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Decisione

11.2014.70

Protezione dell'unione coniugale: ripartizione delle spese processuali

23 marzo 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi si sono separati nel giugno del 2013, quando la moglie ha lasciato

l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 9169, pari a 13/1000 della particella n. 1136

RFD di __________, intestata al marito) per trasferirsi prima da amici e poi a __________.

B. Il 12 marzo 2014 RI 1 ha

chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il permesso di prelevare

dal suo capitale di previdenza fr. 41 448.–

per “pensionamento anticipato” (inc. SO.2014.1114). Il 27 marzo 2014 CO 1 si è

rivolta anch'essa al Pretore con un'istanza a tutela dell'unione coniugale per essere

autorizzata a vivere separata e ottenere l'attribuzione dell'alloggio coniugale.

Il Pretore ha congiunto i due procedimenti per l'istruttoria e ha citato le

parti al dibattimento. In un memoriale del 15 aprile 2014 RI 1 ha chiesto di poter

prelevare dal suo capitale di previdenza fr. 147 874.–.

Circa l'autorizzazione a vivere separati egli si è rimesso al giudizio del Pretore,

mentre ha rivendicato l'attribuzione dell'alloggio coniugale. Al

contraddittorio del 6 maggio 2014 le parti hanno elaborato un accordo. Nel

termine assegnato dal Pretore la moglie ha comunicato di ratificare l'intesa,

mentre il marito ha dichiarato di non approvarla.

C. A una nuova udienza del 6

agosto 2014 le parti sono addivenute – con l'aiuto del Pretore – a un accordo

che riprendeva integralmente quello del 6 maggio precedente. Accettata senza

indugio dalla moglie, l'intesa è stata respinta un'altra volta dal marito. Il

Pretore ha ordinato così il proseguimento del contraddittorio sulle due

istanze, durante il quale RI 1 ha ribadito la propria, ha aderito

all'autorizzazione a vivere separati, ha rivendicato l'alloggio coniugale e ha

preteso dalla moglie un contributo alimentare di fr. 1404.90 mensili. CO 1 ha

proposto di respingere l'istanza del marito e ha riaffermato le sue richieste,

salvo rinunciare all'abitazione coniugale. Non dovendosi assumere prove, le

parti hanno proceduto seduta stante alle arringhe finali, confermando le

rispettive domande. Con decisione presa a verbale seduta stante il Pretore ha

respinto l'istanza del marito, senza prelevare spese.

D. Statuendo con sentenza dell'11

agosto 2014 sull'istanza della moglie, il Pretore ha autorizzato i coniugi a

vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito e ha rifiutato a

quest'ultimo ogni con­tributo alimentare.

Le spese processuali di fr. 1045.– sono state poste a carico di RI 1, tenuto

a rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili. Le parti non sono state

ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

E. Contro la sentenza appena

citata RI 1 è insorto a questa Camera con un appello (“ricorso”) del 21 agosto 2014 in cui critica il comportamento della moglie, chiede di correggere talune indicazioni figuranti

nei fatti accertati dal Pretore, ripete di avere diritto a un contributo alimentare

e propone di porre a carico della moglie le spese processuali per quanto eccede

fr. 495.–. Nelle sue osservazioni dell'8 settembre 2014 CO 1 conclude per

la reiezione del ricorso.

F. Il 30 settembre 2014 RI 1, che

nel luglio del 2014 ha venduto la proprietà per piani di __________, è partito

per il Vietnam senza lasciare indirizzo.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione

dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura

sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della

decisione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,

nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva

almeno fr. 10 000.– “secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2

CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri

l'entità dei contributi in discussione. La sentenza

dell'11 agosto 2014

inoltre è pervenuta al convenuto il 12 agosto 2014. Introdotto il 22 agosto 2014 l'appello (“ricorso”) è quindi tempestivo.

2.

Una decisione in materia di

spese (giudiziarie) è impugnabile mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa

interviene tuttavia – come in concreto – nel quadro di una sentenza finale

appellabile e il soccombente impugna, oltre al contenuto di quest'ultima, anche

il dispositivo sulle spese, non occorre un reclamo separato. In simili circostanze

la parte che intende ricorrere è abilitata a impugnare quel dispositivo direttamente

con l'appello (I CCA, sentenza inc.11.2012.27 del 12 agosto 2014, consid. 3 con

richiamo). Anche su questo punto l'appello in esame è pertanto ammissibile.

