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Decisione

11.2014.81

Accesso necessario: scelta del tracciato e indennità ai proprietari dei fondi servienti

1 dicembre 2016Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I. Statuendo con sentenza del

21 luglio 2014, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato all'ufficiale

del registro fondiario di iscrivere un diritto di accesso necessario con ogni

veicolo in favore delle particelle n. 336 e 698 lungo le particelle n. 153,

595, 155 e 344 conformemente a una planimetria annessa alla decisione. L'attore

è stato tenuto a versare un'indennità di fr. 3958.20 complessivi a PI 1 ed

PI 2, un'indennità di fr. 820.90 a PI 3, un'indennità di fr. 2637.70 a AP

1, un'indennità di fr. 2637.70 a AP 2, un'indennità

di fr. 2637.70 a AP 3, un'indennità di fr. 2637.70 complessivi a AP 4 e AP

5 e un'indennità di fr. 21 560.– a PI 4. Egli

è stato tenuto inoltre ad assumere le spese dei “lavori per la demolizione, lo

spostamento e la ricostruzione dei due box auto esistenti sulla particella n.

344”. La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese sono state poste a suo carico,

con obbligo di rifondere a AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 fr. 4000.– complessivi

per ripetibili, come pure fr. 2500.– complessivi a PI 1 ed PI 2, fr. 1500.–

a PI 3 e fr. 8000.– a PI 4, sempre a titolo di ripetibili.

L. Contro la sentenza appena

citata AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 sono insorti a questa Camera con un appello

del 15 settembre 2014, instando per la riforma della decisione impugnata nel senso

di vedere respinta la petizione o, in subordine, di vedere condannato AO 1 a

versar loro fr. 100 000.– complessivi di

indennità per l'ottenimento dell'accesso. Nelle sue osservazioni del 17 novembre

2014 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede che agli

appellanti principali non sia assegnata alcuna indennità per l'iscrizione del

passo, come pure che tutte le spese giudiziarie siano poste a carico loro. Gli

appellanti principali non hanno formulato osservazioni all'appello incidentale.

PI 1 ed PI 2, PI 3 e PI 4 hanno

adito anch'essi questa Camera con un

appello del 15 settembre 2014 perché la petizione di AO 1 sia respinta o,

in subordine, perché le indennità relative alla concessione del­l'accesso siano

portate a fr. 21 770.– complessivi in

favore di PI 1 ed PI 2, a fr. 4515.– in favore di PI 3, a fr. 64 680.– in favore di PI 4, a fr. 5803.– ciascu­no

in favore di AP 1, AP 2 e AP 3, come pure a fr. 5803.– complessivi in favore di

AP 4 e AP 5. Nelle sue osservazioni del 10 novembre 2014 AO 1 propone di

respingere l'appello e con appello incidentale chiede che tutte le spese

giudiziarie siano po­ste a carico degli appellanti. Gli appellanti principali

non hanno formulato osservazioni all'appello incidentale.

M. Accertato che l'11 settembre

2015 AP 2 aveva donato un mezzo della particella n. 636 alla moglie A__________,

il presidente di questa Camera ha impartito al medesimo il 3 maggio e il

19 agosto 2016 un termine per trasmettere una dichiarazione in cui A__________

confermasse di subentrargli nel processo di appello per quanto riguarda la quota

di comproprietà immobiliare da lei ricevuta in donazione e una dichiarazione in

cui egli confermasse di autorizzare il subingresso della moglie in sua vece nel

processo di appello relativamente alla quota di comproprietà immobiliare

donata. AP 2 e A__________ hanno trasmesso alla Camera il 24 agosto 2016 dichiarazioni

espresse in tal senso.

Considerandi

in diritto: 1. I rimedi giuridici in

esame sono diretti contro la stessa decisione, vertono sull'identico oggetto e

tendono a un risultato analogo. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica

(art. 125 lett. c CPC).

2.

Alle impugnazioni si

applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione

(art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre

2010.

in azioni trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC

ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art.

311.

cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto

è dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in oltre fr. 130 000.– (sentenza impugnata, consid. 8), importo

che non appare inverosimile e che non è messo in discussione. Quanto alla

tempestività dei rimedi giuridici, la sentenza impugnata è pervenuta il 23

luglio 2014 sia al patrocinatore di AP 1 AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 sia al patrocinatore

di PI 1 ed PI 2, PI 3 e PI 4. Sospeso fino al 15 agosto 2014 (art. 145

cpv. 1 lett. b CPC), il termine di ricorso è cominciato a decorrere l'indomani

e sarebbe scaduto domenica 14 settembre 2014, salvo protrarsi al lunedì successivo

in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositati l'ultimo giorno utile, gli appelli

in oggetto sono pertanto ricevibili.

3.

Il

legale di AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 non è più iscritto nel registro

cantonale degli avvocati abilitati all'esercizio professionale del patrocinio

forense. Sollecitato il 3 maggio 2016 dal presidente della Camera a indicare

chi fosse il suo eventuale successore, egli non ha reagito. L'attuale sentenza

andrà pertanto notificata alle parti personalmente.

4.

L'11

settembre 2015 A__________ è divenuta comproprietaria in ragione di un mezzo –

come detto – della particella n. 636. Ora, l'art. 83 cpv. 1 CPC prevede che se

l'oggetto litigioso è alienato pendente causa l'acquirente ha il diritto di

subentrare al­l'alienante nel processo, con l'accordo di quest'ultimo, senza

che la controparte possa opporsi. Nella fattispecie A__________ ha dichiarato

il 24 agosto 2016 di subentrare nel processo di appello per quanto riguarda la

quota di comproprietà immobiliare ricevuta in donazione dal marito AP 2, il

quale ha consentito al subingresso. La sostituzione di parte si è quindi perfezionata.

5.

Tanto

AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 quanto PI 1 ed PI 2, PI 3 e PI 4 chiedono

che questa Camera indica un'ispezione oculare in contraddittorio e in presenza dell'autorità forestale. La richiesta è di per sé

proponibile (art. 316 cpv. 3 CPC). Lo stato dei luoghi tuttavia risulta chiaramente, per quanto importa ai

fini della decisione, dalla perizia giudiziaria e dalla documentazione fotografica

prodotta dai convenuti (doc. 4 e 5). L'autorità forestale, poi, non è parte in

causa e non è dato a divedere in che modo dovrebbe cooperare in qualità di

terzo all'esecuzione del sopralluogo (art. 160 cpv. 1 CPC). Nelle condizioni descritte

conviene procedere senza indugio, di conseguenza, all'emanazione del giudizio.

