11.2014.84
Modifica del contributo alimentare per il figlio fissato in una convenzione di mantenimento
3 agosto 2016Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.84
Lugano
3 agosto 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SE.2013.77 (filiazione:
modifica di contributo alimentare) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con petizione del 6 dicembre 2013 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 23 settembre 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 15 settembre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Il 21 dicembre 2009 AO 1 (1982)
ha dato alla luce un figlio, M__________, che è stato riconosciuto da AP 1
(1974). AO 1 lavora a metà tempo come impiegata d'ufficio per la __________
SA di __________. AP 1 è medico chirurgo della mano nell'Ospedale regionale di __________.
A quel tempo i due vivevano insieme nell'abitazione
di lui (particella n. __________ RFD di __________). Il 26 marzo 2010 la Commissione tutoria
regionale 12 ha approvato una convenzione del 27 febbraio precedente in
cui AP 1 si impegnava a versare un
contributo alimentare indicizzato
per il figlio di fr. 700.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 800.–
mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1000.– mensili fino alla
maggiore età o al termine di una formazione professionale adeguata, assegni
familiari non compresi. La convenzione prevedeva che l'obbligo alimentare
sarebbe rimasto sospeso “per il periodo di convivenza dei genitori”. Tale
convivenza è cessata nell'ottobre del 2012, quando AO 1 si è trasferita con il
figlio prima dai propri genitori a __________ e in seguito, dal 1° maggio
2013, in un appartamento ad __________.
B. Il 21 giugno 2013 AO 1 si è
rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere, previo
tentativo di conciliazione, che il contributo alimentare di AP 1 in favore del
figlio fosse portato a fr. 1300.– mensili dall'8 ottobre 2012 al
30 aprile 2013, a fr. 1900.– mensili dal 1° maggio 2013 al 31 dicembre 2015, a
fr. 2000.– mensili dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 e a fr. 2200.–
mensili dal 1° gennaio 2022 fino “al termine della prima formazione e all'indipendenza
economica” di M__________, assegni familiari non compresi, riservata una
maggiorazione del 25% “a dipendenza della documentazione fiscale e reddituale
del padre”. Essa ha postulato inoltre il beneficio del gratuito patrocinio.
Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Pretore
aggiunto ha rilasciato il 12 novembre 2013 a AO 1 l'autorizzazione ad agire,
ammettendola al beneficio del gratuito patrocinio.
C. Con petizione
del 6 dicembre 2013 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore, rivendicando
un contributo alimentare per M__________ di fr. 1900.– mensili, assegni
familiari non compresi. Identica richiesta essa ha avanzato già in via cautelare.
A complemento dell'istanza, il 19 dicembre 2013 essa ha chiesto di fissare,
inaudita parte, il contributo alimentare in fr. 2500.– mensili, assegni
familiari non compresi. Nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2014 AP 1 ha
concluso per la reiezione dell'azione. Con decreto “supercautelare” del 29 gennaio
2014 il Pretore aggiunto ha obbligato il convenuto a versare un contributo
alimentare per M__________ di fr. 1900.– mensili dal dicembre del 2013, assegni
familiari non compresi.
D. All'udienza
del 25 marzo 2014, indetta per la discussione cautelare e di merito, le parti
hanno notificato prove. Chiusa l'istruttoria il 20 maggio 2014, le parti hanno
rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 31 luglio 2014 AO 1 ha aggiornato
le richieste di giudizio in fr. 1625.– mensili dall'8 ottobre 2012 al 30
aprile 2013, in fr. 2393.10 mensili dal 1° maggio
2013 al 31 dicembre 2015, in fr. 2433.75 dal 1° giugno 2016 al 31
dicembre 2020 e in fr. 2765.– dal 1° gennaio 2021 fino “al termine della
formazione
e all'indipendenza economica di M__________”, assegni familiari non
compresi. Nel proprio memoriale del 4 agosto 2014 AP 1 ha proposto una volta
ancora di respingere l'azione.
