11.2014.57
Azione di riduzione: diritto opposto in via di eccezione
12 ottobre 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.57
Lugano
12 ottobre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa OR.2013.9 (divisione
ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con
petizione del 5 giugno 2013 da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 25 giugno 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
23 maggio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. M__________
(1938), domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 28 agosto 2009. Il
6 ottobre 1960 essa aveva sposato H__________ (1933), dal quale ha avuto tre
figli: A__________ (1962, deceduto il 29 gennaio 2004 senza lasciare
discendenti), AO 1 (1965) e __________ (1967). Quel matrimonio è stato sciolto
per divorzio con sentenza passata in giudicato il 4 marzo 1986. Il 28 agosto
1986 M__________ si è risposata con AP 1 (1936). Mediante atto pubblico del 26
aprile 1988 i coniugi hanno adottato il regime della comunione dei beni, pattuendo
quanto segue:
II.
(…)
Diese
Gütergemeinschaft vereingt unsere heutigen und künftigen Vermögen und Einkünfte
zu einem Gesamtgut, das uns ungeteilt gehört. Kein Ehegatte kann über seinen
Anteil daran verfügen.
Ausgenommen
vom Gesamtgut sind diejenigen Vermögenswerte, die von Gesetzes wegen Eigengut
bilden (Gegenstände, die dem ausschliesslichen Gebrauch eines Ehegatten dienen,
Genugtuungsansprüche), sowie Zuwendungen Dritter und Erbschaften, die einem
Ehegatten als Eigengut zugewendet werden und soweit die Erbschaften von ihm
nicht als Pflichtteil beansprucht werden können.
III.
Wir
vereinbaren in Anwendung von art. 241 Abs. 2 ZGB, dass bei Auflösung unserer
Ehe durch den Tod eines Ehegatten das ganze Gesamtgut dem überlebenden
Ehegatten zu Alleineigentum zusteht. Er kann Pflichtteilsansprüche von
Nachkommen in bar oder ganz oder teilweise durch Zuweisung von Vermögenswerten
des Gesamtgutes abgelten.
B. Con
testamento olografo del 16 settembre 2008 M__________ ha così disposto:
Ich die unterzeichnete M__________ im
vollen Besitz meiner Zivilrechte, verfüge als meinen letzten Willen wie folgt:
geb. 24.07.38.
Als Universalerben ernenne ich meinen
Ehemann AP 1 das Eigentum meiner Wohnung in __________, via __________ zu übergeben.
Insbesondere
mit allen beweglichen und unbeweglichen Güter.
__________, den 16. Sept. 2008. M__________
Due
giorni dopo, il 18 settembre 2008, M__________ e A__________ hanno stipulato
davanti al notaio __________ di __________ un contratto successorio in cui il figlio
rinunciava, con effetto anche per i suoi discendenti, “a tutti i suoi diritti
ereditari” nella successione della madre dietro indennizzo di fr. 15 000.–.
C. Il
15 ottobre 2009 la notaia __________ ha pubblicato il contratto matrimoniale
del 26 aprile 1988 e il testamento olografo del 16 settembre 2008 davanti al
Pretore della giurisdizione di Locarno Città. Da parte sua il notaio __________
ha pubblicato il 21 aprile 2010 dinanzi al medesimo Pretore il contratto di
rinuncia ereditaria del 18 settembre 2008 tra la defunta e il figlio A__________.
Su istanza della notaia __________, lo stesso Pretore ha emanato il 24 novembre
2010 un certificato ereditario fu M__________, indicando quali unici eredi AP 1
e AO 1.
D. AO 1 rifiutando di consentire
al trapasso della proprietà per piani n. 2342 della particella n. 2629 RFD
di __________, AP 1 si è rivolto il 31 gennaio 2013 al medesimo Pretore per essere
autorizzato a procedere nei confronti di lei e chiedere la divisione
dell'eredità fu M__________, come pure la nomina di un notaio divisore e
l'attribuzione in proprietà esclusiva del citato bene immobile, con ordine
all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere la proprietà per piani a suo
nome. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 17 aprile 2013 e
l'indomani il Pretore aggiunto ha rilasciato all'attore l'autorizzazione ad
agire (inc. CM.2013.7).
