11.2014.73
Trasmissione di dati personali ad autorità estere: provvedimenti cautelari
29 agosto 2016Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.73
Lugano,
29 agosto 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2014.262 (protezione
della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 10 luglio 2014 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
ora AP 1
(patrocinata dagli avvocati PA 1
),
giudicando sull'appello
del 1° settembre 2014 presentato dalla AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 20 agosto 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1,
già dipendente della fiduciaria __________
di __________, è stata titolare dal 5 febbraio 2007 al 1° luglio 2011 di
una procura (Third Party – Full POA-1) su un conto bancario di US$ 121 628.00, appartenente a un cittadino statunitense
e intestato a un cittadino statunitense residente negli Stati Uniti, presso la AP
1. Il 28 maggio 2014 quest'ultima ha scritto ad AO 1 di avere aderito al Program
for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks pubblicato
il 29 agosto 2013 dal Dipartimento di giustizia americano (The United
States Departement of Justice) d'intesa con il Consiglio federale. Tale programma
prevede la collaborazione di banche svizzere e la trasmissione ad autorità
americane di dati relativi a persone che per un valore di oltre 50 000 dollari potevano disporre di conti indiziati di avere un nesso con gli Stati Uniti (US
Related Accounts), conti che sono stati chiusi dopo il 1° agosto
2008, ma prima del 31 dicembre 2014. Nella lettera la banca informava così AO 1
che, salvo sua opposizione entro il 16 giugno 2014, avrebbe trasmesso il nome di
lei e i dati anonimizzati del noto conto al Dipartimento di giustizia americano
entro il 30 giugno 2014. AO 1 ha comunicato alla banca l'11 giugno
2014 di opporsi a ogni forma di trasmissione. La banca ha confermato il 27 giugno
2014 l'intenzione di far seguire le informazioni citate.
B. Il
10 luglio 2014 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
perché vietasse in via cautelare alla AP 1 di ‟trasmettere, comunicare o
di portare a conoscenza di terze persone o Stati sovrani terzi, con qualsiasi
modalità e su qualsiasi supporto cartaceo, digitale, informatico, ogni informazione,
dato, documento indicante il nominativo della signora AO 1 e/o ogni informazione
e documento che permettano la sua identificazioneˮ. Essa ha chiesto
inoltre che agli organi formali della convenuta __________ e __________,
rispettivamente direttore generale esecutivo e vicedirettore dell'istituto,
fosse comminata l'applicazione dell'art. 292 CP, oltre a una multa disciplinare
di fr. 5000.– in caso di disobbedienza.
C. Con
decreto cautelare emanato quello stesso 10 luglio 2014 senza contraddittorio il
Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha impartito le
ingiunzioni con le comminatorie richieste, ma ha limitato la portata degli
ordini a informazioni dirette al Dipartimento di giustizia americano o ad
autorità statunitensi, non ravvisando indizi che la convenuta intendesse
diffondere il nome dell'istante fuori degli Stati Uniti. Le spese processuali
di fr. 200.– sono state rinviate alla decisione da prendere dopo il
contraddittorio (inc. CA.2014.263). La convenuta è stata invitata a formulare eventuali
osservazioni entro dieci giorni. La AP 1 ha reagito il 14 luglio 2014,
proponendo di respingere l'istanza cautelare.
D. Statuendo
il 20 agosto 2014, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare, nel
senso che ha confermato le ingiunzioni e le comminatorie impartite il 10 luglio
2014 senza contraddittorio. Ad AO 1 egli ha fissato un termine di 30 giorni per
promuovere l'azione di merito con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il
termine, il decreto cautelare sarebbe decaduto. Le spese processuali di fr. 300.–,
comprese quelle del decreto emesso il 10 luglio 2014 inaudita parte, sono
state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico della AP
1, tenuta a rifondere all'istante fr. 2800.– per ripetibili.
