11.2014.74
Rettifica del registro fondiario
10 marzo 2016Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.74
Lugano,
10 marzo 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2009.40 (servitù
di passo pedonale) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 26 febbraio 2009 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
e AO
1
(patrocinati
dall'avv. PA 2)
e sulla riconvenzione
presentata il 16 giugno 2008 nella causa OA.2008.29 della medesima Pretura da
R
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
nei
confronti della stessa AP 1,
giudicando sull'appello
del 2 settembre 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 3 luglio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietaria della
particella n. 2623 RFD di __________ (255 m²), sulla quale sorge una casa
d'abitazione. Il fondo confina a ponente con la particella n. 1573, che
appartiene
alla stessa AP 1 (244 m²) e su
cui si trova un garage con portico, come pure con la particella n. 1575 (358
m²), proprietà di R__________, sulla quale sorge un'altra casa d'abitazione. AP
1 accede alla propria casa dalla strada pubblica (via __________) a piedi,
passando sulla sua particella n. 1573 (subalterno b) sino al
confine con la particella n. 1575. Dopo di che essa potrebbe continuare sulla
medesima particella n. 1573 lungo un percorso lastricato in beole (di circa 20
m). Così facendo, tuttavia, essa ha modo di raggiungere il proprio stabile (sulla
particella n. 2623) solo in corrispondenza con la porta della cantina. Per
arrivare davanti all'ingresso dell'abitazione essa suole passare così lungo un
percorso parallelo a quello lastricato in beole, sulla contigua particella
n. 1575 (subalterno d). La particella n. 1575 non è gravata
di alcun onere di passo in favore della particella n. 2623.
B. Il 21 gennaio 2008 R__________
ha invitato AP 1 a non più passare sulla sua particella n. 1575 e a raggiungere
la propria abitazione percorrendo il
lastricato in beole sulla particella n. 1573, salvo per quanto riguarda
gli ultimi tre o quattro metri destinati a guadagnare la soglia di casa. AP 1
ha ignorato la sollecitazione. Anzi, il 19 febbraio 2008 ha intentato causa nei
confronti di R__________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna per ottenere una servitù di sporgenza sulla particella n. 1575 (questione
estranea al diritto di passo). Se non che, nell'ambito di tale causa R__________
ha chiesto riconvenzionalmente al Pretore il 16 giugno 2008 di vietare a AP 1 e
ai suoi ospiti o inquilini di passare sulla sua particella n. 1575 (inc. OA.2008.29).
Con risposta riconvenzionale dell'8 agosto 2008 AP 1 ha proposto di respingere
l'azione. Il 3 ottobre 2008 R__________ ha venduto la particella n. 1575
a AO 1 e AO 2 in ragione di un mezzo ciascuno. AP 1 non avendo consentito ai
nuovi proprietari di subentrare nella causa, R__________ ha continuato a stare
in lite come attrice riconvenzionale.
C. Alla fine del 2008 AO 1 e AO
2 hanno sostituito la serratura del
cancello all'ingresso del subalterno d del loro fondo per
impedire il passaggio di terzi. Al che AP 1 ha promosso causa il 26 febbraio
2009 anche contro AO 1 e AO 2 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna perché fosse accertata l'esistenza di un diritto di passo pedonale gravante
il subalterno d della particella n. 1575 in favore della sua
particella n. 2623 e fosse ordinata
l'iscrizione della servitù
nel registro fondiario. Essa ha motivato
la richiesta anzitutto come
rettifica del registro fondiario (art. 977 cpv. 1 CC), subordinatamente come
accertamento di servitù acquisita per usucapione (art. 662 CC) e in via ancor
più subordinata come azione di accesso necessario (art. 694 CC). Nella loro
risposta del 20 marzo 2009 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione.