E. Nella petizione presentata
il 5 giugno 2013 AP 1 ha avanzato le medesime richieste formulate in sede di
conciliazione. Nella sua risposta del 19 agosto 2013 AO 1 ha dichiarato di non contestare
il principio della divisione ereditaria, ma ha proposto di respingere la
petizione, opponendo una lesione della sua porzione legittima e chiedendo di
applicare una riduzione di ⅜ a tutto il compendio ereditario, inclusa la
quota spettante all'attore. In via riconvenzionale essa ha postulato inoltre la
liquidazione della sua porzione legittima dietro versamento di fr. 161 500.– (o di un importo da definire), dopo di
che AP 1 sarebbe divenuto titolare esclusivo della nota proprietà per piani. Si
fossero rivelati insufficienti i mezzi a disposizione per tacitare la sua
porzione legittima, la convenuta ha chiesto – in subordine – di iscrivere l'immobile
per ⅝ a nome di AP 1 e per ⅜ a nome di lei, disponendone la vendita
ai pubblici incanti. Con replica del 21 ottobre 2013 l'attore ha ribadito le
sue domande e ha postulato il rigetto della riconvenzione, sostenendo che la
convenuta non poteva più far valere una lesione della sua porzione legittima
in via di eccezione. In duplica e replica riconvenzionale del 20 novembre 2013 AO
1 ha mantenuto le proprie richieste, instando a titolo subordinato per la
nomina di un rappresentante della comunione ereditaria. Con duplica riconvenzionale
del 27 gennaio 2014 AP 1 ha proposto di respingere tale richiesta.
F. All'udienza per le prime
arringhe, del 10 marzo 2014, il Pretore ha deciso – così sollecitato dalle
parti – di limitare preliminarmente il giudizio alla questione di sapere se la
convenuta potesse ancora far valere validamente una lesione della sua porzione
legittima. La convenuta ha notificato prove, che però il Pretore non ha ammesso.
Di conseguenza le parti hanno tenuto seduta stante le arringhe finali, ognuna
confermando il proprio punto di vista. Statuendo con decisione del 23 maggio
2014, il Pretore ha accertato che l'eccezione della convenuta non era perenta e
ha posto le spese processuali di fr. 1500.– a carico di AP 1, tenuto a
rifondere a AO 1 fr. 2400.– per ripetibili.
G. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25 giugno 2014 nel
quale chiede di riformare il giudizio impugnato dichiarando perenta l'eccezione
sollevata dalla convenuta. Nelle sue osservazioni del 15 settembre 2014 AO 1 conclude
per la reiezione dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Il Pretore ha deciso all'udienza
per le prime arringhe, in applicazione dell'art. 125 lett. a CPC, di
circoscrivere il processo alla questione di sapere se AO 1 potesse eccepire validamente
il suo diritto alla riduzione (art. 533 cpv. 3 CC) oppure se tale facoltà fosse
perenta. Ora, le decisioni che un giudice prende, dopo avere limitato il
processo “a singole questioni o conclusioni” in virtù dell'art. 125 lett.
a CPC, sull'esistenza di un presupposto processuale o sulla legittimazione a
stare in lite oppure sulla prescrizione o sulla perenzione di una pretesa sono
incidentali, poiché non pongono termine al processo, ma potrebbero
mettere fine al medesimo – almeno in parte – nel caso in cui l'autorità giudiziaria
superiore capovolgesse su ricorso la decisione del primo giudice. Le decisioni
incidentali sono appellabili come le decisioni finali, sempre che sia dato – ove
si tratti di controversie patrimoniali – un valore litigioso di almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC; principi
riassunti in: RtiD I-2016 n. 39c pag. 716 consid. 2a con riferimenti).
Nella fattispecie il Pretore si è
dipartito da un valore litigioso di fr. 200 000.–
(nota manoscritta in calce a una lettera 5 febbraio 2013 dell'avv. __________
alla Pretura, nell'inc. CM.2013.7 sul tentativo di conciliazione), che non
appare inattendibile e che AO 1 non contesta, onde sotto questo profilo la
ricevibilità dell'appello. Quanto alla tempestività del medesimo, in concreto la
decisione del Pretore poteva essere impugnata entro 30 giorni (art. 311
cpv. 1 CPC), trattandosi di una sentenza emanata con la procedura ordinaria
(art. 219 segg. CPC). La quale è pervenuta al patrocinatore dell'appellante il
26.
maggio 2014. Depositato il 25 giugno 2014, l'appello in esame è pertanto
tempestivo.
2.
Nel giudizio impugnato il
Pretore ha ricordato anzitutto che la porzione legittima di un discendente in
concorso con il coniuge superstite del testatore è di tre ottavi della successione
(art. 471 n. 1 combinato con l'art. 462 n. 1 CC). Non ottenendo tale spettanza,
il discendente può pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione
disponibile siano “ridotte alla giusta misura” (art. 522 cpv. 1 CC). L'azione
di riduzione si prescrive però – meglio, “si perime”, ha rammentato il Pretore –
con il decorso di un anno dal momento in cui l'erede ha conosciuto la lesione
dei suoi diritti e, in ogni caso, con il decorso di dieci anni computati, per
le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione (art. 533 cpv.
1.
