11.2014.75
Opere sporgenti sul fondo altrui: vano nel sottotetto dello stabile contiguo
6 ottobre 2016Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.75
Lugano,
6 ottobre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2008.29 (accertamento
di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
petizione del 19 febbraio 2008 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA
2)
alla quale sono
subentrati in pendenza di causa
AO 2 e AO 3,
(D)
(patrocinati dallo stesso avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 3 settembre
2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 3 luglio 2014 e
sull'appello incidentale del 5 novembre 2014 presentato da AO 1, AO 2 e AO 3 contro
la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietaria dal 23
maggio 1986 della particella n. 2623 RFD di __________ (255 m²), sulla quale
sorge una casa d'abitazione costruita attorno al 1946 (subalterno A, 62
m²).
Il fondo confina a ponente con la
particella n. 1575 (358 m²), proprietà di AO 1 dal 10 ottobre 1986, su cui
si trova
un'altra casa d'abitazione risalente a prima del 1935 (subalterno C,
127 m²). I due edifici sono contigui, l'uno perpendicolare all'altro. I fondi n. 1575 e 2623 formavano un tutt'uno fino
al 17 marzo 1965, quando la particella n. 2623 è stata scorporata dalla
primitiva particella n. 1575.
B. Lo stabile esistente sulla
particella n. 1575 ha un tetto a falde e una soffitta di 33.7 m² (escluse le
pareti divisorie e i muri perimetrali), inabitabile e raggiungibile solo
attraverso una porta al primo piano, a lato della cucina, dell'edificio situato
sulla particella n. 2623. Una vecchia apertura nella facciata che permetteva
di raggiungere la soffitta dal piano inferiore dell'edificio posto sulla
particella n. 1575 mediante una scala a pioli risulta murata almeno da una
quarantina d'anni con un tavolato in mattoni. La soffitta è usata attualmente da
AP 1 come ripostiglio. La particella n. 1575 non è gravata di alcun onere
di sporgenza in favore della particella n. 2623.
C. Il 21 gennaio 2008 AO 1 ha scritto
a AP 1 di liberare entro dieci giorni la soffitta. AP 1 ha reagito, promuovendo
causa contro di lei il 19 febbraio 2008 davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna perché fosse accertata l'esistenza di un diritto di sporgenza
gravante
la soffitta della particella
n. 1575 in favore della sua particella n. 2623 e fosse ordinata l'iscrizione
della servitù nel registro fondiario. AO 1 ha proposto il 16 giugno 2008 di
respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto a AP 1 di ‟interrompere
con effetto immediato ogni e qualsiasi ingerenza avverso il locale solaio
ubicato sul fondo particellare n. 1575 RFD __________ˮ, di sgomberare
entro dieci giorni il vano e di astenersi dal suo uso. Con replica e risposta riconvenzionale
dell'8 agosto 2008 AP 1 ha confermato le domande di petizione e ha proposto di
respingere l'azione riconvenzionale. La convenuta ha duplicato l'8 settembre
2008, ribadendo il suo punto di vista.
D. AO 1 ha venduto il
3 ottobre 2008 la particella n. 1575 a AO 1 e AO 2 in ragione di un
mezzo ciascuno. L'8 ottobre 2008 si è tenuta l'udienza preliminare, nell'ambito
della quale le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni e notificato prove,
mentre il Pretore ha impartito a AP 1 un termine fino al 30 ottobre 2008 per consentire
al subingresso di AO 2 e AO 3 nel processo in luogo e vece di AO 1. AP 1 non ha
assentito, di modo che la causa è continuata fra le parti originarie. L'istruttoria
è cominciata il 3 febbraio 2009 e si è chiusa il 23 ottobre 2013, anche
perché l'esecuzione di una perizia, sollecitata più volte dal Pretore, è durata
più di tre anni. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi
a conclusioni scritte.
