11.2014.7
Divorzio: liquidazione del regime dei beni, contributi alimentari, autorità parentale e scioglimento di una comproprietà tra coniugi
20 maggio 2016Italiano38 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.7
Lugano
20 maggio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa OA.2010.455 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta
comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 21 giugno 2010 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(ora
patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 24 gennaio 2014 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore
l'11 dicembre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1964) si
sono sposati a __________ il 12 agosto 1994 dopo avere adottato il regime della
separazione dei beni. Dal matrimonio è nato A__________, il 23 dicembre 2000. Il
marito è agente di polizia della __________. Laureata in chimica in __________,
la moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. I
coniugi vivono separati dal maggio del 2008, quando il marito ha lasciato
l'abitazione coniugale (particella n. 1275 RFD di __________, sezione di __________,
comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi in un
appartamento a __________. Quello stesso mese AP 1 ha cominciato a lavorare
come docente supplente, seguendo poi corsi per ottenere l'abilitazione
all'insegnamento nella scuola media.
B. Nell'ambito di una procedura
a tutela dell'unione coniugale introdotta dalla moglie, il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato il 9 ottobre 2009 un'intesa in
virtù della quale i coniugi hanno concordato di attribuire l'uso dell'abitazione
familiare alla moglie, di affidare il figlio a quest'ultima, riservato il
diritto di visita paterno, mentre AO 1 si impegnava a versare un contributo
alimentare di fr. 1250.– mensili per la moglie e uno di fr. 1380.– mensili per
il figlio, assegni familiari non compresi (inc. DI.2009.1055).
C. Il 21 giugno 2010 AO 1 ha
promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore,
chiedendo l'assegnazione in proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale,
proponendo l'affidamento del figlio alla madre con esercizio congiunto dell'autorità
parentale (riservato il suo diritto di visita), offrendo un contributo
alimentare di fr. 1520.– mensili per la moglie fino all'ottobre del 2012 e di
fr. 1380.– mensili per il figlio, ridotto a fr. 900.– mensili dall'ottobre del 2012
fino alla maggiore età (assegni familiari compresi). Nella sua risposta del 25
ottobre 2010 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha rivendicato l'attribuzione
in proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale e l'affidamento del figlio con
esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno),
ha preteso un contributo alimentare per sé di fr. 1520.– mensili fino al 31
dicembre 2016 commisurato in seguito “alla situazione reddituale della
beneficiaria”, così come uno di fr. 1380.– mensili (assegni familiari non
compresi) per il figlio e ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Il Pretore ha deciso il 26
ottobre 2010 di trattare la causa come richiesta di divorzio su richiesta
comune con accordo parziale e il 17 gennaio 2011 ha sentito i coniugi, i quali
hanno ribadito la volontà di sciogliere il matrimonio e gli hanno demandato la
decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. All'udienza preliminare
sugli effetti controversi, tenutasi il 7 giugno 2011, i coniugi hanno sostanzialmente
confermato le loro domande e in tale occasione hanno raggiunto un accordo,
omologato dal Pretore, sulla disciplina cautelare del diritto di visita al
figlio e sulla designazione di un curatore educativo. Con decisione del 28
giugno 2011 la Commissione tutoria regionale 8 ha nominato __________ in
qualità di curatrice educativa (art. 308 cpv. 2 CC). Il diritto di visita paterno
è poi stato modificato con decreti supercautelari del 5 ottobre e del 27
dicembre 2012.
E. L'istruttoria, durante la
quale l'arch. __________ è stato chiamato a rilasciare una perizia sul valore venale
dell'immobile di __________, è terminata il 19 agosto 2013. Il 1° ottobre 2013 AO
1 ha inoltrato un suo memoriale conclusivo in cui ha essenzialmente riproposto le
proprie domande, precisando le modalità di scioglimento della comproprietà,
chiedendo di sopprimere dal 1° ottobre 2013 il contributo alimentare per la
moglie e offrendo da quella data un contributo alimentare per il figlio di fr.
900.– mensili (assegni familiari non compresi). In un allegato del 2 settembre
(recte: ottobre) 2013 AP 1 ha sollecitato il differimento dello scioglimento
della comproprietà sull'abitazione coniugale fino al 31 dicembre 2012, con
iscrizione di un diritto di abitazione gratuito in suo favore, l'attribuzione
dopo di allora della proprietà esclusiva mediante versamento al marito di fr.
385 205.–, ha postulato l'affidamento del
figlio con autorità parentale esclusiva, riservato il diritto di visita
paterno, ha proposto la divisione a metà delle prestazioni d'uscita accumulate
dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale,
ha preteso un contributo alimentare per sé di fr. 1250.– mensili fino al 31
dicembre 2016 e uno per il figlio di fr. 1869.– mensili (assegni familiari
compresi) fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale.
Al dibattimento finale del
7 ottobre 2013 AO 1 ha ribadito le proprie domande, mentre AP 1 ha revocato le
conclusioni esposte nel precedente memoriale, presentando un nuovo allegato in
cui ha chiesto “che sia io sia il padre cediamo la nostra parte a favore di A__________,
che entrerà in possesso della casa all'età di 25 anni”. In via subordinata essa
ha instato per l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale
mediante versamento al marito di fr. 260 000.–
secondo determinate modalità, per la fissazione di un determinato diritto di
visita, per un contributo alimentare di fr. 1250.– mensili in suo favore “fino
quando avrò trovato un lavoro al 100%” per uno di fr. 1869.– mensili (assegni
familiari non compresi) in favore del figlio.
