11.2014.39
Divorzio: provvedimenti cautelari
27 settembre 2016Italiano37 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2014.38
11.2014.39
Lugano
27 settembre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2013.9 (divorzio:
provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con istanza del 17 maggio 2013 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 5 maggio 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 22 aprile 2014 (inc. 11.2014.39), come pure
sull'appello
di quello stesso giorno presentato da AO 1 contro il medesimo decreto (inc. 11.2014.38);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AP 1 (entrambi del 1965)
si sono sposati a __________ il 19 maggio 1993. Dal matrimonio è nato A__________,
il 6 luglio 1994. Meccanico, il marito lavora come consulente per la __________
di __________. Fino al dicembre del 2011 egli ha collaborato inoltre con la __________
di __________, sempre in qualità di consulente. La moglie, di formazione
pettinatrice, svolgeva l'attività di centralinista e ricezionista a tempo
parziale. Licenziata per il 31 maggio 2013 dalla __________ di __________, il
1° giugno seguente essa si è iscritta ai ruoli della disoccupazione. Il 1°
ottobre 2013 essa è stata assunta al 50% dalla __________ di __________, continuando
a rimanere iscritta per il 50% alla disoccupazione. AP 1 svolge inoltre
saltuari lavori di pulizia nello stabile in cui abita. I coniugi vivono separati
dal 2 gennaio 2010, quando il marito ha lasciato l'alloggio coniugale di __________
per trasferirsi in un appartamento proprietà della madre a __________.
B. Nell'ambito di una procedura
a tutela dell'unione coniugale promossa dalla moglie il 25 maggio 2010 davanti
al Pretore della giurisdizione di Locarno Città i coniugi hanno raggiunto il 6
luglio 2010 un accordo sulla vita separata, omologato seduta stante, in virtù
del quale AO 1 si è impegnato – fra l'altro – a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 800.– mensili indicizzati, riducibile qualora il reddito netto
di lei avesse ecceduto i fr. 3100.– mensili, e un contributo alimentare di
fr. 1600.– mensili per il figlio, oltre all'assegno familiare (inc. DI.2010.101).
C. Con petizione non motivata
del 29 ottobre 2012 AO 1 ha chiesto il
divorzio davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia, rifiutando ogni
contributo di mantenimento e chiedendo la liquidazione del regime dei beni, come
pure il riparto a metà delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi in
costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza, riservata
ogni altra regolamentazione dei rapporti di dare e avere fra le parti. All'udienza
del 20 dicembre 2012, indetta per l'audizione dei coniugi, AP 1 ha aderito allo
scioglimento del matrimonio e le parti si sono intese su un contributo
alimentare per A__________ di fr. 1600.– mensili (oltre all'assegno
familiare) fino al termine della formazione liceale e di fr. 1800.– mensili
dopo di allora in caso di studi universitari o superiori, come pure sulla suddivisione
degli averi previdenziali maturati durante
il matrimonio. Al termine dell'udienza il Pretore ha assegnato all'attore un termine di 30 giorni per
motivare la petizione (inc. DM.2012.22).
D. Nel
suo memoriale del 29 gennaio 2013 AO 1 ha ribadito le proprie richieste di
giudizio, salvo offrire alla moglie un contributo alimentare di fr. 265.–
mensili fino al 31 dicembre 2013. Nella sua risposta del 5 marzo 2013 AP 1 ha postulato
un contributo alimentare per sé di fr. 800.– mensili, da aumentare a fr. 1600.–
mensili una volta cessato l'obbligo di sostentamento del padre in favore di A__________,
ha rivendicato un importo da definire in liquidazione del regime dei beni e ha sollecitato
il riparto a metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante
il matrimonio. In un successivo scambio di allegati ordinato dal Pretore il 20
marzo 2013 in esito al licenziamento della moglie da parte della __________, il
marito ha ribadito il suo punto di vista con replica del 12 aprile 2013, mentre
con duplica del 17 maggio 2013 la moglie ha precisato in fr. 1585.–,
rispettivamente fr. 3185.– mensili (una volta terminato il sostentamento per A__________),
il contributo alimentare per sé (riducibile ove le sue entrate complessive avessero
ecceduto fr. 3460.–, rispettivamente fr. 4260.– mensili). Essa ha instando
altresì per il beneficio del gratuito patrocinio. Contestualmente essa ha postulato,
in via cautelare, un contributo alimentare di fr. 1330.– mensili. Nelle sue
osservazioni del 10 giugno 2013 il marito ha proposto di respingere l'istanza
cautelare della moglie e in modifica dell'assetto in vigore ha proposto di
ridurre il contributo alimentare per lei a fr. 530.– mensili.
E. All'udienza del 9 luglio
2013, indetta per le prime arringhe di merito e il contraddittorio cautelare, le
parti hanno notificato prove. A una successiva udienza, del 12 agosto 2013, il
marito ha offerto di aumentare in via provvisoria il proprio contributo alla
moglie di fr. 300.– mensili (inc. CM.2013.20). Il 23 agosto 2013 AP 1, pur
accettando l'aumento, ha preteso un contributo provvisionale di fr. 1330.–
mensili. Con decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 27 agosto
2013 il Pretore ha respinto la richiesta di AP 1 (inc. CM.2013.17) e con susseguente
decreto “nelle more istruttorie” del 4 febbraio 2014 ha condannato AO 1 a
versare un contributo cautelare per la moglie di fr. 1030.50 mensili dal 1°
giugno al 30 settembre 2013, ridotti a fr. 549.35 mensili in seguito.
