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Decisione

11.2014.39

Divorzio: provvedimenti cautelari

27 settembre 2016Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I. il 5 maggio 2015 AP 1 ha

chiesto al Pretore un aumento del contributo cautelare per sé a fr. 1532.–

mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2015 e a fr. 1714.90 mensili dopo di

allora, facendo valere che il 31 maggio 2015 essa avrebbe

esaurito le indennità di disoccupazione e che nel settembre successivo A__________

avrebbe intrapreso studi universitari a __________. In parziale accoglimento

dell'istanza, con decreto cautelare del 22 giugno 2015 il Pretore ha portato il

contributo per la moglie a fr. 876.65 mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2015 e

a fr. 988.40 per il seguito. Contro tale decisione AP 1 ha introdotto appello,

tuttora pendente dinanzi a questa Camera (inc. 11.2015.52).

Considerandi

in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame

sono diretti contro la stessa decisione, vertono sul medesimo oggetto e

riguardano identici lassi di tempo. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica

(art. 125 lett. c CPC).

2.

Le

decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello,

trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla

notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente

patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato,

ove appena si pensi che dinanzi al primo giudice AP 1 chiedeva un contributo

cautelare di fr. 1399.– mensili dal 1° giugno al 30 set­tembre 2013 e

di fr. 1078.– mensili dal 1° ottobre 2013 in poi, mentre il marito offriva

fr. 272.15 mensili. Quanto alla tempestività, il decreto cautelare è stato

notificato ai patrocinatori delle parti il 23 aprile 2014. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così il 24

aprile 2014 e sarebbe scaduto sabato 3 maggio 2014, salvo protrarsi al lunedì

successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotti entrambi il 5 maggio

2014, ultimo giorno utile, gli appelli in esame sono pertanto ricevibili.

3.

Al

proprio appello AO 1 unisce un conteggio della __________, del 5 aprile 2014,

riguardante il premio della sua cassa malati del 2014. Ora, nuovi fatti e nuovi

mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e

se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno

con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317

cpv. 1 CPC). Il documento in questione, successivo alla chiusura

dell'istruttoria (16 gennaio 2014), è di fatto coevo al decreto impugnato ed è

ricevibile per quanto riguarda i premi dal maggio del 2014 in poi. Non invece

dal gennaio del 2014, poiché pur avendo accluso un conteggio analogo al suo

memoriale conclusivo del 7 febbraio 2014 (doc. LL nel­l'inc. DM.2012.22), AO 1

non lo aveva fatto valere (pag. 3, n. 2).

4.

Litigioso rimane, nel caso

specifico, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha

ricordato anzitutto che le parti sono d'accordo sul contributo alimentare per A__________,

concordato in fr. 1600.– mensili fino al termine della formazione scolastica, contributo

al quale va aggiunto – ha rilevato il Pretore – l'assegno familiare percepito

dalla madre, che non va considerato nel reddito di lei. Quanto al maggior

contributo preteso da AP 1, il Pretore ha ricordato che la richiesta si riconduce

alla relativa disoccupazione dopo il 1° giugno 2013 e al peggioramento della

situazione salariale. Ciò posto, egli ha aggiornato il reddito del marito in

complessivi fr. 6935.35 mensili (fr. 6785.35 mensili dall'attività principale,

fr. 150.– mensili da un portafoglio clienti in estinzione dalla precedente

attività accessoria) e il di lui fabbisogno minimo in fr. 3739.65 mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, locazione fr. 1000.–, spese accessorie fr. 220.–, premio

della cassa malati fr. 372.20, assicurazione

locazione e responsabilità civile fr. 45.70, imposta di

circolazione fr. 49.15, assicurazione dell'automobile fr. 470.20, quota

Touring Club Svizzero e protezione giuridica fr. 32.40, imposte fr. 350.–).

Per quel che è della moglie, il

Pretore ne ha calcolato il reddito in fr. 2449.70

mensili dal 1° giugno al 30 settembre 2013 (fr. 2383.05 da indennità

di disoccupazione, fr. 66.65 mensili da lavori accessori di pulizia) e in fr. 2933.75 mensili dal 1° ottobre 2013 (fr. 2242.–

mensili dall'attività per la __________, fr. 625.10 mensili da indennità disoccupazione,

fr. 66.65 mensili da lavori accessori di

pulizia) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3265.05 mensili

dal 1° giugno al 30 settembre 2013 (minimo esistenziale del diritto esecutivo

per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 1260.– e spese

accessorie fr. 100.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in

denaro di A__________], premio della cassa malati

fr. 389.55, assicurazione locazione e responsabilità civile fr. 32.50,

spese di trasferta fr. 33.–, imposte fr. 100.–), ridotto a fr.