F. Statuendo
l'11 dicembre 2013, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha assegnato la
proprietà esclusiva dell'immobile a __________ a AO 1, tenuto a versare alla
moglie un conguaglio di fr. 50 000.–, ha
concesso a quest'ultima l'uso dello stesso fino al 30 giugno 2014, ha
riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita
dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza
professionale (ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire
l'entità di tali prestazioni), ha affidato A__________ alla madre, ha
attribuito l'autorità parentale congiunta ai genitori, ha stabilito il “più
ampio diritto di visita” paterno, disciplinandolo in caso di disaccordo, ha confermato
la curatela educativa in favore del figlio, ha rifiutato alla moglie contributi
alimentari, ha fissato quello per il figlio in fr. 1473.– mensili (oltre
assegni familiari) per il dicembre del 2013, in fr. 1738.– mensili (oltre
assegni familiari) dal gennaio del 2014 al dicembre del 2016 e in fr. 1853.– mensili
(oltre assegni famigliari) fino alla maggiore età, “riservato l'art. 277 cpv. 2
CC”, ha suddiviso a metà le spese di una terapia in favore di A__________ e ha
posto la tassa di giustizia di fr. 3000.– con le spese a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di gratuito
patrocinio formulata da AP 1 è stata respinta.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 24
gennaio 2014 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di
vedersi assegnare l'immobile a __________ in proprietà esclusiva dietro versamento
al marito di fr. 50 000.–, attribuire l'autorità
parentale esclusiva sul figlio, limitare il diritto di visita paterno, come
pure condannare AO 1 a erogarle un contributo alimentare di fr. 1520.– mensili
fino al 31 dicembre 2016 e uno per il figlio di fr. 1853.– mensili (assegni
familiari non compresi) fin dall'emanazione della sentenza. Nelle sue osservazioni
del 18 marzo 2014 AO 1 ha concluso per la reiezione dell'appello, chiedendo in
via cautelare di confermare “l'assetto del diritto di visita fissato pendente
causa dal Pretore, al quale va affiancata la comminatoria di cui all'art. 292
CP in caso di disobbedienza e mancato rispetto dello stesso”, la moglie avendogli
impedito di avere il figlio con sé durante le vacanze scolastiche di Carnevale
nonostante il parere favorevole della curatrice educativa. Osteggiata da AP 1,
l'istanza è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto cautelare
del 18 marzo 2014.
H. Il 5 febbraio 2016 il
vicepresidente di questa Camera ha invitato le parti a documentare la
fattibilità, per ognuno di loro, di ottenere la proprietà esclusiva dell'immobile
a __________. Sui documenti prodotti le parti hanno avuto modo di esprimersi.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica la
procedura in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405
cpv. 1 CPC). Le sentenze di divorzio intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio
2011 sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che – ove siano in discussione mere controversie patrimoniali – il
valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv.
2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche
l'autorità parentale sul figlio e la disciplina del diritto di visita paterno.
Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta alla
patrocinatrice di AP 1 il 12 dicembre 2013, di modo che il termine di ricorso, cominciato
a decorrere il 13 dicembre 2013, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2013 al 2
gennaio 2014 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto il 27 gennaio
2014. Introdotto il 24 gennaio 2014, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Nell'appello AP 1 propone
di riformare tutti i dispositivi della sentenza impugnata. Mal si comprende
nondimeno perché questa Camera dovrebbe annullare i dispositivi n.
2 (divorzio), n. 5 (liquidazione dei rapporti dare e avere), n. 6 (suddivisione
averi previdenziali), n. 7 (affidamento del figlio alla madre) e n. 13
(suddivisioni spese della terapia), non contestati, statuendo poi su quei punti
alla stessa stregua del Pretore. In realtà su tali questioni l'appello è manifestamente
frustraneo e va dichiarato senza oggetto.
3. AO 1 acclude alle osservazioni
all'appello una lettera del 3 marzo 2014 in cui informa l'Autorità regionale di
protezione che non riesce a esercitare il diritto di visita e chiede la revoca
o la sostituzione della curatrice educativa, un rapporto della polizia di __________
del 3 marzo 2014 circa la mancata consegna del figlio per le vacanze di Natale,
un messaggio di posta elettronica inviato il 28 febbraio 2014 dalla sua legale
alla curatrice educativa, un articolo scaricato il 28 febbraio 2014 da Internet
sulla situazione nelle principali località turistiche egiziane, un contratto
per prestazioni di viaggio da lui stipulato il 21 febbraio 2014 con l'agenzia
__________, un messaggio di posta elettronica trasmesso ai coniugi il 26
febbraio 2014 dalla curatrice educativa, uno scambio di e-mail intercorso fra
il 19 e il 26 febbraio 2014 tra le parti, come pure un contratto di locazione
per parcheggio veicoli da lui concluso il 7 marzo 2014.
Il 30 marzo 2014 AP 1 ha prodotto
a sua volta, oltre a parte della documentazione esibita dal marito, una lettera
inviata il 30 marzo 2014 dalla sua patrocinatrice alla polizia comunale di __________,
una lettera del 7 gennaio 2014 con cui __________ chiede all'autorità di
protezione di essere sollevata dall'incarico, uno scritto del 14 gennaio 2014
con cui la citata autorità invita i genitori a esprimersi sulla richiesta della
curatrice e copia delle osservazioni 30 marzo 2014 da lei inoltrate, oltre a un
estratto della pagina Internet diffuso il 27 febbraio 2014 dal Dipartimento
federale degli affari esteri relativo ai consigli di viaggio in __________.
Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se
dinanzi al primo giudice non era possibile farli valere nemmeno con la
diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie i documenti in rassegna, successivi all'emanazione della
decisione impugnata, non potevano essere sottoposti al Pretore, onde la loro
ricevibilità. Sulla loro pertinenza si dirà in appresso.
4. Litigiosi rimangono in questa sede la liquidazione del regime
dei beni, i contributi alimentari per moglie e figlio, la questione dell'autorità
parentale e le relazioni personali con il figlio. Il resto, compreso il
principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere
definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la divisione di un bene in comproprietà, così come la regolamentazione
di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi deve precedere la liquidazione del
regime dei beni (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale
5A_464/2012 del 30 novembre 2012, consid. 6.3 con riferimenti). E le
controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno esaminate,
a loro volta, prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2,
ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c).
