11.2014.77
Protezione della personalità contro lesioni illecite da parte di mass media: azione inibitoria e azione di accertamento
12 agosto 2016Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.77
Lugano,
12 agosto 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SE.2014.116 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione del 14 marzo 2014 dal
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP
1, e
AP
2
(patrocinati dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 9 settembre 2014 presentato da AP 1 e dalla AP 2 contro la decisione emessa
dal Pretore il 25 agosto 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Il settimanale __________ ha pubblicato, tra il 1° maggio
2005 e il 1° settembre 2013, 19 articoli sul __________, di cui AO 1 è __________.
Sentitosi leso nella sua personalità dal contenuto di talune affermazioni, il 7
settembre 2013 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
con un'istanza di provvedimenti cautelari nei confronti di AP 1, direttore
responsabile del settimanale, la AP 2, società editrice del medesimo, e __________,
direttore del sito __________. Con decreto cautelare del 13 febbraio 2014 il
Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che:
– ha
vietato a AP 1 e alla AP 2 di usare nei confronti dell'istante le espressioni
“clientelare direttore” o “a vantaggio dei suoi intrallazzi”, rispettivamente
una forma linguisticamente comparabile nei contenuti, come pure di scrivere o
far divulgare mediante __________ o attraverso altre pubblicazioni e
media correlati al giornale o da loro controllati, in specie tramite il sito __________
in forma cartacea o elettronica, articoli, notizie, commenti, contributi, contenenti
le menzionate espressioni;
–
ha ordinato a tutti e tre i convenuti di rimuovere tali espressioni dal sito __________
e dall'archivio del settimanale nella misura in cui fossero ancora reperibili
all'indirizzo ‹__________ e __________;
–
ha comminato per ogni violazione dei suoi ordini l'applicazione dell'art. 292
CP e una multa disciplinare di fr. 5000.–;
–
ha ordinato ai tre convenuti di pubblicare a loro spese il dispositivo del
decreto cautelare, ad avvenuto passaggio in giudicato, sul __________ e
sul sito __________ e
–
ha fissato all'istante un termine di 30 giorni per promuovere l'azione di
merito con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il decreto
cautelare sarebbe decaduto.
Le spese
processuali di fr. 500.– sono state poste per metà a carico dell'istante e per
l'altra metà a carico dei convenuti, compensate le ripetibili (inc.
CA.2013.351).
Tale decreto è stato appellato il
24 marzo 2014 da AP 1, dalla AP 2 e da __________ davanti a questa Camera, che
con sentenza del 25 luglio 2016 lo ha riformato, respingendo l'istanza
cautelare (inc. 11.2014.14).
B. Nel frattempo, il 14 marzo
2014, AO 1 ha intentato causa contro AP 1 e la AP 2 per ottenere che fosse
accertata un'illecita lesione della sua personalità mediante sette affermazioni
pubblicate sul __________ e sul sito __________ tra il 1° maggio 2005 e il 1°
settembre 2013, come pure che fosse vietato ai convenuti di scrivere o
divulgare articoli contenenti siffatte affermazioni su tali mass media o su
mass media a essi correlati, il tutto con la comminatoria dell'art. 292 CP
e di una multa disciplinare di fr. 5000.– in caso di disobbedienza.
L'attore ha chiesto inoltre che i convenuti fossero condannati a versargli
l'importo simbolico di fr. 1.– in riparazione del torto morale e fossero tenuti
a pubblicare il dispositivo della sentenza sul __________, oltre che sul sito __________.
AP 1 e la AP 2 hanno proposto il 3 aprile 2014 di respingere la petizione. Al
dibattimento del 3 giugno 2014 le parti si sono limitate a confermarsi nelle
rispettive allegazioni. Non sono state offerte prove. Nel verbale il Pretore ha
indicato così che avrebbe deciso senza ulteriore contraddittorio.
C. Statuendo il 25 agosto 2014,
il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che:
– ha
accertato l'intervenuta lesione della personalità dell'attore da parte di AP 1
e della AP 2 tramite
l'uso
delle espressioni “clientelare direttore” e “a vantaggio dei suoi intrallazzi”;
– ha vietato ai convenuti di usare all'indirizzo dell'attore
le espressioni “clientelare direttore” e “a vantaggio dei suoi
intrallazzi”, rispettivamente una forma linguisticamente comparabile nei
contenuti;
–
ha proibito ai medesimi di scrivere o di far divulgare mediante il settimanale
__________ o attraverso altre pubblicazioni e media a esso correlati, in forma
cartacea o elettronica, articoli, notizie, commenti o contributi contenenti le
citate espressioni;
–
ha comminato una multa disciplinare di fr. 5000.– a ogni contravventore in
caso di disobbedienza alle sue ingiunzioni e
– ha
ordinato la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul __________ entro 30
giorni dal passaggio in giudicato della decisione.
