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Decisione

11.2014.83

Impugnazione di un contratto di estromissione ereditaria per “timore ragionevole”; annullamento della decisione per carente motivazione

15 dicembre 2016Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i loro beni personali. La convenzione rappresentava pertanto il tentativo dell'attore

di salvare dal fallimento i beni ereditati dal padre e allo stesso tempo l'unica

strada percorribile per rendere possibile un accordo con la banca finanziatrice

(__________), la quale, dopo avere disdetto i crediti ipotecari, aveva indicato

come possibile via d'uscita quella di dimettere il convenuto dalla comunione

ereditaria dietro pagamento di una “buonuscita”. Alla stregua di un “contratto

di salvataggio” stipulato da chi si trova in uno stato di bisogno – ha soggiunto

il primo giudice – l'accordo non poteva considerarsi come una minaccia

imputabile alla controparte, bensì come il risultato dello stato di necessità che

si era venuto a creare in seguito alla cattiva gestione del __________, oltre

che alla crisi del settore turistico. In ogni caso – ha epilogato il Pretore –

l'attore ha ratificato per atti concludenti il contenuto della convenzione,

permettendo al convenuto, almeno fino all'ottobre o novembre del 2006, di

fruire gratuitamente di svariati servizi alberghieri. Onde, per finire, il

rigetto della petizione.

3. L'appellante censura

anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, dolendosi del fatto

che il Pretore si sia limitato a esaminare la “nullità” della convenzione per timore

ragionevole, ma abbia omesso di esaminare l'inesigibilità del credito e la compensazione

ch'egli aveva fatto valere nel caso in cui la convenzione risultasse valida. E

siccome su tali questioni il Pretore non si è espresso, egli postula l'annullamento

della sentenza impugnata per violazione del diritto di essere sentito.

a) AP

1 ha adito il Pretore valendosi dell'art. 85a LEF – come detto – per far

accertare l'inesistenza del credito di fr. 39

359.60 più interessi vantato dal fratello AO 1 nei suoi confronti. Egli

ha fondato l'azione su più ordini di motivi. In via principale ha sostenuto che

la convenzione del 1° settembre 2004 in cui figura l'obbligo di versare al

fratello la somma di fr. 60 000.– più

interessi per l'avvenuta estromissione dalla comunione ereditaria (doc. OO) è

nulla, poiché egli l'ha dovuta firmare sotto l'influsso di un timore

ragionevole. Subordinatamente egli ha allegato che, seppure la convenzione risultasse

valida, il credito vantato dal fratello sarebbe inesigibile, poiché nel successivo atto di divisione

ereditaria rogato il 14 settembre 2004

dal notaio __________ (doc. PP) le parti si sono dichiarate tacitate –

previo assolvimento degli obblighi contenuti in quell'atto pubblico – anche

rispetto a quanto prevedeva la convenzione del 1° settembre 2004 (clausola n.

7).

In

via ancor più subordinata l'attore ha fatto valere che, ad ogni modo, la pretesa del fratello è estinta perché la convenzione

del 1° settembre 2004 prevedeva una possibilità liberatoria da parte sua

“nel caso di fallimento della __________ SA oppure in caso di perdita di

reddito da attività dipendente economicamente parificabile a quella attualmente

svolta” se egli non avesse “trovato un altro impiego” (clausola n. 2, ultima

frase). Impiego che egli ha definitivamente perduto – soggiunge – il 31 gennaio

2007 (doc. SS) con la vendita forzata del pacchetto azionario della __________

SA. In via di ulteriore subordine l'attore ha eccepito la compensazione almeno

parziale del credito avanzato dal fratello con le prestazioni alberghiere di

cui questi ha beneficiato presso la __________ SA a spese di lui (doc. TT, UU,

VV, ZZ).

b) L'appellante si duole che il primo giudice abbia esaminato

unicamente l'argomentazione da lui addotta in via principale, fondata sulla

nullità della convenzione sotto­scritta il 1° set­tembre 2004 per timore

ragionevole, senza affrontare nessuna delle argomentazioni recate in subordine.

Nelle osservazioni all'appello il convenuto riconosce che il Pretore non ha

trattato simili argomenti. Reputa nondimeno che, sollevata nel solo memoriale conclusivo,

la prima argomentazione subor­dinata non è passata al vaglio del

contraddittorio e non era quindi ricevibile.

