11.2014.35
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figli
12 settembre 2016Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.35
Lugano
12 settembre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2013.2400 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 giugno 2013 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 28 aprile 2014 presentato da AP 1
contro la
decisione emessa dal Pretore il 16 aprile 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1968) e AP 1 (1967) si
sono sposati a __________ il 4 luglio 1996. Dal matrimonio sono nati E__________,
il 10 luglio 2000, e U__________, il 18 luglio 2001. Il marito lavora come ingegnere
per la __________ di __________ (attiva nello sviluppo di sistemi d'automazione
per l'industria e l'edilizia), di cui è stato socio e gerente per la quasi
totalità delle quote (solo fr. 1000.– su fr. 19 000.– appartengono al padre __________) fino all'8 gennaio 2014,
quando la società è stata ceduta. La moglie, impiegata di commercio, ha smesso
di lavorare in concomittanza con la nascita dei figli. I coniugi si sono
separati il 15 marzo 2013, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
per trasferirsi in un appartamento, prima a __________ e poi, dalla fine di luglio
2013, a __________. Dal 18 marzo 2013 egli lavora a tempo parziale (inizialmente
al 50%) per ragioni di salute.
B. L'11 giugno 2013 AP 1 si è
rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione
a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei
figli (riservato il diritto di visita paterno),
un contributo alimentare
di fr. 2590.– mensili per sé e uno di fr. 1225.– mensili per ogni figlio
(assegni familiari non compresi) dal giugno del 2013. All'udienza del 22 luglio
2013, indetta per il dibattimento, i coniugi si sono accordati sulla vita separata,
sull'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie e sull'affidamento dei
figli alla medesima (riservato il diritto di visita paterno). Sui contributi
alimentari essi non hanno invece raggiunto un'intesa, la moglie riconfermandosi
nelle proprie domande e il marito limitandosi a offrire un contributo
alimentare di fr. 500.– mensili per ciascun figlio.
C. L'istruttoria è terminata il
16 gennaio 2014 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 febbraio 2014 l'istante ha precisato
le sue richieste, sollecitando altresì l'assegnazione dei mobili e delle
suppellettili domestiche, come pure il diritto sulla cauzione del contratto di
locazione che sarebbe scaduto alla fine di giugno. Quanto al contributo di
mantenimento, essa ha adattato la richiesta a fr. 1523.70 mensili per sé, a fr.
1349.15 mensili per E__________ e a fr. 1009.25 mensili per U__________ (assegni
familiari compresi), oltre all'eventuale rendita completiva di invalidità per i
figli che il marito avrebbe percepito. Nel proprio allegato del 13 febbraio
2014 il convenuto ha postulato l'affidamento congiunto dei figli nell'eventualità
in cui non fosse più stato in grado di esercitare un'attività lavorativa e ha
ribadito l'offerta di un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per ciascuno
di loro (oltre gli assegni familiari).
D. Statuendo con sentenza del
16 aprile 2014, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito
alla moglie l'abitazione coniugale con i mobili, le suppellettili e il diritto
di disporre del contratto di locazione, ha affidato i figli alla medesima e ha
regolato il diritto di visita paterno. Inoltre egli ha obbligato AO 1 a versare
un contributo alimentare di fr. 440.– per la moglie, uno di fr. 830.– per E__________
e uno di fr. 755.– per U__________ (assegni
familiari non compresi) nel giugno del 2013, ridotti a fr. 390.– mensili
per la moglie, a fr. 740.– per E__________ e a fr. 675.– per U__________
(assegni familiari non compresi) dopo di allora. Infine egli ha ordinato al
convenuto di informare la moglie sull'esito della richiesta di rendita d'invalidità
in corso e di riversare a lei ogni eventuale rendita completiva che egli dovesse
ricevere per i figli. Le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono state
poste solidalmente a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 aprile 2014 per
ottenere l'aumento di tutti i contributi di
mantenimento a fr. 841.36 per sé, a fr. 1395.43 per E__________ e a
fr. 1268.20 per U__________ (oltre gli assegni familiari e ogni eventuale
rendita completiva d'invalidità). Essa chiede altresì di porre gli oneri
processuali a carico del marito e di condannare quest'ultimo a rifonderle fr.
7000.– per ripetibili di prima sede. Nelle sue osservazioni del 26 maggio 2014 AO
1 conclude per la reiezione dell'appello.
