11.2014.50
Accesso necessario
28 gennaio 2016Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.50
Lugano,
28 gennaio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OA.2008.376 (accesso necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione del 9 aprile 2008 da
AO
1,
AO
2, e
AO
3
(patrocinati dall'avv. PA
2)
contro
AP 1
al
quale è subentrato in pendenza di causa
__________
(entrambi
patrocinati dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 16 giugno 2014 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il
15 maggio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. A__________ era proprietario
della particella n. 652 RFD di __________ (già particella n. 1829 VM di __________,
di 1186 m²), su cui sorge una casa d'abitazione. Tale fondo è limitrofo a una
strada comunale (particella n. 646: via __________), dalla quale accede direttamente. Il 16 febbraio 2000 A__________
ha scorporato dalla particella
un'area di 593 m² (ripostiglio 18 m², superficie non edificata-humus 575 m²),
che è andata a formare la nuova particella n. 653 (già particella n. 2627 VM), compresa
a sua volta nella zona edificabile. Privo di accesso alla pubblica via, tale
fondo confina a est con una strada privata posta sul subalterno h della
particella n. 648 (di complessivi 3723 m²), proprietà di AP 1. Su tale
subalterno grava una servitù di passo veicolare in favore di altre sette particelle
(n. 650, 651, 659, 660, 662, 663 e 2151). A__________ è deceduto il 17 maggio
2002. In seguito alla divisione ereditaria, l'11 dicembre 2002 AO 1, AO 2 e AO
3 sono divenuti comproprietari un terzo ciascuno della particella n. 653,
mentre la particella n. 652 è toccata a L__________, la quale ha donato il 9
febbraio 2005 la quota di un mezzo al marito __________.
B. Il 9 aprile 2008 AO 1, AO 2
e AO 3 hanno promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, chiedendo che AP 1 fosse condannato a iscrivere sul subalterno h
della sua particella n. 648 una servitù di accesso necessario con ogni veicolo
in favore della loro particella n. 643, offrendo in contropartita un'indennità
di fr. 6000.–. L'azione è stata trattata con la vecchia procedura di istanza
unica (art. 291 segg. CPC ticinese) e all'udienza del 6 maggio 2008,
indetta per il contraddittorio, AO 1, AO 2 e AO 3 hanno ribadito la loro
domanda, mentre il convenuto ha proposto di respingere l'azione, contestando
anzitutto il valore litigioso di soli fr. 6000.–. In sede di replica e duplica
orali le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista, notificando svariate
prove. Mediante ordinanza dell'11 giugno 2008 il Pretore ha accertato che il
valore litigioso è superiore a fr. 8000.– e che la causa andava trattata perciò
con la procedura ordinaria, di modo che ha assegnato al convenuto un termine di
30 giorni per presentare la risposta scritta.
C. Nella sua risposta del 7
luglio 2008 AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione. Con
replica del 10 settembre 2008 gli attori hanno confermato la loro richiesta. Il
convenuto ha duplicato il 7 ottobre 2008, riaffermando il suo punto di
vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 13 novembre 2008 e l'istruttoria,
cominciata il 19 gennaio 2009, è stata chiusa il 20 novembre 2013. Nel
loro memoriale conclusivo del 2 gennaio 2014 gli attori hanno poi ribadito la richiesta
di accesso necessario da esercitare sul subalterno h della particella n.
648, limitatamente tuttavia ai primi 60 m della strada privata a partire dalla
pubblica via, offrendo un'indennità di fr. 6000.– o, in subordine, di fr.
8500.–. Nel suo allegato conclusivo del 3 gennaio 2014 il convenuto ha proposto
nuovamente di respingere la petizione. Al dibattimento finale del 13 gennaio
2014 gli attori hanno confermato la loro domanda, mentre il convenuto ha postulato
ulteriormente il rigetto della petizione.
