11.2014.47
Contributo alimentare per un figlio maggiorenne
19 settembre 2016Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.47
Lugano
19 settembre 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2013.118 (azione
di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
petizione del 18 marzo 2013 da
AO 1 (FR)
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
dell'11 giugno 2014 presentato da AP 1 contro la sen-tenza emessa dal Pretore
il 12 maggio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 27 novembre
1996 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
ha pronunciato, in luogo e vece del Pretore, il divorzio tra AP 1 (1966) e N__________
(1972), omologando una convenzione in cui il primo si impegnava – fra l'altro –
a versare un contributo alimentare indicizzato per la figlia AO 1, nata il 21 agosto
1993, di fr. 830.– mensili (assegno familiare non compreso) dal “diciassettesimo
anno di età sino al compimento della maggiore età o eventualmente a compimento
della formazione scolastica”. AP 1, che lavora per la A__________ SA di __________,
si è risposato il 24 agosto 2001 con Ma__________, dalla quale ha avuto due
figlie (Mi__________, nata il 29 agosto 2003, e Mo__________, nata il 12
ottobre 2005). N__________, senza attività lucrativa, si è risposata a sua
volta il 18 aprile 2002 con L__________, dal quale ha avuto tre figli (R__________,
nato il 9 giugno 2002, J__________, nato il 2 settembre 2004, e V__________,
nata il 17 ottobre 2005).
B. Nel 2007 AO 1, che dal 1999
viveva in Brasile con la madre e il patrigno, è rientrata a __________, dove
nel giugno del 2011 ha ottenuto un diploma di impiegata qualificata alla scuola
media di commercio dell'__________. Nel settembre del 2011 essa ha cominciato a
frequentare la scuola alberghiera “__________, __________” a __________ e a tal
fine si è trasferita a __________ (Canton Friburgo) dalla madre, nel frattempo
rientrata in Svizzera con la famiglia. Intanto, al compimento del 18° anno di
età della figlia (21 agosto 2011), AP 1 ha cessato il versamento del contributo
alimentare.
C. Decaduto infruttuoso il 28
novembre 2012 il tentativo di concilia-zione (inc. CM.2012.672), il 15 marzo
2013 AO 1 ha con-venuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – un contributo
alimentare di fr. 4000.– mensili dall'ottobre del 2011. Invitato a presentare
osservazioni, AP 1 ha proposto il 23 aprile 2013 di respingere l'azione, contestando
la propria legittimazione passiva con l'argomento che le rette scolastiche della
figlia erano già state pagate dal patrigno. Al dibattimento del 22 maggio 2013
le parti hanno riconfermato le rispettive posizioni. L'istruttoria è iniziata
quello stesso giorno ed è terminata il 24 ottobre 2013. Alle arringhe finali le
parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del
31 gennaio 2014 l'attrice ha ridotto la richiesta di contributo alimentare
a fr. 1500.– mensili, sempre dall'ottobre del 2011. Nel proprio memoriale, del
4 febbraio 2014, il convenuto ha ribadito il suo punto di vista, sostenendo che
l'attrice non aveva alcun interesse degno di protezione a procedere nei suoi
confronti.
D. Statuendo il 12 maggio 2014,
il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha condannato AP
1 a versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili dal 23 ottobre
2011 al 30 giugno 2014, assegni familiari non compresi. Le spese processuali di
fr. 2000.– sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per il resto a
carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 3045.– per
ripetibili ridotte. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'attrice
è stata respinta.
E. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 giugno 2014 nel
quale chiede che la petizione sia respinta e il giudizio impugnato riformato di
conseguenza. Nelle sue osservazioni del 23 luglio 2014 AO 1 conclude per la
reiezione dell'appello, sollecitando una provvigione ad litem di fr.
1500.– per la procedura di secondo grado. AP 1 non ha formulato osservazioni a
quest'ultima richiesta.
