11.2014.64
Revisione di una sentenza di appello
22 settembre 2014Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.64
Lugano,
22 settembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gianella
sedente
per statuire sulla domanda di revisione del 16 luglio 2014 presentata dall'
ing. IS 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
la sentenza emanata il 7 marzo 2014 da questa Camera nella causa OA.2006.18
(iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città nella
misura in cui opponeva la
a
e
a
;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 10 dicembre
2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha invitato l'ufficiale
del registro fondiario del Distretto di Locarno a cancellare dieci ipoteche legali
degli artigiani e imprenditori iscritte provvisoriamente, a titolo cautelare, in
favore della ditta CO 1 su altrettante proprietà per piani della particella
n. 1523 RFD di __________ (“__________”). Tra le iscrizioni provvisorie
figuravano le due seguenti:
– ipoteca
legale di fr. 3880.– con interessi al 5% dal 14 marzo 2006 sulla proprietà
per piani n. 15 028 (pari a 185/1000 della
particella n. 1523) e
– ipoteca
legale di fr. 102.10 con interessi al 5% dal 14 marzo 2006 sulla proprietà
per piani n. 15 038 (pari
a 8/1000 della particella
n. 1523),
fondi che
al momento dell'iscrizione appartenevano ai coniugi R__________ e K__________ in
ragione di metà ciascuno.
B. Il 13 gennaio 2011 la ditta CO
1 ha adito questa Camera, chiedendo di modificare la sentenza del Pretore nel
senso di ordinare l'iscrizione delle due ipoteche legali in via definitiva. Invitati
a esprimersi, K__________ e R__________ sono rimasti silenti. Statuendo il 7
marzo 2014, questa Camera ha parzialmente accolto l'appello e riformato la
sentenza impugnata, ordinando l'iscrizione definitiva delle due ipoteche legali.
Tale decisione è passata in giudicato (inc. 11.2011.10).
C. Il 16 luglio 2014 IS 1 ha
presentato a questa Camera una domanda di revisione per ottenere che le
ipoteche legali
iscritte in via definitiva sulle due
proprietà per piani siano radiate. A sostegno della domanda egli adduce di
essersi aggiudicato i due immobili ai pubblici incanti il 21 settembre 2010,
nell'ambito di una procedura di realizzazione forzata promossa da un creditore
ipotecario contro K__________ e R__________. A quel momento l'Ufficio di
esecuzione ha fatto cancellare le due iscrizioni provvisorie dal registro fondiario,
di modo che quando il Tribunale d'appello ha statuito le due iscrizioni non esistevano
più. Egli chiede di conseguenza che la decisione di questa Camera sia
modificata nel senso di respingere l'azione della ditta CO 1 volta all'iscrizione
definitiva delle ipoteche legali e di ordinare – come il Pretore – la
cancellazione delle due iscrizioni provvisorie. La ditta CO 1, cui la domanda
di revisione è stata comunicata, ha dichiarato il 4 agosto 2014 di rimettersi
al giudizio della Camera. Sollecitata dal presidente della Camera l'11 agosto
2014 a precisare se consentisse alla radiazione delle due iscrizioni
definitive, essa non ha reagito.
in diritto: 1. Una parte può chiedere al
giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione di una
decisione passata in giudicato se – fra l'altro – “ha successivamente appreso
fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare
nella precedente procedura, esclusi fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione”
(art. 328 cpv. 1 lett. a CPC). Per “parte” si intende non solo quella principale
o accessoria, ma anche l'eventuale successore a titolo universale o particolare
(Herzog in: Basler Kommentar, ZPO,
2ª edizione, n. 82 in fine ad art. 328 con richiami). Quanto alla titolarità
delle proprietà per piani n. 15 028 e 15 038 RFD di __________, IS 1 è il successore a
titolo particolare di K__________ e R__________ (sulla nozione: Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011,
n. 3 in fine ad art. 83). È dunque legittimato a instare per la revisione della
sentenza.
2. Il richiedente fa valere
che la decisione emessa il 7 marzo 2014 da questa Camera gli è stata resa nota
solo l'11 giugno 2014, dopo il passaggio in giudicato. Dagli atti acclusi alla
domanda di revisione si desume invero che il 23 maggio 2014 l'Ufficio del
registro fondiario aveva già comunicato a IS 1 l'iscrizione definitiva delle due
ipoteche legali sulle proprietà per piani in favore della CO 1 (doc. I). Già a
quel momento tuttavia la sentenza della Camera aveva acquisito carattere
definitivo, di modo che IS 1 non poteva più appellarla. Il 10 giugno 2014 l'interessato
si è poi rivolto al Tribunale d'appello per consultare gli atti del processo di
secondo grado che ha condotto alle due iscrizioni definitive, ciò che gli è
stato consentito l'indomani. Sta di fatto che IS 1 non risulta avere avuto
conoscenza della causa nei confronti di K__________ e R__________ prima di
avere ricevuto la comunicazione del 23 maggio 2014 con cui l'ufficiale del registro
fondiario gli rendeva nota l'iscrizione definitiva delle due ipoteche legali
sulle sue proprietà per piani, né la CO 1 pretende il contrario. Depositata
entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1
CPC), la domanda in rassegna è dunque tempestiva.