D. Statuendo con sentenza del
15 maggio 2014, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, nel senso che
ha condannato AP 1 a iscrivere in favore della particella n. 653 una servitù di
accesso necessario con ogni veicolo da esercitare sui primi 60 m della strada
privata posta sul subalterno h della sua particella n. 648. AO 1, AO
2 e AO 3 sono stati condannati a versare solidalmente a AP 1, contestualmente
all'iscrizione della servitù, un'indennità di fr. 7203.60. La tassa di
giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 300.–, come pure i costi della perizia
giudiziaria, oltre a tasse e spese delle ordinanze relative all'assunzione di
tale prova, sono state poste per metà a carico degli attori in solido e per
l'altra metà a carico del convenuto, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 giugno 2014 nel
quale chiede che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia respinta.
Nelle loro osservazioni dell'8 settembre 2014 AO 1, AO 2 e AO 3 propongono
di rigettare l'appello. Constatato che il 30 dicembre 2011 AP 1 aveva donato la
particella n. 648 alla figlia F__________, il presidente di questa Camera ha impartito
al medesimo il 6 novembre 2015 un breve termine per comunicare se l'acquirente
intendesse subentrargli nella causa e se egli fosse d'accordo. Il 12 novembre
2015 F__________ ha dichiarato di subentrare nel processo e con lettera di
quello stesso giorno AP 1 ha dichiarato di approvare il subingresso. Gli attori,
cui le dichiarazioni sono state trasmesse, hanno comunicato il 30 novembre 2015
di opporsi alle “considerazioni di merito” contenute nella dichiarazione di F__________.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai
Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni trattate con la procedura ordinaria
degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è
dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in oltre fr. 30 000.– (sentenza
impugnata, consid. 7), importo che non
appare inverosimile e che non è messo in discussione. Quanto alla tempestività
del ricorso, la sentenza impugnata è pervenuta
al legale del convenuto il 20 maggio 2014. Depositato il 16 giugno 2014,
l'appello in esame è quindi tempestivo.
2. Il
30 dicembre 2011 F__________ è divenuta – come detto – proprietaria della
particella n. 648. Ora, l'art. 83 cpv. 1 CPC prevede che se l'oggetto litigioso
è alienato pendente causa l'acquirente ha il diritto di subentrare
all'alienante nel processo, con l'accordo di quest'ultimo, senza che la controparte
possa opporsi. Nella fattispecie F__________ ha dichiarato di subentrare
a AP 1, il quale ha consentito al subingresso.
L'avente
diritto ha ratificato inoltre l'operato del proprio dante causa. La
sostituzione di parte si è quindi perfezionata.
3. Con
le osservazioni all'appello gli attori producono una lettera del 29 agosto 2014
in cui il Municipio di __________ attesta che è in corso una revisione del
piano regolatore comunale riguardante il comparto “Stazione” a __________, inclusa
la zona “__________”. Successivo all'emanazione della sentenza impugnata, il
documento è ricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Circa l'ammissibilità degli
argomenti contenuti nella dichiarazione del 12 novembre 2015 in cui F__________
comunica di subentrare al padre nel processo, già nell'appello il convenuto
affermava che la particella degli attori è “perfettamente raggiungibile dalla
strada cantonale e dispone di un collegamento sufficiente”, come pure che nella
zona è prevista l'esecuzione di una strada comunale. Poco importa dunque la
proponibilità di simili argomentazioni nella dichiarazione di subingresso. F__________
sottolinea invero la presenza di due figli piccoli che “si trovano spesso sulla
strada” privata, ma se si pensa che la nota strada privata è usata già oggi per
raggiungere in automobile quattro fondi edificati e 18 posteggi (doc. 1, pag. 1),
lo stato di pericolo non apparirebbe aggravarsi apprezzabilmente. In simili circostanze
giova procedere senza indugio all'esame del ricorso.
4. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che agli attori non possa
rimproverarsi di avere trascurato, al momento di formare la nuova particella n.