D. L'udienza preliminare nella
causa promossa da AP 1 contro AO 1 e AO 2 si
è tenuta il 27 maggio 2009 e l'istruttoria, cominciata il 24 settembre
seguente, è stata chiusa il 17 aprile 2014, l'assunzione di una perizia essendo durata più di tre anni. Nel frattempo, il
28 febbraio 2014, il Pretore ha proposto alle parti di disgiungere la
riconvenzione nella causa relativa al
diritto di sporgenza (inc. OA.2008.29) e di “deciderla con la sentenza nell'ambito
della causa inc. OA.2009.40”. AP 1 ha consentito il 3 marzo 2014, AO 1 e AO 2
il 7 marzo successivo. In quella causa le parti avevano rinunciato al dibattimento
finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 gennaio
2014 R__________ aveva confermato la domanda riconvenzionale, mentre nel
proprio allegato del 30 gennaio 2014 AP 1 aveva proposto di respingerla.
Quanto al dibattimento finale nella causa promossa da AP 1 contro AO 1 e AO 2, le
parti hanno rinunciato anche in tale sede al dibattimento finale, producendo
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 maggio 2014 AP 1 ha confermato
la richiesta di petizione, invocando questa volta l'art. 975 CC e richiamando –
subordinatamente – l'art. 694 CC. Nel loro allegato di quello stesso 14 marzo
2014 AO 1 e AO 2 hanno postulato il rigetto della petizione.
E. Con sentenza del 3 luglio
2014 il Pretore ha respinto la petizione di AP 1 contro AO 1 e AO 2, ponendo la
tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 4113.– a carico dell'attrice, con obbligo di rifondere ai convenuti fr. 2000.– per ripetibili. Egli ha parzialmente accolto invece la
riconvenzione di R__________ disgiunta dalla causa sul diritto di sporgenza
(inc. OA.2008.29), nel senso che ha vietato a AP 1, ai suoi ospiti e ai suoi
inquilini “di utilizzare il subalterno d del fondo particellare n. 1575”,
salvo obbligare transitoriamente AO 1 e AO 2 a lasciar transitare AP 1, i suoi
ospiti e i suoi inquilini lungo gli ultimi metri del subalterno (indicati su
una planimetria) per raggiungere la soglia di casa, e ciò fino a nove mesi dopo
il passaggio in giudicato della sentenza. La tassa di giustizia di tale azione,
di fr. 500.–, è stata posta per un quinto a carico di AO 1 e AO 2 e per il
resto a carico di AP 1, tenuta a rifondere AO 1 e AO 2 fr. 500.– per ripetibili
ridotte.
F. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 settembre 2014 per
ottenere che la sua azione sia accolta e che la riconvenzione di R__________ disgiunta
dalla causa sul diritto di sporgenza sia respinta. Nelle loro osservazioni del 5
novembre 2014 AO 1 e AO 2 propongono di rigettare l'appello.
in diritto: 1. Fino alla loro
conclusione davanti alla giurisdizione adita i procedimenti
pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero continuavano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404
cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione (art.
405 cpv. 1 CPC), avvenuta in concreto il 3 luglio 2014. Nella
fattispecie il processo di appello è retto così dalla legge nuova. Ora, secondo
il nuovo diritto le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria
degli art. 165 segg. CPC ticinese sono impugnabili mediante appello entro 30
giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si
tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è adempiuto, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 15 000.– (sentenza impugnata, consid. 5b), come
aveva precisato AP 1 in una lettera del 22 aprile 2009, importo che non appare
inverosimile e che non è contestato nemmeno per la riconvenzione di R__________
disgiunta dalla causa sul diritto di sporgenza (inc. OA.2008.29).
2. La tempestività
dell'appello è data, la sentenza impugnata essendo giunta al legale
dell'attrice il 4 luglio 2014. Sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2014
(art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), il termine di 30 giorni sarebbe scaduto così il
4 settembre 2014. Depositato il 2 settembre 2014, l'appello in esame è quindi
ricevibile. Perplessità potrebbero sorgere se mai nella misura in cui il
Pretore ha statuito in merito all'art. 977 cpv. 1 CC, la cui applicazione
andava trattata con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n.
