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Decisione

11.2014.57

Azione di riduzione: diritto opposto in via di eccezione

12 ottobre 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa OR.2013.9 (divisione

ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con

petizione del 5 giugno 2013 da

AP 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello

del 25 giugno 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

23 maggio 2014;

Ritenuto

in fatto: A. M__________

(1938), domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 28 agosto 2009. Il

6 ottobre 1960 essa aveva sposato H__________ (1933), dal quale ha avuto tre

figli: A__________ (1962, deceduto il 29 gennaio 2004 senza lasciare

discendenti), AO 1 (1965) e __________ (1967). Quel matrimonio è stato sciolto

per divorzio con sentenza passata in giudicato il 4 marzo 1986. Il 28 agosto

1986 M__________ si è risposata con AP 1 (1936). Mediante atto pubblico del 26

aprile 1988 i coniugi hanno adottato il regime della comunione dei beni, pattuendo

quanto segue:

II.

(…)

Diese

Gütergemeinschaft vereingt unsere heutigen und künftigen Vermögen und Einkünfte

zu einem Gesamtgut, das uns ungeteilt gehört. Kein Ehegatte kann über seinen

Anteil daran verfügen.

Ausgenommen

vom Gesamtgut sind diejenigen Vermögenswerte, die von Gesetzes wegen Eigengut

bilden (Gegenstände, die dem ausschliesslichen Gebrauch eines Ehegatten dienen,

Genugtuungsansprüche), sowie Zuwendungen Dritter und Erbschaften, die einem

Ehegatten als Eigengut zugewendet werden und soweit die Erbschaften von ihm

nicht als Pflichtteil beansprucht werden können.

III.

Wir

vereinbaren in Anwendung von art. 241 Abs. 2 ZGB, dass bei Auflösung unserer

Ehe durch den Tod eines Ehegatten das ganze Gesamtgut dem überlebenden

Ehegatten zu Alleineigentum zusteht. Er kann Pflichtteilsansprüche von

Nachkommen in bar oder ganz oder teilweise durch Zuweisung von Vermögenswerten

des Gesamtgutes abgelten.

B. Con

testamento olografo del 16 settembre 2008 M__________ ha così disposto:

Ich die unterzeichnete M__________ im

vollen Besitz meiner Zivilrechte, verfüge als meinen letzten Willen wie folgt:

geb. 24.07.38.

Als Universalerben ernenne ich meinen

Ehemann AP 1 das Eigentum meiner Wohnung in __________, via __________ zu übergeben.

Insbesondere

mit allen beweglichen und unbeweglichen Güter.

__________, den 16. Sept. 2008. M__________

Due

giorni dopo, il 18 settembre 2008, M__________ e A__________ hanno stipulato

davanti al notaio __________ di __________ un contratto successorio in cui il figlio

rinunciava, con effetto anche per i suoi discendenti, “a tutti i suoi diritti

ereditari” nella successione della madre dietro indennizzo di fr. 15 000.–.

C. Il

15 ottobre 2009 la notaia __________ ha pubblicato il contratto matrimoniale

del 26 aprile 1988 e il testamento olografo del 16 settembre 2008 davanti al

Pretore della giurisdizione di Locarno Città. Da parte sua il notaio __________

ha pubblicato il 21 aprile 2010 dinanzi al medesimo Pretore il contratto di

rinuncia ereditaria del 18 settembre 2008 tra la defunta e il figlio A__________.

Su istanza della notaia __________, lo stesso Pretore ha emanato il 24 novembre

2010 un certificato ereditario fu M__________, indicando quali unici eredi AP 1

e AO 1.

