. 5461.80 che la __________ ha

versato nel 2015 per i figli (conteggio del 26 dicembre 2015, agli atti).

Ne deriva un fabbisogno in denaro

per E__________ di fr. 1700.– mensili fino al 28 febbraio 2014, di fr. 1375.–

mensili fino al 31 agosto 2014 (decurtazione della rendita completiva AI di fr.

324.

), di fr. 1510.– mensili (arrotondati) fino al 31 dicembre 2014 (ripresa

dell'attività lucrativa della madre), di fr. 895.– mensili (arrotondati) fino

al 16° compleanno (il 10 luglio 2016: detrazione della rendita completiva AI di

fr. 710.50 e di quella LPP di fr. 227.55 mensili) e di fr. 845.– mensili

(arrotondati) dopo di allora. Per quanto riguarda U__________, il fabbisogno in

denaro assomma a fr. 1545.– mensili (arrotondati) fino al 28 febbraio 2014, a

fr. 1220.– mensili (arrotondati) fino al 31 agosto 2014 (fr. 1545.– meno la

rendita completiva AI di fr. 324.20), a fr. 1355.– mensili (arrotondati) fino

al 31 dicembre 2014 (ripresa dell'attività lucrativa della madre), a fr. 740.–

mensili (arrotondati) fino al 16° compleanno (il 18 luglio 2017: decurtazione

della rendita completiva AI di fr. 710.50 e di quella LPP di fr. 227.55 mensili)

e a fr. 690.– mensili (arrotondati) in seguito. I contributi alimentari vanno

poi stabiliti non solo fino ai 18 anni, ma fino al termine dell'eventuale percorso

scolastico o professionale (DTF 139 III 404

in alto; I CCA, sentenza inc. 11.2013.12 del 4 febbraio 2015, consid. 9c in

fine).

9.

Da quanto precede emerge,

in definitiva. il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:

Dal 1° giugno

2013.

al 31 agosto 2014 (ripresa

del lavoro al 50% da parte della moglie)

Reddito del

marito (media) fr. 5752.90

Reddito

della moglie fr. 1670.—

fr. 7422.90 mensili

Fabbisogno

minimo del marito (media) fr. 2980.20

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2570.—

Fabbisogno

in denaro di E__________ (media) fr. 1570.—

Fabbisogno

in denaro di U__________ (media) fr. 1415.—

fr. 8535.20 mensili

Ammanco fr. 1112.30 mensili

In condizioni di ammanco i contributi per moglie e

figli vanno ridotti proporzionalmente, l'uno

non essendo prioritario rispetto agli altri (RtiD II-2004 pag. 616 consid.

3.

con rinvii). Ne risulta quanto segue:

margine

disponibile del marito:

fr. 5752.90

(reddito) ./. fr. 2980.20 (fabbisogno minimo) = fr. 2772.70 mensili

fabbisogno

scoperto della moglie:

fr. 2570.–

(fabbisogno minimo) ./. fr. 1670.– (reddito) = fr. 900.– mensili

fabbisogni

scoperti di moglie e figli:

fr. 900.– +

fr. 1570.– + fr. 1415.– = fr. 3885.– mensili

contributo

alimentare per la moglie:

fr. 900.– x (2772.70

: 3885) = fr. 645.– mensili

contributo

alimentare per E__________:

fr. 1570.– x

(2772.70 : 3885) = fr. 1120.– mensili,

assegni familiari

non compresi

contributo

alimentare per U__________:

fr. 1415.– x

(2772.70 : 3885) = fr. 1010.– mensili,

assegni

familiari non compresi.

Dal

1° settembre 2014 al 17 luglio 2017 (16° compleanno di U__________)

Reddito del

marito (media) fr. 5342.60

Reddito

della moglie fr. 3670.—

fr. 9012.60 mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 2995.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2570.—

Fabbisogno

in denaro di E__________ (media) fr. 948.90

Fabbisogno

in denaro di U__________ (media) fr. 811.30

fr. 7325.20

mensili

Eccedenza fr. 1687.40 mensili

Metà

eccedenza fr. 843.70 mensili

Il marito conserverebbe

per sé:

fr.

2995.

– + fr. 843.70 = fr. 3838.70 mensili

e dovrebbe destinare ai figli:

fr.

5342.60

./. fr. 3838.70 = fr. 1505.— mensili

di cui per E__________: fr. 811.— mensili

e

per U__________: fr. 694.— mensili

assegni

familiari non compresi,

mentre nulla dovrebbe

alla moglie,

la

quale conserverebbe per sé:

fr.

2570.

– + fr. 843.70 = fr. 3413.70 mensili

e dovrebbe destinare ai figli:

fr.

3670.

– ./. fr. 3413.70 = fr. 255.— mensili.

Dal

18.

luglio 2017 in poi (maggiore età o fine del percorso scolastico o professionale

dei figli)

Reddito del

marito fr. 5244.30

Reddito

della moglie fr. 3670.—

fr. 8914.30 mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 2995.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2570.—

Fabbisogno

in denaro di E__________ fr. 845.—

Fabbisogno

in denaro di U__________ fr. 690.—

fr. 7100.—

mensili

Eccedenza fr. 1814.30 mensili

Metà

eccedenza fr. 907.15 mensili

Il marito conserverebbe

per sé:

fr.

2995.