6.

Nella sentenza impugnata il

Pretore ha accertato anzitutto che le particelle n. 336 e 698 sono sì inserite

nella zona edificabile del piano regolatore comunale, ma che il programma di

urbanizzazione non prevede alcun collegamento di quei fondi alla pubblica via,

né il Municipio di __________ intende attivarsi per modificarlo. Al fine di ottenere

un accesso carrozzabile e attuare il suo progetto edilizio AO 1 deve quindi far

capo al diritto privato. Ciò posto, il Pretore ha riassunto i criteri che

presiedono all'applicazione del­l'art. 694 cpv.

1.

CC. Sotto questo profilo egli non ha trascurato che nel settembre del 1995 l'attore

ha staccato la particella n. 698 dall'originaria particella n. 335, tuttavia

ha ritenuto che quegli non aves­se rinunciato a un accesso veicolare e che,

quin­di, fosse le­gittimato a valersi dell'art. 694 cpv. 1 CC non solo per

quanto concerne la particella n. 336, ma anche per quanto attiene alla

particella n. 698.

In merito alle varie possibilità

di accesso, il Pretore ha passato in rassegna i cinque tracciati esaminati dal

perito giudiziario. Ha scartato dapprima il noto “accesso nord”, non solo

perché esso sarebbe relativamente lungo (117 m complessivi), ma soprattutto perché

richiederebbe 76 m di muri di sostegno e – soprattutto – un'autorizzazione di

dissodamento per i 15 m di strada da costruire sulla particella n. 334 (bosco),

permesso che l'autorità forestale non è disposta a concedere. Il Pretore ha

escluso anche una “variante ovest”, la quale consisterebbe nel trasformare la

scalinata che collega la particella n. 336 alla via S__________, allargandola e

formando un'autorimessa sotterranea, operazione che risulterebbe tuttavia “di

difficilissima attuazione” e che comporterebbe costi sproporzionati. Il Pretore

ha accantonato altresì una ulteriore “variante ovest”, la quale vedrebbe la

costruzione di un accesso veicolare alla particella n. 336 lungo le vicine

particelle n. 340 e 341, strada che però renderebbe praticamente inutilizzabili

i due fondi gravati. Finanche inattuabile è stata giudicata poi dal Pretore una

“variante est”, intesa a collegare la particella n. 698 attraverso la

particella n. 335 dalla quale è stata scorporata, poiché una strada a curve sarebbe

difficilmente realizzabile ed esageratamente costosa, mentre la costruzione di un

elevatore sotterraneo non rispetterebbe la distanza dal bosco e sarebbe ancora

più onerosa. Il Pretore ha concluso così, in sintesi, che l'“ac­ces­so sud”

chiesto dall'attore è la soluzione più semplice, meno pregiudizievole per i

proprietari interessati, meno incisiva sulla destinazione e il valore dei fondi

gravati dal percorso e più rispettosa del principio della proporzionalità,

giacché il prolunga­mento del passaggio esistente dalla via R__________ si

limita a 15.60 m e lo spostamento dell'autorimessa sulla particella

n. 344 non pone problemi tecnici.

Quanto alle indennità dovute ai

singoli proprietari dei fondi servienti, il Pretore ha constatato che

secondo il perito giudiziario il valore venale medio di un terreno nella zona

residenziale semiestensiva del Comune di __________ è di fr. 700.–/m², ma ha reputato

che nel caso specifico l'uso della superficie da gravare, la sua forma e

dimensione giustificassero un valore medio di non oltre fr. 350.–/m². In

seguito egli ha considerato che, una volta costituito, l'accesso veicolare

servirà non più 9 fondi, bensì 11. Egli ha obbligato di conseguenza

l'attore a versare 2/11 “del valore del singolo

tratto di terreno sul quale andrebbe a estendersi il passo”. La servitù

riguardando 165.8 m² della particella coattiva n. 155, 62.2 m² della

particella n. 153 e 12.9 m² della particella n. 595, egli ha condannato AO

1.

a versare fr. 2637.70 ai proprietari della particella n. 155, fr. 3958.20

complessivi ai proprietari della particella n. 153 e fr. 820.90 al proprietario

della particella n. 595. A ciò egli ha aggiunto l'indennità dovuta alla

proprietaria della particella coattiva n. 344 per il prolungamento del passo

(92.4 m²), fermo restando che tale estensione non servirà solo i due fondi

dell'attore, ma anche la particella principale n. 343, di modo che AO 1 è stato

tenuto a corrispondere 2/3 del valore totale del

terreno gravato, ovvero fr. 21 560.–.

Infine il Pretore ha condannato AO 1 ad assumer “tutti i costi legati alla

demolizione, spostamento e ricostruzione dei due box auto esistenti”.

I. Sull'appello principale di AP

1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5

7.

Gli appellanti non

contestano che per raggiungere le sue particelle n. 336 e n. 698 l'attore abbia

diritto a un collegamento veicolare. Riconoscono inoltre che “le concrete possibilità

di accedere ai terreni dell'attore sono essenzialmente due, ossia un accesso da

nord e un accesso da sud”, tant'è che alle altre varianti, scartate dal Pretore,

essi neppure alludono. Quanto essi rimproverano all'attore è di non avere

promosso causa anche contro i proprietari delle particelle n. 333 e n. 334

(“accesso nord”), poiché la questione dell'accesso necessario sarebbe stata da

risolvere – a loro avviso – nel­l'ambito di un'unica procedura. In realtà mal

si comprende perché l'attore, per­suaso di avere diritto a un accesso

necessario dalla via R__________ (art. 694 cpv. 1 CC), avrebbe dovuto

convenire anche altri proprietari. Nulla impedisce che, ove sia nel dubbio circa

il tracciato del­l'ac­cesso che gli spetta, un attore promuova causa contro

tutti i proprietari toccati da più varianti. Nulla osta nemmeno, tuttavia, che

un attore chieda un accesso necessario ben preciso. Doves­se poi vedersi respingere

l'azione, egli potrà ricominciare la causa verso altri comproprietari per

ottenere un tracciato diverso. Nella misura in cui gli appellanti sembrano

invocare l'esigenza sistematica di un litisconsorzio necessario per tutte le

varianti di accesso suscettibili di entrare in linea di conto (art. 70 cpv. 1

CPC), l'impugnazione manca perciò di fondatezza.