E. La AP 1 è insorta a questa
Camera con un appello del 1° settembre 2014 per ottenere l'annullamento del decreto
cautelare appena citato. Tale decreto è poi stato rettificato dal Pretore il 3 settembre
2014 su richiesta dell'istante, la multa disciplinare di fr. 5000.– essendo
stata comminata per svista, nel decreto impugnato, alla __________ anziché alla
AP 1. Quest'ultima ha comunicato alla Camera il 15 settembre 2014 di estendere l'appello
anche alla decisione di rettifica. Invitata a formulare osservazioni, AO 1 ha
proposto il 6 ottobre 2014 di respingere l'appello. Il 4 maggio 2016 la AP 1 è
stata assorbita per fusione dalla AP 1, __________.
in diritto: 1. La decisione
impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa
(art. 263 CPC). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono
impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d
CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono
su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto
se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto AO 1 censurava nell'istanza cautelare sia una lesione
della sua personalità (art. 28 cpv. 2 CC) sia una violazione
dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD (memoriale, pag. 8 e 9).
Ora, un'azione a tutela della personalità non ha –
salvo casi particolari estranei alla fattispecie – carattere
patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii), come non ha indole
patrimoniale – di regola – un'azione tendente a impedire la consegna di dati personali
ad autorità straniere da parte di istituti di credito (DTF 142 III 149 consid.
6). La riserva dell'art. 308 cpv. 2 CPC non riguarda perciò il caso in
rassegna. Quanto alla tempestività del ricorso, il decreto impugnato è pervenuto
al patrocinatore della convenuta il 22 agosto 2014. Introdotto il 1° settembre
2014, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. La AP 1 è stata assorbita per
fusione il 4 maggio 2016 dalla AP 1, __________. La fusione configura un caso
di successione a titolo universale (art. 22 LFus; v. anche: Tschäni/Meinhardt/Papa in: Basler
Kommentar, Fusionsgesetz, Basilea 2005, n. 6 seg. ad art. 22; Jeandin in: CPC commenté,
Basilea 2011, n. 29 ad art. 83;
Gross/Zuber in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 27 ad art. 83; Schwander in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO,
3ª edizione, n. 41 in fine ad art. 83). La
AP 1 è subentrata così per legge nel processo alla AP 1.
3. L'appellante chiede che il decreto impugnato sia annullato.
Un appello tuttavia è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal
memoriale deve risultare, quindi, come debba essere modificata la decisione appellata
(DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al mero
annullamento della decisione impugnata è ammissibile solo a titolo eccezionale,
ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa
statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale
dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere
completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Un
appello senza conclusioni di merito è nondimeno ammissibile se dalla sua
motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata,
emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014
pag. 807 consid. 3d con rinvii). Nel caso specifico si desume senza
ambagi dall'appello che la convenuta mira alla riforma del decreto impugnato
nel senso di vedere respinta l'istanza cautelare
di AO 1. In proposito non soccorre dunque formalizzarsi.
4. All'appello la convenuta
acclude una decisione del 18 dicembre 2013 con cui il Consiglio federale la autorizza
giusta l'art. 271 n. 1 CP a collaborare con le autorità americane (doc. 3)
e una comunicazione del 2012/2013 pubblicata in Internet dall'Incaricato
federale della protezione dei dati e della trasparenza sulla trasmissione di
dati concernenti i collaboratori alle autorità statunitensi (doc. 4). Nuovi
fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente
addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli
valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art.
317 cpv. 1 CPC). La decisione del Consiglio federale poteva già essere
esibita al Pretore, ma verte su un fatto non contestato
(l'adesione della
convenuta al Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters
for Swiss Banks) e poco giova dunque ai fini del giudizio. La comunicazione dell'Incaricato federale della
protezione dei dati e della trasparenza è invece liberamente accessibile a
chiunque (‹www.edoeb.admin.ch/datenschutz›). Può così essere
reputata notoria (art. 151 CPC; v. DTF 135 III 89 consid. 4.1 con rinvii).