F. L'istruttoria cautelare si
è chiusa il 16 gennaio 2014 e alla discussione finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 27 febbraio
2014 la moglie ha portato la pretesa a fr. 1399.– mensili dal 1° giugno al
30 settembre 2013 e a fr. 1078.– mensili dal 1° ottobre 2013. Nel
proprio allegato di quello stesso giorno il marito ha concluso per il rigetto dell'istanza
cautelare della moglie e per la riduzione del relativo contributo a fr. 272.15
mensili. Nel frattempo, il 7 febbraio 2014, AP 1 ha postulato la rettifica del
decreto cautelare emesso dal Pretore il 4 febbraio 2014, nel senso di vedere
fissato il contributo alimentare in fr. 1280.53 mensili nel primo periodo
e in fr. 959.50 mensili dopo di allora. AO 1 ha dichiarato il 3 marzo 2014
di opporsi alla rettifica (inc. SO.2014.19).
G. Statuendo con decreto
cautelare unico del 22 aprile 2014, il Pretore ha parzialmente accolto
l'istanza di AP 1, obbligando il marito a versare a quest'ultima un contributo
alimentare di fr. 726.40 mensili dal 1° giugno al 30 settembre 2013 entro
30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione e un contributo
alimentare di fr. 884.55 mensili dal 1° ottobre 2013 in poi. Le spese
processuali con una tassa di giustizia di fr. 200.– sono state poste per
un quinto a carico della moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a
rifondere all'istante fr. 700.– per ripetibili. Il Pretore ha rinviato a più
tardi invece la decisione sul gratuito patrocinio.
H. Contro il decreto cautelare
appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 maggio 2014
nel quale chiede di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 1330.–
mensili dal giugno al settembre del 2013, a fr. 1235.85 mensili dall'ottobre al
dicembre del 2013 e a fr. 1156.95 mensili dal gennaio 2014 in poi, concedendole
il gratuito patrocinio in entrambi i gradi di giudizio. Quello stesso 5 maggio
2014 AO 1 ha interposto a sua volta appello contro il decreto cautelare predetto
per ottenere che il contributo alimentare sia fissato in fr. 817.– mensili dal
1° giugno al 30 settembre 2013 e in fr. 496.– mensili dal 1° ottobre
2013 in poi. In subordine egli postula l'annullamento del decreto impugnato e
il ritorno degli atti al primo giudice per nuova decisione. Nelle loro osservazioni
del 16 giugno 2014 i coniugi hanno vicendevolmente concluso per il rigetto
dell'appello avversario.
Fatti
I. il 5 maggio 2015 AP 1 ha
chiesto al Pretore un aumento del contributo cautelare per sé a fr. 1532.–
mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2015 e a fr. 1714.90 mensili dopo di
allora, facendo valere che il 31 maggio 2015 essa avrebbe
esaurito le indennità di disoccupazione e che nel settembre successivo A__________
avrebbe intrapreso studi universitari a __________. In parziale accoglimento
dell'istanza, con decreto cautelare del 22 giugno 2015 il Pretore ha portato il
contributo per la moglie a fr. 876.65 mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2015 e
a fr. 988.40 per il seguito. Contro tale decisione AP 1 ha introdotto appello,
tuttora pendente dinanzi a questa Camera (inc. 11.2015.52).
Considerandi
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame
sono diretti contro la stessa decisione, vertono sul medesimo oggetto e
riguardano identici lassi di tempo. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica
(art. 125 lett. c CPC).
2.
Le
decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello,
trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente
patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato,
ove appena si pensi che dinanzi al primo giudice AP 1 chiedeva un contributo
cautelare di fr. 1399.– mensili dal 1° giugno al 30 settembre 2013 e
di fr. 1078.– mensili dal 1° ottobre 2013 in poi, mentre il marito offriva
fr. 272.15 mensili. Quanto alla tempestività, il decreto cautelare è stato
notificato ai patrocinatori delle parti il 23 aprile 2014. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così il 24
aprile 2014 e sarebbe scaduto sabato 3 maggio 2014, salvo protrarsi al lunedì
successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotti entrambi il 5 maggio
2014, ultimo giorno utile, gli appelli in esame sono pertanto ricevibili.
3.
Al
proprio appello AO 1 unisce un conteggio della __________, del 5 aprile 2014,
riguardante il premio della sua cassa malati del 2014. Ora, nuovi fatti e nuovi
mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e
se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno
con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317
cpv. 1 CPC). Il documento in questione, successivo alla chiusura
dell'istruttoria (16 gennaio 2014), è di fatto coevo al decreto impugnato ed è
ricevibile per quanto riguarda i premi dal maggio del 2014 in poi. Non invece
dal gennaio del 2014, poiché pur avendo accluso un conteggio analogo al suo
memoriale conclusivo del 7 febbraio 2014 (doc. LL nell'inc. DM.2012.22), AO 1
non lo aveva fatto valere (pag. 3, n. 2).
4.
Litigioso rimane, nel caso
specifico, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha
ricordato anzitutto che le parti sono d'accordo sul contributo alimentare per A__________,
concordato in fr. 1600.– mensili fino al termine della formazione scolastica, contributo
al quale va aggiunto – ha rilevato il Pretore – l'assegno familiare percepito
dalla madre, che non va considerato nel reddito di lei. Quanto al maggior
contributo preteso da AP 1, il Pretore ha ricordato che la richiesta si riconduce
alla relativa disoccupazione dopo il 1° giugno 2013 e al peggioramento della
situazione salariale. Ciò posto, egli ha aggiornato il reddito del marito in
complessivi fr. 6935.35 mensili (fr. 6785.35 mensili dall'attività principale,
fr. 150.– mensili da un portafoglio clienti in estinzione dalla precedente
attività accessoria) e il di lui fabbisogno minimo in fr. 3739.65 mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, locazione fr. 1000.–, spese accessorie fr. 220.–, premio
della cassa malati fr. 372.20, assicurazione
locazione e responsabilità civile fr. 45.70, imposta di
circolazione fr. 49.15, assicurazione dell'automobile fr. 470.20, quota
Touring Club Svizzero e protezione giuridica fr. 32.40, imposte fr. 350.–).
