11.2014.67
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale per artigiani e imprenditori (art. 8 CC: annullamento della decisione per mancata motivazione del rifiuto di sentire testimoni)
30 giugno 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.67
Lugano
30 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO. 2014.1448 (iscrizione provvisoria di ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 3 aprile 2014 dalla
AP 1
(patrocinata
dall' PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall' PA 2),
giudicando sull'appello
del 13 agosto 2014 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 31 luglio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Tra l'ottobre e il dicembre del
2013 la ditta AP 1, attiva nel settore della recisione e perforazione del
cemento armato, ha eseguito su incarico dell'arch. F__________ V__________,
amministratore unico della D__________ SA, , taluni lavori all'interno di un
centro commerciale posto sulla particella n. __________ RFD di, appartenente
alla AO 1. Il 19 dicembre 2013 la AO 1 ha inviato alla A__________ SA, , indicata
dall'architetto V__________ come committente delle opere e conduttrice degli
spazi commerciali, una richiesta di acconto di fr. 62 224.75. Nessun pagamento è intervenuto.
B. Il 3 aprile 2014 la AP 1 si
è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché sulla
particella n. __________ fosse iscritta provvisoriamente in suo favore un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori di fr. 62 224.75. A sostegno dell'istanza essa ha
offerto – tra l'altro – la deposizione di F__________ e F__________ V__________.
Con decreto cautelare di quello stesso giorno, emesso senza contraddittorio, il
Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta (inc. CA.2014.120). Invitata a
presentare osservazioni scritte, la AO 1 ha proposto il 2 maggio 2014 di
respingere l'istanza perché i lavori erano stati eseguiti senza il suo consenso.
C. Statuendo con sentenza del 31 luglio 2014, il Pretore ha respinto
l'istanza e ordinato all'ufficiale del registro fondiario la cancellazione dell'ipoteca
legale provvisoria degli artigiani e imprenditori iscritta senza
contraddittorio in favore della AP 1. Le spese processuali di
complessivi fr. 1000.–, incluse quelle del decreto superprovvisionale,
sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere alla convenuta
fr. 2000.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata la AP 1 è insorta il
13 agosto 2014 a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell'effetto
sospensivo all'appello, l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli
atti al Pretore affinché
esperisca
l'istruttoria. Subordinatamente essa postula la riforma della decisione
impugnata nel senso di vedere accolta la sua
istanza.
Con decreto del 9 settembre 2014 il presidente di questa Camera ha concesso all'appello
effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni dell'8 settembre 2014 la AO 1
propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura
sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni del
Pretore in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica
(art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr.
10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove appena
si consideri l'ammontare dell'ipoteca legale richiesta (fr. 62 224.75). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta
al patrocinatore dell'istante l'11 agosto 2014. Introdotto
il 13 agosto 2014, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha ricordato anzitutto che qualora il debitore di crediti
degli artigiani o degli imprenditori sia un conduttore, il diritto di ottenere l'iscrizione
di un'ipoteca legale sussiste soltanto se il proprietario del fondo ha consentito
l'esecuzione dei lavori (art. 837 cpv. 2 CC). Ciò premesso, egli ha
rimproverato all'istante di non avere reso verosimile che la convenuta avesse
autorizzato le opere litigiose. L'istante medesima – egli ha proseguito – ammetteva
di avere avuto relazioni unicamente con l'architetto V__________ e non
risultava alcun accordo tacito o per atti concludenti del proprietario “a
fronte di quanto emerge dai doc. 2 e 3 e in assenza di qualsivoglia elemento
agli atti che possa contraddire quanto indicato dalla convenuta”. Onde, nelle
condizioni descritte, la reiezione dell'istanza.
3. L'appellante si duole che
il Pretore non le ha dato modo di rendere verosimile il consenso del
proprietario del fondo, consenso che essa intendeva dimostrare con la testimonianza
di Fr__________ e F__________ V__________. Le due richieste di prova essendo
state ignorate dal Pretore senza motivazione, essa lamenta una violazione del
suo diritto di essere sentita. Ciò premesso, a suo avviso la proprietaria del
fondo ha approvato l'esecuzione delle opere in rassegna, almeno per atti
concludenti. Il fatto che queste siano state appaltate dalla direzione lavori
del conduttore e che, per la loro importanza, dovessero essere preventivamente
oggetto di una domanda di costruzione cui la proprietaria dell'immobile ha
dovuto consentire “assolve già da solo l'onere probatorio in capo all'appellante
di rendere verosimile l'autorizzazione del proprietario per le opere eseguite”.