8.

Secondo gli appellanti l'inesistenza

di un accesso alla particella n. 698 si riconduce all'attore medesimo, il

quale al momento di frazionare l'originaria particella n. 335 nel settembre del

1995.

ha ignorato la questione, o per scelta o per negligenza. Così argomentando,

tuttavia, gli interessati omettono di confrontarsi con la motivazione del

Pretore (sentenza impugnata, consid. 4). Come questi ha ricordato, un proprietario

che alieni parte di un fondo – o di più fondi – e resti senza collegamento alla

pubblica via non perde per ciò solo il diritto a un accesso necessario (DTF 134

III 51 consid. 4.1 in fine con richiami di dottrina). Tale diritto gli va rifiutato

solo qualora egli si precluda l'accesso deliberatamente, ad esempio erigendo un

muro, eliminando un ponte o rimaneggiando un determinato assetto particellare

mediante ripetute parcellazioni, alienazioni e riunioni di fondi (DTF 134 III

51.

consid. 4.1 in principio e consid. 4.2 con rinvii). In concreto gli

appellanti non pretendono simili estremi. Al proposito l'appello cade dunque

nel vuoto.

È vero che, trattandosi di

collegare alla pubblica via un fondo rimasto intercluso per avvenuto

frazionamento, l'accesso va chiesto prima di tutto al proprietario del terreno

dal quale il fondo è stato staccato (I CCA, sentenza inc. 11.2014.50

del 28 gennaio 2016, consid. 10; analogamente: Piotet in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n.

31.

ad art. 694). Un accesso necessario dev'essere sollecitato di regola, invero,

nei confronti del vicino “dal quale, a causa dello stato preesistente della

proprietà e della viabilità, si può ragionevolmente esigere la concessione del

passo” (art. 694 cpv. 2 prima frase CC). Il problema è che nel caso specifico il

collegamento della particella n. 698 attraverso la particella n. 335 non

sarebbe “ragionevole”, né gli appellanti pretendono il contrario (anzi,

ammettono – come si è visto – che “le concrete possibilità di accedere ai

terreni dell'attore sono essenzialmente due, ossia un accesso da nord e un

accesso da sud”). Il perito giudiziario ha accertato per di più che “un accesso

veicolare da via alla M__________ (lato est

per mapp. 698) non è proponibile sia dall'aspetto tecnico costruttivo

che da quello economico” (referto, pag. 16 in alto), poiché una strada larga 3

m con pendenza media del 12% dovrebbe avere uno sviluppo di 180 m e in quel

luogo non esiste spazio sufficiente né in lunghezza né in larghezza, mentre la

costruzione di un elevatore sotterraneo, oltre che economicamente

sproporzionata, non rispetterebbe la distanza minima dal bosco (10 m: doc. UU),

tanto che il perito ha rifiutato di prenderla in considerazione (referto, pag.

17.

in fondo). Ne segue che, seppure fosse tuttora riunita alla particella n.

335, la porzione di terreno a valle formante oggi la particella n. 698 non

potrebbe essere raggiunta con veicoli da via alla M__________.

9.

All'attore gli appellanti rimproverano

di non avere intrapreso alcunché per ottenere l'accesso necessario da nord, insistendo

sempre e soltanto per l'accesso da sud. Nella misura in cui affermano tuttavia

che AO 1 avrebbe dovuto promuovere causa anche contro i proprietari delle

particelle n. 333 e n. 334 (“accesso nord”), essi allegano una tesi priva

di pertinenza, poiché nulla impediva all'attore di insistere per un solo

tracciato (sopra, consid. 7). Nella misura in cui sembrano asserire invece che –

se citati in giudizio – i proprietari delle particelle n. 333 e n. 334

avrebbero potuto consentire all'accesso attraverso i loro fondi, essi adombrano

una tesi priva di riscontri concreti, quei proprietari non essendo stati interpellati

né, men che meno, chiamati a deporre. Anche al riguardo l'appello è destinato

pertanto all'insuccesso.

10.

Sostengono gli appellanti

che il diritto a un accesso necessario non comprende la facoltà di “imporre ai

proprietari dei fondi da gravare la modifica dell'assetto delle costruzioni sui

loro fondi, in particolare (…) l'abbattimento e la ricostruzione di un'autorimessa”.

L'assunto è meramente apodittico. L'art. 694 cpv. 2 CC prevede che, ove non si

possa ragionevolmente ottenere un accesso necessario dal vicino invocando lo

stato preesistente della proprietà e della viabilità (come in concreto: consid.

8), l'accesso va chiesto al proprietario per il quale la servitù sia “di minor

danno”. La norma non esclude qualsiasi danno, purché il pregiudizio sia risarcito

(“dietro piena indennità”: art. 694 cpv. 1 CC) e il proprietario del fondo

gravato possa essere ragionevolmente tenuto a sopportarlo (art. 694 cpv. 3 CC:

“Nella determinazione del passo necessario devesi aver riguardo agli interessi

delle due parti”). Nella fattispecie gli appellanti non pretendono che lo spostamento

di qualche metro di un garage sia un sacrificio sproporzionato per PI 4, senza

dimenticare che di ciò potrebbe dolersi se mai l'interessata e non gli

appellanti, i quali non sono toccati da demolizioni né da ricostruzioni. Una volta ancora l'appello denota così

la sua inconsistenza.

11.

A parere degli appellanti

l'accesso di minor danno, “avuto riguardo agli interessi delle due parti” (nell'accezione

dell'art. 694 cpv. 2 seconda frase e cpv. 3 CC), è quello a nord, sia

perché “tutti i terreni coinvolti nella variante sud sono edificati con case unifamiliari,

mentre gli intenti dell'attore sono quelli di ottenere il diritto di passo

necessario per la costruzione di più case”, sia perché i loro fondi sono

situati “all'imbocco della strada che si vorrebbe gravare di passo necessario e

pertanto maggiormente soggetti alle immissioni di vario tipo derivanti dal

traffico maggiorato”, sia perché “una cosa è l'uso del proprio sedime come accesso

al medesimo, altra la concessione d'uso per il transito”. Quanto all'esigenza

di dissodare una striscia della particella n. 334, secondo gli appellanti il

Pretore non avrebbe dovuto accomodarsi di una semplice lettera “scritta a

tavolino” in cui la Sezione forestale esclude ogni possibile diboscamento, tanto

meno ove si consideri che il perito giudiziario dà l'operazione per attuabile.

