Lexipedia

Decisione

11.2014.8

Effetti del divorzio

17 novembre 2014Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello di AO 1

3. L'appellante chiede anzitutto

l'assegnazione dell'alloggio coniugale o, in subordine, un diritto d'abitazione

nello stabile per alme­no due anni contro versamento di fr. 500.– mensili. Nella

sentenza impugnata il Pretore, ricordato che la casa è proprietà del marito anche

se la moglie ha continuato a occuparla pendente causa, ha ravvisato in AP 1 una

più forte affezione e un maggior interesse all'immobile. La convenuta obietta

di essere a sua volta attaccata all'abitazione familiare, in cui risiede da

oltre un trentennio e che è divenuta il suo “unico centro di vita”. Essa sottolinea

di avere 70 anni e che, lasciato tutto fra il 1981 e il 1982 per trasferirsi nel

Ticino, non ha più modo di ricominciare un'esistenza altrove, mentre il marito ha

ulteriori possibilità di sistemazione “già attuali oppure in aspettative ereditarie”.

a) Nelle

sue osservazioni del 9 aprile 2014 AP 1 sostiene che su tal punto l'appello è

irricevibile, poiché si limita a riprodurre

il contenuto del memoriale conclusivo (pag. 7 verso l'alto). Ora, un appello dev'essere “motivato” (art. 311

cpv. 1 CPC), dal medesimo dovendo risultare non solo che la sentenza di

primo grado è impugnata, ma anche per quali ragioni essa debba essere riformata

(DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). In concreto è vero che determinati

passaggi dell'appello riprendono il contenuto di memoriali di primo grado, ma è

altrettanto vero che sull'assegnazione dell'alloggio coniugale l'interessata non

manca di confrontarsi – seppure concisamente (pag. 3 in alto) – con le

motivazioni del Pretore, altrettanto succinte (consid. 31). In sé l'appello non

può dirsi quindi privo di sufficiente motivazione.

b) L'appellato

eccepisce che la pretesa della moglie è ugualmente irricevibile, poiché nella risposta

essa si era limitata a chiedere un compenso per il plusvalore maturato sugli

investimenti eseguiti nell'abitazione familiare e non poteva mutare la domanda in

sede di duplica né, tanto meno, cambiare nuovamente posizione nel memoriale

conclusivo. Per di più –

soggiunge

– nell'appello AO 1 ha modificato una volta ancora le richieste di giudizio, postulando

l'assegnazione dell'immobile senza più offrire alcuna indennità e limitando a due

anni la durata del diritto d'abitazione prospettato in subordine (osservazioni,

pag. 3 in basso).

In

realtà occorre distinguere. Quanto alle richieste di giudizio formulate da AO 1

– da ultimo – nel memoriale conclusi­vo davanti al Pretore, lo stesso AP 1 ha

rinunciato al dibattimento finale, precludendosi la facoltà di sollevare obie­zioni.

Non può lamentare adesso, pertanto, irregolarità

che avrebbe dovuto far valere all'udienza (I CCA, sentenza inc.11.2011.169

del 15 ottobre 2013, consid. 2a con rinvii). Quanto alle richieste di appello,

ci si potrebbe domandare se instando per l'assegnazione dell'alloggio coniugale

senza più offrire indennizzi, l'interessata non avanzi davvero una richie­sta

nuova, come tale irricevibile (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC). Dato il presumibile

esito dell'appello al riguardo, la questione può nondimeno rimanere aperta. La

riduzione della durata del diritto d'abitazione chiesta dietro versamento di un'indennità

che risulta proporzionalmente più alta di quella offerta in primo grado,

invece, rientra senz'altro nei limiti di quanto postulato davanti al Pretore ed

è proponibile.

c) Ciò

premesso, la convenuta chiede che l'abitazione familiare situata sulla nota particella

n. __________ le sia “assegnata”. Non è chiaro se in proprietà o semplicemente

in uso. Comunque sia, dandosi un'abitazione familiare in proprietà di un coniuge,

dopo il divorzio l'art. 121 cpv. 3 CC prevede unicamente la possibilità di attribuire

all'altro coniuge – contro indennizzo – un diritto d'abitazione, per altro di

durata limitata. Il legislatore ha scientemente rinunciato invece a prevedere un

trasferimento di proprietà (Gloor

in: Basler Kommentar, ZGB I, 4ª edizio­ne, n. 1 ad art. 121). L'art. 205

cpv. 2 CC, che autorizza l'attribuzione di un bene a un coniuge dietro compenso

all'altro coniuge, si applica unicamente a beni in comproprietà o in proprietà

comune (Gloor, op. cit., n. 12 ad

art. 121 CC; Hausheer/Aebi-Mül­ler

in: Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 205 CC; Steinauer in: Commentarie romand, CC I, Basilea 2010, n. 16

ad art. 205). La particella n. 295 è pacificamente in proprietà esclusiva

del marito. La possibilità di assegnare tale fondo dopo il divorzio in proprietà

esclusiva alla moglie non entra così in considerazione.

d) In

subordine l'appellante sollecita un diritto d'abitazione di almeno due anni

dietro versamento di fr. 500.– mensili. Come si è appena visto, l'art. 121 cpv.

3 CC stabilisce che qualora l'abitazione familiare appartenga a uno dei coniugi,

il giudice può attribuire all'altro coniuge un diritto d'abitazione per una

durata limitata e contro adeguata indennità o computazione sul contributo di

mantenimento “quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi”

(art. 121 cpv. 1 CC). Spetta al giudice verificare quest'ultima

condizione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso e ponderando i contrapposti interessi (Gloor, op. cit., n. 13 ad art. 121 CC; Scyboz in: Commentaire romand,

op. cit., n. 12 ad art. 121 CC). In concreto le parti non hanno figli comuni, né

l'appellante, pensionata dal 2008, può valersi di ragioni professionali, avendo

cessato da tempo di custodire bambini. Essa neppure adombra, del resto, motivi di

salute (cfr. Gloor, op. cit., n. 13

e 5 ad art. 121; Scyboz, loc. cit.).

Invoca il suo attaccamento al paese e alla casa, così come paventa le

presumibili difficoltà dovute all'esigenza di integrarsi altrove. Ragioni di carattere

affettivo possono anche essere di rilievo (Scyboz,

loc. cit., rimandi alla nota 24). AP 1 oppone tuttavia che la mo­glie non si è

mai inserita nell'ambiente di __________ e che in paese si fa vedere di rado, mentre

lui è fortemente legato al luogo d'origine, dove ha esercitato cariche

pubbliche e associative, dove ha voluto tornare dopo gli anni di lavoro trascor­si

nella Svizzera tedesca, dove ha costruito l'abitazione, dove esercita tuttora un'attività

agricola e ha continuato a vivere, quantunque il giudice a protezione dell'unione

coniugale l'abbia obbligato a uscire di casa, costringendolo a locare nei mesi

invernali un rustico della sorella e a occuparne d'estate uno di sua proprietà

sui monti (osservazioni, pag. 6 in basso fino a pag. 17).

Non

si disconosce che per la convenuta può essere penoso lasciare l'abitazione familiare

in cui ha vissuto per più di un trentennio. Mal si intravede, tuttavia, come il

fatto di procrastinare di due anni il trasferimento possa giovarle. Se mai con

l'avanzare dell'età l'impegno di un trasloco risulterebbe più gravoso. A parte il

fatto poi che non risulta oggettivamente impossibile per lei sistemarsi altrove

in paese (ha avuto sei anni, dopo avere consentito al divorzio il 12 ottobre

2007, per trovare un altro alloggio), come ha sottolineato il Pretore anche il

marito è fortemente radicato – e per di più da sempre – a __________, dove

continua a esercitare un'attività agricola per la quale necessita degli

attrezzi depositati finanche nell'abitazione familiare. Contrariamente a quanto

sostiene l'appellante, inoltre, AP 1 non consta disporre di una sistemazione logistica

alternativa comparabile all'alloggio coniugale. In circostanze del genere non

si riscontrano pertanto gravi motivi – o per lo meno interessi preponderanti –

che giustifichino un diritto d'abitazione in favore dell'appellante nella casa

che appartiene al marito. Quanto al termine di tre mesi impartito a AO 1 dal primo

giudice per trasferirsi altrove, l'appellante non lo contesta né si scorgono

elementi che inducano a reputarlo inadeguato.