F. Il 6 luglio 2015 AO 1 ha
comunicato a questa Camera di essere stato posto al beneficio di un quarto di
rendita AI dal 1° marzo al 30 giugno 2014, di una mezza rendita dal 1° luglio
2014 al 31 gennaio 2015, di tre quarti di rendita dal 1° febbraio al 31 maggio
2015 e di una rendita intera (grado d'invalidità: 72%) dopo di allora. Il 20
luglio 2015 l'appellante ha sollecitato la produzione dei relativi conteggi e
ha reso noto di essere stata assunta a tempo parziale, dal 1° settembre 2014, dalla
Fondazione __________ di __________. Su richiesta del giudice delegato, il
convenuto ha trasmesso alla Camera il 28 aprile 2016 la documentazione
aggiornata sui suoi redditi. Il 4 maggio 2016 AP 1 ha presentato un'istanza di
assunzione di nuove prove in appello perché fosse chiarita la posizione del
marito all'interno della __________ di __________ (radiata l'8 luglio 2015 dal
registro di commercio), di cui egli avrebbe detenuto 40 azioni. Il convenuto
ha proposto il 23 maggio 2016 di respingere l'istanza, accludendo i bilanci più
recenti della società.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione
coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.
271.
lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri la differenza tra i
contributi alimentari chiesti dall'istante dinanzi al Pretore e l'offerta del
convenuto (sopra lett. D), contributi di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco
di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC). Circa la tempestività dell'appello, la decisione
del Pretore è stata notificata alla patrocinatrice
di AP 1 il 17 aprile 2014. Il termine per ricorrere sarebbe scaduto così
la domenica 27 aprile 2014, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art.
142.
cpv. 3 CPC. Depositato il 28 aprile
2014, ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
All'appello l'istante
acclude estratti del registro di commercio riguardanti la __________ di __________
e la __________ di __________. Il 20 luglio 2015 essa ha prodotto altresì il suo
contratto di lavoro del 23 settembre 2014 presso la Fondazione __________ di __________.
Successivo alla sentenza impugnata, tale documento è proponibile, come ricevibili
sono gli estratti del registro di commercio, le cui iscrizioni sono notorie (DTF
138.
II 564 in alto con riferimenti). Dal canto suo il convenuto annette alle
osservazioni all'appello un rapporto della Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG relativo a un controllo avvenuto il 22 gennaio 2014 sugli stipendi della
__________, l'imposta di circolazione della sua automobile, il premio dell'assicurazione
veicoli a motore per il 2014, emessi nel novembre e nel dicembre del 2013, e un
certificato medico dell'8 aprile 2014 (doc. 1 a 4 di appello). Egli non spiega tuttavia
perché gli sarebbe stato impossibile esibire tali documenti davanti al Pretore
(art. 317 cpv. 1 CPC). Prodotti tardivamente, simili atti non possono pertanto
essere considerati nella prospettiva del giudizio.
Quanto alla richiesta di “assunzione
successiva di prove” presentata il 4 maggio 2016 dall'appellante per ottenere
le dichiarazioni d'imposta, i bilanci e i conti economici della __________ di __________
dal 2012 al 2015, come pure le decisioni della società e dell'autorità fiscale
relative alla distribuzione di dividendi e utili in favore di AO 1 negli anni
in questione, essa si rivela in parte superata dalla documentazione presentata
il 23 maggio 2016 dal convenuto. Per il resto la richiesta risulterebbe senza
verosimile incidenza pratica. Dividendi possono essere prelevati infatti solo
sopra l'utile risultante dal bilancio e sulle riserve all'uopo costituite
(art. 675 cpv. 2 CO). Dai dati contabili prodotti dal convenuto si evince che
la società non registrava alcun utile a bilancio che le consentisse di distribuire
dividendi tra il 2012 e il 2015 (sulla questione cfr. Schmid in: Roberto/Trüeb [curatori], Handkommentar zum
Schweizer Privatrecht, Personengesellschaften und Aktiengesellschaft, 2ª
edizione, n. 3 ad art. 675 CO). In simili condizioni
conviene procedere senza indugio, di conseguenza, all'emanazione del giudizio.
3.
Litigioso rimane, in questa
sede, l'ammontare del contributo alimentare per moglie e figli. A tal fine il
Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 5450.– mensili nel 2012
e in fr. 4800.– (stipendio e indennità per perdita di guadagno) nei primi sei mesi
del 2013, come pure dopo il 1° gennaio 2014 in virtù del nuovo contratto di
lavoro che gli avrebbe garantito almeno la medesima entrata (doc. 63). A fronte
di ciò, egli ha calcolato il fabbisogno minimo di AO
1.
in fr. 2772.75 nel giugno del 2013 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
locazione e spese accessorie fr. 1130.–, premio
della cassa malati fr. 317.75, franchigia fr. 25.–, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 100.–) e in
fr. 2995.– mensili dopo di allora per il
maggior costo dell'abitazione, passato a fr. 1350.– mensili. Quanto alla moglie,
senza attività lucrativa, egli ha constatato un reddito della sostanza di fr.