3107.25

mensili dal 1° ottobre 2013 per effetto del sussidio della cassa malati,

che ha portato il premio a fr. 231.75 mensili.

Applicato

il metodo di calcolo fondato sul riparto a metà dell'eccedenza nel bilancio

familiare, il primo giudice ha accertato una

spettanza di ciascun coniuge di fr. 565.15 mensili dal 1° giugno al 30 settembre

2013.

e di fr. 711.05 mensili dal 1° ottobre 2013 in poi. Egli ha adeguato di

conseguenza il contributo alimentare per la moglie in fr. 1526.40 mensili dal

1° giugno 2013 al 30 settembre 2013, da cui ha dedotto tuttavia “quanto già

versato” (fr. 800.– mensili) in

conformità all'assetto cautelare precedente, e in fr. 884.55 mensili dal

1° ottobre 2013. Onde il parziale accoglimento dell'istanza di AP 1 nei termini

descritti.

5.

Le misure adottate a

protezione dell'unione coniugale rimangono in vigore anche durante la

successiva causa di divorzio, per lo meno fino al momento in cui il giudice del

divorzio non le soppri­ma o le sostituisca – pro futuro – decretando

provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 2 CPC). E siccome provvedimenti

cautelari sono emanati solo ove appaiano “necessari” (art. 276 cpv. 1 prima

frase), il giudice del divorzio modifica o sopprime le misure a protezione

dell'unione coniugale solo ove occorra. Tale è il caso quando siano mutate in

maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al

momento della decisione, op­pure quando previsioni formulate in base alla

situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in

parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze

determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia). I coniugi non

possono invocare per contro un erroneo accertamento dei fatti o un'errata

applicazione del diritto relativamente alle circostanze iniziali, la procedura

di modifica non avendo lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma solo

di adattarla. Decisiva è così la situazione al momento in cui è presentata l'istanza.

Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice del divorzio determina nuovi

contributi di mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elementi

di cui aveva tenuto calcolo l'autorità a protezione dell'unione coniugale e che

risultano litigiosi (sentenza del Tribunale

federale 5A_15/2014 del 28

luglio 2014, consid. 3 con

riferimenti; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.23 del 30 giugno

2016, consid. 6).

6.

In concreto il contributo alimentare per la moglie di fr. 800.– mensili,

come pure quello per il figlio di fr. 1600.– mensili alla base della convenzione

del 21 maggio 2010 che il Pretore ha omologato il 6 luglio 2010 nella

procedura a protezione dell'unione coniugale, si fondavano su un reddito del

marito di fr. 6228.– mensili e su un reddito della moglie di fr. 1783.40

mensili, per rapporto a un fabbisogno minimo del marito di fr. 3800.– mensili e

a un fabbisogno minimo della moglie di fr. 3460.– mensili (doc. T nel­l'inc. DM.2012.22).

I coniugi non contestano che i loro redditi siano mutati in maniera

rilevante e duratura rispetto al 6 luglio 2010. Non si comprende dunque perché

il Pretore abbia emesso un decreto cautelare intermedio (“nelle more

istruttorie”) il 4 febbraio 2014 allorché l'istruttoria era già stata chiusa e

nemmeno perché la contestazione di tale decisione abbia dato luogo a una

procedura di rettifica (inc. SO.2014.19). Comunque sia, oggetto del presente

giudizio è l'adeguamento del contributo cautelare per la moglie dal 1° giugno

2013.

al 31 maggio 2015. Modifiche successive vanno esaminate nella

procedura relativa all'appello diretto il 5 maggio 2015 contro il decreto

cautelare del 22 giugno 2015 (inc. 11.2015.52).

I. Sull'appello

di AP 1

7.

L'appellante chiede che il

contributo alimentare relativo al periodo dal 1° giugno al 30 settembre

2013.

sia aumentato a fr. 1330.– mensili. Essa perde di vista tuttavia che per

tale lasso di tempo il Pretore le ha riconosciuto un contributo alimentare complessivo

di fr. 1526.40 mensili. Infatti, benché la decisione impugnata (pag. 8) condanni

il marito a versarle fr. 726.40 mensili, tale importo tiene conto di una

compensazione con “quanto già versato” (fr. 800.– mensili) in conformità al­l'assetto

cautelare precedente. La doglianza cade dunque nel vuoto. L'appellante chiede inoltre

di aumentare il contributo alimentare a fr. 1235.85 mensili dal 1° ottobre

al 31 dicembre 2013 e a fr. 1156.95 mensili dopo di allora, ma la

richiesta si rivela irricevibile. Davanti al Pretore l'interessata aveva limitato

la pretesa invero a fr. 1078.– mensili dal 1° ottobre 2013. Né essa sostiene,

per ipotesi, che la domanda avanzata per la prima volta in questa sede si

riconduca a fatti e mezzi di prova nuovi, impossibili da sottoporre al Pretore

pur con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art.

