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Decisione

11.2014.67

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale per artigiani e imprenditori (art. 8 CC: annullamento della decisione per mancata motivazione del rifiuto di sentire testimoni)

30 giugno 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii). Identici principi valgono,

per analogia, ove si tratti non di provare, ma solo di rendere verosimili

determinate allegazioni (Lardelli

in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 23 ad art. 8), come nel caso

delle procedure sommarie, comprese le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali

(art. 961 cpv. 3 CC).

5. In concreto la AP 1 aveva

offerto fra l'altro nel­l'istanza del 3 aprile 2014, a sostegno delle proprie allegazioni, l'escussione testimoniale di Fr__________ e F__________ V__________

(pag. 4 in fondo). Il Pretore non ha indetto un'udienza. Ha comunicato

l'istanza alla convenuta, invitandola a presentare osservazioni scritte, dopo

di che ha deciso direttamente sulla base degli atti. Ciò è di per sé lecito

(art. 253 e 256 cpv. 1 CPC), ma non dispensava il giudice dallo statuire sulle

prove offerte. Le testimonianze dei fratelli V__________ sono state notificate

dall'istante ritualmente ed erano esplicitamente riferite all'esistenza di un

rapporto contrattuale e del credito, alla fornitura di prestazioni lavorative

Considerandi

da parte dell'istante, al consenso del proprietario del fondo, come pure alla

tempestività dell'iscrizione provvisoria (istanza, punto 4). Il Pretore non

poteva quindi ignorarle, tanto meno ove si consideri che non si trattava di

mezzi istruttori irrilevanti o suscettibili di procrastinare la causa (art. 254

cpv. 2 lett. a CPC). Ne segue che, sorvolando sulle deposizioni offerte, egli

ha commesso un diniego formale di giustizia. Il che impone di annullare la

sentenza impugnata e di ritornargli gli atti perché statuisca sull'escussione

di Fr__________ e F__________ V__________, li senta eventualmente, e giudichi

di nuovo. Non incombe invece a questa Camera trattare il caso per la prima

volta essa medesima come un'autorità di prima sede, sostituendosi al giudice

naturale e sottraendo alle parti il doppio grado di giurisdizione.

6.

Le spese del giudizio

odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sugli

oneri processuali della postulata iscrizione provvisoria il Pretore giudicherà

di nuovo al momento in cui emanerà la futura decisione.

7.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 62 224.75)

raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al

Pretore perché si pronunci sull'ammissibilità delle testimonianze offerte e

statuisca di nuovo.

2. Le spese giudiziarie

di fr. 500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico della AO 1,

che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di

ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non

nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).