11.2014.68
Provvedimenti cautelari: requisito dell'urgenza, Nozione di urgenza nel nuovo diritto di procedura civile (consid. 6)
21 ottobre 2014Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.68
Lugano,
21 ottobre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gianella
sedente
per statuire nella causa CA.2014.5 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza
dell'11 marzo 2014 da
AP 2 ed AP 1
(patrocinati
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del
28 luglio 2014 presentato dagli istanti contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 16 luglio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. L'11 marzo 2014 AP 2 ed AP 1 si
sono rivolti al Pretore del Distretto di Bellinzona perché ordinasse in via
cautelare al loro figlio AO 1 di lasciare immediatamente – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – l'appartamento da lui occupato al primo piano della casa
situata sulla particella n. __________ RFD di __________, autorizzando “la
persona incaricata dell'esecuzione” a far capo alla polizia cantonale per
l'esecuzione effettiva. Nell'istanza essi hanno annunciato l'intenzione di
promuovere un'azione di “rivendicazione di proprietà e di risarcimento del
danno (art. 641 CC)”. All'udienza del 2 aprile 2014, indetta dal Pretore
aggiunto per il contraddittorio cautelare, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza, sostenendo che l'alloggio gli era stato concesso in comodato.
Entrambe le parti hanno offerto prove, che il Pretore aggiunto ha respinto l'8 aprile
2014, aggiornando la discussione finale al 18 giugno successivo.
B. AP 2 ed AP 1 hanno presentato
il 17 giugno 2014 un memoriale conclusivo in cui hanno ribadito la loro
richiesta. Alla discussione finale del 18 giugno 2014 è comparso il solo convenuto,
che sulla scorta di un memoriale conclusivo di quello stesso giorno ha proposto
una volta ancora di respingere l'istanza. Con decreto cautelare del 16 luglio
2014 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza, non ravvisando i requisiti che giustificassero
il provvedimento cautelare. Le spese di fr. 200.– sono state poste a carico
degli istanti in solido, tenuti a rifondere ad AO 1, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 1200.– per ripetibili.
C. Contro la decisione appena
citata AP 2 ed AP 1 sono insorti con un appello del 28 luglio 2014 per ottenere
che – conferito al ricorso effetto sospensivo – il decreto cautelare sia annullato
e gli atti ritornati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio, subordinatamente
che tale decreto sia riformato ordinando al convenuto di sgomberare e consegnare
l'appartamento entro dieci giorni sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Invitato
a esprimersi sulla richiesta di effetto sospensivo, AO 1 ha proposto il 19
agosto 2014 di respingerla. Gli appellanti hanno replicato spontaneamente il 22
agosto 2014, sollecitandone l'accoglimento. Il convenuto non ha duplicato. Non
sono state chieste osservazioni all'appello.
in diritto: 1. Le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1
CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, il Pretore aggiunto avendo fissato il valore litigioso per
l'occupazione del noto appartamento in fr. 10 200.–
(decreto impugnato, pag. 4), cifra che gli appellanti non discutono e che a
prima vista può apparire verosimile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,
nella fattispecie il decreto in rassegna è stato notificato al patrocinatore degli
istanti l'indomani della sua emanazione, il 17 luglio 2014. Il termine di
ricorso sarebbe scaduto così la domenica 27 luglio 2014, salvo protrarsi al
lunedì seguente in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Tempestivo, sotto questo
profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Gli appellanti fondano la
loro istanza cautelare sul diritto di proprietà inerente alla particella n. __________
RFD di __________. Chiamata a trattare gli appelli in materia di diritti reali
è la prima Camera civile (art. 48 lett. a n. 1 LOG), cui va attribuito il caso
in luogo e vece della seconda Camera civile, che aveva originariamente
iscritto la causa al ruolo (inc.
12.2014.127).
3. L'appello è un rimedio
giuridico riformatorio, non cassatorio, sicché l'autorità giudiziaria superiore
conferma la decisione impugnata o la modifica, sostituendo in tal caso il
proprio giudizio a quello di primo grado (art. 308 cpv. 1 lett. a e b CPC). Un
appellante può chiedere – eccezionalmente – di annullare la sentenza impugnata
e di rinviare la causa al Pretore per nuova decisione solo se non è stata
giudicata una parte essenziale dell'azione oppure se i fatti devono essere
completati in punti essenziali (art. 308 cpv. 1 lett. c CPC). Gli istanti
non pretendono che nella fattispecie si ravvisino estremi del genere. Chiedono
di annullare il decreto cautelare perché il primo giudice non ha ammesso le
prove da loro offerte (memoriale, pag. 4 punto 4), ma ciò non giustifica un'eccezione
alla natura riformatoria dell'appello. Ne segue che in concreto la richiesta
principale formulata dagli appellanti va dichiarata irricevibile. Proponibile è
quella subordinata, intesa alla modifica del decreto appellato nel senso di accogliere
l'istanza cautelare facendo ordine ad AO 1 di sgomberare e di riconsegnare l'appartamento.
