Lexipedia

Decisione

11.2014.36

Divorzio: provvedimenti cautelari

9 novembre 2016Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti prodotti sono anteriori al dibattimento finale del 17 febbraio

2014. L'interessata chiede nondimeno di tenerne conto, poiché il primo giudice

li ha ingiustamente rifiutati e ritenuti tardivi, quantunque essa li abbia

offerti il 10 aprile 2014, “il giorno successivo alla loro scoperta” (memoriale,

pag. 4). Se non che, in quella occasione AP 1 si era limitata a postulare una

breve udienza per interrogare il marito su alcuni fatti da essa “recentemente” appresi,

come la disponibilità “di una discreta somma di denaro”, la prenotazione e il probabile

pagamento di una vacanza nell'agosto del 2014, oltre all'assunzione di varie

spese che mal si conciliavano con la presunta indigenza di lui (nell'inc.

DI.2009.402, rubrica “corrispon­denza”). Contrariamente a quanto opina, essa

non ha dunque notificato quelle prove già in prima sede, né ha spiegato come di

tali prove sarebbe venuta a conoscenza “casualmente”, né perché le sarebbe

stato impossibile recarle prima. Posto ciò, si tratta di documenti improponibili

in appello.

Analoga motivazione vale per la

richiesta dell'appellante intesa all'edizione dalla controparte,

rispettivamente dalla “__________”, degli estratti del conto n. __________ – della

cui esistenza la convenuta era già a conoscenza (allegati al doc. 33 nell'inc.

OA.2006.593) – per gli anni dal 2012 al 2014, come pure della documentazione comprovante

il pagamento di tali fatture e della locazione dal 1° gennaio 2013. Quanto all'interrogatorio

delle parti, giovi ricordare che esse se ne sono precluse il diritto in prima

sede, lasciando decorrere infruttuoso il termine per presentare le domande (citazione

del 17 gennaio 2014 al dibattimento finale). In ultima analisi non soccorrono

dunque le premesse perché tali mezzi istruttori siano assunti in appello.

3. AO 1 annette alle osservazioni

all'appello la documentazione relativa all'apertura, il 22 novembre 1999, di un

conto congiunto dei coniugi (n. __________) presso la banca __________. Il 29 luglio

2016 egli ha fatto seguire ulteriori documenti: un'attestazione in cui l'__________

certifica l'11 dicembre 2015 il suo diritto a indennità di disoccupazione nel

termine quadro dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2017, il relativo conteggio

del mese di giugno 2016, copia di una sua nuova istanza di modifica del contributo

alimentare del 21 dicembre 2015, un estratto della Banca __________ di __________

relativo a un accredito, il 7 ottobre 2013, di fr. 200 000.– su un conto corrente intestato alla

moglie, copia di una convenzione di quello stesso giorno in cui la madre della

convenuta si impegnava a mettere a disposizione della figlia valori

patrimoniali per oltre fr. 800 000.– in

garanzia di una ripresa ipotecaria e, infine, un estratto del menzionato conto

n. __________ attestante un saldo di € 565 953.66

il 30 aprile 2005.

Di per sé i documenti relativi

all'entrata in disoccupazione di AO 1 sono ricevibili. Essi saranno esaminati

tuttavia nel­l'ambito della nuova istanza di modifica del 21 dicembre 2015,

sicché non giovano alla presente vertenza. Tutti gli altri documenti invece

sono o superflui, poiché già agli atti (doc. 34, nel­l'inc. OA.2006.593, come pure i doc. B e C negli inc. CA.2013.342

e CA.2013.343) o non sussidiano ai fini del giudizio, come si vedrà in appresso.

Il marito chiede altresì la trasmissione delle note professionali dei quattro

precedenti patrocinatori della moglie e dei documenti che ne attestano il

pagamento, così come l'edizione dalla controparte “dell'estratto dettagliato

delle sue carte di credito” per gli anni 2012-2014. Egli non pretende però che

gli fosse impossibile chiedere l'assunzione di tali prove davanti al Pretore. Non

può quindi pretenderne l'assun­zione in appello.