A un esame di proporzionalità, in definitiva, gli appellanti fanno valere che conviene

mantenere un'autorimessa piuttosto che tutelare un'incolta boscaglia.

a) Se

l'accesso necessario non può essere ottenuto – come in concreto – sul fondo “dal

quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità” può essere

ragionevolmente preteso, esso va chiesto al vicino per il quale il passaggio è

di minor danno (art. 694 cpv. 2 seconda frase CC), avuto riguardo “agli

interessi delle due parti” (art. 694 cpv. 3 CC). In casi del genere occorre

determinare il tracciato meno pregiudizievole per il proprietario gravato, sempre

che tale percorso non risulti sproporzionatamente oneroso per il richiedente, ad

esempio in ragione dei costi. Se così fos­se, occorre individuare una soluzione

che tenga in ragionevole conto anche gli interessi del richiedente, fermo restando

ch'egli ha diritto a un mero accesso necessario, ovvero a un passo di necessità,

e non al collegamento veicolare che più gli farebbe comodo (I CCA,

sentenza inc. 11.2014.50 del 28 gennaio 2016, consid. 10;

analogamente: Piotet, op. cit., n.

32.

ad art. 694).

b) Nella

fattispecie il Pretore ha scartato il cosiddetto “accesso nord” lungo le

particelle n. 333 e n. 334 già ragionando per esclusione. Egli ha accertato in

effetti che secondo il piano regolatore di __________ la particella n. 334 è

area forestale. E secondo l'art. 5 della legge federale sulle foreste i dissodamenti

sono vietati (art. 5 cpv. 1 LFo). Una deroga può essere concessa unicamente se il richiedente comprova gravi motivi preponderanti rispetto

all'interesse alla conservazione della foresta (art. 5 cpv. 2 LFo) e –

cumulativamente – se l'opera per la quale richiede il dissodamento è attuabile

soltanto nel luogo previsto (lett. a), se essa soddisfa materialmente le condizioni

della pianificazione del territorio (lett. b) e se il dissodamento non comporta

seri pericoli per l'ambiente (lett. c). Non ricorrendo in concreto

condizioni siffatte, il Pretore ha ritenuto ineseguibile la variante, che per

altro sarebbe lunga non meno di 117 m, di cui 67 m da costruire ex novo

“su un terreno impervio” (sentenza impugnata, consid. 5.1).

c) Con

gli appellanti si conviene che, stando al criterio del minor danno per i proprietari dei fondi servienti (sopra, lett. a),

l'“ac­ces­so sud” prevale sull'“accesso nord” solo di misura, il primo gra­vando

333.3

m² di fondi altrui e il secondo 366.7 m² (perizia, pag. 21), fondi che sono

per l'essenziale del medesimo valore. Senza disconoscere che l'“accesso sud” comporterà

lo spostamento dell'autorimessa appartenente a PI 4 (perizia, pag. 23). Quanto

all'impatto sul vicinato e sul territorio, nel caso dell'“accesso sud” esso

sarà “leggermente su­periore a quello esistente attualmente”, mentre nel caso

del­l'“accesso nord” esso sarà “ridotto a un semplice traffico veicolare

leggero”, seppure la costruzione di quest'ultimo implicherà notevoli disturbi

per la durata del cantiere (perizia, pag. 19). Si volesse considerare poi il

costo delle due opere costruttive (senza gli indennizzi dovuti ai proprietari

gravati), il divario non è enorme: fr. 122 400.–

per l'“ac­cesso sud”, fr. 129 400.– per

l'“accesso nord” (perizia, pag. 20).

d) Se

in ultima analisi l'“accesso sud” si impone sull'“accesso nord”, ciò si deve alla

sostanziale impossibilità di attraversare con quest'ultimo la particella n. 334,

classificata come area forestale. Si potrà opinare sulla circostanza che il

Pretore ha risolto egli stesso la questione del diboscamento, alla stregua di

una pregiudiziale del diritto pubblico (sentenza impugnata, consid. 5.1). Sta

di fatto che, interpellata da AO 1, la Sezione forestale del Dipartimento del

territorio aveva già confermato il 30 aprile 2012 “l'impossibilità di ottenere

un'autorizzazione a dissodare [la particella n. 334] per la realizzazione di un

accesso privato (anche ad una zona edificabile)” (doc. LLLL). E il giudice

civile non può concedere un accesso necessario in contrasto con norme del

diritto pubblico (RtiD I-2016 pag. 631). Certo, la menzionata lettera del­l'autorità

amministrativa non costituisce una decisione formale. Gli appellanti non hanno chiesto

però che l'attore postulasse – né, per avventura, han­no sollecitato essi medesimi

– il rilascio di una licenza edilizia preliminare, istituto che l'art. 15 cpv.

1.

LE prevede appunto per “chiarire questioni generali”, come – tra l'altro –

l'ammissibilità di costru­zioni fuori delle zone edificabili (da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2011.165 del 12 marzo 2014, consid. 8a e 8d). Men che meno

essi hanno postulato una sospensione della causa civile a tal fine. Invano essi

rimproverano quindi al Pretore di avere accettato “supinamente una lettera del­l'autorità

forestale scritta a tavolino”, dimenticando per altro che il Pretore non ha

“accettato” lettera alcuna, ma ha risolto egli medesimo la questione a titolo pregiudiziale.

Ne discende che l'appello si rivela destituito di buon diritto anche per quanto

concerne il tracciato della variante.

12.

Infine gli appellanti

censurano le indennità loro attribuite dal Pretore, rivendicando il versamento

di complessivi fr. 100 000.–. Fanno valere

che il passo necessario comporterà almeno un raddoppio del traffico sui fondi

gravati, lungo una strada che non consente nemmeno l'incrocio dei veicoli. Essi

lamentano altresì che il Pretore abbia calcolato gli indennizzi in base al solo

numero dei fondi serviti dall'accesso, senza tenere conto della loro superficie

né delle possibilità edificatorie che hanno le due particelle dell'attore. Oltre

a ciò, essi si dolgono che il primo giudice abbia arbitrariamente dimezzato il

valore del terreno, determinato dal perito giudiziario in fr. 707.–/m².

a) Nelle

osservazioni all'appello l'attore obietta che le controparti non hanno mai

quantificato le loro pretese di indennizzo, se non in questa sede, di modo

ch'esse non sono abilitate a contestarne l'ammontare. L'opinione non può essere

condivisa. Davanti al Pretore gli appellanti si erano limitati, ancora nel memoriale

conclusivo, a proporre il rigetto dell'azione, non essendo dati – a mente loro –

i requisiti dell'art. 694 cpv. 1 CC. Solo la sentenza impugnata ha dato loro

motivo di discutere l'entità delle somme fissate dal primo giudice. L'attore eccepisce

che, comunque sia, gli appellanti non motivano a sufficienza la loro contestazione,

poiché non illustrano quale sarebbe il calcolo corretto per giungere all'importo

di fr. 100 000.– da loro preteso. Se non

che, il metodo atto a stabilire la “piena indennità” dovuta a norma dell'art.

