11.2014.80
Responsabilità del capo di famiglia
14 dicembre 2016Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.80
Lugano
14 dicembre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa OR.2013.14 (responsabilità
del capo di famiglia) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 26 aprile 2013 da
AP 1 ora in
AP 2 ora in e
ora in
(patrocinati dall'avv. PA 2)
contro
AO
1, e
AO
2
(patrocinati dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 15 settembre 2014 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore aggiunto il 4 agosto 2014;
Ritenuto
in fatto: A. L'11 marzo 2012, tra le ore 01.15
e 01.30, è divampato un incendio in una casa bifamiliare di via __________ a __________.
Dall'inchiesta di polizia è emerso che le fiamme sono partite dalla terrazza
dell'appartamento al primo piano, a quel tempo abitato dai coniugi AO 2 e AO 1
con le due figlie, A__________ (nata il 4 dicembre 2001), e C__________ (nata
il 6 ottobre 1999), per poi propagarsi rapidamente fino a distruggere quasi
completamente il tetto dello stabile. L'appartamento dei coniugi AO 1 ha subìto
importanti danni causati dal fuoco, dal fumo e dall'acqua usata dai pompieri per
spegnere il rogo. Anche l'appartamento al pianterreno, abitato allora dai
coniugi AP 2 e AP 1 con i figli minorenni J__________ e N__________ e l'altro
figlio maggiorenne di lei D__________, ha riportato danni, prevalentemente per le
infiltrazioni d'acqua verificatesi durante le operazioni di spegnimento. La
causa più probabile dell'incendio è stata ricondotta all'autocombustione di un
“cuscino a forma di fiore” contenente semi di cereali che era stato riscaldato in
un forno a microonde e poi lasciato raffreddare, dopo l'uso, da A__________ su
un divano sulla terrazza del primo piano.
B. Il 22 giugno 2012 AP 2 ha raggiunto
con la __________ Assicurazioni SA, presso cui la famiglia AO 1 era assicurata
contro la responsabilità civile, un “accordo d'indennizzo” in base al quale la
compagnia ha versato fr. 10 000.– “a
titolo di acconto senza nessun riconoscimento di responsabilità civile da parte
dei nostri assicurati (ossia tutti i membri della famiglia AO 1)”. Con decreto
del 16 luglio 2012 il Magistrato dei minorenni ha abbandonato il procedimento
penale a carico A__________, prosciogliendola dall'accusa di incendio colposo per
insufficienza di prove e rinviando gli accusatori privati (I__________,
proprietario dell'immobile danneggiato, e AP 2) a far valere le loro pretese di
risarcimento dinanzi al foro civile.
C. Decaduto infruttuoso il 28
gennaio 2013 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2012.182), il 26 aprile
2013 AP 2 e AP 1 con D__________ hanno convenuto AO 2 e AO 1 davanti al Pretore
del Distretto di Bellinzona, chiedendo – previo conferimento del gratuito
patrocinio – che costoro fossero solidalmente condannati a versare fr. 66 121.– oltre interessi al 5% dal 6 dicembre 2012
in risarcimento del danno. Nella loro risposta del 26 giugno 2013 i convenuti hanno
proposto di respingere la petizione. Con replica del 30 agosto 2013 e duplica
del 30 settembre 2013 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni, gli attori riducendo nondimeno la
pretesa a fr. 64 359.95 oltre interessi.
