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Decisione

11.2014.7

Divorzio: liquidazione del regime dei beni, contributi alimentari, autorità parentale e scioglimento di una comproprietà tra coniugi

20 maggio 2016Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sullo scioglimento della comproprietà

relativa all'abitazione coniugale

5. Riassunti

i criteri che disciplinano l'assegnazione di un bene in comproprietà dei

coniugi a uno di loro in proprietà esclusiva, il Pretore ha ravvisato in

concreto un interesse preponderante del marito all'attribuzione dell'immobile

per il fatto di avere dimostrato investimenti maggiori rispetto a quelli della

moglie nell'acquisto e nella costruzione. A suo avviso, inoltre, tale soluzione

“è confortata dalla condivisione di pensiero dei coniugi sul destino della proprietà”,

entrambe le parti avendo manifestato l'intenzione di lasciare il fondo al

figlio. E siccome la situazione finanziaria della moglie non permetterebbe a

quest'ultima di riscattare la quota del marito, “l'unico modo per poter

mantenere in famiglia la casa consiste nel destinarla al solo attore”, mentre

in caso contrario il fondo andrebbe venduto. Assegnato il bene in proprietà

esclusiva al marito, il primo giudice ha fissato il conguaglio in favore di AP

1 in fr. 50 000.–, “importo calcolato

facendo astrazione dal valore di mercato dell'immobile accertato in corso di causa

(fr. 1 060 000.–),

e ciò nell'ottica di favorire la proprietà

esclusiva dell'una o l'altra parte in modo da tutelare l'aspettativa

ereditaria del figlio A__________”. Anche perché – ha soggiunto il Pretore – la

moglie non contestava la proposta del marito, se non sul principio

dell'attribuzione. Infine il primo giudice ha condizionato il trapasso di

proprietà alla documentata liberazione della moglie dal vincolo di solidarietà relativo

al debito ipotecario.

6. L'appellante

sostiene anzitutto che il Pretore non poteva attribuire il fondo in proprietà

esclusiva al marito poiché nella petizione questi si era limitato a rivendicare

l'assegnazione del bene nei considerandi, ma non aveva formulato alcuna domanda

a tal fine. Che nella petizione la richiesta figuri solo nei considerandi, mentre

nelle domande l'attore si limitava a proporre di lasciare il bene in uso alla

moglie fino al settembre del 2012, è vero. Per tacere del fatto nondimeno che

all'udienza preliminare sui punti contestati AO 1 ha proposto di sciogliere la comproprietà

corrispondendogli la “metà della plusvalenza” e che nel memoriale conclusivo del

1° ottobre 2013 egli ha espressamente rivendicato l'assegnazione del bene in

proprietà esclusiva senza che al dibattimento finale del 7 ottobre 2013 la

moglie abbia eccepito alcunché, nulla impediva al giudice di interpretare le conclusioni

alla luce dei motivi addotti nella petizione (sentenza del Tribunale federale

5A_657/2014 del 27 aprile 2015, consid. 8.1 e 5A_621/2012 del 20 marzo 2013,

consid. 4.3; v. anche Trezzini in:

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag.

152). Anzi, ignorare una richiesta per il solo fatto che questa sarebbe stata

da formulare nelle domande e non solo nei motivi della petizione avrebbe

costituito un formalismo eccessivo (DTF 137 III 617 consid. 6.2). Su questo

punto l'operato del primo giudice sfugge alla critica.

7. Secondo

l'appellante il marito non ha sostanziato un interesse preponderante

all'attribuzione della casa. Rileva che quegli ha lasciato l'abitazione

coniugale nel 2009 e che da allora, insieme con il figlio, essa ha “intessuto

una convivenza che perdura”, tanto che il fondo le è stato assegnato nella procedura

a tutela del­l'unione coniugale. A suo parere l'interesse preponderante non va

esaminato dal solo punto di vista finanziario, ma anche da quello affettivo. L'appellante

rimprovera poi al Pretore di avere disconosciuto quanto da lei profuso nell'immobile,

avendo essa corrisposto dalla separazione interessi ipotecari e spese amministrative

per ben fr. 67 980.–. A suo dire,

considerato l'investimento del marito di fr. 190 146.–

e il valore venale del fondo di fr. 1 060 000.–, la quota di lei raggiunge pur sempre il

