11.2014.40
Protezione della personalità; misure cautelari nei confronti dei mass media
6 ottobre 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.40
Lugano
6 ottobre 2015/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
vicepresidente,
Grisanti
e Bozzini
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2014.86 (protezione
della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, promossa con istanza del 6 marzo 2014 dall'
avv.
AP 1
contro
AO
1,
(patrocinata dagli avv. PA 1)
giudicando sull'appello
del 5 maggio 2014 presentato da AP 1 contro la decisione cautelare emessa il 2
aprile 2014 dal Pretore aggiunto;
Ritenuto
in fatto: A. La mattina del 6
marzo 2014 un collaboratore della __________, succursale della AO 1, ha
contattato AP 1 per informarla che durante le cronache regionali previste
quella sera avrebbe trasmesso un servizio televisivo in cui si riportava la notizia
del suo rinvio a giudizio alla Corte delle assise criminali per ripetuta
amministrazione infedele, ripetuta sottrazione di cose requisite o sequestrate,
ripetuta coazione, ripetuta soppressione di documenti, ripetuta violazione del
segreto professionale e diffamazione. A seguito di ciò AP 1 si è
rivolta, quello stesso giorno, al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
affinché ordinasse – già inaudita parte – alla “__________” di “sospendere ogni attività di trasmissione
televisiva in relazione a AP 1 e il contestato procedimento penale”. Con decreto emesso il 6 marzo 2014 senza contraddittorio
il Pretore aggiunto ha accolto la richiesta sotto comminatoria dell'art. 292 CP
e ha citato le parti a un'udienza del 18 marzo 2014 per la discussione (CA.2014.87).
Il 10 marzo 2014 la convenuta ha chiesto la revoca inaudita parte del decreto
del 6 marzo precedente. All'udienza del 18 marzo 2014 l'istante ha postulato la
conferma della decisione supercautelare o quanto meno di attendere la decisione
del Tribunale penale cantonale su una sua istanza volta all'accertamento della
nullità dell'atto d'accusa emesso dal Ministero pubblico, la convenuta, dal
canto suo, si è riconfermata nella sua richiesta del 10 marzo 2014.
B. Statuendo il 2
aprile 2014, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza cautelare e ha revocato
il provvedimento precedentemente emanato senza contraddittorio. Le spese processuali
di fr. 300.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere
alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili. Il servizio su AP 1 è stato trasmesso
durante l'edizione del “__________” del __________ aprile 2014.
C. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5
maggio 2014 in cui chiede di annullare la decisione impugnata e in accoglimento
dell'istanza di misure d'urgenza di ordinare “misure provvisionali tese all'inaccessibilità
al pubblico della trasmissione __________ archiviata sul suo sito WEB”. Nelle
sue osservazioni del 14 luglio 2014 la AO 1 ha proposto di respingere l'appello.
In una replica spontanea del 4 agosto 2014 AP 1 ha eccepito la carenza di
legittimazione del rappresentante della convenuta.
D. Il
19 novembre 2014 AP 1, nel comunicare a questa Camera il rinvio dell'atto di
accusa nei suoi confronti al Ministero pubblico deciso il 17 novembre
precedente dal presidente della Corte delle assise criminali di Lugano, ha
chiesto che fosse ordinato all'ente televisivo di poter “esercitare il proprio
diritto di replica”. La AO 1 non ha preso posizione al riguardo.
in diritto: 1. Le
decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello,
trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente
patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso
raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto non si pone, un'azione volta
alla protezione della personalità – salvo eccezioni estranee alla fattispecie –
non essendo una controversia patrimoniale (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2010, n.
11 e 71 ad art. 91 con richiami; Marais in:
Baker & McKenzie
[curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 91 con ulteriori richiami).
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie la
decisione in rassegna è stata notificata all'istante il 10 aprile 2014. Introdotto
il 5 maggio 2014 (v. dichiarazione scritta, di stessa data, di A__________ R__________),
l'appello sarebbe tardivo, la sospensione dei termini prevista dall'art. 145
cpv. 1 CPC non valendo per la procedura sommaria (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC).
Sta di fatto che il Pretore aggiunto non ha reso attento le parti dalle
eccezioni alla sospensione (art. 145 cpv. 3 CPC) di modo che le ferie interrompono
(o inibiscono) il decorso del termine nonostante il contrario testo di legge,
quand'anche il destinatario della decisione sia un avvocato (DTF 139 III 83
consid. 5). Ne segue che l'appello in esame deve essere considerato ricevibile.