653, la creazione di un accesso sufficiente, il frazionamento non essendo opera
loro. Ciò premesso, egli ha accertato che la particella n. 653 è posta nella
zona edificabile del piano regolatore, che il fondo non dispone di alcun accesso
alla rete viaria, che l'autorità comunale prevede la formazione di una strada pubblica
destinata a sovrapporsi – almeno nel primo tratto – all'attuale strada privata situata
sul subalterno h della particella n. 648, che tale progetto figura
anche nella recente proposta di modifica del piano regolatore e che l'odierna
strada privata sul subalterno h della particella n. 648 consente già
oggi l'accesso veicolare a sette particelle vicine. Per quel che è della
particella n. 653 – ha continuato il Pretore – essa versa in uno stato di
necessità, poiché è priva di qualsiasi collegamento stradale, mentre il
subalterno h della particella n. 648 è quello su cui si può ragionevolmente
esigere la costituzione di un accesso con minor danno (art. 694 cpv. 2 CC). Onde
l'accoglimento dell'azione sotto questo profilo. Relativamente all'indennità che
spetta al convenuto, il primo giudice l'ha commisurata alle risultanze della
perizia giudiziaria, calcolandola in relazione alla superficie occupata dalla
servitù (60 m di lunghezza, 3.60 m di larghezza), esclusa ogni compensazione per
l'asserita impossibilità di realizzare sei posteggi sul fondo serviente, già gravato
di servitù di passo veicolare in favore di terzi.
5. L'appellante fa
valere che l'accesso al fondo degli attori è sempre avvenuto direttamente dalla
strada comunale (via __________) attraverso l'attuale particella n. 652, percorso
che è tuttora praticabile, sicché l'accesso necessario va chiesto ai proprietari
di quel fondo. Egli adduce inoltre che la particella degli attori dista appena 30
m dalla pubblica via ed è raggiungibile a piedi senza problemi, ciò che non
giustifica la costituzione di un passo veicolare. Quanto al fatto che la strada
posta sul subalterno h del suo fondo torni utile anche ad altre
proprietà, egli rileva che si tratta di immobili suoi o di suoi familiari. In
condizioni del genere – egli fa valere – gli eredi fu A__________ devono creare
un proprio accesso sui loro fondi o attendere la costruzione della nuova
strada comunale. L'appellante contesta altresì l'indennità fissata dal Pretore
(fr. 7203.60), chiedendo di portarla a fr. 55 900.–, anche perché
la servitù gli impedirà di creare sei posteggi, arrecandogli un danno di almeno
fr. 21 798.–, mentre gli attori potranno conservare
l'intero terreno edificabile, da lui stimato in fr. 60 000.–. In conclusione
l'appellante ribadisce che gli attori non hanno dimostrato di avere chiesto
prioritariamente l'accesso necessario ai proprietari della particella n. 652, né
di avere comprovato che l'accesso attuale sia insufficiente o che la particella
n. 653 sia inutilizzabile senza un passo carrabile. Tanto meno essi hanno
documentato di avere preventivamente fatto capo agli strumenti del diritto
pubblico, sollecitando l'intervento del Comune. Nulla giustificherebbe perciò
l'accoglimento della petizione.