4. Relativamente alla

liquidazione del regime dei beni, l'appellante chiede di portare da fr. 131 205.98 a fr. 185 049.98 il conguaglio in suo favore. Fa valere in

particolare che negli acquisti del marito vanno calcolati fr. 186 000.– complessivi di proventi dall'azien­da

agricola, denaro che AP 1 ha depositato dopo svariati prelevamenti e

trasferimenti in contanti per fr. 130 000.–

circa su un conto alla Banca __________ di __________ e per fr. 56 000.– su un conto n. __________ al __________

di __________.

a) Una

volta ancora l'interessato censura preliminarmente l'appello di irricevibilità

per difetto di motivazione, affermando che l'appellante non si confronta con la

sentenza impugnata, ma si limita a riprendere stralci della medesima e a

riprodurre il di lei memoriale conclusivo (pag. 18 in basso). Che ampi passaggi

dell'appello riprendano testualmente il memoriale conclusivo è vero. Che su

talune questioni l'allegato risulti generico, non circostanziato e, di

conseguenza – come si vedrà oltre (consid. d) – irricevibile è altrettanto vero.

Non si deve trascurare però che l'appellante rimprovera al Pretore di avere

sorvolato sulle sue argomentazioni inerenti alla provenienza dei fondi

transitati sui conti litigiosi (pag. 7 in basso). In simili circostanze il

rimedio non può essere dichiarato già di primo acchito inammissibile.

b) Per

quanto attiene al conto presso la Banca __________ a __________, il Pretore ha

ricordato che la relazione è stata aperta il 16 ottobre 2004 ed è stata

chiusa il 25 aprile 2007, quando l'intero saldo è stato bonificato a L__________,

sorella dell'appellato, cui spettava la gestione degli averi appartenenti alla

comunione ereditaria fu V__________ (madre di AP 1) depositati su quel conto. A

mente del Pretore, quantunque l'istruttoria non sia riuscita a chiarire appieno

la provenienza e la destinazione finale del denaro, questo non risulta derivare

dal provento del lavoro del marito né da altre fonti di reddito riconducibili

alla massa degli acquisti (sentenza impugnata, consid. 21.5 e 21.5.1). L'appellante

obietta di avere recato prove concrete circa il modo in cui tali conti sono

stati alimentati, avendo essa rintracciato prelevamenti e depositi in contanti atti

a dimostrare che i fondi transitati sui conti provenivano dalla relazione

bancaria intrattenuta dal marito presso il __________ di __________, sulla

quale confluivano i ricavi dell'attività agricola. A sostegno di ciò essa menziona

taluni estratti dai quali risultano prelevamenti e depositi in contanti sui

conti citati in date concomitanti. L'attore nega di avere eseguito i prelevamenti

dal suo conto a __________ per occultare fondi in vista del divorzio. Ribadisce

che si tratta di beni appartenenti alla successio­ne materna, aperta proprio

nel 2004, e più precisamente di canoni di locazione relativi a stabili della

madre a __________ da lui usati per l'azienda agricola, canoni che si erano

accumulati fin dal 1984 per un totale di circa fr. 130 000.– e che egli ha trasferito alla Banca __________

di __________ per poi riversarli alla sorella incaricata di amministrare i beni

dell'eredità.

c)

Lo scioglimento del regime dei beni si dà per avvenuto il giorno della

presentazione dell'istanza di divorzio (art. 204 cpv. 2 CC), sicché decisivo

per accertare gli acquisti dei coniugi (compresi gli averi bancari e postali) è

in concreto l'11 giugno 2007. Per quanto attiene al conto presso la Banca __________ di __________, a quel momento esso era già stato estinto e il saldo riversato

a L__________. L'appellante non prospetta una liberalità

soggetta a reintegra in applicazione dell'art. 208 CC. Contesta che i

beni trasferiti dal marito alla sorella appartengano alla successione della

suocera, lasciando intendere che il trasferimento è avvenuto a titolo fiduciario

o per simulazione, di modo che un credito di pari importo va reintegrato negli

acquisti del marito. Ora, contrariamente a quanto reputa il Pretore (sentenza

impugnata, consid. 21.5.1), l'origine dei fondi depositati presso la Banca __________ a __________ è dimostrata. Che quel denaro provenga dal conto intestato a AP

1 presso il __________ a __________, alimentato anche da sussidi per l'attività

agricola di lui, risulta non solo dalla concomitanza di prelevamenti e depositi

in contanti attestati dalla documentazione bancaria (doc. 4 a 8 allegati al

memoriale conclusivo della moglie), ma anche dalle dichiarazioni dello stesso AP

1 all'interrogatorio formale (verbale del 1° febbraio 2010, pag. 3, risposte n.

2, 3 e 6), che l'appellante non censura di falso. La vera questione è di sapere

a chi appartenesse realmente il denaro depositato sul conto presso il __________

a __________.

AP

1 ha dichiarato, sempre all'interrogatorio formale, che l'importo di fr. 130 000.– circa finito alla Banca __________ di

__________ costituisce l'arretrato di canoni di locazione da lui dovuti alla

madre – e dopo la morte di lei, alla comunione

ereditaria

– per l'uso di immobili a scopo agricolo (loc. cit.). La convenuta ripete che

quel denaro non appartiene alla comunione ereditaria e che il marito non ha dimostrato

trattarsi di fondi che provengono dall'eredità materna. Non contesta tuttavia che

l'attore abbia adoperato immobili della madre per la propria attività agricola,

né che dovesse versare un canone per il relativo uso, né che tali canoni siano

stati pagati solo dopo la morte della madre, né tanto meno discute l'ammontare degli

stessi. Di fronte alle spiegazioni particolareggiate del marito all'interrogatorio

formale essa si limita a ricostruire la provenienza dei fondi, per altro

ammessa da AP 1, e a sostenere generica­mente che quelle somme non pertengono

alla comunione ereditaria. Ma ciò non basta per accreditare la tesi che gli

averi confluiti presso la Banca __________ a __________ siano stati trasferiti

alla sorella dell'attore per essere occultati nella prospettiva del divorzio. In

proposito la sentenza impugnata resiste alla critica.

d) Per

quel che è del conto n. __________ presso il __________ a __________, il

Pretore ne ha accertato il saldo allo sciogli­mento del regime dei beni in fr. 2042.82,

constatando tuttavia che tale somma non apparteneva a AP 1, bensì alla di lui

madre V__________ e alla di lui sorella L__________, avente diritto economico

del deposito titoli intestato a AP 1 presso il medesimo istituto, sul quale erano

investiti i fondi depositati in conto. L'appellante chiede che si reintegrino

negli acquisti del marito fr. 56 000.–

da lui prelevati in contanti il 29 dicembre 2006, sostenendo che l'operazione è

stata eseguita “per togliere definitivamente ogni traccia dei risparmi accumulati

con la moglie” e contesta che quel denaro appartenesse alla cognata o alla

comunione ereditaria fu V__________. Nelle osservazioni all'appello l'interessato

eccepisce che avente diritto economico del conto era la madre e in seguito la

di lei successione, giacché sul conto finivano i canoni di locazione relativi agli

stabili agricoli di __________, conto che è stato impiegato anche per il transito

di averi spettanti alla sorella L__________.

Interrogato

sul prelevamento del 29 dicembre 2006, AP 1 ha riconosciuto che quel denaro non

apparteneva alla comunione ereditaria materna e non era destinato al conto

presso la Banca __________ di __________ (verbale citato, pag. 4, risposta n.

13). Del resto l'importo di fr. 130 000.–

era già stato versato su quel conto prima del 31 dicembre 2005 (doc. 8 e 9

acclusi al memoriale conclusivo della moglie). Egli ha assicurato tuttavia di

non avere intascato la somma, giacché gli averi depositati presso il __________

di __________ non erano suoi e “potrebbero essere stati dati alla sorella L__________

in quanto in quel periodo stava costruendo un'aggiunta alla sua casa” (verbale

del 1° febbraio 2010, loc. cit.). Ciò posto, risulta dagli atti che presso il __________ a __________ l'attore deteneva

tre relazioni: il conto n. __________ “personale A”, il conto n. __________

“separato ronchini” e il deposito titoli n. __________ “separato ronchini”.

