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Decisione

11.2014.43

Divorzio: liquidazione del regime dei beni e adeguata indennità dell'art. 124 CC

17 agosto 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi hanno raggiunto un accordo stragiudiziale sulla suddivisione dei

rispettivi conti bancari in virtù del quale il marito ha versato alla moglie nel

giugno del 2011 la somma di fr. 40 000.–.

B. Il 26 settembre 2011 AO 1 ha

promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno

Città, rivendicando la metà del valore dell'abitazione coniugale e il versamento

di un'imprecisata indennità sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC. Nella sua

risposta del 28 novembre 2011 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha contestato

la pretesa della moglie sull'immobile di __________, limitandosi a offrire un'indennità

di fr. 10 000.– giusta l'art.

124 cpv. 1 CC. All'udienza del 19 gennaio 2012 il Pretore aggiunto ha

accertato la sussistenza del motivo di divorzio, i coniugi vivendo separati da

più di due anni, decidendo di continuare la procedura di divorzio su azione di

un coniuge (art. 292 cpv. 2 CPC).

C. Le prime arringhe si sono

tenute il 29 marzo 2012 e l'istruttoria, durante la quale l'arch. __________ è

stato chiamato ad allestire una perizia sul valore dell'immobile di __________,

è terminata il 14 ottobre 2013. Alle arringhe finali le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 31 gennaio

2014 l'attrice ha precisato in fr. 99 766.–

la pretesa in liquidazione del regime dei beni e in fr. 119 950.– l'indennità adeguata sulla base dell'art.

124 cpv. 1 CC. Nel proprio allegato del medesimo giorno il convenuto ha ribadito

il suo punto di vista.

D. Con sentenza del 31 marzo 2014

il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha condannato AP 1 a versare

alla moglie fr. 99 460.– in

liquidazione del regime matrimoniale entro tre mesi dal passaggio in giudicato

della sentenza e ha riconosciuto a AO 1 un'indennità adeguata di fr. 50 000.– sulla scorta dell'art. 124 cpv. 1 CC. Le

spese processuali di complessivi fr. 7300.– sono state poste per tre

decimi a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere

alla moglie fr. 10 000.– per ripetibili ridotte.

E. Contro la

sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del

9 maggio 2014 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di

ridurre a fr. 56 010.– quanto dovuto alla moglie in liquidazione del regime dei beni e a

fr. 10 000.– l'indennità adeguata dell'art. 124 CC. Nelle

sue osservazioni del 24 giugno 2014 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e con

appello incidentale chiede di aumentare a fr.

103 260.– la sua spettanza in liquidazione

del regime dei beni, come pure a fr. 117 253.–

l'indennità sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC. AP 1 ha concluso l'8 agosto 2014 per la reiezione dell'appello incidentale.

F. Il 22 marzo 2016 il

vicepresidente della Camera ha invitato AO 1 a produrre

un'attestazione della Cassa di compensazione AVS relativa all'importo della

prevedibile rendita mensile AVS cui essa avrà diritto dopo il pensionamento,

così come un'attestazione dell'Istituto di previdenza cui è affiliato il datore

di lavoro di lei circa l'importo della prevedibile rendita mensile del “secondo

pilastro” cui essa avrà diritto, sempre dopo il pensionamento. Contestualmente la

__________, istituto di previdenza cui è affiliata l'__________, è stata invitata

a indicare la prestazione di libero passaggio accumulata da AP 1 dal 31 agosto

1979 (data del matrimonio) all'11 maggio 2014 (passaggio in giudicato della sentenza

di divorzio), come pure a spiegare la relazione tra la cifra di fr. 132 381.40 indicata quale prestazione di libero

passaggio il 31 dicembre 2011 e quella di fr. 301

296.– indicata quale avere di vecchiaia su una comunicazione del 15

agosto 2011. Sulla documentazione acquisita le parti hanno avuto modo di esprimersi.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze in materia

di divorzio sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC). Qualora verta esclusivamente sulle

conseguenze pecuniarie, nondimeno, l'appello è ricevibile soltanto “se il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione rico­nosciuta nella decisione è

di almeno 10 000

franchi” (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove

appena si considerino le pretese pecuniarie avanzate dalla moglie. Quanto alla tempestività

dell'appello, la decisio­ne impugnata è pervenuta al

patrocinatore del convenuto il 1° aprile 2014, di modo che

il termine di ricorso, cominciato a decorrere il 2 aprile 2014, è rimasto

sospeso dal 13 aprile al 27 aprile 2014 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC) e

sarebbe scaduto il 15 maggio 2014. Introdotto il 9 maggio 2014,

l'appello in esame è pertanto ricevibile. L'invito a formulare

osservazioni (art. 312 cpv. 2 CPC) essendo stato

notificato all'attrice il 22 maggio 2014, anche l'appello incidentale inoltrato

il 23 giugno 2014, ultimo giorno utile (art. 142 cpv. 3 CPC), è ricevibile.

