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Decisione

11.2014.64

Revisione di una sentenza di appello

22 settembre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i quali non hanno formulato osservazioni all'appello.

4. È vero che secondo il vecchio

diritto di procedura, cui il processo di primo grado soggiaceva (art. 404 cpv.

1 CPC), in caso di alienazione dell'oggetto litigioso la causa continuava fra

le parti originarie e la sentenza passava in giudicato anche nei confronti

dell'acquirente, “riservate le disposizioni del diritto civile circa l'acquisto

del terzo in buona fede” (art. 110 cpv. 1 CPC ticinese). L'acquirente poteva sì

subentrare in causa all'alienante, ma solo “con il consenso delle parti” (art.

110 cpv. 2 CPC ticinese). V'è da interrogarsi dunque se, essendo nella

fattispecie il processo inteso al­l'iscrizione definitiva delle ipoteche legali

continuato legittimamente nei confronti di K__________ e R__________, la

sentenza di questa Camera possa essere rimessa in discussione da IS 1 (cfr. sul

tema: Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi,

Die ZPO für den Kanton Bern, edizione 2000, n. 2 ad art. 41). La risposta è

affermativa. Lo stes­so art. 110 cpv. 1 CPC ticinese riservava “le

disposizioni del diritto civile circa l'acquisto del terzo in buona fede”. In

concreto IS 1 si è aggiudicato le due proprietà per piani a un pubblico incanto

del 21 settembre 2010, nell'ambito di un'ese­cuzione in via di realizzazione

del pegno promossa da un creditore ipotecario contro K__________ e R__________.

Il ricavo dell'asta (fr. 788 000.–

complessivi) non essendo sufficiente nemmeno per coprire i crediti garantiti da

pegno (doc. F acclu­so alla domanda di revisione), l'Ufficio di esecuzione ha

chiesto il 4 ottobre 2010 la cancellazione di tutte le ipoteche legali

iscritte provvisoriamente sulle due proprietà per piani (doc. D accluso alla

domanda di revisione), ciò che è avvenuto. IS 1 poteva quindi fare assegnamento

in buona fede sulla circostanza che le due iscrizioni provvisorie in favore

della CO 1 fossero state radiate. Tanto più che la ditta non consta essersi

valsa giudizialmente del privilegio riservato dall'art. 841 CC ad artigiani e

imprenditori (art. 117 RFF).

5. Nelle circostanze descritte

sono dati i presupposti perché la sentenza di questa Camera sia oggetto di

revisione (giudizio rescin­dente). La questione è ancora di sapere se e come essa

vada modificata (giudizio rescissorio). Ora, come si è accennato, non fa dubbio

che un'ipoteca legale degli artigiani e degli

imprenditori non può essere iscritta in via definita nel registro

fondiario dopo il termine perentorio dell'art. 839 cpv. 2 CC se non sussiste

Considerandi

una corrispondente iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC; cfr.

DTF 126 III 464 consid. 2c/aa con richiami). Avesse saputo, al momento del

giudizio, che le due iscrizioni provvisorie in favore della CO 1 erano state

cancellate dall'Ufficio di esecuzione, questa Camera non avrebbe sicuramente

ordinato le iscrizioni definitive delle ipoteche legali sulle proprietà per

piani n. 15 028 e 15 038. Ne segue

che il dispositivo n. I/1 della sentenza pronunciata il 7 marzo 2014 da

questa Camera dev'essere parzialmente modificato nel senso che, relativamente

alle proprietà per piani n. 15 028 e

15.

038, l'appello della ditta CO 1 va respinto

e l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Locarno invitato a

cancellare le due ipoteche legali che questa Camera ha fatto iscrivere in via definitiva

con la sentenza del 7 marzo 2014.

6.

Per quanto riguarda le

spese della procedura di revisione, la CO 1 non ha proposto di respingere la

domanda e non può quindi considerarsi soccombente (nel senso dell'art. 106 cpv.

1.

CPC). Con il suo comportamento però essa ha generato costi inutili. Intanto

con l'appello del 13 gennaio 2011 essa aveva chiesto l'iscrizione definitiva

delle ipoteche legali sulle proprietà per piani n. 15 028 e 15 038,

sottacendo alla Camera che in realtà queste erano state cancellate. Inoltre l'attuale

sentenza sareb­be stata del tutto superflua ove appena la ditta avesse consentito

alla cancellazione delle due ipoteche legali disposte in via definitiva da

questa Camera con la sentenza del 7 mar­zo 2014. Proprio a tal fine il

presidente della Camera l'ha invitata a esprimersi l'11 agosto 2014, dopo avere

constatato che, rimettendosi il 4 agosto 2014 al giudizio del Tribunale

d'appello, essa si doleva di non essere stata interpellata previamente da IS 1.

