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Decisione

11.2014.61

Protezione dell'unione coniugale, contributi alimentari per moglie e figli; applicazione del principio dispositivo al contributo per la moglie.

31 agosto 2016Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi si sono separati nell'aprile del 2012, quando il marito ha lasciato

l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in una casa, comproprietà

dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno, nel medesimo Comune (particella n.

52 RFD).

B. Il 22 maggio 2012 AO 1 si è

rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a

protezione dell'unione coniugale per ottenere – previo conferimento del

gratuito patrocinio – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione

dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di

visita paterno), un contributo alimentare di fr. 2810.– men­sili per sé, uno di

fr. 1130.– mensili per Al__________ e uno di fr. 1215.– mensili per A__________

(assegni familiari non compresi), l'attribuzione di una __________ in uso alla

famiglia e la condanna del marito ad assumere taluni debiti. In via cautelare

essa ha chiesto l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio

coniugale, l'affidamento dei figli e la condanna del marito a versare un

contributo alimentare per lei e i figli di complessivi fr. 5000.– men­sili.

Invitato a presentare osservazioni scritte, AP 1 ha aderito il 6 luglio

2012 alla richiesta di vita separata, all'affidamento dei figli alla madre, all'attribuzione

dell'alloggio coniugale e della __________ alla moglie, al pagamento degli

interessi e del­l'ammortamento ipotecario di fr. 15

000.–, offrendo dal 1° agosto 2012 un contributo alimentare di fr.

1000.– mensili per la moglie fino al 31 luglio 2014, uno di fr. 1185.– mensili

per Al__________ e uno di fr. 1035.– mensili per A__________ (assegni

familiari compresi).

C. All'udienza del 16 luglio

2012, indetta per il dibattimento, i coniugi hanno ribadito le rispettive

posizioni e hanno raggiunto un accor­do provvisorio (“nelle more”) sull'autorizzazione

a vivere separati, sull'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie e della

casa in comproprietà al marito, sull'affidamento dei figli alla madre, sull'esercizio

del diritto di visita paterno, sull'attribuzione delle automobili in uso alla

famiglia e sul versamento di un contri­buto alimentare di fr. 1420.– mensili per

la moglie, di fr. 1295.– mensili per Al__________ e di fr. 1315.– mensili per A__________

(assegni familiari non compresi). L'accordo è stato proposto dalle parti –

fuorché sulle relazioni personali e sui contributi di mantenimento – anche come

regolamentazione definitiva della vita separata ed è stato omologato dal

Pretore. Tale assetto è poi stato sostanzialmente mantenuto, salvo alcune modifiche

relative ai diritti di visita, l'impegno a seguire un percorso di mediazione e

alcune precisazioni sul pagamento di debiti arretrati, a udienze del 22 ottobre

2012 e del 28 marzo 2013. Il Pretore ha disposto inoltre, il 7 agosto 2013, la

nomina di un curatore educativo in favore dei figli, designato il 15 ottobre

2013 nella persona di __________.

D. L'8

aprile 2014 il Pretore ha prospettato ai coniugi un accordo in merito ai punti della

convenzione sulla vita separata rimasti controversi. Per quel che riguarda i

contributi alimentari, in particolare, egli ha prospettato la seguente disciplina:

– A titolo di contributo di

mantenimento per i figli il padre verserà:

fr. 1295.– oltre assegni familiari

per Al__________;

fr. 1315.– oltre assegni familiari per A__________;

Gli alimenti vanno versati mensilmente

e anticipatamente entro il 5 di ogni mese. Sono dovuti con effetto immediato e

vanno versati sul conto corrente postale __________ intestato alla moglie.

– A titolo di contributo per la moglie

il marito verserà

fr. 1420.– mensili.

Gli alimenti vanno versati mensilmente

e anticipatamente entro il 5 di ogni mese. Sono dovuti con effetto immediato e

vanno versati sul conto corrente postale __________ intestato alla moglie.