CC). Dopo di allora l'erede può ancora far valere il suo diritto alla riduzione
in via di eccezione (art. 533 cpv. 3 CC), foss'anche nel quadro di un'azione
di divisione, purché abbia il possesso – o almeno il compossesso – dei beni successori.
Se ciò non è il caso, l'eccezione gli è preclusa.
In concreto il Pretore ha
accertato che la figlia AO 1 ha fatto valere una lesione della sua porzione legittima
ben più di un anno dopo essere venuta a conoscenza del testamento (al più tardi
il 6 novembre 2010), di modo ch'essa poteva valersi solo dell'eccezione (art.
533.
cpv. 3 CC). E per sapere se l'eccezione potesse essere validamente opposta
il primo giudice si è domandato se con il testamento olografo M__________
intendesse escludere completamente la figlia dalla successione. Vagliate le
circostanze del caso, egli ha scartato una simile ipotesi. Intanto – egli ha
rilevato – la testatrice ha istituito il marito suo erede universale, ma ha
precisato di lasciargli la proprietà per piani a __________, senza cenno ad
altri beni. Inoltre AP 1 non ha contestato il certificato ereditario rilasciato
il 24 novembre 2010 in cui figurano come unici eredi della testatrice lo stesso
AP 1 e AO 1. Infine – ha epilogato il primo giudice – l'attore ha riconosciuto
nella petizione e nella replica che erede fu M__________ è anche AO 1,
ammettendo che nel testamento M__________ ha prescritto una mera norma divisionale
e che la testatrice non ha mai inteso diseredare la figlia né privarla della porzione
legittima, neppure nella convenzione matrimoniale con cui i coniugi avevano
adottato la comunione dei beni. Tanto meno – ha concluso il Pretore – ove si
pensi che, due giorni dopo avere fatto testamento, M__________ ha stipulato con
il figlio A__________ un contratto di rinuncia ereditaria, ciò che non avrebbe
avuto senso se avesse voluto lasciare tutto al marito. Non essendo “totalmente
esclusa” dalla successione, dunque, la convenuta poteva invocare a buon diritto
l'art. 533 cpv. 3 CC.
3.
L'appellante sostiene
invece che AO 1 è del tutto esclusa dalla successione, tant'è che nel
testamento M__________ ha istituito suo erede universale il solo marito e ha
disposto del suo intero patrimonio, la successione non risultando comprendere
altri beni. Essa non ha dettato pertanto una semplice norma divisionale. Quanto
al fatto ch'egli non abbia impugnato il certificato ereditario, l'attore reputa
la circostanza ininfluente, un certificato ereditario essendo una mera attestazione
provvisoria, non suscettibile di passare in giudicato né di esplicare effetti
di merito sulla qualifica di erede. Poco importa poi, secondo l'appellante, che
due giorni dopo avere fatto testamento M__________ abbia stipulato con il
figlio A__________ un contratto di rinuncia ereditaria, tale questione essendo
“del tutto estranea e irrilevante per la valutazione della posizione della
parte appellata e in particolare per il giudizio sull'eccezione di perenzione
sollevata dall'appellante”.
4.
A ragione il Pretore è
partito nel caso specifico dal principio per cui un'azione di riduzione dev'essere
promossa entro un anno dal momento in cui l'erede ha conosciuto la lesione dei
suoi diritti e, in ogni caso, con il decorso di dieci anni computati, per le disposizioni
testamentarie, dal momento della loro pubblicazione (art. 533 cpv. 1 CC). Con
pertinenza egli ha spiegato altresì che dopo di allora l'erede può ancora far
valere il suo diritto alla riduzione in via di eccezione (art. 533 cpv. 3
CC), foss'anche nell'ambito di un'azione di divisione, purché abbia il
possesso – o almeno il compossesso – di beni della successione (sopra, consid.
2). Solo il possesso o il compossesso permette all'erede legittimario di limitarsi
a opporre un'eccezione, evitandogli di promuovere causa (Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB I,
5ª edizione, n. 4 ad art.
533). L'erede legittimario che detiene beni della successione, di conseguenza,
può resistere in ogni tempo alla consegna di tali beni a un altro erede invocando
semplicemente la tutela della propria porzione legittima. L'erede legittimario
che non detiene beni della successione è tenuto invece a procedere in via d'azione,
entro i termini perentori fissati dalla legge, se vuole vedere accertata la sua
pretesa.
5.
Nella fattispecie AO 1 non contesta
di essere venuta a conoscenza del testamento materno, al più tardi, il 6
novembre 2010. Caduta in perenzione la possibilità di intentare azione di
riduzione, il problema era dunque di sapere se nel quadro dell'azione di
divisione avviata da AP 1 essa potesse ancora opporre una lesione della sua
porzione legittima in via d'eccezione. A tal fine poco giovava interrogarsi –
come ha fatto il Pretore – se essa “sia o non realmente stata del tutto esclusa
dalla successione” (sentenza impugnata, consid. 4 in principio), tanto meno in
presenza di un erede universale. La questione è di sapere se essa fosse in
possesso – o almeno in compossesso – di beni ereditari. Se ciò non è il caso,
la via dell'eccezione le era preclusa.