694.

cpv. 1 CC per l'ottenimento di un accesso necessario è una questione di

diritto e va trattata d'ufficio (art. 57 CPC). Compete pertanto a questa Camera

esaminarla di propria iniziativa.

b) La

“piena indennità” cui si riferisce l'art. 694 cpv. 1 CC è, per analogia, quella

del diritto espropriativo e corrisponde – in linea di principio – alla differenza

tra il valore venale del fondo sen­za l'onere e con l'onere litigioso (DTF 121

II 445, 120 II 424, 114 Ib 321 consid. 3 con rinvii). L'eventuale colpa del

proprietario che ha causato lo stato di necessità non è di rilievo (Meier-Hayoz

in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 78 ad art. 694 CC; Caroni Rudolf, Der Notweg, tesi, Berna 1969, pag. 134 in fondo). Se il passo

necessario richiesto si confonde con un accesso già esistente, l'indennità può

essere calcolata, derogando al citato principio della determinazione glo­bale

della differenza di valore, in base al valore venale della superficie

concretamente gravata (DTF 120 II 423). E se le servitù di passo che

gravano già l'accesso sono tali, per numero o estensione, da assimilare la

superficie a una strada aperta al pubblico, l'indennità può anche tendere a

zero (RtiD I-2007 pag. 767 consid. 12a con rimandi), conformemente ai principi applicabili – per analogia – in materia

espropriativa (RDAT I-1993 pag. 141 n. 52 in alto).

c) In

concreto v'è da domandarsi se il passaggio che si dirama oggi dalla via R__________

possa accomunarsi – come asserisce l'attore – a una strada “aperta al pubblico”

(sulla nozione: Scolari,

Commentario, Bellinzona 1996, pag. 479 n. 1024 seg.; v. anche RDAT I-1993 pag.

140), ove si pensi che il percorso è senza uscita ed è destinato unicamente a

raggiungere abitazioni private. Sia come sia, la superficie della particella

coattiva n. 155 (262 m² complessivi) è una striscia di terreno larga 3 m

totalmente impropria all'edificazione, come improprie all'edificazione sono le piccole

porzioni delle particelle n. 153 e n. 595 su cui correrebbe per metà

larghez­za l'“accesso sud”, essendo tali aree già gravate da vicendevoli servitù

di passo. L'apprez­zamento del Pretore, che si è scostato dal valore venale del

terreno determinato dal perito giu­diziario nella zona edificabile semi

estensiva R2 di __________ in fr. 707.–/m², sfugge dunque alla critica (cfr.

DTF 141 I 118 consid. 6.3). Che poi il fattore di riduzione da lui applicato (50%)

sia di per sé eccessivo rispetto ai criteri invalsi nel diritto delle espropriazioni

trattandosi di casi analoghi, gli appellanti non pretendono (v. anzi RDAT

I-1993 pag. 141 in alto). Su questo punto non soccorre dunque diffondersi.

d) A

ragione gli appellanti lamentano invece che il Pretore ha calcolato le

indennità loro dovute giusta l'art. 694 cpv. 1 CC (fr. 2637.70 ciascuno) in base

al solo numero dei fondi serviti dall'accesso (undici), senza tenere conto della

loro superficie né delle possibilità edificatorie delle due proprietà

dell'attore. Ciò significa che ognuna delle loro particelle n. 635, n. 636, n.

637.

e n. 638, la cui superficie non eccede 450 m² e su cui sorge un'unica casa

d'abitazio­ne, partecipa al valore venale del passo nella stessa proporzione

delle particelle n. 336 e n. 698, di superficie più che doppia e su ognuna

delle quali possono essere costruite due case bifamiliari (doc. BBB e AAAA). Il

che non è sostenibile. Grazie alla costituzione del­l'“accesso sud” il

comprensorio edificabile servito dalla particella

coattiva n. 155 passa da 5103 m² complessivi a 7644 m² complessivi,

di cui un terzo costituito dalle sole particelle del­l'attore (2541 m²). Non si

vede perché queste dovrebbero partecipare al valore venale del passo unicamente

per 2/11.

In

simili condizioni appare giusto fissare l'indennizzo spettante a ogni titolare

della particella coattiva n. 155 (un quarto ciascuno ai proprietari delle

particelle n. 635, n. 636, n. 637 e n. 638) in un terzo del valore della superficie oggetto dell'accesso (165.8 m²

a fr. 350.–/m²). Ne risulta un corrispettivo di fr. 4835.–

per ogni proprietario. Entro tali limiti l'appello merita accoglimento e la decisione impugnata va riformata

di conseguenza.

II. Sull'appello incidentale di AO

1.

13.

L'attore ripete che le

controparti non hanno mai quantificato le loro pretese di indennità, se non in

questa sede, di modo che attribuendo loro gli importi in questione il Pretore

si sarebbe sospinto oltre le richieste di giudizio. Nel merito egli fa valere

che l'“accesso sud” lungo il passo già oggi esistente dalla via R__________

graverà la superficie di una strada praticamente aperta al

pubblico, già oggi destinata a servire sette fondi, e la cui manutenzione ordinaria

è assicurata dal Comune di __________, il quale garantisce anche il servizio di

spazzaneve, sicché tale per­corso non comporta ulteriori aggravi per i proprietari

convenuti e non giustifica indennità alcuna.

a) Che

con la decisione impugnata il Pretore sia trasceso ultra petita, come

assevera l'appellante incidentale, non è vero già per la circostanza che in

prima sede i convenuti proponevano di respingere l'azione e non erano tenuti a rivendicare

il versamento di indennità (sopra, consid. 12a). Il caso sarebbe stato

diverso – forse – ove l'ammontare degli indennizzi fosse già litigioso davanti

al pri­mo giudice, ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie e non sussidia

approfondirla.

b) Che

l'“accesso sud” non implichi ulteriori aggravi per i fondi servienti è un'asserzione

dell'attore. Intanto v'è da interrogarsi se il passo facente capo oggi alla via

R__________ sia equiparabile a una strada aperta al pubblico

(sopra, consid. 12c). Inoltre il perito giudiziario ha constatato – come

si è visto – che l'impatto sul vicinato e sul territorio dell'“accesso sud” sarà

pur sempre “leggermente su­periore a quello esistente attualmente” (sopra, consid.