6. Il diritto all'accesso
necessario dell'art. 694 CC costituisce, come altre restrizioni indirette della
proprietà (per esempio l'obbligo di tollerare una condotta o una fontana
necessaria) un'“espropriazione di diritto privato”. Per questo motivo la
giurisprudenza ne subordina la concessione a premesse rigorose. Di esso ci si
può prevalere solo in caso di vera necessità, qualora l'uso del fondo conforme
alla sua destinazione esiga un accesso alla strada pubblica e tale accesso
faccia completamente difetto o sia insufficiente (DTF 136 III 133 consid. 3.1
con richiami). I piani regolatori dovrebbero già assicurare a tutti i fondi
compresi nelle zone edificabili un adeguato collegamento alla pubblica via, di
modo che accessi necessari in forza dell'art. 694 cpv. 1 CC dovrebbero risultare
superflui. Può accadere nondimeno che fondi inseriti nella zona edificabile non
si trovino sufficientemente collegati alla rete viaria. La giurisprudenza
stabilisce che in tal caso il proprietario intenzionato a ottenere un accesso necessario
deve valersi anzitutto degli strumenti offerti dal diritto amministrativo. Se
può sollecitare l'urbanizzazione del terreno mediante l'esecuzione dei
raccordi stradali e degli allacciamenti previsti dall'art. 19
cpv. 2 LPT, non sussiste per principio uno stato di necessità che
giustifichi l'applicazione dell'art. 694 CC. Il proprietario che postula la concessione di un accesso necessario
invocando l'art. 694 CC deve dimostrare perciò di essersi attivato
invano per ottenere un collegamento sufficiente del suo fondo alla pubblica via
facendo capo ai rimedi del diritto pubblico (DTF 136 III 135 consid. 3.3.1
con richiami). Il principio è già stato richiamato più volte da questa Camera (RtiD
I-2012 pag. 892 consid. 7; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.52 del 17
settembre 2015, consid. 6 con riferimenti).
7. In concreto la particella
degli attori è compresa nella zona edificabile R3 (residenziale semi intensiva)
del piano regolatore (doc. O; doc. I richiamato: estratto del piano delle
zone del piano regolatore del Comune di __________, approvato il 21 giugno
2000). Quest'ultimo prevede la realizzazione di una “strada comunale di
raccolta” larga 4.5 m che, dipartendosi dalla via __________, si sovrappone – per
l'essenziale – all'esistente strada privata sul subalterno h della
particella n. 648, costeggiando il fondo degli attori, per poi proseguire con
un nuovo tratto lungo altre proprietà, fino a collegarsi con la strada
cantonale (doc. N; doc. I richiamato, estratto del piano del traffico). Il
27 agosto 2012 il Municipio di __________ ha avviato lo studio per una
variante del piano regolatore (lettera 29 agosto 2014 del Municipio, prodotta
in appello dagli attori). Il rapporto di pianificazione, dell'ottobre 2013, continua
a prevedere – come ha rilevato il Pretore (sentenza impugnata, consid. 5.3)
– la citata strada di raccolta (‹www.__________). La procedura intesa alla modifica del piano regolatore continua ora con
l'esame preliminare del progetto da parte del Dipartimento del
territorio (art. 25 segg. Lst [RL 7.1.1.1]; lettera 29 agosto 2014 prodotta
dagli appellanti).
8. Interpellato dagli attori,
l'11 marzo 2008 il Municipio ha dichiarato che la realizzazione della strada
comunale prevista nel piano del traffico è prevista a “medio/lungo termine”
(doc. N). Ove si consideri che tale strada figurava già nel piano regolatore
comunale del 1982 (doc. I richiamato, estratto del piano del traffico) e che a
tutt'oggi è solo segnata sulla carta, non è dato a divedere quando essa sarà attuata.
Certo, l'art. 19 cpv. 2 LPT dispone che le zone edificabili vanno equipaggiate
dall'ente pubblico nei termini previsti dal programma di urbanizzazione,
conformemente del resto all'art. 5 LCAP (RS 843). Se l'urbanizzazione non è eseguita
entro quelle scadenze, i proprietari fondiari possono provvedere da sé, secondo
Fatti
i piani approvati, o anticipare loro stessi i costi dell'urbanizzazione (art.
19 cpv. 3 LPT, art. 38 Lst [RL 7.1.1.1] corrispondente al vecchio art. 80
LALPT). Sta di fatto che nel vigente piano regolatore comunale non consta
sussistere un programma di urbanizzazione destinato all'esecuzione della nuova strada,
mentre la variante allo studio deve ancora essere approvata. Non risulta di
conseguenza – né l'appellante ha mai preteso – che gli attori possano
anticipare essi medesimi i costi di realizzazione dell'opera. Ne segue che il
diritto pubblico non offre agli attori strumenti idonei per ottenere in tempi
ragionevolmente prevedibili l'avvio dei lavori per la costruzione della nuova infrastruttura.
