11.2014.6
Provvedimenti cautelari in rapporti di vicinato: appello privo d'interesse
17 giugno 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.6
Lugano
17 giugno 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2013.4 (rapporti di vicinato: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con
petizione del 30 settembre 2013 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO
1 e AO 2,
giudicando sull'appello
del 17 gennaio 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 3 gennaio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietaria della
particella n. 649 RFD di __________, situata nella frazione di __________, su
cui sorge un'abitazione. Il fondo confina a est con la particella n. 3298
appartenente a AO 1 sulla quale si trovava una stalla. Il 30 agosto 2012 AO 1 e
il marito AO 2 hanno chiesto al Comune di __________ il permesso di trasformare
la stalla in una casa di abitazione secondaria. Il Comune ha rilasciato la
licenza edilizia 7 dicembre 2012, respingendo un'opposizione inoltrata da AP 1.
Un ricorso presentato da quest'ultima contro il rilascio del permesso di
costruzione è stato respinto dal Consiglio di Stato il 27 marzo 2013.
B. Decaduto infruttuoso il 28
giugno 2013 il tentativo di conciliazione (CM 2013.12), il 27 settembre 2013 AP
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina perché vietasse a AO 1 e AO
2 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di aprire quattro finestre a
prospetto sulla facciata sud dell'edificio posto sul loro fondo, rispettivamente
fosse ordinato loro di chiuderle. In via cautelare essa ha instato per l'immediata
sospensione dei lavori di costruzione, segnatamente quelli volti all'apertura
delle quattro finestre. All'udienza del 4 novembre 2013, indetta per il
contraddittorio cautelare, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza.
Non essendoci altre prove da assumere oltre ai documenti prodotti
con i rispettivi memoriali, le parti hanno proceduto seduta stante alle arringhe
finali, ribadendo una volta di più i loro argomenti. Statuendo in via
cautelare il 3 gennaio 2014, il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo le spese
processuali di complessivi fr. 300.– a carico dell'istante, tenuta a rifondere
ai convenuti fr. 500.– per ripetibili.
C. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17 gennaio 2014 per
ottenere che il decreto cautelare sia riformato nel senso di accogliere
l'istanza. In una lettera
dell'11 febbraio 2014 AO 1 e AO 2 hanno concluso per la reiezione dell'appello.
Preso atto che nel frattempo i lavori di costruzione erano terminati, così interpellata
dal vicepresidente di questa Camera, AP 1 ha confermato un interesse attuale e
concreto all'emanazione della sentenza da parte di questa Camera.
in diritto: 1. Le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1
CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il
Pretore non ha fissato il valore litigioso, ma l'istante, così invitata dal
primo giudice, ha indicato lo stesso in almeno fr. 30 000.–, cifra che non ha dato adito a reazioni e che a prima vista
può apparire verosimile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella
fattispecie il decreto in rassegna è stato notificato alla patrocinatrice dell'istante
il 7 gennaio 2014. Introdotto il 17 gennaio successivo, l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2. Il Pretore, in sintesi, ha
respinto l'istanza poiché trattandosi di una trasformazione parziale, la
situazione attuale rimane acquisita. E siccome le finestre esistevano da tempo non
si riscontra una violazione delle norme sulle distanze degli art. 125 e segg.
LAC, donde l'infondatezza della causa di merito. Nell'appello AP
1 ribadisce che le finestre sono nuove, quelle esistenti essendo semplici prese
d'aria, e che esse non rispettano le norme legali sulle distanze. Se non che,
come si è detto, i lavori di costruzione sono terminati e le quattro finestre
litigiose sono ormai state aperte. In tali circostanze l'appello, volto a ordinare
ai convenuti di “interrompere immediatamente
Fatti
i lavori di costruzione” è manifestamente
superato dagli eventi.
L'appellante fa invero valere che
il rimedio giuridico ha tuttora un interesse concerto attuale poiché “ciò che
sarà stabilito riguardo al fumus boni iuris potrà avere un carattere
pregiudiziale” in particolare sulla “prescrittibilità dell'azione”. In realtà
essa si diparte dalla convinzione che il giudizio cautelare dia
un'anticipazione sulla fondatezza dell'azione. A torto. Chiamato a statuire su
una richiesta di provvedimenti cautelari il giudice esamina se siano dati i
presupposti dell'art. 261 cpv. 1 CPC, non se sia fondata la causa. Certo,
l'istante deve rendere verosimile che “un suo diritto è leso o minacciato di
esserlo” (lett. a), ma a tal fine è sufficiente ch'egli adduca elementi idonei
a far apparire la lesione oggettivamente plausibile, nulla escludendo poi che
la situazione possa essere diversa. Allo stesso gli incombe così di rendere
verosimile le prospettive di successo dell'azione e non invece di recare una
prova piena (I CCA, sentenza inc. 11.2015.49 del 2 febbraio 2016, consid. 5 con
riferimenti; v. anche Bohnet in:
Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 7 ad art. 261 con rinvii). Ne
segue che l'appello va pertanto stralciato dai ruoli (art. 242 CPC).
3. Nelle circostanze descritte
rimane unicamente da statuire sulle spese e le ripetibili dell'attuale decreto,
fermo restando che le spese giudiziarie di una causa diventata senza interesse
vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione
Considerandi
dipende perciò delle circostanze del caso specifico, considerando
equitativamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe
stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei
motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Rüegg in: Basler Kommentar,
ZPO, 2ª edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi
in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny
in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2ª edizione, n. 16 ad art. 107).
4.
In concreto l'istante potrà
fors'anche avere reso verosimile la lesione di un suo diritto (alla proprietà),
senza che i convenuti siano al beneficio di un diritto di sporgenza ma non ha
mai accennato nemmeno di scorcio all'ipotesi di un pregiudizio “difficilmente riparabile”.
E chi postula provvedimenti cautelari deve rendere verosimile anche tale
secondo requisito cumulativo (art. 261 cpv. 1 lett. b CPC). Che l'apertura di
finestre a prospetto possa causare qualche inconveniente al vicino è possibile.
Ma per tacere del fatto che l'interessata non ha sostanziato il pregiudizio
patito, nulla rende verosimile che lo stesso sia difficilmente risarcibile. Né
l'apertura delle finestre appariva irrimediabile, giacché in esito all'azione
di merito esse potrebbero essere chiuse o adattate senza particolari
accorgimenti. In definitiva, non fosse diventato caduco, l'appello sarebbe
stato verosimilmente respinto.
5.
Le spese processuali
seguono così la soccombenza dell'appellante, ma nella loro commisurazione si
tiene conto del fatto che il processo di appello termina senza sentenza (art.
21.
LTG). Non si pone problema di ripetibili, i convenuti non essendosi avvalsi
di un legale per la redazione di una semplice lettera di cinque righe.
6.
Relativamente ai mezzi di
ricorso esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza
interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Le spese processuali di fr. 500.–
sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–e.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).