2.

Litigiosi sono, come

davanti al Pretore aggiunto, la liquidazione del regime dei beni e l'adeguata

indennità dovuta alla moglie in applicazione dell'art. 124 cpv. 1 CC. Il

principio del divorzio è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo

(art. 315 cpv. 1 CPC). Entrambi i coniugi avendo appellato i medesimi dispositivi

della decisione impugnata, si giustifica in questa sede di trattare congiuntamente

i due rimedi giuridici.

I. Sulla liquidazione del

regime dei beni

3.

Premesso che lo

scioglimento della partecipazione agli acquisti risale al 26 settembre 2011

(art. 204 cpv. 2 CC), il Pretore aggiunto ha accertato che la particella n.

2927.

RFD di __________ è stata acquistata dal marito nel 1985 per fr. 350 000.–, finanziati con un mutuo ipotecario di

fr. 250 000.– e con beni propri per fr. 80 000.– provenienti da una donazione di parenti. Circa

i restanti fr. 20 000.–, egli li ha

ascritti ad acquisti del marito, l'istruttoria non avendo permesso di chiarirne

la provenienza né avendo confermato che – come asseriva la moglie – il

finanziamento fosse avvenuto con ulteriori acquisti del marito per fr. 10 000.– destinati all'allestimento delle cartelle

ipotecarie, al pagamento di varie tasse di allacciamento, di contributi vari e

dei costi del geo­metra. Nelle condizioni descritte il Pretore aggiunto ha attribuito

così l'immobile ai beni propri di AP 1.

Posto ciò, il primo giudice ha appurato

che il marito ha ammortato il debito ipotecario con acquisti per fr. 92 500.– e che il 30 settembre 2011 il carico

ipotecario ammontava ancora a complessivi fr. 157

500.

–. Su tale base egli ha calcolato, fondandosi sul valore immobiliare

aggiornato stimato dal perito in fr. 499 000.–,

un plusvalore di fr. 149 000.–. Sottratto

dal prezzo di acquisto il valore residuo dell'ipoteca, egli ha ritenuto che dei

fr. 192 500.–,

fr. 112 500.– (corrispondenti al 58%) sono

acquisti e fr. 80 000.– (pari al 42%) beni

propri. Applicate le medesime proporzioni

al plusvalore, egli ha determinato

i beni propri in fr. 142 580.–

(fr. 80 000.– + fr. 62 580.–) e

l'entità degli acquisti in fr. 198 920.–

(fr. 112 500.– + fr. 86 420.–), onde

una partecipazione della moglie all'aumento di fr. 99 460.–. Il Pretore aggiunto non ha considerato invece

le spese di manutenzione sopportate dal marito dopo la separazione, reputandole

non dimostrate, la stima peritale di fr. 6000.– per la casa e di fr.

7000.

– per il giardino “essendo puramente teorica”.

4.

L'appellante principale sostiene

anzitutto di avere profuso nell'acquisto dell'immobile beni propri per fr. 100 000.– e non solo per fr. 80 000.–. Afferma che la documentazione bancaria

da lui prodotta dimostra come tale somma sia stata addebitata a un suo conto,

ciò che la moglie ha contestato solo nel memoriale conclusivo. A suo parere,

quindi, sulla base del medesimo calcolo eseguito dal primo giudice l'aumento da

suddividere non eccede fr. 164 020.–. Per

di più, egli soggiunge, dopo la separazione egli ha provveduto personalmente alla

manutenzione ordinaria dello stabile, oltre che a versare gli interessi

ipotecari e gli ammortamenti. Ciò è stato accertato anche dal perito, per il quale

l'immobile “appare in ottime condizioni” e denota una “manutenzione regolare e

accurataˮ, tanto da stimare i costi della stessa in fr. 13 000.– annui. L'interessato ricorda inoltre che

la perizia era stata chiesta proprio per dimostrare i costi annui di manutenzione,

per i lavori svolti personalmente egli non essendo in grado di produrre giustificativi.

E siccome l'attrice ha beneficiato direttamente della manutenzione dello

stabile, gli acquisti della medesima vanno ridotti di fr. 52 000.–, importo corrispondente ai costi da lui sopportati

tra il giugno del 2009 e il giugno del 2013, momento in cui è stata esperita la

perizia. In definitiva alla moglie vanno riconosciuti, egli adduce, non più di

fr. 56 010.–.