E. Statuendo il 15 settembre
2014, il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente la petizione, nel senso che
ha aumentato il contributo alimentare per M__________ a fr. 2250.–
mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012, a fr. 2240.– mensili dal 1° gennaio
2013 al 31 dicembre 2015, a fr. 2280.– mensili dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre
2021 e a fr. 2610.– mensili dal 1° gennaio 2022 fino “al termine della prima formazione",
assegni familiari non compresi. Contestualmente egli ha decretato identici
contributi in via cautelare. Le spese processuali di complessivi fr. 10 000.– sono state poste a
carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 16 000.– per ripetibili.
F. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23 settembre 2014 per
ottenere che – previa concessione dell'effetto sospensivo – il giudizio
impugnato sia riformato respingendo tanto l'istanza cautelare quanto l'azione
di modifica. In subordine egli postula la riduzione delle spese processuali a
fr. 3000.– e delle ripetibili a fr. 5000.–, chiedendo che esse siano
poste a carico dell'istante.
G. Invitata ad esprimersi,
AO 1 ha proposto l'8 e il 14 ottobre 2014 di respingere l'appello, instando
per il conferimento del gratuito patrocinio. Con decreto di quello
stesso 14 ottobre 2014 il presidente di questa Camera ha parzialmente accolto
la richiesta di effetto sospensivo, nel senso che ha conferito tale beneficio
per quanto riguardava il pagamento dei contributi alimentari dovuti in via
cautelare da AP 1 dall'ottobre del 2012 fino al settembre del 2014, ma non il
pagamento di quelli successivi.
in diritto: 1. Il convenuto impugna sia il decreto cautelare sia la sentenza di merito
che il Pretore aggiunto ha emanato nel quadro di un giudizio unico. Conviene
esaminare dapprima l'appello contro la sentenza di merito, poiché al momento
cui questa Camera avrà statuito in proposito la sentenza di merito retroagirà
dal 1° ottobre 2012 e farà decadere l'assetto cautelare, sostituendovisi con effetto
immediato. Tanto nel caso in cui questa Camera respinga quanto nel caso in cui accolga
l'appello, inoltre, la relativa decisione sarà subito esecutiva (art. 103 cpv.
1 LTF). Giovi trattare senza indugio, quindi, l'appello contro la sentenza di
merito.
2. Le sentenze inerenti ad
azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare per il figlio (emanate
con la procedura semplificata: art. 295 CPC) sono appellabili entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che davanti al primo giudice
il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10
000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata
(art. 308 cpv. 2). In concreto quest'ultimo presupposto è dato, ove appena
si pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare in discussione
davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione
impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 16 settembre
2014. Introdotto il 23 settembre successivo, l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
3. La legittimazione attiva (o
passiva) in un'azione volta alla modifica del contributo alimentare per un
figlio compete – a scelta – sia al detentore dell'autorità parentale sia al
figlio minorenne, indipendentemente dal fatto che il contributo riguardi un
figlio di genitori sposati o non sposati (DTF 136 III 365; RtiD I-2011 pag. 656
consid.2). AO 1 poteva quindi convenire in proprio nome AP 1 davanti al Pretore
e far valere i diritti del figlio M__________. Al proposito non soccorre
diffondersi oltre.
4. Il giudice può, “ad istanza
di un genitore o del figlio”, modificare il contributo alimentare per il figlio
ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato
“siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Di regola poco importa che un
contributo alimentare sia stato fissato per sentenza o per contratto, salvo che
in quest'ultimo caso – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie – una modifica
può risultare convenzionalmente
esclusa (art. 287 cpv. 2
CC). La modifica di un contributo presuppone, concretamente, che
la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia
cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il
contributo è stato fissato (casistica ed esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar, edizione
1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami; v. anche Wullschleger in: Schwenzer,
FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª
edizione, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii). La procedura non ha lo
scopo infatti di “correggere” la decisione (o la convenzione) precedente, ma di
adattare la decisione (o la convenzione) alle nuove circostanze (DTF 138 III
292 consid. 11.1.1). Essa implica perciò un raffronto tra
le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio
(rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima
volta) e la nuova situazione. Sapere poi in che misura ciò giustifichi la
soppressione o la riduzione della rendita non è solo una questione di diritto,
ma anche di equità (RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4; DTF 137
III 606 consid. 4.1.1 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.110
del 9 aprile 2015, consid. 6 con richiami).
