11.2014.53
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale di artigiani e imprenditori: verosimile ammontare del pegno
28 dicembre 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.53
11.2014.56
Lugano
28 dicembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Olgiati, giudice supplente
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nelle cause DI.2007.1545 e DI.2007.1548 (ipoteche legali di artigiani
e imprenditori: iscrizioni provvisorie) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promosse con istanze del 6 e 7 dicembre 2007 dalla
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 2),
giudicando
sugli appelli del 20 giugno 2014 presentati dalla AP 1 contro le sentenze emesse
dal Pretore il 4 e 5 giugno 2014;
Ritenuto
in fatto: A. L'arch. G__________ ha
commissionato il 24 agosto 2005 all'impresa AP 1 lavori per la costruzione di
case a schiera (“impianto di cantiere, ponteggi, canalizzazioni, opere in calcestruzzo
e opere murarie”) per fr. 175 000.–
su ognuna delle particelle n. 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734 e 735 RFD di __________,
sezione di __________, alle quali è correlata una coattiva formata dalla
particella n. 225. Il 25 agosto 2005 AO 1 ha acquistato la particella
n. 733, cui compete la quota F della particella coattiva n. 225
(134/1000) e la quota F di
un'altra coattiva (bosco), la particella n. 727 (134/1000).
B. In seguito a divergenze con
l'impresa di costruzione, il 4 ottobre 2007 l'arch. G__________ ha rescisso in
corso d'opera il contratto d'appalto con effetto immediato, fissando alla AP 1
un termine fino al 12 ottobre 2007 per liberare il cantiere. L'8 ottobre 2007
la AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, l'esecuzione
di una prova a futura memoria “concernente i lavori d'edificazione” sulle
citate particelle. Il Pretore ha accolto l'istanza il 26 ottobre 2007 e ha
incaricato del referto l'ing. I__________, che ha consegnato la perizia il
6 dicembre 2007, completandola il 26 maggio 2008 (inc. DI.2007.1261).
C. Nel frattempo, il
6 dicembre 2007, la AP 1 ha citato AO 1 davanti al medesimo Pretore,
postulando l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori sulla particella n. 733 per fr. 51 415.55 con interessi al 5% dal 30 giugno 2007 (inc.
DI.2007.1545). L'indomani la ditta ha nuovamente
convenuto AO 1, sollecitando l'iscrizione provvisoria sulla particella
n. 733 di un'altra ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori per fr. 45 101.90 con
interessi al 5% dal 30 giugno 2007 “per lavori svolti sulla coattiva n.
225” (inc. DI.2007.1548). Con decreti cautelari del 7 dicembre 2007,
emessi senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato le iscrizioni richieste.
All'udienza del 29 gennaio 2008, indetta per la discussione, la convenuta ha
proposto di respingere l'istanza e il 13 giugno successivo il Pretore ha
congiunto le cause per l'istruttoria, che è terminata il 23 febbraio 2012.
Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte nelle quali hanno ribadito le loro antitetiche posizioni.
D. Statuendo con sentenza del 4
giugno 2014, il Pretore ha respinto l'istanza volta all'ottenimento
dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 45 101.90 con interessi (inc. DI.2007.1548) e ha
ordinato la cancellazione dell'iscrizione provvisoria decretata senza contraddittorio
il 7 dicembre 2007. Le spese processuali di fr. 2200.– sono state poste a
carico della AP 1, tenuta a rifondere a AO 1 fr. 1200.– complessivi per ripetibili.
Con sentenza del 5 giugno 2014 il Pretore ha respinto anche
l'istanza riguardante
l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 51 415.55 con interessi (inc. DI.2007.1545) e ha
ordinato all'ufficiale del registro fondiario di cancellare la relativa
iscrizione provvisoria decretata senza contraddittorio il 7 dicembre 2007. Le
spese processuali di complessivi fr. 850.– sono state addebitate ancora alla AP
1, con obbligo di versare alle controparti fr. 1500.– complessivi per
ripetibili.
E. Contro le sentenze appena
citate la AP 1 è insorta a questa Camera con due appelli del 20 giugno 2014 nei
quali chiede che le decisioni impugnate siano riformate, confermando le
iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali decretate dal Pretore senza contraddittorio
per fr. 51 415.55 e fr. 45 101.90 con interessi. Nelle sue osservazioni
del 14 luglio 2014 AO 1 propone di respingere gli appelli.