E. Nel
suo memoriale conclusivo del 30 gennaio 2014 AP 1 ha chiesto una volta ancora
che fosse iscritta nel registro fondiario una servitù di sporgenza in
favore della sua particella n. 2623 avente per oggetto la soffitta della
particella n. 1575, senza offrire alcuna
indennità, se non simbolica. Nel proprio allegato conclusivo del 14
gennaio 2014 AO 1 ha ulteriormente postulato il rigetto della petizione o in
subordine, nel caso in cui fosse stata iscritta la servitù litigiosa sulla particella
n. 1575, il versamento di un'indennità di fr. 158 000.–, ribadendo le richieste riconvenzionali intese a ordinare
a AP 1 di ‟interrompere con effetto immediato ogni e qualsiasi ingerenza
avverso il locale solaio ubicato sul fondo particellare n. 1575 RFD __________ˮ,
di sgomberare entro dieci giorni il vano e di astenersi dal suo uso.
F. Statuendo con sentenza del
3 luglio 2014, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che
ha respinto la richiesta di AP 1 volta all'ottenimento della servitù di sporgenza
e ha ordinato alla medesima di sgomberare la soffitta entro 60 giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza, ma ha condannato AO 1 a versare alla
stessa AP 1 in compenso un'indennità di fr. 32 000.–.
La tassa di giustizia di fr. 2400.– e le spese di fr. 7919.– (di cui fr.
7826.– per la perizia) sono state poste nella misura di quattro quinti a carico
di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, con diritto per quest'ultima di
vedersi rifondere fr. 7600.– a titolo di ripetibili ridotte.
G. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 settembre 2014 nel
quale chiede di accogliere la sua petizione, di riconoscerle la servitù litigiosa
e di riformare il giudizio impugnato di conseguenza. Nelle loro osservazioni
del 5 novembre 2014 AO 1, AO 2 e AO 2 propongono di respingere l'appello
e con appello incidentale postulano il rigetto
integrale della petizione, compreso
l'obbligo di versare fr. 32 000.– a AP 1. Quest'ultima conclude in osservazioni del 13 dicembre 2014 per la reiezione
dell'appello incidentale.
in diritto: 1. Fino alla loro
conclusione davanti alla giurisdizione adita i procedimenti
pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero continuavano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404
cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione (art.
405 cpv. 1 CPC), avvenuta in concreto il 3 luglio 2014. Nella
fattispecie il processo di appello è retto così dalla procedura nuova. Ora,
secondo il nuovo diritto le sentenze emanate dai Pretori con il rito ordinario
degli art. 165 segg. CPC ticinese sono impugnabili mediante appello entro 30
giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, qualora si
tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nel caso
specifico il Pretore ha fissato il valore litigioso in
fr. 158 000.–, pari al deprezzamento che subirebbe la
particella n. 1575 qualora fosse gravata della servitù di sporgenza (sentenza
impugnata, consid. 5). AP 1 oppone che, secondo il nuovo piano regolatore
di __________, il deprezzamento non eccede fr. 53 000.– (appello principale, pag. 6 a metà). Sta di fatto
che, comunque sia, sotto il profilo del valore litigioso l'appello principale è
ricevibile.
Quanto alla tempestività dell'appello
medesimo, la sentenza del Pretore è giunta al legale di AP 1 il 4 luglio 2014. Il
termine di ricorso è rimasto sospeso per legge dal 15 luglio al
15 agosto 2014 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), di modo che sarebbe scaduto
il 4 settembre 2014. Introdotto l'ultimo giorno utile, il rimedio in esame è pertanto
ammissibile. L'appello incidentale è a sua volta tempestivo, poiché la risposta
all'appello andava presentata anch'essa entro 30 giorni (art. 312
cpv. 2 CPC). E siccome l'invito a formulare osservazioni è stato notificato al
patrocinatore dei litisconsorti il 7 ottobre 2014, il memoriale inoltrato a
questa Camera il 5 novembre 2014 è pacificamente nel termine.