4. Nell'ambito della domanda
subordinata gli appellanti chiedono che questa Camera assuma essa medesima le
prove respinte dal Pretore aggiunto. La richiesta è ammissibile (Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011,
n. 5 ad art. 316 con rinvii), ma non può trovare accoglimento. La testimonianza
dell'avv. I__________, già patrocinatore di AO 1, servirebbe infatti a smentire
l'esistenza di un qualsivoglia comodato (verbale del 2 aprile 2014, pag. 4 in
alto), ma quel rapporto giuridico non è di rilievo ai fini dell'attuale giudizio.
La testimonianza di un non meglio precisato “signor C__________” (“che si
occupava della contabilità / pagamenti per gli istanti”: verbale del 2 aprile
2014, loc. cit.) non sarebbe di maggiore utilità, le precarie condizioni
economiche e le ristrettezze in cui versano gli istanti potendo anche darsi per
acquisite senza che ciò influisca sulla decisione odierna. Analoghe
considerazioni valgono per l'interrogatorio di AP 1, destinato a rendere verosimile
il conflitto personale che oppone lui al figlio, senza reale impatto sul
giudizio
odierno. Ciò premesso,
giova quindi passare senza indugio all'esame dell'appello.
5. Nel decreto cautelare
impugnato il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza per non avere riscontrato
nessuno dei requisiti cui egli ha ritenuto soggiacere l'emanazione di provvedimenti
cautelari. Non l'urgenza, avendo AP 2 ed AP 1 adito la Pretura solo l'11 marzo 2014 allorché il figlio aveva preso possesso dell'appartamento già
nella primavera o nell'estate del 2013, non un grave pregiudizio, le condizioni
economiche di AO 1 non essendo tali da rendere difficile o impossibile
l'eventuale incasso di una pretesa, e nemmeno la proporzionalità, la misura
richiesta configurandosi come una vera e propria anticipazione del giudizio di
merito. Ciò rendeva superfluo – ha epilogato il Pretore aggiunto – esaminare
“gli ulteriori presupposti di legge e le ulteriori allegazioni rese dalle
parti” (decreto impugnato, pag. 4 in alto).
6. L'art. 261 cpv. 1 CPC
dispone che il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando
l'istante rende verosimile che “un suo diritto è leso o minacciato di esserlo”
(lett. a) e – cumulativamente – che “la lesione è tale da arrecargli un
pregiudizio difficilmente riparabile” (lett. b). La norma non annovera il
presupposto dell'urgenza, che è dato nondimeno per implicito (Bohnet in: CPC commenté, op. cit., n. 12
ad art. 261; Sprecher in: Basler
Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 39 ad art. 261; Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO,
Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 9 ad art. 261). Chi tarda a chiedere
provvedimenti cautelari può dunque vedersi respingere l'istanza, soprattutto
ove una causa ordinaria introdotta con sollecitudine avrebbe verosimilmente
consentito di giungere negli stessi tempi a una decisione di merito (Treis in: Baker & McKenzie [curatori],
Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 12 ad art. 261; Bohnet, loc. cit.; Zürcher,
op. cit., n. 9 ad art. 261 CPC; Sprecher,
op. cit. n. 43 ad art. 261 CPC). Certo, all'istante bisogna lasciare il
tempo per cercare un accordo con la controparte, ma chi aspetta sei mesi senza
reale necessità prima di rivolgersi al giudice rischia la reiezione della
domanda per difetto di urgenza (Spre-cher,
op. cit., n. 42, 44 e 45 ad art. 261 CPC; casistica in: Zür-cher, op. cit., n. 9 ad art. 261 CPC con riferimento
alla nota 23).
7. Nella fattispecie il
Pretore aggiunto ha rimproverato agli istanti di avere aspettato fino all'11
marzo 2014 per chiedere lo sgombero e la riconsegna dell'appartamento sebbene il
figlio si fosse insediato nella casa di __________ fin dalla “primavera-estate 2013”, sicché a distanza di mesi non si giustificava più un provvedimento cautelare. Che il convenuto
abbia occupato l'appartamento al primo piano “nella primavera-estate 2013” è verosimile (istanza, pag. 2 in basso), tant'è che il patrocinatore degli istanti gli ha
scritto il 13 giugno 2013, sollecitandolo ad accettare un contratto di
locazione (doc. B). Che gli istanti abbiano atteso fino all'
11 marzo 2014 per depositare
l'istanza di provvedimenti cautelari è pacifico. La questione è di sapere se, nelle
circostanze descritte, tale istanza possa ancora reputarsi tempestiva. Ora, come
si è appena ricordato (consid. 5), attendere sei mesi prima di rivolgersi al
giudice non è – di principio – compatibile con l'urgenza che deve contraddistinguere
un provvedimento cautelare. Rimane da esaminare se condizioni particolari del
caso specifico giustificassero in qualche modo la remora.
