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Decisione

11.2014.48

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per moglie e figli e contributo per spese straordinarie dei figli

11 agosto 2015Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i costi del veicolo anche dopo la separazione (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con

richiami;

I CCA, sentenza inc. 11.2014.8 del 17

novembre 2014, consid. 7e). Nel caso specifico la moglie ha contestato la

spesa del convenuto (“ognuno si paga i propri hobby”: memoriale conclusivo,

pag. 9), ma non ha preteso che durante la comunione domestica il marito non avesse

in dotazione le quattro moto. E siccome anche al marito dev'essere garantito il

tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica, ciò che il bilancio

della famiglia consente, la spesa di complessivi

fr. 152.95 mensili – verosimile (doc. 32 e 33) – va ammessa nel fabbisogno del

convenuto.

e) In

merito all'abitazione secondaria di __________, l'appellante non revoca in

dubbio che i relativi costi siano sorti dopo la fine della comunione domestica,

al punto da giustificarli con l'affermazione che “erano già in previsione”. La

moglie contesta l'assunto (osservazioni, pag. 5 a metà), che per di più è nuovo

e come tale irricevibile (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC), oltre che non reso verosimile.

L'abitazione di __________, in effetti, non faceva parte del tenore di vita

della famiglia e nel fabbisogno del marito non può essere incluso un debito contratto

dopo la separazione dei coniugi. Senza trascurare che l'appellante cade in

palese contraddizione, giacché da un lato pretende di mantenere il tenore di

vita precedente inserendo un tale costo nel proprio fabbisogno, e dall'altro lato

lamenta un ammanco nel bilancio familiare, dimenticando che in tal caso solo le

spese strettamente necessarie possono essere riconosciute. Ne segue, in

definitiva, che il fabbisogno dell'appellante si attesta a fr. 3596.40 mensili.

4. AP 1 critica altresì il

fabbisogno della moglie, chie­dendo di ridurlo da fr. 3930.– mensili, rispettivamente

fr. 4060.– mensili, a fr. 3217.45 mensili. Fa valere che l'onere fiscale di fr. 1000.–

stimato dal primo giudice è inverosimile a fronte di un reddito della moglie di fr. 3356.40 mensili e va ricondotto a fr. 200.–.

Per l'appellante, inoltre, nemmeno la franchigia della cassa malati dev'essere ammessa,

sia perché a lui la franchigia non è stata riconosciuta, sia perché neppure la

moglie accusa particolari problemi di salute.

a) Per

quel che concerne l'onere fiscale, il Pretore ha ripreso la stima di fr. 1000.–

mensili prospettata dalla moglie sulla scorta della richiesta d'acconto 2012

relativa all'imposta cantonale (doc. OO). È vero che quella richiesta si

riferiva a entrambi i coniugi ed è altrettanto vero che, si considerasse il solo

reddito della moglie, un carico fiscale di fr. 1000.– mensili appare poco verosimile.

Resta il fatto che la moglie deve pagare ormai le imposte federali, cantonali e

comunali non solo sul reddito conseguito, ma anche sui contributi di mantenimento che riceve (art. 22 lett. f LT e

23 lett. f LIFD), il cui ammontare è dedotto dal reddito del coniuge

debitore

(art. 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Tenuto conto di ciò,

l'onere tributario di fr. 1000.– mensili non può dirsi privo di verosimiglianza.

b) Circa

la franchigia della cassa malati, già si è detto che la moglie ha –

contrariamente al marito – documentato la spesa (doc. N1), onde la

verosimiglianza delle premesse per il suo riconoscimento (sopra, consid. 3c). Se

ne conclude che il fabbisogno minimo della moglie va confermato in fr. 3930.–

mensili fino al 31 dicembre 2013 e in fr. 4060.– mensili dopo di allora.

5. Riguardo alle figlie, l'appellante

rimprovera al Pretore aggiunto di avere fissato i contributi alimentari senza

tenere conto del suo diritto di visita più esteso rispetto a quello usuale.