3.

Nella

sentenza impugnata il Pretore, constatato che la comunione domestica era già

stata sospesa, ha autorizzato le parti a vivere separate e ha attribuito

l'abitazione coniugale al marito. Relativamente al contributo alimentare preteso

da quest'ultimo, egli ha accertato le

entrate della moglie in fr. 2382.30 mensili a fronte di un

fabbisogno minimo di fr. 1899.50 mensili. Quanto al marito, senza redditi,

egli ne ha calcolato il fabbisogno minimo in fr. 2889.25 mensili. Non gli

ha riconosciuto tuttavia alcun contributo alimentare, poiché con il suo margine

disponibile la moglie deve ancora far fronte al costo dell'alloggio, non

computato nel fabbisogno di lei.

4.

RI 1 deplora anzitutto il

comportamento della moglie nei suoi confronti, rilevando che costei ha

rivendicato l'attribuzione dell'alloggio coniugale – e quindi il suo allontanamento

da casa – senza curarsi che egli è ammalato e nullatenente. Alla moglie egli

rimprovera inoltre di avergli impedito il prelievo di averi previdenziali in un

momento di grave disagio, dimostrando ingratitudine nei suoi confronti. Per di

più, CO 1 lo ha “trascinato in tribunale per una causa non imputabile a lui e

deve sopportare grandi spese”. Ora, che l'interessato nutra rancore verso la

moglie può essere comprensibile, ma così argomentando egli non muove alcuna critica

alla sentenza impugnata. Completamente avulse dalle motivazioni del Pretore, le

sue doglianze si esauriscono in recriminazioni senza rilievo ai fini del

giudizio.

5.

L'appellante sostiene

che i fatti accertati dal Pretore sono incompleti e chiede di integrarli, precisando

che la moglie è andata a stare con un altro uomo prima ancora di essere autorizzata

a vivere separata, che i costi dovuti all'intervento di un interprete giudiziario

sono dovuti a lei medesima, che egli non ha mai postulato il beneficio del

gratuito patrocinio e che gli oneri ipotecari con le spese accessorie dell'abitazione

coniugale sono sempre stati da lui corrisposti fin dal 1997. Si tratta di

argomentazioni prive di consistenza. Quanto l'appellante adduce potrà anche

essere vero, ma nulla muta ai fini della decisione. Solo i dispositivi della

sentenza pretorile infatti sono impugnabili, poiché essi soli sono suscettibili

di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b). L'unica eccezione –

estranea alla fattispecie – riguarda l'eventualità in cui un ricorso sia

accolto o respinto “nel senso dei considerandi”, nel qual caso i considerandi

entrano a far parte del dispositivo (DTF 126 III 355 consid. 1 in principio). In concreto l'appellante non chiede però di modificare il dispositivo della sentenza

impugnata, ma solo di completare le motivazioni del Pretore. Ciò non è ammissibile,

proprio perché tali motivazioni non esplicano alcun effetto sul giudicato.

6.

In merito al contributo

alimentare da lui preteso l'appellante asserisce che le entrate della

moglie non ammontano a fr. 2382.30 mensili, come ha accertato il Pretore, bensì

a fr. 3304.40 mensili, CO 1 conseguendo

redditi non dichiarati. Egli soggiunge che la moglie dovrebbe versargli “per

solidarietà” l'intero suo margine disponibile di fr. 482.80 mensili, se non

altro in compenso dell'alloggio gratuito ricevuto dal 1° gennaio al 31 dicembre

2013.

Simili argomentazioni cadono nel vuoto, ove appena si consideri che per

finire l'interessato non rivendica alcun contributo alimentare né, tanto

meno, alcuna modifica del dispositivo della sentenza impugnata. In proposito il

ricorso sfugge così a ulteriore disamina.

7.