D. Alle prime arringhe del 12
novembre 2013 sono state notificate svariate prove e l'istruttoria è terminata
il 20 marzo 2014. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a
memoriali conclusivi del 10 aprile 2014 in cui hanno mantenuto il loro punto di
vista, gli attori precisando tuttavia la pretesa in fr. 62 359.95 in favore di AP 2 e AP 1 e in fr. 2000.–
in favore di D__________. Statuendo con sentenza del 4 agosto 2014, il Pretore
aggiunto ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 1150.–
complessivi a carico degli attori in solido, tenuti inoltre a rifondere ai convenuti
fr. 7300.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata
AP 2 e AP 1 sono insorti con un appello del 15 settembre 2014 per ottenere che
la petizione sia parzialmente accolta e il giudizio impugnato riformato nel
senso di condannare solidalmente i convenuti a versar loro fr. 36 909.95 con interessi al 5% dal 6 dicembre 2012,
addebitando le spese processuali di primo grado alle parti in ragione di metà
ciascuno e compensando le ripetibili. Essi instano altresì per il beneficio del
gratuito patrocinio in entrambi i gradi di giudizio. Nelle loro osservazioni
del 20 ottobre 2014 AO 2 e AO 1 propongono di respingere l'appello e postulano un'indennità
di fr. 4236.85 per ripetibili di secondo grado.
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori
con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto
è senz'altro dato, ove appena si consideri il valore litigioso ancora in
discussione davanti al Pretore aggiunto (fr. 64 359.95).
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata
intimata al patrocinatore degli attori il 4 agosto 2014. Il termine di ricorso
è rimasto sospeso fino al 15 agosto 2015 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b
CPC e, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe giunto a scadenza domenica 14
settembre 2014, salvo prorogarsi a lunedì 15 settembre 2014 per effetto dell'art.
142 cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Al loro memoriale gli
appellanti accludono un “dettaglio prestazioni” relativo alle spese effettive
(fr. 132.–) che il loro legale ha registrato per il patrocinio di primo grado
fino al gennaio del 2013. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono ammissibili
in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,
tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto gli
appellanti non pretendono che fosse ragionevolmente impossibile sottoporre il
nuovo documento – per altro neppure datato – al Pretore aggiunto. Comunque sia,
e come si vedrà in appresso, la distinta non sussidia ai fini del giudizio. In
proposito non giova dunque attardarsi.
3. Nella decisione impugnata il
Pretore aggiunto, ricordata la facoltà del giudice civile di valutare
autonomamente le risultanze di un procedimento penale circa l'apprezzamento
della colpa e la determinazione del danno (art. 53 cpv. 2 CO), ha rilevato
anzitutto che la responsabilità del capo di famiglia (art. 333 cpv. 1 CC) presuppone
tre requisiti cumulativi: un capo famiglia, un atto illecito da parte della
persona da sorvegliare e una negligente vigilanza da parte del capo famiglia. Ciò posto, egli ha accertato che l'istruttoria
civile ha sostanzialmente confermato quanto A__________ aveva dichiarato in
sede penale, ovvero che la sera del 10 marzo 2012 essa soffriva di mal di
pancia e che, per darle sollievo, la madre aveva riscaldato per 30 secondi nel
forno a microonde un “cuscino speciale” da applicare sulla zona dolorante. Circa
mezz'ora dopo la madre l'aveva autorizzata a riscaldare nuovamente il cuscino nel
microonde per un minuto sotto la sua sorveglianza. All'apertura del forno il
cuscino emanava un “odore di tostato”, più intenso del solito, che però non ha
impedito ad A__________ di prendere il cuscino a mani nude e di riporlo sotto
la maglia per un paio di minuti prima di portarlo fuori in terrazza, sul divano,
poiché l'odore la infastidiva. A quel momento AO 1 era in bagno. A__________ è poi
andata a coricarsi nel letto della madre, tra le ore 22.45 e le 23.00. Oltre
due ore dopo AO 1 si è accorta che il terrazzo era in fiamme.
