11.2014.71
Rettificazione dello stato civile
29 settembre 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.71
Lugano
29 settembre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2014.1718 (rettificazione di dati relativi allo stato civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 18 aprile 2014
da
L__________
G__________, già in e ora di ignota
dimora
nella
procedura che la oppone al
Dipartimento
delle istituzioni del Cantone Ticino,
Ufficio
dello stato civile,
per
ottenere la rettifica di dati relativi allo stato civile del figlio Ma__________
B__________ (2011),
giudicando sull'appello del
22 agosto 2014 presentato da L__________ G__________ contro la sentenza emessa
dal Pretore aggiunto il 30 luglio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Il 5 maggio 2011 L__________ B__________ è giunta in Svizzera, proveniente
dall'Italia, e ha presentato una domanda
d'asilo al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso, indicando di
essere cittadina eritrea di etnia tigrina, nata
a O__________ il 12 aprile 1988, figlia di D__________ B__________ e di E__________
Yoh__________. Incinta da oltre otto mesi, essa ha dichiarato che il padre
del nascituro è Gor__________, sedicente cittadino eritreo da lei conosciuto in
Libia, di cui non ha saputo dire ove si trovasse. Nella banca dei dati sulle
impronte digitali AFIS dell'Ufficio federale di polizia L__________ B__________
figura come L__________ B__________é, nata il 12 aprile 1986.
B. Il 5 luglio 2011 L__________ B__________ ha dato alla luce all'Ospedale
__________ di __________ un figlio, Ma__________, che è stato iscritto negli
atti dello stato civile come Ma__________ B__________. Il 13 ottobre 2011 l'Ufficio
federale della migrazione (UFM), accertato che L__________ B__________
beneficiava in Italia di un permesso di soggiorno in seguito alla concessione
della protezione sussidiaria rilasciato a nome di L__________ G__________, cittadina
eritrea nata a He__________ il 12 dicembre 1988, non è entrato in materia sulla
domanda d'asilo e ha rinviato la richiedente insieme con il figlio in Italia,
Stato competente per trattare il caso in applicazione del Regolamento Dublino
II.
C. Il 30 settembre 2013 L__________
B__________ si è ripresentata a __________ come L__________ G__________, nata a
O__________ l'11 dicembre 1988, figlia di D__________ B__________ e di Yoh__________
E__________, e ha depositato un'altra domanda di asilo in Svizzera a nome suo e
del figlio M__________, da lei indicato con il cognome G__________. Con
decisione del 31 ottobre 2013 l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha
rifiutato una volta ancora di entrare in materia sulla domanda d'asilo e ha disposto
il trasferimento verso l'Italia. Un ricorso presentato dai richiedenti il 27
novembre 2013 contro tale decisione è stato respinto il 5 dicembre 2013 con
decisione D-6662/2013 dal Tribunale amministrativo federale.
D. Il 18 aprile 2014 L__________ G__________ si è rivolta
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo – previo conferimento
del gratuito patrocinio – la seguente rettificazione dei dati dello stato civile
relativi al figlio Ma__________:
madre G__________ L__________, 12.11.1988, Eritrea,
figlio G__________ Ma__________, 05.07.2011, Eritrea.