9. Nelle condizioni illustrate
non può seriamente contestarsi che la particella n. 653 versi in uno stato di
necessità. Un accesso “sufficiente” alla pubblica via nel senso dell'art. 694
cpv. 1 CC deve assicurare uno sfruttamento adeguato e razionale del fondo,
conforme alla sua destinazione (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 237 n. 1863; Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB
II, 5ª edizione, n. 6 ad art. 694 con rimandi). Trattandosi di un terreno edificato
posto all'interno di una località, di regola l'accesso non è sufficiente se non
è carrozzabile (DTF 110 II 127 consid. 5, 93 II 169 consid. 2; Rep. 1989 pag. 142
consid. 1 con rimandi). L'art. 694 cpv. 1 CC non conferisce il diritto di
arrivare per forza fino alla soglia di casa (I CCA,
sentenza inc. 11.2012.16 del 19 novembre 2014, consid. 7 con rimandi; v.
anche RtiD I-2014 pag. 762 n. 13c; I-2007 pag. 766 consid. 8a). Tuttavia un fondo situato entro un perimetro in
cui si trovino edifici abitativi o di vacanza deve poter essere raggiunto sino
al confine – per principio – con veicoli a motore, dovendosi assicurare un
adeguato accesso anche ai mezzi di soccorso e di servizio, sempre che la
topografia dei luoghi ciò permetta.
Nella fattispecie
la particella n. 653 non è ancora fabbricata, ma il convenuto non revoca in
dubbio che gli attori abbiano intenzione di costruire, tanto ch'egli ha incaricato
un tecnico di calcolare l'indennità in suo favore nel caso in cui gli attori
procedessero all'edificazione e necessitassero di sei posteggi (doc. 1, pag. 2;
deposizione di __________ del 24 marzo 2009, verbali pag. 4 in basso). Sarà
anche vero che la particella n. 653 dista solo una trentina di metri dalla
pubblica via. A parte il fatto però ch'essa non dispone neppure di un passo
pedonale, trattandosi di un fondo destinato all'edilizia abitativa l'accesso
non è sufficiente per principio – come detto – se non consente di raggiungere in
automobile almeno i confini della proprietà. Eccezioni sono pensabili per terreni in notevole pendenza (DTF 136 III 136 consid. 3.3.3
con richiami; RtiD I-2012 pag. 893 consid. 9), ciò che tuttavia non è il caso
in concreto. Poco importa dunque che oggi la particella n. 653 non
abbisogni di un accesso carrozzabile perché è usata come giardino dai
comproprietari della contigua particella n. 652 (deposizione di __________ del
13 luglio 2009, verbali pag. 2). La mancanza di qualunque collegamento
denota un evidente stato di necessità nel senso dell'art. 694 CC.
10. Ciò posto, il
proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo alla pubblica
via può esigere che i vicini gli consentano il passaggio necessario “dietro
piena indennità”. L'accesso va chiesto in primo luogo al vicino “dal quale, a
causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può ragionevolmente
esigere la concessione del passo”; se più fondi adempiono tale requisito,
l'accesso va chiesto al vicino per il quale
il passaggio risulti di minor danno (art. 694 cpv. 2 CC). Nella determinazione
dell'accesso necessario, in ogni modo, “devesi
aver riguardo agli interessi delle due parti” (art. 694 cpv. 3 CC), facendo
sì che il fondo gravato subisca il minor inconveniente possibile (Steinauer, op. cit., pag. 240 n. 1865a). Dall'ordine di priorità appena citato è lecito
scostarsi, in altri termini, qualora esso non tenga debito conto degli
interessi del proprietario richiedente, creando a quest'ultimo – per esempio –
costi di costruzione e di manutenzione sproporzionati, oppure non tenga conto
degli interessi del proprietario designato dall'art. 694 cpv. 2 CC, cagionando
a quest'ultimo un pregiudizio sproporzionato. In circostanze del genere si
applica il principio generale dell'art. 694 cpv. 3 CC per cui l'accesso
necessario è quello che meglio tiene conto degli
interessi delle parti, fermo restando che il proprietario richiedente ha
diritto a un accesso necessario e non all'accesso che gli fa più comodo
(I CCA, sentenze inc. 11.2011.165 del 12 marzo 2014, consid. 6 e inc. 11.2009.87 del 18 febbraio 2013, consid. 6
con numerosi rinvii).