Con le osservazioni all'appello AO
1 produce, da parte sua, un articolo del 2
settembre 2014 apparso in ‹www.__________ › (doc. A), un articolo del
settembre 2014 apparso in ‹www.__________ › (doc. B), il messaggio del
Consiglio federale concernente la legge federale sulle misure per agevolare la
risoluzione della controversia fiscale tra le banche svizzere e gli Stati Uniti
d'America del 29 maggio 2013 (doc. C), un articolo del 6 agosto 2012 apparso
in ‹www.__________ › (doc. D) e una decisione del 19 maggio 2014 pronunciata
dalla United States District Court for the Eastern District of Virginia
in una causa tra gli Stati Uniti e il __________ (doc. E). Successivi
all'emanazione del decreto impugnato, i doc. A, B ed E sono ricevibili. Il messaggio del Consiglio federale, accessibile a chiunque (FF
2013 pag. 3283), è notorio. Il doc. D, precedente il
decreto impugnato, poteva invece essere sottoposto al Pretore. Non è dunque ammissibile,
ma non appare in ogni modo di rilievo per la decisione.
5. Nel decreto impugnato il
Pretore ha ricordato anzitutto che nella fattispecie la convenuta ha aderito al
Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss
Banks nella categoria 2, destinata agli istituti che non possono escludere
di avere infranto il diritto interno americano. Ciò prevede la trasmissione al
Dipartimento di giustizia statunitense di dati riguardanti – fra l'altro –
eventuali consulenti finanziari, gestori patrimoniali, trustee, fiduciari,
legali, contabili ecc. correlati a relazioni d'affari con clienti americani
chiuse tra il 1° agosto 2008 e il 31 dicembre 2014. La comunicazione deve
rispettare però – ha soggiunto il Pretore – i precetti degli art. 4 a 7 LPD,
ossia liceità, buona fede, proporzionalità, trasparenza, esattezza e
protezione. La persona interessata ha inoltre il diritto di opporsi alla
trasmissione dei dati (art. 15 LPD).
Nel caso in esame – ha accertato
il Pretore – l'istante era titolare di una procura su un conto indiziato di
connessione con gli Stati Uniti (US Related Account). Sta di fatto che
una trasmissione di dati non giustificata dal consenso della persona
lesa, da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge lede la personalità
dell'interessato (art. 13 cpv. 1 LPD). E in concreto la comunicazione
non è indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante né per accertare,
esercitare o far valere un diritto in giustizia (art. 6 cpv. 2 lett. d LPD).
Quanto al Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target
Letters for Swiss Banks, ha continuato il Pretore, esso non è una legge in
senso formale (art. 3 lett. j LPD), giacché non è un trattato internazionale
giusta l'art. 14 cpv. 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
(RS 0.111). Né tornano applicabili alla fattispecie accordi internazionali in
materia di assistenza giudiziaria civile, penale o amministrativa, la
trasmissione di dati essendo chiesta da un soggetto di diritto privato (una
banca) e non da un ente pubblico estero.
Ciò posto, il Pretore ha ritenuto
che nel caso specifico incombesse alla banca rendere verosimili i pregiudizi
legati alla mancata trasmissione di informazioni al Dipartimento di giustizia
americano, anche perché il ruolo dell'istante è stato oggettivamente marginale,
non avendo costei “partecipato in alcun modo alla strategia che ha condotto la
relazione bancaria in questione a entrare nei parametri applicativi del programma
di cui trattasi”. La banca non ha sostanziato invece – ha continuato il Pretore
– né il presupposto del suo buon diritto né quello dell'urgenza, mentre un rischio
di pregiudizio difficilmente riparabile appare se mai in capo all'istante, la
quale correrebbe un grosso azzardo mettendo piede negli Stati Uniti ove i suoi
dati non fossero trattati nel rispetto dell'art. 6 cpv. 1 LPD. Tutto ciò – ha
epilogato il Pretore – allorché la banca adempirebbe per l'essenziale le esigenze
del Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss
Banks anche senza comunicare alle autorità americane il nome di AO 1. Onde
l'accoglimento
dell'istanza cautelare, almeno per
quanto si riferisce alla trasmissione dei dati litigiosi negli Stati Uniti o ad
autorità americane.