6.5% rispetto al 17% del marito. Contrariamente all'opinione del primo giudice,

poi, l'attribuzione al marito non permetterebbe di “mantenere il bene in

famiglia”, giacché nulla impedisce una vendita, tanto meno ove si pensi che il

marito non ha mai espresso l'intenzione di tornare a __________.

a) I

criteri preposti all'assegnazione di un bene in comproprietà dei coniugi a uno

di loro in proprietà esclusiva sulla base del­l'art. 205 cpv. 2 CC sono già

stati riassunti dal Pretore. Al proposito basti rammentare che l'interesse

preponderante di un coniuge può rivestire diverse forme: decisivo è che il richiedente

possa valersi, senza riguardo ai motivi, di un'intensa

relazione con il bene litigioso. Il giudice pondera gli interessi dei coniugi

secondo equità, nell'ambito del suo potere d'apprezzamento (sentenza del

Tribunale federale 5A_283/2011 del 29 agosto 2011, consid. 2.3 con

riferimento a DTF 119 II 199 in: FamPra.ch 2011 pag. 969). Possono risultare preponderanti

interessi professionali o commerciali, affettivi o di salute (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar,

ZGB I, 5ª edizione, n. 15 ad. art. 205; Steinauer

in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 18 ad art. 205). Un'attribuzione

giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, ad ogni modo, non presuppone solo un interesse

preponderante, ma anche la possibilità di indennizzare l'altro coniuge. Ove ciò

non sia possibile, il coniuge in questione non può pretendere che il bene gli

sia attribuito in proprietà esclusiva (sentenza del Tribunale federale 5A_557/2015

del 1° febbraio 2016, consid. 3.2 con rinvii; sentenza 5C.325/2001 del 4 marzo

2002, consid. 4 in: ZBGR 84/2003 pag. 124; Hausheer/Aebi-Müller,

op. cit., n. 17 ad art. 205 CC; Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 49 ad art. 205 CC; v. anche: I

CCA, sentenza inc. 11.2009.170 del 23 gennaio 2012, consid. 5d).

b) Quanto alla possibilità di indennizzare il marito nel caso in cui l'immobile

le sia attribuito in proprietà esclusiva, l'appellante si duole che il Pretore abbia

indebitamente colmato lacune probatorie della controparte laddove ha deciso di

condizionare il trapasso di proprietà alla liberazione di lei dal vincolo di solidarietà

verso la banca creditrice. A mente sua, così facendo il primo giudice avrebbe

fondato il giudizio unicamente su proprie supposizioni, mentre sarebbe toccato

a AO 1 documentare l'accordo della banca allo svincolo dalla solidarietà in

relazione al debito ipotecario. La doglianza è superata. Nell'ambito dell'istruttoria

condotta in questa sede la Banca __________ ha dichiarato il 15 febbraio 2016 di

essere disponibile a svincolare AP 1 dal debito ipotecario con “ripresa del

finanziamento a nome di AO 1”. L'operazione è dunque fattibile.

c) L'appellante

contesta di non essere in grado di indennizzare il marito nel caso in cui le

sia attribuito il bene in proprietà esclusiva, facendo valere che una volta superati

gli esami di abilitazione all'insegnamento e ottenuto un contratto di assunzione

stabile non le sarà difficile accendere un mutuo. Essa adduce inoltre di poter

far capo al prelievo anticipato di averi previdenziali dalla sua cassa

pensione, aumentato della quota che le sarà riconosciuta in esito a quanto le

dovrà corrispondere il marito dal “secondo pilastro”. Dall'istruttoria condotta

in questa sede risulta ora che AP 1 insegna alle scuole medie a tempo pieno e

percepisce uno stipendio di fr. 6870.– mensili. Risulta inoltre che per il

finanziamento di un'abitazione primaria essa potrebbe prelevare dalla propria

cassa pensione fr. 155 809.80

(dichiarazione 2 marzo 2016 dell'Istituto di previdenza __________, agli

atti) e che la Banca __________, agenzia di __________, garantirebbe il finanziamento

per l'acquisto della proprietà a __________ fino a fr. 525 000.–, “necessari per la ripresa dell'ipoteca

presso Banca __________ e la liquidazione della quota di un mezzo dell'ex

marito” (dichiarazione del 10 marzo 2016).

d) AO 1 eccepisce

che l'appellante non ha presentato una dichiarazione in cui Banca __________ si

dica pronta a svincolarlo dal debito ipotecario e allega che l'istituto non è disposto

a rescindere anticipatamente il contratto di mutuo, mentre una disdetta

anticipata da parte di un solo comproprietario sarebbe inefficace e farebbe

nascere una pretesa contrattuale nei suoi confronti legata alla penale di risoluzione

anticipata. In realtà, come si è visto, l'istituto bancario dell'appellante è

disposto a finanziare la ripresa dell'ipoteca presso la Banca __________, intendendosi

con ciò l'estinzione del pegno con preventiva disdetta anticipata del contratto

di mutuo con pagamento di una penale, calcolata per il 31 gennaio 2011 in fr.