L'assunto

non può essere condiviso. È vero che l'attore ha eccepito solo nel memoriale

conclusivo l'inesigibilità della pretesa avversaria invocando la clausola n. 7 contenuta nell'atto di divisione

ereditaria rogato il 14 settembre 2004 dal

notaio __________. Ed è altrettanto vero che secondo il vecchio diritto di

procedura l'attore doveva addurre negli allegati preliminari tutti i fatti e le

eccezioni (art. 78 cpv. 1 CPC ticinese). Ove una parte non rispettasse tale

principio, tuttavia, incombeva alla controparte eccepire il vizio. Non spettava

al Pretore intervenire d'ufficio, non sussistendo estremi di nullità a mente

del­l'art. 142 cpv. 1 CPC ticinese (cfr. sentenza del Tribunale federale

5P.362/1994 del 3 novembre 1994, consid. 3 citata in: Cocchi/Trez­zini, CPC ticinese massimato e commentato,

Lugano 2000, pag. 231 nota 266). In concreto AO 1 ha rinunciato al dibattimento

finale e non ha reagito nemmeno dopo essersi visto notificare il memoriale

conclusivo di AP 1 in cui figurava l'argomento nuovo (pag. 9 seg.). Non vi era motivo, di conseguen­za, perché il

Pretore dichiarasse l'argomentazione irricevibile (ana­lo­ga­mente:

I CCA, sentenza inc. 11.2013.9 del 25 febbraio 2015, consid. 15 con rinvio a Rep. 1995 pag. 227 n. 55).

c) Quanto

alle altre argomentazioni esposte dall'attore in subor­dine, il convenuto dà

atto una volta ancora che il Pretore ha ignorato sia l'eventuale estinzione della

pretesa correlata dal­l'attore alla clausola n. 2, ultima frase, della

convenzione del 1° settembre 2004, sia la compensazione opposta dall'attore con

prestazioni alberghiere fornite dalla __________ SA (osservazioni all'appello,

pag. 4 verso il basso). Reputa tuttavia che, come nel caso della prima

argomentazione subordinata, AP 1 ha potuto far valere simili ragioni con

l'appello davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo anche

nell'accertamento dei fatti, sicché un'eventuale violazione del diritto

d'essere sentito si considera sanata.

L'opinio­ne

è pertinente, ma una sanatoria come quella evocata da AO 1 rimane eccezionale.

Una disattenzione del diritto d'essere sentito comporta infatti – per principio

– l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza

di tale decisione nel merito (DTF 140 I 75 consid. 9.3 con richiami). Se l'interessato

Considerandi

nondimeno ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista

di piena cognizione in fatto e in diritto, la violazione può ritenersi sanata.

Sta di fatto che ciò vale solo per disattenzioni non particolarmente gravi o per

disattenzioni che, pur gravi, l'autorità di ricorso può sanare essa medesima

poiché rinviare gli atti al primo giudice sarebbe un'operazione sproporzionata

e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, 138 I 103

consid. 4.1.6.1, 137 I 197 consid. 2.3.2 con rinvii; nel nuovo

diritto di procedura: Sut­ter-Somm/ Chevalier

in: Sutter-Somm/Hasen­­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª

edizione, n. 27 ad art. 53).

d) Nella

fattispecie la disattenzione del diritto di essere sentito lamentata

dall'attore non è di poco momento. Dal profilo quantitativo intanto si tratta

di una disattenzione triplice, giac­ché il Pretore non ha trattato nessuna

delle tre argomentazioni avanzate dall'attore in subordine per far accertare

l'inesistenza della pretesa avversaria. Dal profilo qualitativo inoltre le

argomentazioni potrebbero di per sé, l'una indipendentemente dal­l'altra,

comportare l'accoglimento – in tutto o in parte – della petizione. Esaminasse

essa medesima simili questioni per la prima volta, questa Camera agirebbe per

metà del litigio non come autorità di ricorso, ma come tribunale di primo

grado, sostituendosi al giudice naturale e sottraendo alle parti il doppio

grado di giurisdizione su questioni determinanti ai fini della decisione. In

condizioni del genere la sanatoria richiamata dianzi diverrebbe da eccezione la

regola e una disattenzione del diritto d'essere sentito rimarrebbe in pratica

senza sanzione, l'autorità di ricorso conducendo essa medesima la parte di

processo mancante. Ciò non sarebbe ammissibile. Nelle circostanze del caso non

rimane quindi che annullare la sentenza impugnata e ritornare gli atti al

Pretore perché si pronunci sulle argomentazioni subordinate dell'attore,

statuendo di nuovo.

4.

Un rinvio degli atti al

primo giudice sarebbe invero superfluo ove l'attore non fosse vincolato alla

convenzione del 1° settembre 2004 per averla conclusa sotto l'influsso di un “timore

ragionevole” (art. 29 e 30 CO). Fosse da accogliere l'argomentazione principale,

in effetti, le argomentazioni subordinate dell'attore risulterebbero superate. Giovi

dunque esaminare la questione.

a) Un

contratto è viziato per timore – e non vincola quindi la parte che lo ha concluso

– se è stato stipulato sotto la minaccia di un pericolo grave e imminente per

la parte stessa o una persona a lei vicina (Schmidlin

in: Berner Kommentar, Mängel des Vertragsabschlusses, edizione 2013, n. 37 in fine

ad art. 29/30 con riferimento a DTF 111 II 350 consid. 2). Gli art. 29 e 30 CO

distinguono tra il timore dovuto a un fatto illecito (art. 29 cpv. 1 CO) e quello

derivante dall'esercizio abusivo di un diritto per estorcere indebiti vantaggi

(art. 30 cpv. 2 CO). In entrambi i casi il contratto può essere invalidato (Schmidlin in: Commentaire romand, CO I,