5.

I principi che disciplinano

la liquidazione del regime ordinario dei beni sono già stati riassunti dal

Pretore (sentenza impugnata, pag. 6). Al riguardo basti rammentare che fino a prova del contrario tutti i beni di un coniuge sono

considerati acquisti (art. 200 cpv. 3 CC). Nella fattispecie spettava dunque a AP

1.

dimostrare di avere profuso beni propri nella compravendita del fondo. La

prova dell'appartenenza di un bene a una massa può essere recata con qualsiasi

mezzo (documenti, testimoni, perizia, inventario), purché si tratti di una

prova piena (Steinauer in: Commentaire

romand, CC I, Basilea 2010, n. 12 ad art. 200; Hausheer/Aeby-Müller

in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 22 ad art. 200). Presunzioni di

fatto o di diritto come quelle applicabili per determinare la proprietà di un

bene non entrano in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2013.31 dell'11

giugno 2015, consid. 7a con riferimento ad Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 39 ad art. 200 CC). In caso di

investimento va dimostrato così il flusso concreto dei pagamenti e non solo la

possibilità di finanziamento (DTF 138 III 203 consid. 6.2).

a) Circa

l'appartenenza ai suoi beni propri di fr. 20 000.–

investiti nell'abitazione coniugale, l'interessato si

limita a riaffermare che un ordine di pagamento del 26 febbraio 1985 dimostra come

fr. 100 000.– siano stati addebitati a un suo conto. Il che è vero

(doc. 3). Tale ordine di pagamento però dimostra unicamente che il titolare del

conto ha autorizzato la propria banca a bonificare da un suo conto fr. 100 000.– in

favore dei venditori. Salvo fr. 80 000.–

ricevuti in donazione da __________ ed __________ (doc. 2), tutto si ignora sull'origine

dei fondi restanti. Né vi sono riscontri concreti sulla consistenza

del conto in questione, sul quale – come rileva il Pretore sen­za essere

contraddetto dall'appellante – potevano confluire anche redditi

da attività lucrativa.

Per di più, contrariamente

all'opinione dell'appellante, già nel memoriale presentato alle prime arringhe la

moglie muoveva dubbi sul fatto che per l'acquisto dell'immobile fossero

stati impiegati fr. 100 000.– di beni propri,

allegando che “per comprare la casa sono stati

immessi acquisti (nel 1985) per pagare il trapasso (2% di fr. 350 000.–,

fr. 20 000.–: cfr. doc. 3)”. Formulata all'inizio del

dibattimento, la contestazione era ammissibile (art. 228 cpv. 2 e 229 cpv. 2 CPC).

Inoltre, contestando la qualifica di beni propri, l'attrice si esprimeva su una

questione di diritto che il giudice avrebbe dovuto dirimere d'ufficio (art. 57

CPC) e non costituiva un'ammissione nel senso dell'art. 150

cpv. 1 CPC (Hasenböhler in: Sutter-Somm/Ha­senböhler/Leuen­­berger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 6 ad art. 150 CPC). In simili circostanze il

convenuto non poteva disconoscere che, per la presunzione dell'art. 200 cpv. 3

CC, incombeva a lui dimostrare la provenienza dei beni confluiti sui conti

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.99 del 5 marzo 2015, consid.

6d). Su questo punto la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

b) Quanto

ai costi di manutenzione ordinaria, fino allo scioglimento del regime dei beni le

prestazioni lavorative di un coniuge che hanno contribuito al miglioramento o

alla conservazione di un bene proprio e hanno generato un plusvalore possono –

alla stessa stregua di quelle in denaro – giustificare un compenso corrispondente

tra gli acquisti di quel coniuge e la massa cui il bene appartiene (art. 209

cpv. 3 CC; DTF 123 III 156 consid. 6a con riferimenti; Hausheer/Geiser/ Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivil­ge­setzbuches, 5ª edizione,

pag. 297 n. 14.12; Stei­nauer,

op. cit., n. 19 ad art. 209; I CCA, sentenza inc. 11.2002.113 del 12 agosto

2004, consid. 4c). Nella fattispecie l'eventuale credito del marito per prestazioni

svolte su un suo bene proprio fino al 26 settembre 2011 andava ascritto perciò agli

acquisti di lui (art. 197 cpv. 1 CC). Tale massa avrebbe avuto diritto di

conseguenza a un compenso proporzionale (art. 209 cpv. 3 CC) o – quanto meno – nominale,

trattandosi di semplici lavori di manutenzione (Deschenaux/Steinauer/

Bad­deley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 548 n. 1168

con rinvio alla nota 21 in fine). Ciò avrebbe alimentato per finire il suo conto

acquisti, il quale influenzando l'entità dell'aumento (art. 210 cpv. 1 CC) avrebbe

fatto lievitare la spettanza della moglie (art. 215 CC). Eventuali spese sopportate

per la manutenzione ordinaria non giovano dunque all'appellante.

