11.2014.70
Protezione dell'unione coniugale: ripartizione delle spese processuali
23 marzo 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.70
Lugano
23 marzo 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2014.1337 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 27 marzo 2014 da
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
RI 1 e ora di ignota dimora,
giudicando sull'appello
(“ricorso”) del 21 agosto 2014 presentato da RI 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore l'11 agosto 2014;
Ritenuto
in fatto: A. RI 1 (1952), cittadino
svizzero, e CO 1 (1970), cittadina vietnamita, si sono sposati a __________ il
25 luglio 1997. Dal matrimonio non sono nati figli. Ingegnere meccanico, il
marito ha percepito dal 2011 indennità di
disoccupazione e dopo il 1° gennaio del 2013 non ha più conseguito alcun
reddito. La moglie lavora come operaia per la ditta __________ SA di __________.
Fatti
I coniugi si sono separati nel giugno del 2013, quando la moglie ha lasciato
l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 9169, pari a 13/1000 della particella n. 1136
RFD di __________, intestata al marito) per trasferirsi prima da amici e poi a __________.
B. Il 12 marzo 2014 RI 1 ha
chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il permesso di prelevare
dal suo capitale di previdenza fr. 41 448.–
per “pensionamento anticipato” (inc. SO.2014.1114). Il 27 marzo 2014 CO 1 si è
rivolta anch'essa al Pretore con un'istanza a tutela dell'unione coniugale per essere
autorizzata a vivere separata e ottenere l'attribuzione dell'alloggio coniugale.
Il Pretore ha congiunto i due procedimenti per l'istruttoria e ha citato le
parti al dibattimento. In un memoriale del 15 aprile 2014 RI 1 ha chiesto di poter
prelevare dal suo capitale di previdenza fr. 147 874.–.
Circa l'autorizzazione a vivere separati egli si è rimesso al giudizio del Pretore,
mentre ha rivendicato l'attribuzione dell'alloggio coniugale. Al
contraddittorio del 6 maggio 2014 le parti hanno elaborato un accordo. Nel
termine assegnato dal Pretore la moglie ha comunicato di ratificare l'intesa,
mentre il marito ha dichiarato di non approvarla.
C. A una nuova udienza del 6
agosto 2014 le parti sono addivenute – con l'aiuto del Pretore – a un accordo
che riprendeva integralmente quello del 6 maggio precedente. Accettata senza
indugio dalla moglie, l'intesa è stata respinta un'altra volta dal marito. Il
Pretore ha ordinato così il proseguimento del contraddittorio sulle due
istanze, durante il quale RI 1 ha ribadito la propria, ha aderito
all'autorizzazione a vivere separati, ha rivendicato l'alloggio coniugale e ha
preteso dalla moglie un contributo alimentare di fr. 1404.90 mensili. CO 1 ha
proposto di respingere l'istanza del marito e ha riaffermato le sue richieste,
salvo rinunciare all'abitazione coniugale. Non dovendosi assumere prove, le
parti hanno proceduto seduta stante alle arringhe finali, confermando le
rispettive domande. Con decisione presa a verbale seduta stante il Pretore ha
respinto l'istanza del marito, senza prelevare spese.
D. Statuendo con sentenza dell'11
agosto 2014 sull'istanza della moglie, il Pretore ha autorizzato i coniugi a
vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito e ha rifiutato a
quest'ultimo ogni contributo alimentare.
Le spese processuali di fr. 1045.– sono state poste a carico di RI 1, tenuto
a rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili. Le parti non sono state
ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
E. Contro la sentenza appena
citata RI 1 è insorto a questa Camera con un appello (“ricorso”) del 21 agosto 2014 in cui critica il comportamento della moglie, chiede di correggere talune indicazioni figuranti
nei fatti accertati dal Pretore, ripete di avere diritto a un contributo alimentare
e propone di porre a carico della moglie le spese processuali per quanto eccede
fr. 495.–. Nelle sue osservazioni dell'8 settembre 2014 CO 1 conclude per
la reiezione del ricorso.
F. Il 30 settembre 2014 RI 1, che
nel luglio del 2014 ha venduto la proprietà per piani di __________, è partito
per il Vietnam senza lasciare indirizzo.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione
dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della
decisione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,
nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva
almeno fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri
l'entità dei contributi in discussione. La sentenza
dell'11 agosto 2014
inoltre è pervenuta al convenuto il 12 agosto 2014. Introdotto il 22 agosto 2014 l'appello (“ricorso”) è quindi tempestivo.