Secondo i “formulari A” per la determinazione degli aventi diritto

economico, le due ultime relazioni facevano capo a una terza persona (presumibilmente

la sorella L__________: fascicolo “documenti prodotti da parte attrice il 21

luglio 2009”). Per quanto attiene al conto “personale A”, non figura invece alcun

dato d'appartenenza.

Comunque

sia, da un estratto bancario del 31 dicembre 2006 (doc. 9 accluso al memoriale

conclusivo di AO 1) si

evince

che il saldo sul conto n. __________ “separato ronchini” (facente capo

alla terza persona) prima del preleva­mento del 29 dicembre 2006 era stato

alimentato da una “ven­di­ta titoli” del 3 novembre 2006 riconducibile al

deposito omonimo. Ciò induce a scartare l'ipotesi che gli averi prelevati quel

29 dicembre 2006 appartenessero a AP 1. Per il resto l'interessata non

avanza pretese sul saldo del conto “personale A” al momento in cui è stata introdotta

l'azione

di divorzio. Al proposito essa si esaurisce in contestazioni generiche, limitandosi

a sostenere che quegli averi non appartenevano alla comunione ereditaria fu V__________

o alla cognata, ma non prende posizio­ne né su quanto emerge dai citati

“formulari A” né sulla relazione esistente fra i vari conti e depositi presso

il __________ di __________, cui il Pretore si riferisce esplicitamente (consid.

21.3 e 21.4). In simili circostanze l'appello si rivela finanche carente di motivazione

(nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) e non può essere vagliato oltre.

Considerandi

II. Sull'appello di AP 1

5.

Per quel che riguarda lo

scioglimento della partecipazione agli acquisti, l'appellante chiede di ridurre

il conguaglio da lui dovuto alla moglie in liquidazione del regime dei beni da

fr. 131 205.98 a fr. 42 820.32. Nella sentenza impugnata il

Pretore, accertato che a AO 1 spettano fr. 52 894.–

come “partecipazione costruzione casa”, ha calcolato gli acquisti del marito in

complessivi fr. 78 311.98 (fr.

3750.

– per il mobilio domestico, fr. 1560.07 sul conto presso il __________ a __________,

fr. 67 900.91 sul conto previdenza “terzo

pilastro”, fr. 5100.– per premi “terzo pilastro

AO 1”, fr. 1.– per l'automobile,

nulla per l'azienda agricola) e quelli della moglie in fr. 22 913.96 (fr. 3750.– per il mobilio domestico,

fr. 18 484.07 su un conto presso

la Banca __________, fr. 479.09 su un conto previdenza “terzo pilastro”, fr.

200.

– per la quota sociale della Banca __________). Nelle condizioni descritte

egli ha ritenuto spettare a AP 1 fr. 11 456.98

per “acquisti AO 1 (½)” e a AO 1 fr. 131 205.98,

di cui fr. 78 311.98 per

“acquisti AP 1 (½)” e fr. 52 894.–

per “partecipazione costruzione casa”, onde un conguaglio di fr. 131 205.98 in favore di lei. Nell'appello AP 1

riprende diffusamente – se non verbosamente – la motivazione del giudizio

impugnato (memoriale, da pag. 6 a pag. 15), ma l'esame del ricorso va limitato

ai punti di rilievo per l'esito della domanda, ossia quelli riguardanti la

partecipazione della moglie all'investimento per la costruzione dell'alloggio

coniugale, alla composizione delle masse degli acquisti, al calcolo della partecipazione

all'aumento e del conguaglio.

a) Quanto

all'investimento nella costruzione dell'alloggio coniu­gale a __________, bene

proprio del marito, il Pretore ha accertato che il valore venale del fondo il

29.

settembre 2010 (stima del perito), di fr. 211 200.–, risultava inferiore a quello di fr. 440 000.– relativo al momento in cui l'opera

era stata ultimata. Per quanto attiene al finanziamento di complessivi fr. 185 788.15, il Pretore ha stabilito che un

primo anticipo di fr. 50 000.– era

stato versato da un conto intestato a entrambi i coniugi, un secondo di

fr. 80 000.– da un conto intestato

al solo marito, mentre non era data di conoscere l'origine dei fr. 55 788.15 pagati a saldo. Ne ha desunto che

la moglie ha partecipato con fr. 25 000.–

al pagamento del primo anticipo e con fr. 27 894.07

al pagamento del saldo, in particolare grazie a fr. 70 000.– ricavati dalla vendita dell'appartamento a __________,

comperato dalle parti prima di sposarsi.

L'appellante

fa notare che il valore del fondo alla liquidazione del regime dei beni è

inferiore a quello al momento dell'edificazione, sicché nulla egli deve a

titolo di maggior valore. Sia come sia, il Pretore non ha riconosciuto a AO 1 alcuna

partecipazione per il maggior valore dell'immobile. Le ha garantito unicamente il

rimborso dell'investimento da lei finanziato per la costruzione. E in casi del

genere l'art. 206 cpv. 1 seconda frase CC prevede – appunto – che il credito

del coniuge finanziatore corrisponde all'entità del contributo prestato. Per il resto l'appellante non discute l'ammontare dell'investimento

sovvenzionato dalla moglie né contesta che l'operazione sia stata finanziata

con il ricavo della vendita dell'appartamento a __________, ossia con beni

propri. Su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.

b) Per

quanto concerne i propri acquisti, l'appellante chiede di stralciare dal

calcolo l'importo di fr. 5100.– per “premi terzo pilastro AO 1”, facendo valere

un identico credito nei confronti della

moglie e sottolineando che quest'ultima ha estinto il conto in pendenza

di causa. Al riguardo il Pretore ha ricordato che la moglie era titolare di un

conto “terzo pilastro” presso il __________ a __________ e che al momento in

cui è stata promossa causa quel conto registrava un saldo di fr. 5579.09,

dei quali almeno fr. 5100.– versati dal marito, di modo che ha inserito

tale importo negli acquisti di lui e la differenza di fr. 479.09 negli acquisti

della moglie (sentenza impugnata, consid. 27.6, 28.2 e 28.4). Il Pretore stesso

ha accertato nondimeno che il versamento di fr. 5100.– era “volto in particolare

a retribuire l'attività svolta dalla moglie nell'ambito dell'azienda gestita

dal marito”, ciò che AP 1 non contesta. Ne segue che l'importo di fr. 5100.– va

sì stralciato dagli acquisti dell'appellante, ma – come si vedrà oltre (consid.

e) – va incluso negli acquisti della moglie, giacché frutto del lavoro di lei nel­l'azienda

agricola del coniuge (art. 197 cpv. 2 n. 1 CC).

c) L'appellante

si duole altresì che il Pretore abbia suddiviso il mobilio domestico, comproprietà

delle parti, nella misura di soli fr. 1100.– a lui e di fr. 6400.– alla

moglie, onde il suo diritto a un conguaglio di fr. 2650.–. Nella sentenza

impugnata il Pretore ha ravvisato nel mobilio una comproprietà dei coniugi

(art. 205 cpv. 2 CC), al che ha inserito la metà del relativo valore negli

acquisti di ciascuno, salvo poi assegnare un oggetto al marito e tutti gli

altri alla moglie (sentenza impugnata, consid. 20.1, 20.2, 28.2 e 28.4). Nelle

sue osservazioni del 1° aprile 2014 la convenuta argomenta che gli oggetti a

lei assegnati non sono stati rivendicati dal marito e sono sempre stati considerati

beni suoi. Non contesta tuttavia che giuridicamente si tratti di acquisti in comproprietà.

È vero che davanti al Pretore essa non ha postulato l'attribuzione del mobilio

in proprietà esclusiva, ma su questo punto essa non ha nemmeno impugnato il

giudizio di primo grado. Quanto ai valori venali di fr. 1100.– e di fr. 6400.–,

essi corrispondono alle stime del perito giudiziario (act. LVII, referto del 30

settembre 2010, pag. 11).

