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Decisione

11.2014.65

Protezione dell'unione coniugale

28 agosto 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi tornano a vivere insieme (art. 179 cpv. 2 CC);

che la ripresa

della vita in comune può avvenire in qualsiasi momento, anche senza il consenso

del giudice (Chaix in: Commentaire

romand, CC I, Basilea 2010, n. 7 ad art. 179);

che AO 1 può quindi

rientrare quando desidera al domicilio coniugale, il divieto impartitogli il 3

luglio 2014 essendo per altro scaduto l'11 luglio seguente senza essere stato prorogato

dal giudice;

che qualora i

coniugi riprendano la vita in comune i contributi ali­mentari fissati per

sentenza decadono da sé, ferma restando la libertà dell'appellante di rinunciare

alla riscossione dei medesimi – per il passato e per il futuro – senza dover

ricorrere all'approvazione del giudice (Chaix,

op. cit., n. 1 ad art. 179 CC);

che, in definitiva,

nella fattispecie non occorre alcuna “revoca della separazione”, i coniugi essendo

liberi di riconciliarsi, di riorganizzare la loro vita coniugale e di risolvere

diversamente le loro difficoltà matrimoniali;

che le spese dell'attuale

giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nella

fattispecie si giustifica di rinunciare – equitativamente – a ogni prelievo (art.

107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si attribuiscono ripetibili

a AO 1, il quale, senza rivendicare espressamente un'indennità, ha

Considerandi

sostanzialmente aderito all'appello;

che per quanto riguarda i rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 LTF), il principio della separazione personale non dipende da questioni

di valore e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a

questioni di valore;

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,

l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.

Non si riscuotono spese.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali,

parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di

ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non

nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).