11.2014.36
Divorzio: provvedimenti cautelari
9 novembre 2016Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.36
Lugano
9 novembre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa DI.2009.402 (divorzio:
provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa
con istanza del 31 marzo 2009 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 3)
contro
AP 1
(ora
patrocinata dagli avvocati
e
PA 1),
giudicando sull'appello
del 28 aprile 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 15 aprile 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1958), cittadino
italiano, e AP 1 (1963), cittadina britannica, si sono sposati a __________ il
23 agosto 1993. Dal matrimonio sono nati B__________, il 6 ottobre 1995, e
J__________, il 26 gennaio 1999. Attivo nella gestione di patrimoni, il marito ha
lavorato fino al 31 luglio 2012 per la __________ di __________, di cui è stato
anche amministratore e azionista all'80%, e dopo di allora per la __________ di
__________ (ora __________), di cui è stato amministratore unico fino al
settembre del 2015. Dal 1° dicembre 2015 egli è iscritto ai ruoli della disoccupazione.
La moglie non risulta avere esercitato attività lucrativa durante la comunione
domestica. I coniugi vivono separati dal dicembre del 2003, quando il marito ha
lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1233 RFD, comproprietà
dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi in un appartamento,
sempre a __________, e poi in un appartamento a __________.
B. Il 15 settembre 2006 AP 1 ha
promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4, chiedendo – fra l'altro – l'affidamento dei figli (riservato il diritto di
visita paterno), l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'abitazione
coniugale, un contributo alimentare per sé di fr. 20 760.– mensili vita natural durante e di
fr. 4000.– mensili per ciascun figlio fino ai 12 anni, aumentato a fr.
4800.– mensili fino al termine della formazione scolastica o professionale, la
suddivisione degli averi previdenziali conformemente all'art. 122 CC e un
importo indeterminato in liquidazione del regime dei beni (inc. OA.2006.593).
Contestualmente essa ha sollecitato già in via cautelare una provvigione ad
litem di fr. 10 000.–, l'attribuzione
in uso dell'abitazione coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto
di visita paterno) e il versamento di un contributo alimentare di fr. 14 000.– mensili per sé e di fr. 3000.– mensili per
ogni figlio fino ai 12 anni.
C. Dopo una sospensione della
causa in vista di una soluzione amichevole, decaduta infruttuosa, con decreto
cautelare del 2 giugno 2008, emesso “nelle more istruttorie”, il Pretore ha
attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie, cui ha affidato i figli,
e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili
per lei e uno di fr. 1675.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non
compresi), come pure ad assumere il costo delle rette scolastiche dell'__________
di __________ e le spese straordinarie dei figli, facendosi carico altresì delle
spese di gestione ordinaria dell'abitazione coniugale, delle spese
straordinarie di manutenzione, dei premi assicurativi degli interessi ipotecari
e degli ammortamenti (inc. DI.2006.1130).
D. Con decreto “supercautelare
nelle more istruttorie” dell'11 dicembre 2008 il Pretore, omologando un
accordo stipulato dai coniugi, ha modificato in fr. 1535.– mensili il
contributo per B__________ e in fr. 1345.– mensili quello per J__________ (inc.
DI.2008.1343). Tali importi sono stati adeguati il 14 febbraio 2011, sempre a
titolo cautelare, in fr. 1605.– mensili per B__________ e in fr. 1305.– mensili
per J__________ (inc. DI.2010.1579,
DI.2010.464, DI. 2010.949 e DI.2010.1063). Con ulteriore decreto
cautelare del 6 dicembre 2011, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha poi
affidato B__________ al padre, ha regolato il diritto di visita materno e ha
soppresso il contributo di mantenimento dovuto dal padre al figlio (inc.
CA.2011.345 e CA.2011.347).