25 e art. 5 vLAC combinato con gli art. 361 segg. CPC ticinese). Tali cause
continuando essere oggetto di procedura sommaria anche nel nuovo diritto
(I CCA, sentenza inc. 11.2013.51 del 24 settembre 2015, consid. 1), il
termine di appello era ridotto in proposito a 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC).
Comunque sia, nell'appello AP 1 non si vale più dell'art. 977 CC (cui aveva
rinunciato già nel memoriale conclusivo dinanzi al Pretore), evocando in sua
vece l'art. 975 CC. E le cause ancorate all'art. 975 CC vanno trattate con il
rito ordinario. Al riguardo non è il caso pertanto di attardarsi.
3. L'azione con
cui R__________ ha chiesto al Pretore nella causa inc. OA.2008.29 di
vietare riconvenzionalmente a AP 1 e ai suoi ospiti o inquilini di
passare sulla particella n. 1575 è stata introdotta il 16 giugno 2008. Il
3 ottobre 2008 l'attrice ha venduto la particella n. 1575 a AO 1 e AO
2 in ragione di un mezzo ciascuno. L'art. 110 cpv. 1 CPC ticinese (applicabile
in prima sede) prevedeva che, dandosi alienazione dell'oggetto litigioso, il processo
continuasse fra le parti in causa e la sentenza passasse in giudicato anche nei
confronti dell'acquirente. Questi poteva subentrare all'alienante, ma solo “con
il consenso delle parti” (art. 110 cpv. 2 CPC ticinese). Nella fattispecie
AP 1 ha rifiutato a AO 1 e AO 2 tale possibilità, di modo che R__________ ha
continuato a stare in lite come attrice. In appello si applica nondimeno la legge
nuova, la quale dispone che qualora l'oggetto litigioso sia alienato pendente
causa, “l'acquirente può subentrare nel processo al posto dell'alienante”
(art. 83 cpv. 1 CPC). La controparte non può opporsi (Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011,
n. 13 ad art. 83; Graber/Frei
in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 19 ad art. 83). E nella fattispecie AO
1 e AO 2 sono subentrati a R__________, tant'è che con osservazioni del 5
novembre 2014 propongono di respingere l'appello. La stessa AP 1, del resto,
non indicava più R__________ come controparte nemmeno nell'appello. La
sostituzione di parte si è così perfezionata.
4. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che AP 1 fondava la sua petizione
intesa a ottenere l'iscrizione di una servitù di passo pedonale sul subalterno d
della particella n. 1575 in favore della propria particella n. 2623 come
rettifica del registro fondiario (art. 977 cpv. 1 CC), salvo disconoscere che unicamente
l'ufficiale del registro avrebbe potuto promuovere un'azione simile. Per di
più, egli ha soggiunto, una rettifica del registro fondiario in virtù dell'art.
977 cpv. 1 CC non sarebbe più stata possibile dopo che il 3 ottobre 2008 AO 1
e AO 2 avevano acquistato la particella n. 1575 da R__________. Scartata dunque
l'applicabilità dell'art. 977 cpv. 2 CC, il Pretore ha esaminato se
la servitù di passo potesse essere sorta per prescrizione acquisitiva straordinaria
a norma dell'art. 662 CC, norma che AP 1 evocava in subordine, ma ha escluso
anche tale eventualità, l'usucapione di una servitù non entrando in linea di
conto ove il fondo serviente sia regolarmente intestato a un titolare nel registro
fondiario.
Posto ciò, il Pretore ha vagliato
la fattispecie nella prospettiva dell'art. 694 cpv. 1 CC cui AP 1 si
richiamava in ulteriore subordine. Al proposito egli ha accertato tuttavia che
la particella n. 2623 non versa in uno stato di necessità tale da giustificare
un accesso sul subalterno d della particella n. 1575, poiché AP 1 può
raggiungere casa propria percorrendo comodamente il lastricato in beole sulla
particella n. 1573. Il primo giudice non ha trascurato che tale passaggio consente
di arrivare unicamente fino alla porta della cantina, non all'ingresso dell'abitazione.