Le spese
processuali di fr. 500.– sono state poste per un terzo a carico dell'attore e
per il resto a carico dei convenuti in solido, con obbligo per questi ultimi di
rifondere all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per
ripetibili.
D. Contro la sentenza appena
citata AP 1 e la AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 9
settembre 2014 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato respingendo
la petizione. Nelle sue osservazioni del 7 novembre 2014 AO 1 propone di
respingere l'appello.
in diritto: 1. Il Pretore
ha trattato la causa con la procedura semplificata degli art. 243 e segg. CPC.
Se non che, un'azione volta alla protezione della personalità non è una controversia
patrimoniale, tranne ove tenda unicamente alla rifusione del danno, alla
riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile o a finalità principalmente
commerciali (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con richiami).
Nella fattispecie l'attore ha chiesto al Pretore di accertare una lesione della
propria personalità e di obbligare i convenuti ad astenersi da altre
pubblicazioni lesive nei suoi confronti. Solo in funzione di ciò egli ha
postulato una riparazione (simbolica) del torto morale, né la sua iniziativa
denotava – per altro – finalità commerciali. La petizione doveva seguire così
la procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC, non quella semplificata. Sta
di fatto che la decisione del Pretore è appellabile entro 30
giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza
di primo grado è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 27 agosto 2014 (timbro
postale sulla busta d'intimazione). Depositato il 9 settembre 2014, l'appello
in esame è pertanto tempestivo.
2. Con le osservazioni
all'appello l'attore produce copia di un articolo apparso il 31 gennaio 2014 sul
sito __________ dal titolo __________, come pure copia di un articolo pubblicato
il 9 febbraio 2014 sul __________ dal titolo __________. Si tratta di documenti che l'attore avrebbe già potuto
produrre con la debita diligenza all'inizio del dibattimento davanti al Pretore,
il 3 giugno 2014 (art. 229 cpv. 2 CPC). Esibiti per la prima volta in appello, tali
mezzi di prova non sono ricevibili (si veda ancora in appresso, consid. 5).
3. Secondo
l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua
tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa.
Non solo, quindi, contro l'autore di un testo, ma anche contro il redattore
responsabile di un organo di stampa, l'editore ed eventuali altri che hanno
partecipato alla diffusione di un giornale (DTF
126 III 165 consid. 5a/aa in fine con rinvio). L'art. 28a cpv. 1
CC precisa inoltre che l'attore può chiedere al giudice:
– di
proibire una lesione imminente (“azione inibitoria”),
– di
far cessare una lesione attuale (“azione di rimozione”) o
– di
accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti
(“azione di accertamento”).
La situazione essendo
suscettibile di evolvere in pendenza di causa (una lesione imminente può
verificarsi, una lesione in corso può venir meno), l'attore è abilitato a mutare la propria domanda in ogni tempo (RtiD II-2015
pag. 786 in alto con riferimenti). L'art. 28a cpv. 2 CC autorizza altresì
l'attore a chiedere al giudice, segnatamente in caso di lesione della personalità
per opera di mass media periodici, che la sentenza
sia comunicata a terzi o sia pubblicata. Si tratta di un provvedimento
particolare, non di un'azione specifica (RtiD II-2015 pag. 786 consid. 2 con numerosi
riferimenti di dottrina). Sono riservate –
con ogni evidenza – le ulteriori azioni che l'interessato può promuovere per il
risarcimento del danno, per la riparazione del torto morale (disciplinate
dagli art. 41 segg. CO) e per la consegna dell'utile conformemente alle
disposizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 28a cpv. 3 CC).