D. AO 1 rifiutando di consentire

al trapasso della proprietà per piani n. 2342 della particella n. 2629 RFD

di __________, AP 1 si è rivolto il 31 gennaio 2013 al medesimo Pretore per essere

autorizzato a procedere nei confronti di lei e chiedere la divisione

dell'eredità fu M__________, come pure la nomina di un notaio divisore e

l'attribuzione in proprietà esclusiva del citato bene immobile, con ordine

all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere la proprietà per piani a suo

nome. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 17 aprile 2013 e

l'indomani il Pretore aggiunto ha rilasciato all'attore l'autorizzazione ad

agire (inc. CM.2013.7).

E. Nella petizione presentata

il 5 giugno 2013 AP 1 ha avanzato le medesime richieste formulate in sede di

conciliazione. Nella sua risposta del 19 agosto 2013 AO 1 ha dichiarato di non contestare

il principio della divisione ereditaria, ma ha proposto di respingere la

petizione, opponendo una lesione della sua porzione legittima e chiedendo di

applicare una riduzione di ⅜ a tutto il compendio ereditario, inclusa la

quota spettante all'attore. In via riconvenzionale essa ha postulato inoltre la

liquidazione della sua porzione legittima dietro versamento di fr. 161 500.– (o di un importo da definire), dopo di

che AP 1 sarebbe divenuto titolare esclusivo della nota proprietà per piani. Si

fossero rivelati insufficienti i mezzi a disposizione per tacitare la sua

porzione legittima, la convenuta ha chiesto – in subordine – di iscrivere l'immobile

per ⅝ a nome di AP 1 e per ⅜ a nome di lei, disponendone la vendita

ai pubblici incanti. Con replica del 21 ottobre 2013 l'attore ha ribadito le

sue doman­de e ha postulato il rigetto della riconvenzione, sostenendo che la

convenuta non poteva più far valere una lesione della sua por­zione legittima

in via di eccezione. In duplica e replica riconvenzionale del 20 novembre 2013 AO

1 ha mantenuto le proprie richieste, instando a titolo subordinato per la

nomina di un rappresentante della comunione ereditaria. Con duplica ricon­venzionale

del 27 gennaio 2014 AP 1 ha proposto di respingere tale richiesta.

F. All'udienza per le prime

arringhe, del 10 marzo 2014, il Pretore ha deciso – così sollecitato dalle

parti – di limitare preliminarmente il giudizio alla questione di sapere se la

convenuta potesse ancora far valere validamente una lesione della sua porzione

legittima. La convenuta ha notificato prove, che però il Pretore non ha ammesso.

Di conseguenza le parti hanno tenuto seduta stante le arringhe finali, ognuna

confermando il proprio punto di vista. Statuendo con decisione del 23 maggio

2014, il Pretore ha accertato che l'eccezione della convenuta non era perenta e

ha posto le spese processuali di fr. 1500.– a carico di AP 1, tenuto a

rifondere a AO 1 fr. 2400.– per ripetibili.

G. Contro la decisione appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25 giugno 2014 nel

quale chiede di riformare il giudizio impugnato dichiarando perenta l'eccezione

sollevata dalla convenuta. Nelle sue osservazioni del 15 settembre 2014 AO 1 conclude

per la reiezione dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore ha deciso all'udienza

per le prime arringhe, in applicazione dell'art. 125 lett. a CPC, di

circoscrivere il processo alla questione di sapere se AO 1 potesse eccepire validamente

il suo diritto alla riduzione (art. 533 cpv. 3 CC) oppure se tale facoltà fosse

perenta. Ora, le decisioni che un giudice prende, dopo avere limitato il

processo “a singole questioni o conclusioni” in virtù del­l'art. 125 lett.

a CPC, sull'esistenza di un presupposto processuale o sulla legittimazione a

stare in lite oppure sulla prescrizione o sulla perenzione di una pretesa sono

incidentali, poiché non pongono termine al processo, ma potrebbero

mettere fine al medesimo – almeno in parte – nel caso in cui l'autorità giudiziaria

superiore capovolgesse su ricorso la decisione del primo giudice. Le decisioni

incidentali sono appellabili come le decisioni finali, sempre che sia dato – ove

si tratti di controversie patrimoniali – un valore litigioso di almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC; principi

riassunti in: RtiD I-2016 n. 39c pag. 716 consid. 2a con riferimenti).