5. Nella sentenza impugnata il
Pretore aggiunto ha accertato anzitutto che, al momento in cui era stata approvata
la convenzione di mantenimento (marzo del 2010), il reddito del convenuto ammontava
a circa fr. 28 160.– netti mensili e
quello dell'attrice a fr. 2700.– mensili, mentre al momento della
separazione (ottobre del 2012) il primo poteva contare su entrate per fr. 41 620.– mensili e la seconda per circa fr. 2500.–
mensili. Posto ciò, egli ha rilevato che il contributo alimentare di cui è chiesto
l'aumento non copre il fabbisogno in denaro del figlio calcolato sulla scorta
delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, pur considerando l'assegno familiare di fr.
200.– mensili percepito dalla madre. Quest'ultima da parte sua non è in grado
di sovvenire nemmeno al proprio fabbisogno minimo (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.– mensili, locazione
fr. 1234.– mensili [già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in
denaro del figlio], premio della cassa malati
fr. 357.45), mentre il convenuto può finanziare agevolmente il proprio
fabbisogno minimo di fr. 18 000.– mensili arrotondati
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr.
1760.–, “terzo pilastro” fr. 557.–, premio della cassa malati fr. 300.–,
spese professionali fr. 530.–, imposte fr. 13
600.–) conservando un margine di oltre fr. 21 000.– mensili.
Nelle circostanze descritte il
Pretore aggiunto ha ritenuto che il contributo alimentare di cui è chiesta la
modifica, già “squilibrato ed iniquo” fin dall'inizio, apparisse ancora più inadeguato
in seguito al “consistente aumento di reddito del padre intervenuto nel frattempo”,
senza dimenticare – egli ha soggiunto – che il convenuto dispone di sostanza
liquida intorno al milione di franchi. A mente del Pretore aggiunto la resistenza
di AP 1 all'azione trascende così nell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). In
definitiva il primo giudice ha ricalcolato il contributo in favore di M__________
con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2012 sulla base della sola disponibilità
finanziaria del padre e di un fabbisogno in denaro del figlio stimato secondo
le menzionate raccomandazioni, che egli ha maggiorato – tranne per quanto
riguarda il costo dell'alloggio – del 25%, senza dedurre l'assegno familiare,
date le condizioni economiche particolarmente favorevoli in cui versa il convenuto.
6. L'appellante contesta che
gli si possa rimproverare un abuso di diritto per essersi opposto all'aumento
del contributo alimentare approvato dall'autorità tutoria. Ribadisce che la sua
situazione attuale non è diversa da quella del marzo 2010, quando egli disponeva
già di un reddito elevato. Definisce quindi arbitraria la motivazione del primo
giudice, il quale invece di spiegare in che consista la modifica delle
circostanze ha ridefinito il contributo alimentare ex novo, facendolo retroagire
dalla data della separazione, ovvero dall'entrata in vigore della convenzione di
mantenimento, contravvenendo al principio di forza giudicata.
La doglianza non può essere
condivisa. Che il convenuto abbia commesso abuso di diritto o no è senza importanza
in concreto, come può rimanere indecisa la questione di sapere se il contributo
di mantenimento fissato nella convenzione omologata il 26 marzo 2010 dalla
Commissione tutoria regionale fosse “squilibrato ed iniquo” fin dall'inizio.