Per quel che è della moglie, il
Pretore ne ha calcolato il reddito in fr. 2449.70
mensili dal 1° giugno al 30 settembre 2013 (fr. 2383.05 da indennità
di disoccupazione, fr. 66.65 mensili da lavori accessori di pulizia) e in fr. 2933.75 mensili dal 1° ottobre 2013 (fr. 2242.–
mensili dall'attività per la __________, fr. 625.10 mensili da indennità disoccupazione,
fr. 66.65 mensili da lavori accessori di
pulizia) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3265.05 mensili
dal 1° giugno al 30 settembre 2013 (minimo esistenziale del diritto esecutivo
per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 1260.– e spese
accessorie fr. 100.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in
denaro di A__________], premio della cassa malati
fr. 389.55, assicurazione locazione e responsabilità civile fr. 32.50,
spese di trasferta fr. 33.–, imposte fr. 100.–), ridotto a fr.
3107.25
mensili dal 1° ottobre 2013 per effetto del sussidio della cassa malati,
che ha portato il premio a fr. 231.75 mensili.
Applicato
il metodo di calcolo fondato sul riparto a metà dell'eccedenza nel bilancio
familiare, il primo giudice ha accertato una
spettanza di ciascun coniuge di fr. 565.15 mensili dal 1° giugno al 30 settembre
2013.
e di fr. 711.05 mensili dal 1° ottobre 2013 in poi. Egli ha adeguato di
conseguenza il contributo alimentare per la moglie in fr. 1526.40 mensili dal
1° giugno 2013 al 30 settembre 2013, da cui ha dedotto tuttavia “quanto già
versato” (fr. 800.– mensili) in
conformità all'assetto cautelare precedente, e in fr. 884.55 mensili dal
1° ottobre 2013. Onde il parziale accoglimento dell'istanza di AP 1 nei termini
descritti.
5.
Le misure adottate a
protezione dell'unione coniugale rimangono in vigore anche durante la
successiva causa di divorzio, per lo meno fino al momento in cui il giudice del
divorzio non le sopprima o le sostituisca – pro futuro – decretando
provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 2 CPC). E siccome provvedimenti
cautelari sono emanati solo ove appaiano “necessari” (art. 276 cpv. 1 prima
frase), il giudice del divorzio modifica o sopprime le misure a protezione
dell'unione coniugale solo ove occorra. Tale è il caso quando siano mutate in
maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al
momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla
situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in
parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze
determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia). I coniugi non
possono invocare per contro un erroneo accertamento dei fatti o un'errata
applicazione del diritto relativamente alle circostanze iniziali, la procedura
di modifica non avendo lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma solo
di adattarla. Decisiva è così la situazione al momento in cui è presentata l'istanza.
Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice del divorzio determina nuovi
contributi di mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elementi
di cui aveva tenuto calcolo l'autorità a protezione dell'unione coniugale e che
risultano litigiosi (sentenza del Tribunale
federale 5A_15/2014 del 28
luglio 2014, consid. 3 con
riferimenti; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.23 del 30 giugno
2016, consid. 6).
6.
In concreto il contributo alimentare per la moglie di fr. 800.– mensili,
come pure quello per il figlio di fr. 1600.– mensili alla base della convenzione
del 21 maggio 2010 che il Pretore ha omologato il 6 luglio 2010 nella
procedura a protezione dell'unione coniugale, si fondavano su un reddito del
marito di fr. 6228.– mensili e su un reddito della moglie di fr. 1783.40
mensili, per rapporto a un fabbisogno minimo del marito di fr. 3800.– mensili e
a un fabbisogno minimo della moglie di fr. 3460.– mensili (doc. T nell'inc. DM.2012.22).
I coniugi non contestano che i loro redditi siano mutati in maniera
rilevante e duratura rispetto al 6 luglio 2010. Non si comprende dunque perché
il Pretore abbia emesso un decreto cautelare intermedio (“nelle more
istruttorie”) il 4 febbraio 2014 allorché l'istruttoria era già stata chiusa e
nemmeno perché la contestazione di tale decisione abbia dato luogo a una
procedura di rettifica (inc. SO.2014.19). Comunque sia, oggetto del presente
giudizio è l'adeguamento del contributo cautelare per la moglie dal 1° giugno
2013.
al 31 maggio 2015. Modifiche successive vanno esaminate nella
procedura relativa all'appello diretto il 5 maggio 2015 contro il decreto
cautelare del 22 giugno 2015 (inc. 11.2015.52).
I. Sull'appello
di AP 1
7.