1670.
– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2570.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario fr. 1350.–, locazione e spese accessorie fr. 770.– già dedotta la quota di un
terzo [fr. 615.–] compresa nel fabbisogno in denaro di E__________ e la quota di
un quarto [fr. 460.–] compresa nel fabbisogno in denaro di U__________,
premio della cassa malati fr. 274.85, assicurazione RC dell'automobile fr.
126.
, imposta di circolazione fr. 45.90).
Il fabbisogno in denaro dei figli,
infine, è stato stimato dal Pretore sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo
in fr. 1900.– mensili per E__________ e in fr. 1745.– mensili per U__________, cifre
da cui ha tolto gli assegni familiari di fr. 200.– mensili ciascuno (sentenza
impugnata, pag. 3 seg.). Fondandosi su tali accertamenti, visto il bilancio
familiare in ammanco, il primo giudice ha obbligato così AO 1 a destinare il
suo intero margine disponibile di fr. 2025.– nel giugno del 2013 e di fr.
1805.
– mensili in seguito al mantenimento della famiglia, versando un
contributo alimentare per la moglie di fr. 440.– nel giugno del 2013 e di fr.
390.
– mensili dopo di allora, uno per E__________ di fr. 830.– (oltre assegni
familiari) nel giugno del 2013 e di fr. 740.– mensili dopo di allora e uno per
U__________ di fr. 755.– nel giugno del 2013 e di fr. 675.– mensili dopo di allora
(oltre gli assegni familiari).
4.
L'appellante chiede anzitutto
di portare il proprio fabbisogno minimo a fr. 2695.– mensili, rimproverando al
Pretore di avere trascurato la franchigia della cassa malati (fr. 1500.– annui)
che lei esaurirebbe con sedute di psicoterapia mensili. Essa non ha fatto
valere tuttavia simile circostanza davanti al primo giudice, di modo che l'argomento,
nuovo, non sarebbe neppure ricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Comunque sia, una
franchigia va inserita nel fabbisogno minimo di un coniuge solo qualora l'assicurato
sia solito esaurirla (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). E in concreto il semplice
rinvio dell'appellante al doc. E, da cui risultano due pagamenti di fr. 200.–
in favore della Cassa dei medici, non basta per rendere verosimile l'ipotesi. Al
proposito l'appello cade dunque nel vuoto.
5.
Per quanto si riferisce al
proprio reddito, AP 1 ha comunicato il 20 luglio 2015 a questa Camera di avere
cominciato a lavorare il 1° settembre 2014 a tempo parziale (quattro ore al
giorno) per la Fondazione __________ di __________, presso cui essa guadagna fr.
2300.
– mensili lordi per 13 mensilità svolgendo mansioni d'ufficio. Tenuto
conto degli oneri sociali, il suo reddito da attività lucrativa si aggira così sui
fr. 2000.– netti mensili. A ciò si aggiunge
il reddito della sostanza che il Pretore ha accertato in fr. 1670.–
mensili, di cui fr. 780.– da titoli e capitali e fr. 890.– da immobili appartenenti
a una comunione ereditaria cui l'interessata partecipa insieme con due sorelle
(sentenza impugnata, pag. 2). L'appellante obietta che quell'importo non è “reale
ed effettivo”, poiché gli appartamenti di __________ non sono locati, ma sono
usati dalle rispettive famiglie, mentre quello di __________ è locato a un
anziano zio per un canone irrisorio. Se non che, una contestazione pecuniaria
dev'essere cifrata (DTF 137 III 617) ed essa non indica nemmeno per ordine di
grandezza di quanto andrebbe ridotto l'importo calcolato dal Pretore. Privo di
sufficiente motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo
punto il ricorso si rivela finanche irricevibile. Ne segue che dal 1° settembre
2014.
il reddito complessivo di AP 1 risulta di fr. 3670.– netti mensili.
6.