Egli rammenta di ospitare le figlie due notti la settimana, oltre a un fine

settimana

su due, provvedendo

mediamente a quattro pasti la settimana contro i due usuali. Ciò sgrava la madre

dei costi del vitto – egli soggiunge – nella misura del 30%, di modo che il contributo

alimentare per C__________ va ridotto di fr. 106.50 mensili e quello per L__________

di fr. 85.50 mensili.

a) Nella

fattispecie AP 1 ospita le figlie due notti infrasettimanali, il mercoledì

e il giovedì (con cena), e un fine settimana su due (dal sabato mattina al

lunedì). Si tratta di incontri più estesi di quelli abitualmente

riconosciuti, nel Cantone Ticino, a un genitore non affidatario con figli in

età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Ora, nell'ambito di un consueto

diritto di visita (di norma, un fine settimana su due) il genitore non

affidatario deve provvedere mediamente a un pranzo e a una cena la settimana,

senza che ciò giustifichi – per principio – riduzioni del contributo alimentare

a suo carico (RtiD I-2013 pag. 718 consid. 7, II-2012 pag. 795 consid. 8). Nella

fattispecie però il diritto di visita comprende due sere la settimana con

pernottamento più della regola. Per rapporto all'ordinario diritto di visita quindicinale, in cui il genitore non

affidatario deve farsi carico di due pranzi e due cene in 15 giorni (due pasti

la settimana in media), nel caso specifico l'appellante offre alle figlie due

cene supplementari la settimana. La madre si vede sgravare così, ogni

settimana, di due pasti sui 12 cui essa dovrebbe provvedere se il marito

beneficiasse soltanto di un abituale diritto di visita (due pasti settimanali rimangono

– come detto – a carico del genitore non

affidatario). Di ciò è giusto tenere conto, inserendo nel fabbisogno

minimo del marito un sesto delle spese per il vitto previste dalle

raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo.

La stessa cifra va

tolta dal contributo alimentare che l'appellante deve versare nelle mani della

moglie (analogamente: RtiD I-2013 pag. 719 consid. 7c, II-2012 pag. 795 consid.

8). Il fabbisogno in denaro delle figlie non muta, ma il genitore non

affidatario si vede riconoscere una quota di tale fabbisogno nella misura in

cui sgrava l'altro genitore. Per quanto riguarda C__________, l'appellante

assicura così il vitto fino a concorrenza di fr. 52.– mensili (dei fr. 315.–

previsti dalla tabella 2012 correlata alle note raccomandazioni) e per quel che

è di L__________ fino a concorrenza di fr. 55.– mensili (dei fr. 335.– previsti

dalla medesima tabella).

b) Come

si vedrà in appresso (consid. 6d), nel fabbisogno in denaro di C__________

vanno inseriti nondimeno fr. 77.– mensili per le ricorrenti cure di

psicoterapia. Il fabbisogno in denaro di lei passa di conseguenza a fr. 2087.–

Considerandi

mensili, mentre quello di L__________ va confermato in fr. 1650.– mensili. AP 1

essendo abilitato a trattenere dal contributo di mantenimento fr. 52.–

mensili per il vitto di C__________ e fr. 55.– mensili per quello di L__________,

in ultima analisi egli deve versare fr. 2035.– mensili per la figlia

maggiore e fr. 1595.– men­sili per la minore.

6.

Per

quel che attiene alle spese straordinarie delle figlie (art. 286 cpv.

3.

