11.2014.87
Assunzoine di prove a titolo cautelare
28 ottobre 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.87
Lugano
28 ottobre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2014.2720 (assunzione di prove a titolo cautelare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 26 giugno 2014 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 29 settembre 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
16 settembre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Il notaio __________
ha pubblicato il 14 febbraio 2014 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, un testamento olografo del 3 ottobre 2011 lasciato
da F__________ (1935), coniugato senza figli, già domiciliato a __________, ivi deceduto il 9
gennaio 2011. Nella disposizione di ultima volontà il testatore ha istituito sua erede universale la moglie AO 1
(1941), prevedendo inoltre alcuni legati. Il 24 marzo 2014 l'avv. __________
ha instato davanti al Pretore per l'emissione di un certificato ereditario in cui
figurasse come unica erede di F__________ la moglie AO 1. Al rilascio del
certificato si è opposta AP 1 (1936), sorella del testatore.
B. Il 26 giugno 2014 AP 1 si è
rivolta al medesimo Pretore con un'istanza di assunzione di prove a titolo
cautelare per ottenere l'edizione da AO 1 di ogni documento in suo possesso
manoscritto dal marito sul quale figurasse l'indicazione di una data, come pure
di tutti gli estratti bancari intestati al marito relativi al 2011 e al 2013, l'edizione
dal notaio __________ dell'originale del testamento olografo e dai dottori __________,
__________ e __________ delle cartelle mediche riguardanti F__________, l'escussione
testimoniale dei predetti medici e del notaio __________, come pure l'esecuzione
di una perizia calligrafica, di una perizia sulla datazione dell'inchiostro usato
per il testamento olografo e di una perizia medica. Invitata a presentare osservazioni,
il 21 luglio 2014 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza.
C. All'udienza del 21 agosto
2014 l'istante si è confermata nella sua domanda sulla scorta di una replica
scritta. Il Pretore ha concesso a AO 1 la possibilità di introdurre una duplica
scritta, avvisando le parti che avrebbe poi statuito senza ulteriore contraddittorio.
Nel suo memoriale del 4 settembre 2014 AO 1 ha proposto una volta ancora di
respingere l'istanza. Statuendo il 16 settembre 2014, il Pretore ha respinto
l'istanza e ha posto la tassa di giustizia di fr. 900.– con le spese di
fr. 100.– a carico dell'istante, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1100.–
per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29 settembre 2014 nel
quale chiede di accogliere la sua istanza e di riformare in tal senso il
giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni
del 17 ottobre 2014 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
E. Il
18 giugno 2015 AP 1 ha promosso contro AO 1, I__________, __________ –
associazione __________ della Svizzera italiana e la Parrocchia di __________
di __________ un'azione di nullità del testamento
olografo lasciato da F__________ (inc. OR.2015.157). Preso atto di ciò, il vicepresidente di questa Camera
ha invitato il 21 settembre 2015 AP 1 a comunicare se l'appello avesse ancora un
interesse concreto e attuale. L'interessata ha risposto il 5 ottobre 2015 che
l'interesse “è dato in quanto [l'appello] potrebbe influenzare notevolmente i
successivi scambi di scritti e/o modificare i mezzi di prova richiesti”.
Considerandi
in diritto: 1. L'assunzione di prove a
titolo cautelare (art. 158 cpv. 1 CPC) è trattata secondo le disposizioni
in materia di provvedimenti omonimi (art. 158 cpv. 2 CPC), le quali rinviano alla
procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC; Guyan
in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 17 ad art. 156). Le
decisioni del Pretore in tale materia sono impugnabili perciò entro dieci
giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri il
valore del compendio ereditario (oltre fr. 1 000 000.–: sentenza impugnata pag. 3). Quanto alla
tempestività dell'appello, la decisione impugnata è giunta alla patrocinatrice
dell'istante il 19 settembre 2014. Presentato il 29 settembre 2014, ultimo
giorno utile, l'appello è di conseguenza ricevibile.