Il
Pretore aggiunto ha trattato l'istanza come introdotta dal figlio,
rappresentato dalla madre. Chiamato a formulare osservazioni, l'Ufficio cantonale
dello stato civile si è rimesso il 5 maggio 2014 alla decisione del
Pretore. All'udienza del 17 giugno 2014, indetta per il dibattimento, è stata
sentita L__________ G__________, la quale ha dichiarato – in sintesi – di
chiamarsi davvero L__________ G__________, di essere nata il 12 novembre
1988, di essere figlia di Ha__________ G__________ e N__________ R__________. Su invito del Pretore aggiunto, essa ha prodotto
il 16 luglio 2014 un certificato di nascita eritreo. Tradotto
dal tigrino, il contenuto del documento risulta il seguente:
Stato di Eritrea
Amministrazione
sub regione di Gol__________
Ufficio di registrazione del popolo
Certificato di nascita
Numero di registro __________
Numero di identificazione
Questo
registro di nascita è registrato nell'ufficio del registro del popolo
dell'amministrazione sub regione di Gol__________
Nome L__________
T__________
Nome
del padre T__________ (G__________ Ha__________)
Luogo
di nascita Gol__________ (Me__________)
Data
di nascita 12/04/1988
Ora
Sesso Femminile
Nazionalità Eritrea
Nome
della madre N__________ B__________ D__________
Indirizzo Svizzera
Questo
certificato di nascita con numero di dossier __________ è stato registrato il
giorno 23/06/014 nell'ufficio dell'amministrazione di Gol__________.
Questo
attestato è stato rilasciato per essere presentato all'autorità.
Gol__________,
data 23/06/014
Nome
e firma
Ufficio del registro del popolo
E. Statuendo
il 30 luglio 2014, il Pretore aggiunto ha
respinto la richiesta di rettificazione dello stato civile e ha posto le spese processuali
di complessivi fr. 200.– a carico dell'istante. Contestualmente egli ha rifiutato
il beneficio del gratuito patrocinio.
F. Contro
la decisione appena citata L__________ G__________ è insorta a questa Camera
con un appello del 22 agosto 2014 in cui chiede che, conferitole il gratuito patrocinio, la sua richiesta di rettificazione sia accolta e i cognomi
indicati nell'atto di nascita del figlio siano modificati in G__________. Nelle
sue osservazioni del 5 settembre 2014 l'Ufficio dello stato civile propone
di respingere l'appello.
in diritto: 1. Un'azione volta alla rettificazione
dell'iscrizione di dati relativi allo stato civile, alla quale si applica la
procedura sommaria (art. 249 lett. a n. 3 CPC), non è una controversia
patrimoniale, sicché la decisione è impugnabile senza riguardo a questioni di
valore entro 10 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la decisione del Pretore aggiunto è stata notificata
all'istante il 31 luglio 2014 (tracciamento degli invii n. __________).
Introdotto il 22 agosto 2014, l'appello in esame risulterebbe quindi tardivo, la
sospensione dei termini prevista dall'art. 145 cpv. 1 CPC non valendo per la
procedura sommaria (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). Il
Pretore aggiunto tuttavia non ha reso attento il destinatario di tale eccezione
(art. 145 cpv. 3 CPC) e in circostanze del genere le ferie giudiziarie interrompono
(o inibiscono) il decorso del termine nonostante il contrario testo di legge, quand'anche
il destinatario della decisione sia un avvocato (DTF 139 III 83 consid. 5). Ne
segue che l'appello in oggetto va considerato
ricevibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.40 del 6
ottobre 2015, consid. 1).
2. Il
Pretore aggiunto ha ritenuto l'azione di rettifica dello stato civile come
promossa dal figlio Ma__________ rappresentato dalla madre. L'appello in rassegna
però è presentato da L__________ G__________ a proprio nome.
Ci si può domandare di conseguenza se essa sia legittimata ad agire. Ora, un'azione
di rettifica di dati relativi allo stato civile può essere intentata da chiunque
renda verosimile un interesse alla completezza e alla correttezza delle
iscrizioni (DTF 135 III
391 consid. 3). Tale interesse sussiste anche nel caso in cui l'istante
postuli la correzione di un'iscrizione che si fonda su indicazioni erronee da
lui medesimo rilasciate all'ufficiale dello stato civile (loc. cit.,
consid. 3.3.3). Trattandosi di richiedenti
l'asilo che al momento dell'entrata in Svizzera forniscono informazioni inveritiere
sul nome e la data di nascita e che successivamente chiedono la rettificazione di
tali dati sulla base all'art. 42 CC, la relativa domanda non costituisce un abuso
di diritto, giacché l'interesse pubblico non è quello di mantenere iscrizioni sbagliate
(loc. cit., consid. 3.4.2). In concreto L__________ G__________,
che in Italia è titolare di un permesso di soggiorno, può dunque reputarsi abilitata
a postulare la rettifica dell'atto di nascita riguardante il figlio, rilasciato
dalle autorità svizzere a nome di Ma__________ B__________.
