11.2014.83
Impugnazione di un contratto di estromissione ereditaria per “timore ragionevole”; annullamento della decisione per carente motivazione
15 dicembre 2016Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.83
Lugano
15 dicembre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa OA.2009.603 (annullamento
o sospensione giudiziale dell'esecuzione a norma dell'art. 85a LEF) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione dell'8 ottobre 2009 da
AP 1 ora in
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 già
in
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 15 settembre 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
7 agosto 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 ha fatto intimare il 22
gennaio 2007 al fratello AO 1 un precetto esecutivo di fr. 60 000.– più interessi al 5% dal 1° aprile 2005,
indicando come titolo di credito una convenzione del 1° settembre 2004 in cui l'escusso si impegnava – fra altre prestazioni – a versargli quella somma in
contropartita della sua estromissione dalla comunione ereditaria del padre __________
(1918-2002). Il 21 febbraio 2007 AO 1 ha sollevato opposizione al precetto
esecutivo.
B. Adito da AP 1, con sentenza
del 5 giugno 2007, il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 5,
ha rigettato in luogo e vece del Pretore l'opposizione in via provvisoria per l'importo
di fr. 39 359.60 più interessi dal 1°
aprile 2005. Tale sentenza è stata riformata dalla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello, cui AP 1 si è rivolto, che il 13 novembre 2007 ha
rigettato per intero l'opposizione in via provvisoria (inc. 14.2007.53).
C. Il 17 dicembre 2007 AO 1 ha
promosso un'azione di inesistenza del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per l'ammontare di fr. 60 000.– più interessi al 5% dal 1° aprile 2005. AP
1 ha proposto di respingere l'azione. Statuendo il 18 giugno 2009, il Pretore
ha respinto l'azione per tardività fino a concorrenza di fr. 39 359.60 più interessi al 5% dal 1° aprile 2005. Per
la differenza egli ha stralciato la causa dai ruoli il 29 dicembre 2011 in
seguito a perenzione processuale. Un appello presentato da AP 1 contro il
decreto di stralcio è stato respinto dalla seconda Camera civile del Tribunale
d'appello con sentenza del 6 marzo 2012 (inc. 12.2012.14).
D. L'8 ottobre 2009 AP 1 ha
intentato un'azione fondata sull'art. 85a LEF davanti al medesimo
Pretore, sostenendo l'inefficacia della nota convenzione siccome viziata da
timore (art. 29 seg. CO). Egli ha chiesto così che, sospesa provvisoriamente l'esecuzione
nei suoi confronti, fosse accertata l'inesistenza del credito di fr. 39 359.60 più interessi e che in tale misura fosse
annullata l'esecuzione stessa. Inoltre egli ha chiesto di accertare l'inesistenza
di un suo obbligo di consegnare al fratello – sempre in virtù del citato
accordo – sei “note di credito” (al portatore) di fr. 12 500.– ciascuna e tre “note di credito” di nominali fr. 5000.–
ciascuna per prestazioni di ristorazione e di cura al __________ SA, di cui egli
era direttore, azionista e membro del consiglio di amministrazione. Nella sua
risposta del 23 ottobre 2009 AP 1 ha proposto di respingere l'azione, opponendo
anzitutto che l'attore non poteva valersi dell'art. 85a LEF dopo avere
lasciato decorrere infruttuoso il termine per far accertare l'inesistenza della
pretesa (fr. 39 359.60 più interessi)
a norma dell'art. 83 cpv. 2 LEF e nemmeno poteva censurare il titolo esecutivo
siccome viziato da timore senza avere dichiarato nel termine di un anno di
considerare il negozio giuridico non vincolante (art. 31 cpv. 1 CO).
E. Sulla sospensione
provvisoria dell'esecuzione le parti sono state sentite in contraddittorio il
27 ottobre 2009. L'udienza preliminare si è tenuta il 30 novembre 2009 e
in tale occasione il Pretore ha deciso di statuire in primo luogo sulle due
questioni sollevate da AP 1: sapere se l'attore potesse valersi dell'art. 85a
LEF dopo avere lasciato decorrere infruttuoso il termine per far accertare
l'inesistenza della pretesa a norma dell'art. 83 cpv. 2 LEF e sapere se potesse
censurare il titolo esecutivo siccome viziato da timore senza avere dichiarato
nel termine di un anno di considerare il negozio giuridico non vincolante
(art. 31 cpv. 1 CO). Giudicando con “decreto” del 10 marzo 2011, egli ha poi
respinto entrambe le questioni sollevate da AO 1 e ha sospeso provvisoriamente
l'esecuzione. Adita da AO 1, questa Camera ha confermato tale decisione con
sentenza del 24 giugno 2011 (inc. 11.2011.48).