Basti considerare che rispetto al marzo del 2010 il reddito del convenuto è
passato da circa
fr. 15 000.– mensili agli oltre fr. 28 160.–
netti mensili accertati dal Pretore aggiunto (e non contestati). Il che
configura una modifica rilevante e duratura della situazione, quand'anche il guadagno
del convenuto fosse già cospicuo nel 2010. Poco giova che inizialmente l'attrice
abbia fondato la richiesta di modifica sulla cessata convivenza e non sulla maggiore
disponibilità finanziaria del convenuto, il giudice che applica il principio
inquisitorio illimitato esaminando i fatti d'ufficio senza essere vincolato
alle allegazioni delle parti (art. 296 cpv. 1 CPC). In proposito l'appello è
destinato quindi all'insuccesso.
7. L'appellante riconosce che
il reddito e il fabbisogno minimo di AO 1 sono rimasti sostanzialmente
invariati, né pretende che il proprio fabbisogno minimo sia apprezzabilmente
lievitato per rapporto al marzo del 2010, né contesta che il fabbisogno in denaro
di M__________ vada calcolato sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.
Quanto si è pacificamente modificato è il margine disponibile del convenuto,
passato da circa fr. 11 000.– mensili nel
2010 a oltre fr. 21 000.– al momento del giudizio (sopra, consid. 5 con adeguamento
dell'onere fiscale: fascicolo documenti richiamati III, tassazione 2011).
Invano l'appellante cerca quindi di sostenere che nulla sia cambiato. E a torto
egli cerca di relativizzare la modifica, sostenendo che il contributo alimentare
può essere aumentato solo in relazione all'aumento del suo reddito, escluse
maggiorazioni aggiuntive. Il contributo va commisurato infatti al bene e
all'interesse del figlio, non unicamente facendo capo a criteri aritmetici. Per
il resto, è un dato di fatto che l'attrice non è in grado di contribuire al
fabbisogno in denaro di M__________. Il convenuto va chiamato di conseguenza ad
assicurare il sostentamento del medesimo (art. 285 cpv. 1 CC).
8. L'appellante ricorda che
durante la vita in comune le spese correnti dell'economia domestica erano divise
a metà “spaccando il centesimo”. Il che può anche essere vero. A quel tempo
però AO 1 non doveva far fronte al costo dell'alloggio, assunto interamente dal
convenuto, e fruiva di altri vantaggi (ferie, vettura __________ a sua
disposizione, regali di un certo pregio e imposte pagate dal convivente: verbale
del 20 maggio 2014, pag. 2 segg.). Con la fine della comunione domestica tali benefici
sono venuti meno. L'argomentazione del convenuto cade dunque nel vuoto.
9. Quanto al fabbisogno in
denaro di M__________, il Pretore aggiunto lo ha determinato fondandosi sulle
raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale
del Canon Zurigo cui la giurisprudenza ticinese si ispira da oltre un ventennio
(Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Egli si è dipartito dal fabbisogno di un figlio
unico previsto secondo la corrispondente fascia d'età, ha dimezzato
la posta per cura e educazione (prestata in natura dalla madre al 50%) e ha
adattato il costo dell'alloggio al caso specifico, sostituendo la stima della
tabella con la quota di un terzo della spesa effettiva a carico della genitrice
affidataria (fr. 617.– mensili). In seguito egli ha maggiorato tale risultato
– tranne il costo dell'alloggio – del 25% per tenere conto delle condizioni
agiate in cui versa il convenuto, rinunciando inoltre a porre in deduzione l'assegno
familiare percepito dall'attrice. Ne è seguito un fabbisogno in denaro di fr. 2250.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre
2012, di fr. 2240.– mensili dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di fr.
2280.– mensili dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 e di fr. 2610 mensili
dal 1° gennaio 2022 fino alla maggiore età o al termine della formazione professionale,
assegni familiari non compresi.
10. L'appellante obietta che il
costo dell'alloggio considerato dal Pretore aggiunto si riferisce a un
contratto di locazione stipulato dall'attrice nel maggio del 2013 (allegato al
fascicolo di conciliazione CM.2013.87) e non può essere fatto risalire
all'ottobre del 2012. In realtà il Pretore aggiunto ha dato ragione del proprio
apprezzamento. Egli spiegato che, omettendo ogni versamento per M__________
fino al marzo del 2013, il convenuto aveva costretto AO 1 a sistemarsi insieme
con il figlio dai genitori di lei e che da ciò il convenuto non doveva trarre profitto.