AO 1 ha comunicato il suo

consenso l'11 aprile 2014, mentre il marito ha respinto la proposta. Il Pretore

ha chiuso così l'istruttoria il 7 maggio 2014, assegnando ai coniugi un termine

per presentare le rispettive conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 23

maggio 2014 l'istante ha comunicato il pro­prio “accordo a che l'assetto venga

fissato, così come proposto”. Il convenuto ha ribadito quello stesso giorno la sua

contrarietà.

E. Statuendo con sentenza del

18 giugno 2014, il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal 1°

aprile 2012, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie e quella in comproprietà

al marito, ha affidato Al__________ e A__________ alla madre, confermando la

curatela educativa in loro favore, ha regolato il diritto di visita paterno, attribuendo

l'uso della __________ alla moglie e quello di una __________ al marito. Inoltre

egli ha condannato AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari:

Dal

22 maggio al 31 ottobre 2012:

fr. 1863.–

mensili per la moglie e

fr. 1215.– mensili per ogni

figlio, assegni familiari non compresi.

Dal

1° novembre al 31 dicembre 2012:

fr. 1993.–

mensili per la moglie e

fr. 1187.– mensili per ogni

figlio, assegni familiari non compresi.

Dal

1° gennaio al 31 dicembre 2013:

fr. 1814.–

mensili per la moglie e

fr. 1182.– mensili per ogni

figlio, assegni familiari non compresi.

Dal

1° gennaio 2014 in poi:

fr. 1936.– mensili per la

moglie e

fr. 1205.– mensili per ogni figlio, assegni

familiari non compresi.

Infine il Pretore ha parzialmente

ammesso la moglie al beneficio del gratuito patrocinio, ponendo le spese

processuali con una tassa di giustizia di fr. 1000.– solidalmente a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

F. Contro la decisione appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30 giugno 2014 nel

quale chiede di ridurre a fr. 1420.– il contributo alimentare per la

moglie. Nelle sue osservazioni del 7 agosto 2014 AO 1 propone di respingere

l'appello e insta per il gratuito patrocinio anche in appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione

coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.

271.

lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno,

l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno

fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare dei contributi

di mantenimento controversi davanti al

Pretore, di durata incerta e quindi da calcolare sul­l'arco di vent'anni

(art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11

febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore del convenuto il

20.

giugno 2014. Depositato il 30 giugno 2014 nella cassetta delle lettere

dell'ufficio postale di __________ (dichiarazione 30 giugno 2014 dell'avv. __________,

acclusa all'appello), l'appello è pertanto tempestivo.

2.

Litigioso rimane, in questa

sede, il contributo di mantenimento per la moglie. Il Pretore lo ha determinato,

applicando l'abituale metodo di calcolo fondato sul ri­parto a metà dell'eccedenza

nel bilancio familiare (RtiD I-2015 pag. 881 consid. 6b) in base ai

seguenti accertamenti

Dal 22 maggio al 31 ottobre 2012

reddito del marito (senza assegni familiari) fr.

8211.

reddito della moglie fr.

963.

fr.

9174.

– mensili

fabbisogno minimo del marito fr.

3844.

fabbisogno minimo della moglie fr.

2753.

fabbisogno in denaro di Al__________ fr. 1215.–

fabbisogno in denaro di A__________ fr.

1215.

fr.

9027.

– mensili

eccedenza fr.

147.

– mensili

contributo alimentare per la moglie:

fr. 2753.– + fr. 73.– ./. fr. 963.– = fr.

1863.

– mensili

contributo alimentare per ogni figlio fr.

1215.

– mensili.

Dal 1° novembre al 31 dicembre 2012

reddito marito (senza assegni familiari) fr.

8211.

reddito moglie fr.

963.

fr.

9174.

– mensili

fabbisogno minimo del marito fr.

3844.

fabbisogno minimo della moglie fr.

3003.

fabbisogno in denaro di Al__________ fr. 1215.–

fabbisogno in denaro di A__________ fr.

1215.

fr.

9277.

ammanco fr.

103.

– mensili

contributo alimentare per la moglie:

3003.

./. 963 x 4367 = fr.

1993.

