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Decisione

11.2014.75

Opere sporgenti sul fondo altrui: vano nel sottotetto dello stabile contiguo

6 ottobre 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

4. Nelle loro osservazioni AO 2 e AO 3 fanno valere in ordine che

l'appello principale è irricevibile per carenza di motivazione, l'attrice limitandosi

ad esporre principi giuridici generali e ad applicarli in maniera soggettiva secondo

i criteri che le convengono (pag. 4 in alto). Ora, non fa dubbio che un appello

debba essere “motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), dal memoriale dovendosi evincere

non solo che la sentenza di primo grado è impugnata, ma anche per quali ragioni

(DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Nel caso specifico non si

può dire tuttavia che sia impossibile comprendere perché la decisione del

Pretore sia contestata: gli interessati rimproverano invero al primo giudice di

avere trascurato “circostanze” determinanti che, debitamente considerate nella

ponderazione d'interessi cui si riferisce l'art. 674 cpv. 3 CC, avrebbero

comportato l'accoglimento della petizione, giustificando la costituzione della

servitù di sporgenza. E la corretta

applicazione del diritto sulla base dei fatti risultanti dall'istruttoria

è una questione che va esaminata d'ufficio (art. 57 CPC). Al proposito non

soccorre quindi attardarsi.

5. L'art.

674 cpv. 3 CC dispone – come detto – che qualora un'opera sporgente “sia fatta senza diritto, ma

il vicino danneggiato non abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito,

malgrado che fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono,

accordare mediante equa indennità, al costruttore in buona fede il diritto

reale sul­l'opera o la proprietà del terreno”. Identico principio vale qualora

la sporgenza sia stata realizzata lecitamente mediante atto di disposizione di

un unico proprietario (destination du père de famille), ossia nei casi in

cui l'intera superficie appartenga allo stesso proprietario al momento in cui è

eseguita l'opera sporgente e solo in tempi successivi i fondi siano frazionati

e trasferiti a terzi (sentenza del Tribunale federale 5C.169/1995 del 29

novembre 1995, consid. 2 con numerosi rinvii di dottrina). L'attribuzione di un diritto di

sporgenza deve giustificarsi, ciò pre­messo, alla luce delle “circostanze”. Il

giudice deve ponderare i contrapposti interessi in gioco nella fattispecie,

tenendo conto delle difficoltà legate alla rimozione dell'opera, della durata

della sporgenza, del­l'entità del deprezzamento subìto dal fondo occupato, come

pure del­l'uso cui è destinata la costruzione (I CCA, sentenza inc. 11.2011.181

del 29 gennaio 2014 con­sid. 11d con rinvio a Steinauer, Les droits

réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 139 n. 1655 e Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 69 ad art.

674 CC).

6. Nel

merito AO 2 e AO 3

eccepiscono in primo luogo, nelle osservazioni all'appello, che la soffitta del

loro stabile non può considerarsi un'opera sporgente, di modo che un'eventuale

servitù giusta l'art. 674 cpv. 3 CC non entra in considerazione. A torto. Già

il Pretore ha rammentato che, secondo giurisprudenza consolidata, “un locale

interamente situato sul fondo vicino può sicuramente far oggetto di una servitù

di sporgenza alle seguenti condizioni: il locale in questione si trova in un

edificio che è collegato all'opera principale sita sul fondo dominante da un

muro divisorio o da due muri esterni contigui; esso è direttamente accessibile

dall'edificio principale da un'apertura creata attraverso il muro o i muri e forma

con questo un'unità da un punto di vista funzionale (ad esempio quale camera, cucina o cantina integrati funzionalmente

in un'abitazione sita sul fondo do­minante)” (testuale: DTF 127 III 13 consid.

2c/cc). Con tale giurispruden­za AO 2

e AO 3 non si confrontano, limitandosi a ripetere pedissequamente quanto avevano

esposto davanti al Pretore nel memoriale conclusivo, ma senza spiegare perché la

sentenza impugnata sarebbe erronea. Anche al

riguardo non giova dunque diffondersi.