6. L'appellante sostiene che in concreto difettano i presupposti per emanare un provvedimento cautelare a norma
dell'art. 261 cpv. 1 CPC. Fa valere che l'istante non ha reso verosimile
un rischio di “pregiudizio difficilmente riparabile”, limitandosi ad allegare
generici inconvenienti dovuti all'attività svolta gestendo un conto non dichiarato
al fisco statunitense. A suo parere la sola trasmissione di dati all'autorità
americana non implica il perseguimento di lei per reati tributari, né rende
verosimile un pregiudizio irrimediabile. Un pregiudizio colpirebbe tutt'al più
la banca per non poter aderire pienamente al Program for
Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks. Secondo
l'appellante AO 1 non ha reso verosimile nemmeno che un suo diritto sia “leso o
minacciato di esserlo”, la trasmissione dei dati essendo stata autorizzata dal
Consiglio federale per preponderanti interessi pubblici in ossequio al
programma testé citato. Si tratta di interessi preponderanti della
Confederazione e dell'economia confermati anche – sottolinea l'appellante –
dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, il
quale ha impartito alle banche precise direttive. Anzi, sottrarsi all'obbligo
di collaborazione esporrebbe la banca al rischio di sanzioni, sicché l'interesse
di questa alla trasmissione dei dati è senz'altro superiore all'interesse di AO
1 a non rivelare la propria identità. Se poi – conclude l'appellante – il ruolo
di lei nella gestione del conto bancario è stato semplicemente marginale come reputa
il Pretore, poco o nulla essa ha da temere dalle autorità americane.
7. L'art.
261 cpv. 1 CPC dispone che il giudice ordina i necessari provvedimenti
cautelari quando l'istante rende verosimile che
a) un suo diritto
è leso o minacciato di esserlo; e
b) la lesione è
tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.
Fatti
I
due requisiti sono cumulativi. A ciò si
aggiunge la necessità di procedere con urgenza, poiché ai due requisiti
dev'essere connessa un'esigenza temporale (FF 2006 pag. 6726). Infine il provvedimento cautelare deve apparire
proporzionato rispetto agli interessi in gioco, ovvero limitarsi allo stretto indispensabile,
mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione
decretata (sul principio: Bohnet
in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 18 ad art. 261 con riferimenti).
8. Che in concreto l'istante
abbia reso verosimile “un suo diritto” (primo elemento del requisito posto dall'art.
261 lett. a CPC) non è contestato nemmeno dall'appellante. L'art. 6 cpv. 1 LPD
stabilisce che i dati personali – ovvero tutte le informazioni relative a una persona
identificata o identificabile (art. 3 lett. a LPD) – “non possono essere
comunicati all'estero qualora la personalità della persona interessata possa
subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una
legislazione che assicuri una protezione adeguata”. E sotto questo profilo gli Stati
Uniti non assicurano una protezione adeguata alle persone fisiche (“elenco dei
Paesi” stilato dall'Incaricato
federale della protezione dei dati e della trasparenza in: ‹www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00626/
00753/index.html?lang=it›; v. anche Baeriswyl/Blonski,
Datenschutzgesetz, Berna 2015, pag. 79, nota 13; Molo/Giovanoli, Das US-Programm aus Schweizer Sicht. Rechtliche Auswirkungen der Vereinbarung [“Joint Statement”] zur
Beilegung des Steuerstreits der Banken mit den USA, in: Jusletter 16 dicembre
2013, n. 57). L'istante può dunque vantare un
diritto a che il suo nome non sia comunicato – per principio – né al Dipartimento
di giustizia americano né ad altre autorità statunitensi.