3. All'appello
L__________ G__________ acclude copia di un certificato di nascita rilasciato
dall'autorità eritrea, sul quale non compaiono più tuttavia il nome della madre
né quello di T__________, che secondo l'appellante è il secondo marito della
madre. A prescindere dalla sua dubbia ricevibilità (art. 317 cpv. 1 CPC), nondimeno,
il documento è praticamente un duplicato di quello presentato in prima sede
(doc. M). Per quanto si vedrà in appresso, esso non sussidia in ogni modo ai
fini della causa.
4. Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto, accertata la propria competenza per
materia (a norma dell'art. 22 CPC) e l'applicabilità del diritto svizzero (conformemente
all'art. 40 LDIP), ha giudicato ininfluente che il 30 settembre 2013 le
autorità svizzere abbiano rilasciato un permesso N per richiedenti l'asilo a nome
di L__________ G__________ e del figlio Ma__________ G__________, la
registrazione dei dati in quel frangente fondandosi sulle mere dichiarazioni
della madre e non su documenti ufficiali dello stato d'origine. Ciò posto, il
primo giudice ha constatato incongruenze sul cognome, sulla data e sul luogo di
nascita, come pure sulla paternità e maternità della madre del bambino. A mente
sua, neppure il certificato di
nascita acquisito in pendenza di causa comprova le dichiarazioni dell'interessata,
ma certifica – se mai – che il cognome di lei è T__________. Per di più, ha
rilevato il Pretore aggiunto, l'interessata ha fornito versioni discordanti anche
sul padre di Ma__________. Nelle condizioni descritte egli ha definito l'interessata
non credibile e le sue dichiarazioni non attendibili. Onde, in mancanza di
prove sull'inesattezza dell'iscrizione negli atti dello stato civile, il rigetto
dell'istanza.
5. L'appellante
rievoca le proprie traversie personali e ribadisce
l'esigenza di rettificare l'atto di nascita
del figlio per metterne il cognome in consonanza con il proprio, che figura sul
permesso di soggiorno in Italia, in modo da comprovare il nesso di maternità e
farsi rilasciare in Italia un permesso anche per il figlio. Essa si duole che
il Pretore aggiunto abbia considerato i dati anagrafici da lei dichiarati in concomitanza
con la seconda richiesta di asilo in Svizzera come frutto delle sue sole dichiarazioni,
trascurando che anche i dati indicati al momento del suo primo arrivo in
Svizzera erano frutto delle sue sole dichiarazioni. Salvo che – essa allega –
la prima volta le dichiarazioni rilasciate erano inveritiere, come altri richiedenti
l'asilo fanno per timore di essere rimandati in Italia. Precisato ciò, essa
riafferma la correttezza dei dati forniti ora al Pretore aggiunto, i quali risultano
a mente sua anche dal suo certificato di nascita, e dice di non capacitarsi di perché
la Svizzera non li ritenga verosimili, tanto più che la sua vita sarà in Italia
e che Ma__________ è suo figlio.