Con tale argomento – invero opinabile – l'appellante non si confronta, sicché
in proposito il ricorso si rivela irricevibile per carenza di motivazione (nel
senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Carente di motivazione è anche la generica
contestazione dell'appellante circa la pigione pagata dall'attrice, il
convenuto non indicando neppure per ordine di grandezza di quale canone si
dovrebbe tenere conto ai fini del giudizio (DTF 137 III 617).
11. L'appellante contesta che al
fabbisogno in denaro del figlio determinato dal Pretore aggiunto secondo le menzionate
raccomandazioni si giustifichi di applicare il supplemento del 25% per tenere
conto delle condizioni economiche particolarmente favorevoli in cui si trova
il debitore. Egli non revoca in dubbio che, di per sé, i presupposti per tale
maggiorazione sarebbero dati
(RtiD II-2010 pag. 632 con
rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.107 del 24 marzo 2015, consid.
24). Oppone però che simile aumento si legittima solo “quando le parti non
hanno stipulato convenzioni” perché in tal caso occorre valutare che cosa sia
cambiato “rispetto al giudizio costitutivo”. E siccome – egli soggiunge – già
nel 2010 il suo reddito superava ampiamente la soglia per applicare la maggiorazione,
la circostanza che ciò non sia stato fatto allora non giustifica di intervenire
in sede di modifica.
La critica muove da un
convincimento fallace, ovvero che il primo giudice abbia inteso “correggere”
l'omologazione della convenzione di mantenimento da parte della Commissione
tutoria regionale. Trascura però che le condizioni alle quali si giustifica di maggiorare
del 25% il fabbisogno in denaro di un figlio per le condizioni agiate in cui
versa l'uno o l'altro genitore sono state partitamente definite da questa
Camera, per la prima volta, con sentenza del
5 febbraio 2010 (pubblicata in RtiD II-2010 pag. 632 consid. 6 a 8).
Prima di allora l'applicazione del supplemento era lasciata all'ampia
latitudine di apprezzamento del primo giudice o della Commissione tutoria
regionale competente per omologare convenzioni di mantenimento. Quando ha
approvato la convenzione stipulata dalle parti nel caso specifico, il
26 marzo 2010, la Commissione tutoria regionale non era ancora a
conoscenza dei parametri sviluppati da questa Camera. A ragione invece il Pretore
aggiunto ha applicato nel 2014 la prassi testé menzionata, destinata proprio a
evitare che casi analoghi trattati da autorità diverse si traducano in palesi
disparità di trattamento. Ciò non significa in alcun modo “correggere” i
criteri di omologazione. Significa ridefinire il contributo alimentare per il
figlio, modificandosi durevolmente il reddito o il fabbisogno di un genitore,
in base ai criteri applicabili al momento del giudizio. Quanto al fatto che M__________
non abbia avuto mai un tenore di vita elevato, ciò non significa che qualora il
padre viva in condizioni agiate, il figlio debba accomodarsi di un livello di
vita inferiore (I CCA, sentenza inc. 11.2012.10 del 20 ottobre 2014, consid. 7b
con rinvii). Anche al riguardo l'appello si dimostra così privo di consistenza.
12. La maggiorazione del 25% sul
fabbisogno in denaro determinato all'appoggio delle note raccomandazioni va
applicata – come ha avuto modo di illustrare questa Camera – linearmente sull'intera
previsione della tabella annua, senza scorporare singole voci di spesa (RtiD
II-2010 pag. 637 consid. 8d). D'ufficio questa Camera deve includere pertanto
nel montante della maggiorazione il costo dell'alloggio che il primo giudice ha
tolto di propria iniziativa. A ragione l'appellante fa valere invece che dal
fabbisogno in denaro di M__________ il primo giudice doveva dedurre l'assegno familiare,
in ossequio alla più aggiornata giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137
III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3). Della situazione economica
particolarmente favorevole del debitore alimentare già si tiene conto
aumentando del 25% il fabbisogno in denaro del figlio. Giustificazioni fondate
sulla necessità di coprire spese processuali e ripetibili non sono in alcun
nesso con la finalità degli assegni familiari e mancano di pertinenza.
