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Decisione

11.2014.40

Protezione della personalità; misure cautelari nei confronti dei mass media

6 ottobre 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti per l'adozione di provvedimenti cautelari nei confronti dei mass media

sulla base dell'art. 266 CPC sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto. Al

riguardo basti ricordare che il “pregiudizio particolarmente grave” ai sensi

dell'art. 266 lett. a CPC va inteso in senso lato e può essere di natura

economica, ideale o morale. Non basta che sia difficilmente riparabile: dev'essere

anche di particolare intensità, seppure l'ampiezza della diffusione in sé non

sia sufficiente a costituire un pregiudizio particolarmente grave (in caso

contrario ogni lesione della personalità dovuta a “mezzi di comunicazione di

carattere periodico” sarebbe sempre particolarmente grave: RtiD II-2009

n. 12c pag. 639 consid. 4). Premesso ciò, con l'appellante si conviene che per

un avvocato la diffusione di una notizia come quella che l'istante intende

rendere inaccessibile al pubblico costituisce un impatto particolarmente grave

sulla personalità della parte lesa per l'impressione che essa era atta a

suscitare nello spettatore medio (cfr. Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques

et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 255 n. 634a con riferimenti).

Tuttavia, ciò da solo non basta per adottare un provvedimento cautelare poiché

questo presuppone l'adempimento delle altre condizioni, cumulative (DTF 118 II

373 consid. 4c), dell'art. 266 CPC. Sulla questione del pregiudizio

particolarmente grave non occorre pertanto diffondersi ulteriormente.

8. Per quel che riguarda la

giustificazione della lesione, questa è “manifestamente ingiustificata” ove balzi

all'occhio già a un sommario esame (RtiD II-2009 n. 12c pag. 639

consid. 4; v. anche Güngerich

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, Berna 2012, n. 12 ad art.

266). Deve risultare così evidente l'assenza di ogni

interesse alla pubblicazione della notizia lesiva della personalità e l'istante

deve dimostrare ciò con un grado di quasi certezza (sentenza del Tribunale

federale 5A_641/2011 del 23 febbraio 2012 consid. 7.2 con rinvii).

a) Dovendosi

interpretare le disposizioni sulla protezione della personalità alla luce dei

principi dedotti dall'art. 17 Cost. (libertà dei media), giova ricordare che la

pubblicazione di fatti veri è di massima lecita, a meno che l'informazione non

persegua alcun interesse legittimo oppure svilisca la persona in maniera

inammissibile per la forma della presentazione inutilmente offensiva (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag.

248 n. 627 con rinvii). Trattandosi più specificatamente della cronaca

giudiziaria – che trova la sua giustificazione sia prima che durante i processi (Barrelet/Werly, Droit de la

communication, 2a edizione, pag. 466 n. 1534) – essa risponde a un

interesse d'informazione del pubblico cui si contrappone la tutela degli

interessi delle parti coinvolte. La cronaca deve presentare i fatti in maniera

oggettiva ed evitare di offendere inutilmente le persone interessate. Deve

rispettare inoltre la presunzione d'innocenza e non può dunque presentare un

indagato o un imputato come colpevole (DTF 126 III 305 consid. 4b/aa con riferimenti;

v. anche Meili, in: Basler Kommentar,

ZGB I, 5ª edizione, n. 54 ad art. 28).

In

quest'ambito, di regola, non sussiste un interesse preponderante a rivelare

l'identità di un prevenuto o di un condannato poiché nella maggior parte dei

casi siffatta indicazione poco aggiunge al valore della notizia (DTF 137 I 213

consid. 4.4, 129 III 532 consid. 3.2). Ne va diversamente ove l'autore, a causa

della sua posizione nella vita pubblica o della sua funzione pubblica, benefici

di una fiducia particolare e l'infrazione si trovi in relazione con questa

posizione (Barrelet/ Werly, op.

cit., pag. 465 n. 1533). Ciò vale, in particolare, per le persone che appartengono

a categorie professionali che godono di una posizione di fiducia qualificata e

sottostanno a un obbligo di autorizzazione come i medici, gli avvocati o i

notai (Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des

Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 3ª edizione, pag. 203 seg. n. 12.137 seg.). Gli

organi d'informazione possono quindi informare il pubblico della messa in stato

di accusa di una persona se i fatti riferiti permettono di ritenere che questa

persona costituisce un pericolo importante per un numero elevato di persone (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag.

249 n. 627b).

Considerandi

b) Nella

fattispecie l'appellante non contesta che

la convenuta intendeva diffondere una notizia – giornalisticamente – vera,

ossia l'esistenza di un atto di

accusa con cui il Ministero pubblico chiedeva il suo rinvio a giudizio per i determinati

reati commessi dall'istante nell'esercizio della sua professione di avvocato.