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori
con la procedura semplificata sono impugnabili con appello entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
sempre che, qualora si tratti di controversie patrimoniali, il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale
presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata del contributo
alimentare in discussione. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
sentenza del Pretore è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 13
maggio 2014. Introdotto l'11 giugno 2014, l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha accertato anzitutto che l'attrice aveva un interesse legittimo ad
agire, il diritto al mantenimento di un figlio essendo “di natura inalienabile,
non cedibile, rispettivamente non soggetto a scadenze di sorta, quindi non destinato
a prescriversi né a essere dichiarato perento”. A suo parere, salvo la
limitazione temporale di un anno prevista dall'art. 279 cpv. 1 CC, il
fatto di non chiedere prestazioni alimentari non estingue il diritto al mantenimento.
Poco importa dunque che nel frattempo L__________ avesse finanziato gli studi
dell'attrice, tale circostanza non comportando la perdita della legittimazione
attiva da parte di AO 1 e non rendendo l'azione abusiva.
Ciò posto, il Pretore ha
verificato le premesse dell'art. 277 cpv. 2 CC per il mantenimento di un
figlio maggiorenne, giungendo alla conclusione che in concreto la mancanza di
rapporti personali tra padre e figlia dal settembre del 2011 in poi non era imputabile
alla sola figlia. A mente sua, quand'anche AP 1 avesse saputo al più tardi fra
il 21 giugno 2011 e la fine di luglio del 2011 quali fossero gli intendimenti dell'attrice
e i relativi costi di formazione, in proposito egli era già stato coinvolto
“sia prima della maggiore età della figlia, sia in un'ottica di continuità
rispetto alle modalità di coinvolgimento del padre in passate occasioni (vedi
il trasferimento in e dal Brasile) e al clima di incomunicabilità tra i genitori”.
Tanto più, egli ha soggiunto, che già prima di terminare la scuola di commercio
AO 1 aveva manifestato l'intenzione di continuare la formazione professionale. E
il Pretore ha escluso che la frequentazione della scuola alberghiera costituisse
una seconda formazione, poiché già nella primavera del 2011 era chiaro che il traguardo
della figlia non consisteva nel mero ottenimento di un diploma di commercio
presso l'__________.
Quanto all'ammontare del
contributo alimentare, il Pretore ha accertato il reddito di AP 1 in fr. 8499.–
mensili a fronte di un fabbisogno minimo (maggiorato del 20%) di fr. 3967.–
mensili arrotondati (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 850.–, oneri ipotecari fr. 76.70 [già dedotte le
quote comprese nei fabbisogni della moglie e dei figli], spese accessorie fr.
142.90, premio della cassa malati fr. 315.85, assicurazione complementare fr.
33.20, previdenza fr. 547.15, imposta di circolazione fr. 87.–, assicurazione
dell'automobile fr. 135.60, assicurazione giuridica fr. 36.75, quota TCS fr. 8.60,
assicurazione dell'economia domestica fr. 62.40, onere fiscale fr. 1010.–). Stimato
il fabbisogno in denaro di Mi__________, di fr. 883.– mensili, e di Mo__________,
di fr. 852.–, il Pretore ha constatato un margine disponibile del convenuto di
fr. 2797.– mensili.
Relativamente a AO 1, il primo giudice
ha ritenuto che, riducendo la pretesa a fr. 1500.– mensili per rapporto a un fabbisogno
minimo di fr. 4000.– mensili, essa “sembrerebbe aver considerato l'opportunità
per un figlio maggiorenne di sopperire di principio da sé – foss'anche
vedendosi imputare un reddito ipotetico – al proprio sostentamento”. In
definitiva, “dandosi la necessità di considerare l'insieme delle circostanze,
tra le quali in concreto la situazione di stallo in punto alle relazioni
personali e la corresponsabilità nella rottura dei rapporti”, il Pretore ha
accolto la pretesa della figlia dall'ottobre del 2011 (un anno prima dell'introduzione
dell'istanza di conciliazione) fino al 30 giugno del 2014, momento in cui la
figlia avrebbe dovuto concludere gli studi.