Riguardo al fabbisogno minimo
di AO 1, nelle osservazioni all'appello questi chiede di portarlo a fr. 3431.80
mensili inserendo i costi d'automobile (assicurazione RC fr. 89.10, imposta di
circolazione fr. 47.80) che il Pretore non gli ha riconosciuto e il
maggior costo delle cure mediche non coperte dalla cassa malati, da lui stimato
in fr. 300.– mensili.
a) Per
quel che è della prima voce di spesa, il Pretore non l'ha ammessa perché il convenuto
non aveva reso verosimile che la __________ non avrebbe continuato ad assumere,
come in precedenza, il costo del veicolo anche dopo la cessione societaria
(sentenza impugnata, pag. 2). Il convenuto non mette in discussione tale argomento.
Si limita ad affermare che il costo del veicolo è ormai a suo carico,
accludendo l'imposta di circolazione 2014 e il premio dell'assicurazione contro
la responsabilità civile. Si tratta però di documentazione che non è ricevibile
in appello (sopra, consid. 2). La doglianza non può dunque trovare accoglimento.
b) Quanto
alle spese mediche non coperte dalla cassa malati, specialmente per
cromoterapia, il Pretore le ha valutate equitativamente in fr. 100.– mensili. Il
convenuto eccepisce che i giustificativi agli atti (doc. 12, 16 e 17) attestano
un onere di almeno fr. 300.– mensili. Ora, secondo giurisprudenza, nel
fabbisogno minimo di un coniuge possono essere incluse solo le spese mediche
che eccedono la franchigia della cassa malati e la partecipazione effettiva del
paziente per terapie indispensabili e ricorrenti (RtiD II-2004 pag. 589
consid. 8c;
I-2005 pag. 747 consid. 6e). La cromoterapia non può considerarsi una cura
indispensabile, per lo meno se la famiglia versa in ristrettezze finanziarie, tant'è
che l'assicurazione malattia non ne assume i costi. Né il convenuto indica
quali altre spese nell'attestazione destinata all'autorità fiscale possano
ritenersi indispensabili e ricorrenti, ovvero inducano a maggiorare l'importo
riconosciuto dal primo giudice (attestazioni che non hanno per altro valore
assoluto: I CCA, sentenza inc. 11.2014.22 del 15 marzo 2016, consid. 10b
con rinvii). Anche al riguardo la critica del convenuto manca perciò di
consistenza.
7.
Relativamente al reddito del marito, l'appellante
deplora la carente motivazione della sentenza impugnata, rimproverando al Pretore
di non essersi debitamente pronunciato sulle perplessità da lei espresse circa
la natura abusiva della cessione della __________, operazione che il convenuto
avrebbe escogitato per ridurre artatamente il proprio reddito. Nonostante le
sue obiezioni – essa continua – il Pretore si è limitato infatti a non
ravvisare “gli estremi per imputare al marito redditi superiori a quelli
effettivi qui conteggiati, vista la sua comprovata e precaria situazione di
salute” (sentenza impugnata, pag. 6 e 9 seg.). Ora, si conviene con l'appellante
che la motivazione del Pretore è a dir poco laconica. AP 1 non chiede ad ogni
modo di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al primo
giudice perché integri la motivazione. Inoltre essa ha potuto far valere tutte
le sue argomentazioni davanti a un'autorità superiore – come questa Camera – munita
di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione del
diritto. Non è il caso perciò di dilazionare oltre la procedura. Giovi passare
all'esame delle singole censure.
a) L'appellante
ribadisce che la cessione della __________ in pendenza di causa è abusiva, se
non fittizia, perseguendo essa il solo scopo di ridurre le entrate del marito al
mero stipendio. L'istante evoca la vendita delle azioni senza preavviso a otto
giorni dall'interrogatorio formale nel corso del quale il convenuto avrebbe
dovuto giustificare altri suoi redditi, utili e vantaggi contabilizzati nei bilanci
della ditta, così come la nomina a gerente della società di un suo contabile-fiscalista
(__________), il prezzo “irrisorio” (fr. 39 000.–)
dell'operazione, il fatto che la società sia stata venduta a un amico senza
le necessarie qualifiche professionali, la circostanza che egli continui a lavorare
per la ditta al 100% nonostante l'inabilità lucrativa, svolgendo le mansioni di
sempre “senza nessun aiuto ulteriore”, e la constatazione che la malattia non
gli preclude la qualità di socio “e quindi l'incasso di eventuali utili”. L'appellante
reputa di conseguenza che il reddito del marito vada calcolato, come per i
lavoratori indipendenti, su una media di tre anni (dal 2011 al 2013) e che allo
stipendio si aggiungano “gratifiche/prestiti” della società per almeno fr. 15 000.– annui e utili aziendali per altri fr.
6500.