2. All'appello
e a successivi memoriali l'istante acclude nuova documentazione (copia di un
comunicato stampa del __________ aprile 2014 relativo a una richiesta di
esercizio del diritto di risposta, varia corrispondenza del 22 luglio e del 20
agosto 2014 relativa all'apertura, a seguito di una sua segnalazione all'ordine
degli avvocati, di un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. RA 1,
decisione del 24 ottobre 2014 con cui il Tribunale federale ha accolto un suo ricorso
contro la decisione del Ministero pubblico in materia di dissequestro gli averi
su un suo conto clienti, decisione del 17 novembre 2014 con cui il presidente
della Corte delle assise criminali ha ritornato l'atto d'accusa al Ministeri
pubblico, uno scambio di corrispondenza (del 30 settembre e 7 ottobre 2014) con
la AO 1 inerente a un suo reclamo contro l'operato della succursale __________,
copia della denuncia penale del 16 dicembre 2014 nei confronti dell'avv. M__________
B__________, dell'avv. R__________ T__________ e della G__________ SA per
violazione di domicilio, furto con scasso, coazione margine di una procedura di
sfratto avente per oggetto il suo studio legale, estratto di una notizia
diffusa il 16 dicembre 2014 dal portale __________. Ora, La documentazione,
successiva all'emanazione della decisione impugnata, è di per sé ricevibile (art.
317 cpv. 1 CPC), ma, come si vedrà in appresso, essa non è di rilievo ai fini
del giudizio.
3. Nella
fattispecie il servizio televisivo oggetto del litigio è stato trasmesso il __________
aprile 2014 e, per quanto ammesso dalla stessa interessata (appello, pag. 4), è
stato ripreso da tutti i giornali ticinesi ancor prima dell'introduzione dell'appello.
In tali circostanze un provvedimento cautelare volto a proibire la lesione non
si legittima più (RtiD I-2004 pag. 587 n. 60c). L'appellante, proprio per
tenere conto della diffusione, ha così chiesto adottare un provvedimento
cautelare per rendere inaccessibile al pubblico la trasmissione __________ “archiviata
sul suo sito WEB”, ovvero in sintesi di far cessare la lesione a titolo cautelare.
Ci si può chiedere se la richiesta sia ricevibile, l'interessata postulando un
nuovo provvedimento cautelare in appello, oppure se si tratti di una mutazione
dell'azione ammissibile ai sensi dell'art. 317 cpv. 2 CPC. La questione può
rimanere indecisa giacché, come si vedrà di seguito, l'appello è in ogni caso destinato
all'insuccesso.
4. L'appellante,
in via preliminare, contesta la legittimazione dei legali della convenuta a
rappresentarla in giudizio (art. 68 CPC) e, quindi, l'esistenza di un
presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC). Ravvisa una serie di
irregolarità nelle procure presentate dalla convenuta, a cominciare dalla
legittimazione delle persone che l'hanno rilasciata che non avrebbero avuto alcun
diritto di firma per la società madre. Se non che, la resistente, reagendo alle
censure dell'appellante, ha presentato il 10 settembre 2014 una procura in
favore dello studio legale RA 1 sottoscritta da M__________ D__________ e W__________
B__________. Premesso ciò, contrariamente all'assunto dell'appellante, gli atti
processuali intrapresi da un rappresentante senza una valida procura non sono
semplicemente nulli, il rappresentato potendo ratificarli successivamente (Sterchi in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 16 ad art. 68). E nella fattispecie
la delega del 10 settembre 2014 menziona che nell'“ambito della procedura
cautelare e supercautelare innanzi alla Pretura di Lugano e successiva
procedura ricorsuale innanzi alla I CCA del Tribunale di Appello, nei confronti
di AP 1 (…)”, la procura vale anche quale “ratifica di tutto l'operato della
mandataria fino ad oggi, nulla escluso”. Quanto alla legittimazione del
rappresentante della convenuta, un'associazione iscritta nel registro di
commercio è sì rappresentata dai propri organi, ma essa può conferire il potere
di rappresentanza a terzi o a procuratori.
L'iscrizione
nel registro di commercio contiene poi solo l'indicazione dei membri della
direzione (art. 92 lett. k ORC) e le persone autorizzate a rappresentare (art.
92 lett. l ORC). In concreto, i due firmatari dispongono di un diritto di firma
collettivo a due registrato nel registro di commercio e poco importa quindi che
essi non abbiano una funzione particolare (I CCA, sentenza inc. 11.2015.33 del
25 giugno 2015, consid. 2b con riferimenti). Sulla questione non occorre perciò
dilungarsi.