11c). La fattispecie non è assimilabile perciò al precedente invocato dal­l'appellante

incidentale. In quell'ambito il perito giudiziario aveva accertato – senza

essere contestato – che il nuovo accesso non avreb­be comportato alcun

aggravio supplementare per la strada esistente (RtiD I-2007 pag. 767 consid.

12b). Che poi l'indennità al proprietario toccato possa tendere a

zero ove si tratti di iscrivere un accesso necessario su un'area già

gravata di servitù al punto da risultare una strada aperta al

pubblico è vero (sopra, consid. 12b). Ciò ancora non significa tuttavia che – come

crede l'attore – un'in­dennità vada rifiutata ogni qual volta il fondo serviente

sia già oggetto di servitù di passo, né una strada privata può essere

considerata “aperta al pubblico” solo perché è in uso a più beneficiari. Senza

scordare che in concreto l'indennizzo ai proprietari gravati si limita, per

finire, a un terzo del valore della superficie su cui insiste il nuo­vo accesso

(sopra, consid. 12d). Nella misura in cui l'attore chiede di sopprimere ogni

indennità da lui dovuta per l'“accesso sud, l'appello incidentale non può

quindi trovare accoglimento.

14.

L'appellante incidentale si

duole altresì che il Pretore gli abbia addebitato tutte le spese giudiziarie di

primo grado, quando invece – a suo avviso – sussistevano i presupposti per

porre tali oneri a carico dei convenuti, data la loro indomita resistenza alla richiesta

di accesso necessario.

a) Come

in tutte le cause vertenti su servitù legali, nelle azioni volte

all'ottenimento di un accesso necessario valgono per analogia, anche in materia

di spese giudiziarie, i principi applicabili nel diritto espropriativo. E in quel

contesto le spese sono “interamente a carico dell'ente espropriante”. Solo “qualora

le pretese dell'espropriato fossero manifestamente infon­date o esagerate il

Tribunale d'espropriazione può ripartire le spese tra le parti e negare le

ripetibili”. La legge federale di espropriazione

precisa a sua volta che le spese cagionate dal­l'eser­cizio del diritto d'espropriazione sono a carico dell'espro­priante,

ma che nei casi di richieste manifestamente abusive o di pretese palese­mente

esagerate tali spese “possono essere addossate, tutte o in parte, all'espropriato”

(principio diffusamente illustrato in: RtiD I- 2014 pag. 763 consid. 10a).

Chi postula un accesso necessario in virtù dell'art. 694 CC va tenuto quindi,

in linea di principio, a sopportare le spese anche se ottiene causa vinta.

Un'eccezione è data qualora il convenuto pretenda un'indennità esagerata o si

opponga alla concessione dell'accesso necessario eccedendo nei suoi mezzi di difesa

(RtiD I-2014 pag. 763 consid. 10a con richia­mi). Le spese di appello si informano

al medesimo precetto, nel senso che esse vanno – di regola – a carico di chi

postula l'accesso necessario (RtiD I-2014 pag. 763 consid. 11 con richiami).

b)

Nel caso specifico il Pretore si è tenuto all'orientamento giurisprudenziale

testé riassunto. L'appellante adesivo si duole che le controparti abbiano

sempre respinto ogni sua offerta, opponendosi alla concessione dell'accesso per

almeno 18 anni, astenendosi da ogni controproposta seria, costringendolo a

promuovere causa e insistendo poi sulla fattibilità del­l'“accesso nord”.

Argomenti del genere sono lungi però dal giustificare una deroga al principio

per cui le spese di una causa volta alla concessione di un accesso necessario

vanno assunte da chi invoca l'art. 694 cpv. 1 CC. Che le controparti abbiano

sempre resistito all'iscrizione di una servitù convenzionale rientrava nei loro

legittimi diritti, né esse erano tenute a formulare controproposte. Quanto alla

circostanza che l'attore abbia atteso 18 anni prima di intentare causa, non

risulta che i convenuti lo abbiano indotto a indugiare, confidando in un loro ripensamento.

Né il fatto di insistere per l'eseguibilità dell'“accesso nord” poteva

ritenersi puramente ostruzionista, tanto meno ove si pensi che nel luglio del 2004

la Sezione forestale escludeva sì un dissodamento della particella n. 334, ma

non qualora l'accesso non fosse stato eseguibile all'interno della zona

edificabile (doc. DD), questione che rimaneva – appunto – controversa. In

definitiva non si può dire che i convenuti abbiano esagerato o ecceduto

nell'esercizio dei loro mezzi di difesa. Anche su questo punto l'appello incidentale,

sfornito di buon esito, vede la sua sorte segnata.

III. Sull'appello principale di

PI 1 ed PI 2, PI 3 e PI 4

15.

Gli appellanti principali fanno

valere che AO 1 ha “colpe­volmente omesso” di risolvere la questione

dell'accesso al momento di frazionare l'originaria particella n. 335, parcellazione

che il Comune di __________ nemmeno avrebbe dovuto approvare. Inoltre essi

sottolineano che l'attore ha rinunciato a contestare la decisione del 29 luglio

2003.

con cui il Municipio di __________ gli ha respinto la domanda di costruzione

per una casa d'abitazione sulla particella n. 698. L'attore non può pretendere quindi

– essi sostengono – la concessione di un accesso necessario. Ora, a parte il

fatto che così argomentando gli interessati non si confrontano con la

motivazione del Pretore (sentenza impugnata, consid. 4), un proprietario che alieni

parte di un fondo – o di più fondi – e resti senza collegamento alla pubblica

via ancora ancora non si preclude per ciò solo il diritto a un accesso necessario

(sopra, consid. 8). In proposito non soccorre ripetersi. Quanto alla circostanza

che l'attore non abbia impugnato il diniego del noto permesso di costruzione, il

Municipio di __________ ha respinto la doman­da anche perché la particella n. 698

non dispone “né di un accesso diretto né di una servitù di passo”. Non si

scorge come l'attore avrebbe potuto ricorrere vittoriosamente contro simile decisione.