4. Nella decisione impugnata

il Pretore ha calcolato anzitutto il reddito netto del marito in fr. 7354.85 mensili

dal 1° aprile al 31 dicembre 2009, in fr. 7760.40 mensili dal 1° gennaio al 31

dicembre 2010, in fr. 7773.40 mensili dal 1° gennaio 2011 al 5 ottobre 2011, in

fr. 7723.40 mensili dal 6 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, in fr. 7604.50 mensili

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 e in fr. 7887.90 mensili dopo di allora

(pag. 6 seg.). Egli ha accertato poi il fabbisogno minimo di lui in fr. 6296.70

mensili fino al 14 febbraio 2011 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,

alloggio fr. 1300.–, spese accessorie fr. 250.–, premio della cassa malati fr.

318.95, contributo alimentare per B__________ fr. 1535.–, contributo

alimentare per J__________ fr. 1345.– [senza assegni familiari], assicurazioni

economia domestica e responsabilità civile fr. 26.80, imposta di circolazione

motocicletta fr. 10.80, assicurazione responsabilità civile motocicletta fr.

10.15, imposte fr. 400.–), di fr. 6326.70 mensili dal 14 febbraio 2011 al 30

giugno 2013 (adeguamento dei contributi alimentari per B__________ e J__________,

rispettivamente di fr. 1605.– e fr. 1305.–) e di fr. 6929.10 mensili dal 1°

luglio 2013 in poi (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario

fr. 1350.–, alloggio fr. 2000.–, spese accessorie fr. 250.–, premio della cassa

malati fr. 318.95, contributo alimentare per B__________ fr. 1555.–, contributo

alimentare per J__________ fr. 1305.– [senza assegni familiari], assicurazioni

economia domestica e responsabilità civile fr. 24.90, imposta di circolazione

motocicletta fr. 9.60, assicurazione responsabilità civile motocicletta fr.

54.15, imposte fr. 61.50.–). Constatato ciò, il Pretore ha destinato l'intero margine

disponibile mensile del marito al mantenimento della moglie, liberando di conseguenza

il medesimo dagli oneri relativi all'abitazione coniugale (sentenza impugnata,

pag. 5 a 7).

5. L'appellante

contesta in primo luogo il reddito del marito, dolendosi che il Pretore abbia definito

quest'ultimo alla stregua di un lavoratore dipendente anziché come imprenditore

finanziario. Essa fa valere che, seppure alle dipendenze della __________ sino

al 31 luglio 2012, costui è stato anche azionista totalitario (o quanto meno di

“grande maggioranza”) di tale ditta fino al momento della cessione, avvenuta “in

circostanze piuttosto fosche” a __________ nel 2012. Quanto all'attività dal 1°

agosto 2012 per conto della __________, egli avrebbe acquistato la totalità

delle azioni divenendone amministratore unico dal 1° gennaio 2013. In seguito AO

1 avrebbe costituito la __________ di __________, di fatto amministrata da lui

solo, la __________ con recapito presso di lui, come pure “diversi trust

esteri”. È così “immaginabile” – soggiunge la convenuta – che il marito percepisca

emolumenti o almeno una retribuzione di “domiciliazione". Alla luce anche

delle spese effettuate con la “__________” essa stima

in almeno

fr. 40 000.– mensili le entrate di lui e in vari milioni di

franchi il suo patrimonio.

