Lexipedia

Decisione

11.2014.50

Accesso necessario

28 gennaio 2016Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i piani approvati, o anticipare loro stessi i costi dell'urba­nizzazione (art.

19 cpv. 3 LPT, art. 38 Lst [RL 7.1.1.1] corrispondente al vecchio art. 80

LALPT). Sta di fatto che nel vigente piano regolatore comunale non consta

sussistere un programma di urbanizzazione destinato all'esecuzione della nuova strada,

mentre la variante allo studio deve ancora essere approvata. Non risulta di

conseguenza – né l'appellante ha mai preteso – che gli attori possano

anticipare essi medesimi i costi di realizzazione del­l'opera. Ne segue che il

diritto pubblico non offre agli attori strumenti idonei per ottenere in tempi

ragionevolmente prevedibili l'avvio dei lavori per la costruzione della nuova infrastruttura.

9. Nelle condizioni illustrate

non può seriamente contestarsi che la particella n. 653 versi in uno stato di

necessità. Un acces­so “sufficiente” alla pubblica via nel senso dell'art. 694

cpv. 1 CC deve assicurare uno sfruttamento adeguato e razionale del fondo,

conforme alla sua destinazione (Steinauer,

Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 237 n. 1863; Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB

II, 5ª edizione, n. 6 ad art. 694 con rimandi). Trattandosi di un terreno edificato

posto all'interno di una località, di regola l'accesso non è sufficiente se non

è carrozzabile (DTF 110 II 127 consid. 5, 93 II 169 consid. 2; Rep. 1989 pag. 142

consid. 1 con rimandi). L'art. 694 cpv. 1 CC non conferisce il diritto di

arrivare per forza fino alla soglia di casa (I CCA,

sentenza inc. 11.2012.16 del 19 novembre 2014, consid. 7 con rimandi; v.

anche RtiD I-2014 pag. 762 n. 13c; I-2007 pag. 766 consid. 8a). Tuttavia un fondo situato entro un perimetro in

cui si trovino edifici abitativi o di vacanza deve poter essere raggiunto sino

al confine – per principio – con veicoli a motore, dovendosi assicurare un

adeguato accesso anche ai mezzi di soccorso e di servizio, sempre che la

topografia dei luoghi ciò permetta.

Nella fattispecie

la particella n. 653 non è ancora fabbricata, ma il convenuto non revoca in

dubbio che gli attori abbiano intenzione di costruire, tanto ch'egli ha incaricato

un tecnico di calcolare l'indennità in suo favore nel caso in cui gli attori

procedessero all'edificazione e necessitassero di sei posteggi (doc. 1, pag. 2;

deposizione di __________ del 24 marzo 2009, verbali pag. 4 in basso). Sarà

anche vero che la particella n. 653 dista solo una trentina di metri dalla

pubblica via. A parte il fatto però ch'essa non dispone neppure di un passo

pedonale, trattandosi di un fondo destinato all'edilizia abitativa l'accesso

non è sufficiente per principio – come detto – se non consente di raggiungere in

automobile almeno i confini della proprietà. Eccezioni sono pensabili per terreni in notevole pendenza (DTF 136 III 136 consid. 3.3.3

con richiami; RtiD I-2012 pag. 893 consid. 9), ciò che tuttavia non è il caso

in concreto. Poco importa dunque che oggi la particella n. 653 non

abbisogni di un accesso carrozzabile perché è usata come giardino dai

comproprietari della contigua particella n. 652 (deposizione di __________ del

13 luglio 2009, verbali pag. 2). La mancanza di qualunque collegamento

denota un evidente stato di necessità nel senso dell'art. 694 CC.