2. AO 1 ha venduto il 3 ottobre 2008 la particella n. 1575 –
come detto – a AO 1 e AO 2 in ragione di un mezzo ciascuno. L'art. 110
cpv. 1 CPC ticinese (ancora applicabile in prima sede) prevedeva che, dandosi
alienazione dell'oggetto litigioso, il processo continuasse fra le parti in
causa e la sentenza passasse in giudicato anche nei confronti dell'acquirente.
Questi poteva sì subentrare all'alienante, ma solo “con il consenso delle
parti” (art. 110 cpv. 2 CPC ticinese). Nella fattispecie AP 1 ha rifiutato
a AO 1 e AO 2 la possibilità di subentrare nel processo, di modo che AO 1 ha
continuato a stare in lite come convenuta e attrice riconvenzionale. In appello
si applica tuttavia la procedura nuova, la quale prevede che nel caso in cui l'oggetto
litigioso sia alienato pendente causa, “l'acquirente può subentrare nel processo
al posto dell'alienante” (art. 83 cpv. 1 CPC). La controparte non può
opporsi (Jeandin in: CPC commenté,
Basilea 2011, n. 13 ad art. 83; Graber/Frei
in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 19 ad art. 83). In concreto AO 2 e AO
3 sono validamente subentrati dunque a AO 1 presentando il memoriale di
osservazioni all'appello principale e di appello incidentale. È vero che, dato
il loro subingresso in luogo e vece di AO 1, quest'ultima ha perduto la
legittimazione a stare in lite e non è più parte in causa. Convenuti e attori
riconvenzionali sono unicamente, ormai, AO 2 e AO 3.
3. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che la soffitta della
particella n. 1575 costituisce un'opera sporgente (art. 674 cpv. 1 e 2 CC),
trovandosi essa in un edificio collegato all'opera principale, che forma con quest'ultima
un'unità dal punto di vista funzionale e che è direttamente accessibile dalla medesima
attraverso un'apertura nel muro divisorio o in due muri esterni contigui (DTF
127 III 13 consid. 2c/cc). Egli ha ricordato inoltre che qualora
un'opera sporgente “sia fatta senza diritto, ma il vicino danneggiato non abbia
fatto opposizione alla stessa a tempo debito, malgrado che fosse riconoscibile,
il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa
indennità, al costruttore in buona fede il diritto reale sull'opera o la
proprietà del terreno” (art. 674 cpv. 3 CC). Il che vale – egli ha soggiunto –
anche qualora il proprietario unico di due fondi costruisca uno o più corpi
sporgenti e poi venda uno dei due fondi ad altre persone. Appurato ciò, il
Pretore si è interrogato se le circostanze giustificassero di accordare a AP 1
una servitù di sporgenza sulla particella n. 1575, ma ha risolto la questione
negativamente. L'impossibilità per i proprietari del fondo serviente di
soprelevare lo stabile e le difficoltà legate alla normale manutenzione o a
un'eventuale ristrutturazione del tetto dovute alla servitù di sporgenza comporterebbero
infatti un minor valore immobiliare di fr. 158 000.– secondo il piano regolatore
vigente e di fr. 53 000.– secondo il nuovo piano regolatore. Per contro, la perdita del ripostiglio
non deprezzerebbe la particella n. 2623 più di fr. 32 000.–, onde una manifesta sproporzione
d'interessi.
Considerato che le circostanze
non giustificavano di gravare la particella n. 1575 con una servitù di
sporgenza sulla soffitta, il Pretore ha ordinato a AP 1 di sgomberare il locale
entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. D'altro lato egli ha
tenuto conto del fatto che la particella n. 2623 si vede privare di un
ripostiglio in uso da oltre quarant'anni, con un pregiudizio economico di fr. 32 000.–. Nelle condizioni descritte egli ha
reputato così di applicare equitativamente, per analogia, l'art. 736 cpv.