L'attività

del marito come amministratore della __________ (fino all'ottobre del 2013),

della __________ (fino al settembre del 2015) e della __________ (fino al

luglio del 2015) si evince direttamente dal registro di commercio ed è notoria (DTF

138 II 564 in alto con riferimenti). Per quel che è dei redditi supplementari da

lui conseguiti, invece, l'appello si esaurisce in affermazioni che, oltre a

essere per lo più nuove (e quindi di dubbia ammissibilità), non trovano

riscontro nelle risultanze istruttorie. Che il doc. B di appello sia irricevibile

già si è detto (consid. 2). Certo, non può escludersi che AO 1 disponesse di

altre entrate rispetto a quelle accertate dal primo giudice. Spettava tuttavia

alla convenuta rendere quanto meno verosimile la circostanza, mentre nulla di

tutto ciò emerge dagli atti. Con riferimento all'attività per la __________, in

particolare, né i documenti richiamati dalla società (nell'inc. OA.2006.593) né

l'audizione di __________, che ha rilevato la quota azionaria di AO 1 (verbale

del 12 settembre 2013), consentono deduzioni in tal senso. Al contrario, la

testimone – con le cui dichiarazioni l'appellante non si confronta – ha spiegato

come la cessione societaria, senza corrispettivo, dovesse compensarla degli

esborsi eseguiti negli ultimi anni per garantire lo stipendio di AO 1 (loc.

cit., pag. 2). Quanto alle altre attività, l'appellante si esaurisce in mere illazioni.

Non soccorrono dunque gli estremi per scostarsi dall'accertamento del primo giudice.

6. La

Considerandi

convenuta chiede di ridurre il fabbisogno minimo del marito a fr. 2994.80

mensili, diminuendo a fr. 1300.– mensili il costo del­l'alloggio, togliendo i

costi per la motocicletta, le imposte e gli oneri di mantenimento per i figli.

Le censure vanno esaminate singolarmente.

a) In merito ai costi

dell'alloggio, l'appellante sostiene che il marito ha mentito circa il suo

domicilio, il quale non si trova in via __________ a __________, come egli ha dichiarato

il 21 ottobre 2013, bensì ancora in via __________. Essa eccepisce pertanto

di falso il contratto di locazione prodotto il

21.

ottobre 2013 e postula il rinvio della causa al primo giudice perché accerti

la pigione effettiva, che spetta al marito comprovare, chiedendo di stralciare inoltre

le spese accessorie, che il marito non avrebbe nemmeno allegato e che il contratto

non quantifica. Se non che, la convenuta ha rinunciato al dibattimento finale davanti

al Pretore e non ha reagito al memoriale conclusivo del marito in cui questi

esponeva un canone di fr. 2000.– mensili (dal 1° luglio 2013) con spese

accessorie per fr. 250.– mensili (loc. cit., pag. 7). Essa non può quindi contestare

per la prima volta la questione in appello (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2014.38

del 27 settembre 2016, consid. 9c con rinvii; il principio era già invalso

del resto nel vecchio diritto: Rep. 1995 pag. 227 n. 55). Al proposito non

soccorre dunque attardarsi.

b) Per

quel che riguarda i costi per la motocicletta, vale una volta ancora quanto

precede. L'appellante obietta che il marito non possiede né tanto meno dimostra

di usare una motocicletta ma – nuova – la censura sfugge a qualsiasi esame

(art. 317 cpv. 1 CPC).

c) Relativamente

alle imposte, l'appellante contesta che tale onere vada inserito nel fabbisogno

minimo del marito, poiché il bilancio familiare versa in ammanco. Essa non ha invero

sollevato il problema davanti al Pretore, ma l'argomento verte sulla corretta

applicazione del diritto (art. 57 CPC) ed è perciò ricevibile. Ora, è corretto affermare

che “in presenza di ristrettezze economiche” non si tiene calcolo delle imposte

(DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, ripreso in DTF 127 III 70 consid. 2b). E

nella fattispecie si conviene che il Pretore si è dipartito da un bilancio

familiare deficitario. Egli non ha accertato in effetti alcun reddito di lei e

ha destinato tutto il margine disponibile del marito, tolto il fabbisogno in

denaro dei figli, al mantenimento dell'interessata in misura variante da un

minimo di fr. 958.80 mensili a un massimo di

fr. 1561.20 mensili, nondimeno insufficiente per coprirne il fabbisogno minimo (al

cui proposito non ha indagato). Sta di fatto che, provvisto di buon diritto, al

riguardo l'appello merita accoglimento.