CC), il Pretore aggiunto ha riconosciuto le tasse di iscrizione ai corsi seguiti

dalle ragazze (fr. 1675.–), i costi per la psicoterapia di C__________ (fr. 920.–),

le quote delle associazioni cui le figlie aderiscono (fr. 120.–), le spese per

l'acquisto di sci e di una chitarra (fr. 462.–) e quelle per le cure di

ortodonzia in favore di C__________ (parte non rimborsata dalla cassa malati:

fr. 1752.25) per complessivi fr. 4929.25, di cui la metà a carico del

convenuto (fr. 2464.65). L'appellante contesta ciò, facendo valere – sostanzialmente

– che non si tratta di esborsi straordinari né imprevisti, ma di bisogni già

noti al momento in cui è stato fissato il contributo alimentare, senza

dimenticare che egli non è nemmeno stato interpellato al momento dell'assunzione

dei costi.

a) I criteri per

il riconoscimento di spese straordinarie sulla base dell'art. 286 cpv. 3 CC

sono già stati riassunti dal primo giudice. Al riguardo basti rammentare che tali

spese devono riferirsi a esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che

non sono state prese in considerazione quando è stato fissato (o è stato modificato

l'ultima volta) il contributo alimentare ordinario e che quest'ultimo non

permette di coprire. Se l'esigenza è già nota o prevedibile al momento in cui è

fissato il contributo alimentare ordinario, essa va presa in considerazione nell'ambito

di tale contributo (sentenza del Tribunale federale 5C. 204/2002 del 31 marzo

2002, consid. 5.1 in: Fam.Pra.ch 2003 pag. 731).

b) Per converso,

un genitore affidatario non può affrontare spese per i figli a piacimento

e pretenderne poi

automaticamente il rimborso dall'altro. Al contrario: dandosi una spesa straordinaria,

egli deve rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale stabilisce una

somma precisa a copertura di esigenze documentate e quantificate, determinando

la chiave di riparto secondo le concrete possibilità di entrambi i genitori (I

CCA, sentenza inc. 11.2011.85 del­l'11 ottobre 2012, consid. 8). Nel caso

specifico l'appellante si duole a ragione di non essere stato previamente interpellato

sui costi. Non asserisce tuttavia che questi fossero inutili e che non possano

essere assunti nell'interesse delle figlie nell'ambito di un normale sviluppo

educativo o sportivo. L'omissione può dunque ritenersi sanata.

c) Nelle

circostanze descritte il costo di attività che fanno parte della normale

offerta scolastica, come la settimana verde (doc. T, 2° foglio) o quella bianca

(doc. T, 9° foglio), rientra nel fabbisogno ordinario del figlio. Straordinaria

è invece la spesa per attività extrascolastiche come la partecipazione a corsi

di chitarra (doc. T, 2° foglio: fr. 700.–), a corsi estivi (doc. T, 5° e

6° foglio: fr. 100.– ) o a trasferte organizzate da associazioni sportive per corse

d'orientamento (doc. T, 4°,7° e 9° foglio: fr. 560.–). Tali costi, in

altri termini, non possono ritenersi compresi nelle “altre spese” previste

dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo (Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbei­trägen

für Kinder, Zurigo 2000, pag. 11). Compresa in quella voce è invece l'ordinaria

quota di iscrizione a sodalizi sportivi o a organizzazioni analoghe (doc. T,

30° foglio).

d) Relativamente

ai costi della psicoterapia in favore di C__________, dagli atti risulta che la

ragazza segue tali corsi almeno dal­l'agosto del 2011, quando i genitori vivevano

ancora assieme. Trattandosi di una spesa prevedibile e ricorrente, già nota al

momento in cui è stato chiesto il contributo alimentare, l'esborso non andava

riconosciuto come spesa straordinaria, bensì calcolato nel fabbisogno in denaro

della figlia. In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione, la spesa di fr. 77.– mensili, documentata (doc. T, dall'11°

al 14° foglio), va inclusa così nell'ordinario contributo alimentare.

e) Carattere

straordinario hanno di contro le spese per cure di ortodonzia non coperte della

cassa malati (fr. 1752.25: doc. LL), di norma imprevedibili e temporanee (v.

Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 19 ad art. 286 CC), e per l'acquisto di strumenti musicali o di specifici articoli

sportivi, come gli sci (doc. T, 32°

e 33° foglio; Emp­feh­lungen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13). In definitiva la quota di spese straordinarie a carico del convenuto

ammonta così a fr. 1787.15. L'appello va accolto entro tali limiti.