E. Nel frattempo, il 31 marzo
2009, AO 1 ha instato per una modifica dell'assetto provvisionale, nel senso di
vedere soppresso dal 1° aprile 2009 il contributo alimentare per la moglie e
ridotti a complessivi fr. 1366.– mensili i costi dell'abitazione coniugale
assegnata alla medesima (inc. DI.2009.402). All'udienza del 5 maggio 2009,
indetta per la discussione cautelare, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.
Entrambe le parti hanno notificato mezzi istruttori.
F. Con nuovo decreto “supercautelare
nelle more istruttorie” del 22 novembre 2013 il Pretore ha ridotto il
contributo per la moglie a fr. 1581.40 mensili dal 1° novembre 2013, lasciando invariato
il resto. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 17 febbraio 2014 AO
1 ha presentato un memoriale in cui ha chiesto di modificare il decreto
cautelare del 2 giugno 2008 nel senso di esonerarlo dall'obbligo di assumere
integralmente le spese straordinarie per i figli e le rette scolastiche, come
pure di liberarlo dagli oneri relativi all'abitazione coniugale, proponendo un
contributo alimentare per la moglie di fr. 926.75 mensili. La convenuta è rimasta
assente ingiustificata.
G. Statuendo con decreto
cautelare del 15 aprile 2014, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza 31
marzo 2009 del marito e ha fissato il contributo di mantenimento per AP 1 come
segue:
fr.
1058.15 dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2009,
fr. 1463.70 dal 1° gennaio 2010
al 31 dicembre 2010,
fr. 1476.70 dal 1° gennaio 2011
al 13 febbraio 2011,
fr. 1446.70 dal 14 febbraio 2011
al 5 ottobre 2011,
fr. 1396.70 dal 6 ottobre 2011 al
31 dicembre 2011,
fr. 1277.80 dal 1° gennaio 2012
al 31 dicembre 2012,
fr. 1561.20 dal 1° gennaio 2013
al 30 giugno 2013 e
fr. 958.80 dal 1° luglio 2013
in poi.
AO 1 è
stato liberato inoltre dalle spese di gestione ordinaria dell'abitazione
coniugale, così come dalle relative spese straordinarie di manutenzione, dal
pagamento dei premi assicurativi, degli interessi ipotecari e degli
ammortamenti. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– sono state poste
per un quinto a carico del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta
a rifondere al marito fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
H. Contro il decreto
appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 aprile 2014 per
ottenere che l'istanza 31 marzo 2009 del marito sia respinta. Nelle sue osservazioni
del 22 maggio 2014 AO 1 propone di rigettare l'appello. L'8 maggio 2015 l'appellante
ha trasmesso a questa Camera un suo atto scritto del 4 maggio 2015 all'attenzione
del Pretore in cui informa delle difficoltà incontrate nel prestare l'anticipo
delle spese di fr. 2500.– nella causa di divorzio. Contestualmente essa
si duole che il suo precedente patrocinatore non l'abbia avvisata del dibattimento
del 17 febbraio 2014, precludendole in tal modo di controbattere “con valide
prove molto importanti” le richieste del marito. In un memoriale del 29 luglio
2016 quest'ultimo ha illustrato alla Camera la sua nuova situazione finanziaria.
in diritto: 1. Le
decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono appellabili, trattandosi
di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art.
314 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie meramente
patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata del contributo
alimentare in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al precedente patrocinatore
di AP 1 il 16 aprile 2014 (tracciamento dell'invio n. __________), di modo che
il termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto sabato
26 aprile 2014, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142
cpv. 3 CPC. Presentato il 28 aprile 2014, ultimo giorno utile, l'appello in
esame è di conseguenza ricevibile.