Dopo

lo scioglimento del regime dei beni, per contro, non si creano più attivi né si

registrano altri passivi sul conto degli acquisti

(Deschenaux/Steinauer/Bad­deley, op.

cit., pag. 532 n. 1133), sicché poco importa quel che accade in seguito

(cfr. DTF 138 III 199 consid. 4.3.2, 137 III 339 consid. 2.1.2 con

riferimenti). Salvo debiti contratti tra lo scioglimento e la liquidazione del

regime dei beni per migliorare o conservare il valore di acquisti, la composizione

di questi ultimi è definitivamente fissata al momento dello scioglimento del

regime (sentenze del Tribunale federale 5C.229/2002 del 7 febbraio 2003, consid. 3.1.1 in: FamPra.ch 2013 pag. 652 e

5C.3/2004 del 14 aprile 2004 consid. 5.4.2, in: FamPra.ch 2005 pag. 121

seg.). Al riguardo l'art. 209 CC non è dunque applicabile (Stettler/Waelti, Droit civil: Le régime

matrimonial, 2ª edizione, pag. 198 n. 367 con rinvio alla nota n. 684). La prestazione

in denaro o lavorativa in favore di un bene proprio, per altro pacificamente a

carico dell'appellante, non è più di rilievo per la liquidazione del regime dei

beni. Né dalla perizia si evince quale sia l'incidenza dei costi di

manutenzione ordinaria sul valore venale del fondo, di modo che non si può dire

che l'attrice ne abbia “beneficiato direttamente”. Sotto questo profilo l'appello

principale è destinato pertanto all'insuccesso.

6.

Nell'appello incidentale AO

1.

contesta il prezzo d'acquisto della casa a __________, il Pretore aggiunto avendo

omesso di considerare a suo avviso le spese connesse all'operazione immobiliare,

come quelle per la costituzione delle cartelle ipotecarie gravanti il fondo e

poste a carico del compratore. Essa adduce che sulla base della tariffa notarile

in vigore al momento della compravendita il prezzo d'acquisto dev'essere

fissato in fr. 359 600.–. Gli

acquisti profusi nel bene proprio del marito passerebbero perciò a fr. 122 100.– e la sua spettanza, considerata la partecipazione

proporzionale al plusvalore, a fr. 103 260.–.

a) Davanti

al Pretore l'attrice aveva preteso in liquidazione del regime dei beni il

versamento di fr. 99 766.– (memoriale conclusivo

del 31 gennaio 2014). La richiesta di giudizio formulata in appello per

ottenere l'aumento della liquidazione da fr. 99 460.– a fr. 103 260.– si

rivela quindi irricevibile. Né l'interessata sostiene, per ipotesi, che la

pretesa avanzata per la prima volta in questa sede si riconduca a fatti e mezzi

di prova nuovi, impossibili da sottoporre al Pretore pur con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 2 CPC).

In simili condizioni la pretesa dell'appellante incidentale si limita per finire

a fr. 306.–

(fr.

99.

766.– ./. fr. 99 460.–).

b) Posto

ciò, qualora una massa patrimoniale abbia contribuito all'acquisto, al

miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne sia derivato un

plusvalore, tale massa ha diritto a un compenso proporzionale al contributo

prestato (art. 209 cpv. 3 CC). Trattandosi dell'acquisto di un immobile, in

particolare, il contributo comprende tutti i costi connessi al conseguimento della

proprietà del bene, ovvero il prezzo d'acquisto, le spese notarili e le tasse

d'iscrizione nel registro fondiario (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 15 ad art.

209.

CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 206 CC; Steinauer , op. cit., n. 10 ad art.

209.

CC).

c) Nella

fattispecie si desume dagli atti che il prezzo d'acquisto del fondo, di fr. 350 000.–, è stato soluto mediante pagamento in

contanti di fr. 90 000.– e mediante assunzione

del debito ipotecario per fr. 260 000.–

per il resto. AP 1 si è impegnato altresì a rimborsare ai venditori le spese di

costituzione delle cartelle ipotecarie, assumendo anche i costi dell'atto

notarile e ogni altra spesa connessa (doc. 4). È vero che non risulta alcuna

prova circa il pagamento delle spese notarili assunte né di quelle di trapasso

nel registro fondiario. Resta il fatto che di fronte a una chiara allegazione

(memoriale delle prime arringhe del 28 marzo 2012, pag. 2 punto 3), il

convenuto non ha negato di avere fatto fronte a tali oneri. Ora, la sola tassa

d'iscrizione del trapasso dell'immobile nel registro fondiario ammontava all'11‰

del valore di alienazione (fr. 3850.–). Se si considera che – come detto – il

marito non ha dimostrato un investimento di beni propri superiore a fr. 80 000.– (sopra consid. 5a), l'aumento degli acquisti

che hanno contributo alla compravendita dell'immobile si ripercuote sul

plusvalore e, dunque, sulla partecipazione della moglie all'aumento. Limitata a

fr. 306.–, la pretesa si rivela perciò fondata.