Fatti
I. Sullo scioglimento della comproprietà
relativa all'abitazione coniugale
5. Riassunti
i criteri che disciplinano l'assegnazione di un bene in comproprietà dei
coniugi a uno di loro in proprietà esclusiva, il Pretore ha ravvisato in
concreto un interesse preponderante del marito all'attribuzione dell'immobile
per il fatto di avere dimostrato investimenti maggiori rispetto a quelli della
moglie nell'acquisto e nella costruzione. A suo avviso, inoltre, tale soluzione
“è confortata dalla condivisione di pensiero dei coniugi sul destino della proprietà”,
entrambe le parti avendo manifestato l'intenzione di lasciare il fondo al
figlio. E siccome la situazione finanziaria della moglie non permetterebbe a
quest'ultima di riscattare la quota del marito, “l'unico modo per poter
mantenere in famiglia la casa consiste nel destinarla al solo attore”, mentre
in caso contrario il fondo andrebbe venduto. Assegnato il bene in proprietà
esclusiva al marito, il primo giudice ha fissato il conguaglio in favore di AP
1 in fr. 50 000.–, “importo calcolato
facendo astrazione dal valore di mercato dell'immobile accertato in corso di causa
(fr. 1 060 000.–),
e ciò nell'ottica di favorire la proprietà
esclusiva dell'una o l'altra parte in modo da tutelare l'aspettativa
ereditaria del figlio A__________”. Anche perché – ha soggiunto il Pretore – la
moglie non contestava la proposta del marito, se non sul principio
dell'attribuzione. Infine il primo giudice ha condizionato il trapasso di
proprietà alla documentata liberazione della moglie dal vincolo di solidarietà relativo
al debito ipotecario.
6. L'appellante
sostiene anzitutto che il Pretore non poteva attribuire il fondo in proprietà
esclusiva al marito poiché nella petizione questi si era limitato a rivendicare
l'assegnazione del bene nei considerandi, ma non aveva formulato alcuna domanda
a tal fine. Che nella petizione la richiesta figuri solo nei considerandi, mentre
nelle domande l'attore si limitava a proporre di lasciare il bene in uso alla
moglie fino al settembre del 2012, è vero. Per tacere del fatto nondimeno che
all'udienza preliminare sui punti contestati AO 1 ha proposto di sciogliere la comproprietà
corrispondendogli la “metà della plusvalenza” e che nel memoriale conclusivo del
1° ottobre 2013 egli ha espressamente rivendicato l'assegnazione del bene in
proprietà esclusiva senza che al dibattimento finale del 7 ottobre 2013 la
moglie abbia eccepito alcunché, nulla impediva al giudice di interpretare le conclusioni
alla luce dei motivi addotti nella petizione (sentenza del Tribunale federale
5A_657/2014 del 27 aprile 2015, consid. 8.1 e 5A_621/2012 del 20 marzo 2013,
consid. 4.3; v. anche Trezzini in:
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag.
152). Anzi, ignorare una richiesta per il solo fatto che questa sarebbe stata
da formulare nelle domande e non solo nei motivi della petizione avrebbe
costituito un formalismo eccessivo (DTF 137 III 617 consid. 6.2). Su questo
punto l'operato del primo giudice sfugge alla critica.
7. Secondo
l'appellante il marito non ha sostanziato un interesse preponderante
all'attribuzione della casa. Rileva che quegli ha lasciato l'abitazione
coniugale nel 2009 e che da allora, insieme con il figlio, essa ha “intessuto
una convivenza che perdura”, tanto che il fondo le è stato assegnato nella procedura
a tutela dell'unione coniugale. A suo parere l'interesse preponderante non va
esaminato dal solo punto di vista finanziario, ma anche da quello affettivo. L'appellante
rimprovera poi al Pretore di avere disconosciuto quanto da lei profuso nell'immobile,
avendo essa corrisposto dalla separazione interessi ipotecari e spese amministrative
per ben fr. 67 980.–. A suo dire,
considerato l'investimento del marito di fr. 190 146.–
e il valore venale del fondo di fr. 1 060 000.–, la quota di lei raggiunge pur sempre il
6.5% rispetto al 17% del marito. Contrariamente all'opinione del primo giudice,
poi, l'attribuzione al marito non permetterebbe di “mantenere il bene in
famiglia”, giacché nulla impedisce una vendita, tanto meno ove si pensi che il
marito non ha mai espresso l'intenzione di tornare a __________.
a) I
criteri preposti all'assegnazione di un bene in comproprietà dei coniugi a uno
di loro in proprietà esclusiva sulla base dell'art. 205 cpv. 2 CC sono già
stati riassunti dal Pretore. Al proposito basti rammentare che l'interesse
preponderante di un coniuge può rivestire diverse forme: decisivo è che il richiedente
possa valersi, senza riguardo ai motivi, di un'intensa
relazione con il bene litigioso. Il giudice pondera gli interessi dei coniugi
secondo equità, nell'ambito del suo potere d'apprezzamento (sentenza del
Tribunale federale 5A_283/2011 del 29 agosto 2011, consid. 2.3 con
riferimento a DTF 119 II 199 in: FamPra.ch 2011 pag. 969). Possono risultare preponderanti
interessi professionali o commerciali, affettivi o di salute (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar,
ZGB I, 5ª edizione, n. 15 ad. art. 205; Steinauer
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 18 ad art. 205). Un'attribuzione
giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, ad ogni modo, non presuppone solo un interesse
preponderante, ma anche la possibilità di indennizzare l'altro coniuge. Ove ciò
non sia possibile, il coniuge in questione non può pretendere che il bene gli
sia attribuito in proprietà esclusiva (sentenza del Tribunale federale 5A_557/2015
del 1° febbraio 2016, consid. 3.2 con rinvii; sentenza 5C.325/2001 del 4 marzo
2002, consid. 4 in: ZBGR 84/2003 pag. 124; Hausheer/Aebi-Müller,
op. cit., n. 17 ad art. 205 CC; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 49 ad art. 205 CC; v. anche: I
CCA, sentenza inc. 11.2009.170 del 23 gennaio 2012, consid. 5d).