317.

cpv. 2 CPC). In simili circostanze la richiesta si limita per finire a fr. 1078.–

mensili dal 1° ottobre 2013.

8.

Riguardo al proprio

fabbisogno minimo, l'appellante propone

di portarlo a fr. 3377.95

mensili fino al dicembre del 2013 e a fr. 3220.15 mensili dopo di allora, dovendosi

aggiungere l'imposta di circolazione (fr. 24.15 mensili) e l'assicurazione responsabilità

civile e casco dell'automobile (fr. 98.75 mensili), una volta dedotto il sussidio

per il premio della cassa malati dal 1° gennaio 2014.

a) A

ragione AP 1 fa valere che il Pretore ha trascurato nel fabbisogno minimo le

spese d'automobile, per altro riconosciutele nella procedura a tutela

dell'unione coniugale (doc. T). Che l'interessata viva e lavori a __________

senza che la sua attività professionale a tempo parziale le imponga trasferte

non servite dai mezzi pubblici ancora non significa, contrariamente

all'opinione del primo giudice, che essa non abbia diritto di mantenere – per

quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di

vita precedente. Il coniuge che durante la vita in comune aveva a disposizione

un'automobile ha diritto di vedersi inserire così nel proprio fabbisogno minimo

i costi del veicolo anche dopo la separazione (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con

richiami). E nella fattispecie AO 1 non contesta che durante la comunione

domestica la moglie adoperasse un'automobile, né pretende che i costi legati al

veicolo siano inferiori all'ammontare indicato, desumibile dagli atti (doc. 8).

In proposito l'appello è dunque provvisto di fondamento.

b) Quanto al sussidio della cassa malati, il Pretore ha

tenuto conto di una decisione con cui l'Istituto delle assicurazioni sociali ha

accordato all'interessata il 30 novembre 2013 una riduzione di fr. 175.–

mensili sul premio di fr. 406.75 mensili (sentenza impugnata, pag. 4; doc. 24 e

25.

nell'inc. DM.2012.22). Come sottolinea l'appellante, tuttavia, la decisione

di far decorrere l'adeguamento già dal 1° ottobre 2013 è dovuta a una svista

manifesta, giacché la decisione citata si riferisce all'anno 2014 (doc. 25). Il

sussidio può calcolarsi così solo dal 1° gennaio 2014. Anche in proposito la

decisione impugnata va modificata di conseguenza.

c) AP 1 riconosce invece, tanto nell'appello (pag. 4) quanto nelle osservazioni al ricorso avversario

(pag. 4), che rispetto all'assetto previgente (doc. T) la pigione non è

cambiata (doc. 6). La voce di spesa va quindi rettificata da fr. 1260.– in

fr. 1250.– mensili.

9.

In merito al fabbisogno

minimo del marito, l'interessata sostiene che esso non ammonta a fr. 3739.65

mensili, come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 3307.80 mensili. Chiede che

siano stralciate le spese accessorie di locazione di fr. 220.– mensili, già comprese

nel costo complessivo per l'alloggio di fr. 1000.– mensili, le rate del leasing

di fr. 470.20 mensili (erroneamente indicate come “assicurazione auto” nella

decisione impugnata), come pure l'assicurazione protezione giuridica e la quota

TCS di fr. 32.40 mensili. Contestualmente essa postula la riduzione dell'onere

fiscale a fr. 280.– mensili e dell'assicurazione RC privata e del­l'economia

domestica a fr. 44.40 mensili, riconoscendo per contro, rispetto alla decisione

del Pretore, l'assicurazione del veicolo, di fr. 162.05 mensili, e le

spese di trasferta, di fr. 200.– mensili.

a) Circa

le spese accessorie della locazione (fr. 220.– mensili), il Pretore le ha riconosciute

siccome commisurate ai costi usuali del mercato immobiliare a __________ per

una persona sola con un figlio maggiorenne (decisione impugnata, pag. 6). L'appellante

obietta che nulla dimostra l'esborso, il marito abitando nello stesso appartamento

in cui egli viveva durante la procedura a tutela dell'unione coniugale, quando

i costi ammontavano a fr. 900.– mensili

complessivi, di cui fr. 100.– per spese accessorie. Se la spesa della

locazione può riconoscersi ora in complessivi fr. 1000.– mensili, di cui fr.

100.