II. Sull'indennità

adeguata dell'art. 124 CC

7.

Il Pretore aggiunto, constatato

che per quanto riguardava il marito, invalido al 100% dal 1° settembre 1997,

era sopraggiunto un caso di previdenza, ha riconosciuto alla moglie un'indennità

giusta l'art. 124 cpv. 1 CC. Egli ha accertato che a quel momento il marito

aveva una prestazione di libero passaggio acquisita in costanza di matrimonio di

fr. 86 626.–, passata a fr. 132 381.40 al raggiungimento dell'età pensionabile

(dicembre del 2011) e a fr. 135 359.15 alla

pronuncia del divorzio (31 marzo 2014). Quanto alla moglie, il primo

giudice ha constatato una prestazione d'uscita al momento del divorzio di fr.

66.

789.75. Ne ha dedotto che, “ipotizzando

una divisione a metà”, alla moglie spetterebbe un indennizzo di fr. 68 569.40.

Relativamente

alla situazione del convenuto una volta tacitata la moglie in liquidazione del

regime dei beni, il primo giudice ha accertato che AP 1, salvo l'immobile di __________,

non disporrà di altra sostanza e che le sue entrate si attesteranno in

fr. 4050.– mensili complessivi (rendita AVS fr. 2320.– mensili, rendita LPP

fr. 1721.95). L'attrice, dal canto suo, consegue un reddito di fr. 3207.25

mensili e disporrà di sostanza per

fr. 139 460.– (fr. 40 000.– già ricevuti e fr. 99 460.– in liquidazione del regime dei beni). Per il Pretore

aggiunto, il fatto che nessun coniuge abbia chiesto un contributo di mantenimento

rende così presumibile che “i loro fabbisogni siano e saranno coperti grazie ai

loro redditi”. Tenuto conto del lungo matrimonio e considerato che dal 1997

(invalidità del marito) al 2001 (ripresa dell'attività lucrativa della moglie)

l'attrice ha già beneficiato dell'avere previdenziale accumulato dal marito “in

quanto in tale periodo è stato unica­mente il convenuto a contribuire finanziariamente

al mantenimento della famiglia”, egli ha stabilito l'indennità “consona e

adeguata ai bisogni concreti della convenuta” in fr. 50 000.–.

8.

Riassunta

la situazione finanziaria della moglie, l'appellante principale fa valere che dal

1° settembre 1997 al giugno del 2009 costei ha beneficiato “della rendita LPP

che il marito percepiva” e che fino all'inizio dell'attività lavorativa (…),

nel 2001, il di lei sostentamento è avvenuto esclusivamente con tali entrate”. Egli

sostiene dipoi che i risparmi accumulati dai coniugi e già divisi (fr. 80 000.–) sono stati alimentati in larga

misura dalla sua rendita LPP. Per l'appellante, quindi, un'indennità di fr. 10 000.– appare più che equa, anche perché egli

non sarebbe in grado di far fronte a un importo più elevato senza cadere

nell'indigenza.

a) I criteri

per definire un'indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC sono già stati

riassunti dal Pretore. Al riguardo basti ricordare che il giudice determina

l'entità dell'indennizzo secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC), ispirandosi

alla regola dell'art. 122 CC che prevede di suddividere a metà la prestazione

d'uscita maturata dal coniuge debitore. Ai fini dell'art. 124 cpv. 1 CC,

tuttavia, non basta ripartire a metà il capitale che avrebbe costituito la

prestazione d'uscita ove non fosse intervenuto l'evento previden­ziale, prima

tappa del ragionamento. Occorre tenere conto anche della concreta situazione

economica in cui vengono a trovarsi le parti, segnatamente dopo la liquidazione

del regime dei beni, e delle loro condizioni finanziarie dopo il divorzio, seconda

tappa del ragionamento (DTF 133 III 404 consid. 3.2; sentenza del Tribunale

federale 5A_422/2015 del 10 febbraio 2016, consid. 6.2.2.2; I CCA

sentenza inc. 11.2013.47 del 16 giugno 2015, consid. 5 con

riferimenti). E in tale ambito occorre tenere calcolo altresì del­l'art. 123

cpv. 2 CC, per quanto la norma si riferisca unicamente al riparto della

prestazione d'uscita secondo l'art. 122 CC (DTF 137 III 52 consid. 3.1).