5. Nella
decisione impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato che
l'istante
non ha reso verosimile quale pregiudizio particolarmente grave le avrebbe
arrecato concretamente la divulgazione della notizia televisiva, ovvero quali
pesanti conseguenze avrebbe avuto sulla sua immagine e sulla sua situazione
professionale o economica, non essendo sufficiente il solo richiamo all'ampia
diffusione della notizia. Egli, poi, dopo avere accertato la
veridicità della notizia che la convenuta intendeva diffondere, ovvero l'esistenza
di un atto di accusa per le note ipotesi di reato, e la gravità dei reati
contestati che sarebbero stati commessi nell'esercizio della sua attività
professionale di avvocato “cui va
generalmente riconosciuta un'accresciuta posizione di fiducia”, ne ha dedotto un interesse prevalente del
pubblico a essere informato anche sull'identità della persona interessata e
quindi un motivo di giustificazione alla diffusione della notizia in virtù del
mandato d'informazione dei media. Infine, ha epilogato il primo giudice, il provvedimento
cautelare richiesto appare sproporzionato giacché
l'istante
poteva esercitare il diritto di risposta previsto dagli art. 28g segg.
CC, onde la reiezione dell'istanza e la revoca del decreto supercautelare.
6. L'appellante
obietta in primo luogo che l'ente televisivo non ha “mai prodotto alcun tipo di
prova delle fallaci e calunniose informazioni che ha poi pubblicato”, ma si
sarebbe limitata ad affermare di essere in possesso di una copia dell'atto di
accusa emesso dal procuratore pubblico __________ – e da questi illecitamente
trasmesso alla __________, in violazione del segreto d'ufficio – senza averlo
però mai allegato. V'è da chiedersi se nell'ottica della rimozione del servizio
televisivo dall'archivio della convenuta tale censura sia ancora attuale. Sia
come sia, a prescindere dal fatto che l'obiezione, sollevata la prima volta in
appello, risulta inammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC) l'appellante non si confronta
con l'accertamento del primo giudice secondo cui l'esistenza dell'atto di
accusa del 27 febbraio 2014 è dimostrata dal fatto che l'istante medesima
l'aveva contestato presentando un'istanza di accertamento di nullità al
Tribunale penale cantonale sulla base dell'art. 329 CPC. L'appellante trascura
poi che per l'art. 74 cpv. 1 CPP anche il ministero pubblico può, se necessario,
informare il pubblico su procedimenti pendenti senza nemmeno pretendere di
avere interposto reclamo contro l'agire del procuratore pubblico in virtù
dell'art. 393 CPP. Le recriminazioni contro quest'ultimo, oltre che fondate su
mere supposizioni, sono fuori tema in questa procedura. Quanto all'asserita falsità
del contenuto dell'atto d'accusa, l'interessata dimentica che ciò non attiene
alla veridicità della notizia – l'esistenza
di un atto d'accusa per le ipotesi di reato menzionate – ma al merito delle accuse che andrà verificato dal competente
giudice penale.
7. L'appellante
contesta di non avere reso verosimile il pregiudizio particolarmente grave che
la diffusione della notizia per mezzo della televisione le poteva arrecare. Osserva
che “non occorre un disegno” per capire la gravità dei danni cui è esposta la
sua reputazione di avvocato con una simile divulgazione a un numero
incontrollato di persone. E ciò è dimostrato dall'impatto che questa notizia ha
avuto sia a livello politico, con la convocazione, a seguito di ciò, di un'assemblea
straordinaria per ottenere la sua revoca da membro di direzione della sezione
luganese del Partito __________ “che ha amplificato oltretutto la calunnia”,
sia a livello professionale, con l'apertura nei suoi confronti di una decina di
procedimenti da parte della commissione di disciplina dell'ordine degli
avvocati e la sospensione, da parte di diversi clienti, del pagamento di note
scadute.