a) L'odierna
particella n. 653 (vecchia particella n. 2627 VM) è stata costituita per
frazionamento il 16 febbraio 2000, quando l'allora proprietario A__________,
zio degli attori, ha scorporato 593 m² dall'originaria particella n. 652 (vecchia
particella n.1829 VM) per creare un nuovo fondo (doc. P, Q e R). Tale proprietà
non ha mai avuto alcun accesso alla pubblica via. L'attuale comproprietaria
della particella n. 652 ha confermato che prima del frazionamento si raggiungeva
Considerandi
la porzione di terreno andata a costituire la particella n. 653 attraverso
l'odierna
particella n. 652, come si è continuato a fare in seguito. Essa ha precisato
che a confine tra la particella n. 653 e la strada privata formante il
subalterno h della particella n. 648 esiste sì un cancello
(perizia, pag. 34 in fondo), ma che tale passaggio non è mai stato adoperato. Infine
essa ha soggiunto che, così come stanno oggi le cose, non è possibile arrivare
in automobile fino alla particella n. 653 attraverso la particella n. 652,
ma che ciò sarebbe possibile creando un accesso a tale scopo, mai chiesto tuttavia
dagli attori (deposizione di __________ del 13 luglio 2009, verbali pag. 2).
b) Alla
luce di quanto precede è manifesto che il vicino “dal quale, a causa dello
stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può ragionevolmente
esigere la concessione del passo” in conformità all'art. 694 cpv. 2 CC sono i
comproprietari della particella n. 652. Nulla induce a supporre – contrariamente
a quanto pretendeva il convenuto (replica, pag. 3 in alto) – che ciò non sia
fattibile, né è mai stato preteso che una soluzione siffatta cagionerebbe agli
attori costi di costruzione e di manutenzione esagerati oppure arrecherebbe ai
comproprietari della particella n. 652 inconvenienti sproporzionati. Mal si intravedono
dunque i presupposti per derogare in concreto – per di più eccezionalmente – all'ordine
di priorità previsto dall'art. 694 cpv. 2 CC, tanto meno ove si pensi che nell'applicazione
di tale norma la giurisprudenza è generalmente restrittiva per il ragguardevole
pregiudizio che un passo necessario può arrecare al fondo del vicino (casistica
e riferimenti in: Steinauer,
op. cit., pag. 238 n. 1863a; Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF 120 II
186.
consid. 2a).
c) Non
si disconosce che, secondo il Pretore, il subalterno h
della particella n. 648 è la superficie di terreno su cui si può
costituire un accesso alla particella n. 653 con minor danno. Il criterio del
“minor danno” non basta tuttavia per scostarsi dall'ordine di priorità
previsto dall'art. 694 cpv. 2 CC. A tal fine occorre – come si è spiegato –
che tale ordine non tenga debito conto degli interessi del proprietario richiedente
o degli interessi del proprietario designato dall'art. 694 cpv. 2 CC, esigendo
dall'uno o dall'altro sacrifici sproporzionati (sentenza del Tribunale federale
5A_299/2007 del 30 novembre 2007, consid. 5 con riferimenti). L'art. 694 cpv. 3
CC non va interpretato nel senso che una soluzione più economica o più conveniente
possa prevalere sull'ordine legale. Lo “stato preesistente della proprietà e
della viabilità” implica sicuramente, in concreto, inconvenienti per i
comproprietari della particella n. 652, tenuti a sopportare il transito veicolare
da e per la particella n. 653. Implica inconvenienti anche per gli attori, cui
incomberebbe la costruzione e la manutenzione dell'accesso. Dagli atti non si
evincono tuttavia elementi quantitativi o qualitativi che facciano apparire tali
svantaggi esagerati al punto da imporre una deroga al criterio dello stato
preesistente e giustificare la costituzione di una servitù di passo su un fondo
estraneo allo stato anteriore della proprietà e della viabilità.