b) Per

quel che riguarda la prima tappa del ragionamento testé citato, il primo

giudice si è fondato su un'attestazione rilasciata il 19 dicembre 2012 dalla __________,

dalla quale si evince una prestazione di libero passaggio, il 31 dicembre 2011,

di fr. 132 381.40 (fr. 86 626.– accumulati fino al momento

dell'invalidità, oltre agli interessi remuneratori: “richiamo III compl.”),

alla quale ha aggiunto ulteriori interessi fino alla data della sentenza di

divorzio. AO 1 sostiene invece che fa

stato l'importo di fr. 301 296.–, come risulta da

un conteggio che __________ ha trasmesso il 15 agosto 2011 al proprio

assicurato (“richiamo III”). Invitata a spiegare tale dato, la compagnia di

assicurazione ha definito simile importo come “il totale che era esigibile al

momento del pensionamento, se non fosse stata scelta da parte dell'assicurato

una rendita annua”, precisando che per quanto riguarda la prestazione di

libero passaggio di fr. 132 381.40 il 31

dicembre 2011, fr. 86 626.– equivalgono “al

capitale compresi gli interessi di fr. 45 755.40,

a partire dal 1° settembre 1997 al 31 dicembre 2011, esclusa la parte di

risparmio” (lettera del 29 marzo 2016, acquisita

in appello).

c) Tenuto conto che il caso di previdenza dovuto all'invalidità si

è definitivamente realizzato al momento del pensionamento di AP 1, da allora

non è più possibile calcolare una prestazione d'uscita, tant'è che l'avere di

vecchiaia è convertito in rendita. In tal caso l'ipotetica prestazione da

suddividere con la moglie non può ritenersi consistere unicamente in fr. 132 381.40, giacché quel dato non considera gli accrediti

annui di vecchiaia versati dal 1° settembre 1997 al 31 dicem­bre 2011. In

effetti, nel menzionare che simile importo non considera la “parte risparmio” (sulla

nozione: art. 15 cpv. 2 LFLP), l'istituto di previdenza ha indicato che il piano

previdenziale conosce l'istituto della liberazione dal pagamento dei premi per

cui, fino al raggiungimento dell'età della pensione, l'avere di vecchiaia

continua a essere alimentato mediante accrediti calcolati sulla base del

salario che era assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità. In tal modo

l'invalido può disporre, in caso di pensionamento, di accrediti di vecchiaia

corrispondenti a quelli spettanti all'assicurato attivo che percepisce il

medesimo salario assicurato (cfr. per la previdenza obbligatoria l'art. 34 cpv.

1.

lett. b LPP in relazione con l'art. 14 cpv. 1 OPP 2). L'ipotetica prestazione

da suddividere è pertanto di fr. 301 296.–.

d) Quanto

a AO 1, durante il matrimonio essa ha maturato una prestazione di libero

passaggio di fr. 66 789.75 (doc. O). Ora,

dandosi crediti reciproci, si divide soltanto la differenza fra i due crediti

(art. 122 cpv. 2 CC), di modo che la moglie avrebbe diritto in concreto a fr. 150 648.–, mentre il marito a fr. 33 394.85. Ne deriva un conguaglio di fr. 117 253.15 in favore della moglie.

e) In

merito ai concreti bisogni previdenziali delle parti, il Pretore aggiunto nulla

ha accertato, salvo supporre che “i fabbisogni rispettivi siano e saranno

coperti grazie ai loro redditi, anche se la moglie, dopo il suo pensionamento,

subirà una sensibile riduzione delle sue entrate a causa del fatto che non ha

potuto costituirsi un grosso capitale di previdenza professionale”. Ora, dagli

atti e dalla documentazione acquisita in questa sede si evince che AP 1 percepisce

una rendita AVS massima di attuali fr. 2350.– mensili e una rendita LPP di fr.

1721.

– mensili, per complessivi fr. 4071.– mensili. Il suo fabbisogno minimo

può essere definito in fr. 2910.– mensili arrotondati (minimo esistenziale

del diritto esecutivo [comprese elettricità e acqua potabile] fr. 1200.–, costo

dell'alloggio fr. 580.– [anche se al tasso ipotecario del 4.4%: doc. 7], manutenzione

dell'immobile fr. 200.– stimati, assicurazione dello stabile fr. 61.– [doc.

