11.2014.42
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
1 settembre 2014Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.42
Lugano
1 settembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gianella
sedente
per statuire nella causa SO.2014.670 (iscrizione
provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 12 febbraio 2014
dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv.)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 9 maggio 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto
il 25 aprile 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietario della
particella 295 RFD di __________, sulla quale la ditta AO
1 ha eseguito opere di impresario costruttore (rifacimento
di un piazzale, posa di una canalizzazione, rinforzo di un muro di sostegno), subappaltate in parte alla ditta individuale M__________ di __________.
Il 14 ottobre 2013 la AO 1 ha inviato a AP 1 una liquidazione finale di
fr. 63 408.50 recante
un saldo in suo favore, dedotti acconti per fr. 25 000.–, di fr. 38 408.59 complessivi
(IVA inclusa). Il 3 dicembre 2013 AP 1 ha versato ulteriori fr. 10 000.–, dopo di che il saldo è rimasto impagato.
B. Il
12 febbraio 2014 la AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, perché sulla particella n. 295 fosse iscritta provvisoriamente in
suo favore un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per
fr. 28 408.50 oltre interessi al
5% dal 13 febbraio 2014. Con decreto cautelare del 12 febbraio 2014, emesso inaudita
parte, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta (inc. CA. 2014.57).
All'udienza dell'11 marzo 2014, indetta per la discussione, il
convenuto ha proposto di respingere
l'istanza
ed entrambe le parti hanno offerto prove testimoniali. Con ordinanza del 24
marzo 2014 il Pretore aggiunto ha respinto tutte le prove e ha assegnato alle
parti un termine di venti giorni per presentare conclusioni scritte. Nei loro memoriali
dell' 11 e del 14 aprile 2014 le parti hanno ribadito le rispettive
posizioni.
C. Statuendo con sentenza del 25 aprile 2014, il
Pretore aggiunto ha accolto l'istanza, ha confermato l'ipoteca legale
provvisoria degli artigiani e imprenditori iscritta senza contraddittorio
in favore della AO 1 sulla particella n. 295 per l'ammontare di fr. 28 408.50 con
interessi al 5% dal 13 febbraio 2014 e ha impartito all'istante un
termine di 30 giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale. Le spese processuali di complessivi fr. 250.–, come quelle
di fr. 250.– relative alla decisione superprovvisionale, sono state poste a
carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 800.– per
ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9
maggio 2014 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato l'istanza sia respinta. Nelle sue
osservazioni del 6 giugno 2014 la AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. L'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è
trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d
n. 5 CPC). Le decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò
entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi
di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove
appena si consideri l'ammontare dell'ipoteca legale (fr. 28 408.50). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 5 maggio 2014 (attestazione Track & Trace n. __________).
Introdotto il 9 maggio 2014, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2. Ricordato che un'iscrizione provvisoria può essere rifiutata solo
qualora la scadenza del termine sia chiaramente decorsa prima dell'iscrizione
nel registro fondiario, il Pretore aggiunto ha
accertato nella fattispecie, sulla scorta di una dichiarazione
della direzione lavori “la cui veridicità non è stata eccepita dal convenuto”
(doc. E), che le opere si erano verosimilmente
concluse il 14 ottobre 2013, onde la tempestività dell'iscrizione richiesta.
Quanto alle “critiche riguardanti aspetti legati a errori esecutivi, carenze di
valutazione e aspetti di congruità nella fatturazione” sollevate dal convenuto,
egli non le ha esaminate, poiché “per essere chiarite richiedono un approfondimento
non consentito nella procedura sommaria”.