9. L'appellante contesta che AO
1 abbia reso verosimile un diritto “leso o minacciato
di esserlo” (secondo elemento del requisito posto dall'art. 261 lett. a CPC). La
banca non discute che, nonostante l'opposizione dell'istante, fosse sua intenzione
comunicare entro 15 giorni il nome di AO 1 al Dipartimento di giustizia americano,
come essa medesima aveva confermato in una lettera del 27 giugno 2014 (doc. L).
Eccepisce però che la trasmissione di dati personali all'estero può avvenire
anche qualora la legislazione dello Stato destinatario non assicuri una protezione
adeguata della personalità se “nel caso specifico la comunicazione è indispensabile
per tutelare un interesse pubblico preponderante oppure per accertare,
esercitare o far valere un diritto in giustizia” (art. 6 cpv. 2 lett. d
LPD). Tant'è che secondo l'art. 13 cpv. 1 LPD – essa fa notare – una lesione della
personalità non è illecita se è giustificata dal consenso dalla persona lesa,
da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge. E siccome in
concreto sussistono preminenti interessi nazionali a che il programma elaborato
dal Dipartimento di giustizia americano insieme con il Consiglio federale trovi
attuazione, comunicare alle autorità statunitensi il nome dell'istante
non rende verosimile alcuna lesione della personalità, l'Incaricato federale
della protezione dei dati e della trasparenza avendo già impartito alle banche
precise direttive.
Non fa
dubbio che l'attuazione del Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks possa rispondere all'interesse nazionale.
Il Consiglio federale ha tentato invano di promulgare
una legge allo scopo (messaggio del 29 maggio 2013, in: FF 2013 pag.
3283), limitandosi per finire a sottoscrivere il 29 agosto 2013 un accordo di
collaborazione con il Dipartimento di giustizia americano (“Joint
Statement”) e consigliare alle banche svizzere di cooperare (‹https://www.sif.admin.ch/
sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.msg-id-50049.html›;
BJM 2015 pag. 181 consid. 7.5 e 7.6; ZR 115/2016 pag. 120 consid. 4.1.1 con rinvii). Quanto alla decisione 18
dicembre 2013 del Consiglio federale invocata dall'appellante (doc. 3 di
appello), si tratta di un documento prestampato, identico per tutte le banche
(doc. E), destinato a escludere la punibilità secondo l'art. 271 n. 1 CP degli
istituti svizzeri che intendono trasmettere dati alle autorità statunitensi. Simile
autorizzazione non dispensa la singola banca però dal rispettare il diritto interno,
segnatamente la protezione dei dati e della personalità a norma dell'art. 28
CC, come risulta anche dal modello di decisione (doc. E, pag. 3, n. 8).
Non è dunque un nullaosta per valersi eo ipso di un superiore interesse
preponderante nel senso dell'art. 6 cpv. 2 lett. d o 13 cpv. 1 LPD. Lo
stesso Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza raccomanda
alle banche di valutare caso per caso l'esistenza di un interesse preponderante,
pubblico o privato (doc. 4 di appello: “Se la persona si dice contraria
alla trasmissione dei documenti che contengono il suo nome, la banca dovrà
soppesare gli interessi in gioco nel singolo caso. Qualora intendesse trasmettere
nonostante tutto i documenti con il nome dell'interessato,
dovrà informarlo e spiegargli quali sono i suoi diritti”).
Afferma l'appellante che, pur
apprezzando i contrapposti interessi delle parti nel caso specifico, l'interesse
della banca prevale su quello di AO 1 perché l'istituto di credito rischierebbe,
qualora non collaborasse con le autorità americane, “concreti e gravi rischi di
sanzioni”. Ciò avrebbe “conseguenze nefaste” per la banca e comporterebbe “serie
ripercussioni negative per il sistema finanziario svizzero e la Confederazione”.
