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Decisione

11.2014.73

Trasmissione di dati personali ad autorità estere: provvedimenti cautelari

29 agosto 2016Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

due requisiti sono cumulativi. A ciò si

aggiunge la necessità di procedere con urgenza, poiché ai due requisiti

dev'essere connessa un'esigenza temporale (FF 2006 pag. 6726). Infine il provvedimento cautelare deve apparire

proporzionato rispetto agli interessi in gioco, ovvero limitarsi allo stretto indispensabile,

mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione

decretata (sul principio: Bohnet

in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 18 ad art. 261 con riferimenti).

8. Che in concreto l'istante

abbia reso verosimile “un suo diritto” (primo elemento del requisito posto dall'art.

261 lett. a CPC) non è contestato nemmeno dall'appellante. L'art. 6 cpv. 1 LPD

stabilisce che i dati personali – ovvero tutte le informazioni relative a una persona

identificata o identificabile (art. 3 lett. a LPD) – “non possono essere

comunicati all'estero qualora la personalità della persona interessata possa

subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una

legislazione che assicuri una protezione adeguata”. E sotto questo profilo gli Stati

Uniti non assicurano una protezione adeguata alle persone fisiche (“elenco dei

Paesi” stilato dall'Incaricato

federale della protezione dei dati e della trasparenza in: ‹www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00626/

00753/index.html?lang=it›; v. anche Baeriswyl/Blonski,

Datenschutz­gesetz, Berna 2015, pag. 79, nota 13; Molo/Giovanoli, Das US-Programm aus Schweizer Sicht. Rechtliche Auswirkungen der Vereinbarung [“Joint Statement”] zur

Beilegung des Steuerstreits der Banken mit den USA, in: Jusletter 16 dicembre

2013, n. 57). L'istante può dunque vantare un

diritto a che il suo nome non sia comunicato – per principio – né al Dipartimento

di giustizia americano né ad altre autorità statunitensi.

9. L'appellante contesta che AO

1 abbia reso verosimile un diritto “leso o minacciato

di esserlo” (secondo elemento del requisito posto dall'art. 261 lett. a CPC). La

banca non discute che, nonostante l'opposizione dell'istante, fosse sua intenzione

comunicare entro 15 giorni il nome di AO 1 al Dipartimento di giustizia americano,

come essa medesima aveva confermato in una lettera del 27 giugno 2014 (doc. L).

Eccepisce però che la trasmissione di dati personali all'estero può avvenire

anche qualora la legislazione dello Stato destinatario non assicuri una protezione

adeguata della personalità se “nel caso specifico la comunicazione è indispensabile

per tutelare un interesse pubblico preponderante oppure per accertare,

esercitare o far valere un diritto in giustizia” (art. 6 cpv. 2 lett. d

LPD). Tant'è che secondo l'art. 13 cpv. 1 LPD – essa fa notare – una lesione della

personalità non è illecita se è giustificata dal consenso dalla persona lesa,

da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge. E siccome in

concreto sussistono preminenti interessi nazionali a che il programma elaborato

dal Dipartimento di giustizia americano insieme con il Consiglio federale trovi

attuazione, comunicare alle autorità statunitensi il nome dell'istante

non rende verosimile alcuna lesione della personalità, l'Incaricato federale

della protezione dei dati e della trasparenza avendo già impartito alle banche

precise direttive.

Non fa

dubbio che l'attuazione del Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks possa rispondere all'interesse nazionale.

Il Consiglio federale ha tentato invano di promulgare

una legge allo scopo (messaggio del 29 maggio 2013, in: FF 2013 pag.

3283), limitandosi per finire a sottoscrivere il 29 agosto 2013 un accordo di

collaborazione con il Dipartimento di giustizia americano (“Joint

Statement”) e consigliare alle banche svizzere di cooperare (‹https://www.sif.admin.ch/

sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilun­gen.msg-id-50049.html›;

BJM 2015 pag. 181 consid. 7.5 e 7.6; ZR 115/2016 pag. 120 consid. 4.1.1 con rinvii). Quanto alla decisione 18

dicembre 2013 del Consiglio federale invocata dall'appellante (doc. 3 di

appello), si tratta di un documento prestam­pato, identico per tutte le banche

(doc. E), destinato a escludere la punibilità secondo l'art. 271 n. 1 CP degli

istituti svizzeri che intendono trasmettere dati alle autorità statunitensi. Simile

autorizzazione non dispensa la singola banca però dal rispettare il diritto interno,

segnatamente la protezione dei dati e della personalità a norma dell'art. 28

CC, come risulta anche dal modello di decisione (doc. E, pag. 3, n. 8).