Essa si dilunga in contestazioni e accuse nei confronti del titolare

dell'inchiesta penale ma per tacere del fatto che queste nulla mutano alla

veridicità della notizia in quanto tale ma riguardano il merito delle accuse

rivoltele dagli inquirenti e sul quale dovrà esprimersi una corte penale,

l'appellante dimentica che come avvocata e membro di direzione di una sezione

di partito politico essa gode di una fiducia particolare di modo che l'esistenza

di un interesse del pubblico di essere informato su un eventuali infrazione che

si trovino in relazione con la sua posizione deve essere ammessa.

c) Né

l'introduzione dell'“istanza di accertamento di nullità” dell'atto di accusa era

atta a togliere “manifestamente” ogni interesse pubblico alla diffusione –

senza ulteriori differimenti – della notizia che già si giustificava, a un

esame sommario, per la gravità dei reati contestati, l'attività professionale dell'interessata,

le importanti esigenze di protezione dei (potenzialmente numerosi) clienti e,

non da ultimo, il ruolo politico da lei rivestito. Le accuse e invettive rivolte

nell'istanza alle autorità inquirenti non riguardavano poi, sempre a un esame

sommario, evidenti lacune formali dell'atto di accusa o altri presupposti processuali

e impedimenti (per lo più formali) che potevano, per economia processuale,

essere esaminati sommariamente già in quella fase dal solo presidente della Corte

delle assise criminali (art. 329 cpv. 1 CPP), ma questioni che se mai andavano presentate

al pubblico dibattimento (v. Stephenson/Baluardo-Walser, in:

Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2a edizione,

n° 1 segg. ad art. 329). Ciò che ha evidenziato del resto lo stesso

presidente della Corte citata il quale, nella decisione di rinvio del 17

novembre 2014 (pag. 2) evocata dall'interessata, ha esaminato – respingendola –

un'unica censura (di “incompetenza della Procura di Lugano in applicazione del

principio ne bis in idem”) fra quelle presentate con l'istanza del 10

marzo 2014. Nulla imponeva di conseguenza di attendere la decisione al riguardo

del Tribunale penale cantonale di cui per altro la convenuta – per stessa

ammissione dell'appellante (v. sua mail del 3 dicembre 2014) – non ha mancato

di riferire.

d) L'appellante

sostiene poi che l'accoglimento del suo ricorso da parte del Tribunale federale

in merito alla procedura di dissequestro dei fondi in favore di G__________ V__________

farebbe crollare “tutto il calunnioso impianto accusatorio”. In realtà, oltre a

non spiegarne il motivo, l'interessata dimentica, una volta di più, che la

circostanza non tocca la veridicità della notizia che intende rendere inaccessibile.

Per il resto essa non pretende che il servizio contestato si sarebbe sospinto

oltre i limiti di un'esposizione dei fatti così come figuravano nell'atto di

accusa, né che tale esposizione avrebbe violato il principio di presunzione di

innocenza. Nelle circostanze descritte, l'istante non ha fornito così l'evidenza

che manifestamente non vi fosse alcun motivo di giustificazione per la

convenuta a diffondere la notizia incriminata nell'ambito della sua rubrica di

attualità regionale.

e) Visto

quanto precede, in mancanza di almeno uno dei requisiti cumulativi non

soccorrono le premesse per l'adozione di misure provvisionali sulla base dell'art.

266.

CPC. Ciò rende superfluo l'esame delle altre censure sulla proporzionalità

della misura richiesta e in particolare sulla possibilità alternativa di

esercitare un diritto di risposta attraverso la pubblicazione del testo di sei

pagine che l'appellante ha allegato al proprio rimedio e ha sottoposto alla

convenuta il giorno dopo la diffusione della notizia ma che quest'ultima ha

rifiutato di riprodurre ritenendolo non conforme ai precetti legali, non da

ultimo per il contenuto lesivo dell'onorabilità di terzi (doc. 2 di appello).

f) Nella

misura in cui invece, sempre a questo proposito, AP 1 chiede a questa Camera di

ordinare alla controparte di potere esercitare “finalmente il proprio diritto

di replica” (memoriale del 19 novembre 2014), dovendosi con ciò manifestamente

intendere il diritto di risposta sancito dall'art. 28g CC e non il

diritto di replicare nella presente procedura di cui essa già si è valsa ampiamente,

la nuova domanda di giudizio non può essere considerata poiché esula

dall'oggetto litigioso definito dalla decisione impugnata. Ne segue che

l'appello, infondato, deve essere respinto.

9.

Le

spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni

all'appello per il tramite di un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.

10.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a

questioni di valore (sopra, consid. 1; art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr. 1000.–

sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 2000.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

–,;

–,.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).