7. Nell'appello principale AP 1 sostiene da parte sua che

le premesse per costituire una servitù di sporgenza sulla particella

n. 1575 in virtù dell'art. 674 cpv. 3 CC sono adempiute. Nella

ponderazione delle “circostanze” evocate da tale norma il Pretore avrebbe

dovuto tenere calcolo intanto – essa adduce – della limitata svalutazione

subìta dal fondo serviente in caso di aggravio con la servitù di sporgenza (fr. 53 000.–), per lo

meno secondo il nuovo piano regolatore di __________ praticamente approvato. Il

Pretore non avrebbe dovuto fondarsi perciò sul deprezzamento di fr. 158 000.– cagionato dalla

servitù che il perito ha stimato in base al piano regolatore previgente. Ora, si

conviene che in base alle previsioni del nuovo piano regolatore comunale il

deprezzamento della particella n. 1575 in caso di aggravio si riduce di

due terzi rispetto alle disposizioni del vecchio piano regolatore (perizia,

pag. 24 e 27). È altrettanto vero però che il valore del ripostiglio per

il fondo dominante non eccede

fr. 32 000.–, tanto secondo il vecchio quanto secondo il nuovo

piano regolatore (perizia, pag. 30 e 33). La costituzione della servitù continua

quindi a deprezzare il fondo serviente molto più (quasi il doppio) di quanto

rivaluterebbe il fondo dominante. L'apprezzamento del Pretore resiste di conse­guenza

alla critica.

8. A parere

dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto tenere conto inoltre, nell'apprezzamento

delle “circostanze” cui si riferisce l'art. 674 cpv. 3 CC, del fatto che

il padre di AO 1, R__________, ha comperato la particella n. 1575 nel marzo del

1965 dalle eredi fu E__________ a un prezzo di assoluto favore (fr. 26 432.– rispetto a un valore

venale del fondo di almeno fr. 90 000.–). Da tale operazione la parte convenuta ha

tratto perciò un ragguardevole vantaggio. In realtà mal si comprende l'argomentazione.

Che R__________ abbia tratto profitto dalla compravendita ancora non significa che

AP 1 abbia diritto di partecipare al beneficio da lui conseguito rivendicando

una servitù di sporgenza sul fondo. L'appellante parrebbe giustificare il

prezzo particolarmente basso della transazione immobiliare proprio per

l'esistenza della soffitta concessa in uso al proprietario della particella n.

2623, ma a parte il fatto che tale accordo non sarebbe opponibile ora a AO 2 e AO 3, dagli atti non risulta che R__________

abbia accettato di comperare il fondo impegnandosi a lasciare la soffitta in

uso a terzi. Né basterebbe a suffragare l'ipotesi la mera constatazione ch'egli

non ha mai preteso lo sgombero del vano. Anche su questo punto l'appello

principale manca perciò di consistenza.

9. Soggiunge

l'appellante che la sporgenza della particella n. 2623 sulla particella n. 1575

si deve alla volontà di E__________, proprietario dell'originaria particella n.

1575 (la quale comprendeva anche l'attuale particella n. 2623), ciò che R__________

sapeva perfettamente. “L'odierna difficoltà è legata all'imperfetta iscrizione

nel registro fondiario della situazione di fatto, voluta e accettata dalle parti,

prima e anche al momento della vendita del 1965”. La censura è fuori tema.

Oggetto dell'attuale causa promossa dall'appellante medesima è la costituzione

di una servitù di sporgenza sulla particella n. 1575 in forza del­l'art.

674 cpv. 3 CC per un'opera

cui il vicino non ha fatto opposizione a tempo debito. Il processo non verte

sulla corretta iscrizione del trapasso di proprietà della particella n. 1575 nel

registro fondiario, che del resto nemmeno l'interessata preten­de inesatta per

responsabilità dell'ufficiale, bensì dei tre esecutori testamentari fu E__________,

fra cui R__________ (sentenza impugnata, pag. 3 a metà). Ove si consideri poi

che nel frattempo la particella n. 1575 è passata di mano e che i nuovi

acquirenti (AO 2 e AO

3) sono protetti dall'effetto negativo della fede pubblica nel registro

fondiario (I CCA, sentenza inc. 11.2014.74

del 10 marzo 2016 fra le stesse parti, consid. 6, 7 e 8; v. anche RtiD I-2016

pag. 655 consid. 7), la doglianza dell'interessata cade manifestamente nel

vuoto.

10. L'appellante

si duole che nella ponderazione delle “circostanze” evocate dall'art. 674

cpv. 3 CC il Pretore abbia sottovalutato “la vitale importanza” della

soffitta per il suo stabile, la cui superficie è di appena 60 m² su due piani (120 m² in tutto), anche perché le esondazioni

“più o meno decennali” del Lago __________ rendono spesso impraticabili, oltre

alle cantine, il piano terreno degli edifici situati lungo la via __________. Nel

caso in esame la soffitta costituirebbe perciò fin dal 1946 “la condizione per

una abitabilità razionale e sicura dell'intero immobile”. Se non che, così

argomentando, l'appellante dimentica che l'attiguo stabile posto sulla particella

n. 1575 versa in condizioni analoghe o addirittura più rischiose. La sua superficie

infatti è pressoché identica a quella dell'abitazione di AP 1 (127 m²), ma è disposta su un solo

livello (il pianterreno), di modo che in caso di esondazione potrebbe allagarsi

interamente. A ragione il Pretore ha ritenuto perciò che le “circostanze” testé

menzionate dell'appellante non depongano per la costituzione di una servitù di

sporgenza in favore della particella n. 2623.