11], premio della cassa malati fr. 500.– stimati, assicurazione responsabilità

civile privata e dell'economia domestica fr. 31.60 [come la moglie], tributi vari

fr. 35.80 [doc.10], imposte fr. 300.– [richiamo

II]), onde un margine disponibile di fr. 1161.– mensili. Egli possiede

inoltre l'immobile di __________ e risultava possedere, nel 2011, sostanza

liquida per complessivi fr. 92 517.– (dichiarazione

fiscale richiamata). In esito alla liquidazione del regime dei beni la moglie

vanta inoltre una pretesa di

fr. 99 766.–.

Relativamente

a AO 1, il 28 giugno 2016 essa ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento e

percepisce una rendita AVS di fr. 1955.– mensili, come pure una rendita LPP di

fr. 426.– mensili, per complessivi fr. 2381.– mensili (documentazione acquisita

in appello). Il fabbisogno minimo di lei può essere determinato in fr. 2835.–

mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo [già compresa la

quota __________] fr. 1200.–, pigione [compreso il conguaglio delle spese

accessorie] fr. 1355.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 31.60, premio

della malati fr. 232.45, imposte fr. 20.–). L'attrice registra perciò un

ammanco di fr. 454.– mensili. Tenuto conto che essa ha già ricevuto fr. 40 000.– in “liquidazione dei conti bancari” e

otterrà altri fr. 99 766.– in liquidazione

del regime dei beni, dal capitale di fr. 139 766.–

essa potrà ricavare, su un arco di tempo valutabile attorno a 25 anni (aspettativa statistica di vita pari a 26.06:

Stauffer/ Schätzle, Tables de capitalisation, 6ª

edizione, pag. 429, tavola Z3), ulteriori fr. 445.– mensili. Con entrate di complessivi

fr. 2826.– mensili, essa si ritrova così con un lieve disavanzo.

f) Alla

luce di quanto precede, rispetto al marito le esigenze previdenziali della

moglie denotano una lacuna. La situazione economica di lei, poi, non appare migliore

rispetto a quella del convenuto, la sua sostanza liquida, destinata a esaurirsi, essendo inferiore a quella immobiliare di

lui (fr. 499 000.–). Tutto ponderato, quindi, non si

intravedono ragioni per commisurare l'indennità dell'art. 124 cpv. 1 CC scostandosi

della divisione a metà delle prestazioni d'uscita. Né appare influire la

circostanza che tra il 1997 e il 2001 la moglie ha beneficiato del­l'avere di

previdenza accumulato dal marito, i coniugi avendo vissuto unicamente con le

rendite percepite da quest'ultimo. Sulla questione di sapere se ciò giustifichi

una riduzione della prestazione d'uscita la dottrina è invero divisa e il

Tribunale federale ha lasciato il problema irrisolto (posizioni riassunte nella

sentenza 5A_536/2013 del 19 marzo 2014). Sta di fatto che, anche per l'autore

che preconizza una riduzione dell'avere di previdenza causato dal versamento di

rendite invalidità (Geiser, Vorsorgeausgleich:

Aufteilung bei Vorbezug für Wohneigentumserwerb und nach Eintreten eines

Vorsorgefalls in: FamPra.ch 2002 pag. 97 a metà), tale metodo non appare appropriato

(Geiser/Lavanchy, Besoin de réforme

dans le 2ème et 3ème pilier in: Le droit du

divorce, Zurigo 2008, pag. 64). Nella fattispecie si giustificherebbe dunque di

riconoscere alla moglie, in linea di principio, un'indennità giusta l'art. 124 cpv.

1.

CC di fr. 117 253.15.

g) Per quel che riguarda la

possibilità di finanziare tale indennizzo, l'appellante lamenta difficoltà nel

reperire una somma di oltre fr. 10 000.–. E che dopo il versamento alla moglie di fr. 99 766.–

l'interessato disponga di ancora di liquidità sufficiente è escluso. Egli potrebbe

realizzare il proprio immobile, ma per tacere del fatto che l'alienazione richiederebbe

tempo, ciò lo priverebbe di un alloggio a condizioni favorevoli. Quanto

all'alternativa di un pagamento rateale, la soluzione appare impraticabile già

per il fatto che ciò vale solo ove il debitore possa fruire dell'intero

capitale (DTF 131 III 5 consid. 4.3.1; I CCA, sentenza inc. 11.2014.8 del 17

novembre 2014, consid. 7h). Nelle circostanze illustrate non rimane che far

capo alla possibilità – sussidiaria – di fissare una rendita (Pichonnaz, op. cit., n. 65 ad art. 124

CC). A tal fine bisogna dipartirsi dall'ammontare dell'indennità adeguata (nel

senso dell'art. 124 cpv. 1 CC), che va convertita in rendita secondo il

coefficiente applicabile al marito, ossia a un uomo di 70 anni (esempio di

calcolo in: Baumann/Lauter­burg,

FamKom Scheidung, 2ª edizione, n. 77 ad

art. 124 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2014.8 del 17 novembre 2014,

consid. 7h). Dipartendosi da un capitale di fr. 117 253.–, suddiviso

per il coefficiente 12.89 (Stauffer/Schae­t­zle, Tables

de capitalisation, 6ª edizione, tavola M1x), si ottiene una rendita annua

di fr. 9096.45, pari a fr. 758.– mensili.