3. L'appellante ripete che la
figlia non ha alcun interesse degno di protezione ad agire nei suoi confronti, poiché
le rette della scuola alberghiera sono già state pagate tutte da L__________,
attuale marito dell'ex moglie. AO 1 non può pertanto esigere da lui quanto ha già
ricevuto dal patrigno. Onde l'inutilità e la caducità
dell'azione da lei
promossa.
a) Dagli
atti risulta che nella primavera del 2011, quando frequentava ancora la scuola
media di commercio __________, AO 1 ha superato gli esami di ammissione alla
scuola alberghiera “____________________”, ricevendo conferma dell'iscrizione
(doc. I, 3° e 4° foglio). La retta dei primi due semestri, che comprendevano il
vitto, l'alloggio, il premio della cassa malati, i libri, il materiale didattico
e
l'uniforme
scolastica (doc. 11), è stata pagata da L__________ patrigno di AO 1, tra l'aprile
e il giugno del 2011 (doc. O). Durante l'estate successiva (nel mese di giugno
per l'attrice, nel mese di agosto per il convenuto), AO 1 e la madre hanno
incontrato AP 1 a __________, sottoponendogli la documentazione scolastica e
chiedendogli di partecipare ai costi di formazione nella misura prevista nella
convenzione di divorzio, ossia con fr. 800.– mensili (deposizioni di N__________
e di AO 1, del 22 maggio 2013: verbali, pag. 4 e 6). La figlia ha poi cominciato
a frequentare la scuola alberghiera nel settembre del 2011, trasferendosi nel
Canton Friburgo presso la madre e la di lei famiglia. Tra il maggio e il luglio
del 2012 L__________ ha pagato le rette scolastiche del terzo e quarto semestre
(doc. P). La figlia ha poi promosso causa nei confronti del padre (l'istanza di
conciliazione è del 23 ottobre 2012, la petizione del 18 marzo 2013). Nel
frattempo anche le rette dei semestri successivi sono state saldate da L__________
(doc. R).
b) Che
il mantenimento dei figli sia a carico dei genitori, i quali sono chiamati a
finanziarlo secondo le rispettive possibilità, è pacifico (art. 276 cpv. 1 e
285 cpv. 1 CC), così com'è indubbio che tale obbligo duri fino alla maggiore
età o al termine della formazione scolastica o professionale del figlio (ove
questa intervenga più tardi: art. 277 CC; DTF 139 III 401). Il diritto di famiglia
non contempla invece norme specifiche sugli effetti legati al pagamento di contributi
di mantenimento da parte di terzi, salvo l'art. 289 cpv. 3 CC, il quale prevede
che l'ente pubblico è surrogato nei diritti del figlio quando ne assume il
mantenimento. Tornano applicabili così le disposizioni generali del diritto
delle obbligazioni (art. 7 CC), in virtù delle quali il terzo che estingue un
debito in luogo e vece del debitore libera quest'ultimo fino a concorrenza di
quanto ha pagato, anche se il versamento è avvenuto all'insaputa o contro la volontà
del debitore. “Terzo” nel senso dell'art 68 CO è chi fornisce la prestazione
con la volontà riconoscibile di saldare il debito. Il terzo che contribuisce
volontariamente al sostentamento di un figlio, di conseguenza, estingue l'obbligo
di mantenimento dei genitori fino a concorrenza di quanto ha pagato, ma può – per
principio – esercitare regresso contro i genitori valendosi delle norme sulla gestione
d'affari senza mandato. In tal caso il figlio non può più convenire in giudizio
Fatti
i genitori per l'ammontare delle prestazioni versate dal terzo (DTF 123 III 163
consid. 4b e 4c con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5C. 55/2004 del 19
luglio 2004, consid. 3 in: FamPra.ch 2005 pag. 175; v. anche Perrin in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 6 seg. ad art. 289; Hegnauer
in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 38 ad art. 289 CC).
c) In
concreto l'attrice non ha mai precisato a che titolo L__________ abbia sopperito
al mantenimento di lei. Eppure già nel memoriale di risposta il convenuto aveva
contestato la legittimazione attiva della figlia, facendo valere che L__________
l'aveva sostentata in sua vece (“oggetto del contendere è semmai un credito da
parte di un terzo che ha pagato le rette per tutta la formazione scolastica e
questa non è la sede corretta”: risposta del 23 aprile 2013, pag. 3 in alto). A
quella obiezione l'attrice non aveva replicato alcunché, tranne affermare che
la sua formazione professionale sarebbe durata almeno fino al giugno del 2014
(udienza del 22 maggio 2013: verbali, pag. 3). Essa non ha mai preteso, tuttavia,
di dover rimborsare al patrigno le prestazioni da lui ricevute, né ha mai
asserito che – per avventura – il patrigno l'avesse sovvenzionata con riserva, purché
ricuperasse almeno parte dell'esborso con l'azione da lei promossa a titolo di
mantenimento. Né ciò può essere presunto, le prestazioni che un patrigno o una
matrigna fornisce al figlio del coniuge costituendo – di regola – donazioni o
prestazioni eseguite in assolvimento di un dovere morale (Piotet in: Commentaire romand, op. cit.,
n. 4 ad art. 286 CC).
d) L'art.