Nella sua genericità l'assunto non può ritenersi sufficientemente verosimile. Non
basta invocare il Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters
for Swiss Banks per rendere attendibile un “interesse pubblico
preponderante” (nel senso dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD) o un interesse
preponderante della banca come “motivo giustificativo” (nel senso dell'art. 13
cpv. 1 LPD) che autorizzi una lesione della personalità. Se così fosse,
l'interesse alla diffusione dei dati prevarrebbe sistematicamente sull'opposizione
dell'interessato e la protezione della personalità sarebbe vanificata in
partenza. L'interessato che non consente alla comunicazione del suo nome ad
autorità estere ha diritto, nel caso in cui la banca intenda procedere ugualmente,
alla decisione di un giudice. Che poi la banca rischi sanzioni non perché
rifiuti di collaborare con le autorità americane, ma perché ottemperi pendente
causa – come nella fattispecie – a un ordine giudiziario non è verosimile. Ancor
meno verosimile è l'ipotesi che le autorità statunitensi possano mettere fine all'accordo
di collaborazione (senza che sia dato di capire come) per ciò soltanto.
Ne segue che in concreto l'istante
ha reso verosimile un suo diritto minacciato di essere leso, mentre
l'appellante non ha reso sufficientemente verosimile un motivo suscettibile di giustificare
la lesione imminente. Che tale ponderazione di interessi abbia a confermarsi
anche in esito alla causa di merito, nell'ambito della quale il giudice
statuirà con pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, è una questione
aperta. In altri Cantoni la mera esistenza del Program for Non-Prosecution
Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks è stata ritenuta
insufficiente per giustificare la comunicazione di dati personali al
Dipartimento di giustizia americano da parte di banche svizzere, non solo a
titolo cautelare (sentenza 4 novembre 2014 del Tribunale civile di Basilea
Città, in: BJM 2015 pag. 176), ma
anche nel merito (sentenza ACJC/1529/2015 dell'11 dicembre 2015 della Cour
de justice di Ginevra, consid. 7; sentenza 8 febbraio 2016 dell'Obergericht
di Zurigo, consid. 4, in: ZR 115/2016 pag. 117). L'esame del merito nel caso
specifico non va tuttavia anticipato né precorso in questa sede.
10. Riguardo al “pregiudizio difficilmente riparabile” che la lesione
imminente del diritto può arrecare (secondo requisito posto dall'art. 261
lett. a CPC), l'appellante sostiene che AO 1 non ha reso verosimile il rischio
di incorrere in procedimenti giudiziari o amministrativi negli Stati Uniti.
Così argomentando, tuttavia, essa disconosce che il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile non deve sospingersi fino all'eventuale apertura di un
procedimento a carico. In proposito è sufficiente che il pregiudizio dovuto
alla lesione non sia reversibile. E, come il Tribunale federale ha già avuto
modo di rilevare, una volta divulgata, una conoscenza è definitivamente
acquisita (sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015, consid.
Considerandi
2.
), a maggior ragione da parte di uno Stato che non assicurari una protezione
adeguata della personalità (sopra, consid. 8). Anzi, una volta comunicato
il nome di AO 1 al Dipartimento di giustizia americano, v'è da domandarsi quale
interesse pratico e attuale avrebbe ancora l'istante a promuovere la causa di
merito. L'interessata ha quindi reso verosimile anche il “pregiudizio difficilmente riparabile” che la lesione
imminente può arrecare al suo diritto.
11.
Relativamente infine alla
proporzionalità del decreto cautelare impugnato, essa non è revocata in dubbio neppure
dall'appellante, né è dato a divedere quale provvedimento meno incisivo di pari
efficacia potrebbe entrare in linea di conto nel caso specifico. Su questo
punto non è necessario pertanto vagliare oltre la decisione del Pretore.
12.
Se ne conclude che, privo di
fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese seguono la regola
della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, che ha formulato osservazioni
all'appello tramite un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.
13.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è
ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 1000.–
sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.–
per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).