2. Al memoriale l'appellante
acclude copia di una fattura del 25 dicembre 2013 a carico della carta di
credito “__________” intestata al marito e relativa ad acquisti per fr. 2602.60
eseguiti fra il 23 novembre e il 22 dicembre 2013 (doc. B di appello), come pure
l'attestato di immatricolazione di un fuoristrada __________ “__________” intestato
alla __________ (doc. C di appello). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto
Fatti
i documenti prodotti sono anteriori al dibattimento finale del 17 febbraio
2014. L'interessata chiede nondimeno di tenerne conto, poiché il primo giudice
li ha ingiustamente rifiutati e ritenuti tardivi, quantunque essa li abbia
offerti il 10 aprile 2014, “il giorno successivo alla loro scoperta” (memoriale,
pag. 4). Se non che, in quella occasione AP 1 si era limitata a postulare una
breve udienza per interrogare il marito su alcuni fatti da essa “recentemente” appresi,
come la disponibilità “di una discreta somma di denaro”, la prenotazione e il probabile
pagamento di una vacanza nell'agosto del 2014, oltre all'assunzione di varie
spese che mal si conciliavano con la presunta indigenza di lui (nell'inc.
DI.2009.402, rubrica “corrispondenza”). Contrariamente a quanto opina, essa
non ha dunque notificato quelle prove già in prima sede, né ha spiegato come di
tali prove sarebbe venuta a conoscenza “casualmente”, né perché le sarebbe
stato impossibile recarle prima. Posto ciò, si tratta di documenti improponibili
in appello.
Analoga motivazione vale per la
richiesta dell'appellante intesa all'edizione dalla controparte,
rispettivamente dalla “__________”, degli estratti del conto n. __________ – della
cui esistenza la convenuta era già a conoscenza (allegati al doc. 33 nell'inc.
OA.2006.593) – per gli anni dal 2012 al 2014, come pure della documentazione comprovante
il pagamento di tali fatture e della locazione dal 1° gennaio 2013. Quanto all'interrogatorio
delle parti, giovi ricordare che esse se ne sono precluse il diritto in prima
sede, lasciando decorrere infruttuoso il termine per presentare le domande (citazione
del 17 gennaio 2014 al dibattimento finale). In ultima analisi non soccorrono
dunque le premesse perché tali mezzi istruttori siano assunti in appello.
3. AO 1 annette alle osservazioni
all'appello la documentazione relativa all'apertura, il 22 novembre 1999, di un
conto congiunto dei coniugi (n. __________) presso la banca __________. Il 29 luglio
2016 egli ha fatto seguire ulteriori documenti: un'attestazione in cui l'__________
certifica l'11 dicembre 2015 il suo diritto a indennità di disoccupazione nel
termine quadro dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2017, il relativo conteggio
del mese di giugno 2016, copia di una sua nuova istanza di modifica del contributo
alimentare del 21 dicembre 2015, un estratto della Banca __________ di __________
relativo a un accredito, il 7 ottobre 2013, di fr. 200 000.– su un conto corrente intestato alla
moglie, copia di una convenzione di quello stesso giorno in cui la madre della
convenuta si impegnava a mettere a disposizione della figlia valori
patrimoniali per oltre fr. 800 000.– in
garanzia di una ripresa ipotecaria e, infine, un estratto del menzionato conto
n. __________ attestante un saldo di € 565 953.66
il 30 aprile 2005.
Di per sé i documenti relativi
all'entrata in disoccupazione di AO 1 sono ricevibili. Essi saranno esaminati
tuttavia nell'ambito della nuova istanza di modifica del 21 dicembre 2015,
sicché non giovano alla presente vertenza. Tutti gli altri documenti invece
sono o superflui, poiché già agli atti (doc. 34, nell'inc. OA.2006.593, come pure i doc. B e C negli inc. CA.2013.342
e CA.2013.343) o non sussidiano ai fini del giudizio, come si vedrà in appresso.
Il marito chiede altresì la trasmissione delle note professionali dei quattro
precedenti patrocinatori della moglie e dei documenti che ne attestano il
pagamento, così come l'edizione dalla controparte “dell'estratto dettagliato
delle sue carte di credito” per gli anni 2012-2014. Egli non pretende però che
gli fosse impossibile chiedere l'assunzione di tali prove davanti al Pretore. Non
può quindi pretenderne l'assunzione in appello.