Fatti
I
presupposti per l'adozione di provvedimenti cautelari nei confronti dei mass media
sulla base dell'art. 266 CPC sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto. Al
riguardo basti ricordare che il “pregiudizio particolarmente grave” ai sensi
dell'art. 266 lett. a CPC va inteso in senso lato e può essere di natura
economica, ideale o morale. Non basta che sia difficilmente riparabile: dev'essere
anche di particolare intensità, seppure l'ampiezza della diffusione in sé non
sia sufficiente a costituire un pregiudizio particolarmente grave (in caso
contrario ogni lesione della personalità dovuta a “mezzi di comunicazione di
carattere periodico” sarebbe sempre particolarmente grave: RtiD II-2009
n. 12c pag. 639 consid. 4). Premesso ciò, con l'appellante si conviene che per
un avvocato la diffusione di una notizia come quella che l'istante intende
rendere inaccessibile al pubblico costituisce un impatto particolarmente grave
sulla personalità della parte lesa per l'impressione che essa era atta a
suscitare nello spettatore medio (cfr. Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques
et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 255 n. 634a con riferimenti).
Tuttavia, ciò da solo non basta per adottare un provvedimento cautelare poiché
questo presuppone l'adempimento delle altre condizioni, cumulative (DTF 118 II
373 consid. 4c), dell'art. 266 CPC. Sulla questione del pregiudizio
particolarmente grave non occorre pertanto diffondersi ulteriormente.
8. Per quel che riguarda la
giustificazione della lesione, questa è “manifestamente ingiustificata” ove balzi
all'occhio già a un sommario esame (RtiD II-2009 n. 12c pag. 639
consid. 4; v. anche Güngerich
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, Berna 2012, n. 12 ad art.
266). Deve risultare così evidente l'assenza di ogni
interesse alla pubblicazione della notizia lesiva della personalità e l'istante
deve dimostrare ciò con un grado di quasi certezza (sentenza del Tribunale
federale 5A_641/2011 del 23 febbraio 2012 consid. 7.2 con rinvii).
a) Dovendosi
interpretare le disposizioni sulla protezione della personalità alla luce dei
principi dedotti dall'art. 17 Cost. (libertà dei media), giova ricordare che la
pubblicazione di fatti veri è di massima lecita, a meno che l'informazione non
persegua alcun interesse legittimo oppure svilisca la persona in maniera
inammissibile per la forma della presentazione inutilmente offensiva (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag.
248 n. 627 con rinvii). Trattandosi più specificatamente della cronaca
giudiziaria – che trova la sua giustificazione sia prima che durante i processi (Barrelet/Werly, Droit de la
communication, 2a edizione, pag. 466 n. 1534) – essa risponde a un
interesse d'informazione del pubblico cui si contrappone la tutela degli
interessi delle parti coinvolte. La cronaca deve presentare i fatti in maniera
oggettiva ed evitare di offendere inutilmente le persone interessate. Deve
rispettare inoltre la presunzione d'innocenza e non può dunque presentare un
indagato o un imputato come colpevole (DTF 126 III 305 consid. 4b/aa con riferimenti;
v. anche Meili, in: Basler Kommentar,
ZGB I, 5ª edizione, n. 54 ad art. 28).
In
quest'ambito, di regola, non sussiste un interesse preponderante a rivelare
l'identità di un prevenuto o di un condannato poiché nella maggior parte dei
casi siffatta indicazione poco aggiunge al valore della notizia (DTF 137 I 213
consid. 4.4, 129 III 532 consid. 3.2). Ne va diversamente ove l'autore, a causa
della sua posizione nella vita pubblica o della sua funzione pubblica, benefici
di una fiducia particolare e l'infrazione si trovi in relazione con questa
posizione (Barrelet/ Werly, op.
cit., pag. 465 n. 1533). Ciò vale, in particolare, per le persone che appartengono
a categorie professionali che godono di una posizione di fiducia qualificata e
sottostanno a un obbligo di autorizzazione come i medici, gli avvocati o i
notai (Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 3ª edizione, pag. 203 seg. n. 12.137 seg.). Gli
organi d'informazione possono quindi informare il pubblico della messa in stato
di accusa di una persona se i fatti riferiti permettono di ritenere che questa
persona costituisce un pericolo importante per un numero elevato di persone (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag.
249 n. 627b).
Considerandi
b) Nella
fattispecie l'appellante non contesta che
la convenuta intendeva diffondere una notizia – giornalisticamente – vera,
ossia l'esistenza di un atto di
accusa con cui il Ministero pubblico chiedeva il suo rinvio a giudizio per i determinati
reati commessi dall'istante nell'esercizio della sua professione di avvocato.