– per i costi accessori, ciò si deve solo – sostiene l'appellante – a “una

sorta di parità di trattamento”. In effetti, nulla giustifica di includere nel

fabbisogno minimo del marito un costo superiore all'ammontare della spesa

effettiva (I CCA, sentenza inc. 11.2014.48 dell'11 agosto 2015, consid. 3a con

riferimento). E in concreto nulla rende verosimile che AO 1 si faccia carico di

fr. 220.– mensili per spese accessorie. A un esame di verosimiglianza come

quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari, nel fabbisogno minimo

del marito va inserito dunque l'importo di fr. 1000.– (spese accessorie

comprese) che egli versa su un conto della __________ intestato a lui e alla madre.

b) In

merito alle spese d'automobile, il Pretore ha riconosciuto al marito il leasing

precedente, indicato erroneamente come ‟assicurazio­ne autoˮ,

scartando ulteriori costi di trasferta (fr. 200.– mensili) perché già rimborsati

dal datore di lavoro (decisione impugnata, pag. 6). L'appellante contesta le

spese del leasing. Afferma che il marito avrebbe potuto riscattare la proprietà

del veicolo ove avesse accantonato i guadagni realizzati con l'attività accessoria

(di fr. 6000.– annui fino al 2011 e fr. 1800.– annui dopo di allora, non

considerati nella procedura a tutela dell'unione coniugale) e non avesse pagato

ammortamenti di fr. 6000.– annui per il mutuo gravante l'immobile della madre. Sta

di fatto che la censura è nuova. Sfugge di conseguenza a qualsiasi esa­me (art.

317.

cpv. 1 CPC).

L'appellante

obietta altresì che per raggiungere il posto di lavoro al marito basterebbe un'utilitaria

come la sua. A prescindere dalla dubbia ricevibilità dell'argomento, sollevato per

la prima volta in questa sede, l'appellante dimentica che il marito ha diritto

di mantenere, per quanto le condizioni eco­nomiche della famiglia lo permettano,

il tenore di vita precedente. E al riguardo l'esborso riconosciuto dal Pretore

corrisponde a quello concordato fra le parti nella procedura a tutela

dell'unione coniugale (doc. T). In proposito la decisione impugnata resiste pertanto

alla critica. Nulla osta invece al­l'aggiunta nel fabbisogno del marito delle

spese di trasferta (fr. 200.– mensili) e di assicurazione del veicolo (fr. 162.05)

che AP 1 riconosce (memoriale, pag. 5). Sui costi del veicolo si tornerà oltre

(consid. 12a).

c) Per

quanto si riferisce alla protezione giuridica e alla quota del TCS (doc. O), il

Pretore ne ha riconosciuto i costi, “trattandosi di una polizza vigente già

durante la convivenza” (decisione impugnata, pag. 6). L'appellante eccepisce

che tale spesa non rientra nel fabbisogno minimo del marito, poiché i premi non

hanno scadenza e le assicurazioni decadono in caso di mancato pagamento. A

prescindere tuttavia – una volta di più – dalla dubbia ricevibilità dell'assunto,

addotto solo in questa sede, giustamente il Pretore ha ricordato che AO 1 ha

diritto di conservare anche dopo la separazione il livello di vita raggiunto

durante la comunione domestica. Al proposito non soccorre dunque ripetersi.

Certo, l'appellante oppone che il convenuto non ha più fatto valere nella replica

la spesa in questione. L'ha fatta valere però nel memoriale conclusivo del 27

febbraio 2014. Avendo però rinunciato al dibattimento finale e non avendo

reagito nemmeno dopo essersi vista notificare il memoriale conclusivo

avversario, l'appellante non può tornare adesso a discutere la questione (cfr. Rep.

1995.

pag. 227 n. 55; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.107 del 24 marzo

2015, consid. 10a con rinvii).

d) Quanto

precede vale anche per la postulata riduzione del­l'onere fiscale del marito, che

l'appellante non può più rimettere in causa. Relativamente all'assicurazione dell'economia

domestica e contro la responsabilità civile privata, invece, l'appellante si

duole a ragione che il conteggio agli atti della __________ attesta un premio di

fr. 44.40 mensili (fr. 532.90 annui; doc. I) e non di fr. 45.70 mensili, come

ha accertato il Pretore (decisione impugnata, pag. 6). In proposito il calcolo del

fabbisogno minimo va quindi corretto.

II. Sull'appello

di AO 1

10.

Giovi premettere che la richiesta

subordinata del marito intesa al rinvio della causa al Pretore per nuovo

giudizio non è ricevibile. L'appello è un rimedio giuridico riformatorio, non

cassatorio, e una domanda intesa al mero annullamento della decisione con

rinvio degli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo è ammissibile solo

a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di

ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una

parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i

fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1

lett. c n. 2 CPC). L'interessato non pretende che nella fattispecie si

ravvisino estremi del genere. Un rinvio degli atti al Pretore non entra quindi

in considerazione.