F. L'istruttoria è terminata
il 20 agosto 2013 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte del 29 e 31 ottobre 2013 in cui hanno
ribadito le rispettive posizioni. Statuendo il 7 agosto 2014, il Pretore ha
respinto la petizione e ha posto gli oneri processuali di complessivi fr. 2400.–
a carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto fr. 4000.– per ripetibili.
G. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 15 settembre 2014 nel
quale chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al
Pretore perché prenda una nuova decisione o, in subordine, di riformare il
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni
del 5 novembre 2014 AO 1 propone di respingere l'appello e postula il
versamento di fr. 4800.– per ripetibili.
in diritto: 1. Fino
alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita i procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile
svizzero continuavano a essere disciplinati dalla legge anteriore (art. 404
cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece – come in concreto – il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.
1 CPC). Il termine per appellare una decisione in materia di “annullamento
o sospensione giudiziali dell'esecuzione” (art. 85a LEF) dipende, nel nuovo diritto, dalla procedura con
cui tale azione è trattata (si veda il nuovo titolo marginale dell'art.
85a LEF). In concreto il valore litigioso supera fr. 30 000.–, di modo che la causa è disciplinata dal
rito ordinario (art. 243 cpv. 1 combinato con l'art. 219 CPC). La sentenza del Pretore è perciò impugnabile mediante
appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) nel termine di 30 giorni
dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la decisione impugnata è
stata notificata al patrocinatore dell'attore il 14 agosto 2014. Sospeso fino
al 15 agosto 2014 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), il termine di
ricorso è cominciato a decorrere così il 16 agosto 2014 e sarebbe giunto a
scadenza domenica 14 settembre successivo, salvo protrarsi al lunedì 15
settembre 2014 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto l'ultimo giorno
utile, l'appello in esame è dunque tempestivo.
2. Nella decisione impugnata il
Pretore ha rilevato che il contenzioso si riduceva al quesito di sapere se la
convenzione del 1° settembre 2004 fosse nulla poiché sottoscritta dall'attore
per timore ragionevole. Egli ha risolto la questione negativamente. Ambedue le
parti – ha accertato il primo giudice – erano consapevoli che solo l'estromissione
del convenuto dalla comunione ereditaria fu __________ e la firma di una
convenzione a tal fine avrebbero sbloccato la grave situazione in seno alla
società (di famiglia) __________ SA, la quale necessitava di nuovi finanziamenti
bancari per essere salvata. La pressione esercitata dal convenuto per giungere
a un'intesa si iscriveva, secondo il Pretore, nel quadro di una lecita “guerra
di interessi” in cui era chiaro a tutti e due i fratelli che un mancato accordo
avrebbe reso inevitabile il fallimento della società e avrebbe potuto intaccare
Fatti
i loro beni personali. La convenzione rappresentava pertanto il tentativo dell'attore
di salvare dal fallimento i beni ereditati dal padre e allo stesso tempo l'unica
strada percorribile per rendere possibile un accordo con la banca finanziatrice
(__________), la quale, dopo avere disdetto i crediti ipotecari, aveva indicato
come possibile via d'uscita quella di dimettere il convenuto dalla comunione
ereditaria dietro pagamento di una “buonuscita”. Alla stregua di un “contratto
di salvataggio” stipulato da chi si trova in uno stato di bisogno – ha soggiunto
il primo giudice – l'accordo non poteva considerarsi come una minaccia
imputabile alla controparte, bensì come il risultato dello stato di necessità che
si era venuto a creare in seguito alla cattiva gestione del __________, oltre
che alla crisi del settore turistico. In ogni caso – ha epilogato il Pretore –
l'attore ha ratificato per atti concludenti il contenuto della convenzione,
permettendo al convenuto, almeno fino all'ottobre o novembre del 2006, di
fruire gratuitamente di svariati servizi alberghieri. Onde, per finire, il
rigetto della petizione.