4. L'azione inibitoria (o “di astensione”) e quella di rimozione (art. 28a
cpv. 1 n. 1 e 2 CC) hanno carattere difensivo: l'una tende a prevenire una
lesione imminente, l'altra a mettere fine a una lesione in atto. L'azione di
accertamento (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC), invece, è sussidiaria (come
questa Camera ha già avuto modo di ricordare: RtiD I-2011 pag. 648 n. 9c):
la lesione essendosi ormai consumata, tale azione – imprescrittibile (RtiD
II-2006 pag. 682 consid. 4b) – tende a eliminare i possibili effetti
molesti che continuano a sussistere o a eliminare l'insicurezza giuridica
legata alla questione di sapere se il comportamento del convenuto sia legittimo
qualora la situazione dovesse ripresentarsi (da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2013.23 del 12 gennaio 2016, consid. 4 con rinvio a Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 227
n. 594 seg.; Meier/de Luze, Droit
des personnes, articles 11–89a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag.
365 n. 766 e pag. 366 n. 769; Jeandin
in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 10 segg. ad art. 28a CC).
Ciò
premesso, in concreto l'attore non poteva avanzare due conclusioni cumulative –
l'una di accertamento (richiesta di giudizio n. II/1), l'altra inibitoria (richiesta
di giudizio n. II/2) – per le stesse lesioni della personalità. O l'offesa minacciava
di ripetersi, e in tal caso era data l'azione di inibizione, oppure l'offesa si
era ormai consumata e non era più né attuale né imminente, e in un caso del
genere rimaneva solo l'azione di accertamento, sempre che continuassero a prodursi
effetti molesti. Il Pretore non poteva quindi accogliere l'azione di
accertamento e l'azione inibitoria in simultanea con riferimento alle medesime offese
(dispositivi n. 1.1, rispettivamente n. 1.2 e 1.3).
5. Si aggiunga, sempre per quel
che è delle azioni difensive (inibitoria o di rimozione), ch'esse possono
mirare solo a provvedimenti determinati (RtiD II-2012 pag. 789 consid. 5 con
rinvii), poiché non devono restringere la libertà del convenuto oltre il
necessario (Steinauer/Fountoulakis,
op. cit., pag. 221 n. 582 e pag. 225 n. 591 con rimandi). Ciò
significa che gli ordini o i divieti devono essere definiti e precisati
in modo da poter formare oggetto di esecuzione diretta (Steinauer/Fountoulakis,
op. cit., pag. 221 n. 582a con riferimento a DTF 97 II 93, confermata in
DTF 131 III 73 consid. 3.3). A maggior ragione ove si pensi che tali ordini o
divieti sogliono essere muniti di comminatorie penali e che il giudice civile
non può emanare generiche diffide, lasciando all'autorità penale il compito di
decidere se un certo comportamento concreto violi o no l'art. 292 CP (RtiD
II-2012 pag. 789 in fondo con rinvii). Identico principio vale per le sanzioni
disposte dall'art. 343 cpv. 1 CPC.
L'esigenza di ingiunzioni chiare
e definite si impone, del resto, anche perché il convenuto ha diritto di sapere
con certezza
che cosa si pretenda da lui e
quali estremi possono giustificare una sanzione (sentenza del Tribunale
federale 5C.121/1992 del 10 marzo 1993, consid. 3a; Meier/de Luze, op. cit., pag. 361 n. 758 e pag. 363
n. 762). Se dagli atti processuali non risulta con sufficiente chiarezza
quali comportamenti del convenuto dovrebbero essere vietati, il giudice
sollecita d'ufficio l'attore a essere più preciso (DTF 97 II 94 in alto). Nella fattispecie il Pretore ha specificato – pertinentemente – che sarebbe stata punita
la ripetizione dei termini “clientelare direttore” e “a vantaggio dei suoi
intrallazzi”. La comminatoria di sanzioni non poteva estendersi invece all'uso
di “una forma linguisticamente comparabile nei contenuti”, poiché una simile
genericità è fonte di insicurezza per il convenuto e implica un apprezzamento da
parte dell'autorità di esecuzione, ciò che non è ammissibile.