Nelle circostanze descritte il
Pretore aggiunto ha ritenuto che solo il requisito del capo famiglia si ravvisasse
in concreto. Che l'incendio fosse stato provocato con ogni verosimiglianza dal
cuscino depositato sul divano in terrazza non bastava invece per qualificare l'agire
di A__________ come illecito, non potendosi prevedere che un cuscino, riscaldato
come si era sempre fatto, dopo essere stato “maneggiato tranquillamente, una
volta riposto su un divano in terrazza avrebbe potuto andare in autocombustione
provocando un incendio”. Tale valutazione appariva confermata anche dall'ing. __________,
cui l'assicurazione contro la responsabilità civile dei convenuti si era rivolta
per un parere. Né era censurabile, per il Pretore aggiunto, il comportamento
della madre, che aveva istruito e sorvegliato la figlia quando il cuscino era
stato riscaldato la seconda volta, anche se non aveva visto la ragazza portare
il cuscino in terrazza. La sola percezione di un “odore di tostato” più forte
del solito non rendeva prevedibile un simile evento dannoso, la madre avendo
potuto notare la figlia – da lei descritta come seria e coscienziosa – prendere
il cuscino a mani nude senza problemi. Onde, in definitiva, l'assenza di responsabilità
da parte dei convenuti.
Per abbondanza il Pretore
aggiunto ha rilevato che l'azione di D__________ sarebbe stata in ogni modo da
respingere, poiché per ammissione degli stessi attori i beni danneggiati appartenevano
ai soli AP 2 e AP 1, mentre la somma di fr. 2000.– rivendicata nel
memoriale conclusivo per torto morale non si giustificava. Quanto alle pretese
di AP 2 e AP 1 invece – ha epilogato il primo giudice – anche presumendo la
comproprietà dei coniugi sui singoli beni danneggiati o distrutti, le relative richieste
di risarcimento si fondavano su una personale stima del danno che solo in
minima parte era sorretta da prove e che non poteva eccedere, neppure per apprezzamento
(art. 42 cpv. 2 CO), fr. 10 107.15, di
cui fr. 10 000.– già versati dall'assicurazione
contro la responsabilità civile dei convenuti.
4. Secondo l'art. 333 cpv. 1
CC (versione in vigore dal 1° gennaio 2013, modificata dal profilo meramente redazionale:
Wildhaber in: Basler Kommentar,
ZGB I, 5ª edizione, n. 2 ad art. 333) il capo di famiglia è responsabile
del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da
disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non
possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e
richiesta dalle circostanze. I presupposti per l'applicazione della norma sono
già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 3). Basti
ricordare al proposito che la responsabilità del capo di famiglia è di tipo
causale attenuato, ovvero suscettibile di prova liberatoria. Diversamente dalla
responsabilità del padrone d'azienda (art.
55 CO) o da quella del detentore di animali (art. 56 CO), che permettono
una prova liberatoria solo a condizioni restrittive, la responsabilità del capo
di famiglia consente – segnatamente per quel che riguarda figli minorenni – una
prova liberatoria a condizioni non troppo rigorose. Si pretende unicamente che
nella vigilanza del minorenne il capo di famiglia abbia profuso “la diligenza
ordinaria (…) richiesta dalle circostanze” (da ultimo: RtiD II-2008 pag. 649
consid. 2 con riferimento a DTF 133 III 557 consid. 4 e richiami).
5. Nelle
osservazioni all'appello AO 2 e AO 1 contestano preliminarmente la
legittimazione attiva degli appellanti, i quali – essi affermano – hanno fatto
valere congiuntamente le loro pretese senza tenere conto del fatto che non
tutti gli oggetti danneggiati potevano essere in comproprietà. In tal modo AP 2
e AP 1 avrebbero formato un litisconsorzio facoltativo improprio, non ammesso
dal Codice di procedura civile. Se non che, contrariamente al vecchio diritto
ticinese, il nuovo Codice di procedura civile non distingue più fra litisconsorzio
proprio e improprio (Trezzini in:
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag.
276 seg.). E secondo la legge nuova, applicabile in appello, più persone
possono agire – o essere convenute – congiuntamente se si tratta di statuire su
diritti (o obblighi) che si fondano su fatti o titoli giuridici simili
(art. 71 CPC). Che ciò sia il caso nella fattispecie è indubbio, le
pretese degli appellanti fondandosi sul medesimo evento. Riguardo alla loro legittimazione
non soccorre dunque attardarsi.