A maggior ragione – soggiunge l'appellante – se si pensa che i lavori sono
stati svolti senza interruzione tra l'ottobre e il dicembre del 2013 senza che
la proprietaria, al corrente di quanto stava accadendo già nell'ottobre di
quell'anno, abbia imposto una sospensione dei lavori. In definitiva, epiloga l'appellante,
pretendere ulteriori cautele da un artigiano che presta la sua opera in un
grande cantiere su incarico della direzione lavori del conduttore senza
contatto con il proprietario del fondo significa precludere all'artigiano medesimo
l'accesso all'ipoteca legale, tanto più in sede di iscrizione provvisoria, alla
quale non è lecito porre esigenze troppo severe.
4. La censurata violazione del
diritto di essere sentito va esaminata prioritariamente, poiché tale diritto ha
natura formale e la sua lesione comporta – per principio – l'annullamento della
decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza del ricorso nel merito
(DTF 137 I 197 consid. 2.2). Ora, l'art. 8 CC conferisce alla parte cui incombe
l'onere della prova il diritto di dimostrare quanto allega, sempre che si
tratti di allegazioni giuridicamente rilevanti e che le prove siano state notificate
tempestivamente nelle forme prescritte (art. 152 cpv. 1 CPC). Ciò non toglie
che il giudice possa rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui
presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato
delle prove”: DTF 140 I 299 consid. 6.3.1 con
riferimenti). Deve però spiegarne
Fatti
i motivi (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii). Identici principi valgono,
per analogia, ove si tratti non di provare, ma solo di rendere verosimili
determinate allegazioni (Lardelli
in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 23 ad art. 8), come nel caso
delle procedure sommarie, comprese le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali
(art. 961 cpv. 3 CC).
5. In concreto la AP 1 aveva
offerto fra l'altro nell'istanza del 3 aprile 2014, a sostegno delle proprie allegazioni, l'escussione testimoniale di Fr__________ e F__________ V__________
(pag. 4 in fondo). Il Pretore non ha indetto un'udienza. Ha comunicato
l'istanza alla convenuta, invitandola a presentare osservazioni scritte, dopo
di che ha deciso direttamente sulla base degli atti. Ciò è di per sé lecito
(art. 253 e 256 cpv. 1 CPC), ma non dispensava il giudice dallo statuire sulle
prove offerte. Le testimonianze dei fratelli V__________ sono state notificate
dall'istante ritualmente ed erano esplicitamente riferite all'esistenza di un
rapporto contrattuale e del credito, alla fornitura di prestazioni lavorative
Considerandi
da parte dell'istante, al consenso del proprietario del fondo, come pure alla
tempestività dell'iscrizione provvisoria (istanza, punto 4). Il Pretore non
poteva quindi ignorarle, tanto meno ove si consideri che non si trattava di
mezzi istruttori irrilevanti o suscettibili di procrastinare la causa (art. 254
cpv. 2 lett. a CPC). Ne segue che, sorvolando sulle deposizioni offerte, egli
ha commesso un diniego formale di giustizia. Il che impone di annullare la
sentenza impugnata e di ritornargli gli atti perché statuisca sull'escussione
di Fr__________ e F__________ V__________, li senta eventualmente, e giudichi
di nuovo. Non incombe invece a questa Camera trattare il caso per la prima
volta essa medesima come un'autorità di prima sede, sostituendosi al giudice
naturale e sottraendo alle parti il doppio grado di giurisdizione.
6.
Le spese del giudizio
odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sugli
oneri processuali della postulata iscrizione provvisoria il Pretore giudicherà
di nuovo al momento in cui emanerà la futura decisione.
7.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 62 224.75)
raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al
Pretore perché si pronunci sull'ammissibilità delle testimonianze offerte e
statuisca di nuovo.
2. Le spese giudiziarie
di fr. 500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico della AO 1,
che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di
ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non
nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).