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Decisione

11.2014.47

Contributo alimentare per un figlio maggiorenne

19 settembre 2016Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori per l'ammontare delle prestazioni versate dal terzo (DTF 123 III 163

consid. 4b e 4c con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5C. 55/2004 del 19

luglio 2004, consid. 3 in: FamPra.ch 2005 pag. 175; v. anche Perrin in: Commentaire romand, CC I,

Basilea 2010, n. 6 seg. ad art. 289; Hegnauer

in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 38 ad art. 289 CC).

c) In

concreto l'attrice non ha mai precisato a che titolo L__________ abbia sopperito

al mantenimento di lei. Eppure già nel memoriale di risposta il convenuto aveva

contestato la legittimazione attiva della figlia, facendo valere che L__________

l'aveva sostentata in sua vece (“oggetto del contendere è semmai un credito da

parte di un terzo che ha pagato le rette per tutta la formazione scolastica e

questa non è la sede corretta”: rispo­sta del 23 aprile 2013, pag. 3 in alto). A

quella obiezione l'attrice non aveva replicato alcunché, tranne affermare che

la sua formazione professionale sarebbe durata almeno fino al giugno del 2014

(udienza del 22 maggio 2013: verbali, pag. 3). Essa non ha mai preteso, tuttavia,

di dover rimborsare al patrigno le prestazioni da lui ricevute, né ha mai

asserito che – per avventura – il patrigno l'avesse sovvenzionata con riserva, purché

ricuperasse almeno parte dell'esborso con ­l'azione da lei promossa a titolo di

mantenimento. Né ciò può essere presunto, le prestazioni che un patrigno o una

matrigna fornisce al figlio del coniuge costituendo – di regola – donazioni o

prestazioni eseguite in assolvimento di un dovere morale (Piotet in: Commentaire romand, op. cit.,

n. 4 ad art. 286 CC).

d) L'art.

278 cpv. 2 CC prevede invero che i coniugi si devono vicen­devole e adeguata

assistenza nell'adempimento del­l'ob­bligo alimentare verso i figli non comuni nati

prima del matrimonio. Tale norma si applica anche a figli maggiorenni (sentenza

del Tribunale federale 5A_440/2014 del 20 novembre 2014, consid. 4.3.2.2 con riferimenti;

I CCA, sentenza inc. 11.1998.111 del 3

febbraio 2000, consid. 7b in: FamPra.ch 2001 pag. 151). Essa istituisce tuttavia

un dovere di assistenza meramente sussidiario e non conferisce al figlio una

pretesa di mantenimento verso il patrigno o la matrigna. Il figlio può agire

solo contro il genitore. Tocca poi al genitore, dandosene il caso, procedere contro

il proprio coniuge (Breitschmid

in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 4 ad art. 278; Meier/Stettler, Droit civil suisse,

Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 5ª edizione, pag.

686 n. 1048). Nella fattispecie il patrigno ha assicurato volontariamente

il mantenimento dell'attrice dal settembre del 2011 fino al termine degli

studi, nel giugno 2014. AO 1 non era più legittimata pertanto ad agire verso il

padre per ottenere un contributo alimentare in relazione al medesimo periodo.

La sua pretesa è passata, se mai, al patrigno.

e) Non

si disconosce che l'azione di mantenimento intentata dal figlio (minorenne o

maggiorenne) contro il genitore può rivelarsi infruttuosa se per il proprio

sostentamento in pendenza di causa il figlio fa capo a un terzo. In simili

circostanze le volontarie prestazioni del terzo estinguono infatti il debito

del genitore a mano a mano che il debito sorge, sicché il figlio si vede

disconoscere con la stessa progressione la possibilità di procedere nei

confronti del genitore. Per ovviare a simile stato di cose il figlio può

chiedere nondimeno che il genitore sia tenuto a erogare cautelarmente adeguati

contributi in forza dell'art. 303 cpv. 1 CPC (art. 281 cpv. 2 vCC). Nel caso

specifico non solo ciò non è avvenuto, ma l'attrice ha adito l'autorità di

conciliazione solo nel­l'ottobre 2012, allorché AP 1 rifiutava ogni versamento

sin dal 22 novembre 2011 (doc. 2 nell'inc. CM.2012.672) e il patrigno aveva già

pagato le rette scolastiche dei primi quattro semestri (doc. O e P). Il problema

della legittimazione attiva era riconoscibile perciò fin dal­l'inizio.

4. Nelle osservazioni all'appello AO 1 chiede che il padre sia tenuto a corrisponderle

una provvigione ad litem di fr. 1500.– per la procedura

davanti a questa Camera. Ora, l'obbligo di manteni­mento dei genitori nei

confronti di figli maggiorenni comprende anche – per principio – l'aggravio

correlato a spese legali e di patrocinio, in particolare per l'ottenimento di

Considerandi

contributi alimentari (DTF 127 I 208 consid.

3f; I CCA, sentenza inc. 11.2013.63 del 30 settembre 2015, consid.