2 CC, il quale prescrive che qualora una servitù abbia perduto interesse per il
fondo dominante, conservando solo una “lieve importanza”, il proprietario del
fondo serviente può chiederne la cancellazione, riscattandola dietro indennità.
Che AP 1 non avesse avanzato richieste pecuniarie nel caso in cui le fosse
stato negato il diritto di sporgenza, secondo il Pretore, non impediva di
adottare tale soluzione “appropriata”. In parziale accoglimento della petizione
egli ha condannato perciò la convenuta a versare a AP 1, rimasta senza
ripostiglio, un indennizzo di fr. 32 000.–.
Fatti
I. Sull'appello
principale
4. Nelle loro osservazioni AO 2 e AO 3 fanno valere in ordine che
l'appello principale è irricevibile per carenza di motivazione, l'attrice limitandosi
ad esporre principi giuridici generali e ad applicarli in maniera soggettiva secondo
i criteri che le convengono (pag. 4 in alto). Ora, non fa dubbio che un appello
debba essere “motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), dal memoriale dovendosi evincere
non solo che la sentenza di primo grado è impugnata, ma anche per quali ragioni
(DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Nel caso specifico non si
può dire tuttavia che sia impossibile comprendere perché la decisione del
Pretore sia contestata: gli interessati rimproverano invero al primo giudice di
avere trascurato “circostanze” determinanti che, debitamente considerate nella
ponderazione d'interessi cui si riferisce l'art. 674 cpv. 3 CC, avrebbero
comportato l'accoglimento della petizione, giustificando la costituzione della
servitù di sporgenza. E la corretta
applicazione del diritto sulla base dei fatti risultanti dall'istruttoria
è una questione che va esaminata d'ufficio (art. 57 CPC). Al proposito non
soccorre quindi attardarsi.
5. L'art.
674 cpv. 3 CC dispone – come detto – che qualora un'opera sporgente “sia fatta senza diritto, ma
il vicino danneggiato non abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito,
malgrado che fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono,
accordare mediante equa indennità, al costruttore in buona fede il diritto
reale sull'opera o la proprietà del terreno”. Identico principio vale qualora
la sporgenza sia stata realizzata lecitamente mediante atto di disposizione di
un unico proprietario (destination du père de famille), ossia nei casi in
cui l'intera superficie appartenga allo stesso proprietario al momento in cui è
eseguita l'opera sporgente e solo in tempi successivi i fondi siano frazionati
e trasferiti a terzi (sentenza del Tribunale federale 5C.169/1995 del 29
novembre 1995, consid. 2 con numerosi rinvii di dottrina). L'attribuzione di un diritto di
sporgenza deve giustificarsi, ciò premesso, alla luce delle “circostanze”. Il
giudice deve ponderare i contrapposti interessi in gioco nella fattispecie,
tenendo conto delle difficoltà legate alla rimozione dell'opera, della durata
della sporgenza, dell'entità del deprezzamento subìto dal fondo occupato, come
pure dell'uso cui è destinata la costruzione (I CCA, sentenza inc. 11.2011.181
del 29 gennaio 2014 consid. 11d con rinvio a Steinauer, Les droits
réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 139 n. 1655 e Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 69 ad art.
674 CC).
6. Nel
merito AO 2 e AO 3
eccepiscono in primo luogo, nelle osservazioni all'appello, che la soffitta del
loro stabile non può considerarsi un'opera sporgente, di modo che un'eventuale
servitù giusta l'art. 674 cpv. 3 CC non entra in considerazione. A torto. Già
il Pretore ha rammentato che, secondo giurisprudenza consolidata, “un locale
interamente situato sul fondo vicino può sicuramente far oggetto di una servitù
di sporgenza alle seguenti condizioni: il locale in questione si trova in un
edificio che è collegato all'opera principale sita sul fondo dominante da un
muro divisorio o da due muri esterni contigui; esso è direttamente accessibile
dall'edificio principale da un'apertura creata attraverso il muro o i muri e forma
con questo un'unità da un punto di vista funzionale (ad esempio quale camera, cucina o cantina integrati funzionalmente
in un'abitazione sita sul fondo dominante)” (testuale: DTF 127 III 13 consid.