Il ricorrente

contesta infine il dispositivo del Pretore sulle spese processuali, facendo

valere che quanto eccede fr. 495.– va a carico della controparte. Sull'autorizzazione

a vivere separate e sul contributo alimentare – egli sottolinea – le parti sono

uscite “neutrali”, mentre sull'attribuzione dell'alloggio coniugale la moglie ha

desistito e in materia di gratuito patrocinio nulla ha ottenuto. Su questo

punto il rimedio giuridico non è privo di consistenza.

a) Secondo

l'art. 106 cpv. 1 CPC il giudice addebita alla parte soccombente le spese processuali

e le ripetibili (cpv. 1). Dandosi soccombenza reciproca, egli suddivide le

spese secondo l'esito della procedura (cpv. 2). Da tali principi il giudice può

scostarsi e ripartire i costi secondo equità, segnatamente nelle cause del

diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) o ravvisando “altre circostanze speciali” (art. 107 cpv. 1

lett. f CPC). Nella fattispecie è pacifico che le parti sono sempre state

concordi sull'autorizzazione a vivere separate. Sull'abitazione coniugale la

moglie ne ha prima chiesto l'attribuzione (petizione, pag. 5), salvo poi

desistere (verbale del 6 agosto 2014, pag. 5 a metà). Relativamente al contributo alimentare, il marito è risultato soccombente. Quanto al gratuito patrocinio,

la procedura intesa al suo ottenimento va – di principio – esente da spese

(art. 119 cpv. 6 CPC). Nelle circostanze descritte l'addebito a RI 1 di tutti

gli

oneri

processuali non è condivisibile, la desistenza della moglie su una richiesta di

giudizio equivalendo a soccombenza (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012

dell'11 marzo 2013, consid. 5.3).

b) CO

1.

rileva che la decisione del Pretore è ad ogni modo giustificata, il marito

non essendosi comportato correttamente per avere respinto almeno a due riprese

gli accordi proposti. Ora, che il rifiuto di una ragionevole offerta della

controparte a titolo di transazione giustifichi un riparto delle spese processuali

diverso dal grado di soccombenza è possibile (Rüegg

in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 10 ad art. 107). A prescindere dal

fatto però che si tratta di una mera possibilità, in concreto non bisogna

dimenticare che la lite verte su questioni del diritto di famiglia e che in

simili circostanze la clausola generale dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

permette già di tenere conto di un simile comportamento (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011,

n. 30 ad art. 117).

c) Premesso

ciò, RI 1 si è invero comportato in modo contraddittorio per lo meno quando ha

respinto l'8 agosto 2014 il secondo accordo a lui proposto dopo avere contribuito

a elaborarlo in udienza, senza addurre giustificazioni e senza che – come ha

accertato il Pretore – fossero intercorsi errori di comprensione o di

interpretazione. Per di più,

quell'intesa

rispecchiava la decisione finale, impugnata ora senza esito. Dato ciò, si

giustificava equitativamente di porre a carico di lui due terzi delle spese processuali,

con obbligo di rifondere alla moglie un'adeguata indennità per ripetibili ridotte,

mentre non si intravedono ragioni per addebitare alla sola moglie le

spese per l'interprete di fr. 550.–, tale costo rientrando nelle spese

processuali (art. 95 cpv. 2 lett. d CPC) che seguono il destino degli altri

oneri. Ne segue che al riguardo l'appello merita parziale accoglimento.

8.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si deve

disconoscere tuttavia che, per quanto riguarda il ricorrente, la

riscossione di oneri si tradurrebbe con verosimiglianza prossima alla certezza in

un costo aggiuntivo per l'ente pubblico, del debitore essendosi perse le tracce

in Vietnam. Tanto vale, in simili frangenti, soprassedere a ogni prelievo. E

ciò, equitativamente, anche per la quota a carico della controparte. L'esonero

dalle spese non dispensa in ogni modo RI 1 dal versare alla controparte

un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

9.

Per quanto attiene ai

rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 6 della

sentenza impugnata è così riformato:

Le spese processuali

di fr. 1045.– (comprese quelle di interprete di fr. 550.–) sono poste per

un terzo a carico di CO 1 e per il resto a carico di RI 1, che rifonderà alla

controparte fr. 1350.– per ripetibili ridotte.

Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.

2. Non si riscuotono spese. RI 1

rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte di appello.

3. Notificazione a:

–nelle vie

edittali;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).