– + fr. 907.15 = fr. 3902.15 mensili,

e dovrebbe destinare ai figli:

fr.

5244.30

./. fr. 3902.15 = fr. 1342.— mensili

di cui per E__________: fr. 739.— mensili

e

per U__________: fr. 603.— mensili

assegni

familiari non compresi,

mentre nulla dovrebbe

alla moglie,

la

quale conserverebbe per sé:

fr.

2570.

– + fr. 907.15 = fr. 3477.15 mensili

e dovrebbe destinare ai figli:

fr.

3670.

– ./. fr. 3477.15 = fr. 193.— mensili.

10.

Se ne conclude che per

quanto riguarda il primo periodo di calcolo (dal giugno del 2013 fino all'agosto

del 2014) l'appello merita parziale accoglimento, il contributo alimentare per la

moglie dovendo essere fissato in fr. 645.– mensili (rispetto ai fr. 440.–

mensili stabiliti dal Pretore per il giugno del 2013 e ai fr. 390.– mensili per

il seguito), quello per E__________ in fr. 1120.– mensili (rispetto ai fr.

830.

– mensili stabiliti dal Pretore per il giugno del 2013 e ai fr. 740.–

mensili per il seguito) e quello per U__________ in fr. 1010.– mensili

(rispetto ai fr. 755.– mensili stabiliti dal Pretore per il giugno del 2013 e

ai fr. 675.– mensili per il seguito), assegni familiari non compresi.

Dal 1° settembre 2014 al 17

luglio 2017 la situazione cambia radicalmente. Il contributo alimentare per la

moglie andrebbe infatti soppresso, quello per E__________ fissato in fr. 811.–

mensili e quello per U__________ in fr. 694.– mensili, assegni familiari

non compresi. Sta di fatto che AO 1 non ha impugnato la sentenza del Pretore,

limitandosi a proporre la reiezione dell'appello avver­sario. AP 1 non può

quindi essere posta in condizioni peggiori rispetto a quelle in cui essa si

troverebbe se non avesse impugnato la

decisione (divieto della reformatio in peius: DTF 129 III 419 consid. 2.1.1;

dandosi fatti nuovi: sentenza del Tribunale federale 5A_386/2014 del 1°

dicembre 2014, consid. 6.2). Ne segue che il contributo alimentare per lei

non può essere annullato. Tocca se mai al marito adire egli medesimo il Pretore

con un'azione di modifica. Andrebbe lievemente aumentato invece il contributo

alimentare per E__________ e U__________ (di complessivi fr. 90.– mensili), ma

da ciò si può prescindere proprio in considerazione del fatto che AP 1 riceve

un contributo di fr. 390.– mensili cui di per sé non avrebbe diritto. Può

dunque sopperire essa medesima ai fr. 90.– mensili mancanti nel fabbisogno in

denaro dei figli. Per quanto riguarda il secondo periodo di calcolo (dal 1°

settembre 2014 al 17 luglio 2017) la sentenza del Pretore trova dunque conferma.

Relativamente al terzo periodo di

calcolo, dal 18 luglio 2017 in poi, vale una volta ancora quanto si è appena

spiegato. Il contributo alimentare per AP 1 rimane quindi invariato, mentre

quello per E__________ e U__________ si ridurrebbe a cifre leggermente

inferiori (fr. 73.– complessivi) rispetto a quelle stabilite dal Pretore. Se ne

conclude che per il lasso di tempo che decorre dal 18 luglio 2017 l'appello si

dimostra finanche privo di qualsiasi fondamento.

11.

Le spese dell'attuale giudizio

seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa

parzialmente vinta sui contributi alimentari per lei e i figli dal 1° giugno

2013.

al 31 agosto 2014. Vede respingere l'appello invece per i contributi di

mantenimento dovuti dopo di allora. Tutto ponderato, si giustifica così che

sopporti tre quarti delle spese processuali e che rifonda al marito un'adeguata

indennità per ripetibili ridotte. Nel complesso la decisione odierna non

influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado (suddivise a

metà), ove si pensi che l'entità dei contributi alimentari era solo un aspetto

del contenzioso su cui il Pretore è stato chiamato a statuire.

12.

Per

quanto attiene ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia

di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF anche considerando il solo ammontare dei contributi alimentari rimasto

controverso in secondo grado, davanti a questa Camera.

Per

questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è riformato

per quanto riguarda i contributi di mantenimento dovuti dal 1° giugno 2013 al

31.

agosto 2014 come segue:

AO

1.

è condannato a versare a AP 1, anticipatamente

entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:

fr. 645.– mensili per la

moglie,

fr.

1120.

– per la figlia E__________, assegni familiari non compresi, e

fr.

1010.

– per il figlio U__________, assegni familiari non compresi.

Ogni rendita completiva AI per

figli deve essere corrisposta direttamente ai medesimi (e per essi alla madre,

genitore affidatario).

2.

Per il resto l'appello è respinto,

nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è confermato per

quanto riguarda i contributi di mantenimento dovuti da AO 1 dal 1° settembre 2014 per AP 1 (fr. 390.–

mensili), la figlia E__________ (fr. 740.– mensili, assegni familiari non compresi)

e il figlio U__________ (fr. 675.– mensili, assegni familiari non compresi).

3.

Le spese processuali di fr. 1000.–

sono poste per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr.

1000.

– per ripetibili ridotte.

4.

Notificazione a:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).