L'appellante chiede che il
contributo alimentare relativo al periodo dal 1° giugno al 30 settembre
2013.
sia aumentato a fr. 1330.– mensili. Essa perde di vista tuttavia che per
tale lasso di tempo il Pretore le ha riconosciuto un contributo alimentare complessivo
di fr. 1526.40 mensili. Infatti, benché la decisione impugnata (pag. 8) condanni
il marito a versarle fr. 726.40 mensili, tale importo tiene conto di una
compensazione con “quanto già versato” (fr. 800.– mensili) in conformità all'assetto
cautelare precedente. La doglianza cade dunque nel vuoto. L'appellante chiede inoltre
di aumentare il contributo alimentare a fr. 1235.85 mensili dal 1° ottobre
al 31 dicembre 2013 e a fr. 1156.95 mensili dopo di allora, ma la
richiesta si rivela irricevibile. Davanti al Pretore l'interessata aveva limitato
la pretesa invero a fr. 1078.– mensili dal 1° ottobre 2013. Né essa sostiene,
per ipotesi, che la domanda avanzata per la prima volta in questa sede si
riconduca a fatti e mezzi di prova nuovi, impossibili da sottoporre al Pretore
pur con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art.
317.
cpv. 2 CPC). In simili circostanze la richiesta si limita per finire a fr. 1078.–
mensili dal 1° ottobre 2013.
8.
Riguardo al proprio
fabbisogno minimo, l'appellante propone
di portarlo a fr. 3377.95
mensili fino al dicembre del 2013 e a fr. 3220.15 mensili dopo di allora, dovendosi
aggiungere l'imposta di circolazione (fr. 24.15 mensili) e l'assicurazione responsabilità
civile e casco dell'automobile (fr. 98.75 mensili), una volta dedotto il sussidio
per il premio della cassa malati dal 1° gennaio 2014.
a) A
ragione AP 1 fa valere che il Pretore ha trascurato nel fabbisogno minimo le
spese d'automobile, per altro riconosciutele nella procedura a tutela
dell'unione coniugale (doc. T). Che l'interessata viva e lavori a __________
senza che la sua attività professionale a tempo parziale le imponga trasferte
non servite dai mezzi pubblici ancora non significa, contrariamente
all'opinione del primo giudice, che essa non abbia diritto di mantenere – per
quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di
vita precedente. Il coniuge che durante la vita in comune aveva a disposizione
un'automobile ha diritto di vedersi inserire così nel proprio fabbisogno minimo
i costi del veicolo anche dopo la separazione (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con
richiami). E nella fattispecie AO 1 non contesta che durante la comunione
domestica la moglie adoperasse un'automobile, né pretende che i costi legati al
veicolo siano inferiori all'ammontare indicato, desumibile dagli atti (doc. 8).
In proposito l'appello è dunque provvisto di fondamento.
b) Quanto al sussidio della cassa malati, il Pretore ha
tenuto conto di una decisione con cui l'Istituto delle assicurazioni sociali ha
accordato all'interessata il 30 novembre 2013 una riduzione di fr. 175.–
mensili sul premio di fr. 406.75 mensili (sentenza impugnata, pag. 4; doc. 24 e
25.
nell'inc. DM.2012.22). Come sottolinea l'appellante, tuttavia, la decisione
di far decorrere l'adeguamento già dal 1° ottobre 2013 è dovuta a una svista
manifesta, giacché la decisione citata si riferisce all'anno 2014 (doc. 25). Il
sussidio può calcolarsi così solo dal 1° gennaio 2014. Anche in proposito la
decisione impugnata va modificata di conseguenza.
c) AP 1 riconosce invece, tanto nell'appello (pag. 4) quanto nelle osservazioni al ricorso avversario
(pag. 4), che rispetto all'assetto previgente (doc. T) la pigione non è
cambiata (doc. 6). La voce di spesa va quindi rettificata da fr. 1260.– in
fr. 1250.– mensili.
9.
In merito al fabbisogno
minimo del marito, l'interessata sostiene che esso non ammonta a fr. 3739.65
mensili, come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 3307.80 mensili. Chiede che
siano stralciate le spese accessorie di locazione di fr. 220.– mensili, già comprese
nel costo complessivo per l'alloggio di fr. 1000.– mensili, le rate del leasing
di fr. 470.20 mensili (erroneamente indicate come “assicurazione auto” nella
decisione impugnata), come pure l'assicurazione protezione giuridica e la quota
TCS di fr. 32.40 mensili. Contestualmente essa postula la riduzione dell'onere
fiscale a fr. 280.– mensili e dell'assicurazione RC privata e dell'economia
domestica a fr. 44.40 mensili, riconoscendo per contro, rispetto alla decisione
del Pretore, l'assicurazione del veicolo, di fr. 162.05 mensili, e le
spese di trasferta, di fr. 200.– mensili.
a) Circa
le spese accessorie della locazione (fr. 220.– mensili), il Pretore le ha riconosciute
siccome commisurate ai costi usuali del mercato immobiliare a __________ per
una persona sola con un figlio maggiorenne (decisione impugnata, pag. 6). L'appellante
obietta che nulla dimostra l'esborso, il marito abitando nello stesso appartamento
in cui egli viveva durante la procedura a tutela dell'unione coniugale, quando
i costi ammontavano a fr. 900.– mensili
complessivi, di cui fr. 100.– per spese accessorie. Se la spesa della
locazione può riconoscersi ora in complessivi fr. 1000.– mensili, di cui fr.
100.