7.

AP 1 invoca la garanzia del

proprio fabbisogno minimo, sostenendo che con un reddito di fr. 5855.60 mensili

nel 2012 e di fr. 5919.50 mensili in seguito tale fabbisogno

(fr. 5117.– mensili) non è coperto. Di conseguenza – egli afferma – con il proprio

margine disponibile egli può partecipare soltanto al mantenimento delle figlie,

senza nulla dovere alla moglie. L'argomentazione è infondata. Che nel caso in

cui un bilancio coniugale registri un ammanco il coniuge debitore di un contributo

alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo

esistenziale calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione e sul

fallimento è pacifico (DTF 140 III 339 consid. 4.3 con numerosi rinvii). A

prescindere dal fatto però che in concreto il fabbisogno minimo di AP 1 non

eccede fr. 3596.40 mensili (sopra, consid. 3e), il Pretore aggiunto ha accertato,

oltre allo stipendio di fr. 5855.60 mensili nel 2012 e di

fr. 5919.50 mensili nel 2013, l'incasso di gratifiche tra il 2008 e il 2014 per

una media di fr. 3500.– mensili. Il reddito del convenuto ammontava perciò a

fr. 9355.60 mensili nel 2012 ed è passato a fr. 9419.50 mensili dal 2013.

Ne discende che all'appellante rimangono,

una volta versati i contributi alimentari per moglie e figlie di complessivi

fr. 4080.75 mensili nel 2012, fr. 4324.85 nel 2013 e fr. 4324.60 mensili da allora

in poi, rispettivamente fr. 5274.85, fr. 5030.75 e fr. 5031.– mensili con

cui può finanziare senza problemi il proprio fabbisogno minimo di fr. 3596.40

mensili. Certo, il Pretore aggiunto ha rilevato che durante la vita in comune

non tutto lo stipendio del marito era destinato al mantenimento famiglia. A

quanto ammontasse la quota destinata al risparmio non è dato tuttavia di sapere.

Né l'appellante pretende che la sostanza accantonata, di

fr. 704 600.– nel 2011 (tassazione agli

atti), generi redditi insufficienti per finanziare il proprio fabbisogno minimo.

E quand'anche i redditi non fossero sufficienti, nelle condizioni illustrate

egli sarebbe tenuto a usare parte della sostanza (RtiD II-2013 pag. 789 consid.

4.

con riferimenti di giurisprudenza). Sia come sia, egli non può seriamente asserire

di essere costretto a vivere sotto il minimo esistenziale e dirsi sprovvisto di

mezzi sufficienti per far fronte ai contributi alimentari o alla quota di spese

straordinarie per le figlie. Su questo punto l'appello denota la sua inconsistenza.

8.

Le spese del giudizio

odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

ottiene una leggera diminuzione del contributo alimentare per L__________ e una

riduzione della sua quota di partecipazione alle spese straordinarie per le

figlie, ma esce sconfitto sul resto. Si giustifica così che sopporti quattro

quinti degli oneri processuali e che rifonda alla controparte un'adeguata inden­nità

per ripetibili ridotte. Nel complesso il giudizio odierno non

influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo relativo alle spese giudiziarie e alle ripetibili di prima sede, che può rimanere

invariato.

9.

Circa i rimedi giuridici

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. d LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

3. AO

1 è condannato a versare anticipatamente dal 1° agosto 2012 un contributo

alimentare per la figlia C__________ di fr. 2035.– mensili, assegni familiari

non compresi, e un contributo alimentare per la figlia L__________ di fr.

1595.– mensili, assegni familiari non compresi.

4. AP

1 è condannato a versare a AO 1 la somma di fr. 1787.15 per spese straordinarie

delle figlie.

Per il resto

l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

II. Le spese processuali

di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per quattro quinti a

carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico della controparte, cui

l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni

dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).