d) A

ragione l'appellante si duole inoltre che nel fabbisogno minimo del marito il

Pretore abbia incluso il contributo alimentare per i figli. Quanto concerne i

figli, a maggior ragione se maggiorenni (DTF 132 III 209), non è mai rientrato

per giurisprudenza nel fabbisogno minimo del genitore affidatario (Rep. 1998

pag. 176 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2005.50 del 25 giugno 2008,

consid. 5) né in quello del debitore alimentare (in tal senso: I CCA, sentenza

inc. 11.1998.153 del 5 settembre 2000, consid. 9e). Dovendosi di conseguenza togliere

anche questa voce, il fabbisogno minimo di AO 1 risulta di fr. 3016.70 mensili

fino al

30.

giugno 2013 e di fr 4007.60 mensili dopo di allora.

7.

Lamenta la convenuta che il

Pretore ha condannato il marito a fi­nanziare l'intero fabbisogno in denaro dei

figli e solo in parte (per gli “scarti”) il suo. Essa ricorda come, in mancanza

di risorse sufficienti, la disponibilità di AO 1 vada suddivisa tra lei e i figli in proporzione. Tale margine ammontando

a fr. 4400.– mensili, essa riconosce ai figli fr. 1000.– mensili

ciascuno (assegni familiari inclusi) fino alla maggiore età (per B__________ nell'ottobre

del 2013) e rivendica la differenza per sé. Essa chiede così di fissare il

contributo alimentare per lei a fr. 2400.– mensili fino ai 18 anni di B__________

e fr. 3400.– mensili in seguito, quanto meno ove non fosse respinta l'istanza

31.

marzo 2009 del marito e, di conseguenza, non fosse confermato il precedente assetto

“supercautelare”.

a) Verificandosi

un ammanco nel bilancio familiare, quanto eccede il fabbisogno minimo del coniuge

debitore va suddiviso proporzionalmente – di regola – fra moglie e figli minorenni

(RtiD II-2004 pag. 616 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.68

del 2 luglio 2015, consid. 6). Il problema è che per attuare tale precetto occorre

conoscere non solo il fabbisogno in denaro dei figli, ma anche il fabbisogno

minimo del coniuge creditore. E l'appellante, cui incombeva di rendere verosimile

tale fabbisogno minimo, non indica nemmeno approssimativamente a quanto esso ammonti.

Non è dato a divedere in simili condizioni come procedere a un diverso riparto del

margine disponibile del marito tra moglie e figli. Per la medesima ragione non è

possibile determinare nemmeno in che misura il contributo alimentare per la

moglie sia prioritario rispetto a quello per il figlio maggiorenne (tuttora in

formazione: allegato alla lettera dell'8 maggio 2015 dell'appellante a questa

Camera e osservazioni all'appello, pag. 13). La

doglianza dell'appellante si esaurisce di conseguenza in una recriminazione di

principio.

b) Ciò

posto, di fronte a un reddito medio di fr. 7655.75 mensili netti (sopra, consid. 4) e a un fabbisogno minimo

di fr. 3016.70 mensili (consid. 6d), il margine disponibile di AO 1 risulta

di fr. 4639.05 mensili dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2013. Con esso l'istante

può versare contributi alimentari di fr. 1535.– mensili per B__________ e di

fr. 1345.– mensili per J__________ fino al 13 febbraio 2011, rispettivamente di

fr. 1605.– mensili per B__________ e fr.

1305.

– mensili per J__________ dal 14 febbraio 2011 al 30 giugno 2013, e

versare alla moglie fr. 1760.– mensili (arrotondati) dal 1° aprile 2009 al

13.

febbraio 2011, rispettivamente fr. 1730.– mensili (arrotondati) dal 14

febbraio 2011 al 30 giugno 2013.