2c/cc). Con tale giurisprudenza AO 2
e AO 3 non si confrontano, limitandosi a ripetere pedissequamente quanto avevano
esposto davanti al Pretore nel memoriale conclusivo, ma senza spiegare perché la
sentenza impugnata sarebbe erronea. Anche al
riguardo non giova dunque diffondersi.
7. Nell'appello principale AP 1 sostiene da parte sua che
le premesse per costituire una servitù di sporgenza sulla particella
n. 1575 in virtù dell'art. 674 cpv. 3 CC sono adempiute. Nella
ponderazione delle “circostanze” evocate da tale norma il Pretore avrebbe
dovuto tenere calcolo intanto – essa adduce – della limitata svalutazione
subìta dal fondo serviente in caso di aggravio con la servitù di sporgenza (fr. 53 000.–), per lo
meno secondo il nuovo piano regolatore di __________ praticamente approvato. Il
Pretore non avrebbe dovuto fondarsi perciò sul deprezzamento di fr. 158 000.– cagionato dalla
servitù che il perito ha stimato in base al piano regolatore previgente. Ora, si
conviene che in base alle previsioni del nuovo piano regolatore comunale il
deprezzamento della particella n. 1575 in caso di aggravio si riduce di
due terzi rispetto alle disposizioni del vecchio piano regolatore (perizia,
pag. 24 e 27). È altrettanto vero però che il valore del ripostiglio per
il fondo dominante non eccede
fr. 32 000.–, tanto secondo il vecchio quanto secondo il nuovo
piano regolatore (perizia, pag. 30 e 33). La costituzione della servitù continua
quindi a deprezzare il fondo serviente molto più (quasi il doppio) di quanto
rivaluterebbe il fondo dominante. L'apprezzamento del Pretore resiste di conseguenza
alla critica.
8. A parere
dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto tenere conto inoltre, nell'apprezzamento
delle “circostanze” cui si riferisce l'art. 674 cpv. 3 CC, del fatto che
il padre di AO 1, R__________, ha comperato la particella n. 1575 nel marzo del
1965 dalle eredi fu E__________ a un prezzo di assoluto favore (fr. 26 432.– rispetto a un valore
venale del fondo di almeno fr. 90 000.–). Da tale operazione la parte convenuta ha
tratto perciò un ragguardevole vantaggio. In realtà mal si comprende l'argomentazione.
Che R__________ abbia tratto profitto dalla compravendita ancora non significa che
AP 1 abbia diritto di partecipare al beneficio da lui conseguito rivendicando
una servitù di sporgenza sul fondo. L'appellante parrebbe giustificare il
prezzo particolarmente basso della transazione immobiliare proprio per
l'esistenza della soffitta concessa in uso al proprietario della particella n.
2623, ma a parte il fatto che tale accordo non sarebbe opponibile ora a AO 2 e AO 3, dagli atti non risulta che R__________
abbia accettato di comperare il fondo impegnandosi a lasciare la soffitta in
uso a terzi. Né basterebbe a suffragare l'ipotesi la mera constatazione ch'egli
non ha mai preteso lo sgombero del vano. Anche su questo punto l'appello
principale manca perciò di consistenza.
9. Soggiunge
l'appellante che la sporgenza della particella n. 2623 sulla particella n. 1575
si deve alla volontà di E__________, proprietario dell'originaria particella n.
1575 (la quale comprendeva anche l'attuale particella n. 2623), ciò che R__________
sapeva perfettamente. “L'odierna difficoltà è legata all'imperfetta iscrizione
nel registro fondiario della situazione di fatto, voluta e accettata dalle parti,
prima e anche al momento della vendita del 1965”. La censura è fuori tema.