4. Nella decisione impugnata
il Pretore ha calcolato anzitutto il reddito netto del marito in fr. 7354.85 mensili
dal 1° aprile al 31 dicembre 2009, in fr. 7760.40 mensili dal 1° gennaio al 31
dicembre 2010, in fr. 7773.40 mensili dal 1° gennaio 2011 al 5 ottobre 2011, in
fr. 7723.40 mensili dal 6 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, in fr. 7604.50 mensili
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 e in fr. 7887.90 mensili dopo di allora
(pag. 6 seg.). Egli ha accertato poi il fabbisogno minimo di lui in fr. 6296.70
mensili fino al 14 febbraio 2011 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,
alloggio fr. 1300.–, spese accessorie fr. 250.–, premio della cassa malati fr.
318.95, contributo alimentare per B__________ fr. 1535.–, contributo
alimentare per J__________ fr. 1345.– [senza assegni familiari], assicurazioni
economia domestica e responsabilità civile fr. 26.80, imposta di circolazione
motocicletta fr. 10.80, assicurazione responsabilità civile motocicletta fr.
10.15, imposte fr. 400.–), di fr. 6326.70 mensili dal 14 febbraio 2011 al 30
giugno 2013 (adeguamento dei contributi alimentari per B__________ e J__________,
rispettivamente di fr. 1605.– e fr. 1305.–) e di fr. 6929.10 mensili dal 1°
luglio 2013 in poi (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario
fr. 1350.–, alloggio fr. 2000.–, spese accessorie fr. 250.–, premio della cassa
malati fr. 318.95, contributo alimentare per B__________ fr. 1555.–, contributo
alimentare per J__________ fr. 1305.– [senza assegni familiari], assicurazioni
economia domestica e responsabilità civile fr. 24.90, imposta di circolazione
motocicletta fr. 9.60, assicurazione responsabilità civile motocicletta fr.
54.15, imposte fr. 61.50.–). Constatato ciò, il Pretore ha destinato l'intero margine
disponibile mensile del marito al mantenimento della moglie, liberando di conseguenza
il medesimo dagli oneri relativi all'abitazione coniugale (sentenza impugnata,
pag. 5 a 7).
5. L'appellante
contesta in primo luogo il reddito del marito, dolendosi che il Pretore abbia definito
quest'ultimo alla stregua di un lavoratore dipendente anziché come imprenditore
finanziario. Essa fa valere che, seppure alle dipendenze della __________ sino
al 31 luglio 2012, costui è stato anche azionista totalitario (o quanto meno di
“grande maggioranza”) di tale ditta fino al momento della cessione, avvenuta “in
circostanze piuttosto fosche” a __________ nel 2012. Quanto all'attività dal 1°
agosto 2012 per conto della __________, egli avrebbe acquistato la totalità
delle azioni divenendone amministratore unico dal 1° gennaio 2013. In seguito AO
1 avrebbe costituito la __________ di __________, di fatto amministrata da lui
solo, la __________ con recapito presso di lui, come pure “diversi trust
esteri”. È così “immaginabile” – soggiunge la convenuta – che il marito percepisca
emolumenti o almeno una retribuzione di “domiciliazione". Alla luce anche
delle spese effettuate con la “__________” essa stima
in almeno
fr. 40 000.– mensili le entrate di lui e in vari milioni di
franchi il suo patrimonio.