Egli ha ritenuto tuttavia che un accesso su fondo altrui non possa ottenersi per
rimediare al mancato collegamento interno fra un piano e l'altro di un
edificio. A tale situazione deve rimediare la stessa attrice con opportune
modifiche costruttive. Anche sotto questo profilo l'azione di AP 1 ha visto
dunque la propria sorte segnata.
Quanto alla riconvenzione di R__________
disgiunta dalla parallela causa sul diritto di sporgenza, il Pretore l'ha reputata
fondata proprio perché AP 1 non può pretendere di passare con i suoi ospiti o i
suoi inquilini sul subalterno d della particella n. 1575. Il primo
giudice ha tenuto conto del fatto nondimeno che AP 1 deve avere il tempo adeguato
per eseguire un collegamento interno nel proprio stabile tra la cantina e
l'abitazione. Ha concesso così a lei, ai suoi ospiti e i suoi inquilini di
percorrere temporaneamente ancora per nove mesi dopo il passaggio in giudicato
della sentenza gli ultimi metri del subalterno d, proprietà di AO 1 e AO
2. L'azione riconvenzionale è stata accolta per finire con tale restrizione.
5. L'appellante non insiste
più, in questa sede, sull'applicazione dell'art. 977 cpv. 2 CC. Fa notare però
che già nel memoriale conclusivo egli aveva precisato di fondare la propria azione
sull'art. 975 CC, secondo cui chiunque sia pregiudicato nei propri diritti
reali può chiedere che un'iscrizione nel registro fondiario sia cancellata o
modificata. Nella fattispecie – essa continua – AO 1 e AO 2 hanno comperato la
particella n. 1575 ben sapendo ch'essa deve passare sul loro fondo per entrare
in casa. Essi erano consapevoli altresì che la servitù litigiosa era stata prevista
fin dal 1965 (quando la particella n. 2623 è stata scorporata dall'originaria
particella n. 1575), tranne non essere iscritta nel registro fondiario per
disattenzione di un esecutore testamentario. Oltre a ciò, lo stato dei luoghi
rendeva evidente la necessità dell'accesso pedonale. Essi non possono quindi definirsi
in buona fede.
In subordine l'appellante torna a
evocare l'art. 694 cpv. 1 CC, censurando la sentenza del Pretore siccome
“estremamente severa e penalizzante”. Essa afferma che la creazione di un passaggio
interno dalla cantina del proprio fabbricato ai vani abitabili imporrebbe opere
di demolizione sproporzionate, dovendosi “modificare tutto il sistema di scale
per i piani superiori”. Ribadisce inoltre che l'attuale stato di cose si
riconduce a un'omessa iscrizione nel registro fondiario del 1965 a lei non
imputabile, che in concreto il passaggio pedonale non richiede alcuna opera costruttiva
e che l'esercizio del diritto avviene da almeno un quarantennio a questa parte senza
inconvenienti. Rifiutarle un accesso necessario nelle circostanze descritte
impedirebbe perciò un uso del fondo conforme alla sua destinazione.
6. La rettifica nel registro
fondiario di iscrizioni, annotazioni e cancellazioni inesatte e indebite è
disciplinata dagli art. 975 e 977 CC. La prima norma riguarda operazioni
eseguite dall'ufficiale senza causa legittima, ovvero senza che ne fossero
adempiute le condizioni sostanziali (vizio nel titolo di acquisto o nella richiesta
di iscrizione). La seconda, precisata dagli art. 140 segg. ORF, si riferisce a operazioni
eseguite dell'ufficiale per svista o inavvertenza, sicché l'iscrizione,
l'annotazione o la cancellazione non corrisponde a documenti giustificativi di
per sé validi e legittimi. La prima è una causa civile fra proprietari
fondiari destinata ad accertare materialmente l'esistenza o l'inesistenza
di un diritto o di un onere iscritto. La seconda è una procedura di indole amministrativa
promossa dall'ufficiale del registro fondiario davanti al giudice civile per correggere
una disattenzione (RtiD II-2011 pag. 709 consid. 7 con richiami, I-2005 pag.