2ª edizione, n. 3 ad art. 29/30).

b) Nella

fattispecie l'appellante invoca la seconda ipotesi, dolendosi che il Pretore ha

trascurato le continue pressioni esercitate sia dal fratello sia dalla banca (il

__________) con cui erano in corso trattative per il salvataggio della __________

SA. La banca in particolare – precisa l'attore – aveva minacciato a più riprese

di disdire i mutui, e per finire li ha anche disdetti, rendendo imminente il

rischio di fallimento della società con conseguenze “catastrofiche”. Il contesto,

la durata e l'intensità delle pressioni subìte lo avrebbero indotto così a firmare

la convenzione del 1° settembre 2004, sebbene ciò non corrispondesse alla sua “libera

e spontanea volontà contrattuale”. In tal modo – egli epiloga – la controparte

ha profittato dello stato di necessità in cui egli versava per ottenere

vantaggi successori esorbitanti rispetto a quanto aveva disposto il padre __________,

il quale aveva ridotto il convenuto alla porzione legittima di 3/16.

Quali

fossero le pressioni esercitate dal fratello nei suoi confronti per giungere

alla firma della convenzione l'attore non sostanzia, limitandosi a menzionare le

minacce della banca. Al proposito l'appello potrebbe finanche essere dichiarato

irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Comunque

sia, la minaccia di disdire mutui non è di per sé un mezzo di pressione

indebito se si iscrive nel quadro di una – pur aspra – “lotta d'interessi” (cfr.

Schmidlin in: Berner Kommentar, op. cit., n. 37 in fine ad art. 29/30 CO).

Del resto l'appellante non revoca in dubbio l'accertamento del Pretore, secondo

cui il comportamento del fratello poteva apparire al limite “giustificato”. Né

l'attore pretende che un “contratto di salvataggio” stipulato da una parte per

uscire da una situazione di bisogno configuri di per sé una minaccia imputabile

alla controparte, sempre che questa non ne abusi per ottenere vantaggi

ingiustificati (Schmidlin in:

Commentaire romand, op. cit., n. 3 ad art. 29/30 CO). Infine l'appellante

non contesta che lo “stato di necessità” venutosi a creare in concreto si

riconducesse alla cattiva gestione della struttura alberghiera e alla crisi del

settore turistico, non al comportamento del convenuto.

Ciò

posto, rimane da esaminare se – come assevera l'appellante – il convenuto abbia

profittato della situazione per trarne vantaggi eccessivi cui non avrebbe avuto

diritto (v. DTF 76 II 369 consid. 4). A tale riguardo però l'appellante, cui incombeva

l'onere della prova, si limita ad asseverare apoditticamente che “quanto stipulato

con la convenzione del 1° settembre 2004 (doc. OO) (che prevede unicamente

obblighi in capo all'appellante e diritti in favore dell'appellato) unitamente

a quanto previsto nella convenzione di estromissione ereditaria (doc. PP)

costituiscono dei vantaggi eccessivi rispetto a quanto riconosciuto per

testamento (doc. C)”. In difetto di ogni accenno al compendio della successione

paterna e al valore dei beni attribuiti all'una e all'altra parte, tuttavia, questa

Camera è lungi dal poter stabilire, anche solo per ordine di grandezza, se la

prestazione pattuita nella nota convenzione fosse dal profilo quantitativo – come

in caso di lesione (art. 21 CO; Schmidlin

in: Commentaire romand, op. cit., n. 19 ad art. 29/30) – in evidente sproporzione

rispetto alla spettanza ereditaria del convenuto. Ciò rende superfluo vagliare la

questione legata all'eventuale ratifica della convenzione per atti concludenti.

5.

In definitiva l'appello

merita parziale accoglimento, nel senso che gli atti vanno rinviati al primo

giudice perché esamini le argomentazioni subordinate addotte dall'attore per

far accertare l'inesistenza del credito di fr. 39 359.60 più interessi vantato dal fratello AO 1. Circa

l'inefficacia della convenzione 1° settembre 2004 per timore ragionevole, l'appello

è destinato invece all'insuccesso.

6.

Le spese del giudizio

odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce

sconfitto – come detto – sul preteso vizio della convenzione, ma ottiene causa

vinta sull'esame delle tre questioni che il Pretore avrebbe dovuto vagliare. L'esito

finale della causa rimane tuttavia incerto. Si giustifica così di suddividere

le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili. Quanto agli oneri

processuali di prima sede, il Pretore statuirà al riguardo al momento in cui prenderà

la nuova decisione.

7.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la

sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché

statuisca nel senso dei considerandi sulle argomentazioni addotte dall'attore

in subordine. Per il resto l'appello è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà a carico di AP

1 e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).