11.2014.65
Protezione dell'unione coniugale
28 agosto 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.65
Lugano
28 agosto 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2014.2788 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 2 luglio 2014 da
AP 1
(già
patrocinata dall'avv.)
contro
AO 1,
giudicando
sull'appello del 21 luglio 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore aggiunto l'11 luglio 2014;
Ritenuto
in fatto: che il 2 luglio 2014 AP 1 (1955)
si è rivolta al Pretore Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata
dal marito AO 1 (1959), l'allontanamento di lui dal domicilio coniugale, l'attribuzione
a sé dell'abitazione comune e un contributo alimentare indeterminato dal 1°
luglio 2014;
che con decreto cautelare emesso
il 3 luglio 2014 inaudita parte il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi
vivere separati, ha attribuito alla moglie l'abitazione coniugale e ha vietato al marito di rientrare o di avvicinarsi a quest'ultima fino all'11
luglio 2014;
che all'udienza dell'11 luglio
2014, indetta per la discussione, i coniugi hanno trovato un accordo sulla sospensione
della vita in comune, sull'assegnazione dell'abitazione coniugale (alla moglie)
e su un contributo alimentare per quest'ultima di fr. 480.– mensili;
che in coda all'udienza il
Pretore aggiunto ha statuito sull'istanza, formalizzando l'accordo raggiunto;
che il 21 luglio 2014 AP 1 è
insorta a questa Camera per il tramite di I__________, dei Servizi sociali di __________,
contro la decisione appena citata, chiedendo con un appello del 21 luglio 2014
di “revocare la decisione di separazione”, di ordinare il ricovero del marito
in una struttura terapeutica e di rinviare gli atti Pretore per una nuova
udienza;
che il 4 agosto 2014 AO 1 ha comunicato
di essere disposto a curarsi, proponendo di annullare “l'udienza per la separazione”;
e considerando
in diritto: che, non vertendo soltanto su
questioni patrimoniali e introdotto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione
(art. 314 cpv. 1 CPC), l'appello è sotto questo profilo ricevibile;
che l'appellante a ben
vedere non discute i motivi della sentenza impugnata né indica con un
minimo di precisione in che consista l'erroneo
accertamento dei fatti o la viziata applicazione del diritto;
che ciò basterebbe per dichiarare
l'appello irricevibile;
che, comunque sia, la richiesta di
rinviare gli atti al Pretore perché tenga una nuova udienza “col fine di
mettere in luce i nuovi fatti emersi” non ha senso, questa Camera potendo
tenere conto essa medesima di nuovi fatti a norma dell'art. 317 cpv. 1 CPC;
che l'appellante lamenta di avere
firmato l'accordo dell'11 luglio 2011 “in stato confusionario e di non avere
compreso il contenuto del verbale da lei sottoscritto”, salvo dimenticare di
essere stata assistita per tutta l'udienza dalla propria legale di fiducia;
che, per altro, un ripensamento
dell'intesa sottoscritta l'11 luglio 2014 non denota manifestamente un difetto
del consenso né un errore essenziale (nell'accezione dell'art. 24 cpv. 1 CO);
che la richiesta volta a ottenere
il ricovero del marito in un istituto terapeutico per la cura dall'alcolismo,
non sottoposta al Pretore e quindi di dubbia ricevibilità (art. 317 cpv. 2
CPC), non rientra nel novero delle misure a protezione dell'unione coniugale enumerate all'art. 176 cpv. 1 CC;
che in casi del
genere il giudice delle misure protettrici potrebbe – tutt'al più – segnalare
il caso all'autorità di protezione degli
adulti (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 289 n. 561a con rinvio alla
nota 10), intervento tuttavia superfluo in concreto, vista la disponibilità
di AO 1 di sottoporsi alle cure;
che, chiarito ciò, le misure a
protezione dell'unione coniugale postulate dalla moglie tendevano all'organizzazione
della vita separata (art. 176 cpv. 1 e 2 CC);
che tali misure, di
durata determinata o indeterminata, decadono automaticamente – per principio – se
Fatti
i coniugi tornano a vivere insieme (art. 179 cpv. 2 CC);
che la ripresa
della vita in comune può avvenire in qualsiasi momento, anche senza il consenso
del giudice (Chaix in: Commentaire
romand, CC I, Basilea 2010, n. 7 ad art. 179);
che AO 1 può quindi
rientrare quando desidera al domicilio coniugale, il divieto impartitogli il 3
luglio 2014 essendo per altro scaduto l'11 luglio seguente senza essere stato prorogato
dal giudice;
che qualora i
coniugi riprendano la vita in comune i contributi alimentari fissati per
sentenza decadono da sé, ferma restando la libertà dell'appellante di rinunciare
alla riscossione dei medesimi – per il passato e per il futuro – senza dover
ricorrere all'approvazione del giudice (Chaix,
op. cit., n. 1 ad art. 179 CC);
che, in definitiva,
nella fattispecie non occorre alcuna “revoca della separazione”, i coniugi essendo
liberi di riconciliarsi, di riorganizzare la loro vita coniugale e di risolvere
diversamente le loro difficoltà matrimoniali;
che le spese dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nella
fattispecie si giustifica di rinunciare – equitativamente – a ogni prelievo (art.
107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si attribuiscono ripetibili
a AO 1, il quale, senza rivendicare espressamente un'indennità, ha
Considerandi
sostanzialmente aderito all'appello;
che per quanto riguarda i rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 LTF), il principio della separazione personale non dipende da questioni
di valore e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a
questioni di valore;
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2.
Non si riscuotono spese.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali,
parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di
ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non
nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).