Quanto
al certificato di nascita prodotto davanti al Pretore aggiunto, in particolare,
l'appellante spiega che il suo vero padre è quello indicato tra parentesi,
mentre il primo nome è quello del secondo marito di sua madre e di chi ha chiesto
il rilascio del documento, così come risulta – a suo dire – dal nuovo
certificato accluso all'appello. Essa sottolinea poi le difficoltà di ottenere
documenti dall'Eritrea, le autorità locali assimilando il suo comportamento a
quello di un disertore. Relativamente alle incongruenze notate dal Pretore
aggiunto, essa fa valere che, oltre allo sbaglio iniziale da lei sempre
ammesso, gli altri sono semplici errori di scritturazione. I documenti agli
atti avvalorerebbero quindi la sua tesi, sicché la decisione impugnata “è
troppo rigida e severa rispetto alle gravose conseguenze” che derivano a madre
e figlio. In definitiva essa chiede di accogliere l'istanza di rettificazione e
di modificare l'atto di nascita del
figlio, indicando il cognome G__________
per entrambi.
6. La
rettificazione degli atti dello stato civile (art. 42 CC) è destinata a
correggere iscrizioni inesatte fin dal momento in cui sono state eseguite, o
per errore dell'ufficiale o perché questi è stato tenuto all'oscuro di fatti
rilevanti (DTF 135 III 391 consid. 3 con riferimenti; I CCA, sentenza inc.
11.2015.70 del 22 settembre 2015, consid. 1 con riferimenti). Chi chiede la
rettifica deve recare la prova di quanto afferma. Ove l'ufficiale dello stato
civile sia stato indotto in errore, le iscrizioni vanno emendate non appena ne
sia dimostrata l'inesattezza (DTF 135 III 389 consid. 3.4). La prova da addurre
dev'essere piena e non lasciare spazio al dubbio (sentenza del Tribunale
federale 5A.10/2004 del 27 aprile 2004; v. anche sentenza 25 ottobre 2005 della
seconda Camera civile dell'Obergericht del Canton Zurigo in: ZR 105/2006
pag. 260). La semplice verosimiglianza dell'inesattezza non basta, invece, per
giustificare una rettifica (sentenza del Tribunale federale 5A_789/2013, del 30
gennaio 2014, consid. 3.1 pubblicato in: SJ 2014 I 204).
7. Nella fattispecie risulta che l'appellante ha via via fornito
nomi, date e luoghi di nascita, paternità e maternità diversi. Inizialmente essa
si è presentata come L__________ B__________, nata a O__________ il
12 aprile 1988, figlia di D__________ B__________ e di Yoh__________ E__________
(verbale di audizione del 12 maggio 2011 al Centro di registrazione e di
procedura di Chiasso, nel fascicolo “richiami I”). In seguito ha dichiarato di essere
L__________ B__________, nata il 12 aprile 1988, figlia di D__________ B__________
e di Yow__________ E__________ (notifica di nascita del 5 luglio 2011, nel
fascicolo citato). Successivamente si è detta L__________ B__________, nata a E__________
il 12 aprile 1988 (certificato di domicilio del Comune di __________ del 12
luglio 2011, nel fascicolo citato).
Più tardi, nell'ambito della seconda richiesta d'asilo, si è proposta come L__________ G__________, nata a O__________ l'11 dicembre
1988 (doc. D e E). Davanti al Pretore aggiunto ha prodotto poi documenti
rilasciati da autorità italiane nei quali essa figura come L__________ G__________,
nata a He__________ il 12 novembre 1988 (doc. B e C), oltre a un certificato di nascita emesso dall'autorità eritrea,
con traduzione (doc. M e N), dal quale emerge che essa si chiama L__________ T__________,
la madre N__________ B__________ D__________ e il padre T__________, che a
mente sua sarebbe in realtà il secondo marito della madre (mentre tra parentesi
figura il nome di G__________ Ha__________, che l'appellante afferma essere il
suo padre biologico). All'appello L__________ G__________ acclude copia inoltre
dello stesso certificato di nascita rilasciato dall'autorità eritrea, sul quale
non compaiono più tuttavia il nome della madre né quello di T__________. Infine
nella banca dati sulle impronte digitali AFIS, dell'Ufficio federale di polizia,
essa è registrata come L__________ B__________é, nata il 12 aprile 1986.