37 122.–. In simili condizioni la Banca __________

si vede garantire le proprie spettanze e non deve rivalersi sul­l'altro comproprietario

(art. 147 cpv. 1 CO), il quale non può opporsi in buona fede alla rescissione anticipata

del contratto. In linea di principio, quindi, nel caso in cui le fosse

attribuito il bene in proprietà esclusiva anche AP 1 sarebbe in grado di

indennizzare l'altro comproprietario.

e) Circa

l'interesse preponderante di AO 1 all'assegnazione del fondo, come ha accertato

il Pretore (senza che l'appellante muova obiezioni) la particella n. 1275 è

stata acquistata in comproprietà dai coniugi il 29 ottobre 1999 per fr. 115 000.–, finanziati da capitali del marito

derivanti dalla vendita di una proprietà per piani di lui a __________. I costi

di costruzione della casa, di complessivi fr. 465

000.–, sono stati finanziati nella misura di fr. 370 000.– grazie a un credito di costruzione elargito

ai coniugi dalla Banca __________ e nella misura di fr. 75 142.62 attingendo al saldo della citata

compravendita. L'investimento di beni propri del marito nel­l'immobile di __________

ammonta, sempre secondo gli accertamenti del Pretore, a complessivi fr. 190 142.–.

f) Relativamente

agli interessi vantati dall'appellante, il fatto che AO 1 non dimostri

particolare attaccamento all'abitazione (circostanza per altro da lui contestata,

almeno dal profilo economico), non fonda automaticamente un interesse prevalente

di lei. Che poi AP 1 abbia onorato personalmente gli interessi ipotecari dopo

la separazione è la logica conseguenza del fatto che con le misure protettrici dell'unione

coniugale l'alloggio le è stato concesso in uso esclusivo. L'appellante non ha

addotto per contro alcun interesse professionale o commerciale all'attribuzio­ne

della casa, né essa consta avere assunto un ruolo decisivo nella compravendita

dell'immobile né il fondo risulta costituire un suo apporto nel matrimonio. Per

converso, l'appellante allude – di scorcio – all'interesse del figlio ad abitare

nella casa in cui è cresciuto. Trattandosi di un alloggio familiare, in

effetti, nella valutazione dell'interesse preponderante giusta l'art. 205 cpv. 2

CC quello del genitore cui in esito al divorzio siano affidati i figli ancora

in età scolastica è un criterio pertinente (DTF 119 II 199 consid. 2 con

rinvio; sentenza del Tribunale federale 5A_557/2015 del 1° feb­braio 2016,

consid. 3.2 con riferimenti; Hausheer/

Aebi-Müller, op. cit., n. 16 ad art. 205 CC; Steinauer, op. cit., n. 18 ad art. 205; Steck in: FamKom­mentar Scheidung, vol. I,

2ª edizione, n. 11 ad art. 205 CC). Di ciò va tenuto conto ai fini

del giudizio.

g) Premesso

ciò, nel caso in esame entrambi i comproprietari possono vantare un interesse “preponderante”.

Il marito di ordine finanziario, avendo finanziato l'acquisto del fondo per circa

il 30%. La moglie (e il figlio) di carattere affettivo, avendo vissuto entrambi

per un quindicennio della loro esistenza nello stabile, A__________ finanche

dalla nascita. Per un verso quindi AO 1 è legittimamente interes­sato a ricuperare

il proprio investimento e il controvalore della sua quota di comproprietà, per

altro verso AP 1 e il figlio sono legittimamente interessati a conservare la

testimonianza di quindici anni della loro vita quale luogo degli affetti, delle

propensioni e delle loro consuetudini. Senza dimenticare che l'appellante

intende continuare ad abitare nella casa, mentre AO 1, pur non scartando

l'ipotesi di tornare a __________, non ha escluso l'eventualità di alienare

l'immobile (tant'è che ancora nel memoriale conclusivo proponeva, in subordine,

la vendita del bene a trattative private o ai pubblici incanti). In frangenti

siffatti, tutto ponderato, l'interesse affettivo del­l'appellante (e del

figlio) prevale su quello meramente econo­mico dell'attore, sempre che questi

non risulti pregiudicato nelle sue aspettative pecuniarie.