b) Quanto alla possibilità di indennizzare il marito nel caso in cui l'immobile
le sia attribuito in proprietà esclusiva, l'appellante si duole che il Pretore abbia
indebitamente colmato lacune probatorie della controparte laddove ha deciso di
condizionare il trapasso di proprietà alla liberazione di lei dal vincolo di solidarietà
verso la banca creditrice. A mente sua, così facendo il primo giudice avrebbe
fondato il giudizio unicamente su proprie supposizioni, mentre sarebbe toccato
a AO 1 documentare l'accordo della banca allo svincolo dalla solidarietà in
relazione al debito ipotecario. La doglianza è superata. Nell'ambito dell'istruttoria
condotta in questa sede la Banca __________ ha dichiarato il 15 febbraio 2016 di
essere disponibile a svincolare AP 1 dal debito ipotecario con “ripresa del
finanziamento a nome di AO 1”. L'operazione è dunque fattibile.
c) L'appellante
contesta di non essere in grado di indennizzare il marito nel caso in cui le
sia attribuito il bene in proprietà esclusiva, facendo valere che una volta superati
gli esami di abilitazione all'insegnamento e ottenuto un contratto di assunzione
stabile non le sarà difficile accendere un mutuo. Essa adduce inoltre di poter
far capo al prelievo anticipato di averi previdenziali dalla sua cassa
pensione, aumentato della quota che le sarà riconosciuta in esito a quanto le
dovrà corrispondere il marito dal “secondo pilastro”. Dall'istruttoria condotta
in questa sede risulta ora che AP 1 insegna alle scuole medie a tempo pieno e
percepisce uno stipendio di fr. 6870.– mensili. Risulta inoltre che per il
finanziamento di un'abitazione primaria essa potrebbe prelevare dalla propria
cassa pensione fr. 155 809.80
(dichiarazione 2 marzo 2016 dell'Istituto di previdenza __________, agli
atti) e che la Banca __________, agenzia di __________, garantirebbe il finanziamento
per l'acquisto della proprietà a __________ fino a fr. 525 000.–, “necessari per la ripresa dell'ipoteca
presso Banca __________ e la liquidazione della quota di un mezzo dell'ex
marito” (dichiarazione del 10 marzo 2016).
d) AO 1 eccepisce
che l'appellante non ha presentato una dichiarazione in cui Banca __________ si
dica pronta a svincolarlo dal debito ipotecario e allega che l'istituto non è disposto
a rescindere anticipatamente il contratto di mutuo, mentre una disdetta
anticipata da parte di un solo comproprietario sarebbe inefficace e farebbe
nascere una pretesa contrattuale nei suoi confronti legata alla penale di risoluzione
anticipata. In realtà, come si è visto, l'istituto bancario dell'appellante è
disposto a finanziare la ripresa dell'ipoteca presso la Banca __________, intendendosi
con ciò l'estinzione del pegno con preventiva disdetta anticipata del contratto
di mutuo con pagamento di una penale, calcolata per il 31 gennaio 2011 in fr.
37 122.–. In simili condizioni la Banca __________
si vede garantire le proprie spettanze e non deve rivalersi sull'altro comproprietario
(art. 147 cpv. 1 CO), il quale non può opporsi in buona fede alla rescissione anticipata
del contratto. In linea di principio, quindi, nel caso in cui le fosse
attribuito il bene in proprietà esclusiva anche AP 1 sarebbe in grado di
indennizzare l'altro comproprietario.
e) Circa
l'interesse preponderante di AO 1 all'assegnazione del fondo, come ha accertato
il Pretore (senza che l'appellante muova obiezioni) la particella n. 1275 è
stata acquistata in comproprietà dai coniugi il 29 ottobre 1999 per fr. 115 000.–, finanziati da capitali del marito
derivanti dalla vendita di una proprietà per piani di lui a __________. I costi
di costruzione della casa, di complessivi fr. 465
000.–, sono stati finanziati nella misura di fr. 370 000.– grazie a un credito di costruzione elargito
ai coniugi dalla Banca __________ e nella misura di fr. 75 142.62 attingendo al saldo della citata
compravendita. L'investimento di beni propri del marito nell'immobile di __________
ammonta, sempre secondo gli accertamenti del Pretore, a complessivi fr. 190 142.–.
f) Relativamente
agli interessi vantati dall'appellante, il fatto che AO 1 non dimostri
particolare attaccamento all'abitazione (circostanza per altro da lui contestata,
almeno dal profilo economico), non fonda automaticamente un interesse prevalente
di lei. Che poi AP 1 abbia onorato personalmente gli interessi ipotecari dopo
la separazione è la logica conseguenza del fatto che con le misure protettrici dell'unione
coniugale l'alloggio le è stato concesso in uso esclusivo. L'appellante non ha
addotto per contro alcun interesse professionale o commerciale all'attribuzione
della casa, né essa consta avere assunto un ruolo decisivo nella compravendita
dell'immobile né il fondo risulta costituire un suo apporto nel matrimonio. Per
converso, l'appellante allude – di scorcio – all'interesse del figlio ad abitare
nella casa in cui è cresciuto. Trattandosi di un alloggio familiare, in
effetti, nella valutazione dell'interesse preponderante giusta l'art. 205 cpv. 2
CC quello del genitore cui in esito al divorzio siano affidati i figli ancora
in età scolastica è un criterio pertinente (DTF 119 II 199 consid. 2 con
rinvio; sentenza del Tribunale federale 5A_557/2015 del 1° febbraio 2016,
consid. 3.2 con riferimenti; Hausheer/
Aebi-Müller, op. cit., n. 16 ad art. 205 CC; Steinauer, op. cit., n. 18 ad art. 205; Steck in: FamKommentar Scheidung, vol. I,
2ª edizione, n. 11 ad art. 205 CC). Di ciò va tenuto conto ai fini
del giudizio.
g) Premesso
ciò, nel caso in esame entrambi i comproprietari possono vantare un interesse “preponderante”.