278 cpv. 2 CC prevede invero che i coniugi si devono vicendevole e adeguata
assistenza nell'adempimento dell'obbligo alimentare verso i figli non comuni nati
prima del matrimonio. Tale norma si applica anche a figli maggiorenni (sentenza
del Tribunale federale 5A_440/2014 del 20 novembre 2014, consid. 4.3.2.2 con riferimenti;
I CCA, sentenza inc. 11.1998.111 del 3
febbraio 2000, consid. 7b in: FamPra.ch 2001 pag. 151). Essa istituisce tuttavia
un dovere di assistenza meramente sussidiario e non conferisce al figlio una
pretesa di mantenimento verso il patrigno o la matrigna. Il figlio può agire
solo contro il genitore. Tocca poi al genitore, dandosene il caso, procedere contro
il proprio coniuge (Breitschmid
in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 4 ad art. 278; Meier/Stettler, Droit civil suisse,
Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 5ª edizione, pag.
686 n. 1048). Nella fattispecie il patrigno ha assicurato volontariamente
il mantenimento dell'attrice dal settembre del 2011 fino al termine degli
studi, nel giugno 2014. AO 1 non era più legittimata pertanto ad agire verso il
padre per ottenere un contributo alimentare in relazione al medesimo periodo.
La sua pretesa è passata, se mai, al patrigno.
e) Non
si disconosce che l'azione di mantenimento intentata dal figlio (minorenne o
maggiorenne) contro il genitore può rivelarsi infruttuosa se per il proprio
sostentamento in pendenza di causa il figlio fa capo a un terzo. In simili
circostanze le volontarie prestazioni del terzo estinguono infatti il debito
del genitore a mano a mano che il debito sorge, sicché il figlio si vede
disconoscere con la stessa progressione la possibilità di procedere nei
confronti del genitore. Per ovviare a simile stato di cose il figlio può
chiedere nondimeno che il genitore sia tenuto a erogare cautelarmente adeguati
contributi in forza dell'art. 303 cpv. 1 CPC (art. 281 cpv. 2 vCC). Nel caso
specifico non solo ciò non è avvenuto, ma l'attrice ha adito l'autorità di
conciliazione solo nell'ottobre 2012, allorché AP 1 rifiutava ogni versamento
sin dal 22 novembre 2011 (doc. 2 nell'inc. CM.2012.672) e il patrigno aveva già
pagato le rette scolastiche dei primi quattro semestri (doc. O e P). Il problema
della legittimazione attiva era riconoscibile perciò fin dall'inizio.
4. Nelle osservazioni all'appello AO 1 chiede che il padre sia tenuto a corrisponderle
una provvigione ad litem di fr. 1500.– per la procedura
davanti a questa Camera. Ora, l'obbligo di mantenimento dei genitori nei
confronti di figli maggiorenni comprende anche – per principio – l'aggravio
correlato a spese legali e di patrocinio, in particolare per l'ottenimento di
Considerandi
contributi alimentari (DTF 127 I 208 consid.
3f; I CCA, sentenza inc. 11.2013.63 del 30 settembre 2015, consid.
10). La protezione giuridica del figlio in effetti va finanziata anzitutto dai
genitori, sempre che sia necessaria e non senza possibilità di esito favorevole
(I CCA, sentenza inc. 11.2011.94 del 7
aprile 2014 consid. 12 con rinvio a Hegnauer
in: Berner Kommentar, op. cit., n. 39 ad art. 276 CC). Premesso ciò, è
verosimile che nel caso in rassegna l'attrice non disponga di mezzi sufficienti
per coprire i costi di patrocinio. Né in concreto le sue osservazioni
all'appello apparivano del tutto inutili o completamente destituite di buon
esito, ove si pensi che il Pretore aveva accolto l'azione. Si giustifica pertanto di riconoscere all'attrice
un contributo alle spese processuali per l'introduzione del memoriale del 23 luglio
2014.