L'attività
del marito come amministratore della __________ (fino all'ottobre del 2013),
della __________ (fino al settembre del 2015) e della __________ (fino al
luglio del 2015) si evince direttamente dal registro di commercio ed è notoria (DTF
138 II 564 in alto con riferimenti). Per quel che è dei redditi supplementari da
lui conseguiti, invece, l'appello si esaurisce in affermazioni che, oltre a
essere per lo più nuove (e quindi di dubbia ammissibilità), non trovano
riscontro nelle risultanze istruttorie. Che il doc. B di appello sia irricevibile
già si è detto (consid. 2). Certo, non può escludersi che AO 1 disponesse di
altre entrate rispetto a quelle accertate dal primo giudice. Spettava tuttavia
alla convenuta rendere quanto meno verosimile la circostanza, mentre nulla di
tutto ciò emerge dagli atti. Con riferimento all'attività per la __________, in
particolare, né i documenti richiamati dalla società (nell'inc. OA.2006.593) né
l'audizione di __________, che ha rilevato la quota azionaria di AO 1 (verbale
del 12 settembre 2013), consentono deduzioni in tal senso. Al contrario, la
testimone – con le cui dichiarazioni l'appellante non si confronta – ha spiegato
come la cessione societaria, senza corrispettivo, dovesse compensarla degli
esborsi eseguiti negli ultimi anni per garantire lo stipendio di AO 1 (loc.
cit., pag. 2). Quanto alle altre attività, l'appellante si esaurisce in mere illazioni.
Non soccorrono dunque gli estremi per scostarsi dall'accertamento del primo giudice.
6. La
Considerandi
convenuta chiede di ridurre il fabbisogno minimo del marito a fr. 2994.80
mensili, diminuendo a fr. 1300.– mensili il costo dell'alloggio, togliendo i
costi per la motocicletta, le imposte e gli oneri di mantenimento per i figli.
Le censure vanno esaminate singolarmente.
a) In merito ai costi
dell'alloggio, l'appellante sostiene che il marito ha mentito circa il suo
domicilio, il quale non si trova in via __________ a __________, come egli ha dichiarato
il 21 ottobre 2013, bensì ancora in via __________. Essa eccepisce pertanto
di falso il contratto di locazione prodotto il
21.
ottobre 2013 e postula il rinvio della causa al primo giudice perché accerti
la pigione effettiva, che spetta al marito comprovare, chiedendo di stralciare inoltre
le spese accessorie, che il marito non avrebbe nemmeno allegato e che il contratto
non quantifica. Se non che, la convenuta ha rinunciato al dibattimento finale davanti
al Pretore e non ha reagito al memoriale conclusivo del marito in cui questi
esponeva un canone di fr. 2000.– mensili (dal 1° luglio 2013) con spese
accessorie per fr. 250.– mensili (loc. cit., pag. 7). Essa non può quindi contestare
per la prima volta la questione in appello (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2014.38
del 27 settembre 2016, consid. 9c con rinvii; il principio era già invalso
del resto nel vecchio diritto: Rep. 1995 pag. 227 n. 55). Al proposito non
soccorre dunque attardarsi.
b) Per
quel che riguarda i costi per la motocicletta, vale una volta ancora quanto
precede. L'appellante obietta che il marito non possiede né tanto meno dimostra
di usare una motocicletta ma – nuova – la censura sfugge a qualsiasi esame
(art. 317 cpv. 1 CPC).
c) Relativamente
alle imposte, l'appellante contesta che tale onere vada inserito nel fabbisogno
minimo del marito, poiché il bilancio familiare versa in ammanco. Essa non ha invero
sollevato il problema davanti al Pretore, ma l'argomento verte sulla corretta
applicazione del diritto (art. 57 CPC) ed è perciò ricevibile. Ora, è corretto affermare
che “in presenza di ristrettezze economiche” non si tiene calcolo delle imposte
(DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, ripreso in DTF 127 III 70 consid. 2b). E
nella fattispecie si conviene che il Pretore si è dipartito da un bilancio
familiare deficitario. Egli non ha accertato in effetti alcun reddito di lei e
ha destinato tutto il margine disponibile del marito, tolto il fabbisogno in
denaro dei figli, al mantenimento dell'interessata in misura variante da un
minimo di fr. 958.80 mensili a un massimo di
fr. 1561.20 mensili, nondimeno insufficiente per coprirne il fabbisogno minimo (al
cui proposito non ha indagato). Sta di fatto che, provvisto di buon diritto, al
riguardo l'appello merita accoglimento.