Non è dunque un nullaosta per valersi eo ipso di un superiore interesse

preponderante nel senso dell'art. 6 cpv. 2 lett. d o 13 cpv. 1 LPD. Lo

stesso Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza raccomanda

alle banche di valutare caso per caso l'esistenza di un interesse preponderante,

pubblico o privato (doc. 4 di appello: “Se la persona si dice contraria

alla trasmissione dei documenti che contengono il suo nome, la banca dovrà

soppesare gli interessi in gioco nel singolo caso. Qualora intendesse trasmettere

nonostante tutto i documenti con il nome dell'interessato,

dovrà informarlo e spiegargli quali sono i suoi diritti”).

Afferma l'appellante che, pur

apprezzando i contrapposti interessi delle parti nel caso specifico, l'interesse

della banca prevale su quello di AO 1 perché l'istituto di credito rischierebbe,

qualora non collaborasse con le autorità americane, “concreti e gravi rischi di

sanzioni”. Ciò avrebbe “conseguenze nefaste” per la banca e comporterebbe “serie

ripercussioni negative per il sistema finanziario svizzero e la Confederazione”.

Nella sua genericità l'assunto non può ritenersi sufficientemente verosimile. Non

basta invocare il Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters

for Swiss Banks per rendere attendibile un “interesse pubblico

preponderante” (nel senso dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD) o un interesse

preponderante della banca come “motivo giustificativo” (nel senso dell'art. 13

cpv. 1 LPD) che autorizzi una lesione della personalità. Se così fosse,

l'interesse alla diffusione dei dati prevarrebbe sistematicamente sull'opposizione

dell'interessato e la protezione della personalità sarebbe vanificata in

partenza. L'interessato che non consente alla comunicazione del suo nome ad

autorità estere ha diritto, nel caso in cui la banca intenda procedere ugualmente,

alla decisione di un giudice. Che poi la banca rischi sanzioni non perché

rifiuti di collaborare con le autorità americane, ma perché ottemperi pendente

causa – come nella fattispecie – a un ordine giudiziario non è verosimile. Ancor

meno verosimile è l'ipotesi che le autorità statunitensi possano mettere fine all'accordo

di collaborazione (senza che sia dato di capire come) per ciò soltanto.

Ne segue che in concreto l'istante

ha reso verosimile un suo diritto minacciato di essere leso, mentre

l'appellante non ha reso sufficientemente verosimile un motivo suscettibile di giustificare

la lesione imminente. Che tale ponderazione di interessi abbia a confermarsi

anche in esito alla causa di merito, nell'ambito della quale il giudice

statuirà con pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, è una questione

aperta. In altri Cantoni la mera esistenza del Program for Non-Prosecution

Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks è stata ritenuta

insufficiente per giustificare la comunicazione di dati personali al

Dipartimento di giustizia americano da parte di banche svizzere, non solo a

titolo cautelare (sentenza 4 novembre 2014 del Tribunale civile di Basilea

Città, in: BJM 2015 pag. 176), ma

anche nel merito (sentenza ACJC/1529/2015 dell'11 dicembre 2015 della Cour

de justice di Ginevra, consid. 7; sentenza 8 febbraio 2016 dell'Obergericht

di Zurigo, consid. 4, in: ZR 115/2016 pag. 117). L'esame del merito nel caso

specifico non va tuttavia anticipato né precorso in questa sede.

10. Riguardo al “pregiudizio difficilmente riparabile” che la lesione

imminente del diritto può arrecare (secondo requisito posto dal­l'art. 261

lett. a CPC), l'appellante sostiene che AO 1 non ha reso verosimile il rischio

di incorrere in procedimenti giudiziari o amministrativi negli Stati Uniti.

Così argomentando, tuttavia, essa disconosce che il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile non deve sospingersi fino all'eventuale apertura di un

procedimento a carico. In proposito è sufficiente che il pregiudizio dovuto

alla lesione non sia reversibile. E, come il Tribunale federale ha già avuto

modo di rilevare, una volta divulgata, una conoscenza è definitivamente

acquisita (sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015, consid.

Considerandi

2.

), a maggior ragione da parte di uno Stato che non assicurari una protezione

adeguata della personalità (sopra, consid. 8). Anzi, una volta comunicato

il nome di AO 1 al Dipartimento di giustizia americano, v'è da domandarsi quale

interesse pratico e attuale avrebbe ancora l'istante a promuovere la causa di

merito. L'interessata ha quindi reso verosimile anche il “pregiudizio difficilmente riparabile” che la lesione

imminente può arrecare al suo diritto.

11.

Relativamente infine alla

proporzionalità del decreto cautelare impugnato, essa non è revocata in dubbio neppure

dall'appellante, né è dato a divedere quale provvedimento meno incisivo di pari

efficacia potrebbe entrare in linea di conto nel caso specifico. Su questo

punto non è necessario pertanto vagliare oltre la decisione del Pretore.

12.

Se ne conclude che, privo di

fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese seguono la regola

della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, che ha formulato osservazioni

all'appello tramite un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.

13.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è

ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi

decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr. 1000.–

sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.–

per ripetibili.

3. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).