h) Per

quel che è del conguaglio, l'appellante offre al marito i fr. 50 000.– che il Pretore ha condannato AO 1 a versarle

(avendo assegnato a lui la proprietà esclusiva del fondo), salvo dimenticare

che il marito ha investito nell'immo­bile fr. 190

142.–. Davanti al primo giudice le parti si erano finanche dipartite da apporti

del marito per fr. 210 000.–, ma il

Pretore ha accertato che la cifra non supera fr. 190 142.– (sopra, consid. e), ciò che AO 1 non contesta. Che poi il

Pretore abbia condannato il marito a tacitare la moglie con soli fr. 50 000.– (e che la moglie fosse d'accordo di ricevere

quella somma ove l'immobile fosse stato assegnato al marito) ancora non

significa che il marito debba accontentarsi a sua volta di fr. 50 000.– vedendo assegnare l'immobile alla moglie.

Il Pretore ha giustificato l'importo di soli fr. 50

000.–, “inferiore al valore di mercato dell'immobile, così come indicato

nella perizia, per la precisa volontà dei coniugi di mantenere la proprietà

esclusiva a favore di uno di essi e quindi l'aspettativa ereditaria del figlio

A__________”. Si tratta però di una motivazione insostenibile, non potendosi

imporre un sacrificio del genere a un coniuge senza che l'altro offra alcuna garanzia

di trasmettere il bene in via ereditaria al discendente. Basti pensare che in

concreto il fondo ha un valore venale di fr. 1 060 000.–. Dedotti gli apporti del marito e il

carico ipotecario di fr. 370 000.–,

le due quote di com­proprietà valgono circa fr. 250

000.– ognuna. Di per sé AO 1 avrebbe così una spettanza di fr. 440 000.– circa (fr. 250 000.– più fr. 190 000.–

circa di apporti). Non si può seriamente pretendere di indennizzarlo con fr. 50 000.–.

i) Nelle

sue osservazioni del 15 aprile 2016 a questa Camera AO 1 chiede che qualora il

fondo sia attribuito all'appellante costei sia tenuta a rifondergli un'indennità

di fr. 330 809.80, pari alla di lei

disponibilità finanziaria (pag. 4). Sta di fatto che, pur ragionando nei

termini del richiedente, l'importo è erroneo. AP 1 può ottenere in effetti dalla

Banca __________ fr. 525 000.– a titolo di

mutuo ipotecario e può ricevere circa fr. 155 800.–

dal proprio “secondo pilastro” (sopra, lett. c). Estinto il carico ipotecario gravante

l'immobile (fr. 370 000.–), le rimangono

fr. 310 800.–, da cui va dedotta

ancora la penale per rescissione anticipata del mutuo ipotecario (che il 31 gennaio

2011 ammontava a fr. 37 122.–: sopra,

lett. d). La disponibilità finanziaria di lei non eccede quindi fr. 300 000.– circa. Fino a concorrenza di tale importo

è giusto nondimeno che essa indennizzi il marito, la cui spettanza dal profilo

aritmetico ammonterebbe finanche a circa fr. 440 000.– (sopra, lett. h). Se sull'attribuzione del fondo a AP 1 in

proprietà esclusiva l'appello si rivela dunque fondato, sull'indennità

spettante al marito è fondata in sostanza la pretesa del marito.

Considerandi

II. Sui

contributi di mantenimento

8.

Appurata nel caso

specifico l'esistenza di un matrimonio di lunga durata e la nascita di un

figlio, ciò che garantisce alla moglie il diritto di conservare il tenore di

vita sostenuto durante la comunione domestica, il Pretore ha ricordato che un

coniuge può aspirare a un contributo da parte dell'altro solo nel caso in cui

non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito sostentamento. Sulla

scorta delle risultanze della procedura a tutela dell'unione coniugale egli ha

accertato così che durante la vita in comune i coniugi fruivano di almeno fr. 1906.–

mensili oltre al fabbisogno familiare. Egli ha poi calcolato il reddito della

moglie come docente supplente in

potenziali fr. 4041.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2933.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr.

1350.