– per i costi accessori, ciò si deve solo – sostiene l'appellante – a “una
sorta di parità di trattamento”. In effetti, nulla giustifica di includere nel
fabbisogno minimo del marito un costo superiore all'ammontare della spesa
effettiva (I CCA, sentenza inc. 11.2014.48 dell'11 agosto 2015, consid. 3a con
riferimento). E in concreto nulla rende verosimile che AO 1 si faccia carico di
fr. 220.– mensili per spese accessorie. A un esame di verosimiglianza come
quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari, nel fabbisogno minimo
del marito va inserito dunque l'importo di fr. 1000.– (spese accessorie
comprese) che egli versa su un conto della __________ intestato a lui e alla madre.
b) In
merito alle spese d'automobile, il Pretore ha riconosciuto al marito il leasing
precedente, indicato erroneamente come ‟assicurazione autoˮ,
scartando ulteriori costi di trasferta (fr. 200.– mensili) perché già rimborsati
dal datore di lavoro (decisione impugnata, pag. 6). L'appellante contesta le
spese del leasing. Afferma che il marito avrebbe potuto riscattare la proprietà
del veicolo ove avesse accantonato i guadagni realizzati con l'attività accessoria
(di fr. 6000.– annui fino al 2011 e fr. 1800.– annui dopo di allora, non
considerati nella procedura a tutela dell'unione coniugale) e non avesse pagato
ammortamenti di fr. 6000.– annui per il mutuo gravante l'immobile della madre. Sta
di fatto che la censura è nuova. Sfugge di conseguenza a qualsiasi esame (art.
317.
cpv. 1 CPC).
L'appellante
obietta altresì che per raggiungere il posto di lavoro al marito basterebbe un'utilitaria
come la sua. A prescindere dalla dubbia ricevibilità dell'argomento, sollevato per
la prima volta in questa sede, l'appellante dimentica che il marito ha diritto
di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano,
il tenore di vita precedente. E al riguardo l'esborso riconosciuto dal Pretore
corrisponde a quello concordato fra le parti nella procedura a tutela
dell'unione coniugale (doc. T). In proposito la decisione impugnata resiste pertanto
alla critica. Nulla osta invece all'aggiunta nel fabbisogno del marito delle
spese di trasferta (fr. 200.– mensili) e di assicurazione del veicolo (fr. 162.05)
che AP 1 riconosce (memoriale, pag. 5). Sui costi del veicolo si tornerà oltre
(consid. 12a).
c) Per
quanto si riferisce alla protezione giuridica e alla quota del TCS (doc. O), il
Pretore ne ha riconosciuto i costi, “trattandosi di una polizza vigente già
durante la convivenza” (decisione impugnata, pag. 6). L'appellante eccepisce
che tale spesa non rientra nel fabbisogno minimo del marito, poiché i premi non
hanno scadenza e le assicurazioni decadono in caso di mancato pagamento. A
prescindere tuttavia – una volta di più – dalla dubbia ricevibilità dell'assunto,
addotto solo in questa sede, giustamente il Pretore ha ricordato che AO 1 ha
diritto di conservare anche dopo la separazione il livello di vita raggiunto
durante la comunione domestica. Al proposito non soccorre dunque ripetersi.
Certo, l'appellante oppone che il convenuto non ha più fatto valere nella replica
la spesa in questione. L'ha fatta valere però nel memoriale conclusivo del 27
febbraio 2014. Avendo però rinunciato al dibattimento finale e non avendo
reagito nemmeno dopo essersi vista notificare il memoriale conclusivo
avversario, l'appellante non può tornare adesso a discutere la questione (cfr. Rep.
1995.
pag. 227 n. 55; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.107 del 24 marzo
2015, consid. 10a con rinvii).
d) Quanto
precede vale anche per la postulata riduzione dell'onere fiscale del marito, che
l'appellante non può più rimettere in causa. Relativamente all'assicurazione dell'economia
domestica e contro la responsabilità civile privata, invece, l'appellante si
duole a ragione che il conteggio agli atti della __________ attesta un premio di
fr. 44.40 mensili (fr. 532.90 annui; doc. I) e non di fr. 45.70 mensili, come
ha accertato il Pretore (decisione impugnata, pag. 6). In proposito il calcolo del
fabbisogno minimo va quindi corretto.
II. Sull'appello
di AO 1
10.
Giovi premettere che la richiesta
subordinata del marito intesa al rinvio della causa al Pretore per nuovo
giudizio non è ricevibile. L'appello è un rimedio giuridico riformatorio, non
cassatorio, e una domanda intesa al mero annullamento della decisione con
rinvio degli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo è ammissibile solo
a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di
ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una
parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i
fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1
lett. c n. 2 CPC). L'interessato non pretende che nella fattispecie si
ravvisino estremi del genere. Un rinvio degli atti al Pretore non entra quindi
in considerazione.
11.
L'appellante chiede che il
fabbisogno minimo della moglie sia ridotto a fr. 3099.55 dal 1° giugno al
30.
settembre 2013 e a fr. 2941.75 mensili dopo di allora, dovendosi
stralciare le spese accessorie della locazione (di fr. 100.– mensili), i costi di
trasferta (di fr. 33.– mensili) e il premio dell'assicurazione contro la responsabilità
civile.
a) Riguardo alle
spese accessorie della locazione, l'appellante assevera che il costo dell'alloggio
di fr. 1600.– mensili già comprende un acconto di fr. 150.– mensili a tal fine,
mentre la moglie non ha dimostrato di aver dovuto pagare conguagli per il 2013.