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di
ipoteche legali degli artigiani e imprenditori è trattata con la
procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le
decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò entro dieci
giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto è senz'altro dato, litigiosa
essendo – come davanti al Pretore – l'iscrizione provvisoria di ipoteche legali
per fr. 96 517.45 complessivi. Quanto alla tempestività dei rimedi
giuridici, le sentenze impugnate sono pervenute al patrocinatore dell'istante il 10 giugno 2014 (doc. B). Introdotti
il 20 giugno 2014, gli appelli in esame sono di conseguenza ricevibili.
2. In concreto l'istante ha
presentato nei confronti di AO 1 due istanze per l'iscrizione provvisoria di
ipoteche legali di artigiani e imprenditori: la prima per fr. 51 415.55 con interessi concernente lavori svolti sulla particella n. 733 (inc. DI.2007.1545),
la seconda per fr. 45 101.90 con interessi
riguardante lavori eseguiti sulla particella coattiva n. 225 (inc.
DI.2007.1548). Se non che, una coattiva (“proprietà dipendente”: art. 655a
cpv. 1 CC) segue la sorte del fondo principale e non può essere alienata, costituita
in pegno né gravata di un altro diritto reale separatamente (ciò valeva già
prima che entrasse in vigore l'art. 655a CC: Pinchetti, Nozioni di registro fondiario e prontuario delle
operazioni, 2ª edizione, pag. 57). Il Pretore ha
riunito invero le due cause per l'istruttoria. In realtà, trattandosi di più
pretese derivanti dal medesimo fatto o atto giuridico proposte simultaneamente
verso la medesima convenuta su uno stesso immobile, si dava cumulo oggettivo di
azioni (art. 72 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). L'istanza volta all'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale per le opere comuni (inc. 11.2014.56) va
congiunta perciò con quella intesa all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale sul fondo principale (inc.
11.2014.53) ai fini di un giudizio unico (art. 125 lett. b e c
combinato con l'art. 90 nCPC).
3. L'appellante postula il
richiamo dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, dell'inc. OR.2012.239
inerente all'azione creditoria intentata da essa medesima contro l'arch. G__________
per ottenere il pagamento della mercede. Ora, nuovi mezzi di prova sono
ammissibili in appello soltanto se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto
conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). L'appellante non
pretende che ciò sia il caso nella fattispecie, onde l'improponibilità della
richiesta. Per di più, l'appellante neppure indica quali documenti sarebbero di
rilievo per la decisione. E in una causa che non è retta dal principio inquisitorio
non incombe al giudice cercare in un carteggio quali atti sarebbero di sostegno
alle argomentazioni dell'una o dell'altra parte. Alla richiesta
dell'appellante non può quindi essere dato seguito.
4. Nelle sentenze impugnate il
Pretore, riassunti i principi che disciplinano l'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, ha accertato anzitutto la
tempestività delle istanze, il termine trimestrale (art. 839 cpv. 2 vCC) decorrendo
in caso di fine anticipata del contratto dalla data della rescissione del negozio
giuridico. Egli ha nondimeno respinto le iscrizioni provvisorie perché
l'istante non aveva addotto né tanto meno reso verosimili elementi idonei “da
un lato a quantificare il lavoro effettivamente svolto e i materiali
effettivamente forniti (...) e dall'altro a determinare l'ammontare del
relativo credito”. All'istante il primo giudice ha rimproverato, in specie, di
essersi limitata a produrre un proprio conteggio in cui figurano, senza altra precisazione,
solo importi totali relativi all'ammontare delle fatture emesse, di quanto
incassato, dell'asserito saldo scoperto, di quanto essa dovrebbe ancora
incassare e di quanto ancora le rimaneva da eseguire e da fatturare. Un simile
documento equivale però – egli ha soggiunto – a una mera affermazione di parte,
che in concreto “non ha trovato alcuna conferma in altre risultanze istruttorie
e che, anzi, risulta invece essere sempre stato contestato sia dal committente
che dai proprietari”. Ciò è insufficiente già di primo acchito per rendere
verosimile l'ammontare della pretesa.