13. Di contro l'appellante non
può dolersi che il contributo alimentare sia stato modificato dal Pretore
aggiunto sin dall'ottobre del 2012. Secondo l'art. 279 cpv. 1 CC il figlio – o,
in sua vece, il detentore dell'autorità parentale (sopra, consid. 3) – può promuovere
azione contro uno o entrambi i genitori per chiedere il mantenimento futuro e
quello per l'anno precedente l'azione. La possibilità di chiedere il
mantenimento per l'anno precedente l'azione vale anche in caso di modifica (DTF
128 III 311 consid. 6a, 127 III 505). Trattandosi poi – come nella fattispecie
– di una causa preceduta dal tentativo di conciliazione obbligatorio, fa stato
il momento in cui è stata introdotta la relativa istanza (che determina
litispendenza: art. 62 cpv. 1 CPC) e non quello della petizione (sentenza del
Tribunale federale 5A_184/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 4.3, pubblicato in:
FamPra.ch 2016 pag. 535). Nel caso specifico l'istanza di conciliazione è del
21 giugno 2013. Dando seguito alla richiesta dell'attrice di far retroagire
dall'ottobre del 2012 l'aumento del contributo
alimentare, il giudizio impugnato resiste pertanto alla critica.
14. Nel caso in rassegna i
contributi alimentari decorrono dall'8 ottobre 2012. Al proposito è sufficiente
– come questa Camera ha già fatto notare in altre occasioni – applicare la tabella
correlata alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo relativa all'anno di decorrenza e ancorare il
fabbisogno in denaro del figlio all'indice nazionale dei prezzi al consumo da allora,
per il che i contributi si trovano a seguire automaticamente l'evoluzione del
rincaro (RtiD II-2014 pag. 749 consid. 8). Cambiare tabella ogni anno è una
complicazione superflua.
15. Alla luce di quanto precede il
fabbisogno in denaro di M__________ va stimato in fr. 2155.– mensili arrotondati fino al 6° compleanno,
il 21 dicembre 2015 (fr. 2040.–, meno
fr. 362.50 per cura e educazione prestate in natura dalla madre al 50%, meno
fr. 370.– di costo dell'alloggio secondo tabella, più fr. 617.– di alloggio
effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare, il tutto maggiorato del
25%).
Dal
6° al 12° compleanno, il 21 dicembre 2021, il fabbisogno in denaro passa a fr. 2190.–
mensili (fr. 1935.–, meno fr. 230.– per la metà della cura e dell'educazione,
meno fr. 370.– di costo dell'alloggio secondo tabella, più fr. 617.– di
alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare, il tutto maggiorato
del 25%).
Dal
12° al 16° compleanno, il 21 dicembre 2025, il fabbisogno in denaro ascende a
fr. 2535.– mensili arrotondati (fr. 2115.–, meno fr. 165.– per la metà della cura
e dell'educazione, meno fr. 340.– di costo dell'alloggio secondo tabella, più
fr. 617.– di alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare, il tutto
maggiorato del 25%).
Infine,
dal 16° compleanno fino alla maggiore età (o al termine della formazione
scolastica o professionale, qualora essa intervenga più tardi: DTF 139 III 401)
il fabbisogno in denaro si contrae a fr. 2485.– mensili (l'assegno
familiare da porre in deduzione passa a fr. 250.– mensili: art. 3
cpv. 1 lett. b e art. 5 cpv. 2
LAFam: RS 836.2).
Entro questi limiti l'appello
merita parziale accoglimento.
16. L'emanazione del giudizio rende
senza oggetto l'appello contro il decreto cautelare contestuale alla decisione
del Pretore aggiunto (sopra, consid. 1).