Il marito di ordine finanziario, avendo finanziato l'acquisto del fondo per circa
il 30%. La moglie (e il figlio) di carattere affettivo, avendo vissuto entrambi
per un quindicennio della loro esistenza nello stabile, A__________ finanche
dalla nascita. Per un verso quindi AO 1 è legittimamente interessato a ricuperare
il proprio investimento e il controvalore della sua quota di comproprietà, per
altro verso AP 1 e il figlio sono legittimamente interessati a conservare la
testimonianza di quindici anni della loro vita quale luogo degli affetti, delle
propensioni e delle loro consuetudini. Senza dimenticare che l'appellante
intende continuare ad abitare nella casa, mentre AO 1, pur non scartando
l'ipotesi di tornare a __________, non ha escluso l'eventualità di alienare
l'immobile (tant'è che ancora nel memoriale conclusivo proponeva, in subordine,
la vendita del bene a trattative private o ai pubblici incanti). In frangenti
siffatti, tutto ponderato, l'interesse affettivo dell'appellante (e del
figlio) prevale su quello meramente economico dell'attore, sempre che questi
non risulti pregiudicato nelle sue aspettative pecuniarie.
h) Per
quel che è del conguaglio, l'appellante offre al marito i fr. 50 000.– che il Pretore ha condannato AO 1 a versarle
(avendo assegnato a lui la proprietà esclusiva del fondo), salvo dimenticare
che il marito ha investito nell'immobile fr. 190
142.–. Davanti al primo giudice le parti si erano finanche dipartite da apporti
del marito per fr. 210 000.–, ma il
Pretore ha accertato che la cifra non supera fr. 190 142.– (sopra, consid. e), ciò che AO 1 non contesta. Che poi il
Pretore abbia condannato il marito a tacitare la moglie con soli fr. 50 000.– (e che la moglie fosse d'accordo di ricevere
quella somma ove l'immobile fosse stato assegnato al marito) ancora non
significa che il marito debba accontentarsi a sua volta di fr. 50 000.– vedendo assegnare l'immobile alla moglie.
Il Pretore ha giustificato l'importo di soli fr. 50
000.–, “inferiore al valore di mercato dell'immobile, così come indicato
nella perizia, per la precisa volontà dei coniugi di mantenere la proprietà
esclusiva a favore di uno di essi e quindi l'aspettativa ereditaria del figlio
A__________”. Si tratta però di una motivazione insostenibile, non potendosi
imporre un sacrificio del genere a un coniuge senza che l'altro offra alcuna garanzia
di trasmettere il bene in via ereditaria al discendente. Basti pensare che in
concreto il fondo ha un valore venale di fr. 1 060 000.–. Dedotti gli apporti del marito e il
carico ipotecario di fr. 370 000.–,
le due quote di comproprietà valgono circa fr. 250
000.– ognuna. Di per sé AO 1 avrebbe così una spettanza di fr. 440 000.– circa (fr. 250 000.– più fr. 190 000.–
circa di apporti). Non si può seriamente pretendere di indennizzarlo con fr. 50 000.–.
i) Nelle
sue osservazioni del 15 aprile 2016 a questa Camera AO 1 chiede che qualora il
fondo sia attribuito all'appellante costei sia tenuta a rifondergli un'indennità
di fr. 330 809.80, pari alla di lei
disponibilità finanziaria (pag. 4). Sta di fatto che, pur ragionando nei
termini del richiedente, l'importo è erroneo. AP 1 può ottenere in effetti dalla
Banca __________ fr. 525 000.– a titolo di
mutuo ipotecario e può ricevere circa fr. 155 800.–
dal proprio “secondo pilastro” (sopra, lett. c). Estinto il carico ipotecario gravante
l'immobile (fr. 370 000.–), le rimangono
fr. 310 800.–, da cui va dedotta
ancora la penale per rescissione anticipata del mutuo ipotecario (che il 31 gennaio
2011 ammontava a fr. 37 122.–: sopra,
lett. d). La disponibilità finanziaria di lei non eccede quindi fr. 300 000.– circa. Fino a concorrenza di tale importo
è giusto nondimeno che essa indennizzi il marito, la cui spettanza dal profilo
aritmetico ammonterebbe finanche a circa fr. 440 000.– (sopra, lett. h). Se sull'attribuzione del fondo a AP 1 in
proprietà esclusiva l'appello si rivela dunque fondato, sull'indennità
spettante al marito è fondata in sostanza la pretesa del marito.
Considerandi
II. Sui
contributi di mantenimento
8.
Appurata nel caso
specifico l'esistenza di un matrimonio di lunga durata e la nascita di un
figlio, ciò che garantisce alla moglie il diritto di conservare il tenore di
vita sostenuto durante la comunione domestica, il Pretore ha ricordato che un
coniuge può aspirare a un contributo da parte dell'altro solo nel caso in cui
non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito sostentamento. Sulla
scorta delle risultanze della procedura a tutela dell'unione coniugale egli ha
accertato così che durante la vita in comune i coniugi fruivano di almeno fr. 1906.–
mensili oltre al fabbisogno familiare. Egli ha poi calcolato il reddito della
moglie come docente supplente in
potenziali fr. 4041.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2933.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr.
1350.