L'interessata postula il versamento di
fr. 1500.–, che all'atto pratico corrisponde alla retribuzione del
tempo e dell'impegno che un legale solerte e diligente avrebbe profuso nell'assolvimento
di un mandato analogo, senza sollevare contestazioni sovrabbondanti né cadere
in prolissità. Il convenuto risultando senz'altro in grado di erogare la somma,
la richiesta va accolta di conseguenza.
5.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'attrice
(art. 106 cpv. 1 CPC), con obbligo di rifondere al convenuto
un'equa indennità per ripetibili. Tenuto conto del fatto che AO 1 non dispone
di risorse finanziarie né di mezzi propri, si giustifica tuttavia di prescindere
eccezionalmente dal prelievo di oneri. Ciò non esonera l'attrice, in ogni modo,
dal versamento di ripetibili. L'esito del giudizio odierno impone altresì una
modifica del dispositivo sulle spese giudiziarie di primo grado, che vanno
poste a carico dell'attrice. Per quel che è delle ripetibili, il convenuto ha prodotto
una nota professionale del suo patrocinatore di complessivi fr. 15 109.20 (onorario fr. 13 440.–, spese fr. 550.– e IVA fr. 1119.20) calcolati sulla base
di un valore litigioso di fr. 168 000.–
(fr. 4000.– x 12 x 3.5 anni) e dell'aliquota medio-alta dell'8% prevista
dall'art. 11 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1).
Il metodo per la determinazione delle ripetibili fondate sul valore litigioso è
di per sé corretto, ma conduce nel caso specifico a un'indennità palesemente
esagerata già a prima vista, ove appena si consideri che remunera 48 ore di
lavoro alla tariffa di fr. 280.– l'una (art. 12 del citato regolamento). La
causa era sì di una certa complessità in fatto e in diritto, ma ha pur sempre richiesto
al patrocinatore del convenuto un dispendio di tempo relativamente contenuto
(tre allegati e due udienze). Si può ragionevolmente presumere che un legale solerte
e speditivo non avrebbe dedicato a un caso analogo più di 25 ore di lavoro,
comprese un paio d'ore per i colloqui con la cliente e la corrispondenza indispensabile.
Nelle condizioni descritte
occorre dunque far capo all'art. 13 cpv. 1 del noto regolamento, secondo
cui “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le
prestazioni eseguite e
l'onorario dovuto in base alla
presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi
delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle
disposizioni precedenti”. Ove un onorario di
patrocinio definito ad valorem risultasse insostenibile, il vecchio
Consiglio di moderazione ricorreva, applicando l'abrogata tariffa dell'Ordine
degli avvocati, a una combinazione del criterio ad valorem con quello ad
horam attraverso la formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
in cui O
era l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario
a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). Non v'è ragione
per cui in circostanze analoghe la combinazione del parametro ad valorem
con il parametro ad horam non debba valere anche in applicazione dell'art.
13.
cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria (I CCA, sentenza inc. 11.2014.84
del 3 agosto 2016, consid. 17b). Quanto alla retribuzione
a tempo, essa è di fr. 280.– l'ora (art. 12 del noto regolamento). Sulla scorta
dei fattori che precedono, l'indennità per ripetibili ammonta così a:
O = 2 x 13
440.
x 7000 = fr. 9200.– (arrotondati).
13.
440 + 7000
A ciò si
aggiungono le spese di fr. 550.– (come figura nella nota professionale) e l'IVA,
per un totale di fr. 10 500.– (arrotondati).
6.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la
decisione impugnata è così riformata:
1. la petizione è respinta.
2. Le spese
processuali di complessivi fr. 2000.–, incluse le spese della procedura di
conciliazione, sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà al convenuto fr.
10 500.–
per ripetibili.
II Non si
riscuotono spese processuali. AO 1 rifonderà alla controparte fr. 1500.–
per ripetibili.
III. AP 1 è
tenuto a versare a AO 1 un'indennità di fr. 1500.– per il finanziamento
delle spese processuali.
IV. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).