5. La AP 1 eccepisce
nell'appello che la convenuta non ha mai messo in dubbio la sua pretesa,
controversa essendo unicamente l'entità del credito. Essa fa valere che la
controparte ha mai contestato l'effettiva esecuzione dei lavori, limitandosi ad
asserire che i difetti accertati dalla perizia a futura memoria escludono la
spettanza del saldo. L'esistenza e la quantificazione dei difetti – essa
soggiunge – va esaminata tuttavia dal giudice del merito, mentre “dire che
l'opera è difettosa equivale comunque ad ammettere che è stata fatta”. L'appellante
ricorda inoltre che i proprietari erano disposti a versare fr. 25 000.– ciascuno per la prosecuzione dei lavori,
ciò che non avrebbero proposto “a fronte di un credito inesistente e di lavori
nemmeno fatti”. Adduce altresì che la convenuta ha mosso obiezioni al conteggio
ricapitolativo, ma non per discutere l'esecuzione dei lavori come tale, bensì
perché il conteggio “non terrebbe conto né delle singole costruzioni né degli
importi corretti”. In definitiva l'istante ritiene che l'entità dei lavori
eseguiti risulti dalla nota perizia, come pure dalla conferma dalle audizioni
testimoniali “circa scoperti e promesse della committenza di farvi fronte”.
6. I presupposti per ottenere
dal giudice l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale dell'artigiano o
dell'imprenditore sono già stati riassunti dal primo giudice. Al riguardo basti
rammentare che
l'istante deve addurre
elementi idonei a far apparire attendibile l'entità del lavoro svolto, l'insieme
dei materiali forniti e l'ammontare della pretesa. La procedura essendo sommaria,
il giudice non deve porre esigenze troppo severe al riguardo; in caso di
dubbio, egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione sulla
legittimità dell'ipoteca legale alla decisione di merito (da ultimo:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2012.98 del 27 marzo 2015, consid. 4 con
riferimenti; Steinauer, Les droits
réels, vol. III, 4ª edizione,
pag. 322 n. 2897 con citazioni; Schumacher,
Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 511
n. 1395). L'iscrizione provvisoria va respinta, in altre parole,
solo se l'esistenza del diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale appare
esclusa o altamente inverosimile (sentenza del
Tribunale federale 5A_426/2015 dell'8 ottobre 2015, consid. 3.4 con riferimenti).
7. Nella fattispecie il
contratto di appalto prevedeva l'impianto di cantiere, ponteggi,
canalizzazioni, “opere in C.A. e opere murarie” per ogni singolo fondo al
prezzo di fr. 175 000.– (doc. A). Nell'istanza di iscrizione provvisoria la AP
1 ha poi sostenuto che tale contratto non contemplava “le opere per le parti
comuni, come risulta dall'art. 5, alle quali si è aggiunta pure la costruzione
di un lift (...), fatturate a regia come risulta dall'art. 5 del contratto e
seguendo il tariffario allegato al contratto medesimo”. Per ogni singola
villetta sono state concordate infine – essa ha allegato – prestazioni supplementari
secondo le esigenze dei singoli proprietari. Dalla ricapitolazione della
situazione finanziaria risultano essere state emesse fino al 5 luglio 2007 relativamente alla particella n. 733 fatture per fr. 197 865.55,
con un saldo in favore dell'impresa di fr. 51
415.55, rispettivamente fatture per complessivi fr. 452 450.20, con un saldo in favore della ditta di
fr. 240 581.– riguardanti opere comuni
(doc. C).