796 consid. 4 con richiami; RDAT II-2003 pag. 189 consid. 4).
La possibilità
dell'art. 977 CC è data all'ufficiale del registro fondiario (e a lui solo) anche
per rimediare a iscrizioni e annotazioni omesse per svista o
inavvertenza, ma viene meno se nel frattempo la proprietà del fondo è passata
di mano (DTF 123 III 351 consid. 2a e 353 consid. 2d). L'azione fondata
sull'art. 975 CC invece è esperibile da un proprietario fondiario anche qualora
il fondo sia passato in proprietà di un terzo, a condizione di provare che il
terzo non fosse in buona fede. Con tale azione, ad ogni modo, può essere
chiesta la correzione o la cancellazione di iscrizioni inesatte, ma non – analogamente
a quanto vale per l'art. 977 CC – l'esecuzione di iscrizioni mancanti. Trattandosi di omissioni, o perché l'ufficiale
del registro fondiario non abbia dato seguito a una richiesta o perché sia
incorso in una svista, il nuovo proprietario
è tutelato non già nell'affidamento in un'iscrizione o in un'annotazione
(che non esiste), ma per l'effetto negativo della fede pubblica nel registro fondiario
(DTF 123 Ill 352 consid. 2c; nello stesso senso: sentenza del Tribunale federale
5C.275/2005 del 15 marzo 2006, consid. 3.1 con rinvii; da ultimo: l CCA, sentenze inc. 11.2011.161 del 7
maggio 2014, consid. 10, e inc. 11.2013.51 del 24 settembre 2015, consid. 7).
L'inavvertenza dell'ufficiale è, nelle condizioni descritte, senza rimedio.
7. In concreto l'appellante postula
l'iscrizione della servitù litigiosa nel registro fondiario sulla scorta
dell'art. 975 CC con l'argomento che – come detto – AO 1 e AO 2 non sono in buona
fede, poiché né l'uno né l'altra poteva ignorare l'esistenza dell'accesso
pedonale lungo la particella n. 1575, apparente già a prima vista. In
realtà l'argomentazione è fuori tema. Quanto l'appellante chiede in effetti non
è di correggere o di cancellare un'iscrizione nel registro fondiario, bensì di eseguire
nel registro un'iscrizione che sarebbe stata omessa. E l'art. 975 CC – come
l'art. 977 CC – non consente di eseguire iscrizioni mancanti qualora nel frattempo
la proprietà per fondo sia cambiata, mentre la questione legata alla buona o
cattiva fede del nuovo proprietario non è pertinente, in discussione essendo l'effetto
negativo della fede pubblica nel registro fondiario. Senza dimenticare poi che
nel caso specifico l'ufficiale del registro fondiario non risulta avere commesso
omissione alcuna, nessuno avendogli mai chiesto di iscrivere una servitù di
passo pedonale sul subalterno d della particella n. 1575. Tant'è
che la stessa appellante imputa la dimenticanza non all'ufficiale del registro,
ma all'esecutore testamentario del vecchio proprietario dell'originale
particella n. 1575, dalla quale la particella n. 2623 è stata scorporata
nel 1965. Ne segue che poco giova all'appellante valersi nella fattispecie dell'art.