6. Gli
appellanti sostengono che nell'esame della prova liberatoria il Pretore
aggiunto è incorso in un erroneo accertamento dei fatti e in un altrettanto
erronea applicazione del diritto. Essi contestano che, dopo essere stato
riscaldato la seconda volta nel forno, il cuscino emanasse solo un “odore di tostato
più intenso del solito”, A__________ avendo dichiarato in un primo tempo agli
agenti di polizia accorsi sul posto di avere depositato il cuscino all'esterno
poiché puzzava di bruciato. Solo dopo avere consultato l'avvocato, il termine “bruciato”
è stato sostituito con “tostato”, come si evince anche dai verbali d'interrogatorio
del 14 marzo 2012 e dalla deposizione in sede civile di AO 1 del 16 gennaio
2014. In ogni caso – essi soggiungono – anche il 14 marzo 2012 A__________ ha
confermato che si trattava di un cattivo odore e che il cuscino non era mai
stato così puzzolente, tanto da dover essere portato all'esterno. Ciò era più
che sufficiente per denotare un decadimento delle caratteristiche fisiche del prodotto,
come ha rilevato anche l'esperto incaricato dall'assicurazione. La madre
invece – epilogano gli appellanti – pur avendo confermato in sede civile di
avere avvertito il puzzo, si è completamente disinteressata della questione.
Essa, e con lei solidalmente il marito, non può così liberarsi dalla propria
responsabilità, fosse solo sotto il profilo dell'art. 41 CO, perché se non
avesse lasciato il cuscino incustodito l'incendio non si sarebbe verificato.
7. Per
quel che è delle dichiarazioni di A__________, si conviene che la ragazza ha smussato
le proprie dichiarazioni, giacché in un primo tempo essa aveva menzionato una
puzza di bruciato (doc. 7: rapporto di polizia, pag. 3), tranne poi, in sede di
interrogatorio, evocare soltanto un cattivo odore “come una cosa tostata, non
bruciata” (doc. 7: verbale del 14 marzo 2012, pag. 3). Si conviene altresì che quando
è stato tolto dal forno la seconda volta il cuscino emanava un odore anomalo. Mentre
in genere esso “lasciava come un odore da popcorn”, quella sera “era la prima
volta che puzzava così”, seppure non scottasse, al punto che A__________ ha
deciso di portarlo fuori perché il cattivo odore “andasse via” (doc. 7:
verbale, pag. 2 a 4). Sta di fatto che ciò non basta per riscontrare un
comportamento oggettivamente colposo della persona da sorvegliare, come
richiede la dottrina maggioritaria per ammettere un agire illecito in casi del
genere (Wessner in: Commentaire romand,
CC I, Basilea 2010, n. 10 ad art. 333; Fuchs,
Die Haftung des Familienhaupts nach Art. 333 Abs. 1 ZGB im veränderten sozialen
Kontext, Zurigo 2007, pag. 33 segg.; Werro,
La responsabilité civile, 2ª edizione, pag. 127 n. 428; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4ª edizione, pag.
261 n. 1152). Per gli appellanti il fatto di aver portato il cuscino in
terrazza per via del puzzo indiziava un decadimento delle caratteristiche
fisiche del sacchetto e poteva far prevedere l'evento dannoso. A__________ tuttavia
aveva potuto prendere il cuscino a mani nude e applicarlo sulla pancia per circa
due minuti senza problemi (verbale del 14 marzo 2012, pag. 2 e 3, doc. R10). E il solo puzzo, secondo
il Pretore aggiunto, non lasciava presagire un'autocombustione. Perché una
simile constatazione sarebbe erronea gli appellanti non spiegano, salvo
contrapporre la loro opinione a quella del primo giudice. Ma ciò non basta per
sostanziare un fallace accertamento da parte del primo giudice.