Ora, non si disconosce che agli atti figura unicamente il conguaglio delle
spese accessorie per l'anno 2011 (doc. 6). A un esame di verosimiglianza nondimeno
esso può ritenersi indicativo anche per gli anni successivi, a maggior ragione
ove si pensi che la spesa era già stata riconosciuta per il medesimo importo
dalle parti nella procedura a tutela dell'unione coniugale.
b) In
merito ai costi di trasferta, AO 1 sostiene che in realtà essi non sussistono,
la moglie abitando e lavorando a __________. La censura tuttavia è
irricevibile, poiché addotta per la prima volta in appello. Per di più, l'interessato
non spiega come mai la moglie non avrebbe diritto nemmeno al costo dell'autobus
(il Pretore ha riconosciuto il costo di un abbonamento “arcobaleno” per una
sola zona). Posto ciò, l'asserto non merita altra disamina.
c) L'appellante assume
che l'assicurazione contro la responsabilità civile privata non è obbligatoria,
che in concreto la moglie ha stipulato la polizza solo dopo la separazione e
che tale polizza è liberamente disdicibile. Per tacere del fatto però che, una
volta ancora, l'argomento è fatto valere solo in appello, l'interessato non
spiega perché la moglie non dovrebbe, come lui (sopra, consid. 9d), vedersi
riconoscere simile esborso. Su questo punto non è il caso pertanto di attardarsi.
12.
Relativamente al proprio
fabbisogno minimo, il marito ne postula l'aumento a fr. 4350.75 mensili, chiedendo
di rivalutare il premio della cassa malati (da fr. 372.20 a fr. 413.45 mensili,
franchigia inclusa) e le rate del leasing (da fr. 470.20 a fr. 575.60 mensili),
come pure di riconoscergli il premio per l'assicurazione del veicolo (fr. 162.05
mensili), le spese di trasferta (fr. 200.– mensili) e “i costi di rimborso del
piccolo Credito __________” (fr. 102.40 mensili).
a) In
merito alle spese d'automobile, si è visto che la moglie riconosce il premio dell'assicurazione,
l'imposta di circolazione e i costi di trasferta, l'importo di fr. 470.20
mensili riferendosi in realtà alla rata del leasing (sopra, consid. 9b). Ne
segue che controversa rimane quest'ultima. Al riguardo il Pretore ha conteggiato
nel fabbisogno minimo di AO 1 l'onere precedente, l'interessato non avendo reso
verosimile di dover finanziare il veicolo con costi maggiori (decisione impugnata,
pag. 6). Con tale giustificazione l'appellante non si confronta, limitandosi a presentare
le rate di fr. 575.60 mensili (doc. L) senza spiegare perché la spesa sia
aumentata rispetto a quella precedente. Ne discende che, insufficientemente
motivato (nell'accezione dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello
si dimostra finanche irricevibile.
b) Riguardo
al piccolo credito, si tratta in realtà di un mutuo ipotecario (fr. 60 000.–) acceso il 10 maggio 2012 presso la Banca
__________ e, apparentemente, di interessi passivi (fr. 365.70) dovuti il
7.
gennaio 2013 sulla carta di credito “__________” (doc. P, primo e secondo
foglio). Il Pretore non ne ha riconosciuto il rimborso, data la situazione
economica in cui si trova il marito (decisione impugnata, pag. 6). Questi
invoca la sentenza pubblicata in DTF 127 III 289, facendo valere che “egli
assicura in ogni caso il mantenimento della famiglia”. Così argomentando, egli
mostra tuttavia di non avere corretta nozione della sentenza che cita. Dottrina
e giurisprudenza ammettono che il rimborso di un debito verso terzi può essere
considerato nel fabbisogno minimo del coniuge debitore – sempre che le
condizioni economiche delle parti ciò permettano – nel caso in cui il debito
sia stato contratto prima della separazione per il mantenimento della famiglia
oppure nel caso in cui i coniugi rispondano del debito solidalmente (riferimenti
in: sentenza del Tribunale federale 5A_453/2009 consid. 4.3.2, pubblicato in:
SJ 2010 I 327; analogamente: sentenza 5A_1029/2015 del 1° giugno 2016 consid.
3.3.1.3
in fine). AO 1 pretende di avere contratto debiti per la famiglia, ma a
parte il fatto che non rende verosimile l'asserto, non pretende né che i debiti
in questione siano stati stipulati prima della separazione né – tanto meno –
che la moglie sia responsabile solidale del rimborso. La sua rivendicazione non
può quindi entrare in linea di conto.
c) L'appellante
chiede di aggiornare il premio della cassa malati in fr. 388.45 mensili e di
inserire nel suo fabbisogno minimo la franchigia di fr. 25.– mensili. Il
Pretore non ha riconosciuto quest'ultima poiché l'interessato non risulta
affetto da particolari problemi di salute (decisione impugnata, pag. 7). L'appellante
obietta di avere dimostrato la spesa. Ora, una franchigia va inclusa nel fabbisogno
minimo di un coniuge solo qualora appaia verosimile e duratura (RtiD II-2004
pag. 589 consid. 8c). In concreto il marito ha documentato di avere esaurito la
franchigia annua solo nel 2013 (doc. MM nell'inc. DM.2012.22). Ciò non basta
per rendere verosimile un esborso durevole. Nulla osta invece ad aggiornare il
premio della cassa malati in fr. 388.45 mensili dal maggio del 2014 (sopra, consid.
3).
13.
L'appellante
rimprovera infine al Pretore di avere compensato parte dei contributi
alimentari dovuti dal 1° giugno al 30 settembre 2013 con quanto da lui pagato
in precedenza e di avergli imposto un termine di 30 giorni per corrispondere il
saldo arretrato, ciò che sarebbe ammissibile in un'azione creditoria, ma non in
una procedura cautelare del diritto matrimoniale. La critica è fondata. Come
detto (consid. 7), il Pretore ha condannato AO 1 a versare alla moglie un
contributo cautelare di
fr. 726.40 mensili, deducendo dall'ammontare nominale del contributo (fr.