Ammesso e non concesso che il Comune non dovesse approvare il frazionamento

dell'originaria particella n. 335, in ogni modo la porzione di terreno a valle

formante oggi la particella n. 698 non è mai stata raggiungibile con

veicoli da via __________ M__________ (sopra, consid. 8). E senza accesso un

fondo non può essere fabbricato nemmeno se è inserito nella zona edificabile

del piano regolatore comunale (RtiD I-2012 pag. 893 consid. 8 segg. con

riferimenti).

16.

Quanto al tracciato del

passo necessario, gli appellanti principali reputano che l'“accesso nord” sia

fattibile, ove appena si arretri di 3 m il limite del bosco sulla particella n.

334.

Sostengono perciò che l'attore avrebbe dovuto convenire in giudizio anche

i proprietari delle particelle n. 333 e n. 334. Inoltre – essi adducono –

l'attore avrebbe dovuto chiedere al Pretore una sospensione della causa e

sollecitare un sopralluogo con l'autorità forestale, in modo da chiarire la

questione del dissodamento. A maggior ragione – essi soggiungono – perché l'“ac­cesso

sud”, unico altro percorso che entra in linea di conto, comporterebbe un

intervento sproporzionato, come lo spostamento dell'autorimessa in proprietà di

PI 4, e arrecherebbe maggior disturbo. Allegazioni siffatte sono già state partitamente

vagliate nel quadro dell'appello parallelo. Si rinvia di conseguenza ai consid.

7, 9, 10 e 11 che precedono. Quanto all'autorimessa di PI 4, lo

spostamento di qualche metro a spese dell'attore non può dirsi un intervento

che arrechi all'interessata disagi sproporzionati, né l'interessata spiega in

che consisterebbero tali inconvenienti. L'operazione non può dirsi quindi spropositata

per rapporto al fine perseguito.

17.

In subordine gli appellanti

contestano le indennità loro assegnate dal Pretore, ossia fr. 3958.20 a PI 1 ed

PI 2 (comproprietari della particella n. 153), fr. 820.90 a PI 3 (proprietario

della particella n. 595) e fr. 21 560.– a PI

4.

(proprietaria della particella coattiva n. 344). Essi fanno valere che il

noto “accesso sud” graverebbe i loro fondi molto più della particella coattiva

n. 155 appartenente agli altri litisconsorti, poiché sulle particelle n. 153 e

n. 595 sono iscritte servitù di passo in favore di due soli fondi, rispettivamente

sulla particella coattiva n. 344 in favore di un solo fondo (la particella

coattiva n. 155, appunto). Essi chiedono perciò che gli indennizzi in

questione siano portati a fr. 21 770.– in

favore di PI 1 ed PI 2, a fr. 4515.– in favore di PI 3 e a fr. 64 680.– in favore di PI 4, più i costi legati

allo spostamento dell'autorimessa.

a) Per

quanto riguarda l'indennità in favore dei proprietari della particella n. 153 (di

PI 1 ed PI 2) e della contigua particella n. 595 (di PI 3) valgono gli stessi principi

in base ai quali è stata fissata l'indennità spettante ai proprietari della

particella coattiva n. 155 (consid. 12d). Ciò premesso, il tratto di strada posto

sulla particella n. 153 serve già oggi, oltre la stessa particella n. 153, le particelle

n. 595 e n. 341 (beneficiarie di servitù prediali di passo con ogni veicolo),

per un comprensorio edificabile di 2458 m² complessivi. A tale superficie andrà

ad aggiungersi quella delle due particelle dell'attore, di complessivi 2541 m²,

per un totale di 4999 m². Non si disconosce che il tratto di strada sulla

particella n. 153 non è un fondo a sé stante o una particella coattiva. Nel

diritto delle espropriazioni tuttavia poco importa che una strada costituisca un

fondo autonomo, una somma di superfici di singoli fondi o una proprietà

coattiva (RDAT I-1993 pag. 139 in basso). Determinante è la funzione svolta.

Posto ciò, la superficie delle due particelle n. 336 e n. 698 costituisce un

mezzo di quella complessiva servita dall'accesso sulla particella n. 153. Tenuto

conto che l'estensione di tale accesso è di 62.2 m² (perizia, pag. 24) e che il

valore del terreno ammonta a fr. 350.–/m², l'indennità

in favore di PI 1 ed PI 2 risulta così di fr. 10 885.– complessivi.

b) Il

tratto di strada sulla particella n. 595 serve la particella stessa, come pure

le particelle n. 153 e n. 341 (beneficiarie di servitù prediali di passo con

ogni veicolo) per complessivi 2458 m². Con l'aggiunta dei due fondi dell'attore

la superficie complessiva edificabile servita dal passo sulla particella n. 595

ascenderà una volta ancora a 4999 m². Anche in tal caso la superficie delle due

particelle n. 336 e n. 698 costituisce la metà di quella complessiva dei fondi serviti

dal passo. Considerato che l'area della strada sulla particella n. 595 è di 12.9

m² (perizia, pag. 24) e che il valore del terreno

ammonta a fr. 350.–/m², l'indennità in favore di PI 3 risulta di

fr. 2260.– (arrotondati).

c) Riguardo

alla particella coattiva n. 344 di PI 4 (su cui si trova l'autorimessa), il

fondo non è gravato di alcuna servitù di passo. Una volta costituito l'accesso

in favore delle particelle n. 336 e n. 698, di tale fondo vedrà toccata dal

passo una superficie di 92.4 m² (di cui 45.6 m² già esistenti per raggiungere

l'autorimessa e 46.8 m² nuovi: perizia, pag. 24). Ciò servirà un

comprensorio edificabile di 3288 m², composto per 3/4 dei due fondi dell'attore. Non ravvisandosi motivi

per scostarsi da un valore del terreno di fr. 350.–/m², l'indennità dovuta a PI

4.

ammonta di conseguenza a fr. 24 255.–. A

ciò si aggiungono, come ha rilevato il Pretore, i costi legati allo spostamento

dell'autorimessa secondo i piani prodotti dall'attore (doc. DDD), costi che non

sono di per sé in discussione.

d) Sostengono

gli appellanti principali che l'“accesso sud” comporterà “un raddoppio sicuro

del traffico” sui loro fon­di, ma non contestano l'opinione del perito

giudiziario, secon­do cui l'impatto sul vicinato e sul territorio di quell'accesso

sarà solo “leggermente su­periore a quello esistente attualmente” (sopra,

consid. 11c). Da tale accertamento non soccorrono dunque gli estremi per distanziarsi.