3. Fatti rilevanti o mezzi di
prova decisivi nel senso dell'art. 328 cpv. 1 lett. a CPC sono tali qualora,
fossero stati addotti o assunti al dibattimento, sarebbero stati idonei a
modificare lo stato di fatto posto alla base della prima decisione, provocando
un giudizio diverso (sentenza del Tribunale federale 5A_641/2013 del 25 febbraio
2014, consid. 3.1 con richiami, pubblicato in: RSPC 2014 pag. 355). Nella
fattispecie l'intervenuta cancellazione, da parte dell'Ufficio di esecuzione, delle
iscrizioni provvisorie decretate a suo tempo dal Pretore in via cautelare era
sicuramente
idonea a occasionare un'altra
decisione, non potendosi ordinare l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale dopo
il termine dell'art. 839 cpv. 1 CC se non sussiste una corrispondente iscrizione
provvisoria. E nel caso specifico l'intervenuta cancellazione delle iscrizioni
provvisorie da parte dell'Ufficio di esecuzione non era a conoscenza della
Camera, la quale sapeva soltanto che le due proprietà per piani erano state
acquistate da IS 1. Che le due iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali fossero
state radiate nel frattempo (addirittura prima che statuisse il Pretore) non le
è stato comunicato né dalla ditta CO 1, appellante, né da K__________ e R__________,
Fatti
i quali non hanno formulato osservazioni all'appello.
4. È vero che secondo il vecchio
diritto di procedura, cui il processo di primo grado soggiaceva (art. 404 cpv.
1 CPC), in caso di alienazione dell'oggetto litigioso la causa continuava fra
le parti originarie e la sentenza passava in giudicato anche nei confronti
dell'acquirente, “riservate le disposizioni del diritto civile circa l'acquisto
del terzo in buona fede” (art. 110 cpv. 1 CPC ticinese). L'acquirente poteva sì
subentrare in causa all'alienante, ma solo “con il consenso delle parti” (art.
110 cpv. 2 CPC ticinese). V'è da interrogarsi dunque se, essendo nella
fattispecie il processo inteso all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali
continuato legittimamente nei confronti di K__________ e R__________, la
sentenza di questa Camera possa essere rimessa in discussione da IS 1 (cfr. sul
tema: Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi,
Die ZPO für den Kanton Bern, edizione 2000, n. 2 ad art. 41). La risposta è
affermativa. Lo stesso art. 110 cpv. 1 CPC ticinese riservava “le
disposizioni del diritto civile circa l'acquisto del terzo in buona fede”. In
concreto IS 1 si è aggiudicato le due proprietà per piani a un pubblico incanto
del 21 settembre 2010, nell'ambito di un'esecuzione in via di realizzazione
del pegno promossa da un creditore ipotecario contro K__________ e R__________.
Il ricavo dell'asta (fr. 788 000.–
complessivi) non essendo sufficiente nemmeno per coprire i crediti garantiti da
pegno (doc. F accluso alla domanda di revisione), l'Ufficio di esecuzione ha
chiesto il 4 ottobre 2010 la cancellazione di tutte le ipoteche legali
iscritte provvisoriamente sulle due proprietà per piani (doc. D accluso alla
domanda di revisione), ciò che è avvenuto. IS 1 poteva quindi fare assegnamento
in buona fede sulla circostanza che le due iscrizioni provvisorie in favore
della CO 1 fossero state radiate. Tanto più che la ditta non consta essersi
valsa giudizialmente del privilegio riservato dall'art. 841 CC ad artigiani e
imprenditori (art. 117 RFF).
5. Nelle circostanze descritte
sono dati i presupposti perché la sentenza di questa Camera sia oggetto di
revisione (giudizio rescindente). La questione è ancora di sapere se e come essa
vada modificata (giudizio rescissorio). Ora, come si è accennato, non fa dubbio
che un'ipoteca legale degli artigiani e degli
imprenditori non può essere iscritta in via definita nel registro
fondiario dopo il termine perentorio dell'art. 839 cpv. 2 CC se non sussiste
Considerandi
una corrispondente iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC; cfr.
DTF 126 III 464 consid. 2c/aa con richiami). Avesse saputo, al momento del
giudizio, che le due iscrizioni provvisorie in favore della CO 1 erano state
cancellate dall'Ufficio di esecuzione, questa Camera non avrebbe sicuramente
ordinato le iscrizioni definitive delle ipoteche legali sulle proprietà per
piani n. 15 028 e 15 038. Ne segue
che il dispositivo n. I/1 della sentenza pronunciata il 7 marzo 2014 da
questa Camera dev'essere parzialmente modificato nel senso che, relativamente
alle proprietà per piani n. 15 028 e
15.
038, l'appello della ditta CO 1 va respinto
e l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Locarno invitato a
cancellare le due ipoteche legali che questa Camera ha fatto iscrivere in via definitiva
con la sentenza del 7 marzo 2014.
6.
Per quanto riguarda le
spese della procedura di revisione, la CO 1 non ha proposto di respingere la
domanda e non può quindi considerarsi soccombente (nel senso dell'art. 106 cpv.