1526.40
mensili) “quanto già versato” (fr. 800.– mensili) in conformità
all'assetto precedente. Ammesso e non concesso che il giudice chiamato a emanare
provvedimenti cautelari in una causa di divorzio sia competente per statuire su
eccezioni di compensazione, nessuno ha formulato in concreto una simile
richiesta. Né l'ammontare del contributo già pagato dal marito nel periodo in
questione si evince dagli atti o può calcolarsi altrimenti, nemmeno tenendo conto
dell'offerta provvisoria (formulata il 12 agosto 2013) in cui AO 1 proponeva alla
moglie fr. 300.– mensili supplementari (sopra, lett. E). In realtà il Pretore
avrebbe dovuto limitarsi nella fattispecie a fissare i contributi cautelari di
mantenimento. Contestazioni sui rapporti di dare e avere tra le parti sarebbero
poi state risolte, se mai, dal giudice di merito. Al riguardo l'appello si
rivela provvisto di buon diritto.
14.
Da quanto precede emerge il
seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:
Dal 1° giugno al 30 settembre 2013 (inizio dell'attività della moglie presso la __________)
Reddito del marito (consid. 4) fr.
6935.35
Reddito della
moglie (consid. 4) fr. 2449.70 fr.
9385.05
mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 4 e 9) fr. 3880.40
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 4 e 8) fr. 3377.95
Fabbisogno in
denaro di A__________ (consid. 4) fr. 1600.—
fr.
8858.35
mensili
Eccedenza fr.
526.70
Metà
eccedenza fr. 263.35
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr. 3880.40 +
fr. 263.35 = fr. 4143.75 mensili
e deve
versare alla moglie:
fr.
3377.95
+ fr. 263.35 ./. fr. 2449.70 = fr.
1190.
— mensili arrotondati
Dal
1° ottobre al 31 dicembre 2013 (riduzione del premio della cassa malati
della moglie)
Reddito
del marito (consid. 4) fr. 6935.35
Reddito della
moglie (consid. 4) fr. 2933.75
fr.
9869.10
mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 4 e 9) fr. 3880.40
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 4 e 8) fr. 3377.95
Fabbisogno in
denaro di A__________ (consid. 4 ) fr. 1600.—
fr.
8858.35
mensili
Eccedenza fr.
1010.75
Metà
eccedenza fr. 505.35
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr. 3880.40 +
fr. 505.35 = fr. 4385.75 mensili
e deve
versare alla moglie:
fr.
3377.95
+ fr. 505.35 ./. fr. 2933.75 = fr.
950.
— mensili arrotondati
Dal
1° gennaio al 30 aprile 2014 (aumento del premio della cassa malati del marito)
Reddito
del marito (consid. 4) fr. 6935.35
Reddito della
moglie (consid. 4) fr. 2933.75
fr.
9869.10
mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 4 e 9) fr.
3880.40
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 4 e 8b) fr. 3220.15
Fabbisogno in
denaro di A__________ (consid. 4) fr. 1600.—
fr.
8700.55
mensili
Eccedenza fr.
1168.55
Metà
eccedenza fr. 584.25
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr. 3880.40 +
fr. 584.25 = fr. 4464.65 mensili
e deve
versare alla moglie:
fr.
3220.15
+ fr. 584.25 ./. fr. 2933.75 = fr.
870.
— mensili arrotondati
Dal
1° maggio 2014 al 31 maggio 2015 (nuova modifica cautelare)
Reddito
del marito (consid. 4) fr. 6935.35
Reddito della
moglie (consid. 4) fr. 2933.75
fr.
9869.10
mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 4, 9 e 12c) fr. 3896.65
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 4 e 8b) fr. 3220.15
Fabbisogno in
denaro di A__________ (consid. 4) fr. 1600.—
fr.
8716.80
mensili
Eccedenza fr.
1152.30
Metà
eccedenza fr. 576.15
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr. 3896.65 +
fr. 576.15 = fr. 4472.80 mensili
e deve
versare alla moglie:
fr.
3220.15
+ fr. 576.15 ./. fr. 2933.75 = fr.
865.
— mensili arrotondati.
15.
Se ne conclude che per il
primo periodo (dal giugno al settembre del 2013) il contributo alimentare per
la moglie va stabilito in fr. 1190.– mensili rispetto ai fr. 1526.40 decretati
dal Pretore (sopra, consid. 7 e 13). Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013 la situazione
per la moglie migliora lievemente, nel senso che il contributo passa dai fr.
884.55
mensili calcolati dal Pretore a fr. 950.– mensili. Dopo di allora il
contributo per AP 1 torna a ridursi, ancorché di poco, per rapporto alla
decisione del primo giudice (fr. 870.–
mensili dal 1° gennaio al 30 aprile 2014, fr. 865.– mensili da allora in
poi). Entro questi limiti, in definitiva, entrambi gli appelli meritano parziale
accoglimento.
III. Sul
gratuito patrocinio in prima sede
16.
AP 1 insta per il gratuito
patrocinio davanti al Pretore, contestando inoltre quanto il primo giudice ha specificato
nel dispositivo sulle spese e le ripetibili, ovvero che “la fatturazione delle
tasse e delle spese a carico dell'attrice verrà eventualmente annullata a
dipendenza della decisione riguardo al gratuito patrocino”. Secondo
l'appellante, la decisione sulla ripartizione delle spese non può essere fatta
dipendere da una successiva decisione sul gratuito patrocinio, la quale – essa soggiunge
– “deve essere prolata contestualmente”, poiché “l'avvocato ed il cliente
devono sapere a cosa sono confrontati”. Quest'ultima affermazione non può
essere condivisa come tale, poiché in concreto nulla imponeva al Pretore di
statuire sul gratuito patrocinio contestualmente all'emanazione del decreto
cautelare. Egli poteva decidere anche separatamente. È vero invece che una decisione
in materia di assistenza giudiziaria va presa senza troppo indugio, l'avvocato
del richiedente dovendo sapere se agisce in giudizio come patrocinatore
d'ufficio o come legale di fiducia. Ove la decisione tardi a intervenire, nondimeno,
tocca al richiedente sollecitare il giudice (I CCA, sentenza inc. 11.2007.62
del 28 dicembre 2012, consid. 15 con richiamo). Non risulta che in concreto il
Pretore sia stato sollecitato.