Oggetto dell'attuale causa promossa dall'appellante medesima è la costituzione
di una servitù di sporgenza sulla particella n. 1575 in forza dell'art.
674 cpv. 3 CC per un'opera
cui il vicino non ha fatto opposizione a tempo debito. Il processo non verte
sulla corretta iscrizione del trapasso di proprietà della particella n. 1575 nel
registro fondiario, che del resto nemmeno l'interessata pretende inesatta per
responsabilità dell'ufficiale, bensì dei tre esecutori testamentari fu E__________,
fra cui R__________ (sentenza impugnata, pag. 3 a metà). Ove si consideri poi
che nel frattempo la particella n. 1575 è passata di mano e che i nuovi
acquirenti (AO 2 e AO
3) sono protetti dall'effetto negativo della fede pubblica nel registro
fondiario (I CCA, sentenza inc. 11.2014.74
del 10 marzo 2016 fra le stesse parti, consid. 6, 7 e 8; v. anche RtiD I-2016
pag. 655 consid. 7), la doglianza dell'interessata cade manifestamente nel
vuoto.
10. L'appellante
si duole che nella ponderazione delle “circostanze” evocate dall'art. 674
cpv. 3 CC il Pretore abbia sottovalutato “la vitale importanza” della
soffitta per il suo stabile, la cui superficie è di appena 60 m² su due piani (120 m² in tutto), anche perché le esondazioni
“più o meno decennali” del Lago __________ rendono spesso impraticabili, oltre
alle cantine, il piano terreno degli edifici situati lungo la via __________. Nel
caso in esame la soffitta costituirebbe perciò fin dal 1946 “la condizione per
una abitabilità razionale e sicura dell'intero immobile”. Se non che, così
argomentando, l'appellante dimentica che l'attiguo stabile posto sulla particella
n. 1575 versa in condizioni analoghe o addirittura più rischiose. La sua superficie
infatti è pressoché identica a quella dell'abitazione di AP 1 (127 m²), ma è disposta su un solo
livello (il pianterreno), di modo che in caso di esondazione potrebbe allagarsi
interamente. A ragione il Pretore ha ritenuto perciò che le “circostanze” testé
menzionate dell'appellante non depongano per la costituzione di una servitù di
sporgenza in favore della particella n. 2623.
11. Ribadisce
l'appellante che R__________, padre di AO 1, non ha fatto le cose per bene
quando nel marzo del 1965 ha acquistato la particella n. 1575, poiché egli era
stato uno degli esecutori testamentari di E__________. AO 2 e AO 3 poi “devono accettare
tutte le situazioni personali e le eccezioni che l'attrice può far valere nei
confronti della convenuta”. La prima asserzione si deve a un'opinione soggettiva
dell'appellante, fondata sul presupposto che R__________ abbia acquistato la
particella n. 1575 accettando l'onere della sporgenza. Come detto, però, nulla
conforta una congettura siffatta (sopra, consid. 8). Relativamente a AO 2 e AO 3, essi sono tutelati – come si è visto – dall'effetto negativo della fede pubblica nel registro
fondiario (sopra, consid. 9). L'asserto dell'appellante si esaurisce quindi in
una ripetizione.