–, interessi ipotecari fr. 687.– [già dedotta la quota inserita nel

fabbisogno in denaro del figlio], assicurazione stabili fr. 69.80, premio della

cassa malati fr. 375.45, assicurazione dell'automobile fr. 52.70, imposta di

circolazione fr. 26.10, spese di trasporto fr. 61.45, assicurazione

dell'economia domestica fr. 35.20, assicurazione RC privata fr. 29.20, tassa

fognatura fr. 32.60, onere fiscale fr. 213.65). Considerato un “debito mantenimento”

di fr. 3876.– mensili, secondo il Pretore AP 1 dispone pertanto di sufficienti

risorse per salvaguardare il tenore di vita sostenuto durante la comunione

domestica.

9.

L'appellante

invoca la giurisprudenza secondo cui può essere preteso un reinserimento

professionale a tempo pieno da parte di una madre che durante la vita in comune

non lavorava – o lavorava solo a tempo parziale – solo al compimento del sedicesi­mo

anno di età del figlio. Essa lamenta altresì che il Pretore ha trascurato

l'esistenza di un matrimonio di lunga durata e impostato in modo classico. Se essa

si è attivata per migliorare la propria condizione professionale, riqualificandosi

come insegnante di scuola media, si giustifica nondimeno di riconoscerle un

contributo alimentare di fr. 1520.– mensili fino al 31 dicembre 2016, il suo iter

formativo non essendo ancora completo.

L'argomentazione

appare superata già per la circostanza che al­lo stato attuale delle cose l'interessata

guadagna oltre fr. 6000.– mensili. Ma anche a prescindere da ciò nell'appello

essa si limitava a critiche generiche, senza confrontarsi minimamente con gli

accertamenti del Pretore. Essa non contestava che l'attività di docente

supplente generasse un reddito di fr. 48 500.–

annui, pari a fr. 4041.– mensili, né censurava il tenore di vita raggiunto durante

il matrimonio o il suo fabbisogno minimo. Per di più, essa tentava di equivocare.

È vero infatti che di regola un coniuge con figli può essere tenuto a

cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo pieno solo al

momento in cui il figlio cadetto a lui affidato ha compiuto i 16 anni (DTF 137

III 108 consid. 4.2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_731/2012 del

23.

luglio 2013, consid. 3.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.30

del 3 luglio 2014, consid. 5b). In concreto però il Pretore le aveva imputato

il reddito che essa conseguiva nel 2009, quando essa ancora lavorava a tempo

parziale, sicché la giurisprudenza invocata cadeva manifestamente nel vuoto.

10.

Relativamente al contributo

alimentare per A__________, il Pretore l'ha stimato sulla scorta della tabella

2013.

correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo. Dopo avere tolto dal fabbisogno

in denaro, secondo la fascia di età per un figlio unico, metà della posta per

cura e educazione, prestata in natura dalla madre fino al 16° compleanno, egli

ha adattato il costo dell'alloggio al caso specifico, sostituendo la stima

della tabella con la quota di un terzo della spesa effettiva a carico del

genitore affidatario e ha dedotto – correttamente – l'ammontare degli assegni

familiari, già compresi nelle previsioni della tabella. In forza di ciò egli ha

quantificato il fabbisogno di A__________ in fr. 1473.– mensili fino al

dicembre del 2013, in fr. 1738.– mensili fino al dicembre del 2016 e in fr.

2146.

– mensili da allora in poi, fino al compimento della maggiore età. L'appellante

afferma che il Pretore non avrebbe dovuto dedurre un mezzo dalla voce tabellare

per cura e educazione fino al 16° anno di età del figlio imponendole nel

contempo un'attività a tempo pieno. Se non che, come si è visto (consid. 9), il

Pretore non ha imputato all'appellante un reddito da attività lucrativa a tempo

pieno, bensì quello conseguito lavorando a tempo parziale. La critica si rivela

quindi inconsistente.

Chiamata a statuire sul

contributo di mantenimento in favore del figlio, per contro, questa Camera deve

intervenire d'ufficio in applicazione del principio inquisitorio illimitato

(art. 296 cpv. 3 CPC) relativamente alla durata dell'obbligo alimentare.

Secondo la più aggiornata giurisprudenza del Tribunale federale, i contributi

ali­mentari per i figli stabiliti in una sentenza di divorzio vanno fissati non

solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso

scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in alto). L'ambigua “riserva” formulata dal Pretore con richiamo all'art. 277

cpv. 2 CC non adempie tale requisito. Il dispositivo n. 12 della sentenza impugnata

va dunque precisato nel senso che il contributo alimentare per A__________ è

dovuto fino alla maggiore età del figlio o fino al termine di un'eventuale formazione

scolastica o professionale, ove questa dovesse concludersi più tardi.