Circa il valore venale del terreno, gli interessati affermano che quanto vale

per la particella coattiva n. 155 dei litisconsorti non si attaglia necessariamente

ai loro fondi. In realtà le piccole porzioni delle particelle n. 153 e n.

595.

già oggi adibite al transito veicolare (62.2 e 12.9 m²) su cui correrà

per mezza larghezza l'“accesso sud” sono, come la particella coattiva n. 155

(sopra, consid. 12c), del tutto improprie all'edificazione, essendo già gravate

da vicendevoli servitù di passo. Non possono dunque equipararsi a terreni

fabbricabili. Relativamente alla particella coattiva n. 344 (separata

dalla particella principale n. 343 dalla citata striscia di terreno formante la

particella n. 145 del Comune di __________), essa non è gravata di servitù, ma

la sua modesta superficie (196 m²) la rende una volta ancora ini­do­nea all'edificazione.

Che poi il fattore di riduzione applicato dal primo giudice al valore del

terreno edificabile (50%) sia di per sé eccessivo rispetto ai criteri invalsi

nel diritto delle espropriazioni trattandosi di casi analoghi, gli appellanti

non pretendono (v. ad ogni modo RDAT I-1993 pag. 141 in alto).

e) A

parere degli appellanti la riduzione del 50% appena menzionata non tiene

convenientemente conto del deprezzamento subìto dai fondi cui appartengono le

porzioni di terreno su cui correrà l'“accesso sud”. Che l'indennità dell'art.

694.

cpv. 1 CC copra anche simili inconvenienti non è certo (DTF 141 I 119

consid. 6.4; v. tuttavia Piotet,

op. cit., n. 35 in fine ad art. 694 CC). Comunque sia, in concreto manca ogni

elemento per la quantificazione di un'indennità al riguardo, né i convenuti

hanno interpellato il perito giudiziario in proposito. La doglianza non può

pertanto essere vagliata oltre.

IV. Sull'appello incidentale di AO

1.

18.

L'appellante incidentale si

duole che il Pretore gli abbia addebitato tutte le spese giudiziarie di primo

grado, quando invece – a suo avviso – sussistevano i presupposti per porre tali

oneri a carico dei convenuti, data la loro fiera resistenza alla richiesta del­l'“accesso

sud”. La motivazione è testualmente identica a quella del punto 3 che

figura nell'appello incidentale correlato al­l'appello di AP 1, AP 2, AP 3, AP

4.

e AP 5. Si rimanda perciò al consid. 14 che precede.

V. Sulle spese processuali e le

ripetibili

19.

Le spese degli appelli

principali sono, come di regola (sopra, consid. 14a), a carico di chi postula

l'accesso necessario. A maggior ragione ove si pensi che entrambe le

impugnazioni si dimostrano parzialmente fondate. È vero che l'indennità complessiva

di fr. 100 000.– chiesta in appello da AP

1,

AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 è

sostanzialmente fantasiosa. È anche vero tuttavia che ciò non ha richiesto

disamine supplementari da parte di questa Camera, né ha complicato o dilazionato

il processo. Quanto all'indennità per ripetibili, essa è commisurata al

prescritto dell'art. 11 cpv. 2 lett. a del regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Le spese degli appelli incidentali seguono invece il

precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre al riguardo non si

pone problema di ripetibili, i convenuti non avendo formulato osservazioni ai

ricorsi.

VI. Sui rimedi giuridici a livello

federale

20.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (sopra, consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello principale di AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 è

parzialmente accolto, nel senso che il

dispositivo n. 1.1 è così aggiornato:

L'ufficiale del registro

fondiario del Distretto di __________ è invitato a iscrivere in favore delle

particelle n. 336 e n. 698 RFD di __________ (proprietà di AO 1), una servitù

di accesso necessario con ogni veicolo sulle particelle n. 153 (proprietà di PI

1 ed PI 2 in ragione di un mezzo ciascuno), n. 155 (comproprietà coattiva delle

particelle n. 635 intestata ad AP 1, n. 636 intestata a AP 2 e A__________ in

ragione di un mezzo ciascuno, n. 637 intestata a AP 3 e n. 638 intestata per

tre quarti a AP 4 e per un quarto a AP 5), n. 344 (proprietà coattiva della

particella n. 343 intestata a PI 4), n. 595 (proprietà di PI 3) da esercitare

sulla superficie segnata in giallo e in rosa sulla planimetria allegata, che

forma parte integrante della presente sentenza.

Inoltre il dispositivo n. 1.2

della sentenza impugnata è così riformato:

AO

1 è tenuto a versare le seguenti indennità:

fr. 4835.– a AP 1,

fr.

4835.– complessivi a AP 2 e A__________ in solido,

fr.

4835.– a AP 3 e

fr. 4835.– complessivi a AP 4 e AP 5 in solido.

II. Le spese di tale appello, di fr.

2500.–, da anticipare dagli appellanti principali, sono poste a carico di AO 1,

che rifonderà agli appellanti principali fr. 3500.– complessivi per ripetibili.

III. L'appello incidentale è respinto.

IV. Le spese di tale appello, di fr.

500.–, sono poste a carico dell'appellante incidentale.

V. L'appello principale di PI 1 ed PI

2, PI 3 e PI 4 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.2 della

sentenza impugnata è così riformato:

AO 1 è tenuto a versare le seguenti indennità:

fr. 10 885.– complessivi a PI

1 ed PI 2 in solido,

fr.

2260.– a PI 3 e

fr.

24 255.–

a PI 4.

VI. Le spese di tale appello, di fr.

2500.–, da anticipare dagli appellanti principali, sono poste a carico di AO 1,

che rifonderà agli appellanti principali fr. 3500.– complessivi per ripetibili.

VII. L'appello incidentale è respinto.

VIII. Le spese di tale appello, di fr.

500.–, sono poste a carico dell'appellante incidentale.

IX. Notificazione:

–;

–;

–,;

–;

–;

–;

avv.,;

avv...

Comunicazione:

– Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 2;

– Ufficio del registro

fondiario del Distretto di.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).