Nella fattispecie il Pretore si è

dipartito da un valore litigioso di fr. 200 000.–

(nota manoscritta in calce a una lettera 5 febbraio 2013 dell'avv. __________

alla Pretura, nell'inc. CM.2013.7 sul tentativo di conciliazione), che non

appare inattendibile e che AO 1 non contesta, onde sotto questo profilo la

ricevibilità dell'appello. Quanto alla tempestività del medesimo, in concreto la

decisione del Pretore poteva essere impugnata entro 30 giorni (art. 311

cpv. 1 CPC), trattandosi di una sentenza ema­nata con la procedura ordinaria

(art. 219 segg. CPC). La quale è pervenuta al patrocinatore dell'appellante il

26.

maggio 2014. Depositato il 25 giugno 2014, l'appello in esame è pertanto

tempestivo.

2.

Nel giudizio impugnato il

Pretore ha ricordato anzitutto che la porzione legittima di un discendente in

concorso con il coniuge superstite del testatore è di tre ottavi della successione

(art. 471 n. 1 combinato con l'art. 462 n. 1 CC). Non ottenendo tale spettanza,

il discendente può pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione

disponibile siano “ridotte alla giusta misura” (art. 522 cpv. 1 CC). L'azione

di riduzione si prescrive però – meglio, “si perime”, ha rammentato il Pretore –

con il decorso di un anno dal momento in cui l'erede ha conosciuto la lesione

dei suoi diritti e, in ogni caso, con il decorso di dieci anni computati, per

le disposizioni testamentarie, dal mo­mento della loro pubblicazione (art. 533 cpv.

1.

CC). Dopo di allora l'ere­de può ancora far valere il suo diritto alla riduzione

in via di eccezione (art. 533 cpv. 3 CC), foss'anche nel quadro di un'azione

di divisione, purché abbia il possesso – o almeno il compossesso – dei beni successori.

Se ciò non è il caso, l'eccezione gli è preclusa.

In concreto il Pretore ha

accertato che la figlia AO 1 ha fatto valere una lesione della sua porzione legittima

ben più di un anno dopo essere venuta a conoscenza del testamento (al più tardi

il 6 novembre 2010), di modo ch'essa poteva valersi solo dell'eccezione (art.

533.

cpv. 3 CC). E per sapere se l'eccezione potesse essere validamente opposta

il primo giudice si è domandato se con il testamento olografo M__________

intendesse escludere completamente la figlia dalla successione. Vagliate le

circostanze del caso, egli ha scartato una simile ipotesi. Intanto – egli ha

rilevato – la testatrice ha istituito il marito suo erede universale, ma ha

precisato di lasciargli la proprietà per piani a __________, senza cenno ad

altri beni. Inoltre AP 1 non ha contestato il certificato ereditario rilasciato

il 24 novembre 2010 in cui figurano come unici eredi della testatrice lo stesso

AP 1 e AO 1. Infine – ha epilogato il primo giudice – l'attore ha riconosciuto

nella petizione e nella replica che erede fu M__________ è anche AO 1,

ammettendo che nel testamento M__________ ha prescritto una mera norma divisionale

e che la testatrice non ha mai inteso diseredare la figlia né privarla della porzione

legittima, neppure nella convenzione matrimoniale con cui i coniugi avevano

adottato la comunione dei beni. Tanto meno – ha concluso il Pretore – ove si

pensi che, due giorni dopo avere fatto testamento, M__________ ha stipulato con

il figlio A__________ un contratto di rinuncia ereditaria, ciò che non avrebbe

avuto senso se avesse voluto lasciare tutto al marito. Non essendo “totalmente

esclusa” dalla successione, dunque, la convenuta poteva invocare a buon diritto

l'art. 533 cpv. 3 CC.