3. L'appellante censura
anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, dolendosi del fatto
che il Pretore si sia limitato a esaminare la “nullità” della convenzione per timore
ragionevole, ma abbia omesso di esaminare l'inesigibilità del credito e la compensazione
ch'egli aveva fatto valere nel caso in cui la convenzione risultasse valida. E
siccome su tali questioni il Pretore non si è espresso, egli postula l'annullamento
della sentenza impugnata per violazione del diritto di essere sentito.
a) AP
1 ha adito il Pretore valendosi dell'art. 85a LEF – come detto – per far
accertare l'inesistenza del credito di fr. 39
359.60 più interessi vantato dal fratello AO 1 nei suoi confronti. Egli
ha fondato l'azione su più ordini di motivi. In via principale ha sostenuto che
la convenzione del 1° settembre 2004 in cui figura l'obbligo di versare al
fratello la somma di fr. 60 000.– più
interessi per l'avvenuta estromissione dalla comunione ereditaria (doc. OO) è
nulla, poiché egli l'ha dovuta firmare sotto l'influsso di un timore
ragionevole. Subordinatamente egli ha allegato che, seppure la convenzione risultasse
valida, il credito vantato dal fratello sarebbe inesigibile, poiché nel successivo atto di divisione
ereditaria rogato il 14 settembre 2004
dal notaio __________ (doc. PP) le parti si sono dichiarate tacitate –
previo assolvimento degli obblighi contenuti in quell'atto pubblico – anche
rispetto a quanto prevedeva la convenzione del 1° settembre 2004 (clausola n.
7).
In
via ancor più subordinata l'attore ha fatto valere che, ad ogni modo, la pretesa del fratello è estinta perché la convenzione
del 1° settembre 2004 prevedeva una possibilità liberatoria da parte sua
“nel caso di fallimento della __________ SA oppure in caso di perdita di
reddito da attività dipendente economicamente parificabile a quella attualmente
svolta” se egli non avesse “trovato un altro impiego” (clausola n. 2, ultima
frase). Impiego che egli ha definitivamente perduto – soggiunge – il 31 gennaio
2007 (doc. SS) con la vendita forzata del pacchetto azionario della __________
SA. In via di ulteriore subordine l'attore ha eccepito la compensazione almeno
parziale del credito avanzato dal fratello con le prestazioni alberghiere di
cui questi ha beneficiato presso la __________ SA a spese di lui (doc. TT, UU,
VV, ZZ).
b) L'appellante si duole che il primo giudice abbia esaminato
unicamente l'argomentazione da lui addotta in via principale, fondata sulla
nullità della convenzione sottoscritta il 1° settembre 2004 per timore
ragionevole, senza affrontare nessuna delle argomentazioni recate in subordine.
Nelle osservazioni all'appello il convenuto riconosce che il Pretore non ha
trattato simili argomenti. Reputa nondimeno che, sollevata nel solo memoriale conclusivo,
la prima argomentazione subordinata non è passata al vaglio del
contraddittorio e non era quindi ricevibile.
L'assunto
non può essere condiviso. È vero che l'attore ha eccepito solo nel memoriale
conclusivo l'inesigibilità della pretesa avversaria invocando la clausola n. 7 contenuta nell'atto di divisione
ereditaria rogato il 14 settembre 2004 dal
notaio __________. Ed è altrettanto vero che secondo il vecchio diritto di
procedura l'attore doveva addurre negli allegati preliminari tutti i fatti e le
eccezioni (art. 78 cpv. 1 CPC ticinese). Ove una parte non rispettasse tale
principio, tuttavia, incombeva alla controparte eccepire il vizio. Non spettava
al Pretore intervenire d'ufficio, non sussistendo estremi di nullità a mente
dell'art. 142 cpv. 1 CPC ticinese (cfr. sentenza del Tribunale federale
5P.362/1994 del 3 novembre 1994, consid. 3 citata in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato,
Lugano 2000, pag. 231 nota 266). In concreto AO 1 ha rinunciato al dibattimento
finale e non ha reagito nemmeno dopo essersi visto notificare il memoriale
conclusivo di AP 1 in cui figurava l'argomento nuovo (pag. 9 seg.). Non vi era motivo, di conseguenza, perché il
Pretore dichiarasse l'argomentazione irricevibile (analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2013.9 del 25 febbraio 2015, consid. 15 con rinvio a Rep. 1995 pag. 227 n. 55).
c) Quanto
alle altre argomentazioni esposte dall'attore in subordine, il convenuto dà
atto una volta ancora che il Pretore ha ignorato sia l'eventuale estinzione della
pretesa correlata dall'attore alla clausola n. 2, ultima frase, della
convenzione del 1° settembre 2004, sia la compensazione opposta dall'attore con
prestazioni alberghiere fornite dalla __________ SA (osservazioni all'appello,
pag. 4 verso il basso). Reputa tuttavia che, come nel caso della prima
argomentazione subordinata, AP 1 ha potuto far valere simili ragioni con
l'appello davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo anche
nell'accertamento dei fatti, sicché un'eventuale violazione del diritto
d'essere sentito si considera sanata.