6. Per tornare al caso in
esame, si è visto che l'attore ha promosso simultaneamente un'azione di
accertamento e un'azione di inibizione, ma che la prima è sussidiaria alla seconda
(sopra, consid. 4). Va quindi esaminata prioritariamente l'azione di
inibizione, fermo restando che sapere se una lesione della personalità sia “imminente”
(art. 28a cpv. 1 n. 1 CC) – o stia per ripetersi – va deciso in base
della situazione del momento in cui il giudice statuisce; se la lesione si consuma
– o si ripete – in corso di causa, l'azione inibitoria va respinta e rimane solo l'azione di accertamento (Jeandin, op. cit., n. 5 ad
art. 28a CC; Steinauer/
Fountoulakis, op. cit., pag. 220 n. 580a; Meier/de Luze, op. cit., pag. 360 n. 757 con richiami).
a) Nella
fattispecie le espressioni “clientelare direttore” e “a vantaggio dei suoi
intrallazzi” censurate dal Pretore sono state usate dal __________ la prima il
10 aprile 2011 (doc. F nell'inc. CA.2013.351, giudicato da questa Camera il 25
luglio 2016) e la seconda il 10 novembre 2012 (doc. R nell'incarto citato). Nel
primo articolo, di __________, si leggeva quanto segue:
Il
venditore di fumo __________ in __________!!
E
nümm a pagum… purtroppo anche il biglietto di ritorno!!
Il
tagliàn venditore di fumo AO 1, autoproclamatosi professore, di lavoro (addìo,
lavoro…) fa lo strapagato e clientelare direttore del __________ Ovvero
l'inutile __________ che costa al contribuente __________ 1.2 milioni di franchi
all'anno, per colpa del quale si spreca una splendida proprietà come __________
ed i cui visitatori annuali si contano sulle dita di una mano!!
Ebbene
il venditore di fumo __________ verrà mandato, naturalmente a spese del
contribuente __________, in __________ a seguito di uno degli inutili scambi
che vanno tanto di moda adesso!!
(…)
Nel
secondo articolo, sempre di __________, figurava tra l'altro:
__________
AO
1 fa campagna per __________
E chi
paga per le attività fallitaliche a favore del __________ di __________ del
noto venditore di fumo tagliàn accasatosi a __________ a spese degli
svizzerotti fessi? Forse il contribuente __________? E chissà come mai
improvvisamente è comparsa a __________ una fallimentare mostra del __________,
mostra acquistata a caro prezzo proprio dalla città di __________? Quando si
dicono le coincidenze!!
(...)
Uella,
ma la vogliamo capire che per il venditore di fumo AO 1 __________ è
semplicemente una mucca da mungere a vantaggio dei suoi intrallazzi
d'Oltreconfine?
Ricordiamo
che quando il citato personaggio quest'estate si è assentato per ben un mese
(uella!) chi gli mandava un messaggio di posta elettronica riceveva una
risposta automatica in cui si indicava di prendere contatto con un indirizzo
e-mail della __________!
b) Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che “tacciare una persona di
clientelismo significa (…) accusarla di una pratica disonesta, ossia di
approfittare della sua posizione nell'amministrazione comunale per instaurare
un sistema di favoritismi e di scambi (in particolare di posti di lavoro) con
delle persone che altrimenti non avrebbero alcun titolo per godere di questi
favori. Evidentemente si tratta di un giudizio di valore che squalifica gravemente
l'attore e che i convenuti non hanno saputo comprovare quo alla
veridicità. Di conseguenza, esso lede gravemente l'onore dell'attore, senza (palesemente)
il sostegno di alcun motivo giustificativo. La stessa conclusione vale per
l'affermazione d'intrallazzare oltre confine, poiché anche il concetto
d'intrallazzo ha la medesima capacità di lesione dell'onore, visto che
significa un traffico illecito, un affare illegale, un'attività equivoca” (pag.
4). Posto ciò, nelle circostanze descritte occorre determinare se ci si trovi effettivamente
di fronte a lesioni della personalità. In caso affermativo, bisognerà valutare
se nella fattispecie si dessero i requisiti di una lesione “imminente” (a norma
dell'art. 28a cpv. 1 n. 1 CC) che giustificasse l'accoglimento di un'azione
inibitoria.
c) Per
“clientelare” si intende – e al proposito nemmeno gli appellanti muovono
contestazioni – “che è proprio, che si riferisce al clientelismo, che si basa
sul clientelismo”, ovvero su “un sistema di rapporti fra persone fondato su favoritismi
e benefici personali che si instaura, soprattutto in ambito politico, tra
cittadini e personaggi influenti al fine di ottenere reciproci vantaggi” (Battaglia, Grande dizionario della
lingua italiana, supplemento 2004, pag. 229; analogamente: Grande Dizionario
Hoepli di Aldo Gabrielli, edizione online, in: ‹www. grandidizionari.it›;
Garzanti Linguistica, in: ‹www.garzantilinguistica.it›). Certo, la natura
altamente polemica del __________ nei confronti del __________ e del suo __________
erano facilmente intuibili – se non evidenti – anche a un lettore occasionale.