3. L'appellante
ribadisce la tardività dell'iscrizione provvisoria, rimproverando
al Pretore aggiunto di avere accolto l'istanza (del 12 febbraio
2014) sulla base di una “semplice dichiarazione scritta rilasciata dalla
direzione lavori”, mentre egli aveva esibito un preventivo del 9 ottobre 2013 allestito
da una ditta di pittura da lui chiamata a riparare i danni che l'impresa di
costruzioni aveva causato. A suo parere in simili circostanze gli elementi addotti
dall'istante non bastano per rendere verosimile la pretesa. Inoltre – egli
soggiunge – agli atti figura una copia dell'offerta che la ditta istante aveva
redatto il 10 maggio 2013 in vista di eseguire i lavori, indirizzata però
a una terza persona, non a lui.
4. Da
quest'ultima doglianza va subito sgombrato il campo. È vero che agli atti
figura una copia dell'offerta 10 maggio 2013 indirizzata a una terza persona (doc.
D, secondo foglio). Tuttavia agli atti figura anche l'offerta – identica – di
quello stesso giorno intestata ai “signori AP 1, mapp. 295 __________” (doc. D,
primo foglio). Come l'appellante possa affermare che “questi lavori non sono
mai stati eseguiti sul mappale del ricorrente e quindi l'importo come totale complessivo
è errato” non è dato di capire, tanto meno se si pensa che l'offerta rispecchia
sostanzialmente il capitolato dalla T__________ (doc. C).
5. Quanto
al rispetto del termine di quattro mesi per ottenere l'annotazione dell'ipoteca
legale nel registro fondiario (art. 839 cpv. 2 CC), è
fuori dubbio che incombesse all'istante recare elementi idonei a
rendere verosimile la tempestività dell'iscrizione provvisoria (Steinauer, Les
droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 322 n. 2897). A tal
fine non si pongono però esigenze troppo severe. Anzi, un'iscrizione
provvisoria può essere rifiutata solo qualora
il termine appaia già a un sommario esame chiaramente scaduto (sentenza del Tribunale
federale 5A_475/2010 del 15 settembre 2010 consid. 3.1.2 in: SJ 2011 I 173; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.24
dell'8 maggio 2014, consid. 5 con rinvii).
a) Nell'istanza
del 12 febbraio 2014 la AO 1 sosteneva di avere terminato i lavori il 14
ottobre 2013, accludendo all'istanza la propria “liquidazione/fattura finale”
di quello stesso giorno (doc. H), come pure una dichiarazione rilasciata
dall'ing. L__________ della T__________
(che il convenuto aveva incaricato della direzione dei lavori), secondo
cui le opere si erano concluse appunto il 14 ottobre 2013 (doc. E), e una fattura
del 16 ottobre 2013 inviatale da M__________ (cui erano state subappaltate
determinate opere), con la menzione “lavoro eseguito per signori AP 1 a __________
dal 4 settembre 2013 al 14 ottobre 2013” (doc. F).
b) La
liquidazione finale del 14 ottobre 2013 redatta e allestita dall'istante indizia
tutt'al più la fine dei lavori (RtiD II-2006 pag. 707 consid. 5b con
rinvii), ma non rende verosimile che i lavori siano stati ultimati quel giorno
(DTF 102 II 209 consid. 1b/aa; sentenza del Tribunale federale 5A_683/2010 del 15 novembre 2011, consid. 4.1). Redatta da un estraneo
alla lite, la fattura di M__________ è già un indizio più serio, ma non basta neanch'essa
a rendere verosimile che i lavori siano stati conclusi il 14 ottobre 2013. Esplicita
è invece la dichiarazione rilasciata il 12 febbraio 2014 dall'ing. L__________,
cui il convenuto aveva affidato la direzione dei lavori, il quale ha testualmente
confermato che le opere da impresario costruttore eseguite dall'istante sono
terminate “in data 14 ottobre 2013” (doc. E). Certo, una dichiarazione scritta
vale tanto quanto un documento e non è equiparabile a una testimonianza assunta
in contraddittorio. In una procedura sommaria essa può risultare sufficiente tuttavia
– se non è contestata – per rendere un fatto
verosimile (Dolge in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 12 ad art. 177; Bohnet in: CPC commenté, Basilea
2011, n. 3 ad art. 254).