a) Che
la convenuta non abbia mosso puntuali contestazioni alle opere eseguite
dall'istante, lamentando essenzialmente l'esistenza di difetti, e che i lavori
eseguiti siano desumibili dalla perizia a futura memoria o dalla deposizione di
M__________, capocantiere dell'istante, come pure dell'arch. G__________, è
possibile. Si conviene altresì che in mancanza di una precisa quantificazione
dei difetti rilevati nella perizia a futura memoria l'accertamento dei medesimi
va rinviato al merito. Resta il fatto che l'istanza di iscrizione difettava di
ogni specificazione sulle opere eseguite dall'impresa, sicché non è dato di capire – nemmeno a un sommario esame – quali siano
concretamente i lavori supplementari oggetto delle ipoteche legali e su quali
fondi essi siano state eseguiti. Quanto alle “opere comuni” per cui l'istante
chiede l'iscrizione di un pegno collettivo (con riferimento a DTF 102 Ia
85 consid. 2b/aa e a RtiD I-2011 pag. 670 consid. 7), ancorché
per finire essa suddivida i costi proporzionalmente ai millesimi della
proprietà coattiva n. 225 correlati ai singoli fondi, v'è da domandarsi se ciò
sia lecito o se l'istante non dovesse piuttosto suddividere semplicemente i
Considerandi
costi in base al valore di quanto svolto sulle singole proprietà interessate
dagli interventi. La questione può tuttavia rimanere irrisolta per le ragioni
in appresso.
b) Quanto
all'ammontare della pretesa avanzata dall'istante, è vero che iscrivere in via
provvisoria un'ipoteca legale non significa verificare l'esatta spettanza dell'artigiano
o imprenditore, ma unicamente sapere qual è il verosimile ammontare del pegno
che va a lui riconosciuto in garanzia del credito, la cui fondatezza va chiarita
nella causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca (I CCA, sentenza inc.
11.2012.98
del 27 marzo 2015, consid. 6 in fine). Ciò non toglie che in
concreto la ricapitolazione presentata dall'istante, espressamente contestata
dal committente e dai proprietari (deposizione 10 luglio 2008 di G__________:
verbali, pag. 5, e 10 giugno 2009 di Ga__________: verbali, pag. 2), si
esaurisca in un conteggio di dare e avere senza la benché minima
descrizione delle prestazioni cui queste si riferiscono e senza che sia dato di
verificare – nemmeno a un sommario esame – se la fatturazione corrisponda al
lavoro effettuato o ai materiali forniti. Come ha rilevato il Pretore,
una ricapitolazione del genere equivale per finire a una semplice affermazione
di parte circa l'ammontare della mercede richiesta. Sotto tale
profilo l'entità del saldo vantato dall'istante è lungi dall'apparire verosimile,
né basta in proposito il vago rinvio alle tariffe SSIC accluse al contratto d'appalto.
c) Non
si disconosce che nel caso precipuo i proprietari erano disposti a versare la
somma di fr. 25 000.– ciascuno per la prosecuzione
dei lavori (doc. 1; deposizione 10 luglio 2008 di G__________: verbali, pag.
5). Tale circostanza non basta tuttavia a rendere verosimile l'ammontare del
pegno, il quale va cifrato con esattezza (sentenza del Tribunale federale
5A_924/2014 del 7 maggio 2015, consid. 4.1.3.1 con rinvio; v. anche Schumacher, op.
cit., pag. 503 n. 1376). Né soccorrono a tale proposito le
affermazioni di S__________, geometra dell'istante, secondo cui “questo cantiere presentava degli scoperti
importanti dal mezzo milione in giù”
(deposizione del 10 luglio 2008: verbali, pag. 2). Si dà atto una volta ancora
che nel dubbio la decisione sul buon fondamento di un'ipoteca legale va
lasciata al giudice di merito, ma occorre per lo meno che elementi oggettivi –
e non solo asserzioni di parte – suffraghino il dubbio. Nel caso in rassegna
non v'è un solo elemento oggettivo che, pur lasciando spazio al dubbio, renda
verosimile il saldo di fr. 96 517.45
indicato dall'istante. Solo un conteggio allestito – come detto –
dall'istante medesima. Ordinare l'iscrizione di un'ipoteca legale in
condizioni siffatte significherebbe, né più né meno, riconoscere un diritto
all'ipoteca legale dell'artigiano o imprenditore su semplice richiesta. Ciò non
sarebbe ammissibile.
8.
Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli
oneri del giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni
per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
9.
Circa i rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di
fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc.
11.2014.56 (nei limiti dell'azione volta contro AO 1) e inc. 11.2014.53 sono
congiunte ai fini del giudizio.
2. Gli appelli sono respinti e le sentenze impugnate sono
confermate.
3. Le spese processuali di complessivi
fr. 900.– sono poste a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
4. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv. dott..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).