Contrariamente a quanto prospetta
l'appellante, inoltre, il Pretore non ha subordinato la suddivisione delle
spese processuali alla futura decisione sul gratuito patrocinio. Ha precisato
unicamente che nel caso in cui avesse accordato il beneficio “la fatturazione”
(recte: la riscossione) degli oneri sarebbe stata annullata, il che è di
per sé manifesto, nell'eventualità di un gratuito patrocinio le spese essendo
anticipate dal Cantone. Il richiedente va tenuto alla rifusione soltanto al
momento in cui sarà “in grado di farlo” (art. 123 cpv. 1 CPC). Su questo
tema l'appello manca perciò di consistenza.
IV. Sulle
spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello
17.
Le spese del giudizio
odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AP 1
vede accogliere in misura minima e per un limitato periodo le proprie richieste
di giudizio. Si giustifica perciò di porre le spese processuali per quattro
quinti a carico di lei e per il resto a carico del marito, che ha presentato
osservazioni all'appello per il tramite di un legale e ha diritto a un'equa
indennità per ripetibili ridotte. L'ammontare di fr. 700.– da lui rivendicato a
tale proposito, appare senz'altro equo. Per quel che è del proprio appello, AO
1.
ottiene una modesta e parziale riduzione del contributo alimentare in favore
della moglie. Si legittima in definitiva di addebitargli tre quarti delle
spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per
ripetibili ridotte.
18.
L'esito dell'attuale
giudizio impone anche di modificare il dispositivo sulle spese e le ripetibili
di primo grado, il cui riparto segue la medesima sorte dell'appello presentato
da AO 1.
19.
La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 in
appello non può essere accolta. Nelle cause di stato una simile richiesta va
preceduta, in ogni grado di giudizio, da un'istanza di provvigione ad litem.
I costi di una causa di divorzio sono per principio a carico dell'unione
coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (I CCA,
sentenza inc. 11.2013.31 dell'11 giugno 2015, consid. 17 con rinvii). In
concreto AP 1 non pretende che sarebbe stato inutile pretendere dal marito una
provvigione ad litem per la procedura di appello. Per di più, la richiedente
fruiva almeno fino al 31 maggio 2015, come il marito, di un margine disponibile
di circa fr. 580.– mensili per affrontare le spese giudiziarie di appello,
senza dimenticare che l'attività del suo legale si è compendiata per
l'essenziale in un memoriale di ricorso di sette pagine e in osservazioni
all'appello della controparte di sei pagine. Nulla induce a presumere dunque
che essa non fosse in grado di coprire i costi del processo in appello nel giro
di un anno (DTF 135 I 224 consid. 5.1 in fine), anche senza dovere fare capo all'importo
(di fr. 7000.–) donatole a suo tempo dalla madre (inc. DM.2012.22, verbale
di udienza del 14 gennaio 2014, pag. 9).
AP 1 fa
notare che il suo stipendio era certo solo fino al 2014 e che il fabbisogno in
denaro del figlio è più alto del contributo alimentare che versa il padre, di
modo che essa deve integrare la differenza (memoriale, pag. 6). A parte il
fatto però che lo stipendio percepito dalla __________ appare sostanzialmente
invariato anche nella nuova procedura di modifica promossa dall'interessata il
5.
maggio 2015 (inc. 11.2015.52, decreto cautelare del 22 giugno 2015, pag. 4;
appello del 6 luglio 2015, pag. 3), costei non rende verosimile un suo maggiore
impegno finanziario per gli aumentati costi del figlio, del resto non
specificati né quantificati. Ne discende che la richiesta di gratuito
patrocinio vede la sua sorte segnata.
V. Sui
rimedi giuridici a livello federale
20.
Circa
i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, oggetto del giudizio essendo l'adeguamento del
contributo cautelare per la moglie solo dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2015 (sopra,
consid. 6 in fine).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le
cause inc. 11.2014.38 e 11.2014.39 sono congiunte.
II. Nella
misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono parzialmente accolti,
nel senso che il decreto impugnato è così riformato:
1. L'istanza cautelare di AP 1 è parzialmente accolta,
nel senso che AO 1 è tenuto a versare alla moglie AP 1 entro il primo di ogni
mese i seguenti contributi alimentari:
fr. 1190.– mensili dal 1° giugno al 30 settembre
2013,
fr. 950.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre
2013,
fr. 870.– mensili dal 1° gennaio al 30 aprile
2014 e
fr. 865.– mensili dal 1° maggio 2014 al 31
maggio 2015.
2. Le spese processuali, con una tassa di giustizia
di fr. 200.–, sono poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico
di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1100.– per ripetibili ridotte.
Per
il resto gli appelli sono respinti e il decreto impugnato è confermato.
III. Le
spese dell'appello presentato da AP 1, di fr. 500.–, sono poste per un quinto a carico di AO 1 e per il
resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili ridotte.
IV. La
richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 è respinta.
V. Le spese dell'appello presentato da AO 1, di fr. 500.–,
sono poste per un quarto a carico di AP 1 e
per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
VI. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).