– annui, onde entrate di fr. 6500.– mensili complessivi “oltre ai
costi assunti dalla società per spese private”.
b) In
materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito
effettivamente conseguito da un coniuge. Se questi ha l'effettiva e ragionevole
possibilità di guadagnare di più dando prova di ragionevole impegno, fa stato
il
reddito
ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Il computo
di entrate potenziali si giustifica, in specie, ove il debitore riduca
unilateralmente i suoi introiti senza valida giustificazione. Un reddito
ipotetico non va imputato tuttavia alla leggera, tanto meno in un giudizio di
apparenza come quello che disciplina l'emanazione di misure a tutela dell'unione
coniugale. Men che meno esso ha carattere di penalità. Dev'essere quindi alla
concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione
professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del
lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2;
RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con
richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2013.12 del 4 febbraio 2015, consid. 6b).
c) La
cessione della __________ a terzi in pendenza di causa può invero destare dubbi.
Sta di fatto che AO 1 ha reso verosimile il grave deteriorarsi, negli anni
precedenti la cessione, del suo stato di salute e degli affari della società, i
quali hanno subìto un tracollo nel marzo del 2012 (verbale del 16 gennaio 2014,
pag. 4; osservazioni scritte del 22 ottobre 2013). La contabilità della ditta ha
registrato nel 2012 una perdita di fr. 37 042.39
e nei primi sei mesi del 2013 un disavanzo di fr. 9085.84 (doc. 41 e 47). Il
che suffraga le verosimili difficoltà del marito – già emerse il 22 ottobre
2013.
– a garantire per ragioni di salute l'operatività e la conduzione dell'azienda.
Contrariamente all'opinione dell'appellante,
l'alienazione
della ditta non è quindi giunta improvvisa né imprevista.
Per
quanto attiene al prezzo della cessione, reputato irrisorio dall'appellante siccome
l'azienda avrebbe avuto incassi certi per fr. 37 379.–
oltre a “un inventario e lavori in corso” per fr. 50 000.– (doc. 47), mal si intravede come tali
dati, estrapolati dagli attivi di bilancio, possano confortare già a un esame
di verosimiglianza una cessione abusiva. Basti pensare che quei dati fanno
astrazione delle perdite d'esercizio registrate dal 2011 al 2013 (doc. 19, 25,
41.
e 47), per tacere di una controversia milionaria che coinvolge la responsabilità
della ditta nell'esecuzione di opere per l'impianto di depurazione e
trattamento delle acque della Città di __________, di cui la __________ aveva
assicurato la direzione lavori (verbale del 16 gennaio 2014, pag. 4).
Che
poi __________ sia stato nominato nuovo gerente si spiega con il fatto – riconosciuto
dalla stessa appellante (memoriale, pag. 7 in fine) – che costui si è sempre occupato
della contabilità e delle questioni fiscali della ditta. Né l'istante rende
verosimili eventuali rapporti compromettenti tra la società e la __________, di
cui lo stesso __________ è socio e gerente. Il generico assunto secondo cui
quest'ultima azienda – a detta dell'appellante proprietà del marito (loc. cit.,
pag. 7) – “riceveva annualmente dalla __________ somme in contanti apparentemente
a nessun titolo” (loc. cit, pag. 8) è rimasto a livello di asserzione. Né è
dato a divedere in che modo l'appellante possa valersi del fatto che nella
contabilità 2012 della __________ figuri un versamento per cassa di fr. 15 000.– ricevuto dalla “cliente” __________ e che
manchi una contropartita nella “registrazione dell'IVA” (loc. cit., pag. 11).
Quanto alla circostanza, infine, che la __________ sarebbe stata venduta a un
amico del marito senza le necessarie qualifiche professionali, l'appello si
esaurisce una volta ancora in affermazioni. Ne discende che in concreto non soccorrono
gli estremi per accertare già a un esame di verosimiglianza che la cessione
della __________ fosse una transazione finalizzata a diminuire artificiosamente
il reddito effettivo conseguito da AO 1 come lavoratore dipendente.
d) L'appellante
contesta anche il del reddito effettivo del marito, calcolato dal Pretore in
fr. 4800.– netti mensili, chiedendo di portarlo a fr. 5218.70 mensili (stipendio
al 50% fr. 2678.90 netti, indennità al 50% per malattia fr. 2539.80). Dall'aggiornamento
istruttorio che questa Camera ha promosso il 20 aprile 2016 a tutela dei figli in
virtù del principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 CPC) si
evince tuttavia che il reddito netto complessivo di AO 1 è ammontato nel 2013 a
fr. 64 381.– (pari a fr. 5365.– mensili) ed è passato nel 2014 a fr. 73 108.– (fr. 6092.35 mensili), di cui fr. 65 018.– di stipendio (e indennità perdita di guadagno), al netto
degli assegni familiari, e fr. 8090.– di rendita AI. Nel 2015 le entrate di
lui sono calate invece a fr. 62 931.80
(pari a fr. 5244.30 mensili), di cui fr.