L'opinione
è pertinente, ma una sanatoria come quella evocata da AO 1 rimane eccezionale.
Una disattenzione del diritto d'essere sentito comporta infatti – per principio
– l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza
di tale decisione nel merito (DTF 140 I 75 consid. 9.3 con richiami). Se l'interessato
Considerandi
nondimeno ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista
di piena cognizione in fatto e in diritto, la violazione può ritenersi sanata.
Sta di fatto che ciò vale solo per disattenzioni non particolarmente gravi o per
disattenzioni che, pur gravi, l'autorità di ricorso può sanare essa medesima
poiché rinviare gli atti al primo giudice sarebbe un'operazione sproporzionata
e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, 138 I 103
consid. 4.1.6.1, 137 I 197 consid. 2.3.2 con rinvii; nel nuovo
diritto di procedura: Sutter-Somm/ Chevalier
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª
edizione, n. 27 ad art. 53).
d) Nella
fattispecie la disattenzione del diritto di essere sentito lamentata
dall'attore non è di poco momento. Dal profilo quantitativo intanto si tratta
di una disattenzione triplice, giacché il Pretore non ha trattato nessuna
delle tre argomentazioni avanzate dall'attore in subordine per far accertare
l'inesistenza della pretesa avversaria. Dal profilo qualitativo inoltre le
argomentazioni potrebbero di per sé, l'una indipendentemente dall'altra,
comportare l'accoglimento – in tutto o in parte – della petizione. Esaminasse
essa medesima simili questioni per la prima volta, questa Camera agirebbe per
metà del litigio non come autorità di ricorso, ma come tribunale di primo
grado, sostituendosi al giudice naturale e sottraendo alle parti il doppio
grado di giurisdizione su questioni determinanti ai fini della decisione. In
condizioni del genere la sanatoria richiamata dianzi diverrebbe da eccezione la
regola e una disattenzione del diritto d'essere sentito rimarrebbe in pratica
senza sanzione, l'autorità di ricorso conducendo essa medesima la parte di
processo mancante. Ciò non sarebbe ammissibile. Nelle circostanze del caso non
rimane quindi che annullare la sentenza impugnata e ritornare gli atti al
Pretore perché si pronunci sulle argomentazioni subordinate dell'attore,
statuendo di nuovo.
4.
Un rinvio degli atti al
primo giudice sarebbe invero superfluo ove l'attore non fosse vincolato alla
convenzione del 1° settembre 2004 per averla conclusa sotto l'influsso di un “timore
ragionevole” (art. 29 e 30 CO). Fosse da accogliere l'argomentazione principale,
in effetti, le argomentazioni subordinate dell'attore risulterebbero superate. Giovi
dunque esaminare la questione.
a) Un
contratto è viziato per timore – e non vincola quindi la parte che lo ha concluso
– se è stato stipulato sotto la minaccia di un pericolo grave e imminente per
la parte stessa o una persona a lei vicina (Schmidlin
in: Berner Kommentar, Mängel des Vertragsabschlusses, edizione 2013, n. 37 in fine
ad art. 29/30 con riferimento a DTF 111 II 350 consid. 2). Gli art. 29 e 30 CO
distinguono tra il timore dovuto a un fatto illecito (art. 29 cpv. 1 CO) e quello
derivante dall'esercizio abusivo di un diritto per estorcere indebiti vantaggi
(art. 30 cpv. 2 CO). In entrambi i casi il contratto può essere invalidato (Schmidlin in: Commentaire romand, CO I,
2ª edizione, n. 3 ad art. 29/30).