2.
Una decisione in materia di
spese (giudiziarie) è impugnabile mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa
interviene tuttavia – come in concreto – nel quadro di una sentenza finale
appellabile e il soccombente impugna, oltre al contenuto di quest'ultima, anche
il dispositivo sulle spese, non occorre un reclamo separato. In simili circostanze
la parte che intende ricorrere è abilitata a impugnare quel dispositivo direttamente
con l'appello (I CCA, sentenza inc.11.2012.27 del 12 agosto 2014, consid. 3 con
richiamo). Anche su questo punto l'appello in esame è pertanto ammissibile.
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore, constatato che la comunione domestica era già
stata sospesa, ha autorizzato le parti a vivere separate e ha attribuito
l'abitazione coniugale al marito. Relativamente al contributo alimentare preteso
da quest'ultimo, egli ha accertato le
entrate della moglie in fr. 2382.30 mensili a fronte di un
fabbisogno minimo di fr. 1899.50 mensili. Quanto al marito, senza redditi,
egli ne ha calcolato il fabbisogno minimo in fr. 2889.25 mensili. Non gli
ha riconosciuto tuttavia alcun contributo alimentare, poiché con il suo margine
disponibile la moglie deve ancora far fronte al costo dell'alloggio, non
computato nel fabbisogno di lei.
4.
RI 1 deplora anzitutto il
comportamento della moglie nei suoi confronti, rilevando che costei ha
rivendicato l'attribuzione dell'alloggio coniugale – e quindi il suo allontanamento
da casa – senza curarsi che egli è ammalato e nullatenente. Alla moglie egli
rimprovera inoltre di avergli impedito il prelievo di averi previdenziali in un
momento di grave disagio, dimostrando ingratitudine nei suoi confronti. Per di
più, CO 1 lo ha “trascinato in tribunale per una causa non imputabile a lui e
deve sopportare grandi spese”. Ora, che l'interessato nutra rancore verso la
moglie può essere comprensibile, ma così argomentando egli non muove alcuna critica
alla sentenza impugnata. Completamente avulse dalle motivazioni del Pretore, le
sue doglianze si esauriscono in recriminazioni senza rilievo ai fini del
giudizio.
5.
L'appellante sostiene
che i fatti accertati dal Pretore sono incompleti e chiede di integrarli, precisando
che la moglie è andata a stare con un altro uomo prima ancora di essere autorizzata
a vivere separata, che i costi dovuti all'intervento di un interprete giudiziario
sono dovuti a lei medesima, che egli non ha mai postulato il beneficio del
gratuito patrocinio e che gli oneri ipotecari con le spese accessorie dell'abitazione
coniugale sono sempre stati da lui corrisposti fin dal 1997. Si tratta di
argomentazioni prive di consistenza. Quanto l'appellante adduce potrà anche
essere vero, ma nulla muta ai fini della decisione. Solo i dispositivi della
sentenza pretorile infatti sono impugnabili, poiché essi soli sono suscettibili
di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b). L'unica eccezione –
estranea alla fattispecie – riguarda l'eventualità in cui un ricorso sia
accolto o respinto “nel senso dei considerandi”, nel qual caso i considerandi
entrano a far parte del dispositivo (DTF 126 III 355 consid. 1 in principio). In concreto l'appellante non chiede però di modificare il dispositivo della sentenza
impugnata, ma solo di completare le motivazioni del Pretore. Ciò non è ammissibile,
proprio perché tali motivazioni non esplicano alcun effetto sul giudicato.
6.
In merito al contributo
alimentare da lui preteso l'appellante asserisce che le entrate della
moglie non ammontano a fr. 2382.30 mensili, come ha accertato il Pretore, bensì
a fr. 3304.40 mensili, CO 1 conseguendo
redditi non dichiarati. Egli soggiunge che la moglie dovrebbe versargli “per
solidarietà” l'intero suo margine disponibile di fr. 482.80 mensili, se non
altro in compenso dell'alloggio gratuito ricevuto dal 1° gennaio al 31 dicembre
2013.
Simili argomentazioni cadono nel vuoto, ove appena si consideri che per
finire l'interessato non rivendica alcun contributo alimentare né, tanto
meno, alcuna modifica del dispositivo della sentenza impugnata. In proposito il
ricorso sfugge così a ulteriore disamina.