d) A
ragione l'appellante si duole inoltre che nel fabbisogno minimo del marito il
Pretore abbia incluso il contributo alimentare per i figli. Quanto concerne i
figli, a maggior ragione se maggiorenni (DTF 132 III 209), non è mai rientrato
per giurisprudenza nel fabbisogno minimo del genitore affidatario (Rep. 1998
pag. 176 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2005.50 del 25 giugno 2008,
consid. 5) né in quello del debitore alimentare (in tal senso: I CCA, sentenza
inc. 11.1998.153 del 5 settembre 2000, consid. 9e). Dovendosi di conseguenza togliere
anche questa voce, il fabbisogno minimo di AO 1 risulta di fr. 3016.70 mensili
fino al
30.
giugno 2013 e di fr 4007.60 mensili dopo di allora.
7.
Lamenta la convenuta che il
Pretore ha condannato il marito a finanziare l'intero fabbisogno in denaro dei
figli e solo in parte (per gli “scarti”) il suo. Essa ricorda come, in mancanza
di risorse sufficienti, la disponibilità di AO 1 vada suddivisa tra lei e i figli in proporzione. Tale margine ammontando
a fr. 4400.– mensili, essa riconosce ai figli fr. 1000.– mensili
ciascuno (assegni familiari inclusi) fino alla maggiore età (per B__________ nell'ottobre
del 2013) e rivendica la differenza per sé. Essa chiede così di fissare il
contributo alimentare per lei a fr. 2400.– mensili fino ai 18 anni di B__________
e fr. 3400.– mensili in seguito, quanto meno ove non fosse respinta l'istanza
31.
marzo 2009 del marito e, di conseguenza, non fosse confermato il precedente assetto
“supercautelare”.
a) Verificandosi
un ammanco nel bilancio familiare, quanto eccede il fabbisogno minimo del coniuge
debitore va suddiviso proporzionalmente – di regola – fra moglie e figli minorenni
(RtiD II-2004 pag. 616 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.68
del 2 luglio 2015, consid. 6). Il problema è che per attuare tale precetto occorre
conoscere non solo il fabbisogno in denaro dei figli, ma anche il fabbisogno
minimo del coniuge creditore. E l'appellante, cui incombeva di rendere verosimile
tale fabbisogno minimo, non indica nemmeno approssimativamente a quanto esso ammonti.
Non è dato a divedere in simili condizioni come procedere a un diverso riparto del
margine disponibile del marito tra moglie e figli. Per la medesima ragione non è
possibile determinare nemmeno in che misura il contributo alimentare per la
moglie sia prioritario rispetto a quello per il figlio maggiorenne (tuttora in
formazione: allegato alla lettera dell'8 maggio 2015 dell'appellante a questa
Camera e osservazioni all'appello, pag. 13). La
doglianza dell'appellante si esaurisce di conseguenza in una recriminazione di
principio.
b) Ciò
posto, di fronte a un reddito medio di fr. 7655.75 mensili netti (sopra, consid. 4) e a un fabbisogno minimo
di fr. 3016.70 mensili (consid. 6d), il margine disponibile di AO 1 risulta
di fr. 4639.05 mensili dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2013. Con esso l'istante
può versare contributi alimentari di fr. 1535.– mensili per B__________ e di
fr. 1345.– mensili per J__________ fino al 13 febbraio 2011, rispettivamente di
fr. 1605.– mensili per B__________ e fr.
1305.
– mensili per J__________ dal 14 febbraio 2011 al 30 giugno 2013, e
versare alla moglie fr. 1760.– mensili (arrotondati) dal 1° aprile 2009 al
13.
febbraio 2011, rispettivamente fr. 1730.– mensili (arrotondati) dal 14
febbraio 2011 al 30 giugno 2013.