Sciolta

la comproprietà, il risultato della liquidazione va ricon­dotto all'una o all'altra

massa dei coniugi assoggettati al regime della partecipazione agli acquisti

(DTF 138 III 154 consid. 5.2). In concreto il valore del mobilio assegnato a ciascun

coniuge va inserito così nei rispettivi acquisti: fr. 1100.– in quelli del

marito e fr. 6400.– in quelli della moglie, mentre il conguaglio di fr.

2650.

– in favore del primo grava gli acquisti della seconda (art. 209 cpv. 2

CC; I CCA, sentenza inc. 11.2012.37 del 16 settembre 2013, consid. 7b). Tenuto calcolo

di ciò, gli acquisti di AP 1 risultano in definitiva di complessivi fr. 70 561.98: fr. 1100.– per il mobilio

domestico, fr. 1560.07 per il conto presso il __________ a __________ (non contestato),

fr. 67 900.91 per il conto

previdenza “terzo pilastro” (non contestato), fr. 1.– per l'automobile (non contestato)

e nulla per l'azienda agricola (non contestato).

d)

Nelle sue osservazioni del 1° aprile 2014 AO 1 ribadisce essenzialmente che negli

acquisti del marito vanno reintegrati i fondi depositati a suo tempo presso la Banca __________ di __________, così come la somma di fr. 186 000.–

complessivi prelevata dal __________ a __________. Tali argomenti sono già

stati esaminati trattando l'appello di lei e non è il caso di ripetersi (sopra,

consid. 4). Ciò vale anche laddove l'interessata lamenta che, dopo l'annuncio

della separazione, fra il 24 e il 27 settembre 2004 il marito ha

azzerato un conto di

lei

presso il __________, ritirando complessivi fr. 14 600.–

(fr. 5000.–, fr. 5000.–, fr. 4600.–: doc. 23), e ha prelevato il

3.

gen­naio 2006, sempre dal suo conto, altri fr. 1500.– per riversarli

senza indugio sullo stesso conto a titolo di contributo ali­mentare (doc. 26).

Per tacere che l'autore dei prelievi – effettuati all'erogatore automatico (doc.

25) – non è stato identificato, come l'interessata stessa ha addotto nel memoriale

conclusivo (pag. 11 in basso), tali cifre sono semmai confluite nel capitale di

fr. 186 000.– citato dianzi, del

quale già si è detto (consid. 4).

e) Relativamente

agli acquisti di AO 1, l'appellante chiede anzitutto – a ragione – di includere

nel calcolo il saldo del menzionato conto previdenziale, di fr. 5579.09 (sopra,

consid. b). Come si è visto, inoltre, negli acquisti della moglie occorre

portare il valore del mobilio a fr. 6400.–, cui si aggiunge il conguaglio di

fr. 2650.– a debito della massa degli acquisti (sopra, consid. c). L'appellante

rimprovera poi al

Pretore

di avere qualificato come acquisto della moglie il conto n. __________ e

il deposito n. __________ presso il __________ di __________ (a lei

intestati) per complessivi fr. 39 246.19,

salvo annoverare quelle relazioni bancarie tra i beni propri di lei al momento

di ricapitolare gli averi dei coniugi, senza per altro accertarne il saldo il

giorno in cui è stata promossa causa (sentenza impugnata, consid. 27.1, 28.3 e

28.

). La convenuta obietta che in realtà tali relazioni erano gestite dal marito,

il quale le ha estinte in pochi giorni trasferendo i fondi alla Banca __________

di __________. Essa ripete altresì, una volta ancora, quanto allegato nel proprio

appello, ma su tali argomenti non giova tornare (sopra, consid. 4).

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha fatto carico a AO 1 di non avere dimostrato che

il saldo delle citate relazioni bancarie provenisse dalla vendita dell'appartamento

a __________, di modo che ha qualificato tali fondi alla stregua di acquisti,

tranne considerarli – effettivamente – come beni propri nel riepilogo

complessivo. L'interessata non nega di non essere riuscita a provare l'esistenza

di beni propri. Che l'appellante gestisse a piacimento i conti di lei poco importa.

Ciò premesso, dalla documentazione fiscale risulta che il saldo sul conto n. __________

al momento in cui è stata avviata la causa ammontava a fr. 1539.54

(estratto bancario dal 21 maggio 2007 al 20 giugno 2007, nella dichiarazione

d'imposta 2007 di AO 1). Tale importo va inserito così fra gli acquisti di lei.

Estratti relativi al conto di deposito, invece, non figurano né fra la

documentazione esibita dalle parti né fra quella prodotta da terzi (in

particolare dal __________, __________: doc. XII). Nemmeno l'appellante indica,

per altro, dove si troverebbero i documenti dai quali egli desume l'importo che

pretende di inserire fra gli acquisti della moglie. E in que­stioni rette dal

principio dispositivo non incombe al giudice del divorzio vagliare di propria

iniziativa la ponderosa documentazione agli atti (art. 277 cpv. 1 CPC).

In

ultima analisi, gli acquisti di AO 1 vanno rivalutati a fr. 29 552.70, così composti: fr. 6400.– per il

mobilio domestico, fr. 18 484.07 per

il conto presso la Banca __________ (non contestati), fr. 5579.09 per il conto

previdenza “terzo pilastro”, fr. 200.– per la quota sociale della Banca __________

(non contestati), fr. 1539.54 per il conto presso il __________ di __________,

dedotti fr. 2650.– per il conguaglio spettante al marito in seguito alla minore

attribuzione di mobilio.

f) L'appellante

si duole dipoi che AO 1 ha ritirato indebita­mente da un conto presso la Banca __________, intestato a entrambi, fr. 5300.– complessivi

(fr. 3000.– il 30 di­cembre 2004 e fr. 2300.– il 27 dicembre

2005). Adduce che su tale conto erano accreditate le indennità versate dalla

Fondazione __________ per lo sfalcio dei prati ch'egli eseguiva, sicché il

conto perteneva alla sua azienda agricola. Il Pretore non si è espresso al

riguardo. Nelle osser­vazioni all'appello l'interessata dà atto che i prelevamenti

litigiosi “riguardano la gestione dell'azienda agricola” (memoriale, pag. 4 in basso), ma sottolinea che l'appellante ammette di avere ritirato da un suo conto fr. 1993.45

per sostituire il boiler dell'abitazione familiare. Che i prelevamenti in

questione siano stati effettuati dalla moglie è un dato di fatto (estratto

conto della Banca __________, nel fascicolo “documenti prodotti dalla convenuta

il 29 aprile 2011”). Che AO 1 collaborasse all'attività agricola del marito è assodato.

Ciò ancora non la autorizzava tuttavia a ritirare il 30 dicembre 2004

fr. 3000.– dai fondi dell'azienda, tanto meno senza dichiarare la destinazione

della somma e senza nemmeno pretendere che il denaro fosse necessario per i

bisogni correnti dell'economia domestica. Analoga considerazione vale per il

secondo prelevamento, di fr. 2300.–, avvenuto il 27 dicembre 2005, non

risultando per di più che dopo la separazione (febbraio del 2005) la moglie si sia

ancora occupata del­l'azienda agricola. AO 1 va tenuta così a rifondere al

marito fr. 5300.– complessivi.

Da

parte sua l'appellante non contesta di avere pagato il 15 mar­zo 2006 la

menzionata fattura di fr. 1993.45 per la sostituzione del boiler facendo capo a

un conto della moglie, ma nel memoriale conclusivo ha giustificato l'operazione

sostenendo che AO 1 aveva deciso la spesa senza interpellarlo (osservazioni del

17.

ottobre 2012, pag. 49). Seppure ciò fosse, tuttavia, egli non poteva disporre

unilateralmente del conto della moglie (doc. 30 e 31), men che meno dopo la separazione,

quantunque la fattura fosse intestata a lei.