8. Si
può convenire con l'appellante che talune discrepanze possano ricondursi a
incomprensioni linguistiche, a variazioni fonetiche o a incongruenze di
traduzione. Sta di fatto che la situazione rimane confusa e che l'errore
nell'atto di nascita del figlio è lungi dall'essere dimostrato. Sarà anche vero
che l'interessata ha dissimulato la propria identità al momento della prima
richiesta
d'asilo. Nulla comprova tuttavia che siano autentiche
le generalità da essa dichiarate in occasione della seconda (deposizione del 17 giugno
2014). Che in Italia essa sia registrata con il cognome G__________ e benefici
di un permesso di soggiorno con tale cognome non basta per dimostrare che il
cognome dichiarato in Svizzera sia errato e quello indicato in Italia sia giusto.
Né essa pretende di avere documentato la propria identità alle autorità
italiane, tanto meno se si pensa che ha indicato loro di essere nata a He__________
il 12 novembre 1988, allorché secondo il certificato di nascita essa è nata a Gol__________
(Me__________) il 12 aprile 1988. Le sole dichiarazioni dell'interessata ancora
non provano, pertanto, l'inesattezza del cognome B__________ nell'atto di
nascita del figlio.
9. Relativamente al
certificato di nascita eritreo prodotto in prima sede (doc. M e N), esso sarebbe
stato sicuramente atto a provare l'identità dell'istante. Da tale documento
risulta tuttavia che il nome proprio dell'appellante è seguito dal patronimico T__________ e non dal cognome G__________. L'appellante sostiene
che l'incongruenza è dovuta al fatto che T__________ è il secondo
marito della madre e la persona che ha chiesto il rilascio del documento, mentre il suo vero padre è quello
indicato tra parentesi (Ha__________ G__________). Ancora
una volta però l'appellante pretende di essere creduta sulle sue sole affermazioni.
È possibile che in Eritrea non esistano i cognomi nel senso europeo del termine
e che ognuno erediti esclusivamente il nome del padre, eventualmente del nonno
(https://www.sem.admin.ch/dam/data/ sem/internationales/herkunftslaender/afrika/eri/ERI-ber-easo-i.pdf).
Se non che, in concreto nemmeno a livello di verosimiglianza
si può ritenere che Ha__________ G__________ sia il padre
biologico dell'appellante e che questa abbia assunto il patronimico di lui. Né
soccorre la copia del certificato di nascita prodotta in questa sede, trattandosi
palesemente di una manomissione del certificato sottoposto al Pretore aggiunto,
dal quale sono state cancellate o sostituite indicazioni precedenti. In tali
circostanze, dandosi allegazioni e documenti contraddittori, una rettifica dei
dati dello stato civile non può entrare in linea di conto.
10. Che la
decisione impugnata possa sembrare soggettivamente
all'interessata troppo rigorosa e severa è comprensibile. La giurisprudenza
però è chiara: per rettificare dati dello stato civile non bastano elementi di attendibilità
né, men che meno, le sole dichiarazioni del richiedente. Occorrono prove
univoche. Certificati che lasciano spazio al dubbio non bastano e non giova
manipolarli. Gli intralci e i disagi burocratici che l'appellante può trovarsi
ad affrontare in Italia non giustificano che si transiga sulla serietà delle
prove necessarie per modificare atti dello stato civile svizzeri. Ne segue che,
privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.
11. Le spese dell'attuale giudizio
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerate le
particolarità del caso, la precaria situazione finanziaria dell'appellante e il
fatto ch'essa abbia agito senza l'ausilio di un legale si giustifica nondimeno di
rinunciare a ogni prelievo. Ciò rende
senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio formulata in questa sede.
12. Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la
decisione che riguarda una rettificazione di dati relativi allo stato civile è
impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore
(DTF 135 III 391 consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
–
L__________ G__________, nelle vie
edittali;
–
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).