La parzialità dell'articolo non poteva sospingersi tuttavia fino ad accusare
l'interessato di profittare della sua carica di dirigente per ottenere vantaggi
instaurando un sistema di favoritismi, se non altro in mancanza di elementi
concreti. Inoltre il testo faceva leva sull'equivoco, assimilando “uno degli
inutili scambi che vanno tanto di moda adesso” con uno scambio di benefici.
L'esagerazione provocatoria poteva indurre così anche un lettore spassionato a
sospettare che, copertamente, il direttore del museo si desse a reconditi clientelismi,
con vergognosi abusi di funzione.
Non si trascura che – come sottolineano gli appellanti – persone
attive nella vita pubblica sono chiamate a sopportare maggiori ingerenze nella
loro personalità rispetto ai privati cittadini, in particolare per quanto si
riferisce alla loro attività pubblica (DTF 127 III 488 consid. 2c/aa), ma ciò
non giustifica gratuite insinuazioni sulla loro onorabilità. Senza
dimenticare che il direttore di un museo non è equiparabile a chi sceglie di
confrontarsi nell'arena politica, il quale deve accomodarsi di un grado di
pubblicità più elevato, o a chi si espone all'interesse del pubblico, comparendo
volontariamente su organi di stampa. Per di più, anche trattandosi di persone
attive nella vita pubblica, l'esternazione di giudizi di discredito privi di
qualsiasi riscontro effettivo trascende in una lesione della personalità (DTF
138 III 656 consid. 4.4.3), poiché la maldicenza degrada inutilmente. E in
concreto l'epiteto di “clientelare direttore” non poggia su alcun elemento concreto,
esaurendosi in una generica accusa di nepotistico esercizio dell'attività
professionale. Ne segue che, apostrofata in
tal
modo, la personalità dell'attore è stata lesa a norma dell'art. 28 CC.
d) Più
delicata è la qualifica della locuzione “a vantaggio dei suoi
intrallazzi” d'oltre confine. Non si disconosce che il termine “intrallazzo” si
riferiva in origine a un affare combinato illegalmente, a uno scambio o un traffico
illecito e clandestino e – per estensione – in politica, a un intrigo, a un
compromesso disonesto, a un'attività svolta illegalmente per procacciarsi voti
o favori (Battaglia, Grande
dizionario della lingua italiana, vol. VIII, pag. 331). Come questa Camera
ha già avuto modo di rilevare (sentenza inc. 11.1997.101 del 7 dicembre 1998,
consid. 5), nondimeno, secondo il Tribunale federale “il carattere diffamatorio
del termine è piuttosto discutibile”, “nel senso che trattasi di un termine
poco lusinghiero”, ma il cui uso è divenuto oggi assai frequente e, in
conseguenza di una tendenza riduttiva comune a molte espressioni in origine
chiaramente ingiuriose, ha assunto connotati meno drastici, così da situarsi
spesso in quella zona grigia costituita dalla frontiera tra il vero e proprio
ʻscambio illecito di beni e di favoriʼ, e per estensione ʻintrigo,
imbroglio’, e il meno offensivo ʻmalcostume o malvezzoʼ, tant'è che
l'espressione di ʻintrallazzo
politico’ è “oggidì longanimamente tollerata nelle cerchie interessate”
(sentenza del Tribunale federale 6S.238/1990 del 9 luglio 1990, consid. 1b; cfr.
anche DTF 116 IV 152 consid. 5, dello stesso giorno).
Nell'articolo
del 10 novembre 2012 il __________ definiva l'attore come consulente di
un'associazione che “cura la campagna elettorale di __________”, allora sindaco
di __________, e riferiva che nello spazio espositivo di __________ era stata
allestita una mostra “acquistata a caro prezzo proprio dalla città di __________”,
lamentando che “con i soldi di __________ si va ad ingrassare le disastrate
casse __________ acquistando mostre fallimentari (…)”. Onde la deduzione che “per
il venditore di fumo AO 1 __________ è semplicemente una mucca da mungere a
vantaggio dei suoi intrallazzi d'Oltreconfine”. Ora, si conviene che, per
rapporto al diritto penale
il
diritto civile garantisce una protezione più estesa (I CCA, sentenza inc. 11.1997.101
del 7 dicembre 1998, consid. 5 con rinvii) e che, preso in astratto, il richiamo
a “intrallazzi d'oltre confine” poteva pregiudicare seriamente l'onestà professionale
dell'attore. L'espressione andava apprezzata però nel contesto dell'articolo.