17. L'appellante contesta anche
l'ammontare delle spese processuali (fr. 10 000.–)
e delle ripetibili (fr. 16 000.–) fissate
dal Pretore aggiunto, definite esorbitanti
per rapporto alla semplicità dell'istruttoria, limitata alle sole
deposizioni delle parti e al richiamo di documenti, come pure a un unico
scambio di allegati e a conclusioni scritte. Chiede così che queste siano fissate
rispettivamente in fr. 3000.– e in fr.
5000.–.
a) Le
parti non discutono il valore litigioso della causa, stimato dal Pretore in fr.
300 000.–, cifra che appare verosimile, data
l'entità e la durata dei contributi alimentari controversi. Ora, l'art. 7 vLTG
(nella versione in vigore fino al 9 febbraio 2015, applicabile nella
fattispecie) prevedeva per cause dal valore litigioso compreso tra fr. 200 000.– e fr. 500 000.–
una tassa di giustizia variante da fr. 5000.– a fr. 20 000.–. In caso di procedura semplificata la
tariffa era pari alla metà (art. 8 cpv. 1 vLTG). Concretamente l'importo
andava commisurato poi al valore litigioso, alla natura e alla complessità dell'atto
o della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), fermo restando che in caso di manifesta
sproporzione tra il valore, la natura e la complessità della causa e la tariffa
della legge, l'autorità competente poteva derogare ai limiti imposti dalla
tariffa (art. 2 cpv. 2 LTG).
Nel
caso in esame il Pretore aggiunto ha applicato – senza motivazione – il massimo
della tariffa. Se non che, la controversia era relativamente semplice, come si
desume dalle poche pagine di motivazione dell'istanza (tre), dell'istanza di
provvedimento cautelare inaudita parte del 19 dicembre 2013 (una) e delle
conclusioni dell'attrice (quattro). L'istruttoria poi si è esaurita nel
richiamo delle tassazioni delle parti e in due brevi udienze di un'ora l'una, durante
le quali le parti hanno notificato le prove e sono state chiamate a deporre
(verbali del 25 marzo e del 20 maggio 2014). Anche il plico di documenti
prodotti non è per nulla ponderoso. Né la stesura di un decreto supercautelare
di poco più di tre pagine e di un decreto cautelare di nove sembra avere
richiesto un dispendio di tempo particolare. Applicare in simili circostanze il
massimo della tariffa non è sostenibile, neppure tenendo conto della situazione
economica agiata del debitore. Né l'applicazione della tariffa giudiziaria deve
assumere – per avventura – connotati sanzionatori. Tutto ponderato, in un caso
del genere non si giustifica di prelevare spese processuali per più di fr.
6000.–. Entro questi limiti l'appello merita accoglimento.
b) Per
quel che è delle ripetibili, il regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede nel caso di “pratiche con valore determinato
o determinabile” indennità commisurate al valore litigioso (art. 11 cpv. 1).
Tra l'aliquota minima e massima l'indennità va poi fissata in base alle circostanze
concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro
svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del
patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del regolamento). Ora, per una causa dal valore
litigioso di fr. 300 000.– l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento prevede
ripetibili varianti dal 6 al 9% del valore medesimo, onde un minimo di fr. 18 000.–. Nel caso precipuo si tratta di un'indennità palesemente esagerata
già a prima vista, ove appena si consideri che essa remunera 64 ore di lavoro
alla tariffa di fr. 280.– l'una (art. 12 del citato regolamento). Nella
fattispecie si è visto che il procedimento non denotava complessità particolari,
né in fatto né in diritto, e che ha richiesto per il legale dell'attrice un
dispendio di tempo relativamente contenuto. Si può ragionevolmente presumere
che un legale solerte e speditivo avrebbe dedicato a un caso analogo più di 16
ore di lavoro, comprese un paio d'ore per i colloqui con la cliente e la
corrispondenza indispensabile.