11.

L'appellante chiede che il

fabbisogno minimo della moglie sia ridotto a fr. 3099.55 dal 1° giugno al

30.

settembre 2013 e a fr. 2941.75 mensili dopo di allora, dovendosi

stralciare le spese accessorie della locazione (di fr. 100.– mensili), i costi di

trasferta (di fr. 33.– mensili) e il premio dell'assicurazione contro la responsabilità

civile.

a) Riguardo alle

spese accessorie della locazione, l'appellante assevera che il costo dell'alloggio

di fr. 1600.– mensili già comprende un acconto di fr. 150.– mensili a tal fine,

mentre la moglie non ha dimostrato di aver dovuto pagare conguagli per il 2013.

Ora, non si disconosce che agli atti figura unicamente il conguaglio delle

spese accessorie per l'anno 2011 (doc. 6). A un esame di verosimiglianza nondimeno

esso può ritenersi indicativo anche per gli anni successivi, a maggior ragione

ove si pensi che la spesa era già stata riconosciuta per il medesimo importo

dalle parti nella procedura a tutela del­l'unione coniugale.

b) In

merito ai costi di trasferta, AO 1 sostiene che in realtà essi non sussistono,

la moglie abitando e lavorando a __________. La censura tuttavia è

irricevibile, poiché addotta per la prima volta in appello. Per di più, l'interessato

non spiega come mai la moglie non avrebbe diritto nemmeno al costo dell'autobus

(il Pretore ha riconosciuto il costo di un abbonamento “arcobaleno” per una

sola zona). Posto ciò, l'asserto non merita altra disamina.

c) L'appellante assume

che l'assicurazione contro la responsabilità civile privata non è obbligatoria,

che in concreto la moglie ha stipulato la polizza solo dopo la separazione e

che tale polizza è liberamente disdicibile. Per tacere del fatto però che, una

volta ancora, l'argomento è fatto valere solo in appello, l'interessato non

spiega perché la moglie non dovrebbe, come lui (sopra, consid. 9d), vedersi

riconoscere simile esborso. Su questo punto non è il caso pertanto di attardarsi.

12.

Relativamente al proprio

fabbisogno minimo, il marito ne postula l'aumento a fr. 4350.75 mensili, chiedendo

di rivalutare il premio della cassa malati (da fr. 372.20 a fr. 413.45 mensili,

franchigia inclusa) e le rate del leasing (da fr. 470.20 a fr. 575.60 mensili),

come pure di riconoscergli il premio per l'assicurazione del veicolo (fr. 162.05

mensili), le spese di trasferta (fr. 200.– mensili) e “i costi di rimborso del

piccolo Credito __________” (fr. 102.40 mensili).

a) In

merito alle spese d'automobile, si è visto che la moglie riconosce il premio dell'assicurazione,

l'imposta di circolazione e i costi di trasferta, l'importo di fr. 470.20

mensili riferendosi in realtà alla rata del leasing (sopra, consid. 9b). Ne

segue che controversa rimane quest'ultima. Al riguardo il Pretore ha conteggiato

nel fabbisogno minimo di AO 1 l'onere precedente, l'interessato non avendo reso

verosimile di dover finanziare il veicolo con costi maggiori (decisione impugnata,

pag. 6). Con tale giustificazione l'appellante non si confronta, limitandosi a presentare

le rate di fr. 575.60 mensili (doc. L) senza spiegare perché la spesa sia

aumentata rispetto a quella precedente. Ne discende che, insufficientemente

motivato (nell'accezione del­l'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello

si dimostra finanche irricevibile.

b) Riguardo

al piccolo credito, si tratta in realtà di un mutuo ipotecario (fr. 60 000.–) acceso il 10 maggio 2012 presso la Banca

__________ e, apparentemente, di interessi passivi (fr. 365.70) dovuti il

7.

gennaio 2013 sulla carta di credito “__________” (doc. P, primo e secondo

foglio). Il Pretore non ne ha rico­nosciuto il rimborso, data la situazione

economica in cui si trova il marito (decisione impugnata, pag. 6). Questi

invoca la sentenza pubblicata in DTF 127 III 289, facendo valere che “egli

assicura in ogni caso il mantenimento della famiglia”. Così argomentando, egli

mostra tuttavia di non avere corretta nozione della sentenza che cita. Dottrina

e giurisprudenza ammettono che il rimborso di un debito verso terzi può essere

considerato nel fabbisogno minimo del coniuge debitore – sempre che le

condizioni economiche delle parti ciò permettano – nel caso in cui il debito

sia stato contratto prima della separazione per il mantenimento della famiglia

oppure nel caso in cui i coniugi rispondano del debito solidalmente (riferimenti

in: sentenza del Tribunale federale 5A_453/2009 consid. 4.3.2, pubblicato in:

SJ 2010 I 327; analogamente: sentenza 5A_1029/2015 del 1° giugno 2016 consid.