L'abitazione

familiare essendo per di più un suo bene proprio, l'appellante va tenuto di

conseguenza a rifondere a AO 1 fr. 1993.45, il che riduce a fr. 3306.55 quanto

essa gli deve per gli indebiti prelevamenti presso la Banca __________.

g) A

ragione l'appellante fa valere altresì che il primo giudice è caduto in errore

calcolando l'aumento dei beni coniugali, sia per non avere suddiviso a metà la

partecipazione di AO 1 agli acquisiti di lui, sia per avere omesso di

compensare la partecipazione di lui con quanto dovuto alla moglie. AO 1 ha

diritto invero alla metà degli acquisti del marito, di complessivi fr. 70 561.98, ossia a fr. 35 280.99, e AP 1 alla metà degli acquisti della

moglie, di complessivi fr. 29 552.70,

ossia a fr. 14 776.35 (art. 215 cpv.

1.

CC). Com­pensati i crediti (art. 215 cpv.

2.

CC), il marito deve alla moglie fr. 20 504.64. A ciò si aggiunge il compenso di fr. 52 894.– che spetta a AO 1 per i beni propri

investiti nell'abitazione familiare, bene proprio del marito (art. 206 cpv. 2

CC), mentre va dedotto il conguaglio di fr. 2650.– per la maggiore attribuzione

di mobilio domestico (art. 205 cpv. 2 CC), oltre all'indebito prelevamento di

fr. 3306.55 dalla Banca __________. Per concludere, dunque, l'appellante deve a

AO 1 fr. 67 442.10 (rispetto ai fr.

131.

205.98 stabiliti dal Pretore). Circa

le modalità di pagamento, l'appellante propone di confermare quelle fissate dal

primo giudice (due rate, di cui la prima entro 60 giorni e la seconda entro 10

mesi dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza). La convenuta non esprimendosi

al riguardo, non è il caso di decidere altrimenti, tranne adattare le date al

tempo trascorso.

6.

L'appellante chiede inoltre

che AO 1 sia condannata a restituirgli fr. 5800.–, corrispondenti alla

differenza tra il contributo ali­mentare provvisionale di fr. 1500.– mensili ch'egli

ha versato dal settembre del 2008 al giugno del 2009 e quello di fr. 920.–

mensili decretato dal Pretore il 23 giugno 2009 con effetto retroattivo dal

settembre del 2008. L'interessata contesta la pretesa, opponendo il suo diritto

di esigere “il rimborso derivante dai prelievi abusivi effettuati dal marito”

(osservazioni all'appello, pag. 11). Sulla richiesta di AP 1, formulata nel

memoriale conclusivo del 17 ottobre 2012 (pag. 67 e 73), il Pretore non ha

statuito. Ora, questioni di dare e avere successive all'avvio della causa di divorzio

esulano dalla liquidazione del regime dei beni (il cui scioglimento si dà per avvenuto il giorno in cui è promossa l'azione

di divorzio: art. 204 cpv. 2 CC). Sono suscettibili però di influire sugli effetti

del divorzio legati alla situazione finanziaria in cui vengono a trovarsi i

coniugi dopo lo scioglimento del matrimonio. E nell'ambito di una sentenza di

divorzio devono regolarsi tutte le pretese pecuniarie correlate allo

scioglimento del vincolo (principio dell'unità

di giudizio: I CCA, sentenza inc. 11.2009.12 del 26 maggio 2011,

consid. 2 con rinvio). Ciò posto, AO 1 si limita a definire la pretesa dell'appellante

alla stregua di “presunti alimenti pagati in eccesso” (osservazioni all'appello,

loc. cit.), ma non nega di avere ricevuto

un contributo provvisionale di fr. 1500.– mensili dal settembre del

2008.

al giugno del 2009 (compresi). Quanto al prospettato “rimborso derivante

dai prelievi abusivi effettuati dal marito”, giovi richiamare quanto già detto

e ripetuto (consid. 5d con rinvio al consid. 4). Tenuto conto di ciò, l'importo

dovuto dall'appellante a AO 1 va ulteriormente ridotto a

fr. 61 642.10 (fr. 67 442.10 dedotti fr. 5800.–).

7.

Circa il riparto degli

averi previdenziali, il Pretore ha ordinato alla Cassa pensione del __________,

cui l'appellante è affiliato, di corrispondere a AO 1 una prestazione in capitale

di fr. 241 407.70 al momento in

cui sarebbe passata in giudicato la decisione. L'appellante chiede di ridurre la

somma a fr. 133 333.–, scaglionando

il versamento in rate di fr. 791.– men­sili. In primo grado per vero egli si

era limitato a offrire “un'indennità LPP maturata in costanza di matrimonio a favore

di AO 1”, senza formulare cifre e rimettendosi così al giudizio del Pretore (memoriale

conclusivo, pag. 72). Nella misura in cui contesta per la prima volta l'ammontare

della somma in appello, egli parrebbe quin­di

avanzare una richiesta irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Sta di fatto

che laddove si tratti di verificare l'entità di una prestazione d'uscita

o l'insorgere di un caso di previdenza fa stato il principio inquisitorio

illimitato, essendo di pubblico interesse che dopo il divorzio un coniuge benefici

di un'appropriata copertura per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti (DTF

129.

III 486 consid. 3.3). In proposito questa Camera non è dunque vincolata

alla decisione impugnata, anche perché – come si vedrà tosto – l'ordine

impartito dal Pretore alla Cassa pensione del __________ appare già a

prima vista inattuabile.

a) Il

Pretore ha accertato che in concreto un caso di previdenza è sopraggiunto per

entrambi i coniugi. Il 30 giu­gno 2011 AP 1, che aveva accumulato una

prestazione d'uscita di fr. 482 815.55,

è stato posto in pensionamento anticipato con una rendita mensile di fr.

3979.

, la quale si ridurrà a fr. 2819.75 mensili il 20 giugno 2015 (pensionamento

ordinario). AO 1 ha riscattato la propria cassa pensione presso la __________ già

nel 1982, incassando il capitale di fr. 23 198.– (sentenza impugnata, consid. 33). Vista la lunga durata

del matrimonio, il riparto dei ruoli assunto dai coniugi durante la vita in

comune e la difficile situazione economica della moglie, il Pretore ha ritenuto

di assegnare a quest'ultima un'indennità pari a un mezzo della prestazione di

libero passaggio accumulata da AP 1 dal 24 aprile 1981 (data del matrimonio) fino

al 30 giugno 2011 (data del prepensionamento), ovvero fr. 241 407.70, salvo condannare al versamento la cassa

pensioni di lui (senza per altro comunicare l'ordine all'istituto). Ciò risulta

già di primo acchito inese­guibile, la prestazione di libero passaggio non

potendo più essere suddivisa una volta che è intervenuto un caso di previdenza

(sia pure di pensionamento anticipato: Pichonnaz

in: Commentaire romand, op. cit., n. 9 in fine,

58.

e 59 ad art. 124 CC).

b) L'appellante

si duole anzitutto che per stabilire l'ammontare della propria prestazione di

libero passaggio il Pretore si sia fondato su un certificato risalente a oltre

due anni prima del­l'emanazione della sentenza. Fa valere altresì – in sintesi

– che se fosse tenuto a versare alla moglie l'importo fissato dal Pretore, egli

non potrebbe più sopperire al proprio fabbisogno dopo il divorzio, mentre la

moglie disporrebbe di un margine di fr. 1374.89 mensili oltre il proprio e

fruirebbe di sostanza per almeno fr. 158 076.29

(memoriale, pag. 24). In simili circostanze l'indennità da lui dovuta a AO 1 non

dovrebbe eccedere – egli opina – un terzo della prestazione di libero passaggio

acquisita durante il matrimonio, da lui prudentemente stimata in fr. 400 000.–. Per quanto attiene alle modalità di

pagamento, egli chiede di versare l'indennizzo sotto forma di rendita mensile

calcolata secondo le aspettative di vita della moglie. Nelle sue osservazioni

all'appello quest'ultima eccepisce, da parte sua, che AP 1 ha sollecitato il pensionamento

anticipato proprio per evitare la suddivisione degli averi previdenziali e

lamenta di non avere più risparmi, consumati per far fronte al proprio sostentamento

in pendenza di causa, sicché non si giustifica – a mente sua – di derogare al

principio del riparto a metà.

c) A

norma dell'art. 122 cpv. 1 CC, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati

a un istituto di previdenza professionale e non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione,

ciascuno ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata

per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge sul libero

passaggio. Se è già sopraggiunto – come in concreto – un caso di previdenza per

uno dei coniugi o per entrambi o se le pretese in materia di previdenza

professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per

altri motivi, l'art. 124 cpv. 1 CC conferisce al coniuge cui spetterebbe la

metà della prestazione d'uscita il diritto a “un'adeguata indennità”. Per definire

tale indennità occorre dipartirsi dal principio per cui tutte le

prestazioni acquisite dai coniugi in costanza di matrimonio vanno divise a metà

e considerare tutti gli elementi che caratterizzano la situazione

economica di ambedue, a cominciare dalle esigenze previdenziali. Si

procede pertanto in due fasi: prima si calcola l'ammontare della prestazione d'uscita

al momento del divorzio o al momento in cui è sopraggiunta l'impossibilità di

dividere la prestazione medesima e poi si commisura tale somma alle concrete

esigenze previdenziali delle parti (DTF 133 III 404 consid. 3.2). L'art. 123

cpv. 2 CC è applicabile per

analogia

(DTF 137 III 52 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_782/2010 del 2

febbraio 2012 consid. 3.5.1).

d) Nella

fattispecie è pacifico che AO 1 non dispone (più) di averi previdenziali.