–, interessi ipotecari fr. 687.– [già dedotta la quota inserita nel
fabbisogno in denaro del figlio], assicurazione stabili fr. 69.80, premio della
cassa malati fr. 375.45, assicurazione dell'automobile fr. 52.70, imposta di
circolazione fr. 26.10, spese di trasporto fr. 61.45, assicurazione
dell'economia domestica fr. 35.20, assicurazione RC privata fr. 29.20, tassa
fognatura fr. 32.60, onere fiscale fr. 213.65). Considerato un “debito mantenimento”
di fr. 3876.– mensili, secondo il Pretore AP 1 dispone pertanto di sufficienti
risorse per salvaguardare il tenore di vita sostenuto durante la comunione
domestica.
9.
L'appellante
invoca la giurisprudenza secondo cui può essere preteso un reinserimento
professionale a tempo pieno da parte di una madre che durante la vita in comune
non lavorava – o lavorava solo a tempo parziale – solo al compimento del sedicesimo
anno di età del figlio. Essa lamenta altresì che il Pretore ha trascurato
l'esistenza di un matrimonio di lunga durata e impostato in modo classico. Se essa
si è attivata per migliorare la propria condizione professionale, riqualificandosi
come insegnante di scuola media, si giustifica nondimeno di riconoscerle un
contributo alimentare di fr. 1520.– mensili fino al 31 dicembre 2016, il suo iter
formativo non essendo ancora completo.
L'argomentazione
appare superata già per la circostanza che allo stato attuale delle cose l'interessata
guadagna oltre fr. 6000.– mensili. Ma anche a prescindere da ciò nell'appello
essa si limitava a critiche generiche, senza confrontarsi minimamente con gli
accertamenti del Pretore. Essa non contestava che l'attività di docente
supplente generasse un reddito di fr. 48 500.–
annui, pari a fr. 4041.– mensili, né censurava il tenore di vita raggiunto durante
il matrimonio o il suo fabbisogno minimo. Per di più, essa tentava di equivocare.
È vero infatti che di regola un coniuge con figli può essere tenuto a
cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo pieno solo al
momento in cui il figlio cadetto a lui affidato ha compiuto i 16 anni (DTF 137
III 108 consid. 4.2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_731/2012 del
23.
luglio 2013, consid. 3.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.30
del 3 luglio 2014, consid. 5b). In concreto però il Pretore le aveva imputato
il reddito che essa conseguiva nel 2009, quando essa ancora lavorava a tempo
parziale, sicché la giurisprudenza invocata cadeva manifestamente nel vuoto.
10.
Relativamente al contributo
alimentare per A__________, il Pretore l'ha stimato sulla scorta della tabella
2013.
correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo. Dopo avere tolto dal fabbisogno
in denaro, secondo la fascia di età per un figlio unico, metà della posta per
cura e educazione, prestata in natura dalla madre fino al 16° compleanno, egli
ha adattato il costo dell'alloggio al caso specifico, sostituendo la stima
della tabella con la quota di un terzo della spesa effettiva a carico del
genitore affidatario e ha dedotto – correttamente – l'ammontare degli assegni
familiari, già compresi nelle previsioni della tabella. In forza di ciò egli ha
quantificato il fabbisogno di A__________ in fr. 1473.– mensili fino al
dicembre del 2013, in fr. 1738.– mensili fino al dicembre del 2016 e in fr.
2146.
– mensili da allora in poi, fino al compimento della maggiore età. L'appellante
afferma che il Pretore non avrebbe dovuto dedurre un mezzo dalla voce tabellare
per cura e educazione fino al 16° anno di età del figlio imponendole nel
contempo un'attività a tempo pieno. Se non che, come si è visto (consid. 9), il
Pretore non ha imputato all'appellante un reddito da attività lucrativa a tempo
pieno, bensì quello conseguito lavorando a tempo parziale. La critica si rivela
quindi inconsistente.
Chiamata a statuire sul
contributo di mantenimento in favore del figlio, per contro, questa Camera deve
intervenire d'ufficio in applicazione del principio inquisitorio illimitato
(art. 296 cpv. 3 CPC) relativamente alla durata dell'obbligo alimentare.
Secondo la più aggiornata giurisprudenza del Tribunale federale, i contributi
alimentari per i figli stabiliti in una sentenza di divorzio vanno fissati non
solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso
scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in alto). L'ambigua “riserva” formulata dal Pretore con richiamo all'art. 277
cpv. 2 CC non adempie tale requisito. Il dispositivo n. 12 della sentenza impugnata
va dunque precisato nel senso che il contributo alimentare per A__________ è
dovuto fino alla maggiore età del figlio o fino al termine di un'eventuale formazione
scolastica o professionale, ove questa dovesse concludersi più tardi.
III. Sull'autorità parentale e il
diritto di visita
11.
Richiamata
l'imminente entrata in vigore delle disposizioni sull'autorità parentale
congiunta, nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che AO 1 intendeva
valersi della novella legislativa entro il termine previsto dalle norme transitorie.
A parte ciò, egli ha rilevato che nonostante “l'importante grado di acredine
registrato”, seppure con qualche difficoltà e grazie al contributo della
curatrice educativa l'autorità parentale congiunta non aveva impedito, nemmeno dopo
la separazione dei coniugi (maggio del 2008), di tutelare adeguatamente gli
interessi del figlio. L'attribuzione alla sola madre dell'autorità parentale non
sarebbe stata perciò la miglior soluzione per salvaguardare il bene del minorenne.
Anzi, secondo il Pretore è “fortemente probabile che in quel ruolo” AP 1 tenderebbe
a escludere l'altro genitore dalla vita di A__________, tant'è che denota già
oggi un contegno sostanzialmente “diffidente e distruttivo” nei confronti di AO
1.
