11.2014.45
Provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa: perdita di interesse per la decorrenza del termine per avviare la causa di merito
16 settembre 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.45
Lugano
16 settembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2013.406 (provvedimenti
cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
istanza del 21 novembre 2013 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 e
AP 2
(patrocinati dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 23 maggio 2014 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto
cautelare emesso dal Pretore il 12 maggio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1914) è deceduta a ____ il 15 dicembre 2008, lasciando quali eredi i figli AP
1, AP 2 e AO 1. Con testamento olografo del 12 giugno 1990 essa aveva
attribuito alla figlia AO 1 la proprietà della particella n. __________ RFD di __________.
In esito ad azioni di accertamento, di riduzione e di divisione ereditaria promosse
il 4 agosto 2010 da AP 1 e AP 2, con decisione del 18 gennaio 2013 il Tribunale
distrettuale Moesa ha ordinato la divisione ereditaria, ha constatato che il
compendio della successione comprendeva la nota particella n. __________,
stimata fr. 531 600.–, e ‟mezzi liquidiˮ
per fr. 13 888.76, ha stabilito
in un terzo le quote ereditarie di ogni erede e ha accertato che la
disposizione testamentaria con cui l'immobile di __________ era stato attribuito
a AO 1 “è una norma divisionale o di formazione dei lotti soggetta a conguaglio
in favore dei coeredi e non un legato”.
B. Il
5 marzo 2013 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti del Distretto di Riviera, così richiesto
della Banca __________ che aveva ottenuto il sequestro delle aspettative
ereditarie di AO 1, ha incaricato l'avv. __________ B__________ di
rappresentare l'ufficiale nella procedura di divisione della successione fu __________
in luogo di AO 1. Il 29 agosto 2013 l'avv. __________ B__________ ha sottoscritto
con AP 1 e AP 2 un contratto di divisione ereditaria che prevedeva, in particolare,
l'attribuzione del fondo a __________ in comproprietà a AP 1 e AP 2 in ragione
di un mezzo ciascuno, con obbligo di versare a AO 1 un conguaglio di fr. 157 626.–. L'operazione è stata iscritta nel
registro fondiario il 16 settembre 2013.
C. Il
21 novembre 2013 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2, perché ordinasse in via cautelare il blocco della particella n. 986 nel
senso che essa “non potrà né essere venduta, né gravata di qualsiasi onere,
senza di suo consenso”. Con decreto cautelare emesso il 22 novembre 2013 senza contradittorio
il Pretore ha invitato l'ufficiale del registro fondiario ad annotare sulla
citata proprietà una restrizione della facoltà di disporre. All'udienza del 5
dicembre 2013, indetta per il dibattimento, AP 1 e AP 2 hanno proposto di
respingere l'istanza, chiedendo che in caso contrario AO 1 fosse tenuta a
prestare una garanzia di fr. 57 600.–.
Replicando, l'istante ha ribadito il suo punto di vista, opponendosi al deposito
di qualsiasi garanzia. In duplica i convenuti hanno
mantenuto
le loro posizioni. Iniziata quello stesso giorno, l'istruttoria si è conclusa il 23 dicembre 2013. Al dibattimento
finale del 14 gennaio 2014 i convenuti, unici comparenti, hanno confermato
le loro richieste.
D. Con
decreto cautelare del 12 maggio 2014 il Pretore ha accolto l'istanza, ha
confermato la restrizione della facoltà di disporre a carico della particella
n. 986, ha respinto la richiesta di garanzia e ha fissato all'istante un
termine di 30 giorni per promuovere
l'azione
di merito con la comminatoria della decadenza del provvedimento cautelare in
caso di decorrenza infruttuosa del termine. Le spese processuali di fr. 500.–
sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'istante,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– per ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un
appello del 23 maggio 2014 per ottenere che il decreto cautelare sia riformato
nel senso di respingere l'istanza o, subordinatamente, di obbligare
l'istante
a prestare una garanzia di fr. 57 600.–.
Nelle sue osservazioni del 30 giugno 2014 AO 1 propone di respingere l'appello.
F. Il
vicepresidente di questa Camera ha invitato il 20 agosto 2015 AO 1 a
documentare l'avvio della causa di merito nel termine impartitole dal Pretore.
Il 4 settembre 2015 AO 1 ha comunicato “che la parte istante ha considerato
l'appello sospensivo di tutta la sentenza”.
in diritto: 1. La
decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante
promuovesse causa (art. 263 CPC). Le decisioni in materia di provvedimenti
cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.