Essa si dilunga in contestazioni e accuse nei confronti del titolare
dell'inchiesta penale ma per tacere del fatto che queste nulla mutano alla
veridicità della notizia in quanto tale ma riguardano il merito delle accuse
rivoltele dagli inquirenti e sul quale dovrà esprimersi una corte penale,
l'appellante dimentica che come avvocata e membro di direzione di una sezione
di partito politico essa gode di una fiducia particolare di modo che l'esistenza
di un interesse del pubblico di essere informato su un eventuali infrazione che
si trovino in relazione con la sua posizione deve essere ammessa.
c) Né
l'introduzione dell'“istanza di accertamento di nullità” dell'atto di accusa era
atta a togliere “manifestamente” ogni interesse pubblico alla diffusione –
senza ulteriori differimenti – della notizia che già si giustificava, a un
esame sommario, per la gravità dei reati contestati, l'attività professionale dell'interessata,
le importanti esigenze di protezione dei (potenzialmente numerosi) clienti e,
non da ultimo, il ruolo politico da lei rivestito. Le accuse e invettive rivolte
nell'istanza alle autorità inquirenti non riguardavano poi, sempre a un esame
sommario, evidenti lacune formali dell'atto di accusa o altri presupposti processuali
e impedimenti (per lo più formali) che potevano, per economia processuale,
essere esaminati sommariamente già in quella fase dal solo presidente della Corte
delle assise criminali (art. 329 cpv. 1 CPP), ma questioni che se mai andavano presentate
al pubblico dibattimento (v. Stephenson/Baluardo-Walser, in:
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2a edizione,
n° 1 segg. ad art. 329). Ciò che ha evidenziato del resto lo stesso
presidente della Corte citata il quale, nella decisione di rinvio del 17
novembre 2014 (pag. 2) evocata dall'interessata, ha esaminato – respingendola –
un'unica censura (di “incompetenza della Procura di Lugano in applicazione del
principio ne bis in idem”) fra quelle presentate con l'istanza del 10
marzo 2014. Nulla imponeva di conseguenza di attendere la decisione al riguardo
del Tribunale penale cantonale di cui per altro la convenuta – per stessa
ammissione dell'appellante (v. sua mail del 3 dicembre 2014) – non ha mancato
di riferire.
d) L'appellante
sostiene poi che l'accoglimento del suo ricorso da parte del Tribunale federale
in merito alla procedura di dissequestro dei fondi in favore di G__________ V__________
farebbe crollare “tutto il calunnioso impianto accusatorio”. In realtà, oltre a
non spiegarne il motivo, l'interessata dimentica, una volta di più, che la
circostanza non tocca la veridicità della notizia che intende rendere inaccessibile.
Per il resto essa non pretende che il servizio contestato si sarebbe sospinto
oltre i limiti di un'esposizione dei fatti così come figuravano nell'atto di
accusa, né che tale esposizione avrebbe violato il principio di presunzione di
innocenza. Nelle circostanze descritte, l'istante non ha fornito così l'evidenza
che manifestamente non vi fosse alcun motivo di giustificazione per la
convenuta a diffondere la notizia incriminata nell'ambito della sua rubrica di
attualità regionale.
e) Visto
quanto precede, in mancanza di almeno uno dei requisiti cumulativi non
soccorrono le premesse per l'adozione di misure provvisionali sulla base dell'art.
266.
CPC. Ciò rende superfluo l'esame delle altre censure sulla proporzionalità
della misura richiesta e in particolare sulla possibilità alternativa di
esercitare un diritto di risposta attraverso la pubblicazione del testo di sei
pagine che l'appellante ha allegato al proprio rimedio e ha sottoposto alla
convenuta il giorno dopo la diffusione della notizia ma che quest'ultima ha
rifiutato di riprodurre ritenendolo non conforme ai precetti legali, non da
ultimo per il contenuto lesivo dell'onorabilità di terzi (doc. 2 di appello).
f) Nella
misura in cui invece, sempre a questo proposito, AP 1 chiede a questa Camera di
ordinare alla controparte di potere esercitare “finalmente il proprio diritto
di replica” (memoriale del 19 novembre 2014), dovendosi con ciò manifestamente
intendere il diritto di risposta sancito dall'art. 28g CC e non il
diritto di replicare nella presente procedura di cui essa già si è valsa ampiamente,
la nuova domanda di giudizio non può essere considerata poiché esula
dall'oggetto litigioso definito dalla decisione impugnata. Ne segue che
l'appello, infondato, deve essere respinto.
9.
Le
spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni
all'appello per il tramite di un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.
10.
Circa i rimedi giuridici
esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a
questioni di valore (sopra, consid. 1; art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 1000.–
sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 2000.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–,;
–,.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).