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Decisione

11.2014.54

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale di artigiani e imprenditori: verosimile ammontare del pegno

28 dicembre 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti non abbiano mosso puntuali contestazioni alle opere eseguite

dall'istante, lamentando essenzialmente l'esistenza di difetti, e che i lavori

eseguiti siano desumibili dalla perizia a futura memoria o dalla deposizione di

M__________, capocantiere dell'istante, come pure dell'arch. G__________, è

possibile. Si conviene altresì che in mancanza di una precisa quantificazione

dei difetti rilevati nella perizia a futura memoria l'accertamento dei medesimi

va rinviato al merito. Resta il fatto che l'istanza di iscrizione difettava di ogni

specificazione sulle opere eseguite dall'impresa, sicché non è dato

di capire – nemmeno a un sommario esa­me – quali siano concretamente i lavori

supplementari oggetto delle ipoteche legali e su quali fondi essi siano state

eseguiti. Quanto alle “opere comuni” per cui l'istante chiede l'iscrizione di

un pegno collettivo (con riferimento a DTF 102 Ia 85 consid. 2b/aa e a

RtiD I-2011 pag. 670 consid. 7), ancorché per finire essa suddivida

i costi proporzionalmente ai millesimi della proprietà coattiva n. 225 correlati

ai singoli fondi, v'è da domandarsi se ciò sia lecito o se l'istante non

dovesse piuttosto suddividere semplicemente i costi in base al valore di quanto

svolto sulle singole proprietà interessate dagli interventi. La questione può tuttavia

rimanere irrisolta per le ragioni in appresso.

b) Quanto

all'ammontare della pretesa avanzata dall'istante, è vero che iscrivere in via

provvisoria un'ipoteca legale non significa verificare l'esatta spettanza dell'artigiano

o imprenditore, ma unicamente sapere qual è il verosimile ammontare del pegno

che va a lui riconosciuto in garanzia del credito, la cui fondatezza va chiarita

nella causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca (I CCA, sentenza inc.

11.2012.98 del 27 marzo 2015, consid. 6 in fine). Ciò non toglie che in

concreto la ricapitolazione presentata dall'istante, espressamente contestata

dal committente e dai proprietari (deposizione 10 luglio 2008 di G__________:

verbali, pag. 5, e 10 giugno 2009 di Ga__________: verbali, pag. 2), si

esaurisca in un conteggio di dare e avere senza la benché minima

descrizione delle prestazioni cui queste si riferiscono e senza che sia dato di

Considerandi

verificare – nemmeno a un sommario esame – se la fatturazione corrisponda al

lavoro effettuato o ai materiali forniti. Come ha rilevato il Pretore,

una ricapitolazione del genere equivale per finire a una semplice affermazione

di parte circa ­l'ammontare della mercede richiesta. Sotto tale

profilo l'entità del saldo vantato dall'istante è lungi dall'apparire verosimile,

né basta in proposito il vago rinvio alle tariffe SSIC accluse al contratto

d'appalto.

c) Non

si disconosce che nel caso precipuo i proprietari erano disposti a versare la

somma di fr. 25 000.– ciascuno per la prosecuzione

dei lavori (doc. 1; deposizione 10 luglio 2008 di G__________: verbali, pag.

5). Tale circostanza non basta tuttavia a rendere verosimile l'ammontare del

pegno, il quale va cifrato con esattezza (sentenza del Tribunale federale

5A_924/2014 del 7 maggio 2015, consid. 4.1.3.1 con rinvio; v. anche Schumacher, op.

cit., pag. 503 n. 1376). Né soccorrono a tale proposito le

affermazioni di S__________, geometra dell'istante, secondo cui “questo cantiere presentava degli scoperti

importanti dal mezzo milione in giù”

(deposizione del 10 luglio 2008: verbali, pag. 2). Si dà atto una volta ancora

che nel dubbio la decisione sul buon fondamento di un'ipoteca legale va

lasciata al giudice di merito, ma occorre per lo meno che elementi oggettivi –

e non solo asserzioni di parte – suffraghino il dubbio. Nel caso in rassegna

non v'è un solo elemento oggettivo che, pur lasciando spazio al dubbio, ren­da

verosimile il saldo di fr. 65 636.60

indicato dall'istante. Solo un conteggio allestito – come detto –

dal­l'istante medesima. Ordinare l'iscrizione di un'ipoteca legale in

condizioni siffatte significherebbe, né più né meno, riconoscere un diritto

all'ipoteca legale dell'artigiano o imprenditore su semplice richiesta. Ciò non

sarebbe ammissibile.

9.

Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli

oneri del giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni

per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

10.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di

fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc.

11.2014.56 (nei limiti dell'azione volta AO 1 e AO 2) e inc.

11.2014.54 sono congiunte ai fini del giudizio.

2. Gli appelli sono respinti e le sentenze impugnate sono

confermate.

3. Le spese processuali di complessivi

fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

4. Notificazione a:

avv.;

avv. dott..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante

le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo

né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).