1.
CPC). Con il suo comportamento però essa ha generato costi inutili. Intanto
con l'appello del 13 gennaio 2011 essa aveva chiesto l'iscrizione definitiva
delle ipoteche legali sulle proprietà per piani n. 15 028 e 15 038,
sottacendo alla Camera che in realtà queste erano state cancellate. Inoltre l'attuale
sentenza sarebbe stata del tutto superflua ove appena la ditta avesse consentito
alla cancellazione delle due ipoteche legali disposte in via definitiva da
questa Camera con la sentenza del 7 marzo 2014. Proprio a tal fine il
presidente della Camera l'ha invitata a esprimersi l'11 agosto 2014, dopo avere
constatato che, rimettendosi il 4 agosto 2014 al giudizio del Tribunale
d'appello, essa si doleva di non essere stata interpellata previamente da IS 1.
All'invito del tribunale però la ditta non ha reagito, ciò rende non solo necessaria
l'emanazione di un pronunciato formale, ma giustifica anche la domanda di
revisione introdotta da IS 1. Ne segue che le spese processuali della revisione
vanno addebitate alla CO 1 (art. 108 CPC), con obbligo di rifondere a IS 1
un'equa indennità per ripetibili.
L'emanazione del presente
giudizio non influisce per contro sul dispositivo in materia di spese
processuali e ripetibili della sentenza emessa da questa Camera il 7 marzo
2014.
Rimasti passivi in quella procedura, K__________ e R__________ non sono infatti
stati considerati soccombenti né vittoriosi, di modo che non sono stati tenuti
a rifondere spese giudiziarie né si sono visti attribuire ripetibili (sentenza
citata, consid. 6). Quanto al dispositivo sulle spese processuali e le
ripetibili di primo grado, riformato da questa Camera con la sentenza del 7
marzo 2014, IS 1 non ne è toccato e neppure ne chiede la modifica. Non soccorrono
dunque le premesse perché questa Camera intervenga d'ufficio al riguardo.
7.
Circa i rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. La domanda di revisione è
accolta, nel senso che il dispositivo n. I/1 della sentenza emanata il 7
marzo 2014 da questa Camera è modificato come segue:
L'appello è parzialmente accolto,
nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che l'ufficiale del
registro fondiario del Distretto di Locarno è invitato a iscrivere in via definitiva
a favore della ditta AP 1 le seguenti ipoteche legali degli artigiani e
imprenditori:
– fr. 2491.35 con interessi del 5% dal 14 marzo
2006 sulla proprietà per piani n. 15 027 (pari a 139/1000 della
particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a __________ e __________
R__________ in ragione di metà ciascuno;
– fr. 1552.– con interessi del 5% dal 14 marzo
2006 sulla proprietà per piani n. 15 029 (pari a 84/1000 della
particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a __________ e __________
U__________ in ragione di metà ciascuno;
– fr. 1735.75 con interessi del 5% dal 14 marzo
2006 sulla proprietà per piani n. 15 031 (pari a 86/1000 della
particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a __________ e __________
S__________ in ragione di metà ciascuno;
– fr. 122.50 con interessi del 5% dal 14 marzo
2006 sulla proprietà per piani n. 15 034 (pari a 7/1000 della
particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a __________ e __________
S__________ in ragione di metà ciascuno;
– fr. 142.95 con interessi del 5% dal 14 marzo
2006 sulla proprietà per piani n. 15 035 (pari a 8/1000 della
particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a __________ G__________;
– fr. 102.10 con interessi del 5% dal 14 marzo
2006 sulla proprietà per piani n. 15 036 (pari a 7/1000 della
particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a __________ e __________
U__________ in ragione di metà ciascuno;
– fr. 102.10 con interessi del 5% dal 14 marzo
2006 sulla proprietà per piani n. 15 037 (pari a 7/1000 della
particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a __________ e __________
R__________ in ragione di metà ciascuno;
– fr. 1531.55 con interessi del 5% dal 14 marzo
2006 sulla proprietà per piani n. 15 208 (pari a 71/1000 della
particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a __________ G__________.
Per il resto la petizione è respinta.
II. L'ufficiale del registro
fondiario del Distretto di Locarno è invitato a cancellare le seguenti ipoteche
legali degli artigiani e imprenditori iscritte in via definitiva conformemente
alla sentenza 7 marzo 2014 di questa Camera:
– fr. 3880.– con interessi del 5%
dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 028 (pari a 185/1000 della
particella n. 1523 RFD di __________), già appartenente a K__________ e R__________
in ragione di metà ciascuno e ora proprietà di IS 1;
– fr. 102.10 con interessi del
5% dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 038 (pari a 8/1000 della
particella n. 1523 RFD di __________), già appartenente a K__________ e R__________
in ragione di metà ciascuno e ora proprietà di IS 1;
III. Le spese della procedura di
revisione, di fr. 500.–, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a IS 1
fr. 1000.– per ripetibili.
IV. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione:
– Ufficio del registro fondiario
del Distretto di Locarno;
– Pretura della giurisdizione di
Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).