Quanto all'appellante, decisiva non è – come egli crede – la prestazione d'uscita

che avrebbe maturato al momento del divorzio, bensì quella da lui acquisita al

momento in cui è sopraggiunto l'evento previdenziale, cioè

il pensionamento anticipato (Pichonnaz,

op. cit., n. 49

ad art. 124 CC). E, come detto, dopo l'evento quel capitale non può più

essere suddiviso. Giustamente perciò il Pretore si è fondato sull'ammontare

della prestazione di libero passaggio acquisita da AP 1 il 30 giu­gno

2011, quando la prestazione d'uscita è stata convertita in rendita vitalizia. A

quel momento la prestazione da lui accumulata durante il matrimonio ammontava a

fr. 482 815.55 (act. 155: lettera 12 di­cembre

2011.

della Cassa pensione del __________). Non vi sono ragioni pertanto di

esperire ulteriori accertamenti al riguardo, come egli parrebbe chiedere.

e) La

questione è di sapere, nelle condizioni illustrate, quale

“indennità

adeguata” vada riconosciuta a AO 1 giusta l'art. 124 cpv. 1 CC. In concreto il

matrimonio è stato senz'altro di lunga durata (32 anni). Quanto ai redditi, l'appellata

percepisce solo una rendita AVS di fr. 1311.– mensili, mentre il suo

fabbisogno personale dopo il divorzio (“debito mantenimento” nel senso dell'art.

125.

cpv. 1 CC) è stato calcolato dal Pretore in fr. 1926.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio

fr. 600.– stimati, tasse varie fr. 35.–, imposte fr. 91.–: sentenza

impugnata, consid. 36.4). L'appellante non muove contestazioni al riguardo. AO 1

chiede invece che il suo fabbisogno sia rivalutato a fr. 2100.– mensili nell'ipotesi

in cui le sia assegnata l'abitazione familiare (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 600.– stimati, premio della cassa

malati fr. 100.–, spese d'automobile fr. 100.–, imposte fr. 100.–), rispettivamente

a fr. 2800.– mensili nel caso in cui essa sia costretta a trasferirsi altrove

(costo dell'alloggio stimato in fr. 1300.– mensili: osservazioni all'appello,

pag. 9 in fondo).

Relativamente

al costo dell'alloggio, il Pretore ha reputato un canone di fr. 600.–

mensili sufficiente per locare in __________ un appartamento destinato a una

persona sola. L'interessata assume che, considerata la sua sistemazione

attuale, occorrerebbero almeno fr. 1300.– mensili per appigionare un alloggio

analogo. Ora, la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il

diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della fa­miglia lo permettano – il tenore di vita

precedente (RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581 consid. 4c

con richiami). Durante la vita in comune la convenuta abitava con il marito in una

casa di 133 m² (act. LVIII: perizia, pag. 2). Per conservare lo stesso tenore

di vita essa dovrebbe poter disporre, seppure da sé sola, di almeno due o tre

locali con cucina e servizio. Se si considera che durante la separazione il

marito pagava, in inverno, fr. 1100.– mensili alla sorella per un rustico a __________

(doc. 6 nell'inc. CA. 2011.12) e fr. 850.– mensili per l'Agriturismo __________

alla Fondazione __________ (doc. 7 nell'inc. CA. 2011.12 e doc. 4 nell'inc. CA.

2011.

), la spesa di

fr.

600.

– mensili stimata dal Pretore non appare realistica. Pur commisurata al

livello dei costi nella regione della Vallemaggia, la pigione per un alloggio adeguato alla situazione della moglie va

rivalutata ad almeno fr. 1100.– mensili, spese accessorie comprese.

Il

Pretore non ha inserito nel “debito mantenimento” dell'interessata alcuna spesa

per la cassa malati, ritenendo che AO 1 non avesse dimostrato di dover pagare nulla

oltre il sussidio cantonale. La convenuta sostiene che in realtà rimane una

differenza di fr. 350.– mensili a suo carico. Davanti al Pretore tuttavia essa aveva

fatto valere unicamente una spesa di fr. 100.– mensili (memoriale

conclusivo, pag. 18). Né essa pretende che – per avventura – la maggior

differenza sia fondata su fatti nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). Nella misura in

cui chiede di riconoscerle più di fr. 100.– mensili, essa

avanza

pertanto una pretesa irricevibile. Chiarito ciò, dai documenti prodotti nell'inc.

CA. 2011.12 risulta che nel 2011

l'istanza

di sussidio di lei per l'assicurazione contro le malattie è stata accolta, ma

che a quel momento l'Ufficio non era in grado di calcolare l'ammontare del

sussidio. Considerato in ogni modo che nel 2010 AO 1 già pagava fr. 651.60

annui per la polizza complementare (dichiarazione della cassa malati __________, nell'inc. CA. 2011.12), una spesa di fr. 100.–

mensili per il premio non coperto dal sussidio cantonale è sicuramente

giustificata.

La

spesa di fr. 100.– mensili per costi d'automobile che AO 1 aveva fatto valere

già nel memoriale conclusivo (pag. 18) è stata ignorata dal Pretore (sentenza

impugnata, consid. 36.4). Ora, dovunque la moglie decida di risiedere, è

pacifico che durante la comunione domestica costei disponeva di una vettura, il

cui uso rientrava nel suo tenore di vita. E la fine della comunione domestica

non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – come detto – il livello di vita precedente (RtiD I-2010 pag.

699.

n. 20c). In simili condizioni è

senz'altro legittimo inserire un'indennità di fr. 100.– mensili nel

fabbisogno dell'appellata, già alla luce del premio dell'assicurazione contro

la responsabilità civile del veicolo e dell'imposta di circolazione (doc. 15).

Relativamente

all'onere fiscale, l'interessata fa valere che esso ammonta a fr. 100.–

mensili, come attesterebbe la documentazione da lei prodotta il 24 ottobre

2011.

Dalla tassazione 2009 (nell'inc. CA. 2011.12) risulta in realtà un'imposta

cantonale di fr. 487.95 e un'imposta federale di fr. 113.20. Applicato un

moltiplicatore d'imposta comunale del 95%, la cifra di fr. 91.– mensili

riconosciuta dal Pretore risulta sufficiente per coprire l'obbligo tributario.

Per

il suo “debito mantenimento”, in definitiva, AO 1 abbisogna di fr. 2626.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio

fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 100.–, costi d'automobile fr.

100.

–, tasse varie fr. 35.–, imposte fr. 91.–).

Riepilogando,

AO 1 ha redditi per fr. 1311.– mensili e un fabbisogno personale di fr. 2626.–

mensili. Registra così un ammanco di fr. 1315.– mensili. Quanto alla liquidazione

che le spetta in esito allo scioglimento del regime dei beni, l'aspettativa non

eccede apprezzabilmente fr. 61 000.–.