11. Ribadisce

l'appellante che R__________, padre di AO 1, non ha fatto le cose per bene

quando nel marzo del 1965 ha acquistato la particella n. 1575, poiché egli era

stato uno degli esecutori testamentari di E__________. AO 2 e AO 3 poi “devono accettare

tutte le situazioni personali e le eccezioni che l'attrice può far valere nei

confronti della convenuta”. La prima asserzione si deve a un'opinione soggettiva

dell'appellante, fondata sul presupposto che R__________ abbia acquistato la

particella n. 1575 accettando l'onere della sporgenza. Come detto, però, nulla

conforta una congettura siffatta (sopra, consid. 8). Relativamente a AO 2 e AO 3, essi sono tutelati – come si è visto – dall'effetto negativo della fede pubblica nel registro

fondiario (sopra, consid. 9). L'asserto dell'appellante si esaurisce quindi in

una ripetizione.

12. Se

ne conclude che le “circostanze” di cui si vale l'appellante per ottenere una

servitù di sporgenza giusta l'art. 674 cpv. 3 CC risultano ininfluenti ai fini

del giudizio. Quanto alla ponderazione d'interessi in base alle “circostanze” di

cui ha tenuto conto il Pretore, l'appellante non muove critiche. Nell'esito ad

ogni modo essa appare pertinente. La costituzione di una servitù di sporgenza a

carico della particella n. 1575 deprezzerebbe infatti il fondo serviente di quasi

il doppio rispetto a quel che rivaluterebbe il fondo dominante (anche secondo

il nuovo piano regolatore comunale) e creerebbe difficoltà legate alla normale manutenzione o a

un'eventuale ristrutturazione del tetto (perizia, pag. 17 in basso). Che l'attrice

perda una soffitta di 33.7 m² (superficie

netta: perizia, pag. 8) in uso da quarant'anni non è senza rilievo, ma non può

reputarsi prevalere sugli interes­si dei vicini. Non si deve perdere di vista per

vero che il sottotetto della particella n. 1575 è pur sempre un vano inabitabile

(perizia, pag. 9 in alto), destinato al mero deposito di masserizie domestiche.

Contrariamente a quanto l'appellante asserisce, esso è lungi dall'integrare una

“condizione per una abitabilità razionale e sicura

dell'intero immobile”. Basti pensare che molti alloggi moderni sono privi di solaio

e la loro funzionalità o fruibilità non ne è pregiudicata per ciò soltanto. Destituito

di fondamento, in definitiva l'appello principale vede quindi la sua sorte segnata.

Considerandi

II. Sull'appello incidentale

13.

AO 2 e AO 3 impugnano

l'obbligo di corrispondere a AP 1 la somma di fr. 32 000.– stabilita dal Pretore. Fanno valere che la legge non

prevede alcun indennizzo nel caso in cui il proprietario di un fondo chieda

invano la costituzione di un diritto di sporgenza a norma dell'art. 674 cpv. 3

CC. Senza dimenticare – essi sottolineano – che AP 1 non ha mai chiesto versamento

alcuno, di modo che il Pretore non poteva condannarli al pagamento di

quell'importo.

a) Nella

sentenza impugnata il Pretore ha motivato la propria decisione con l'argomento

che nel caso specifico “secondo l'art. 674 cpv. 3 CC si potrebbe (…) giustificare

la concessione di un diritto di sporgenza (poiché la soffitta non è del tutto

priva di valore) ma, una volta riconosciuta tale servitù, si dovrebbe pure

riconoscere che la sua importanza è lieve, soprattutto se confrontata con il

grave danno causato al fondo serviente consistente nella riduzione importante

delle possibilità edificative”. “Il proprietario del fondo serviente avrebbe

pertanto la possibilità – ha continuato il primo giudice – di chiedere la cancellazione

della servitù contro versamento di un'indennità (art. 736 cpv. 2 CC), come del

resto prospettato nel caso di cui alla sentenza DTF 78 II 131 consid. 7”. Il Pretore

non ha disconosciuto che AO 1 non aveva chiesto il versamento di indennità.