3.

L'appellante sostiene

invece che AO 1 è del tutto esclusa dalla successione, tant'è che nel

testamento M__________ ha istituito suo erede universale il solo marito e ha

disposto del suo intero patrimonio, la successione non risultando comprendere

altri beni. Essa non ha dettato pertanto una semplice norma divisionale. Quanto

al fatto ch'egli non abbia impugnato il certificato ereditario, l'attore reputa

la circostanza ininfluente, un certificato ereditario essendo una mera attestazione

provvisoria, non suscettibile di passare in giudicato né di esplicare effetti

di merito sulla qualifica di erede. Poco importa poi, secondo l'appellante, che

due giorni dopo avere fatto testamento M__________ abbia stipulato con il

figlio A__________ un contratto di rinuncia ereditaria, tale questione essendo

“del tutto estranea e irrilevante per la valutazione della posizione della

parte appellata e in particolare per il giudizio sull'eccezione di perenzione

sollevata dal­l'appellante”.

4.

A ragione il Pretore è

partito nel caso specifico dal principio per cui un'azione di riduzione dev'essere

promossa entro un anno dal momento in cui l'erede ha conosciuto la lesione dei

suoi diritti e, in ogni caso, con il decorso di dieci anni computati, per le disposizioni

testamentarie, dal mo­mento della loro pubblicazione (art. 533 cpv. 1 CC). Con

pertinenza egli ha spiegato altresì che dopo di allora l'ere­de può ancora far

valere il suo diritto alla riduzione in via di eccezione (art. 533 cpv. 3

CC), foss'anche nel­l'ambito di un'azio­ne di divisione, purché abbia il

possesso – o almeno il compossesso – di beni della successione (sopra, consid.

2). Solo il possesso o il compossesso permette al­l'erede legittimario di limitarsi

a opporre un'eccezione, evitandogli di promuovere causa (Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB I,

5ª edizione, n. 4 ad art.

533). L'erede legittimario che detiene beni della successione, di conseguenza,

può resistere in ogni tempo alla consegna di tali beni a un altro erede invocando

semplicemente la tutela della propria porzione legittima. L'erede legittimario

che non detiene beni della successione è tenuto invece a procedere in via d'azio­ne,

entro i termini perentori fissati dalla legge, se vuole vedere accertata la sua

pretesa.

5.

Nella fattispecie AO 1 non contesta

di essere venuta a conoscenza del testamento materno, al più tardi, il 6

novembre 2010. Caduta in perenzione la possibilità di intentare azione di

riduzione, il problema era dunque di sapere se nel quadro del­l'azione di

divisione avviata da AP 1 essa potesse ancora opporre una lesione della sua

porzione legittima in via d'eccezione. A tal fine poco giovava interrogarsi –

come ha fatto il Pretore – se essa “sia o non realmente stata del tutto esclusa

dalla successione” (sentenza impugnata, consid. 4 in principio), tanto meno in

presenza di un erede universale. La questione è di sapere se essa fosse in

possesso – o almeno in compossesso – di beni ereditari. Se ciò non è il caso,

la via del­l'eccezione le era preclusa.

6.

Non si disconosce che, “salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli

altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli

eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali” (art. 560 cpv.

2.

CC). Alla morte del testatore l'erede diviene quindi possessore del­l'insieme

dei beni, rispettivamente compossessore se un altro erede detiene l'insieme dei

beni per conto di tutti gli eredi (Hrubesch-Millauer in: Abt/Weibel

[curatori], Praxis­kom­mentar Erb­recht, 3ª edizione, n. 9 ad art. 533 CC). Il legittimario

che il de cuius esclude o ignora in un testamento, tuttavia, non è

“erede”. È semplicemente un erede virtuale, nel senso che può promuovere

azio­ne di riduzione per ottenere quanto gli spetta, ma diventa “erede” a pieno

titolo solo quando passerà in giudicato la sentenza che gli riconosce la porzione

legittima (DTF 138 III 357 consid. 5). Fino ad allora egli non è possessore né

compossessore dei beni successori (tanto meno a norma del­l'art. 560 cpv. 2 CC), non partecipa al­l'amministra-zione di tali beni né

risponde per i debiti dell'eredità (Forni/Piatti

in: Basler Kommentar, op. cit., n. 2 alle note preliminari degli art. 522–533

CC).