8. È
vero che AO 1 non si è più interessata del cuscino riscaldabile dopo avere
visto la figlia ritirare il sacchetto dal forno e riporlo sotto la maglia. È
altrettanto vero però che a quel momento essa non aveva particolari motivi per
allarmarsi. L'odore di tostato avrebbe dovuto preoccuparla ove il sacchetto scottasse
o risultasse bruciacchiato. Dopo avere visto la figlia prendere il cuscino a
mani nude e riporlo sotto la maglia con apparente normalità essa non poteva
presumere che il contenuto andasse a fuoco da sé oltre due ore più tardi. Ancor
meno ove si pensi che, come ha rilevato l'ing. __________ nel suo referto del
24 giugno 2013 cui si richiamano gli stessi appellanti, le prescrizioni
d'uso di cuscini riscaldabili con caratteristiche analoghe non menzionano pericoli
d'incendio, sicché nella fattispecie l'accaduto si deve verosimilmente
all'obsolescenza del prodotto (doc. 8, pag. 6 in fondo e pag. 7). Del
resto, si fosse anche AO 1 interessata del cuscino quando la figlia è andata a
coricarsi e si fosse sentita rispondere che il sacchetto era stato lasciato in
terrazza perché puzzava, essa non avrebbe avuto ragione per ciò solo di inquietarsi.
Concomitanze improvvide hanno fatto sì che, riposto sul materiale tessile del
divano, il cuscino innescasse un inopinato processo di autocombustione e due
ore dopo incendiasse il terrazzo. Ma nelle condizioni descritte il nesso di
causalità fra il comportamento della madre e lo svilupparsi del rogo è troppo
lasco per potersi ancora reputare adeguato. Non si raggiungono dunque gli
estremi di un atto illecito del capo famiglia in relazione all'operato della
persona da sorvegliare, secondo requisito cumulativo che l'art. 333 cpv. 1 CC prevede
per la sua applicabilità (sopra, consid. 3).
9. Il caso sarebbe potuto
essere diverso se – come questa Camera ha già avuto modo di rilevare in un
altro contesto – il minorenne da sorvegliare fosse indisciplinato, sconsiderato,
inaffidabile, temerario o pervaso da spirito distruttivo, giacché in simili frangenti
il dovere di vigilanza del capo di famiglia comprende anche l'adozione di
tutti i provvedimenti idonei per impedire che il minorenne cagioni un danno
(RtiD II-2008 pag. 650 consid. 4c con rinvio). Ciò vale in particolare ove il
minorenne abbia modo di accedere a oggetti pericolosi (si pensi a fiammiferi,
accendini, petardi di carnevale, fuochi d'artificio e così via). Gli appellanti
non contestano tuttavia che nella fattispecie A__________ fosse – come ha
accertato il Pretore aggiunto – una ragazzina “seria e coscienziosa,
ubbidiente, di carattere tranquillo, corretto e educato” a casa e a scuola
(sentenza impugnata, consid. 5.2). La madre non aveva dunque motivo per essere
indotta a diffidare e a impartirle istruzioni ulteriori o a esercitare una
vigilanza accresciuta sull'uso del cuscino riscaldabile. Non si può dire perciò
che AO 1 dovesse avvertire un pericolo o prevedere l'evento dannoso. Al
riguardo l'appello si rivela così destinato all'insuccesso.
10. In difetto di una
responsabilità civile imputabile ai convenuti, risulta superfluo esaminare le
singole poste del danno di cui gli attori chiedono la rifusione. Altrettanto
vale per la richiesta dei ricorrenti intesa a ripartire gli oneri processuali
di primo grado in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La
domanda non ha infatti portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello.
Tale ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela senza oggetto.
11. Gli appellanti criticano
infine il diniego del gratuito patrocinio da parte del Pretore aggiunto. Per il
primo giudice, a prescindere dal mancato invio della documentazione completiva annunciata
dagli attori nel memoriale conclusivo per comprovare il loro stato di indigenza,
l'azione era sin dall'inizio senza possibilità di successo. A mente sua, gli
elementi acquisiti nell'inchiesta penale su cui gli attori fondavano la causa lasciavano
trasparire probabilità di buon esito a dir poco minime, per tacere delle
carenze denotate dagli attori nella prova del danno (sentenza impugnata, pag.