22.
972.– di stipendio, fr. 21 317.– di rendita AI e
fr. 18 642.80
di rendita LPP (certificati di salario e conteggi
30.
gennaio 2016 dell'Istituto delle assicurazioni sociali e
26.
dicembre 2015 della __________). Di tali risultanze va tenuto conto ai fini
del giudizio.
8.
Per quanto riguarda i
fabbisogni in denaro dei figli, l'appellante non contesta la decisione del
Pretore. Tranne per quel che è delle rendite completive AI (di cui si dirà in
appresso), non vi è motivo nemmeno perché questa Camera intervenga al proposito,
almeno fino al 1° settembre 2014, quando l'appellante ha ripreso a lavorare
sostanzialmente al 50%. I fabbisogni in denaro vanno ridefiniti invece dopo di
allora sulla scorta della tabella 2013/14 correlata alle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo, alle quali la giurisprudenza ticinese si
ispira da quasi un trentennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Dal fabbisogno in
denaro di E__________ e U__________ (fr. 1860.– mensili ciascuno), secondo la loro
fascia di età per una fratria di due, va tolta quindi la metà della posta per
cura e educazione (fr. 132.50.– mensili) prestata in natura dalla madre (attività
lucrativa al 50%). In tale fabbisogno va adattato poi il costo dell'alloggio al
caso specifico, sostituendo la stima della tabella (di fr. 310.– mensili) con
la quota di un terzo (E__________) e di un quarto (U__________) della spesa
effettiva a carico del genitore affidatario (fr. 1843.90 mensili). Vanno dedotti
inoltre gli assegni familiari (fr. 200.–
mensili fino al 16° compleanno, fr. 250.– dopo di allora: art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam), già
compresi nel fabbisogno in denaro (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3). Infine vanno
dedotte – contrariamente all'opinione dell'appellante, che le vorrebbe aggiunte
(memoriale, pag. 2 e 13) – le rendite completive AI (I CCA, sentenza inc.
11.2013.9
del 25 febbraio 2015, consid. 10 con rinvii) di fr. 324.20
mensili ciascuno per E__________ e U__________ dal 1° marzo 2014 al 31 dicembre
2014.
e di fr. 710.50 mensili ciascuno dopo di allora (certificato dell'Istituto
delle assicurazioni sociali del 30 gennaio 2016, agli atti). Ciò vale anche per
le rendite completive LPP di complessivi fr. 5461.80 che la __________ ha
versato nel 2015 per i figli (conteggio del 26 dicembre 2015, agli atti).
Ne deriva un fabbisogno in denaro
per E__________ di fr. 1700.– mensili fino al 28 febbraio 2014, di fr. 1375.–
mensili fino al 31 agosto 2014 (decurtazione della rendita completiva AI di fr.
324.
), di fr. 1510.– mensili (arrotondati) fino al 31 dicembre 2014 (ripresa
dell'attività lucrativa della madre), di fr. 895.– mensili (arrotondati) fino
al 16° compleanno (il 10 luglio 2016: detrazione della rendita completiva AI di
fr. 710.50 e di quella LPP di fr. 227.55 mensili) e di fr. 845.– mensili
(arrotondati) dopo di allora. Per quanto riguarda U__________, il fabbisogno in
denaro assomma a fr. 1545.– mensili (arrotondati) fino al 28 febbraio 2014, a
fr. 1220.– mensili (arrotondati) fino al 31 agosto 2014 (fr. 1545.– meno la
rendita completiva AI di fr. 324.20), a fr. 1355.– mensili (arrotondati) fino
al 31 dicembre 2014 (ripresa dell'attività lucrativa della madre), a fr. 740.–
mensili (arrotondati) fino al 16° compleanno (il 18 luglio 2017: decurtazione
della rendita completiva AI di fr. 710.50 e di quella LPP di fr. 227.55 mensili)
e a fr. 690.– mensili (arrotondati) in seguito. I contributi alimentari vanno
poi stabiliti non solo fino ai 18 anni, ma fino al termine dell'eventuale percorso
scolastico o professionale (DTF 139 III 404
in alto; I CCA, sentenza inc. 11.2013.12 del 4 febbraio 2015, consid. 9c in
fine).