III. Sull'autorità parentale e il

diritto di visita

11.

Richiamata

l'imminente entrata in vigore delle disposizioni sul­l'autorità parentale

congiunta, nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che AO 1 intendeva

valersi della novella legislativa entro il termine previsto dalle norme transitorie.

A parte ciò, egli ha rilevato che nonostante “l'importante grado di acredine

registrato”, seppure con qualche difficoltà e grazie al contributo della

curatrice educativa l'autorità parentale congiunta non aveva impedito, nemmeno dopo

la separazione dei coniugi (maggio del 2008), di tutelare adeguatamente gli

interessi del figlio. L'attribuzione alla sola madre dell'autorità parentale non

sarebbe stata perciò la miglior soluzione per salvaguardare il bene del minorenne.

Anzi, secondo il Pretore è “fortemente probabile che in quel ruolo” AP 1 tenderebbe

a escludere l'altro genitore dalla vita di A__________, tant'è che denota già

oggi un contegno sostanzialmente “diffidente e distruttivo” nei confronti di AO

1.

D'altro canto, ha epilogato il Pretore, al padre non può muoversi alcun

rimprovero sulla capacità di riconoscere i bisogni correnti del figlio. Ne ha

desunto, il Pretore, “l'opportunità di mantenere lo statu quo sul fronte

del­l'autorità autorità parentale” e di confermare la curatela educativa.

12.

L'appellante

oppone anzitutto che la nuova legge sull'autorità parentale congiunta non era ancora

entrata in vigore al momento del giudizio e che l'economia processuale non giustificava

l'applicazione anticipata di norme de lege ferenda. A suo dire inoltre

nella fattispecie non erano dati i presupposti – cumulativi – per pronunciare l'esercizio

congiunto dell'autorità parentale, tanto meno in una situazione conflittuale come

quella del caso specifico. L'appellante respinge altresì l'accusa di voler

escludere il padre dalla vita del figlio e rimprovera al primo giudice di

essersi contraddetto valutando il comportamento del marito, da lui stesso

deplorato in precedenti decreti cautelari.

a) In esito al divorzio il giudice attribuiva l'autorità parentale

a uno dei genitori (art. 133 cpv. 1 vCC). Su istanza comune di essi, egli

disponeva nondimeno la prosecuzione dell'esercizio

in comune dell'autorità parentale, purché ciò fosse compatibile con il bene del

figlio e i genitori gli sottoponessero per omologazione una convenzione che

stabilisse la loro partecipazione alla cura del figlio e fissasse la

ripartizione delle spese di mantenimento (art. 133 cpv. 3 vCC). L'esercizio

dell'autorità parentale in comune era quindi l'eccezione, ciò che secondo il

Tribunale federale non offendeva l'art. 8 CEDU (DTF 136 I 180 consid. 5.2). E l'eccezione

dell'art. 133 cpv. 3 CC non poteva essere imposta a un genitore contro la sua

volontà (sentenza del Tribunale federale 5A_216/2012 del 23 ottobre 2012,

consid. 2.1 con rinvio; I CCA, sentenza inc. 11.2011.55 del 10 settembre 2014,

consid. 4).

b)

Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero

sull'autorità parentale, del 21 giugno 2013 (RU 2014 pag. 357 segg.). Finché

minorenni, i figli rimangono ora soggetti all'autorità parentale congiunta del

padre e della ma­dre (art. 296 cpv. 2 nCC). Il giudice attribuisce l'autorità parentale

esclusiva a uno dei genitori in una procedura a tutela dell'unione coniugale o

in una causa di divorzio solo se ciò “è necessario per tutelare il bene del figlio” (art. 298 cpv. 1 nCC cui

rinvia l'art. 133 cpv. 1 nCC). L'autorità parentale congiunta è quindi divenuta

la regola e l'autorità parentale esclusiva l'eccezione. In virtù dell'art. 7b

cpv. 1 e 12 cpv. 1 tit. fin. CC il nuovo diritto trova immediata

applicazione per le autorità cantonali (sentenza del Tribunale federale 5A_92/2014

del 23 luglio 2014, consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2011.55 del 10 settembre 2014, consid. 4b). Ne segue che poco importa

ormai sapere se nel caso specifico il Pretore abbia anticipato a ragione o a

torto l'applicazione della legge nuova.

c) Nel

nuovo diritto – come detto – l'autorità parentale congiunta è presunta nell'interesse

del figlio, sicché va accantonata soltanto se è certo che, in via eccezionale,

una soluzione diversa sia più adatta a tutelare gli interessi del minorenne.