14). Gli appellanti obiettano, in sintesi, che il Pretore era perfettamente a
conoscenza della loro situazione di indigenza. Quanto alla parvenza di esito
favorevole insita nell'azione, essi sostengono di non avere avuto alcun
elemento per ritenere che la loro azione ne fosse priva.
Ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per far fronte ai costi della
procedura e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo
(art. 117 CPC). Una causa appare senza probabilità di esito favorevole
quando le possibilità di vittoria appaiono nettamente inferiori a quelle di
sconfitta (DTF 140 V 537 consid. 9.1, 138 III 218
consid. 2.2.4). Ora, per nutrire in concreto qualche aspettativa di
successo gli attori avrebbero dovuto per lo meno comprovare il danno, esigenza che
il Pretore aggiunto ha rimproverato loro di avere disatteso. E al proposito gli
interessati nulla eccepiscono. A parte ciò, gli appellanti fondano la loro
aspettativa di successo sulla circostanza che nel rapporto di polizia si
parlasse inizialmente di una puzza di bruciato mai avvertita prima, onde a loro
avviso la presunzione di un accoglimento almeno parziale della petizione. Mal
si comprende tuttavia quale importanza gli attori intendessero annettere
all'odore di bruciato se AO 1 aveva visto la figlia prendere il cuscino a mani
nude e riporselo sulla zona dolorante senza apparenti problemi. Che ciò potesse
essere il preludio di un incendio in terrazza è arduo immaginare. A ragione il
Pretore aggiunto ha reputato perciò che nel caso specifico le possibilità di
vittoria apparissero nettamente inferiori a quelle di sconfitta. Il che rende
superfluo esaminare la grave ristrettezza degli istanti, primo requisito che
l'art. 117 CPC pone per l'ottenimento del gratuito patrocinio.
12. Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). I
convenuti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,
hanno diritto a adeguate ripetibili. Essi rivendicano un'indennità di fr.
4236.85,
di
cui fr. 3780.– d'onorario (13.5 ore alla tariffa di fr. 280.– orari), fr. 143.–
di spese e fr. 313.85 d'IVA (osservazioni all'appello, pag. 11). Così
argomentando, dimenticano però che in una causa ordinaria dal valore litigioso
determinato o determinabile – come in concreto – nel Cantone Ticino le spese
ripetibili sono calcolate ad valorem, non ad horam, salvo
circostanze particolari che essi nemmeno invocano (art. 11 cpv. 1 e art. 13 del
regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1).
Ora, dandosi un valore litigioso compreso tra fr. 20 000.– e fr. 50 000.–
(fr. 36 909.95 – nella fattispecie), l'indennità
spettante al patrocinatore varia dal 10 al 20% del valore medesimo (art. 11
cpv. 1 del regolamento). Nel caso in rassegna il mandato non si è rivelato
particolarmente complesso o laborioso, né in fatto né in diritto, ciò che
legittima l'aliquota media del 15%. Trattandosi poi di una procedura d'appello,
le ripetibili sono determinate fra il 30 e il 60% dell'importo così calcolato.
In concreto si giustifica di applicare il tasso del 40%, anche perché il caso
era già ampiamente noto al patrocinatore dei convenuti. Ne discende che un'indennità
di fr. 2214.60, cui si aggiungono le spese (10%; art. 6 cpv. 1 del regolamento)
e l'IVA (8%), per complessivi fr. 2600.– (arrotondati).
13. Circa
la richiesta di gratuito patrocinio in appello, vale quanto si è addotto per il
mancato ottenimento del beneficio dinanzi al Pretore aggiunto (consid. 10). Delle
condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versano gli appellanti si
tiene calcolo, in ogni modo, moderando gli oneri processuali.
14. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico degli appellanti in solido,
che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2600.–
complessivi per ripetibili.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 2 e AP 1 è respinta.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).