10). La protezione giuridica del figlio in effetti va finanziata anzitutto dai

genitori, sempre che sia necessaria e non senza possibilità di esito favorevole

(I CCA, sentenza inc. 11.2011.94 del 7

aprile 2014 consid. 12 con rinvio a Hegnauer

in: Berner Kommentar, op. cit., n. 39 ad art. 276 CC). Premesso ciò, è

verosimile che nel caso in rassegna l'attrice non disponga di mezzi sufficienti

per coprire i costi di patrocinio. Né in concreto le sue osservazioni

all'appello apparivano del tutto inutili o completamente destituite di buon

esito, ove si pensi che il Pretore aveva accolto l'azione. Si giustifica pertanto di riconoscere all'attrice

un contributo alle spese processuali per l'introduzione del memoriale del 23 luglio

2014.

L'interessata postula il versamento di

fr. 1500.–, che all'atto pratico corrisponde alla retribuzione del

tempo e del­l'impegno che un legale solerte e diligente avrebbe profuso nel­l'assolvimento

di un mandato analogo, senza sollevare contestazioni sovrabbondanti né cadere

in prolissità. Il convenuto risultando senz'altro in grado di erogare la somma,

la richiesta va accolta di conseguenza.

5.

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza del­l'attrice

(art. 106 cpv. 1 CPC), con obbligo di rifondere al convenuto

un'equa indennità per ripetibili. Tenuto conto del fatto che AO 1 non dispone

di risorse finanziarie né di mezzi propri, si giustifica tuttavia di prescindere

eccezionalmente dal prelievo di oneri. Ciò non esonera l'attrice, in ogni modo,

dal versamento di ripetibili. L'esito del giudizio odierno impone altresì una

modifica del dispositivo sulle spese giudiziarie di primo grado, che vanno

poste a carico dell'attrice. Per quel che è delle ripetibili, il convenuto ha prodotto

una nota professionale del suo patrocinatore di complessivi fr. 15 109.20 (onorario fr. 13 440.–, spese fr. 550.– e IVA fr. 1119.20) calcolati sulla base

di un valore litigioso di fr. 168 000.–

(fr. 4000.– x 12 x 3.5 anni) e dell'aliquota medio-alta dell'8% prevista

dall'art. 11 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1).

Il metodo per la determinazione delle ripetibili fondate sul valore litigioso è

di per sé corretto, ma conduce nel caso specifico a un'indennità palesemente

esagerata già a prima vista, ove appena si consideri che remunera 48 ore di

lavoro alla tariffa di fr. 280.– l'una (art. 12 del citato regolamento). La

causa era sì di una certa complessità in fatto e in diritto, ma ha pur sempre richiesto

al patrocinatore del convenuto un dispendio di tempo relativamente contenuto

(tre allegati e due udienze). Si può ragionevolmente presumere che un legale solerte

e speditivo non avrebbe dedicato a un caso analogo più di 25 ore di lavoro,

comprese un paio d'ore per i colloqui con la cliente e la corrispondenza indispensabile.

Nelle condizioni descritte

occorre dunque far capo all'art. 13 cpv. 1 del noto regolamento, secondo

cui “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le

prestazioni eseguite e

l'onorario dovuto in base alla

presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi

delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle

disposizioni precedenti”. Ove un onorario di

patrocinio definito ad valorem risultasse insostenibile, il vecchio

Consiglio di moderazione ricorreva, applicando l'abrogata tariffa dell'Ordine

degli avvocati, a una combinazione del criterio ad valorem con quello ad

horam attraverso la formula:

O = 2 x Ov x Ot

Ov + Ot

in cui O

era l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario

a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). Non v'è ragione

per cui in circostanze analoghe la combinazione del parametro ad valorem

con il parametro ad horam non debba valere anche in applicazione dell'art.

13.

cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria (I CCA, sentenza inc. 11.2014.84

del 3 agosto 2016, consid. 17b). Quanto alla retribuzione

a tempo, essa è di fr. 280.– l'ora (art. 12 del noto regolamento). Sulla scorta

dei fattori che precedono, l'indennità per ripetibili ammonta così a:

O = 2 x 13

440.

x 7000 = fr. 9200.– (arrotondati).

13.

440 + 7000

A ciò si

aggiungono le spese di fr. 550.– (come figura nella nota professionale) e l'IVA,

per un totale di fr. 10 500.– (arrotondati).

6.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e la

decisione impugnata è così riformata:

1. la petizione è respinta.

2. Le spese

processuali di complessivi fr. 2000.–, incluse le spese della procedura di

conciliazione, sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà al convenuto fr.

10 500.–

per ripetibili.

II Non si

riscuotono spese processuali. AO 1 rifonderà alla controparte fr. 1500.–

per ripetibili.

III. AP 1 è

tenuto a versare a AO 1 un'indennità di fr. 1500.– per il finanziamento

delle spese processuali.

IV. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).