Dal
1° luglio 2013 la differenza tra il reddito netto di AO 1, di fr. 7887.90
mensili (sopra, consid. 4), e il relativo fabbisogno
minimo, di fr. 4007.60 mensili, si riduce a fr. 3880.30 mensili. L'istante
può finanziare così il fabbisogno in denaro dei figli, di fr. 1555.– mensili (B__________)
e di fr. 1305.– mensili (J__________), versando alla moglie fr. 1020.– mensili
fino al 21 dicembre 2015. Modifiche successive andranno esaminate nella procedura
di modifica introdotta quello stesso giorno da AO 1 davanti al Pretore e
tuttora in fase istruttoria. Entro questi limiti, in definitiva, l'appello
merita parziale accoglimento.
8.
L'appellante deplora che né
l'istanza del marito né il decreto cautelare indichi quali circostanze siano mutate,
di modo che la decisione impugnata denota arbitrio e diniego di giustizia. In
realtà, contrariamente a quanto crede l'interessata, il decreto appellato non
modifica un precedente provvedimento cautelare, ma configura la prima decisione
finale che pone termine al procedimento cautelare. Che il marito abbia designato
la propria domanda del 31 marzo 2009 come “istanza di modifica di decreto
cautelare” poco importa, quest'ultima tendendo chiaramente alla modifica dei “dispositivi
n. 6 e 7 del decreto supercautelare 2 giugno 2008” (loc. cit., richiesta di
giudizio n. 1) e quindi alla sostituzione di una decisione emanata senza
contraddittorio (v. DTF 139 III 88 consid. 1.1.1).
9.
La convenuta censura infine
una lesione del suo diritto di essere sentita per avere, il primo giudice,
omesso di sottoporre al vaglio del contraddittorio “l'istanza” del marito del
21.
ottobre 2013. Postula così il rinvio degli atti al Pretore perché “provveda
alla relativa istruzione”. Per tacere della circostanza tuttavia che il memoriale
parrebbe essere stato notificato all'udienza del 18 novembre 2013, indetta nella
causa di merito (timbro della Pretura sul retro del memoriale, nella rubrica “corrispondenza”
dell'inc. DI.2009.402), la critica è – comunque sia – tardiva. Ancora nell'allegato
conclusivo presentato al dibattimento finale del
17.
febbraio 2014 (al quale la convenuta non è comparsa), AO 1 ha accennato in
effetti all'istanza del 21 ottobre 2013 e agli elementi ivi addotti. Non
consta che alla convenuta sia stato negato l'accesso a tali atti, né essa
pretende ciò. Vizi di forma che una parte può sollevare prima della sentenza
devono però essere eccepiti senza indugio e non possono più essere fatti valere
in seguito, salvo offendere l'art. 52 CPC e, con esso, il precetto della buona
fede processuale (DTF 141 III 216 consid. 5.2, 135 III 336 consid. 2.2, 134 I
21.
consid. 4.3.1, 132 II 496 consid. 4.3). Una parte non può, in altri
termini, attendere l'emanazione del giudizio per formulare censure d'ordine che
avrebbe potuto opporre in precedenza. Anche su quest'ultimo punto l'appello riesce
perciò destinato così all'insuccesso.
10.
Le spese del giudizio
odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1
vede accogliere per circa un quarto le sue richieste di giudizio. Si giustifica
perciò di porre i costi per tre quarti a carico di lei e per il resto a carico
del marito, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un
legale e ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale
giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili
di prima sede, che segue identica sorte.
11.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30
000.
– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare
impugnato è così riformato:
1.1 AO 1 è condannato
a versare alla moglie AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari:
fr. 1760.– mensili dal 1° aprile 2009 al 13
febbraio 2011,
fr. 1730.– mensili dal 14 febbraio 2011 al 30
giugno 2013 e
fr. 1020.– mensili dal 1° luglio 2013 al 20
dicembre 2015.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–, da
anticipare da AO 1, sono poste per un quarto a carico di lui e per il resto a
carico di AP 1, che rifonderà al marito fr. 850.– per ripetibili ridotte.
Per
il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
II. Le spese di appello di fr. 1000.–, da anticipare da AP
1, sono poste per un quarto a carico di AO 1 e per tre quarti a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–
avvocati e;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).