6.
Non si disconosce che, “salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli
altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli
eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali” (art. 560 cpv.
2.
CC). Alla morte del testatore l'erede diviene quindi possessore dell'insieme
dei beni, rispettivamente compossessore se un altro erede detiene l'insieme dei
beni per conto di tutti gli eredi (Hrubesch-Millauer in: Abt/Weibel
[curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 3ª edizione, n. 9 ad art. 533 CC). Il legittimario
che il de cuius esclude o ignora in un testamento, tuttavia, non è
“erede”. È semplicemente un erede virtuale, nel senso che può promuovere
azione di riduzione per ottenere quanto gli spetta, ma diventa “erede” a pieno
titolo solo quando passerà in giudicato la sentenza che gli riconosce la porzione
legittima (DTF 138 III 357 consid. 5). Fino ad allora egli non è possessore né
compossessore dei beni successori (tanto meno a norma dell'art. 560 cpv. 2 CC), non partecipa all'amministra-zione di tali beni né
risponde per i debiti dell'eredità (Forni/Piatti
in: Basler Kommentar, op. cit., n. 2 alle note preliminari degli art. 522–533
CC).
7.
Posto ciò, poco o punto sussidia
– come detto – che in concreto AO 1 sia stata o non sia stata “totalmente
esclusa dalla successione” (sentenza impugnata, consid. 5 in fine). Determinante
per sapere se nella fattispecie essa potesse ancora opporre in via di eccezione
una lesione della sua porzione legittima è ch'essa detenesse il possesso o il
compossesso di beni successori. Nemmeno l'interessata prospetta nondimeno un'ipotesi
del genere. Tutt'al più essa avrebbe potuto acquisire il compossesso della
proprietà per piani a __________, insieme con AP 1. Se non che, nell'unico suo testamento
M__________ ha istituito erede universale il marito, ciò che trascende con ogni
evidenza i limiti di una norma divisionale (art. 608 cpv. 3 CC). Può darsi che
la disponente non intendesse escludere “totalmente” la figlia dalla successione,
come reputa il Pretore. Comunque sia, nell'unico suo testamento essa l'ha
ignorata. AO 1 era dunque un mero erede virtuale (“erede pretermesso”) e non poteva
– come si è appena visto – avere il possesso o il compossesso di beni della
successione. Che in realtà sia vero il contrario, ovvero che la convenuta sia
stata ignorata dalla testatrice solo in apparenza, avendo essa in mano altri
attivi dell'eredità non risulta. Anzi, l'appellante sostiene che la proprietà
per piani di __________ è l'unico bene relitto da M__________ e nelle
osservazioni la convenuta non pretende che ciò non sia vero.
8.
Contrariamente all'opinione
del Pretore, infine, nulla muta che AP 1 non abbia impugnato il certificato
ereditario rilasciato il 24 novembre 2010, un simile attestato essendo emesso
senza che l'autorità esamini la qualità di erede sotto il profilo del diritto sostanziale
(DTF 128 III 323 consid. 2.2.2). Senza rilievo è altresì la circostanza che inizialmente
l'attore possa avere creduto la convenuta erede non solo virtuale, bensì a
pieno titolo, l'applicazione dell'art. 533 cpv. 3 CC essendo una questione di
diritto che va esaminata d'ufficio. In conclusione, come conferma anche la
dottrina più recente, un erede legittimario ingiustamente diseredato o ingiustamente
ignorato dal testatore, proprio perché non ha il possesso né il compossesso di
beni ereditari, deve promuovere azione di riduzione se intende ricuperare la
sua porzione legittima e non può limitarsi a far valere la lesione dei suoi diritti
in via d'eccezione, men che meno dopo la scadenza dei termini perentori dall'art.
553.
cpv. 1 CC (Eigenmann in: Eigenmann/Rouiller
[curatori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 9 ad art.
533.
CC). Fondato, l'appello merita quindi accoglimento, ciò che comporta la
modifica della sentenza impugnata nel senso di dichiarare perenta l'eccezione
sollevata da AO 1. Gli atti tornano al Pretore perché continui la trattazione
della causa.
9.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC). L'esito
dell'attuale giudizio impone di modificare anche il dispositivo sulle spese e
le ripetibili di primo grado, che seguono la medesima sorte.
10.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. Il
diritto alla riduzione eccepito da AO 1 nella successione fu M__________ è dichiarato
perento.
2. Le
spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP
1 fr. 2400.– per ripetibili.
II. Le
spese di appello, di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a
carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).