3.3.1.3

in fine). AO 1 pretende di avere contratto debiti per la famiglia, ma a

parte il fatto che non rende verosimile l'asserto, non pretende né che i debiti

in questione siano stati stipulati prima della separazione né – tanto meno –

che la moglie sia responsabile solidale del rimborso. La sua rivendicazione non

può quindi entrare in linea di conto.

c) L'appellante

chiede di aggiornare il premio della cassa malati in fr. 388.45 mensili e di

inserire nel suo fabbisogno minimo la franchigia di fr. 25.– mensili. Il

Pretore non ha riconosciuto quest'ultima poiché l'interessato non risulta

affetto da particolari problemi di salute (decisione impugnata, pag. 7). L'appellante

obietta di avere dimostrato la spesa. Ora, una franchigia va inclusa nel fabbisogno

minimo di un coniuge solo qualora appaia verosimile e duratura (RtiD II-2004

pag. 589 consid. 8c). In concreto il marito ha documentato di avere esaurito la

franchigia annua solo nel 2013 (doc. MM nell'inc. DM.2012.22). Ciò non basta

per rendere verosimile un esborso durevole. Nulla osta invece ad aggiornare il

premio della cassa malati in fr. 388.45 mensili dal maggio del 2014 (sopra, consid.

3).

13.

L'appellante

rimprovera infine al Pretore di avere compensato parte dei contributi

alimentari dovuti dal 1° giugno al 30 settembre 2013 con quanto da lui pagato

in precedenza e di avergli imposto un termine di 30 giorni per corrispondere il

saldo arretrato, ciò che sarebbe ammissibile in un'azione creditoria, ma non in

una procedura cautelare del diritto matrimoniale. La critica è fondata. Come

detto (consid. 7), il Pretore ha condannato AO 1 a versare alla moglie un

contributo cautelare di

fr. 726.40 mensili, deducendo dall'ammontare nominale del contributo (fr.

1526.40

mensili) “quanto già versato” (fr. 800.– mensili) in conformità

all'assetto precedente. Ammesso e non concesso che il giudice chiamato a emanare

provvedimenti cautelari in una causa di divorzio sia competente per statuire su

eccezioni di compensazione, nessuno ha formulato in concreto una simile

richiesta. Né l'ammontare del contributo già pagato dal marito nel periodo in

questione si evince dagli atti o può calcolarsi altrimenti, nemmeno tenendo conto

dell'offerta provvisoria (formulata il 12 agosto 2013) in cui AO 1 proponeva alla

moglie fr. 300.– mensili supplementari (sopra, lett. E). In realtà il Pretore

avrebbe dovuto limitarsi nella fattispecie a fissare i contributi cautelari di

mantenimento. Contestazioni sui rapporti di dare e avere tra le parti sarebbero

poi state risolte, se mai, dal giudice di merito. Al riguardo l'appello si

rivela provvisto di buon diritto.

14.

Da quanto precede emerge il

seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:

Dal 1° giugno al 30 settembre 2013 (inizio dell'attività della moglie presso la __________)

Reddito del marito (consid. 4) fr.

6935.35

Reddito della

moglie (consid. 4) fr. 2449.70 fr.

9385.05

mensili

Fabbisogno minimo del marito (consid. 4 e 9) fr. 3880.40

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 4 e 8) fr. 3377.95

Fabbisogno in

denaro di A__________ (consid. 4) fr. 1600.—

fr.

8858.35

mensili

Eccedenza fr.

526.70

Metà

eccedenza fr. 263.35

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr. 3880.40 +

fr. 263.35 = fr. 4143.75 mensili

e deve

versare alla moglie:

fr.

3377.95

+ fr. 263.35 ./. fr. 2449.70 = fr.

1190.

— mensili arrotondati

Dal

1° ottobre al 31 dicembre 2013 (riduzione del premio della cassa malati

della moglie)

Reddito

del marito (consid. 4) fr. 6935.35

Reddito della

moglie (consid. 4) fr. 2933.75

fr.

9869.10

mensili

Fabbisogno minimo del marito (consid. 4 e 9) fr. 3880.40

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 4 e 8) fr. 3377.95

Fabbisogno in

denaro di A__________ (consid. 4 ) fr. 1600.—

fr.