D'altro canto, ha epilogato il Pretore, al padre non può muoversi alcun
rimprovero sulla capacità di riconoscere i bisogni correnti del figlio. Ne ha
desunto, il Pretore, “l'opportunità di mantenere lo statu quo sul fronte
dell'autorità autorità parentale” e di confermare la curatela educativa.
12.
L'appellante
oppone anzitutto che la nuova legge sull'autorità parentale congiunta non era ancora
entrata in vigore al momento del giudizio e che l'economia processuale non giustificava
l'applicazione anticipata di norme de lege ferenda. A suo dire inoltre
nella fattispecie non erano dati i presupposti – cumulativi – per pronunciare l'esercizio
congiunto dell'autorità parentale, tanto meno in una situazione conflittuale come
quella del caso specifico. L'appellante respinge altresì l'accusa di voler
escludere il padre dalla vita del figlio e rimprovera al primo giudice di
essersi contraddetto valutando il comportamento del marito, da lui stesso
deplorato in precedenti decreti cautelari.
a) In esito al divorzio il giudice attribuiva l'autorità parentale
a uno dei genitori (art. 133 cpv. 1 vCC). Su istanza comune di essi, egli
disponeva nondimeno la prosecuzione dell'esercizio
in comune dell'autorità parentale, purché ciò fosse compatibile con il bene del
figlio e i genitori gli sottoponessero per omologazione una convenzione che
stabilisse la loro partecipazione alla cura del figlio e fissasse la
ripartizione delle spese di mantenimento (art. 133 cpv. 3 vCC). L'esercizio
dell'autorità parentale in comune era quindi l'eccezione, ciò che secondo il
Tribunale federale non offendeva l'art. 8 CEDU (DTF 136 I 180 consid. 5.2). E l'eccezione
dell'art. 133 cpv. 3 CC non poteva essere imposta a un genitore contro la sua
volontà (sentenza del Tribunale federale 5A_216/2012 del 23 ottobre 2012,
consid. 2.1 con rinvio; I CCA, sentenza inc. 11.2011.55 del 10 settembre 2014,
consid. 4).
b)
Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero
sull'autorità parentale, del 21 giugno 2013 (RU 2014 pag. 357 segg.). Finché
minorenni, i figli rimangono ora soggetti all'autorità parentale congiunta del
padre e della madre (art. 296 cpv. 2 nCC). Il giudice attribuisce l'autorità parentale
esclusiva a uno dei genitori in una procedura a tutela dell'unione coniugale o
in una causa di divorzio solo se ciò “è necessario per tutelare il bene del figlio” (art. 298 cpv. 1 nCC cui
rinvia l'art. 133 cpv. 1 nCC). L'autorità parentale congiunta è quindi divenuta
la regola e l'autorità parentale esclusiva l'eccezione. In virtù dell'art. 7b
cpv. 1 e 12 cpv. 1 tit. fin. CC il nuovo diritto trova immediata
applicazione per le autorità cantonali (sentenza del Tribunale federale 5A_92/2014
del 23 luglio 2014, consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2011.55 del 10 settembre 2014, consid. 4b). Ne segue che poco importa
ormai sapere se nel caso specifico il Pretore abbia anticipato a ragione o a
torto l'applicazione della legge nuova.
c) Nel
nuovo diritto – come detto – l'autorità parentale congiunta è presunta nell'interesse
del figlio, sicché va accantonata soltanto se è certo che, in via eccezionale,
una soluzione diversa sia più adatta a tutelare gli interessi del minorenne.
L'onere della prova è a carico del genitore che si oppone all'autorità
parentale congiunta. Se non ravvisa elementi contrari di particolare rilievo,
il giudice decide in favore dell'autorità parentale congiunta, assicurandosi
che vengano rispettate le condizioni per il relativo esercizio, le quali non sussistono
se risulta necessario revocare l'autorità parentale a un genitore proprio per
tutelare gli interessi del figlio (art. 298 cpv. 1 CC; sentenza del Tribunale
federale 5A_985/2014 del 25 giugno 2015 consid. 3.1.1 con rimandi).
d) Nell'appello
AP 1 non allega – né tanto meno dimostra – motivi che inducano a ritenere l'autorità
parentale esclusiva siccome necessaria per il bene del figlio. Né si scorgono indizi
suscettibili di confortare l'ipotesi che per inesperienza, malattia, infermità,
assenza, violenza o analoghi motivi il padre non sia in grado di esercitare
debitamente l'autorità parentale. È possibile che a AO 1 possa muoversi
qualche biasimo sulla capacità di riconoscere partitamente i bisogni correnti
del figlio e che egli non sia “un genitore modello”, ma ciò non significa ancora
che il bene del figlio imponga di privarlo dell'autorità parentale. Il palese
disaccordo dei genitori non appare per altro incolmabile al punto grave da far
apparire l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva come necessaria per difendere
il bene di A__________. Anzi, a una tesi del genere l'appellante nemmeno
accenna. Ne segue che al proposito la sentenza del Pretore merita conferma.
13.
Per quanto concerne il
diritto di visita paterno, il Pretore ha constatato che la madre ha “difficoltà
ad accettare ogni ampliamento”, ricordando che in base all'assetto cautelare
del 5 ottobre 2012 A__________ incontra il padre, oltre che durante le vacanze,
un fine settimana ogni due dal venerdì alle ore 17.00 fino alla domenica sera
alle 18.00 e ogni mercoledì (con pernottamento). Egli ha preso atto che AP 1
chiedeva di sopprimere l'incontro del mercoledì, tranne non spiegare “in quali
aspetti difettasse l'ultimo assetto relazionale adottato”, di modo che ha
lasciato la disciplina delle visite invariata, anche perché il profitto
scolastico di A__________ non ne risente. Il primo giudice non ha mancato di rilevare
che “il mantenimento della soluzione fino ad oggi in uso impone comunque al
padre di prestare attenzione alle eventuali difficoltà di A__________ nel condividere
il contesto affettivo del genitore”, facendo presente a AO 1 di riservare momenti
privilegiati per coltivare la relazione con il figlio. Per il primo giudice non
si impone invece – come vorrebbe la moglie – un obbligo per il padre di
trascorrere tre settimane di vacanza annue (su cinque a disposizione) esclusivamente
con il ragazzo, “estromettendo la convivente e i di lei figli”, una tale ingerenza
apparendo eccessiva. Di tale opportunità – egli ha concluso – “il marito è informato
e ragionevolmente consapevole delle conseguenze, di modo che a lui solo spetta
scegliere le modalità per garantire la qualità del rapporto con il figlio,
fermo restando la possibilità di consultarsi con la curatrice educativa”.