b) Nella
fattispecie l'appellante invoca la seconda ipotesi, dolendosi che il Pretore ha
trascurato le continue pressioni esercitate sia dal fratello sia dalla banca (il
__________) con cui erano in corso trattative per il salvataggio della __________
SA. La banca in particolare – precisa l'attore – aveva minacciato a più riprese
di disdire i mutui, e per finire li ha anche disdetti, rendendo imminente il
rischio di fallimento della società con conseguenze “catastrofiche”. Il contesto,
la durata e l'intensità delle pressioni subìte lo avrebbero indotto così a firmare
la convenzione del 1° settembre 2004, sebbene ciò non corrispondesse alla sua “libera
e spontanea volontà contrattuale”. In tal modo – egli epiloga – la controparte
ha profittato dello stato di necessità in cui egli versava per ottenere
vantaggi successori esorbitanti rispetto a quanto aveva disposto il padre __________,
il quale aveva ridotto il convenuto alla porzione legittima di 3/16.
Quali
fossero le pressioni esercitate dal fratello nei suoi confronti per giungere
alla firma della convenzione l'attore non sostanzia, limitandosi a menzionare le
minacce della banca. Al proposito l'appello potrebbe finanche essere dichiarato
irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Comunque
sia, la minaccia di disdire mutui non è di per sé un mezzo di pressione
indebito se si iscrive nel quadro di una – pur aspra – “lotta d'interessi” (cfr.
Schmidlin in: Berner Kommentar, op. cit., n. 37 in fine ad art. 29/30 CO).
Del resto l'appellante non revoca in dubbio l'accertamento del Pretore, secondo
cui il comportamento del fratello poteva apparire al limite “giustificato”. Né
l'attore pretende che un “contratto di salvataggio” stipulato da una parte per
uscire da una situazione di bisogno configuri di per sé una minaccia imputabile
alla controparte, sempre che questa non ne abusi per ottenere vantaggi
ingiustificati (Schmidlin in:
Commentaire romand, op. cit., n. 3 ad art. 29/30 CO). Infine l'appellante
non contesta che lo “stato di necessità” venutosi a creare in concreto si
riconducesse alla cattiva gestione della struttura alberghiera e alla crisi del
settore turistico, non al comportamento del convenuto.
Ciò
posto, rimane da esaminare se – come assevera l'appellante – il convenuto abbia
profittato della situazione per trarne vantaggi eccessivi cui non avrebbe avuto
diritto (v. DTF 76 II 369 consid. 4). A tale riguardo però l'appellante, cui incombeva
l'onere della prova, si limita ad asseverare apoditticamente che “quanto stipulato
con la convenzione del 1° settembre 2004 (doc. OO) (che prevede unicamente
obblighi in capo all'appellante e diritti in favore dell'appellato) unitamente
a quanto previsto nella convenzione di estromissione ereditaria (doc. PP)
costituiscono dei vantaggi eccessivi rispetto a quanto riconosciuto per
testamento (doc. C)”. In difetto di ogni accenno al compendio della successione
paterna e al valore dei beni attribuiti all'una e all'altra parte, tuttavia, questa
Camera è lungi dal poter stabilire, anche solo per ordine di grandezza, se la
prestazione pattuita nella nota convenzione fosse dal profilo quantitativo – come
in caso di lesione (art. 21 CO; Schmidlin
in: Commentaire romand, op. cit., n. 19 ad art. 29/30) – in evidente sproporzione
rispetto alla spettanza ereditaria del convenuto. Ciò rende superfluo vagliare la
questione legata all'eventuale ratifica della convenzione per atti concludenti.
5.
In definitiva l'appello
merita parziale accoglimento, nel senso che gli atti vanno rinviati al primo
giudice perché esamini le argomentazioni subordinate addotte dall'attore per
far accertare l'inesistenza del credito di fr. 39 359.60 più interessi vantato dal fratello AO 1. Circa
l'inefficacia della convenzione 1° settembre 2004 per timore ragionevole, l'appello
è destinato invece all'insuccesso.
6.
Le spese del giudizio
odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce
sconfitto – come detto – sul preteso vizio della convenzione, ma ottiene causa
vinta sull'esame delle tre questioni che il Pretore avrebbe dovuto vagliare. L'esito
finale della causa rimane tuttavia incerto. Si giustifica così di suddividere
le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili. Quanto agli oneri
processuali di prima sede, il Pretore statuirà al riguardo al momento in cui prenderà
la nuova decisione.
7.
Circa i rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la
sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché
statuisca nel senso dei considerandi sulle argomentazioni addotte dall'attore
in subordine. Per il resto l'appello è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà a carico di AP
1 e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).