8. Dagli atti si evince che la
prima interpellazione degli istanti al figlio è la citata lettera del 13 giugno
2013 in cui costoro lo sollecitavano, tramite l'avv. I__________, a stipulare
un contratto di locazione. Nulla consta essere intervenuto nei tre mesi
successivi, finché nel settembre del 2013 l'avvocato __________ ha comunicato agli
istanti di non patrocinare più AO 1 (istanza, pag. 3 in alto). Per circa tre
mesi non risulta più essere accaduto alcunché. In seguito, il 2 dicembre 2013,
gli istanti hanno scritto direttamente al figlio, riproponendo la firma di un
contratto di locazione (doc. C). La proposta parrebbe essere stata reiterata in
una lettera del 14 gennaio 2014, cui ha reagito il 24 gennaio seguente la
nuova legale di AO 1 (doc. D), ponendo determinate condizioni. È seguita
un'ulteriore lettera del 28 gennaio 2014 in cui gli istanti hanno ribadito la
loro offerta iniziale. Apparentemente senza esito, giacché l'11 marzo 2014 essi
hanno poi adito il Pretore. Sta di fatto che tra la prima interpellazione (il momento
preciso in cui AO 1 ha preso possesso dell'appartamento resta ignoto) e la
richiesta di provvedimenti cautelari sono trascorsi nove mesi.
9. Che prima di chiedere
provvedimenti cautelari un istante debba avere il tempo per cercare un accordo
è vero (sopra, consid. 6). Se non che, tre o quattro scambi di corrispondenza
non richiedevano nove mesi di tempo, salvo fugare – appunto – ogni esigenza di celerità.
Aspettare tre mesi per sentirsi dire che l'avvocato __________ non assisteva
più AO 1 non denotava urgenza, né palesava urgenza aspettare altri tre mesi per
scrivere direttamente al figlio. Ne segue che – come ha rilevato il Pretore aggiunto
– l'11 marzo 2014 non sussistevano più nella fattispecie i requisiti per
ottenere l'emanazione di provvedimenti cautelari.
Gli appellanti sembrano eccepire
che l'urgenza era dovuta ormai al lungo periodo trascorso dal figlio
nell'appartamento senza pagare alcun corrispettivo, ciò che li aveva costretti
ad aumentare il debito ipotecario per sopperire al loro proprio mantenimento
(memoriale, pag. 6 in alto). Al riguardo però manca qualsiasi dato concreto,
mentre davanti al Pretore aggiunto l'argomento aveva formato oggetto di tre semplici
righe a verbale (“Salvo errore, inoltre, i genitori hanno dovuto recentemente
aumentare l'onere ipotecario proprio per far fronte ai loro bisogni correnti”:
protocollo del 2 aprile 2014, pag. 2 in basso). Per di più, i documenti nuovi
acclusi dagli istanti alla replica spontanea dinanzi a questa Camera non sono
ricevibili e andavano – se mai – esibiti al Pretore aggiunto (art. 317 cpv. 1
CPC). Comunque sia, provvedimenti cautelari non si giustificano per l'urgenza sopravvenuta
in seguito al ritardo ad agire (Sprecher,
op. cit., n. 43 ad art. 261 CPC con rinvii). Gli appellanti non possono quindi
invocare un'urgenza dovuta alla loro stessa remora nel chiedere l'adozione di
provvedimenti cautelari.
10. Se ne conclude che a ragione
il Pretore aggiunto ha definito tardiva l'istanza dell'11 marzo 2014, ciò che
dispensa dall'analizzare gli altri requisiti cui l'art. 261 cpv. 1 CPC vincola
l'ottenimento di provvedimenti cautelari. L'emanazione del presente giudizio
rende inoltre senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo contenuta
nell'appello.
11. Le spese del presente giudizio
seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre AO 1 ha
diritto a un'equa indennità per ripetibili giustificata dalle osservazioni (una
pagina e mezzo) che ha formulato alla richiesta di effetto sospensivo.
12. Quanto ai rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 500.–
sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla
controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 250.– per ripetibili.
3. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).