Sul fronte dei risparmi, poi, l'interessata risulta pressoché senza risorse, gli

atti confermando che i suoi averi presso la Banca __________ si erano assottigliati a circa fr. 40 000.– già

nel luglio del 2009 (doc. VIII richiamato) e quelli presso la __________ si

erano ridotti nel luglio del 2011 a fr. 245.– (doc. XV richiamato), mentre

il marito medesimo ammette che il “terzo pilastro” di lei si è azzerato dopo la

separazione. Quanto ai fondi presso il __________, al momento in cui è stata

promos­sa la causa di divorzio essi erano di appena fr. 1500.– (sopra, consid.

5e in fine). Né AO 1 consta possedere altri beni mobili o immobili di qualche

valore, l'automobile essendosi se mai deprezzata nel frattempo.

f) Per

quanto concerne AP 1, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 4146.–

mensili (rendita ponte della cassa pensione fr. 3979.75 mensili, proventi medi

dell'attività agricola fr. 166.65 mensili), non senza precisare che dal

luglio del 2015 la pensione si ridurrà a fr. 2819.75 mensili, ma che a quel

momento l'interessato percepirà la rendita AVS. L'appellante sostiene che il

reddito della sua azienda agricola negli ultimi quattro anni è risultato trascurabile

(fr. 77.37 mensili in media). Il Pretore, constatato che l'autorità fiscale aveva

tassato quel reddito in fr. 416.– mensili nel 2008, in fr. 500.– mensili nel 2009 (decisione oggetto di reclamo) e

in fr. 166.65 mensili nel 2010, per “opportunità” si è fondato sul dato

più recente (sentenza impugnata, consid. 36.1). AO 1 obietta nelle sue

osservazioni all'appello che durante la vita in co­mune l'azienda ha sempre generato un'entrata di fr. 15 000.­­–/ 20 000.– annui

e sottolinea che i versamenti dell'azienda a S__________, cui il marito è

legato sentimentalmente, non si giustificano, la maggior parte del lavoro agricolo

essendo svolta dall'appellante stesso, mentre

S__________ risiede durante la settimana nella Svizzera tedesca, sicché

il reddito dell'azienda va stimato in almeno fr. 1000.– mensili.

L'appellante

lamenta che il Pretore abbia accertato il reddito dell'azienda in fr. 166.65

mensili rispetto ai fr. 77.37 mensili da lui fatti valere, ma non spiega

perché, fondandosi sugli accertamenti più recenti dell'autorità tributaria, il

primo giudice avrebbe apprezzato erroneamente le prove. Per di più, egli non

indica nemmeno quali atti documentino le cifre relative al rendimento aziendale

degli ultimi quattro anni da lui asserito, ciò che rende l'appello già a prima

vista irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1

CPC). La convenuta da parte sua pretende di imputare al­l'azienda agricola un

reddito analogo a quello precedente la separazione dei coniugi, ma dimentica

che a quel tempo il marito poteva contare sulla sua collaborazione essenzialmente

gratuita, la quale gli è venuta a mancare. Quanto ai versamenti in favore di S__________,

riconosciuti dall'autorità fiscale, le obiezioni dell'appellata non bastano per

definirli ingiustificati o esagerati.

Circa

il “debito mantenimento” di AP 1 dopo il divorzio, il Pretore lo ha calcolato in

fr. 2468.– mensili (minimo

esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 600.–, premio

della cassa malati fr. 292.–, premio del “terzo pilastro” dato a pegno del

debito ipotecario fr. 123.02, contributo AVS fr. 72.10, imposte cantonali

fr. 78.47, imposte comunali fr. 88.20, IFD fr. 14.35). L'appellante chiede

di portarlo a fr. 2714.04 mensili per tenere conto del fatto ch'egli dovrà reintegrare

il “terzo pilastro” posto a pegno del debito ipotecario, “terzo pilastro” cui

egli dovrà attingere per versare alla moglie la liqui­dazione del regime dei

beni. Una volta ancora però egli trascura qualsiasi indicazione sugli atti dai

quali risulterebbe ch'egli sarà tenuto a ricostituire il “terzo pilastro” a

ridosso del pensionamento ordinario. Tutto si ignora poi sui calcoli da lui svolti

per determinare l'eventuale premio supplementare. Motivato una volta di più in modo

insufficiente (sotto il profilo dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'appello sfugge così

a ulteriore disamina. Ne segue che l'appellante dispone di entrate per fr.

4150.

– mensili a fronte di un fabbisogno personale dopo il divorzio di fr.

2468.

– mensili, ciò che gli garantisce un margine di circa fr. 1680.– mensili. Il

1° luglio 2015 egli si vedrà ridurre la pensione a fr. 2819.75, ma potrà

contare sulla rendita AVS, che può essere prudentemente stimata in un importo

pari a quello percepito dalla moglie (fr. 1311.– mensili). Anche volendo supporre

che con l'avanzare degli anni egli dovrà rinunciare all'attività agricola, i

suoi redditi non dovrebbero risultare inferiori perciò a fr. 4130.– a

fronte di un fabbisogno personale (da cui vanno dedotti i contributi AVS di fr.

72.10

mensili) stimabile in fr. 2396.– mensili. Ciò gli lascerà un agio presumibile

di circa fr. 1730.– mensili.

Dal

profilo della sostanza, è vero che l'appellante sarà tenuto a versare alla moglie

circa fr. 61 000.– in liquidazione

del regime dei beni e che tale esborso potrebbe azzerare i suoi risparmi. È

altrettanto vero però ch'egli possiede immobili a __________, tra cui l'abitazione

familiare stimata fr. 211 200.– (oltre

a fr. 75 200.– per il solo

terreno: sentenza impugnata, consid. 9), sia pur gravata di un'ipoteca di fr.

150.

000.–, e un rustico stimato fr. 38 000.– (perizia, pag. 10), per tacere di altre

particelle (n. __________, n. __________ e n. __________: doc. S, V, Z). Egli

conserva una spettanza inoltre nell'eredità materna, seppure in comunione con sette

fratelli, sui noti attivi transitati presso la Banca __________ a __________, su circa fr. 90 000.– depositati su conti

della madre e sugli immobili di lei a __________ (doc. X richiamato dall'Ufficio

delle imposte di successione e donazione). Non fa dubbio in definitiva che la

sua situazione finanziaria sia di gran lunga migliore rispetto a quella della moglie.

g) Non

si disconosce che nel caso specifico la moglie ha quasi sei anni più del

marito, ma l'aspettativa di vita di lei (17.8 anni per una donna di 70 anni) per

rapporto a quella dell'appellante (19.9 anni per un uomo di 64 anni) tempera

notevolmente le conseguenze legate alla differenza d'età (Statistica svizzera, Speranza

di vita, tabelle in: www.bfs.admin.ch/bfs/portal/ it/index/themen/01/.../04.html). Sta di fatto che per integrare la rendita AVS fino a coprire il

proprio fabbisogno tenendo conto della sua aspettativa di vita AO 1 necessiterebbe

di un capitale addirittura più alto della metà di quanto il marito ha accumulato

durante il matrimonio (fr. 15 780.–

annui per 17.8 anni). Tutto ponderato, in ultima analisi non si intravedono ragioni

per scostarsi dal principio per cui l'“inden­nità adeguata” spettante alla

moglie secondo l'art. 124 cpv. 1 CC debba ammontare alla metà di quanto accumulato

dal marito in costanza di matrimonio, ossia a fr. 241 407.70. Tanto meno ove si pensi che qualora

un caso di previdenza intervenga per il coniuge debitore poco prima della

sentenza di divorzio, il criterio del riparto a metà assume particolare importanza

(Pichon­naz, op. cit., n. 44 ad

art. 124 CC).

h) Rimane

da esaminare se l'appellante sia in grado di versare l'indennità appena citata

e in che modo. Ora, un versamento di fr. 241 407.70

in capitale non può equamente essergli imposto, già per il fatto che AP 1 non ha

liquidità sufficiente. Certo, egli potrebbe realizzare i propri immobili e cedere

la propria spettanza nella successione materna, ma ciò richiederebbe tempo e lo

priverebbe di un alloggio (la casa costruita sulla particella n. 295) a un costo

particolarmente modico. Quanto all'alternativa di un pagamento rateale, la

soluzione appare impraticabile, la scarsa liquidità del debitore implicando

centinaia di scadenze mensili, con tutti gli inconvenienti e i rischi che

deriverebbero alla creditrice.