Sulla vena polemica – e finanche caustica – del __________ non soccorre ripetersi
(consid. c). L'espressione censurata figurava
inoltre dopo
l'esposizione
di concreti elementi di fatto – non contestati dall'attore – ed era contenuta
in una frase che già per la sua formulazione era facilmente riconoscibile agli
occhi di qualsiasi lettore medio come una requisitoria personale e soggettiva dell'articolista.
In simili circostanze la locuzione “a vantaggio dei suoi intrallazzi” costituiva
sì una sferzante critica, ma era riconoscibile come un'invettiva partigiana,
non come una pretenziosa affermazione oggettiva. Ancorché malevola e ai limiti
dell'ammissibile, essa non poteva dirsi quindi lesiva della personalità
dell'attore.
e) Alla
luce di quanto precede rimane da valutare se per l'offesa di “clientelare direttore”
si desse in concreto un rischio di reiterazione imminente (nel senso dell'art.
28a cpv. 1 n. 1 CC). Nella sentenza del 25 luglio 2016 in materia
cautelare (sopra, lett. A, consid. 7b) questa Camera ha lasciato aperta la
questione di sapere se in concreto sussistesse un'alea di recidiva, poiché –
comunque fosse – il pericolo non appariva “incombente” (nell'accezione dell'art. 266
lett. a CPC) per giustificare una misura d'urgenza. Che tale valutazione possa risultare
diversa con pieno potere cognitivo – e non solo a un sommario esame come quello
che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari – è dubbio. Comunque sia,
si volesse anche prescindere dall'esigenza di una lesione “imminente” per il
giudizio di merito, nella fattispecie il rischio di reiterazione scorto dal Pretore
non può essere condiviso.
È
vero che un indizio di recidiva può essere ravvisato nel fatto che un convenuto
abbia già leso una volta la personalità dell'attore (DTF 124 III 74 consid.
2a), come pure nel fatto che un convenuto contesti l'illiceità della lesione
commessa (orientamento criticato in dottrina: Meili
in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 2 ad art. 28a). Un
simile indizio non basta però – da sé solo – per creare automaticamente una
presunzione che sovverta l'onere della prova (sentenza impugnata, pag. 5 in
alto). A tal fine occorrono elementi concreti che inducano a presumere il
convenuto in procinto di rinnovare la lesione. Considerazioni d'ordine
generale, come “la notoria situazione di difficoltà finanziarie della città di __________”,
che “mette (altrettanto notoriamente) sotto pressione l'offerta culturale della
stessa” (sentenza impugnata, pag. 4 in basso), non suffragano necessariamente
un rischio di reiterazione. Tanto meno ove si pensi che l'epiteto di
“clientelare __________” è stato usato dal __________ unicamente il
10 aprile 2011 e non è più stato ripetuto in seguito, sebbene la campagna
stampa contro il __________ sia continuata (come dimostra il doc. C, di per sé
irricevibile, prodotto dall'attore in appello). Si potrà eccepire che il
decreto cautelare emesso dal Pretore il 13 febbraio 2014 ha trattenuto il
periodico dalla recidiva. Resta il fatto che, prima di allora, per quasi tre
anni il termine non è più stato ripetuto.
Per
di più, il pericolo di reiterazione non si è sicuramente rinnovato dopo la
sentenza del 25 luglio 2016 con cui questa Camera ha annullato il decreto
cautelare del primo giudice. Da un lato __________, autore dell'articolo
pubblicato il 10 aprile 2011, è deceduto nel marzo del 2013. Dall'altro è notorio
che il __________ libererà le sale della __________ di __________ e non si
trasferirà nella __________ (ipotesi aborrita dal __________), bensì nella __________,
sul lungolago di __________ __________. Se le condizioni non erano tali per
intravedere un rischio di recidiva al momento in cui ha statuito il Pretore,
ancor meno esse giustificano oggi l'accoglimento di un'azione inibitoria volta
a proibire – sotto comminatoria di pena – la ripetizione del termine
“clientelare direttore”. Su questo punto l'appello merita dunque accoglimento.
Ciò fa decadere le sanzioni che il Pretore ha comminato nel caso in cui fossero
state disattese le ingiunzioni inibitorie.