Dal

1° luglio 2013 la differenza tra il reddito netto di AO 1, di fr. 7887.90

mensili (sopra, consid. 4), e il relativo fabbisogno

minimo, di fr. 4007.60 mensili, si riduce a fr. 3880.30 mensili. L'istante

può finanziare così il fabbisogno in denaro dei figli, di fr. 1555.– mensili (B__________)

e di fr. 1305.– mensili (J__________), versando alla moglie fr. 1020.– mensili

fino al 21 dicembre 2015. Modifiche successive andranno esaminate nella procedura

di modifica introdotta quello stesso giorno da AO 1 davanti al Pretore e

tuttora in fase istruttoria. Entro questi limiti, in definitiva, l'appello

merita parziale accoglimento.

8.

L'appellante deplora che né

l'istanza del marito né il decreto cautelare indichi quali circostanze siano mutate,

di modo che la decisione impugnata denota arbitrio e diniego di giustizia. In

realtà, contrariamente a quanto crede l'interessata, il decreto appellato non

modifica un precedente provvedimento cautelare, ma configura la prima decisione

finale che pone termine al procedimento cautelare. Che il marito abbia designato

la propria domanda del 31 marzo 2009 come “istanza di modifica di decreto

cautelare” poco importa, quest'ultima tendendo chiaramente alla modifica dei “dispositivi

n. 6 e 7 del decreto supercautelare 2 giugno 2008” (loc. cit., richiesta di

giudizio n. 1) e quindi alla sostituzione di una decisione emanata senza

contraddittorio (v. DTF 139 III 88 consid. 1.1.1).

9.

La convenuta censura infine

una lesione del suo diritto di essere sentita per avere, il primo giudice,

omesso di sottoporre al vaglio del contraddittorio “l'istanza” del marito del

21.

ottobre 2013. Postula così il rinvio degli atti al Pretore perché “provveda

alla relativa istruzione”. Per tacere della circostanza tuttavia che il memoriale

parrebbe essere stato notificato al­l'udienza del 18 novembre 2013, indetta nella

causa di merito (timbro della Pretura sul retro del memoriale, nella rubrica “corrispondenza”

dell'inc. DI.2009.402), la critica è – comunque sia – tardiva. Ancora nell'allegato

conclusivo presentato al dibattimento finale del

17.

febbraio 2014 (al quale la convenuta non è comparsa), AO 1 ha accennato in

effetti all'istan­za del 21 ottobre 2013 e agli elementi ivi addotti. Non

consta che alla convenuta sia stato negato l'accesso a tali atti, né essa

pretende ciò. Vizi di forma che una parte può sollevare prima della sentenza

devono però essere eccepiti senza indugio e non possono più essere fatti valere

in seguito, salvo offendere l'art. 52 CPC e, con esso, il precetto della buona

fede processuale (DTF 141 III 216 consid. 5.2, 135 III 336 consid. 2.2, 134 I

21.

consid. 4.3.1, 132 II 496 consid. 4.3). Una parte non può, in altri

termini, attendere l'emanazione del giudizio per formulare censure d'ordine che

avrebbe potuto opporre in precedenza. Anche su quest'ultimo punto l'appello riesce

perciò destinato così all'insuccesso.

10.

Le spese del giudizio

odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1

vede accogliere per circa un quarto le sue richieste di giudizio. Si giustifica

perciò di porre i costi per tre quarti a carico di lei e per il resto a carico

del marito, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un

legale e ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale

giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili

di prima sede, che segue identica sorte.

11.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30

000.

– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare

impugnato è così riformato:

1.1 AO 1 è condannato

a versare alla moglie AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari:

fr. 1760.– mensili dal 1° aprile 2009 al 13

febbraio 2011,

fr. 1730.– mensili dal 14 febbraio 2011 al 30

giugno 2013 e

fr. 1020.– mensili dal 1° luglio 2013 al 20

dicembre 2015.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–, da

anticipare da AO 1, sono poste per un quarto a carico di lui e per il resto a

carico di AP 1, che rifonderà al marito fr. 850.– per ripetibili ridotte.

Per

il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

II. Le spese di appello di fr. 1000.–, da anticipare da AP

1, sono poste per un quarto a carico di AO 1 e per tre quarti a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

avvocati e;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).