– mensili

4470.

contributo alimentare per ogni figlio:

1215.

x 4367 = fr.

1187.

– mensili.

4470.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013

reddito del marito (senza assegni familiari) fr.

8022.

reddito della moglie fr.

1145.

fr.

9167.

– mensili

fabbisogno minimo del marito fr.

3844.

fabbisogno minimo della moglie fr. 2995.–

fabbisogno in denaro di Al__________ fr. 1205.–

fabbisogno in denaro di A__________ fr.

1205.

fr.

9249.

ammanco fr.

82.

– mensili

contributo alimentare per la moglie:

2995.

./. 1145 x 4178 = fr.

1814.

– mensili

4260.

contributo alimentare per ogni figlio:

1205.

x 4178 = fr.

1182.

– mensili.

4260.

Dal 1° gennaio 2014 in poi

reddito del marito fr.

8335.

reddito della moglie fr.

1204.

fr.

9539.

– mensili

fabbisogno minimo del marito fr.

3844.

fabbisogno minimo della moglie fr. 2995.–

fabbisogno in denaro di Al__________ fr. 1205.–

fabbisogno in denaro di A__________ fr.

1205.

fr.

9249.

– mensili

eccedenza fr.

290.

– mensili

contributo alimentare per la moglie:

fr. 2995.– + fr. 145.– ./. fr. 1204.– = fr.

1936.

– mensili

contributo alimentare per ogni figlio fr.

1205.

– mensili.

3.

L'appellante

non contesta né il metodo di calcolo né l'accertamento dei redditi e dei

fabbisogni minimi. Si duole che il Pretore lo abbia condannato a versare

contributi alimentari per la moglie varianti da fr. 1814.– a fr. 1993.– mensili

quando nel memoriale conclusivo essa si limitava ad approvare il contributo

alimentare di fr. 1420.– mensili proposto dal Pretore l'8 aprile 2014. A

tale conclusione – essa soggiunge – il Pretore era vincolato, i contributi

alimentari dovuti da un coniuge all'altro essendo governati dal principio dispositivo

anche nelle procedure a tutela dell'unione coniugale. Da parte sua AO 1 difende

la decisione del Pretore, facendo valere che il suo fabbisogno minimo deve

comprendere anche quanto le occorre per il debito sostentamento del figlio A__________o,

nato dal suo primo matrimonio. E siccome il contributo alimentare versato __________

(fr. 1000.– mensili più gli assegni familiari) lascia uno scoperto di fr. 215.–

mensili dal 22 maggio al 31 ottobre 2012,

di

fr. 465.– mensili dal 1° novembre al 31 dicembre 2012 e di fr. 457.–

mensili dal 1° gennaio 2013 in poi, tale ammanco va inserito nel fabbisogno

minimo di lei. In caso contrario – essa epiloga – si priverebbe il figlio non

comune della protezione del­l'art. 278 CC.

4.

Per

quanto attiene al principio dispositivo nelle procedure a tutela dell'unione

coniugale, esso si applica unicamente alle conclusioni, nel senso che il

giudice non può attribuire a una parte più di quanto essa abbia richiesto (art.

58.

cpv. 1 CPC; la sentenza del Tribunale 5A_386/2014 del 1° dicembre 2014,

consid, 6.2). Per il rimanente le protezioni dell'unione coniugale sono rette dal principio inquisitorio (art.

272.

CPC). Non però dal principio inquisitorio “illimitato” (“classico”)

cui si riferisce l'art. 296 cpv. 1 in materia di filiazione, nell'ambito del

quale il giudice esamina – e non solo accerta – i fatti d'ufficio,

ma dal cosiddetto principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”,

“sociale”), volto alla tutela della parte più debole. Ciò significa che il

giudice accerta i fatti d'ufficio, senza essere vincolato alle

allegazioni delle parti né alle offerte di prova (art. 153 cpv. 1 CPC), ma

rimane legato alle richieste di giudizio. Solo il principio

inquisitorio illimitato comporta l'applicazione della “non vincolatività

delle conclusioni delle parti”, il principio inquisitorio attenuato no.