7.

Posto ciò, poco o punto sussidia

– come detto – che in concreto AO 1 sia stata o non sia stata “totalmente

esclusa dalla successione” (sentenza impugnata, consid. 5 in fine). Determinante

per sapere se nella fattispecie essa potesse ancora opporre in via di eccezione

una lesione della sua porzione legittima è ch'essa detenesse il possesso o il

compossesso di beni successori. Nemmeno l'interessata prospetta nondimeno un'ipotesi

del genere. Tutt'al più essa avrebbe potuto acquisire il compossesso della

proprietà per piani a __________, insieme con AP 1. Se non che, nell'unico suo testamento

M__________ ha istituito erede universale il marito, ciò che trascende con ogni

evidenza i limiti di una norma divisionale (art. 608 cpv. 3 CC). Può darsi che

la disponente non intendesse escludere “totalmente” la figlia dalla successione,

come reputa il Pretore. Comunque sia, nell'unico suo testamento essa l'ha

ignorata. AO 1 era dunque un mero erede virtuale (“erede pretermesso”) e non poteva

– come si è appena visto – avere il possesso o il compossesso di beni della

successione. Che in realtà sia vero il contrario, ovvero che la convenuta sia

stata ignorata dalla testatrice solo in apparenza, avendo essa in mano altri

attivi dell'eredità non risulta. Anzi, l'ap­pellante sostiene che la proprietà

per piani di __________ è l'unico bene relitto da M__________ e nelle

osservazioni la convenuta non pretende che ciò non sia vero.

8.

Contrariamente all'opinione

del Pretore, infine, nulla muta che AP 1 non abbia impugnato il certificato

ereditario rilasciato il 24 novembre 2010, un simile attestato essendo emesso

senza che l'autorità esamini la qualità di erede sotto il profilo del diritto sostanziale

(DTF 128 III 323 consid. 2.2.2). Senza rilievo è altresì la circostanza che inizialmente

l'attore possa avere creduto la convenuta erede non solo virtuale, bensì a

pieno titolo, l'applicazione dell'art. 533 cpv. 3 CC essendo una questione di

diritto che va esaminata d'ufficio. In conclusione, come conferma anche la

dottrina più recente, un erede legittimario ingiustamente diseredato o ingiustamente

ignorato dal testatore, proprio perché non ha il possesso né il compossesso di

beni ereditari, deve promuovere azione di riduzione se intende ricuperare la

sua porzione legittima e non può limitarsi a far valere la lesione dei suoi diritti

in via d'eccezione, men che meno dopo la scadenza dei termini perentori dall'art.

553.

cpv. 1 CC (Eigenmann in: Eigenmann/Rouiller

[curatori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 9 ad art.

533.

CC). Fondato, l'appello merita quindi accoglimento, ciò che comporta la

modifica della sentenza impugnata nel senso di dichiarare perenta l'eccezione

sollevata da AO 1. Gli atti tornano al Pretore perché continui la trattazione

della causa.

9.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC). L'esito

dell'attuale giudizio impone di modificare anche il dispositivo sulle spese e

le ripetibili di primo grado, che seguono la medesima sorte.

10.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. Il

diritto alla riduzione eccepito da AO 1 nella successione fu M__________ è dichiarato

perento.

2. Le

spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP

1 fr. 2400.– per ripetibili.

II. Le

spese di appello, di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a

carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).