2.
Secondo l'art. 158 cpv. 1
lett. b CPC il giudice procede all'assunzione di prove a titolo cautelare
qualora la parte istante renda verosimile che i mezzi di prova siano esposti a
pericolo (prima frase) o che sussista un interesse degno di protezione (seconda
frase). In quest'ultima ipotesi l'assunzione cautelare delle prove ha lo scopo
di permettere all'istante di valutare le possibilità di vincere
la futura causa di merito, in modo da evitare l'avvio di un'azione senza probabilità
di successo (DTF 140 III 28 consid. 3.3.3, 140 III 23 consid. 2.5).
3.
Nella fattispecie AP 1 ha promosso con petizione del 18 giugno 2015 – come detto – contro AO 1, I__________, la __________ – associazione __________
della Svizzera italiana e la Parrocchia di __________ di __________ un'azione
di nullità riguardante il testamento olografo di F__________ (inc. OR.2015.157).
E in tale ambito essa ha sostanzialmente postulato l'assunzione delle stesse prove
oggetto dell'assunzione a titolo cautelare. È vero che un'assunzione di prove a
titolo cautelare può essere chiesta in ogni tempo. Ciò vale però ove la prova sia
“esposta a pericolo” (art. 158 cpv. 1 lett. b prima frase CPC). Se
tale non è il caso, l'interesse degno di protezione cui si riferisce l'art. 158
cpv. 1 lett. b seconda frase CPC decade, poiché la
causa di merito è già pendente e l'assunzione di prove a titolo cautelare non
servirebbe più a evitare l'avvio di un'azione senza possibilità di successo (Fellmann in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 19a ad art.
158; Schmid in: Oberhammer
[curatore], Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 6 ad art. 158; Schweizer, Vorsorgliche Beweisabnahme
nach schweizerischer ZPO und Patentgesetz in: ZZZ 2010 pag. 33). La contraria
opinione di Trezzini (Provvedimenti
cautelari in base al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano
2015, pag. 325 n. 1039 segg.) appare al proposito isolata. Non si disconosce
che in concreto l'istante ha promosso azione per evitare la perenzione dell'art.
521.
cpv. 1 CC. Sta di fatto che chiarire le possibilità di successo insite nell'avvio
della causa sarebbe ormai un esercizio superfluo. Ne segue che l'appello in
esame risulta superato dagli eventi e va pertanto stralciato
dal ruolo (art. 242 CPC).
4.
Rimane da statuire sulle
spese e le ripetibili di appello, che in una causa divenuta senza interesse
vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La
ripartizione dipende dalle circostanze specifiche, dovendosi ponderare
equitativamente – di regola – quale parte abbia provocato l'avvio della causa,
quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e chi sia all'origine dei motivi
che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Rüegg in: Basler Kommentar,
ZPO, op. cit., n. 8 ad art. 107; Sterchi
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione
2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, op. cit., n. 16 ad art. 107). In una procedura
(autonoma) volta all'assunzione di prove a titolo cautelare la situazione è tuttavia
diversa, giacché in esito a tale procedimento le spese e le ripetibili vanno
poste per principio a carico dell'istante, quand'anche costui ottenga
l'assunzione delle prove richieste e l'opposizione del convenuto sia respinta (DTF
140.
III 30; v. altresì RtiD I-2014 pag. 799 consid. 6.1). Se mai l'istante potrà
chiedere la rifusione di simili costi nella causa di merito. Nella fattispecie
le spese vanno così addebitate all'istante, ma il loro ammontare dev'essere
adeguatamente ridotto, la procedura terminando senza sentenza (art. 21 LTG). AO
1, che ha formulato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha
diritto in ogni modo a un'equa indennità per ripetibili.
5.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera agevolmente la soglia
di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la
causa stralciata dal ruolo.
2. Le spese
processuali di complessivi fr. 400.– sono poste a carico dell'appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).