Se

non che, con un tale importo la moglie beneficerebbe per finire di un margine

di fr. 749.– mensili, mentre quello del marito si ridurrebbe a fr. 403.–

mensili. Ciò per finire appare iniquo. Tutto ponderato, fissando una rendita di

fr. 585.– mensili, corrispondenti a un'adeguata

indennità di circa fr. 90 000.–, entrambi i coniugi beneficiano di un identico margine

disponibile, il che appare molto più equo. Di per sé, inoltre, la rendita

andrebbe ancorata all'indice nazionale dei prezzi al consumo. I redditi di AP 1

tuttavia non sono – né saranno – necessariamente adeguati al rincaro. Si

giustifica così di prevedere un adeguamento limitato alla misura in cui anche i

redditi di lui seguiranno l'evoluzione dei prezzi al consumo. L'appello incidentale

merita accoglimento entro tali limiti.

III. Sulle spese processuali e le ripetibili

9.

Le

spese e le ripetibili dell'appello principale seguono la soccom­benza del

convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). Quelle dell'appello

incidentale

vanno invece suddivise (art. 106 cpv. 2 CPC), AO 1 ottenendo causa parzialmente

vinta sulla liquidazione del regime dei beni e sull'indennità adeguata dell'art.

124.

cpv. 1 CC. Valutato il suo grado di soccombenza, si giustifica così di

porre a carico di lei tre settimi delle spese e il resto a carico della

controparte, con obbligo di versare all'appellante incidentale un'adeguata indennità

per ripetibili ridotte.

L'esito del giudizio odierno si

riflette sul dispositivo in materia di spese e ripetibili della sentenza

impugnata. Considerate le rispettive domande davanti

al Pretore, l'attrice esce vittoriosa per sei settimi, di modo che si

giustifica di porre le spese in tale proporzione a carico del convenuto. Quanto

all'indennità per ripetibili, il Pretore ha fissato quella piena in circa fr.

14.

300.–, riducendola poi a fr. 10 000.– per tenere conto del grado di soccombenza

del convenuto. In realtà l'attrice avrebbe dovuto ricevere dal convenuto sette

decimi dell'indennità (fr. 10 010.–), ma

nel contempo versare a quest'ultimo tre decimi della stessa (fr. 4290.–) onde

ripetibili in favore di lei di fr. 5720.– per compensazione (analoghi esempi di

calcolo in: Staehelin/Staehelin/Grolimund,

Zivilprozessrecht, 2ª edizione, § 16 n. 35; Schmid

in: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO,

2ª edizione, n. 4 ad art. 106; Fischer

in: Baker & McKenzie

[curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 106; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches

Zivilprozessrecht, Berna 2010, pag. 280, n. 10.38; Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2ª edizione,

pag. 162 n. 654). Tenuto calcolo del grado di soccombenza fissato in esito

alla presente decisione, l'indennità in favore dell'attrice ammonta così a fr.

10.

000.–, arrotondati.

10.

Circa i rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

principale è respinto.

II. Le spese di tale appello, di complessivi fr.

1500.–, sono poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla

controparte fr. 2000.– per ripetibili.

III. L'appello incidentale è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

2. In liquidazione del regime dei beni AP 1 è tenuto a

versare a AO 1 la somma di fr. 99 766.– entro tre mesi dal passaggio in giudicato della

presente decisione.

3. AP 1

è condannato a versare a AO 1, a titolo di equa indennità adeguata giusta

l'art. 124 cpv. 1 CC, una rendita vitalizia di fr. 585.– mensili. L'ammontare della rendita è ancorato al rincaro nella

stessa misura in cui risulteranno adeguate al rincaro le rendite AVS e LPP

percepite dal debitore.

4. Le spese

processuali di complessivi fr. 7300.– sono poste per un settimo carico

dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla

controparte fr. 10 000.– per ripetibili ridotte.

IV Le spese

di tale appello, di complessivi fr. 1500.–, sono poste per tre settimi a carico

di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.–

per ripetibili ridotte.

V. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del

Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).