7.
Il ricorrente
contesta infine il dispositivo del Pretore sulle spese processuali, facendo
valere che quanto eccede fr. 495.– va a carico della controparte. Sull'autorizzazione
a vivere separate e sul contributo alimentare – egli sottolinea – le parti sono
uscite “neutrali”, mentre sull'attribuzione dell'alloggio coniugale la moglie ha
desistito e in materia di gratuito patrocinio nulla ha ottenuto. Su questo
punto il rimedio giuridico non è privo di consistenza.
a) Secondo
l'art. 106 cpv. 1 CPC il giudice addebita alla parte soccombente le spese processuali
e le ripetibili (cpv. 1). Dandosi soccombenza reciproca, egli suddivide le
spese secondo l'esito della procedura (cpv. 2). Da tali principi il giudice può
scostarsi e ripartire i costi secondo equità, segnatamente nelle cause del
diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) o ravvisando “altre circostanze speciali” (art. 107 cpv. 1
lett. f CPC). Nella fattispecie è pacifico che le parti sono sempre state
concordi sull'autorizzazione a vivere separate. Sull'abitazione coniugale la
moglie ne ha prima chiesto l'attribuzione (petizione, pag. 5), salvo poi
desistere (verbale del 6 agosto 2014, pag. 5 a metà). Relativamente al contributo alimentare, il marito è risultato soccombente. Quanto al gratuito patrocinio,
la procedura intesa al suo ottenimento va – di principio – esente da spese
(art. 119 cpv. 6 CPC). Nelle circostanze descritte l'addebito a RI 1 di tutti
gli
oneri
processuali non è condivisibile, la desistenza della moglie su una richiesta di
giudizio equivalendo a soccombenza (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012
dell'11 marzo 2013, consid. 5.3).
b) CO
1.
rileva che la decisione del Pretore è ad ogni modo giustificata, il marito
non essendosi comportato correttamente per avere respinto almeno a due riprese
gli accordi proposti. Ora, che il rifiuto di una ragionevole offerta della
controparte a titolo di transazione giustifichi un riparto delle spese processuali
diverso dal grado di soccombenza è possibile (Rüegg
in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 10 ad art. 107). A prescindere dal
fatto però che si tratta di una mera possibilità, in concreto non bisogna
dimenticare che la lite verte su questioni del diritto di famiglia e che in
simili circostanze la clausola generale dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC
permette già di tenere conto di un simile comportamento (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011,
n. 30 ad art. 117).
c) Premesso
ciò, RI 1 si è invero comportato in modo contraddittorio per lo meno quando ha
respinto l'8 agosto 2014 il secondo accordo a lui proposto dopo avere contribuito
a elaborarlo in udienza, senza addurre giustificazioni e senza che – come ha
accertato il Pretore – fossero intercorsi errori di comprensione o di
interpretazione. Per di più,
quell'intesa
rispecchiava la decisione finale, impugnata ora senza esito. Dato ciò, si
giustificava equitativamente di porre a carico di lui due terzi delle spese processuali,
con obbligo di rifondere alla moglie un'adeguata indennità per ripetibili ridotte,
mentre non si intravedono ragioni per addebitare alla sola moglie le
spese per l'interprete di fr. 550.–, tale costo rientrando nelle spese
processuali (art. 95 cpv. 2 lett. d CPC) che seguono il destino degli altri
oneri. Ne segue che al riguardo l'appello merita parziale accoglimento.
8.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si deve
disconoscere tuttavia che, per quanto riguarda il ricorrente, la
riscossione di oneri si tradurrebbe con verosimiglianza prossima alla certezza in
un costo aggiuntivo per l'ente pubblico, del debitore essendosi perse le tracce
in Vietnam. Tanto vale, in simili frangenti, soprassedere a ogni prelievo. E
ciò, equitativamente, anche per la quota a carico della controparte. L'esonero
dalle spese non dispensa in ogni modo RI 1 dal versare alla controparte
un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
9.
Per quanto attiene ai
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 6 della
sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali
di fr. 1045.– (comprese quelle di interprete di fr. 550.–) sono poste per
un terzo a carico di CO 1 e per il resto a carico di RI 1, che rifonderà alla
controparte fr. 1350.– per ripetibili ridotte.
Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
2. Non si riscuotono spese. RI 1
rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte di appello.
3. Notificazione a:
–nelle vie
edittali;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).