12. Se
ne conclude che le “circostanze” di cui si vale l'appellante per ottenere una
servitù di sporgenza giusta l'art. 674 cpv. 3 CC risultano ininfluenti ai fini
del giudizio. Quanto alla ponderazione d'interessi in base alle “circostanze” di
cui ha tenuto conto il Pretore, l'appellante non muove critiche. Nell'esito ad
ogni modo essa appare pertinente. La costituzione di una servitù di sporgenza a
carico della particella n. 1575 deprezzerebbe infatti il fondo serviente di quasi
il doppio rispetto a quel che rivaluterebbe il fondo dominante (anche secondo
il nuovo piano regolatore comunale) e creerebbe difficoltà legate alla normale manutenzione o a
un'eventuale ristrutturazione del tetto (perizia, pag. 17 in basso). Che l'attrice
perda una soffitta di 33.7 m² (superficie
netta: perizia, pag. 8) in uso da quarant'anni non è senza rilievo, ma non può
reputarsi prevalere sugli interessi dei vicini. Non si deve perdere di vista per
vero che il sottotetto della particella n. 1575 è pur sempre un vano inabitabile
(perizia, pag. 9 in alto), destinato al mero deposito di masserizie domestiche.
Contrariamente a quanto l'appellante asserisce, esso è lungi dall'integrare una
“condizione per una abitabilità razionale e sicura
dell'intero immobile”. Basti pensare che molti alloggi moderni sono privi di solaio
e la loro funzionalità o fruibilità non ne è pregiudicata per ciò soltanto. Destituito
di fondamento, in definitiva l'appello principale vede quindi la sua sorte segnata.
Considerandi
II. Sull'appello incidentale
13.
AO 2 e AO 3 impugnano
l'obbligo di corrispondere a AP 1 la somma di fr. 32 000.– stabilita dal Pretore. Fanno valere che la legge non
prevede alcun indennizzo nel caso in cui il proprietario di un fondo chieda
invano la costituzione di un diritto di sporgenza a norma dell'art. 674 cpv. 3
CC. Senza dimenticare – essi sottolineano – che AP 1 non ha mai chiesto versamento
alcuno, di modo che il Pretore non poteva condannarli al pagamento di
quell'importo.
a) Nella
sentenza impugnata il Pretore ha motivato la propria decisione con l'argomento
che nel caso specifico “secondo l'art. 674 cpv. 3 CC si potrebbe (…) giustificare
la concessione di un diritto di sporgenza (poiché la soffitta non è del tutto
priva di valore) ma, una volta riconosciuta tale servitù, si dovrebbe pure
riconoscere che la sua importanza è lieve, soprattutto se confrontata con il
grave danno causato al fondo serviente consistente nella riduzione importante
delle possibilità edificative”. “Il proprietario del fondo serviente avrebbe
pertanto la possibilità – ha continuato il primo giudice – di chiedere la cancellazione
della servitù contro versamento di un'indennità (art. 736 cpv. 2 CC), come del
resto prospettato nel caso di cui alla sentenza DTF 78 II 131 consid. 7”. Il Pretore
non ha disconosciuto che AO 1 non aveva chiesto il versamento di indennità.
Tuttavia – egli ha epilogato – “questa circostanza non può essere considerata
un ostacolo a questa soluzione, in particolare non configura un caso di decisione
ultra petita, poiché l'attrice aveva comunque chiesto l'attribuzione
della servitù, quindi il corrispondente valore patrimoniale che qui le è riconosciuto
e la convenuta aveva chiesto di negare il diritto alla servitù di sporgenza e
quindi la sua domanda poteva contenere pure la richiesta di cancellazione, nel
caso in cui fosse stata concessa” (sentenza impugnata, consid. 4 in fine).
b) L'argomentazione
che precede è doppiamente insostenibile. Anzitutto in ordine, poiché una
richiesta di giudizio avente carattere pecuniario doveva essere cifrata già
sotto l'egida del vecchio art. 165 cpv. 2 lett. g CPC ticinese, il quale
esigeva “domande formulate in termini precisi e distinti”, non bastando
postulare – per esempio – “l'importo che i giudici avrebbero deciso” (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 14 ad art. 165). Allora come ora, in effetti, il
convenuto doveva sapere da quale pretesa difendersi. In concreto non solo
l'attrice non ha mai cifrato alcuna richiesta, ma non ha mai avanzato nemmeno
richieste pecuniarie, tanto meno passate al vaglio del contraddittorio. Che AP
1.
instasse per la costituzione di una servitù ancora non autorizzava il giudice
– contrariamente a quanto crede il Pretore – ad assegnare in vece del diritto
reale limitato un indennizzo in denaro. L'appello incidentale andrebbe accolto,
di conseguenza, già per questioni di forma.
