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Decisione

11.2014.49

Azione di rivendicazione: tutela giurisdizionale nei casi manifesti

16 giugno 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati (art. 832 cpv. 1 CC). In

altre parole, il trasferimento di proprietà – indipendentemente dalla sua causa

giuridica – non ha effetti sul credito garantito né sul diritto di pegno. Il

proprietario del fondo che, debitore del mutuo garantito dal fondo, aliena quest'ultimo,

perde di conseguenza la proprietà del pegno, ma rimane debitore. Quanto al diritto

di pegno, dato il suo carattere reale, esso rimane vincolato al fondo (DTF 132 III 170 consid. 6.4.1). Ne discen­de che in seguito all'esecuzione

forzata AP 1 ha perduto la qualità di

proprietaria del fondo, ma è rimasta debitrice del mutuo (garantito dalle

cartelle ipotecarie) nei confronti della banca. Il suo obbligo di pagare gli

interessi passivi rimaneva così intatto fino momento in cui il nuovo proprietario

non avesse accettato di rifondere egli stesso il debito ipotecario e la banca

non l'avesse liberata da tale obbligo (art. 832 cpv. 2 CC). Anche in

proposito l'appello si rivela perciò destinato all'insuccesso.

c) Relativamente

al contratto di mutuo del 24 maggio 2005 sottoscritto con AO 1, la ricorrente dimentica

Considerandi

che nella causa promossa da AO 1 verso di lei per ottenere la restituzione

della somma mutuata, sia il Pretore sia la seconda Camera Civile del Tribunale

d'appello hanno accertato la validità del negozio giuridico, le norme sul contratto

di mutuo (art. 312 a 318 CO) non prevedendo una forma speciale (II CCA, sentenza

inc. 12.2012.168 del 13 dicembre 2012, consid. 5 con riferimenti). Su questo

punto l'appello sfiora dunque il pretesto e non merita ulteriore disamina.

d) Se

ne conclude che le obiezioni della convenuta risultano già a un primo esame

manifestamente infondate A ragione il Pretore aggiunto ha ritenuto pertanto adempiuti

i presupposti per l'applicazione dell'art. 257 cpv. 1 CPC.

7.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato

all'istante per osservazioni.

8.

Circa i

rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,

l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali

di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione a:

–;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).