Poco giova dunque che sulla particella n. 648 l'ente pubblico intenda
formare – senza che sia dato di sapere quando – una “strada comunale di
raccolta”.
d) Si
aggiunga che nel caso specifico una deroga al citato principio apparirebbe
urtante anche per altri motivi. Come si è spiegato, in concreto la particella
n. 653 è senza accesso per volontà di chi l'ha creata, A__________, il quale ha
frazionato il 16 febbraio 2000 la vecchia particella n. 1829 VM (sopra, consid.
a). È vero quindi che – come ha accertato il Pretore – gli attori non sono essi
medesimi responsabili dello stato di necessità in cui si trova la particella
n. 653. È altrettanto vero però che l'erede di un proprietario immobiliare
regolarmente iscritto nel registro fondiario non è un “terzo” qualsiasi (Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht,
4ª edizione, pag. 142 n. 588; Pfister von
Schulthess, Der Schutz des öffentlichen Glaubens im
schweizerischen Sachenrecht, Zurigo 1969, pag. 45). Deve lasciarsi
imputare anzi le azioni del de cuius. Si accogliesse l'azione di accesso
necessario nella fattispecie, un proprietario immobiliare potrebbe staccare e lasciare
senza accesso una porzione del proprio fondo, salvo pretendere poi dal vicino la
concessione di un accesso necessario, ciò che gli consentirebbe anche di risparmiare
la superficie necessaria per dotare il fondo scorporato di un collegamento
lungo il fondo residuo. L'art. 694 cpv. 1 CC non è destinato tuttavia a
operazioni del genere. Che A__________ abbia lasciato la particella n. 653
senza accesso contando sul fatto che nel frattempo l'ente pubblico realizzasse
la “strada comunale di raccolta” nulla muta, non giustificando ciò soltanto la
costituzione di una servitù di passo su un fondo estraneo allo
stato anteriore della proprietà e della viabilità.
11.
Se ne conclude che,
provvisto di buon diritto, l'appello in esame merita accoglimento. Ciò comporta
la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere l'azione. Le spese
processuali e le ripetibili di entrambi i gradi di giurisdizione seguono la soccombenza
degli attori in solido (art. 106 cpv. 1 e 3 seconda frase CPC). Il convenuto postula
la rifusione di fr. 1500.– per ripetibili tanto per la procedura davanti
al Pretore quanto per la procedura di
appello. Dato il valore litigioso di oltre fr. 30 000.–
(sopra, consid. 1), tali indennità sono sicuramente rispettose dell'art. 11
cpv. 1 e 2 lett. a del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL
3.1.1.7
).
12.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro la decisione odierna sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge – come detto – la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la sentenza
impugnata è così riformata:
1. La
petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 300.–, come pure i costi
della perizia giudiziaria, oltre alle tasse e alle spese delle ordinanze relative
all'assunzione di tale prova, sono poste a carico degli attori in solido, i
quali rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, un'indennità
di fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
II. Le spese di appello di fr. 1500.–,
da anticipare dall'appellante, sono poste solidalmente a carico di AO 1, AO 2 e
AO 3, i quali rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr.
1500.– complessivi per ripetibili.
III. Notificazione:
– avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).