c) Nella
fattispecie il convenuto non ha contestato all'udienza dell'11 marzo 2014 –
contrariamente a quanto egli asserisce nell'appello – la dichiarazione scritta
del suo direttore dei lavori. Solo nel memoriale conclusivo del 14 aprile 2014
egli ha preteso che quel documento fosse un “semplice e fragile indizio”, sicché
l'ing. L__________ andava escusso come testimone, anche perché la data del
14 ottobre 2013 cadeva stranamente di lunedì, oltre che essere successiva al preventivo
chiesto alla A__________ (pag. 2). Argomenti del genere andavano però sollevati
al contraddittorio. Non avendo il convenuto mosso obiezioni alla dichiarazione
dell'ing. L__________ in quella sede, ben si comprende che con ordinanza del
24 marzo 2014 il Pretore aggiunto abbia ritenuto superfluo sentire il
professionista come testimone. Tanto più che la procedura volta all'iscrizione
di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è retta dal principio
dispositivo (cfr. art. 255 CPC). Tardivamente il convenuto lamenta perciò,
nell'appello, che il doc. E sia un “semplice e fragile indizio” e che il suo direttore dei lavori andava escusso in
contraddittorio.
d) All'udienza
dell'11 marzo 2014 AP 1 ha contestato la tempestività della richiesta, come
detto, producendo un preventivo 9 ottobre 2013 da lui chiesto alla A__________
di __________ per “opere da pittore causa danno mezzo meccanico” (doc. 2), a
dimostrazione del fatto che a quel momento i lavori eseguiti dall'istante erano
già terminati. In realtà quel preventivo non rende verosimile più di quanto
attesta, ovvero che quel giorno la A__________ ha inoltrato un'offerta per il
tinteggio della facciata relativa all'immobile del convenuto, compresa la
sistemazione dell'intonaco e la protezione della pavimentazione adiacente. Che
le opere da impresario costruttore fossero state ultimate rimane un'illazione
del convenuto, ove appena si consideri che i lavori appaltati all'istante comprendevano,
oltre al rifacimento della pavimentazione nelle adiacenze dello stabile, l'eliminazione
di una vasta da fiori, la posa di una bordura alla fine del piazzale verso il
prato, lo sgombero di una baracca metallica e la formazione di un sentiero
(doc. H). Né giova al convenuto il richiamo a una sentenza
della seconda Camera civile (inc. 12.2009.162 del 12 aprile 2010, consid. 6.1),
giacché in quel caso la fattura emessa dall'imprenditore si limitava a “non
meglio precisate indicazioni che avrebbero redatto la direzione lavori e il
capocantiere”, mentre in concreto l'indicazione di L__________ sul giorno in
cui i lavori si sono conclusi è chiara e univoca.
e) Non
si disconosce che al contraddittorio dell'11 marzo 2014 AP 1 aveva offerto
l'audizione di __________ C__________, titolare della A__________.
E di per sé la testimonianza era proponibile, poiché la sua assunzione non
avrebbe ritardato considerevolmente il corso della causa (art. 254 cpv. 2 CPC;
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2012.24 dell'8 maggio 2014, consid. 5c; Bohnet, op. cit., n. 6
ad art. 254 CPC). A parte il fatto però che l'appellante non chiede di sentire __________
C__________ in appello (art. 316 cpv. 3 CPC), il Pretore aggiunto poteva
ragionevolmente rinunciare a escuterlo dopo avere constatato che all'udienza il
convenuto non revocava in dubbio la dichiarazione lapidaria rilasciata dal suo direttore
dei lavori (doc. E). Interrogare un terzo nelle circostanze descritte non
avrebbe quindi potuto rendere verosimile che i lavori fossero già stati
Considerandi
ultimati prima del 14 ottobre 2013. Ne segue che, privo di consistenza, l'appello
vede la sua sorte segnata.
6.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà
alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un
patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
7.
Circa i rimedi giuridici
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso (fr. 28 408.50)
non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Le spese giudiziarie
di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di
ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non
nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).