10. Ciò posto, il

proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo alla pubblica

via può esigere che i vicini gli consentano il passaggio necessario “dietro

piena indennità”. L'accesso va chiesto in primo luogo al vicino “dal quale, a

causa dello stato preesistente della proprietà e della via­bilità, si può ragionevolmente

esigere la concessione del passo”; se più fondi adempiono tale requisito,

l'accesso va chiesto al vicino per il quale

il passaggio risulti di minor danno (art. 694 cpv. 2 CC). Nella determinazione

dell'accesso necessario, in ogni modo, “devesi

aver riguardo agli interessi delle due parti” (art. 694 cpv. 3 CC), facendo

sì che il fondo gravato subisca il minor inconveniente possibile (Steinauer, op. cit., pag. 240 n. 1865a). Dall'ordine di priorità appena citato è lecito

scostarsi, in altri termini, qualora esso non tenga debito conto degli

interessi del proprietario richiedente, creando a quest'ultimo – per esempio –

costi di costruzione e di manutenzione sproporzionati, oppure non ten­ga conto

degli interessi del proprietario designato dall'art. 694 cpv. 2 CC, cagionando

a quest'ultimo un pregiudizio sproporzionato. In circostanze del genere si

applica il principio generale dell'art. 694 cpv. 3 CC per cui l'accesso

necessario è quello che meglio tiene conto degli

interessi delle parti, fermo restando che il proprietario richiedente ha

diritto a un accesso necessario e non all'accesso che gli fa più comodo

(I CCA, sentenze inc. 11.2011.165 del 12 marzo 2014, consid. 6 e inc. 11.2009.87 del 18 febbraio 2013, consid. 6

con numerosi rinvii).

a) L'odierna

particella n. 653 (vecchia particella n. 2627 VM) è stata costituita per

frazionamento il 16 febbraio 2000, quando l'allora proprietario A__________,

zio degli attori, ha scorporato 593 m² dall'originaria particella n. 652 (vecchia

particella n.1829 VM) per creare un nuovo fondo (doc. P, Q e R). Tale proprietà

non ha mai avuto alcun accesso alla pubblica via. L'attuale comproprietaria

della particella n. 652 ha confermato che prima del frazionamento si raggiungeva

Considerandi

la porzio­ne di terreno andata a costituire la particella n. 653 attraverso

l'odierna

particella n. 652, come si è continuato a fare in seguito. Essa ha precisato

che a confine tra la particella n. 653 e la strada privata formante il

subalter­no h della particella n. 648 esiste sì un cancello

(perizia, pag. 34 in fondo), ma che tale passaggio non è mai stato adoperato. Infine

essa ha soggiunto che, così come stanno oggi le cose, non è possibile arrivare

in automobile fino alla particella n. 653 attraverso la particella n. 652,

ma che ciò sarebbe possibile creando un accesso a tale scopo, mai chiesto tuttavia

dagli attori (deposizione di __________ del 13 luglio 2009, verbali pag. 2).

b) Alla

luce di quanto precede è manifesto che il vicino “dal quale, a causa dello

stato preesistente della proprietà e della via­bilità, si può ragionevolmente

esigere la concessione del passo” in conformità all'art. 694 cpv. 2 CC sono i

comproprietari della particella n. 652. Nulla induce a supporre – contrariamente

a quanto pretendeva il convenuto (replica, pag. 3 in alto) – che ciò non sia

fattibile, né è mai stato preteso che una soluzione siffatta cagionerebbe agli

attori costi di costruzione e di manutenzione esagerati oppure arrecherebbe ai

comproprietari della particella n. 652 inconvenienti spropor­zionati. Mal si intravedono

dunque i presupposti per derogare in concreto – per di più eccezionalmente – all'ordine

di priorità previsto dal­l'art. 694 cpv. 2 CC, tanto meno ove si pensi che nel­l'ap­pli­cazione

di tale norma la giurisprudenza è generalmente restrittiva per il ragguar­de­vole

pregiudizio che un passo necessario può arrecare al fondo del vicino (casistica

e riferimenti in: Steinauer,

op. cit., pag. 238 n. 1863a; Meier-Hayoz

in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF 120 II

186.

consid. 2a).