All'invito del tribunale però la ditta non ha reagito, ciò rende non solo necessaria

l'emanazione di un pronunciato formale, ma giustifica anche la domanda di

revisione introdotta da IS 1. Ne segue che le spese processuali della revisione

vanno addebitate alla CO 1 (art. 108 CPC), con obbligo di rifondere a IS 1

un'equa indennità per ripetibili.

L'emanazione del presente

giudizio non influisce per contro sul dispositivo in materia di spese

processuali e ripetibili della sentenza emessa da questa Camera il 7 marzo

2014.

Rimasti passivi in quella procedura, K__________ e R__________ non sono infatti

stati considerati soccombenti né vittoriosi, di modo che non sono stati tenuti

a rifondere spese giudiziarie né si sono visti attribuire ripetibili (sentenza

citata, consid. 6). Quanto al dispositivo sulle spese processuali e le

ripetibili di primo grado, riformato da questa Camera con la sentenza del 7

marzo 2014, IS 1 non ne è toccato e neppure ne chiede la modifica. Non soccorrono

dunque le premesse perché questa Camera intervenga d'ufficio al riguardo.

7.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. La domanda di revisione è

accolta, nel senso che il dispositivo n. I/1 della sentenza emanata il 7

marzo 2014 da questa Camera è modificato come segue:

L'appello è parzialmente accolto,

nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che l'ufficiale del

registro fondiario del Distretto di Locarno è invitato a iscrivere in via definitiva

a favore della ditta AP 1 le seguenti ipoteche legali degli artigiani e

imprenditori:

– fr. 2491.35 con interessi del 5% dal 14 marzo

2006 sulla proprietà per piani n. 15 027 (pari a 139/1000 della

particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a __________ e __________

R__________ in ragione di metà ciascuno;

– fr. 1552.– con interessi del 5% dal 14 marzo

2006 sulla proprietà per piani n. 15 029 (pari a 84/1000 della

particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a __________ e __________

U__________ in ragione di metà ciascuno;

– fr. 1735.75 con interessi del 5% dal 14 marzo

2006 sulla proprietà per piani n. 15 031 (pari a 86/1000 della

particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a __________ e __________

S__________ in ragione di metà ciascuno;

– fr. 122.50 con interessi del 5% dal 14 marzo

2006 sulla proprietà per piani n. 15 034 (pari a 7/1000 della

particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a __________ e __________

S__________ in ragione di metà ciascuno;

– fr. 142.95 con interessi del 5% dal 14 marzo

2006 sulla proprietà per piani n. 15 035 (pari a 8/1000 della

particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a __________ G__________;

– fr. 102.10 con interessi del 5% dal 14 marzo

2006 sulla proprietà per piani n. 15 036 (pari a 7/1000 della

particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a __________ e __________

U__________ in ragione di metà ciascuno;

– fr. 102.10 con interessi del 5% dal 14 marzo

2006 sulla proprietà per piani n. 15 037 (pari a 7/1000 della

particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a __________ e __________

R__________ in ragione di metà ciascuno;

– fr. 1531.55 con interessi del 5% dal 14 marzo

2006 sulla proprietà per piani n. 15 208 (pari a 71/1000 della

particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a __________ G__________.

Per il resto la petizione è respinta.

II. L'ufficiale del registro

fondiario del Distretto di Locarno è invitato a cancellare le seguenti ipoteche

legali degli artigiani e imprenditori iscritte in via definitiva conformemente

alla sentenza 7 marzo 2014 di questa Camera:

– fr. 3880.– con interessi del 5%

dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 028 (pari a 185/1000 della

particella n. 1523 RFD di __________), già appartenente a K__________ e R__________

in ragione di metà ciascuno e ora proprietà di IS 1;

– fr. 102.10 con interessi del

5% dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 038 (pari a 8/1000 della

particella n. 1523 RFD di __________), già appartenente a K__________ e R__________

in ragione di metà ciascuno e ora proprietà di IS 1;

III. Le spese della procedura di

revisione, di fr. 500.–, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a IS 1

fr. 1000.– per ripetibili.

IV. Notificazione:

– avv.;

– avv..

Comunicazione:

– Ufficio del registro fondiario

del Distretto di Locarno;

– Pretura della giurisdizione di

Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).