14.
L'appellante ribadisce che è
bene sopprimere il pernottamento infrasettimanale del mercoledì, argomentando
che A__________ palesa difficoltà nel rapportarsi con la compagna del padre e
con i di lei figli. Ora, che nella fattispecie il diritto di visita accordato al
padre sia più ampio di quello che la giurisprudenza ticinese riconosce abitualmente
– in linea di principio – a un genitore non affidatario nei confronti di ragazzi
in età scolastica è indubbio (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Dagli atti però non
si desumono elementi per ritenere che il pernottamento infrasettimanale o che la
presenza della nuova compagna del padre e dei di lei figli nuoccia ad A__________.
Le difficoltà mostrate dal ragazzo si riconducono piuttosto al rapporto
conflittuale fra genitori circa il diritto di visita e la gestione delle
vacanze, come dimostra quanto accaduto in occasione delle vacanze di carnevale
2014.
(documentazione presentata in questa sede dalle parti in vista di una vacanza
in __________). E i conflitti fra genitori non sono un motivo per limitare il
diritto di visita al figlio. Restrizioni si giustificano unicamente qualora, in
base a circostanze concrete, il bene del ragazzo appaia minacciato (DTF 131 III
213.
consid. 5), ciò che non risulta in concreto. Al riguardo l'appello è
destinato pertanto all'insuccesso.
15.
L'appellante
contesta infine la conferma della curatela educativa, sostenendo che nessuno ne
ha postulato il mantenimento e lamentando che il Pretore non abbia motivato la propria
decisione. A suo parere, un diritto di visita ben regolato non giustifica più
un provvedimento del genere, i genitori potendo sempre rivolgersi in caso di
difficoltà all'Autorità di protezione dei minori. L'argomento non può essere
condiviso. Intanto, trattandosi di decidere sulle relazioni personali dei genitori
con i figli vige il principio inquisitorio illimitato e il giudice del divorzio
prende anche le misure necessarie per proteggere opportunamente il minorenne (art. 315a
cpv. 1 CC). Rammentato ciò, si conviene che nella sentenza impugnata il Pretore
non ha particolarmente motivato la conferma della curatela educativa. Sta il
fatto che, seppure ben regolato, in concreto il diritto di visita rimane fonte
di conflitti e incomprensioni tra genitori, al punto che anche dopo l'emanazione
della decisione impugnata la curatrice educativa è dovuta intervenire per sistemare
aspetti pratici all'origine di ulteriori disaccordi. Ne segue che in un caso
come quello in rassegna sussistono manifestamente gli estremi per confermare la
misura a protezione del figlio.
IV. Sulle spese processuali e le ripetibili
16.
Le spese
dell'attuale decisione seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
L'appellante ottiene causa vinta sull'attribuzione in proprietà esclusiva
dell'immobile a __________ e sulla durata del contributo alimentare per il figlio
dopo la maggiore età, ma soccombe nettamente sull'ammontare dell'indennizzo
dovuta al marito, sull'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva, sul
ridimensionamento del diritto di visita e sul contributo alimentare. Tutto ponderato,
si giustifica così di suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare
le ripetibili. L'esito del giudizio odierno non incide in modo apprezzabile invece
sul dispositivo del Pretore in materia di spese e ripetibili, che può rimanere
invariato.
V. Sui rimedi giuridici a livello
federale
17.
Quanto ai rimedi esperibili
contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'attribuzione
dell'autorità parentale e la regolamentazione del diritto di visita non dipende
da questioni di valore e può formare oggetto di ricorso in
materia civile senza riguardo all'art. 74 LTF. Per quanto
riguarda le questioni di carattere pecuniario, il valore litigioso raggiunge agevolmente
in ogni modo la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:
3. La comproprietà sulla particella n. 1275 RFD di __________,
è sciolta mediante attribuzione dell'intero fondo in proprietà esclusiva a AP 1,
la quale verserà a AO 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente
sentenza, un'indennità di fr. 300 000.–.
Il dispositivo della presente sentenza, munito
dell'attestazione di passaggio in giudicato, varrà quale titolo per
l'iscrizione del trasferimento di proprietà a AP 1 nel registro fondiario. Alla
richiesta di iscrizione dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento dell'indennità
di fr. 300 000.– a AO 1 e dell'intervenuto svincolo del medesimo dal debito
ipotecario presso la Banca __________ gravante la particella n. 1275 RFD
di __________, oppure la prova della completa estinzione di tale debito. Le
spese di iscrizione nel registro fondiario sono a carico di AP 1.
12. AO 1 è condannato a versare, anticipatamente entro
il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per il figlio A__________:
fr. 1473.– per il dicembre del 2013,
fr. 1738.– mensili dal 1° gennaio 2014 fino al
31 dicembre 2016,
fr. 1853.– mensili dal 1° gennaio 2017 fino alla
maggiore età o fino al termine di un'eventuale formazione scolastica o
professionale, ove questa dovesse concludersi più tardi.
Gli assegni familiari non sono compresi nel
contributo alimentare.
Per il resto
l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese di
appello, di fr. 2000.– complessivi, sono poste a carico delle parti in ragione
di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Notificazione a:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali
previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98
LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause
aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).