8858.35

mensili

Eccedenza fr.

1010.75

Metà

eccedenza fr. 505.35

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr. 3880.40 +

fr. 505.35 = fr. 4385.75 mensili

e deve

versare alla moglie:

fr.

3377.95

+ fr. 505.35 ./. fr. 2933.75 = fr.

950.

— mensili arrotondati

Dal

1° gennaio al 30 aprile 2014 (aumento del premio della cassa malati del marito)

Reddito

del marito (consid. 4) fr. 6935.35

Reddito della

moglie (consid. 4) fr. 2933.75

fr.

9869.10

mensili

Fabbisogno minimo del marito (consid. 4 e 9) fr.

3880.40

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 4 e 8b) fr. 3220.15

Fabbisogno in

denaro di A__________ (consid. 4) fr. 1600.—

fr.

8700.55

mensili

Eccedenza fr.

1168.55

Metà

eccedenza fr. 584.25

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr. 3880.40 +

fr. 584.25 = fr. 4464.65 mensili

e deve

versare alla moglie:

fr.

3220.15

+ fr. 584.25 ./. fr. 2933.75 = fr.

870.

— mensili arrotondati

Dal

1° maggio 2014 al 31 maggio 2015 (nuova modifica cautelare)

Reddito

del marito (consid. 4) fr. 6935.35

Reddito della

moglie (consid. 4) fr. 2933.75

fr.

9869.10

mensili

Fabbisogno minimo del marito (consid. 4, 9 e 12c) fr. 3896.65

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 4 e 8b) fr. 3220.15

Fabbisogno in

denaro di A__________ (consid. 4) fr. 1600.—

fr.

8716.80

mensili

Eccedenza fr.

1152.30

Metà

eccedenza fr. 576.15

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr. 3896.65 +

fr. 576.15 = fr. 4472.80 mensili

e deve

versare alla moglie:

fr.

3220.15

+ fr. 576.15 ./. fr. 2933.75 = fr.

865.

— mensili arrotondati.

15.

Se ne conclude che per il

primo periodo (dal giugno al settembre del 2013) il contributo alimentare per

la moglie va stabilito in fr. 1190.– mensili rispetto ai fr. 1526.40 decretati

dal Pretore (sopra, consid. 7 e 13). Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013 la situazione

per la moglie migliora lievemente, nel senso che il contributo passa dai fr.

884.55

mensili calcolati dal Pretore a fr. 950.– mensili. Dopo di allora il

contributo per AP 1 torna a ridursi, ancorché di poco, per rapporto alla

decisione del primo giudice (fr. 870.–

mensili dal 1° gennaio al 30 aprile 2014, fr. 865.– mensili da allora in

poi). Entro questi limiti, in definitiva, entrambi gli appelli meritano parziale

accoglimento.

III. Sul

gratuito patrocinio in prima sede

16.

AP 1 insta per il gratuito

patrocinio davanti al Pretore, contestando inoltre quanto il primo giudice ha specificato

nel dispositivo sulle spese e le ripetibili, ovvero che “la fatturazione delle

tasse e delle spese a carico dell'attrice verrà eventualmente annullata a

dipendenza della decisione riguardo al gratuito patrocino”. Secondo

l'appellante, la decisione sulla ripartizione delle spese non può essere fatta

dipendere da una successiva decisione sul gratuito patrocinio, la quale – essa soggiunge

– “deve essere prolata contestualmente”, poiché “l'avvocato ed il cliente

devono sapere a cosa sono confrontati”. Quest'ultima affermazione non può

essere condivisa come tale, poiché in concreto nulla imponeva al Pretore di

statuire sul gratuito patrocinio contestualmente all'emanazione del decreto

cautelare. Egli poteva decidere anche separatamente. È vero invece che una decisione

in materia di assistenza giudiziaria va presa senza troppo indugio, l'avvocato

del richiedente dovendo sapere se agisce in giudizio come patrocinatore

d'ufficio o come legale di fiducia. Ove la decisione tardi a intervenire, nondimeno,

tocca al richiedente sollecitare il giudice (I CCA, sentenza inc. 11.2007.62

del 28 dicembre 2012, consid. 15 con richiamo). Non risulta che in concreto il

Pretore sia stato sollecitato.

Contrariamente a quanto prospetta

l'appellante, inoltre, il Pretore non ha subordinato la suddivisione delle

spese processuali alla futura decisione sul gratuito patrocinio. Ha precisato

unica­mente che nel caso in cui avesse accordato il beneficio “la fatturazione”

(recte: la riscossione) degli oneri sarebbe stata annullata, il che è di

per sé manifesto, nell'eventualità di un gratuito patrocinio le spese essendo

anticipate dal Cantone. Il richiedente va tenuto alla rifusione soltanto al

momento in cui sarà “in grado di farlo” (art. 123 cpv. 1 CPC). Su questo

tema l'appello manca perciò di consistenza.