Nella

fattispecie la richiesta di contributo alimentare avanzata da AO 1 è governata

– diversamente dalle richieste di contributo alimentare per i figli Al__________

e A__________ – dal prin­cipio inquisitorio attenuato. Restava soggetta però all'art. 58

cpv. 1 CPC, nel senso che il Pretore non poteva assegnare all'istante più di

quanto l'istante medesima chiedeva nel­l'ultimo atto di causa (memoriale del 23

maggio 2014: fr. 1420.– mensili). L'art. 278 cpv. 2 CC evocato nella sentenza impugnata

nulla muta, giacché il contributo di mantenimento in discussione è destinato

alla moglie e solo la moglie ne è creditrice. Non è una spettanza regolata dal

diritto di filiazione (Breitschmid

in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 4 ad art. 278). In proposito

l'appello merita dunque accoglimento, nel senso che il contributo alimentare

per AO 1 va limitato a fr. 1420.– mensili.

5.

Si

aggiunga che il criterio di inserire nel fabbisogno minimo della madre parte

del fabbisogno in denaro di un figlio non comune in applicazione del metodo di

calcolo fondato sul ri­parto a metà dell'eccedenza nel bilancio familiare non è

sicuramente corretto. AO 1 deve sopperire al mantenimento di A__________o con i

suoi propri redditi e con la sua propria quota di eccedenza. AP 1 va chiamato a

contribuire solo sussidiariamente, qualora le risorse di lei siano

insufficienti (RtiD I-2005 pag. 783 consid. 9; Meier/Stettler, Droit de la filiation,

5ª edi­zione, pag. 686 n. 1048 con riferimenti). Nel calcolo del

contributo alimentare il Pretore equipara invece il fabbisogno scoperto del

figlio A__________o a un ordinario debito coniugale cui AP 1 è tenuto alla

stessa stregua della moglie, tant'è che in caso di eccedenza nel bilancio

familiare egli riconosce alla moglie ancora la metà del­l'eccedenza. Ciò non è

conforme all'art. 278 cpv. 2 CC. Certo, il Pretore menziona una sentenza

in cui questa Camera ha rivisto d'ufficio il fabbisogno in denaro di un figlio

non comune (inc. 11.2005.42 del 10 giugno 2008, consid. 5 e 6), ma la Camera

non ha mai inserito un importo a tal fine nel fabbisogno minimo del genitore in

applicazione del metodo di calcolo fondato sul ri­parto a metà dell'eccedenza nel

bilancio familiare. Il richiamo del Pretore cade pertanto nel vuoto.

6.

Per

di più il criterio di inserire nel fabbisogno minimo della madre parte del

fabbisogno in denaro del figlio non comune in applicazione del metodo di

calcolo fondato sul ri­parto a metà del­l'ecce­denza nel bilancio familiare si

rivela insostenibile, nella fattispecie, anche per un'altra ragione. Come si è

appena rammentato, l'obbligo di assistenza di un patrigno è sussidiario rispetto

a quello dei genitori. E in concreto il Pretore non ha accertato che __________

non abbia modo di partecipare maggiormente al fabbisogno in denaro di A__________o,

ovvero che la sua capacità contributiva risulti esaurita (DTF 120 II 287 consid.

2b, menzionata nella sentenza 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 6.2.2).

In difetto di ciò, AP 1 non può essere tenuto a concorrere al mantenimento del

figliastro. Nelle sue osservazioni all'appello l'interessata invoca la sentenza

del Tribunale federale 5A_906/2012 del 18 aprile 2013, ma quella decisione nemmeno

riguarda il caso di un figlio non comune. Tanto meno essa istituisce un obbligo

solidale del patrigno inteso al mantenimento di lui. Al riguardo non giova

pertanto diffondersi. Dovesse __________ non essere effettivamente in grado di

sopperire interamente al fabbisogno in denaro di A__________o, incomberà a AO 1

chiedere una modifica delle attuali misure a protezione dell'unione coniugale.

7.