Tuttavia – egli ha epilogato – “questa circostanza non può essere considerata

un ostacolo a questa soluzione, in particolare non configura un caso di decisione

ultra petita, poiché l'attrice aveva comunque chiesto l'attribuzione

della servitù, quindi il corrispondente valore patrimoniale che qui le è riconosciuto

e la convenuta aveva chiesto di negare il diritto alla servitù di sporgenza e

quindi la sua domanda poteva contenere pure la richiesta di cancellazione, nel

caso in cui fosse stata concessa” (sentenza impugnata, consid. 4 in fine).

b) L'argomentazione

che precede è doppiamente insostenibile. Anzitutto in ordine, poiché una

richiesta di giudizio avente carattere pecuniario doveva essere cifrata già

sotto l'egida del vecchio art. 165 cpv. 2 lett. g CPC ticinese, il quale

esigeva “domande formulate in termini precisi e distinti”, non bastando

postulare – per esempio – “l'importo che i giudici avrebbero deciso” (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 14 ad art. 165). Allora come ora, in effetti, il

convenuto doveva sapere da quale pretesa difendersi. In concreto non solo

l'attrice non ha mai cifrato alcuna richiesta, ma non ha mai avanzato nemmeno

richieste pecuniarie, tanto meno passate al vaglio del contraddittorio. Che AP

1.

instasse per la costituzione di una servitù ancora non autorizzava il giudice

– contrariamente a quanto crede il Pretore – ad assegnare in vece del diritto

reale limitato un indennizzo in denaro. L'appello incidentale andrebbe accolto,

di conseguenza, già per questioni di forma.

Si

volesse da ciò prescindere, l'opinione del Pretore riuscirebbe insostenibile

anche nel merito. Il primo giudice perde di vista in effetti che la servitù di

sporgenza cui si riferisce l'art. 674 cpv. 3 CC trae origine da uno sconfinamento.

E non è dato a divedere per quale ragione chi, come il proprietario della particella

n. 2623, usurpi la proprietà del vicino e fruisca gratuitamente per quarant'anni

di un locale non suo debba per di più essere indennizzato. La sentenza pubblicata

in DTF 78 II 131 consid. 7, secondo cui una servitù di sporgenza concessa

in applicazione dell'art. 674 cpv. 3 CC va cancellata qualora sia eliminata

l'opera sconfinante, non riguarda la fattispecie. Il Pretore evoca l'art. 736

cpv. 2 CC nel fallace convincimento che AP 1 avrebbe diritto in qualche modo a

una servitù di sporgenza soggetta a riscatto. Nulla è men vero, l'interessata

non avendo diritto a servitù alcuna, come non è vero che la perdita della

soffitta arrecherebbe alla particella n. 2623 un deprezzamento di fr. 32 000.– (sentenza impugnata, consid. 3 in

fine). Semplicemente, la mancata concessione della servitù sulla soffitta della

particella n. 1575 non rivaluta il fondo di fr. 32 000.–. Ma la proprietaria non può pretendere di essere indennizzata

per un man­cato plusvalore dovuto all'impossibilità di ottenere una servitù su un

fondo altrui. Ne discende che, provvisto di buon diritto, l'appello incidentale

merita accoglimento e che l'obbligo di versa­mento a AP 1 va annullato.

III. Sulle

spese e le ripetibili

14.

Le spese di entrambi gli

appelli seguono la soccombenza di

AP 1 (art. 106 cpv. 1

CPC), che rifonderà a AO 2 e AO 3 un'adeguata

indennità per ripetibili. L'esito del giudizio odierno

influisce altresì sul dispositivo in materia di spese e ripetibili di primo grado,

che il Pretore ha limitato

al­l'azione

principale e che vanno poste anch'esse a carico di AP 1. Sotto questo profilo

l'ammontare di fr. 8000.– chiesto dai convenuti per le ripetibili appare

adeguato. In esito alla riconvenzione il primo giudice ha rinunciato invece a

statuire su spese e ripetibili (consid. 5 in fine) e tale decisione non è stata

impugnata davanti a questa Camera dagli appellanti incidentali.

IV. Sui rimedi giuridici a livello

federale

15.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello principale è respinto.

II. Le spese di tale appello,

di fr. 2000.–, sono poste a carico di

AP 1, che rifonderà

a AO 2 e AO 3 fr. 3000.– complessivi per ripetibili.

III. Nella misura in cui è presentato

da AO 2 e AO 3, l'appello incidentale è accolto e

la sentenza impugnata è così riformata:

1. La petizione è respinta.

2. La

riconvenzione è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato a AP 1 di

sgomberare il sottotetto della particella n. 1575 RFD di __________ (soffitte 1

e 2 segnate in giallo sulla planimetria allegata alla sentenza) entro 60 giorni

dal passaggio in giudicato della presente decisione.

3. Le spese

processuali di complessivi fr. 10 310.– (perizia compresa) sono poste a carico

dell'attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 8 000.– per ripetibili.

Nella misura

in cui è presentato da AO 1, l'appello incidentale è irricevibile.

IV. Le spese di tale appello, di fr. 800.–, da

anticipare dagli appellanti incidentali, sono poste a carico di AP 1, che

rifonderà a AO 2 e AO 3 fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

V. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammis­sibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).