IV. Sulle

spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

17.

Le spese del giudizio

odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AP 1

vede accogliere in misura minima e per un limitato periodo le proprie richie­ste

di giudizio. Si giustifica perciò di porre le spese processuali per quattro

quinti a carico di lei e per il resto a carico del marito, che ha presentato

osservazioni all'appello per il tramite di un legale e ha diritto a un'equa

indennità per ripetibili ridotte. L'ammontare di fr. 700.– da lui rivendicato a

tale proposito, appare senz'altro equo. Per quel che è del proprio appello, AO

1.

ottiene una modesta e parziale riduzione del contributo alimentare in favore

della moglie. Si legittima in definitiva di addebitargli tre quarti delle

spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per

ripetibili ridotte.

18.

L'esito dell'attuale

giudizio impone anche di modificare il dispositivo sulle spese e le ripetibili

di primo grado, il cui riparto segue la medesima sorte dell'appello presentato

da AO 1.

19.

La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 in

appello non può essere accolta. Nelle cause di stato una simile richiesta va

preceduta, in ogni grado di giudizio, da un'istanza di provvigione ad litem.

I costi di una causa di divorzio sono per principio a carico dell'unione

coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (I CCA,

sentenza inc. 11.2013.31 dell'11 giugno 2015, consid. 17 con rinvii). In

concreto AP 1 non pretende che sarebbe stato inutile pretendere dal marito una

provvigione ad litem per la procedura di appello. Per di più, la richiedente

fruiva almeno fino al 31 maggio 2015, come il marito, di un margine disponibile

di circa fr. 580.– mensili per affrontare le spese giudiziarie di appello,

senza dimenticare che l'attività del suo legale si è compendiata per

l'essenziale in un memoriale di ricorso di sette pagine e in osservazioni

all'appello della controparte di sei pagine. Nulla induce a presumere dunque

che essa non fosse in grado di coprire i costi del processo in appello nel giro

di un anno (DTF 135 I 224 consid. 5.1 in fine), anche senza dovere fare capo all'importo

(di fr. 7000.–) donatole a suo tempo dalla madre (inc. DM.2012.22, verbale

di udienza del 14 gennaio 2014, pag. 9).

AP 1 fa

notare che il suo stipendio era certo solo fino al 2014 e che il fabbisogno in

denaro del figlio è più alto del contributo alimentare che versa il padre, di

modo che essa deve integrare la differenza (memoriale, pag. 6). A parte il

fatto però che lo stipendio percepito dalla __________ appare sostanzialmente

invariato anche nella nuova procedura di modifica promossa dall'interessata il

5.

maggio 2015 (inc. 11.2015.52, decreto cautelare del 22 giugno 2015, pag. 4;

appello del 6 luglio 2015, pag. 3), costei non rende verosimile un suo maggiore

impegno finanziario per gli aumentati costi del figlio, del resto non

specificati né quantificati. Ne discende che la richiesta di gratuito

patrocinio vede la sua sorte segnata.

V. Sui

rimedi giuridici a livello federale

20.

Circa

i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, oggetto del giudizio essendo l'adeguamento del

contributo cautelare per la moglie solo dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2015 (sopra,

consid. 6 in fine).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le

cause inc. 11.2014.38 e 11.2014.39 sono congiunte.

II. Nella

misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono parzialmente accolti,

nel senso che il decreto impugnato è così riformato:

1. L'istanza cautelare di AP 1 è parzialmente accolta,

nel senso che AO 1 è tenuto a versare alla moglie AP 1 entro il primo di ogni

mese i seguenti contributi alimentari:

fr. 1190.– mensili dal 1° giugno al 30 settembre

2013,

fr. 950.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre

2013,

fr. 870.– mensili dal 1° gennaio al 30 aprile

2014 e

fr. 865.– mensili dal 1° maggio 2014 al 31

maggio 2015.

2. Le spese processuali, con una tassa di giustizia

di fr. 200.–, sono poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico

di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1100.– per ripetibili ridotte.

Per

il resto gli appelli sono respinti e il decreto impugnato è confermato.

III. Le

spese dell'appello presentato da AP 1, di fr. 500.–, sono poste per un quinto a carico di AO 1 e per il

resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili ridotte.

IV. La

richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 è respinta.

V. Le spese dell'appello presentato da AO 1, di fr. 500.–,

sono poste per un quarto a carico di AP 1 e

per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

VI. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).