Il Pretore aggiunto ha fissato l'indennità
per ripetibili a favore di AO 1 in fr. 16 000.–. Sta di fatto che un'indennità del genere corrisponde pur sempre a
un compenso di fr. 1000.– orari, il quale rimane esorbitante per rapporto
alle prestazioni svolte dal patrocinatore. Al riguardo il primo giudice è
caduto perciò in un eccesso di apprezzamento. Occorre dunque far capo all'art.
13 cpv. 1 del noto regolamento, secondo cui “nel caso di manifesta sproporzione
tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base
alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi
delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle
disposizioni precedenti". Ove
un onorario di patrocinio definito ad valorem risultasse insostenibile,
il vecchio Consiglio di moderazione ricorreva, applicando
l'abrogata
tariffa dell'Ordine degli avvocati, a una combinazione del criterio ad
valorem con quello del criterio ad horam attraverso la formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
in
cui O era l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario
a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). Non v'è ragione
per cui in circostanze analoghe la combinazione del parametro ad valorem
con il parametro ad horam non debba valere anche in applicazione dell'art.
13 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria (I CCA, sentenza inc.
11.2013.107 e 108 del 21 marzo 2016, consid. 14e). Quanto alla retribuzione a tempo, essa è di
fr. 280.– l'ora (art. 12 del noto regolamento). Sulla scorta dei fattori
che precedono, l'indennità per ripetibili massima ammonta così a:
O = 2 x 18
000 x 4480 = fr. 7175.–.
18 000 + 4480
A
ciò si aggiungono le spese di fr. 500.– (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA,
per un totale di fr. 8300.– (arrotondati). Entro tali limiti l'appello si
dimostra provvisto di buon diritto.
18. Le spese dell'appello seguono
la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene una lieve
riduzione dei contributi alimentari fissati dal Pretore aggiunto e la moderazione
delle spese giudiziarie di primo grado. Tutto ponderato, si giustifica che
sopporti quattro quinti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere a AO
1 una congrua indennità per ripetibili ridotte. Ciò rende senza oggetto la
richiesta di gratuito patrocinio dell'attrice, la cui indennità retribuirebbe
l'avvocato d'ufficio con un compenso inferiore. Della circostanza che l'attrice
non abbia mezzi per pagare la quota a suo carico delle spese processuali si
tiene conto, esonerandola dal versamento (analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2011.94 del 7 aprile 2014, consid. 11 in fine).
19. L'esito del giudizio odierno
si riflette anche sul dispositivo inerente alle spese giudiziarie di primo
grado, che il Pretore aggiunto ha posto interamente a carico del convenuto.
20. Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella
prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza
impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel
senso che il contributo di mantenimento da versare a AO 1 stabilito a carico di
AP 1 nella convenzione del 27 febbraio 2010 in favore del figlio M__________ è
modificato come segue:
fr. 2155.– mensili dall'8 ottobre 2012 al 20
dicembre 2015,
fr. 2190.– mensili dal 21 dicembre 2015 al 20
dicembre 2021,
fr. 2535.– mensili dal 21 dicembre 2021 al 20
dicembre 2025 e
fr. 2485.– mensili dal 21 dicembre 2025 fino alla
maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale ove
questa dovesse intervenire più tardi.
Gli
assegni familiari non sono compresi nel contributo
di mantenimento.
Il contributo di mantenimento va adeguato all'indice
nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima
volta nel gennaio del 2013, valendo come indice di base quello del novembre
2012 (115.2 punti).
2. Le spese processuali di complessivi fr. 6000.–
sono poste per quattro quinti a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice
fr. 5000.– per ripetibili ridotte. Non si riscuote la quota di un quinto delle spese
processuali a carico di AO 1.
II. Le spese di appello di fr. 3000.– complessivi sono poste per quattro
quinti a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 2000.– per ripetibili
ridotte. Non si riscuote la quota di un quinto delle spese a carico di AO 1.
III. La
richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 è dichiarata priva d'interesse.
IV. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).