Se

è impugnato il contributo di mantenimento per un coniuge, l'autorità

giudiziaria superiore può nuovamente statuire, ancorché non controversi, sui

contributi di mantenimento per i figli (art. 282 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie l'accoglimento dell'appello consente a AP 1 un apprezzabile

risparmio. Occorre verificare quindi che il fabbisogno in denaro di Al__________

e A__________ sia debitamente coperto. Ora, come ha rilevato il Pretore, Al__________

e A__________ vivono nella stessa economia domestica di A__________o, sicché

che il loro fabbisogno in denaro è quello di un figlio in una fratria di tre

(RtiD II-2010 pag. 635 consid. a).

a) Per

quanto riguarda Al__________ (nata il 22 gennaio 2004), al momento in cui è

stata presentata l'istanza a tutela dell'unione coniugale (22 maggio 2012) essa

aveva otto anni. Fino al 12° compleanno (22 gennaio 2016) il suo

fabbisogno medio in denaro ammontava a fr. 1515.– mensili (tabella 2012

correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento

professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira da quasi un

trentennio). Ridotta del­l'80% la posta per cura e educazione (fr. 330.–

mensili), assicurata in natura della madre che lavora circa al 20%, e

sostituito il costo dell'alloggio stimato (fr. 310.– mensili) con quello

effettivo di fr. 400.– mensili (un quarto, trattandosi del secondogenito, dei

fr. 1600.– pagati dalla madre: sentenza impugnata, pag. 5 in fondo; Empfehlungen

zur Bemessung von Un­terhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª edizione, pag. 13 in

alto), risulta un fabbisogno in denaro di fr. 1340.– mensili (arrotondati). Dedotto

l'assegno familiare di fr. 200.– mensili non compreso nel contributo di mantenimento

(DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2), il fabbisogno in denaro si

attestava a fr. 1140.– mensili.

Dato

il tempo trascorso, occorre fissare il contributo per Al__________ anche dopo

il 12° compleanno (23 gennaio 2016), il Pretore essendosi limitato a definire

tale contributo in relazione alla seconda fascia d'età (dai 6 ai 12 anni). Ora,

sulla scorta delle raccomandazioni citate dianzi, il fabbisogno medio in denaro

della figlia è passato dal 12° compleanno in poi a fr. 1665.– mensili

(tabella 2014 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e del­l'orien­tamento professionale del Canton Zurigo, cui poteva far

capo il Pretore al momento del giudizio).

Ridotta del­l'80% la posta per cura e educazione (fr. 195.–

mensili), assicurata in natura della madre che lavora circa al 20%, e

sostituito il costo del­l'alloggio stimato (fr. 285.– mensili) con quello

effettivo di fr. 400.– mensili, risulta un fabbisogno in denaro di fr. 1625.–

mensili (arrotondati). Dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili non

compreso nel contributo di mantenimento, il fabbisogno in denaro si attesta a

fr. 1425.– mensili. La maggiorazione di fr. 220.– mensili rispetto al

contributo fissato dal Pretore fino al 12° compleanno è ampiamente sopportabile

dall'appellante, che risparmia oltre fr. 500.– sul contributo che avrebbe dovuto

versare alla moglie secondo la sentenza impugnata.

b)

Per quanto riguarda A__________ (nato il 15 ottobre 2006), al momento in cui è

stata presentata l'istanza a tutela dell'unione coniugale (22 maggio 2012) egli

aveva cinque anni. Fino al 6° compleanno (15 ottobre 2012) il suo fabbisogno

medio in denaro ammontava a fr. 1495.– mensili (tabella 2012 correlata alle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento

professionale del Canton Zurigo). Ridotta del­l'80% la posta per cura e

educazione (fr. 460.– mensili), assicurata in natura della madre che lavora

circa al 20%, e sostituito il costo dell'alloggio stimato (fr. 310.– mensili)

con quello effettivo di fr. 320.– mensili (un quinto dei fr. 1600.– pagati

dalla madre trattandosi del secondogenito: sentenza impugnata, pag. 5 in fondo;

Empfehlungen zur Bemessung von Un­terhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª edizione,

pag. 13 in alto), risulta un fabbisogno in denaro di fr. 1135.– mensili (arrotondati).

Dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili non compreso nel contributo di

mantenimento, il fabbisogno in denaro si attestava a fr. 935.– mensili.

Dal

6° compleanno (16 ottobre 2012) in poi il fabbisogno medio in denaro di A__________

è passato a fr. 1500.– mensili (tabella 2014 correlata alle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del

Canton Zurigo, cui poteva far capo il Pretore al momento del giudizio). Ridotta del­l'80% la posta per cura e

educazione (fr. 330.– mensili), assicurata in natura della madre

che lavora circa al 20%, e sostituito il costo dell'alloggio stimato

(fr. 305.– mensili) con quello effettivo di fr. 320.– mensili, risulta un

fabbisogno in denaro di fr. 1250.– mensili (arrotondati). Dedotto l'assegno

familiare di fr. 200.– mensili non compreso nel contributo di mantenimento, il

fabbisogno in denaro si attesta a fr. 1050.– mensili.

c) Nella

sentenza impugnata il Pretore ha stabilito contributi di mantenimento per Al__________

fino al 12° compleanno compresi tra fr. 1182.– e fr. 1215.– mensili, lievemente

più elevati rispetto a quanto precede. Non v'è motivo pertanto di intervenire

al riguardo. Dato il tempo trascorso, occorre nondimeno fissare il contributo

alimentare per Al__________ dal 12° compleanno in poi (23 gennaio 2016), che nel

2014.

il Pretore non aveva definito. Riguardo ad A__________, i contributi di

mantenimento stabiliti dal Pretore tra fr. 1182.– e fr. 1215.– mensili sono più

che adeguati al fabbisogno medio in denaro. Non v'è ragione dunque per cui

questa Camera intervenga al proposito.

8.

Ne

discende che l'appello in esame merita accoglimento e che il contributo

alimentare per la moglie va fissato in fr. 1420.– mensili. D'ufficio va stabilito

inoltre il contributo alimentare per Al__________ a decorrere dal 12°

compleanno (fr. 1425.– mensili, assegni familiari non compresi) in virtù del

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art.

296.

cpv. 1 CPC).

9.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza del­l'istante, che ha proposto a torto di

respingere l'appello (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre la fissazione

del contributo alimentare per la figlia dopo il 12° compleanno si deve

all'iniziativa di questa Camera. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio

contenuta nelle osservazioni all'appello, il beneficio non può entrare in linea

di conto, poiché la resistenza di AO 1 all'appello risultava destinata

all'insuccesso fin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC). Né questa Camera

poteva evitare di notificarle l'appello (art. 322 cpv. 1 CPC). Spettava se mai all'interessata

rimettersi al giudizio del tribunale o rinunciare a esprimersi, nel qual caso

questa Camera non avrebbe riscosso oneri né l'avrebbe condan­nata a rifondere ripetibili

(DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). Delle verosimili difficoltà

economiche in cui essa versa si tiene conto in ogni modo, rinunciando a prelevare

spese. AP 1 ha diritto invece a un'equa indennità per ripetibili.

10.

Circa i rimedi giuridici esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30

000.

– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del

Dispositivo

dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione principale

(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è accolto e il dispositivo n. 9 della sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 è

condannato a versare a AO 1 dal 22 mag­gio 2012, entro il 5 di ogni mese, un

contributo alimentare di fr. 1420.–.

La somma va corrisposta

sul conto corrente postale __________ intestato alla destinataria.

2. AP 1 è condannato a versare dal 23 gennaio

2016, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la

figlia Al__________ di in fr. 1425.– mensili, assegni familiari non compresi.

La somma va corrisposta sul conto corrente postale

__________ intestato a AO 1.

3. Non si riscuotono spese. AO 1

rifonderà al­l'ap­pellante fr. 2000.– per ripetibili.

4. La richiesta di gratuito

patrocinio formulata da AO 1 è respinta.

5. Notificazione

a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste

dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30

giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi

carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se

il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113

LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).