248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se
esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è
ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto manca
qualsiasi indicazione, ma la soglia di fr. 10 000.–
può ritenersi raggiunta, ove si pensi che il valore di stima della particella
n. __________ ammonta a di fr. 531 600.–.
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto cautelare
è stato notificato al patrocinatore dei convenuti il 13 maggio 2014. Introdotto
il 23 maggio 2014 (data del timbro postale), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. In
concreto il Pretore ha confermato l'annotazione di una restrizione della
facoltà di disporre sulla particella n. ___e ha fissato all'istante un termine
di 30 giorni per promuovere l'azione di merito, con l'avvertenza che, decorso
infruttuoso il termine, il provvedimento cautelare sarebbe decaduto (art. 263
CPC). Interpellata dal vicepresidente della Camera (sopra, lett. F), l'istante
ha confermato il 4 settembre 2015 di non avere introdotto alcuna azione di
merito, reputando “l'appello sospensivo di tutta la sentenza”.
a) Un
appello diretto contro provvedimenti cautelari (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC)
non sospende l'esecutività dei provvedimenti medesimi (art. 315 cpv. 4 lett. b
CPC), a meno che l'autorità superiore decida altrimenti (art. 315 cpv. 5 CPC). In
una recente sentenza il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che un appello
in materia di provvedimenti cautelari è sì un rimedio giuridico ordinario atto
a sospendere la forza di giudicato, ma che tale rimedio non ha effetto sospensivo
(art. 315 cpv. 4 CPC) e non inibisce quindi l'esecutività dei provvedimenti in
questione (DTF 139 III 489 consid. 3).
b) Nella
fattispecie i convenuti hanno introdotto appello contro il decreto cautelare del
12 maggio 2014, ma non hanno chiesto che al loro rimedio fosse accordato effetto
sospensivo. AO 1 non ha postulato, a sua volta, il conferimento dell'effetto
sospensivo per quel che era del termine assegnatole dal Pretore. Ne segue che,
pur sprovvisto della forza di giudicato, il decreto cautelare era
“immediatamente esecutivo”, sicché il termine di 30 giorni impartito
all'istante per promuovere la causa di merito è cominciato a decorrere il
giorno dopo la notificazione del decreto al patrocinatore dell'istante (art. 142 cpv. 1 CPC; Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori],
Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 2 ad art. 263). Diverso
era il caso descritto in DTF 139 III 486, nell'ambito del quale il tribunale aveva
esplicitamente fatto decorrere il termine dal passaggio in giudicato della propria
decisione. In concreto il Pretore non ha disposto nulla di simile. E siccome nel
frattempo i 30 giorni assegnati a AO 1 sono ampiamente scaduti, il decreto impugnato
si è estinto per legge (I CCA, sentenza inc. 11.2009.64 del 1° settembre 2011,
consid. 5c con riferimenti di dottrina). In condizioni del genere l'appello risulta
pertanto senza oggetto e dev'essere stralciato dai ruoli (art. 242 CPC).
3. Rimane
da statuire sulle spese giudiziarie, che in una causa divenuta
senza oggetto vanno fissate “secondo equità” (Seiler
in: Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 682 n. 1578; art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende delle
circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia
provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito
della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il
procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Rüegg in: Basler
Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad
art. 107; Jenny in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2ª edizione, n. 16 ad art. 107).
Nel
caso specifico AO 1 ha lasciato decadere il termine impartitole nel decreto
cautelare del 12 maggio 2014, omettendo di promuovere l'azione di merito o –
per lo meno – di chiedere la concessione dell'effetto sospensivo su tal punto
all'appello di AP 1 e AP 2. Non v'è ragione dunque perché non debba sopportare
Fatti
i costi dell'appello. Le spese vanno nondimeno ridotte per tenere conto del
fatto che la procedura termina con un decreto di stralcio (art. 21 LTG). AP 1 e
AP 2, che hanno introdotto appello per il tramite di un legale, hanno diritto
inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili. L'emanazione del giudizio
Considerandi
odierno impone di riformare anche il dispositivo sulle spese processuali e le
ripetibili di primo grado, appellato anch'esso dai convenuti, le quali seguono
identica sorte.
4.
Quanto
ai rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF) il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza oggetto e la causa stralciata dai ruoli.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà agli
appellanti fr. 1500.–. complessivi per ripetibili.
3. Gli
oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia (fr.
500.–) e nelle spese (fr. 100.–), sono posti a carico di AO 1, che rifonderà a AP
1 e AP 2, fr. 800.– complessivi per ripetibili.
4. Notificazione
a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2;
– Ufficio del registro fondiario del
Distretto di Lugano.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).