L'onere della prova è a carico del genitore che si oppone al­l'autorità

parentale congiunta. Se non ravvisa elementi contrari di particolare rilievo,

il giudice decide in favore del­l'au­to­rità parentale congiunta, assicurandosi

che vengano rispettate le condizioni per il relativo esercizio, le quali non sussistono

se risulta necessario revocare l'autorità parentale a un genitore proprio per

tutelare gli interessi del figlio (art. 298 cpv. 1 CC; sentenza del Tribunale

federale 5A_985/2014 del 25 giugno 2015 consid. 3.1.1 con rimandi).

d) Nell'appello

AP 1 non allega – né tanto meno dimostra – motivi che inducano a ritenere l'autorità

parentale esclusiva siccome necessaria per il bene del figlio. Né si scorgono indizi

suscettibili di confortare l'ipotesi che per inesperienza, malattia, infermità,

assenza, violenza o analoghi motivi il padre non sia in grado di esercitare

debita­mente l'autorità parentale. È possibile che a AO 1 possa muoversi

qualche biasimo sulla capacità di riconoscere partitamente i bisogni correnti

del figlio e che egli non sia “un genitore modello”, ma ciò non significa ancora

che il bene del figlio imponga di privarlo dell'autorità parentale. Il palese

disaccordo dei genitori non appare per altro incolmabile al punto grave da far

apparire l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva come necessaria per difendere

il bene di A__________. Anzi, a una tesi del genere l'appellante nemmeno

accenna. Ne segue che al proposito la sentenza del Pretore merita conferma.

13.

Per quanto concerne il

diritto di visita paterno, il Pretore ha constatato che la madre ha “difficoltà

ad accettare ogni ampliamento”, ricordando che in base all'assetto cautelare

del 5 ottobre 2012 A__________ incontra il padre, oltre che durante le vacanze,

un fine settimana ogni due dal venerdì alle ore 17.00 fino alla domenica sera

alle 18.00 e ogni mercoledì (con pernottamento). Egli ha preso atto che AP 1

chiedeva di sopprimere l'incontro del mercoledì, tranne non spiegare “in quali

aspetti difettasse l'ultimo assetto relazionale adottato”, di modo che ha

lasciato la disciplina delle visite invariata, anche perché il profitto

scolastico di A__________ non ne risente. Il primo giudice non ha mancato di rilevare

che “il mantenimento della soluzione fino ad oggi in uso impone comunque al

padre di prestare attenzione alle eventuali difficoltà di A__________ nel condividere

il contesto affettivo del genitore”, facendo presente a AO 1 di riservare momenti

privilegiati per coltivare la relazione con il figlio. Per il primo giudice non

si impone invece – come vorrebbe la moglie – un obbligo per il padre di

trascorrere tre settimane di vacanza annue (su cinque a disposizione) esclusivamente

con il ragazzo, “estromettendo la convivente e i di lei figli”, una tale ingerenza

apparendo eccessiva. Di tale opportunità – egli ha concluso – “il marito è informato

e ragionevolmente consapevole delle conseguenze, di modo che a lui solo spetta

scegliere le modalità per garantire la qualità del rapporto con il figlio,

fermo restando la possibilità di consultarsi con la curatrice educativa”.

14.

L'appellante ribadisce che è

bene sopprimere il pernottamento infrasettimanale del mercoledì, argomentando

che A__________ palesa difficoltà nel rapportarsi con la compagna del padre e

con i di lei figli. Ora, che nella fattispecie il diritto di visita accordato al

padre sia più ampio di quello che la giurisprudenza ticinese riconosce abitual­mente

– in linea di principio – a un genitore non affidatario nei confronti di ragazzi

in età scolastica è indubbio (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Dagli atti però non

si desumono elementi per ritenere che il pernottamento infrasettimanale o che la

presenza della nuova compagna del padre e dei di lei figli nuoccia ad A__________.

Le difficoltà mostrate dal ragazzo si riconducono piuttosto al rapporto

conflittuale fra genitori circa il diritto di visita e la gestione delle

vacanze, come dimostra quanto accaduto in occasione delle vacanze di carnevale

2014.