In

circostanze del genere non resta che far capo alla possibilità – sussidiaria –

di una rendita (Pichonnaz, op.

cit., n. 65 ad art. 124 CC). A tal fine bisogna dipartirsi dall'ammontare dell'indennità

adeguata (nel senso dell'art. 124 cpv. 1 CC), che va convertita in rendita secondo

i coefficienti della tavola n. 1 pubblicata da Stauffer/Schae­t­zle

(Pichonnaz, op. cit., n. 68 e 69

ad art. 124 CC). L'appellante reputa applicabile il coefficiente 14.04 riferito

a una donna di 70 anni. Se non che, il pagamento della rendita si estingue alla

morte del debitore. La capitalizzazione deve avvenire pertanto secondo il

coefficiente applicabile al marito, ossia a un uomo di 64 anni (esempio di

calcolo in: Baumann/Lauter­burg,

FamKom Scheidung, 2ª edizione, n. 77 ad art. 124 CC). Dipartendosi da un capitale

di fr. 241 407.70, suddiviso per il

coefficiente 13.65 (Stauffer/Schae­t­zle,

Tables de capitalisation, 5ª edizione, tavola n. 1), si ottiene una

rendita annua di fr. 17 685.55,

pari a fr. 1475.– mensili (arrotondati). Si tratta di una somma che con la propria

disponibilità di fr. 1680.– mensili (sopra, consid. f) l'appellante è senz'altro

in grado di corrispondere. Di per sé inoltre la rendita andrebbe ancorata all'indice

nazionale dei prezzi al consumo, ma i redditi di AP 1 non sono – né saranno –

necessariamente adeguati al rincaro. Si giustifica così di prevedere un adeguamento

limitato alla misura in cui seguiranno l'evoluzione dei prezzi al consumo anche

le rendite del debitore. In parziale accoglimento dell'appello, il dispositivo n. 6

della sentenza impugnata va perciò modificato di conseguenza.

8.

In merito al contributo alimentare

per la moglie dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) il Pretore ha ribadito che,

vista la lunga durata del matrimonio, AO 1 ha diritto di conservare il tenore

di vita raggiunto durante la comunione domestica. Accertati i

red­diti e i fabbisogni personali

delle parti, dedotti tali fabbisogni dall'insieme dei redditi egli ha ottenuto un'eccedenza

di

fr. 1026.– mensili in base

alla quale ha stabilito un contributo

alimentare di fr. 800.– mensili per AO 1 fino al 30 giugno

2005.

e di fr. 600.– mensili in seguito, senza limiti di tempo.

a) I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il

divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare

(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati diffusamente illustrati da questa Camera

(RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale

giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio

ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge creditore.

Ciò è il caso di regola quando un matrimonio sia durato oltre dieci anni, come

in concreto, sicché entrambi i coniugi hanno diritto – per

prin­cipio

– di conservare anche dopo il divorzio il tenore di vita sostenuto durante la

comunione domestica (sopra, consid. 7e). L'art. 125 CC non conferisce

automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia

prevale sul diritto al contributo, come si arguisce dall'art. 125 CC. Un

coniuge può pretendere un contributo ali­mentare, di conseguenza,

solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio “debito

mantenimento” e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva

sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con rinvii).

Per

definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con

influsso concreto sulla sua situazione finanziaria delle parti si procede così

in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si

determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica,

livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in

seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione

(oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la

separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge

possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena

descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il

coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento

oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente

la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al

principio della solidarietà (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.191

del 16 dicembre 2013, consid. 7).

b) Nella

fattispecie la vita in comune dei coniugi è durata, senza contare la convivenza

previa, 23 anni e il riparto dei ruoli ha influito manifestamente sulla

situazione finanziaria della moglie, la quale dopo il matrimonio ha esercitato

un'attività lucrativa meramente sporadica. Ch'essa abbia optato per il governo

della casa di sua spontanea volontà poco interessa. Importa che per atti

concludenti AP 1 si sia accomodato di tale stato di cose. Ora, per quanto attiene

al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, il Pretore ha omesso di

accertare il tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica,

limitandosi a calcolare i loro fabbisogni personali dopo il divorzio. AO 1 non

contesta ad ogni modo che il suo “debito mantenimento” dopo lo scioglimento del

matrimonio corrisponda a tale fabbisogno, né l'appellante muove obiezioni al

proposito, né tanto meno spetta a questa Camera indagare d'ufficio, in materia

di contributi alimentari fra coniugi applicandosi il principio dispositivo (art.

277.

cpv. 1 CPC). Ne discende che per conservare il livello di vita acquisito

durante la comunione domestica AO 1 abbisogna di fr. 2626.– mensili (sopra,

consid. 7e).

c) L'art.

125.

cpv. 1 CC subordina lo stanziamento di un contributo alimentare dopo il

divorzio – come detto – alla condizione di non potersi pretendere che un

coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, “inclusa un'adeguata

previdenza per la vecchiaia”. In concreto AO 1 percepisce una rendita AVS di

fr. 1311.– mensili. Se a ciò si aggiunge la rendita fissata da questa Camera in

fr. 1473.80 mensili come “adeguata indennità” a norma dell'art. 124 cpv. 1 CC, AO

1.

disporrà dopo il divorzio di complessivi fr. 2784.80 mensili che le

consentiranno di finanziare il suo “debito mantenimento” di fr. 2626.– mensili.

Ciò non lascia spazio a un contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1

CC. Su questo punto l'appello merita dunque accoglimento e il contributo di mantenimento

fissato dal Pretore va annullato.

III. Sulle spese processuali e le

ripetibili

9.

Le spese dell'appello presentato

da AO 1 seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di

un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili, commisurata all'entità

dei valori in gioco (ulteriori fr. 53 844.– in liquidazione del regime dei beni, diritto

d'abitazione vitalizio nell'abitazione familiare dietro versamento di fr. 500.–

mensili).

Le spese dell'appello presentato AP

1, non scevro di prolissità, vanno suddivise secondo il vicendevole grado di

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante vede accogliere il suo ricorso sul

contributo alimentare per la moglie (soppresso) e sul rimborso dei contributi

provvisionali pagati in eccesso. Vede ridurre altresì quanto spetta a AO 1 in

liquidazione del regime matrimoniale (seppure non nella misura richiesta), mentre

vede respingere la riduzione dell'“indennità adeguata” da lui dovuta giusta l'art.

124.

cpv. 1 CC, ancorché ottenga il diritto di pagare sotto forma di rendita.

Considerati i valori in gioco, nel complesso si giustifica di suddividere equitativamente

le spese a metà e di compensare le ripetibili.

L'esito del giudizio odierno non

influisce apprezzabilmente, per contro, sul dispositivo di primo grado inerente

agli oneri processuali (ripartiti a metà) e alle ripetibili (compensate), tanto

meno ove si pensi che nelle cause del diritto di famiglia va annessa

particolare importanza in materia di spese giudiziarie al criterio dell'equità (Rep.

1996.

pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 158 CPC).

IV. Sui rimedi giuridici a livello

federale

10.

Circa i rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nel

caso specifico il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

II. Le spese processuali

di tale appello, di fr. 2500.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP

1 fr. 3500.– per ripetibili.

III. Nella misura in cui è ricevibile,

l'appello di AP 1 è parzial­mente accolto, nel senso che i dispositivi n. 3, 5

e 6 della sentenza impugnata sono così riformati:

3. Non

sono dovuti contributi di mantenimento fra coniugi.

5. AP

1 è condannato a versare a AO 1, in liquidazione del regime dei beni, la somma

di fr. 61 642.10 in due rate di

fr. 30 821.05 ognuna, la prima entro 60 giorni e la seconda

entro 10 mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

6. AP

1 è condannato a versare a AO 1, a titolo di indennità ade­guata giusta l'art.

124 cpv. 1 CC, una rendita vitalizia fr. 1475.– mensili. L'ammontare della rendita è ancorato al rincaro nella stessa

misura in cui risulteranno adeguate al rincaro le rendite AVS e LPP percepite

dal debitore.

IV. Le spese di tale appello, di fr. 2500.–

da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

V. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).