9.
Da quanto precede emerge,
in definitiva. il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:
Dal 1° giugno
2013.
al 31 agosto 2014 (ripresa
del lavoro al 50% da parte della moglie)
Reddito del
marito (media) fr. 5752.90
Reddito
della moglie fr. 1670.—
fr. 7422.90 mensili
Fabbisogno
minimo del marito (media) fr. 2980.20
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 2570.—
Fabbisogno
in denaro di E__________ (media) fr. 1570.—
Fabbisogno
in denaro di U__________ (media) fr. 1415.—
fr. 8535.20 mensili
Ammanco fr. 1112.30 mensili
In condizioni di ammanco i contributi per moglie e
figli vanno ridotti proporzionalmente, l'uno
non essendo prioritario rispetto agli altri (RtiD II-2004 pag. 616 consid.
3.
con rinvii). Ne risulta quanto segue:
margine
disponibile del marito:
fr. 5752.90
(reddito) ./. fr. 2980.20 (fabbisogno minimo) = fr. 2772.70 mensili
fabbisogno
scoperto della moglie:
fr. 2570.–
(fabbisogno minimo) ./. fr. 1670.– (reddito) = fr. 900.– mensili
fabbisogni
scoperti di moglie e figli:
fr. 900.– +
fr. 1570.– + fr. 1415.– = fr. 3885.– mensili
contributo
alimentare per la moglie:
fr. 900.– x (2772.70
: 3885) = fr. 645.– mensili
contributo
alimentare per E__________:
fr. 1570.– x
(2772.70 : 3885) = fr. 1120.– mensili,
assegni familiari
non compresi
contributo
alimentare per U__________:
fr. 1415.– x
(2772.70 : 3885) = fr. 1010.– mensili,
assegni
familiari non compresi.
Dal
1° settembre 2014 al 17 luglio 2017 (16° compleanno di U__________)
Reddito del
marito (media) fr. 5342.60
Reddito
della moglie fr. 3670.—
fr. 9012.60 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 2995.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 2570.—
Fabbisogno
in denaro di E__________ (media) fr. 948.90
Fabbisogno
in denaro di U__________ (media) fr. 811.30
fr. 7325.20
mensili
Eccedenza fr. 1687.40 mensili
Metà
eccedenza fr. 843.70 mensili
Il marito conserverebbe
per sé:
fr.
2995.
– + fr. 843.70 = fr. 3838.70 mensili
e dovrebbe destinare ai figli:
fr.
5342.60
./. fr. 3838.70 = fr. 1505.— mensili
di cui per E__________: fr. 811.— mensili
e
per U__________: fr. 694.— mensili
assegni
familiari non compresi,
mentre nulla dovrebbe
alla moglie,
la
quale conserverebbe per sé:
fr.
2570.
– + fr. 843.70 = fr. 3413.70 mensili
e dovrebbe destinare ai figli:
fr.
3670.
– ./. fr. 3413.70 = fr. 255.— mensili.
Dal
18.
luglio 2017 in poi (maggiore età o fine del percorso scolastico o professionale
dei figli)
Reddito del
marito fr. 5244.30
Reddito
della moglie fr. 3670.—
fr. 8914.30 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 2995.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 2570.—
Fabbisogno
in denaro di E__________ fr. 845.—
Fabbisogno
in denaro di U__________ fr. 690.—
fr. 7100.—
mensili
Eccedenza fr. 1814.30 mensili
Metà
eccedenza fr. 907.15 mensili
Il marito conserverebbe
per sé:
fr.
2995.
– + fr. 907.15 = fr. 3902.15 mensili,
e dovrebbe destinare ai figli:
fr.
5244.30
./. fr. 3902.15 = fr. 1342.— mensili
di cui per E__________: fr. 739.— mensili
e
per U__________: fr. 603.— mensili
assegni
familiari non compresi,
mentre nulla dovrebbe
alla moglie,
la
quale conserverebbe per sé:
fr.
2570.
– + fr. 907.15 = fr. 3477.15 mensili
e dovrebbe destinare ai figli:
fr.
3670.
– ./. fr. 3477.15 = fr. 193.— mensili.
10.
Se ne conclude che per
quanto riguarda il primo periodo di calcolo (dal giugno del 2013 fino all'agosto
del 2014) l'appello merita parziale accoglimento, il contributo alimentare per la
moglie dovendo essere fissato in fr. 645.– mensili (rispetto ai fr. 440.–
mensili stabiliti dal Pretore per il giugno del 2013 e ai fr. 390.– mensili per
il seguito), quello per E__________ in fr. 1120.– mensili (rispetto ai fr.