975 CC.
8. Quanto alla nozione di
servitù “apparente” cui l'appellante pare richiamarsi, è appena il caso di ricordare
ch'essa non dà diritto
a un'iscrizione nel
registro fondiario senza il consenso del proprietario del fondo serviente (RtiD
I-2005 pag. 796 consid. 4). E in ogni modo essa richiede ulteriori
indagini da parte dell'acquirente del fondo solo ove figuri iscritta – sia pure
genericamente o lacunosamente – nel registro fondiario (come la stessa appellante
riconosce: memoriale, pag. 10). Per il resto l'appellante sembra continuare a
ragionare in termini di usucapione (in particolare alludendo all'esercizio
quarantennale del diritto di passo), la quale tuttavia non è più data dopo il
1° gennaio 1912 nemmeno in regime di registro fondiario provvisorio (Rep. 1993 pag. 175 consid. 3;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2008.25 del 27 novembre 2009,
consid. 10). Che la prescrizione acquisitiva possa essere intervenuta
anteriormente al 1° gennaio 1912 l'appellante non prospetta, né ciò avrebbe spiegazione logica, fino al 1965 la particella
n. 1575 e la particella n. 2623 formando un tutt'uno. Anche al proposito l'appello manca perciò
di consistenza.
9. In subordine l'appellante
ribadisce che la servitù di passo pedonale sul subalterno d della
particella n. 1575 va riconosciuta in favore della sua particella n. 2623 come
accesso necessario a norma dell'art. 694 cpv. 1 CC. Essa non nega di poter
raggiungere casa sua percorrendo il lastricato in beole sulla particella
n. 1573, ma obietta che tale accesso le consente di arrivare unicamente
alla porta della cantina, non ai locali abitativi. Per accedere a questi ultimi
essa dovrebbe “modificare tutto il sistema di scale per i piani superiori”
dello stabile, facendosi carico di costi esagerati. L'assunto potrebbe anche
avere una sua valenza ove accertamenti oggettivi dimostrassero che il passo
attuale (o l'altra possibilità di accesso pedonale che secondo il Pretore l'appellante
potrebbe creare direttamente dalla via __________, senza nemmeno percorrere la sua
particella n. 1573) consentirebbe un accesso ai vani abitativi dell'edificio solo
investendo somme sproporzionate (RtiD I-2007 pag. 766
consid. 8a; v. anche RtiD II-2014 pag. 770 consid. 2.1). In tale evenienza
la particella n. 2623 potrebbe anche trovarsi – diversamente dall'opinione
apodittica del Pretore (sentenza impugnata, pag. 15 in alto) – in uno stato di
necessità nel senso dell'art. 694 cpv. 1 CC. Sta di fatto che tutto si ignora nel
caso specifico sui costi cui concretamente andrebbe incontro AP 1 per formare
un accesso alla propria abitazione senza passare sulla particella n. 1575.
L'interessata accenna genericamente – e solo nell'appello – all'esigenza di
“modificare tutto il sistema di scale per i piani superiori”, ma nulla risulta
al proposito né dai suoi allegati preliminari né tanto meno dalla perizia. Mancano
dunque le premesse per affermare che la particella n. 2623 non abbia un accesso
sufficiente dalla strada pubblica nell'ottica dell'art. 694 cpv. 1 CC.
Anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato di conseguenza all'insuccesso.
10. Nell'appello AP 1 chiede
altresì che la riconvenzione di R__________ disgiunta dalla nota causa sul
diritto di sporgenza (inc. OA.2008.29) sia respinta. La domanda non è sorretta
però da alcuna motivazione, fondandosi sul presupposto che
l'azione della stessa AP 1
nei confronti di AO 1 e AO 2 debba essere accolta. Tale ipotesi non
verificandosi in concreto, la questione si rivela senza oggetto e non impone
ulteriore disamina.
11. Le
spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv.
1 CPC). AO 1 e AO 2, che hanno presentato una risposta all'appello
per il tramite di un patrocinatore, hanno diritto inoltre a un'adeguata
indennità per ripetibili commisurata alla stringatezza delle osservazioni.
12. Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge il minimo di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali
di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 e AO 2
fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).