Si
volesse da ciò prescindere, l'opinione del Pretore riuscirebbe insostenibile
anche nel merito. Il primo giudice perde di vista in effetti che la servitù di
sporgenza cui si riferisce l'art. 674 cpv. 3 CC trae origine da uno sconfinamento.
E non è dato a divedere per quale ragione chi, come il proprietario della particella
n. 2623, usurpi la proprietà del vicino e fruisca gratuitamente per quarant'anni
di un locale non suo debba per di più essere indennizzato. La sentenza pubblicata
in DTF 78 II 131 consid. 7, secondo cui una servitù di sporgenza concessa
in applicazione dell'art. 674 cpv. 3 CC va cancellata qualora sia eliminata
l'opera sconfinante, non riguarda la fattispecie. Il Pretore evoca l'art. 736
cpv. 2 CC nel fallace convincimento che AP 1 avrebbe diritto in qualche modo a
una servitù di sporgenza soggetta a riscatto. Nulla è men vero, l'interessata
non avendo diritto a servitù alcuna, come non è vero che la perdita della
soffitta arrecherebbe alla particella n. 2623 un deprezzamento di fr. 32 000.– (sentenza impugnata, consid. 3 in
fine). Semplicemente, la mancata concessione della servitù sulla soffitta della
particella n. 1575 non rivaluta il fondo di fr. 32 000.–. Ma la proprietaria non può pretendere di essere indennizzata
per un mancato plusvalore dovuto all'impossibilità di ottenere una servitù su un
fondo altrui. Ne discende che, provvisto di buon diritto, l'appello incidentale
merita accoglimento e che l'obbligo di versamento a AP 1 va annullato.
III. Sulle
spese e le ripetibili
14.
Le spese di entrambi gli
appelli seguono la soccombenza di
AP 1 (art. 106 cpv. 1
CPC), che rifonderà a AO 2 e AO 3 un'adeguata
indennità per ripetibili. L'esito del giudizio odierno
influisce altresì sul dispositivo in materia di spese e ripetibili di primo grado,
che il Pretore ha limitato
all'azione
principale e che vanno poste anch'esse a carico di AP 1. Sotto questo profilo
l'ammontare di fr. 8000.– chiesto dai convenuti per le ripetibili appare
adeguato. In esito alla riconvenzione il primo giudice ha rinunciato invece a
statuire su spese e ripetibili (consid. 5 in fine) e tale decisione non è stata
impugnata davanti a questa Camera dagli appellanti incidentali.
IV. Sui rimedi giuridici a livello
federale
15.
Circa i rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello principale è respinto.
II. Le spese di tale appello,
di fr. 2000.–, sono poste a carico di
AP 1, che rifonderà
a AO 2 e AO 3 fr. 3000.– complessivi per ripetibili.
III. Nella misura in cui è presentato
da AO 2 e AO 3, l'appello incidentale è accolto e
la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La
riconvenzione è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato a AP 1 di
sgomberare il sottotetto della particella n. 1575 RFD di __________ (soffitte 1
e 2 segnate in giallo sulla planimetria allegata alla sentenza) entro 60 giorni
dal passaggio in giudicato della presente decisione.
3. Le spese
processuali di complessivi fr. 10 310.– (perizia compresa) sono poste a carico
dell'attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 8 000.– per ripetibili.
Nella misura
in cui è presentato da AO 1, l'appello incidentale è irricevibile.
IV. Le spese di tale appello, di fr. 800.–, da
anticipare dagli appellanti incidentali, sono poste a carico di AP 1, che
rifonderà a AO 2 e AO 3 fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
V. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).