830.
– mensili stabiliti dal Pretore per il giugno del 2013 e ai fr. 740.–
mensili per il seguito) e quello per U__________ in fr. 1010.– mensili
(rispetto ai fr. 755.– mensili stabiliti dal Pretore per il giugno del 2013 e
ai fr. 675.– mensili per il seguito), assegni familiari non compresi.
Dal 1° settembre 2014 al 17
luglio 2017 la situazione cambia radicalmente. Il contributo alimentare per la
moglie andrebbe infatti soppresso, quello per E__________ fissato in fr. 811.–
mensili e quello per U__________ in fr. 694.– mensili, assegni familiari
non compresi. Sta di fatto che AO 1 non ha impugnato la sentenza del Pretore,
limitandosi a proporre la reiezione dell'appello avversario. AP 1 non può
quindi essere posta in condizioni peggiori rispetto a quelle in cui essa si
troverebbe se non avesse impugnato la
decisione (divieto della reformatio in peius: DTF 129 III 419 consid. 2.1.1;
dandosi fatti nuovi: sentenza del Tribunale federale 5A_386/2014 del 1°
dicembre 2014, consid. 6.2). Ne segue che il contributo alimentare per lei
non può essere annullato. Tocca se mai al marito adire egli medesimo il Pretore
con un'azione di modifica. Andrebbe lievemente aumentato invece il contributo
alimentare per E__________ e U__________ (di complessivi fr. 90.– mensili), ma
da ciò si può prescindere proprio in considerazione del fatto che AP 1 riceve
un contributo di fr. 390.– mensili cui di per sé non avrebbe diritto. Può
dunque sopperire essa medesima ai fr. 90.– mensili mancanti nel fabbisogno in
denaro dei figli. Per quanto riguarda il secondo periodo di calcolo (dal 1°
settembre 2014 al 17 luglio 2017) la sentenza del Pretore trova dunque conferma.
Relativamente al terzo periodo di
calcolo, dal 18 luglio 2017 in poi, vale una volta ancora quanto si è appena
spiegato. Il contributo alimentare per AP 1 rimane quindi invariato, mentre
quello per E__________ e U__________ si ridurrebbe a cifre leggermente
inferiori (fr. 73.– complessivi) rispetto a quelle stabilite dal Pretore. Se ne
conclude che per il lasso di tempo che decorre dal 18 luglio 2017 l'appello si
dimostra finanche privo di qualsiasi fondamento.
11.
Le spese dell'attuale giudizio
seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa
parzialmente vinta sui contributi alimentari per lei e i figli dal 1° giugno
2013.
al 31 agosto 2014. Vede respingere l'appello invece per i contributi di
mantenimento dovuti dopo di allora. Tutto ponderato, si giustifica così che
sopporti tre quarti delle spese processuali e che rifonda al marito un'adeguata
indennità per ripetibili ridotte. Nel complesso la decisione odierna non
influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado (suddivise a
metà), ove si pensi che l'entità dei contributi alimentari era solo un aspetto
del contenzioso su cui il Pretore è stato chiamato a statuire.
12.
Per
quanto attiene ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia
di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF anche considerando il solo ammontare dei contributi alimentari rimasto
controverso in secondo grado, davanti a questa Camera.
Per
questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è riformato
per quanto riguarda i contributi di mantenimento dovuti dal 1° giugno 2013 al
31.
agosto 2014 come segue:
AO
1.
è condannato a versare a AP 1, anticipatamente
entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:
fr. 645.– mensili per la
moglie,
fr.
1120.
– per la figlia E__________, assegni familiari non compresi, e
fr.
1010.
– per il figlio U__________, assegni familiari non compresi.
Ogni rendita completiva AI per
figli deve essere corrisposta direttamente ai medesimi (e per essi alla madre,
genitore affidatario).
2.
Per il resto l'appello è respinto,
nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è confermato per
quanto riguarda i contributi di mantenimento dovuti da AO 1 dal 1° settembre 2014 per AP 1 (fr. 390.–
mensili), la figlia E__________ (fr. 740.– mensili, assegni familiari non compresi)
e il figlio U__________ (fr. 675.– mensili, assegni familiari non compresi).
3.
Le spese processuali di fr. 1000.–
sono poste per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr.
1000.
– per ripetibili ridotte.
4.
Notificazione a:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).