7. Dopo quanto precede è
necessario esaminare se per l'offesa di “clientelare direttore” nei confronti
dell'istante si giustifichi di accogliere l'azione di accertamento (art. 28a
cpv. 1 n. 3 CC).
a)
L'accoglimento di un'azione di accertamento presuppone che sussista una
situazione pregiudizievole per l'attore,
ossia che la lesione continui a produrre “effetti molesti” (RtiD II-2006 pag.
683 consid. 4a con riferimenti). E una situazione pregiudizievole
per l'attore, ovvero un interesse legittimo all'azione di accertamento, è data ove
persistano strascichi molesti della lesione (di per sé ormai finita). Scopo dell'azione
di accertamento non è invero di dare soddisfazione all'offeso, bensì di
eliminare gli effetti residui del pregiudizio, un'azione di accertamento configurandosi
come il seguito di un'azione di rimozione (DTF 127 III 484 consid. 1c/aa e pag.
486 a metà). Accertare l'esistenza di una lesione della personalità per il
solo passato non entra in linea di conto. Chi chiede di accertare una lesione
della propria personalità deve allegare perciò l'esistenza di postumi molesti
riconducibili a un'offesa che continua a dispiegare effetti negativi, minando
la sua reputazione (turbativa “latente” durevole: DTF 127 III 486 a metà). La
gravità del pregiudizio non importa (loc. cit.). Importa che la lesione non si
sia estinta da sé con il passare del tempo, ma che sia suscettibile di ripetersi,
oppure che sussista un'insicurezza giuridica legata alla questione di sapere se
il comportamento del convenuto sia legittimo qualora – appunto – la situazione
dovesse ripresentarsi (sopra, consid. 4).
Trattandosi
di una lesione arrecata mediante organi di stampa, secondo giurisprudenza gli
effetti di un'offesa alla personalità si presumono, giacché gli articoli lesivi
rimangono in circolazione. Le moderne tecniche di archiviazione consentono
inoltre di accedere praticamente senza limiti a rubriche, raccolte e collezioni
di documenti, sicché la possibilità di ritrovare in tal modo un determinato
articolo – o determinati articoli – di stampa è idonea a lasciare strascichi. Dandosi
una lesione arrecata mediante organi di stampa, l'attore non è esonerato dallo
spiegare in che consista l'interesse legittimo all'azione di accertamento,
ovvero dall'allegare quale interesse pratico e attuale continui ad avere
l'azione (cfr. DTF 123 III 388 in alto con rimandi). È dispensato però
dall'onere della prova. Qualora egli si dolga di effetti latenti, secondo giurisprudenza
spetta poi al convenuto vincere la citata presunzione e dimostrare che le
circostanze sono mutate al punto da togliere ogni interesse pratico e attuale
all'azione di accertamento (DTF 127 III 485 in basso).
b) Nella
fattispecie i convenuti hanno contestato davanti al Pretore “il presupposto del
perdurare degli effetti molesti”, facendo valere che incombeva all'attore
“dimostrare se e quali effetti molesti persistono” (risposta, pag. 4 a
metà). Così argomentando tuttavia essi hanno perduto di vista che, trattandosi
di effetti molesti conseguenti a una lesione della personalità dovuta a mass
media periodici, incombeva loro – in virtù della citata presunzione –
dimostrare un cambiamento di circostanze tale da togliere ogni interesse
pratico e attuale all'azione di accertamento. Solo a quel momento l'attore
avrebbe dovuto provare il sussistere di conseguenze lesive. Nemmeno in questa
sede però gli appellanti allegano un mutamento di circostanze. Per il resto,
come questa Camera ha già avuto modo di accertare (sentenza inc. 11.2013.23 del
12 gennaio 2016, consid. 8), le copie arretrate del __________ a sono
tuttora consultabili nell'archivio della Biblioteca cantonale a __________. La possibilità
per qualsiasi utente di capitare in tal modo sull'articolo del 10 aprile 2011 contenente
l'espressione “clientelare direttore” è idonea a lasciare strascichi. L'azione
di accertamento serve proprio a eliminare gli effetti residui di tale
pregiudizio. Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
8. In
definitiva la sentenza del Pretore va riformata per quanto riguarda l'azione
inibitoria, non sussistendo apprezzabile rischio di reiterazione della lesione.