(documentazione presentata in questa sede dalle parti in vista di una vacanza

in __________). E i conflitti fra genitori non sono un motivo per limitare il

diritto di visita al figlio. Restrizioni si giustificano unicamente qualora, in

base a circostanze concrete, il bene del ragazzo appaia minacciato (DTF 131 III

213.

consid. 5), ciò che non risulta in concreto. Al riguardo l'appello è

destinato pertanto all'insuccesso.

15.

L'appellante

contesta infine la conferma della curatela educativa, sostenendo che nessuno ne

ha postulato il mantenimento e lamentando che il Pretore non abbia motivato la propria

decisione. A suo parere, un diritto di visita ben regolato non giustifica più

un provvedimento del genere, i genitori potendo sempre rivolgersi in caso di

difficoltà all'Autorità di protezione dei minori. L'argomento non può essere

condiviso. Intanto, trattandosi di decidere sulle relazioni personali dei genitori

con i figli vige il principio inquisitorio illimitato e il giudice del divorzio

prende anche le misure necessarie per proteggere opportunamente il minorenne (art. 315a

cpv. 1 CC). Rammentato ciò, si conviene che nella sentenza impugnata il Pretore

non ha particolarmente motivato la conferma della curatela educativa. Sta il

fatto che, seppure ben regolato, in concreto il diritto di visita rimane fonte

di conflitti e incomprensioni tra genitori, al punto che anche dopo l'emanazione

della decisione impugnata la curatrice educativa è dovuta intervenire per sistemare

aspetti pratici all'origine di ulteriori disaccordi. Ne segue che in un caso

come quello in rassegna sussistono manifestamente gli estremi per confermare la

misura a protezione del figlio.

IV. Sulle spese processuali e le ripetibili

16.

Le spese

dell'attuale decisione seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

L'appellante ottiene causa vinta sull'attribuzione in proprietà esclusiva

dell'immobile a __________ e sulla durata del contributo alimentare per il figlio

dopo la maggiore età, ma soccombe nettamente sull'ammontare dell'indennizzo

dovuta al marito, sull'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva, sul

ridimensionamento del diritto di visita e sul contributo alimentare. Tutto ponderato,

si giustifica così di suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare

le ripetibili. L'esito del giudizio odierno non incide in modo apprezzabile invece

sul dispositivo del Pretore in materia di spese e ripetibili, che può rimanere

invariato.

V. Sui rimedi giuridici a livello

federale

17.

Quanto ai rimedi esperibili

contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'attribuzione

dell'autorità parentale e la regolamentazione del diritto di visita non dipende

da questioni di valore e può formare oggetto di ricorso in

materia civile senza riguardo all'art. 74 LTF. Per quanto

riguarda le questioni di carattere pecuniario, il valore litigioso raggiunge agevolmente

in ogni modo la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:

3. La comproprietà sulla particella n. 1275 RFD di __________,

è sciolta mediante attribuzione dell'intero fondo in proprietà esclusiva a AP 1,

la quale verserà a AO 1, entro 30 gior­ni dal passaggio in giudicato della presente

sentenza, un'indennità di fr. 300 000.–.

Il dispositivo della presente sentenza, munito

dell'attestazione di passaggio in giudicato, varrà quale titolo per

l'iscrizione del trasferimento di proprietà a AP 1 nel registro fondiario. Alla

richiesta di iscrizione dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento dell'indennità

di fr. 300 000.– a AO 1 e dell'intervenuto svincolo del medesimo dal debito

ipotecario presso la Banca __________ gravante la particella n. 1275 RFD

di __________, oppure la prova della completa estinzione di tale debito. Le

spese di iscrizione nel registro fondiario sono a carico di AP 1.

12. AO 1 è condannato a versare, anticipatamente entro

il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per il figlio A__________:

fr. 1473.– per il dicembre del 2013,

fr. 1738.– mensili dal 1° gennaio 2014 fino al

31 dicembre 2016,

fr. 1853.– mensili dal 1° gennaio 2017 fino alla

maggiore età o fino al termine di un'eventuale formazione scolastica o

professionale, ove questa dovesse concludersi più tardi.

Gli assegni familiari non sono compresi nel

contributo alimentare.

Per il resto

l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese di

appello, di fr. 2000.– complessivi, sono poste a carico delle parti in ragione

di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Notificazione a:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98

LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause

aventi carattere pe­cuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).