c) Non

si disconosce che, secondo il Pretore, il subalterno h

della particella n. 648 è la superficie di terreno su cui si può

costituire un accesso alla particella n. 653 con minor danno. Il criterio del

“minor danno” non basta tuttavia per scostarsi dall'ordine di priorità

previsto dal­l'art. 694 cpv. 2 CC. A tal fine occorre – come si è spiegato –

che tale ordine non tenga debito conto degli interessi del proprietario richiedente

o degli interessi del proprietario designato dal­l'art. 694 cpv. 2 CC, esigendo

dall'uno o dall'altro sacrifici sproporzionati (sentenza del Tribunale federale

5A_299/2007 del 30 novembre 2007, consid. 5 con riferimenti). L'art. 694 cpv. 3

CC non va interpretato nel senso che una soluzione più economica o più conveniente

possa prevalere sull'ordine legale. Lo “stato preesistente della proprietà e

della via­bilità” implica sicura­mente, in concreto, inconvenienti per i

comproprietari della particella n. 652, tenuti a sopportare il transito veicolare

da e per la particella n. 653. Implica inconvenienti anche per gli attori, cui

incomberebbe la costruzione e la manutenzione del­l'accesso. Dagli atti non si

evincono tuttavia elementi quantitativi o qualitativi che facciano apparire tali

svantaggi esagerati al punto da imporre una deroga al criterio dello stato

preesistente e giustificare la costituzione di una servitù di passo su un fondo

estraneo allo stato anteriore della proprietà e della viabilità.

Poco giova dunque che sulla particella n. 648 l'ente pubblico intenda

formare – senza che sia dato di sapere quando – una “strada comunale di

raccolta”.

d) Si

aggiunga che nel caso specifico una deroga al citato principio apparirebbe

urtante anche per altri motivi. Come si è spiegato, in concreto la particella

n. 653 è senza accesso per volontà di chi l'ha creata, A__________, il quale ha

frazionato il 16 febbraio 2000 la vecchia particella n. 1829 VM (sopra, consid.

a). È vero quindi che – come ha accertato il Pretore – gli attori non sono essi

medesimi responsabili del­lo stato di necessità in cui si trova la particella

n. 653. È altrettanto vero però che l'erede di un proprietario immobiliare

regolarmente iscritto nel registro fondiario non è un “terzo” qualsiasi (Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht,

4ª edizione, pag. 142 n. 588; Pfister von

Schulthess, Der Schutz des öffentlichen Glaubens im

schweizerischen Sachenrecht, Zurigo 1969, pag. 45). Deve lasciarsi

imputare anzi le azioni del de cuius. Si accogliesse l'azione di accesso

necessario nella fattispecie, un proprietario immobiliare potrebbe staccare e lasciare

senza accesso una porzione del proprio fondo, salvo pretendere poi dal vicino la

concessione di un accesso necessario, ciò che gli consen­tirebbe anche di risparmiare

la superficie necessaria per dotare il fondo scorporato di un collegamento

lungo il fondo residuo. L'art. 694 cpv. 1 CC non è destinato tuttavia a

operazioni del genere. Che A__________ abbia lasciato la particella n. 653

senza accesso contando sul fatto che nel frattempo l'ente pubblico realizzasse

la “stra­da comunale di raccolta” nulla muta, non giustificando ciò soltanto la

costituzione di una servitù di passo su un fondo estraneo allo

stato anteriore della proprietà e della viabilità.

11.

Se ne conclude che,

provvisto di buon diritto, l'appello in esame merita accoglimento. Ciò comporta

la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere l'azione. Le spese

processuali e le ripetibili di entrambi i gradi di giurisdizione seguono la soccom­benza

degli attori in solido (art. 106 cpv. 1 e 3 seconda frase CPC). Il convenuto postula

la rifusione di fr. 1500.– per ripetibili tanto per la procedura davanti

al Pretore quanto per la procedura di

appello. Dato il valore litigioso di oltre fr. 30 000.–

(sopra, consid. 1), tali indennità sono sicuramente rispettose dell'art. 11

cpv. 1 e 2 lett. a del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL

3.1.1.7

).

12.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro la decisione odierna sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge – come detto – la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e la sentenza

impugnata è così riformata:

1. La

petizione è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 300.–, come pure i costi

della perizia giudiziaria, oltre alle tasse e alle spese delle ordinanze relative

all'assunzione di tale prova, sono poste a carico degli attori in solido, i

quali rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, un'in­dennità

di fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

II. Le spese di appello di fr. 1500.–,

da anticipare dall'appellante, sono poste solidalmente a carico di AO 1, AO 2 e

AO 3, i quali rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr.

1500.– complessivi per ripetibili.

III. Notificazione:

– avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).