Va parzialmente confermata invece per quanto concerne la sussidiaria azione di
accertamento, relativamente al termine “clientelare direttore” adoperata nell'articolo
del 10 aprile 2011. Quanto alla pubblicazione del dispositivo della sentenza
sul __________, gli appellanti non contestano il provvedimento, ma ciò
non toglie che le modalità di pubblicazione vadano fissate con precisione (se
ne veda un esempio in DTF 126 III 217 in basso, citato da Jeandin, op. cit., n. 17 in fine ad art.
28a CC). Sotto questo profilo la Camera deve così rimediare alla sommarietà
della sentenza impugnata (dispositivo n. 3), non senza ricordare che
l'inserzione su quarto di pagina è – per prassi – la dimensione minima di un
annuncio che attiri l'attenzione di un lettore medio su un organo di stampa (Rieben, La protection de la personnalité
contre les atteintes par voie de presse au regard des dispositions du Code
civile et de la loi contre la concurrence déloyale, in: SJ 2007 II 226 nota
104). L'attore non avendo chiesto avvisi più grandi, non tocca a questa Camera
sostituirsi alla cura del medesimo. L'articolo censurato essendo apparso
inoltre in una pagina interna (la 16ª) dedicata alla rubrica “Cantone”, occorre
specificare che la pubblicazione deve avvenire in una pagina dedicata alla medesima
rubrica. La sentenza del Pretore va modificata e integrata conseguentemente.
9. Le
spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). Gli appellanti ottengono il rigetto dell'azione inibitoria e dell'azione
di accertamento relativamente all'espressione “a vantaggio dei suoi
intrallazzi”, mentre escono sconfitti per quanto concerne la medesima azione
relativamente all'espressione “clientelare direttore”. Non bisogna dimenticare
tuttavia che un'azione era sussidiaria all'altra e che in discussione davanti a
questa Camera erano unicamente i due termini predetti, di cui l'uno è risultato
lesivo della personalità e l'altro no. Tutto ponderato, a un giudizio
equitativo si giustifica perciò suddividere le spese a metà e di compensare le
ripetibili.
Quanto
agli oneri processuali e alle ripetibili di primo grado, il Pretore ha posto le
spese di complessivi fr. 500.– per un terzo a carico dell'attore e per il resto
a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'attore, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili. Gli appellanti non contestano
tali ammontari né la chiave di riparto fissata dal primo giudice. Si limitano a
proporre l'addebito all'attore delle spese e dell'indennità piena per
ripetibili (fr. 4500.–) in esito al postulato accoglimento del loro ricorso, il
quale tuttavia consegue causa vinta solo in parte. Tenuto conto del fatto che
l'attore è stato indotto a piatire da una legittima doglianza circa un'avvenuta
violazione della sua personalità, si giustifica equitativamente – in ultima
analisi – di ripartire a metà anche le spese processuali di prima sede e di
compensare le ripetibili.
10. Per quel che è dei rimedi giuridici
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), la causa non si esaurisce – come detto – in una controversia di carattere
patrimoniale (sopra, consid. 1). Un eventuale ricorso in materia civile è
ammissibile di conseguenza senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta,
nel senso che è accertata l'illecita lesione della personalità di AO 1 mediante
l'uso del termine “clientelare direttore” nell'articolo “Il venditore di fumo __________
in __________!!” pubblicato il 10 aprile 2011 dal __________, periodico di cui AP
1 è direttore responsabile e la AP 2 è società editrice.
2. È ordinato a AP 1 e alla AP 2 di
pubblicare a proprie spese, con responsabilità solidale, sul __________, su un
quarto di pagina della rubrica “Cantone”, entro 30 giorni dal passaggio in
giudicato della presente sentenza, il testo che segue:
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello,
statuendo con sentenza
del 12 agosto 2016
nella causa promossa
da
AO
1, __________
contro
AP
1, __________, e
AP 2,
__________,
ha deciso:
È accertata l'illecita lesione della
personalità di AO 1 mediante l'uso del termine “clientelare direttore” nell'articolo
“Il venditore di fumo __________ in __________!!” pubblicato il 10 aprile 2011
dal __________, periodico di cui AP 1 è direttore responsabile e la AP 2 è società
editrice.
3. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste per metà a carico dell'attore e per
l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili.
II. Le spese di
appello, di fr. 1000.– complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste per
metà a carico di questi ultimi e per l'altra metà a carico della controparte,
compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).