11.2014.89
Estinzione di una servitù prediale: abuso di diritto?
2 dicembre 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.89
Lugano,
2 dicembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2014.3378 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza dell'11 agosto 2014 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1, e
AP 2
formanti la comunione ereditaria fu G__________
(patrocinate
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 2 ottobre 2014 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 26 settembre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AP 2, formanti la comunione
ereditaria fu G__________, sono proprietarie della particella n. 1680 RFD di __________,
sezione di __________. Il terreno (679 m²), non edificato, confina a sud
con la particella n. 1764 di PI 2 (1775 m²), su cui sorgono due piccoli
edifici. Quest'ultima particella confina a sua volta – sempre a sud – con la
particella n. 969 (7791 m²), un fondo boschivo appartenente al Comune di __________.
B. Con istanza del 19 giugno
2006 il Comune di __________ e PI 2 si sono rivolti all'ufficiale del registro
fondiario del Distretto di Lugano perché rettificasse il contenuto del
registro, iscrivendo sulla particella n. 1680 una servitù di passo pedonale
in favore delle loro particelle lungo un sentiero che attraversa il fondo in diagonale.
A sostegno della richiesta essi hanno fatto valere che la particella n. 1680 è
stata scorporata nel gennaio del 1965 dall'originaria particella n. 950,
sulla quale era iscritta sin dal 14 dicembre 1946 una servitù di passo pedonale
in favore dei loro (e di altri) fondi. Se non che, pur continuando a gravare la
particella n. 950, all'atto del frazionamento l'onere non è stato riportato sulla
particella n. 1680, onde la necessità di rettificare il registro fondiario.
Il 9 agosto 2006 l'ufficiale del registro ha chiesto così a AP 1 e a AP 2
di poter iscrivere sulla loro particella n. 1680 la servitù di passo
pedonale. Costoro hanno rifiutato.
C. Il 5 ottobre 2006
l'ufficiale del registro fondiario ha promosso
un'azione di rettifica
(art. 977 cpv. 1 CC) in rappresentanza dello Stato del Cantone Ticino davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, per essere autorizzato a
iscrivere sulla particella n. 1680 la citata servitù di passo pedonale in
favore delle particelle n. 969 e 1764. AP 1 e AP 2 hanno proposto di
respingere l'azione, mentre PI 2 e il Comune di __________ hanno chiesto di
accoglierla. Statuendo con sentenza del 14 ottobre 2011, il Pretore ha accolto
l'azione e ha ordinato all'ufficiale del
registro fondiario di
iscrivere
sulla particella n. 1680 la menzionata servitù di passo pedonale
in favore delle particelle n. 969 e n. 1746. La tassa di giustizia di fr. 300.–
e le spese sono state poste a carico di AP 1 e AP 2, tenute a rifondere a PI 2
fr. 3000.– per ripetibili. Un appello presentato da AP 1 e AP 2 contro tale
sentenza è stato respinto in quanto ricevibile il 7 maggio 2014
da questa Camera, che ha
confermato il giudizio del Pretore (inc. 11.2011.161). Tale decisione è
passata in giudicato.
D. AO 1 ha adito l'11 agosto
2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, con un'istanza a tutela
giurisdizionale nei casi manifesti perché AP 1 e AP 2 fossero condannate –
sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione diretta – a
tollerare in ogni momento il passaggio suo e dei suoi familiari lungo la loro
particella. Identica richiesta egli ha avanzato già in via cautelare. Con
decreto del 12 agosto 2014, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha
accolto la richiesta cautelare e ha assegnato alle convenute un termine di 15
giorni per esprimersi sull'istanza. Nelle loro osservazioni del 27 agosto 2014 AP
1 e AP 2 hanno proposto di dichiarare l'istanza inammissibile e di revocare il
decreto supercautelare del 12 agosto 2014. Il Pretore ha giudicato il 26
settembre 2014, accogliendo l'istanza di AO 1 e impartendo alle convenute
l'ordine in questione sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione
diretta per mezzo di ogni usciere o agente della forza pubblica. Le spese
processuali di fr. 350.– sono state poste a carico delle convenute in solido,
con obbligo di rifondere all'istante fr. 500.– per ripetibili.
E. Contro la decisione appena
citata AP 1 e AP 2 sono insorte a questa Camera con un appello del 2 ottobre
2014 per ottenere che l'istanza di AO 1 sia dichiarata inammissibile e che il
giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del
29 ottobre 2014 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e di autorizzare
l'esecuzione anticipata della decisione impugnata. AP 1 e AP 2 hanno postulato
il 3 novembre 2014 il rigetto di quest'ultima istanza.
in diritto: 1. Le decisioni in materia di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili,
trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art.
314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni patrimoniali, nondimeno, l'appello
è ammissibile soltanto se
il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.–
(art. 308 cpv. 2 CPC). Nel caso specifico tale presupposto è dato, il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, avendo
stimato a suo tempo il valore della controversia in
fr. 30 001.– (ordinanza del 6 novembre 2008 nella citata azione di
rettifica del registro fondiario). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore delle convenute
il 29 settembre 2014. L'appello in esame risulta quindi ampiamente tempestivo.
2. Nell'appello le convenute sostengono
che in concreto la situazione giuridica non è chiara (come esige l'art. 257
cpv. 1 lett. b CPC) e non consentiva dunque una tutela giurisdizionale in
procedura sommaria. Anzitutto esse ricordano che in una lettera del
27 aprile 2007 l'Ufficio del registro fondiario federale aveva comunicato
al geometra revisore della mappa catastale di __________ che il tracciato della
servitù di passo gravante la primitiva particella n. 950 non toccava la
particella n. 1680. Inoltre esse sottolineano che il passo pedonale lungo la
loro particella non porterebbe a nulla, poiché per raggiungere la strada comunale
occorrerebbe ancora attraversare altri fondi non gravati di servitù in favore
della particella n. 1764. Infine esse rilevano che per accedere alla strada
comunale la particella n. 1764 beneficia già di una servitù di passo pedonale
sulle particelle n. 2329 e 949, a dimostrazione del fatto che il tracciato
lungo la loro proprietà, di cui il registro fondiario non definisce estensione né
modalità
d'uso, in realtà non
esiste.
3. Fino al momento in cui non
è cancellata dal registro fondiario, una servitù esiste. E l'avente diritto può
fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e il suo esercizio (art.
737 cpv. 1 CC), in particolare valendosi di un'azione confessoria. Certo, l'art.
737 cpv. 2 CC stabilisce che il beneficiario è tenuto a usare del suo diritto
con ogni possibile riguardo, ma simile disposizione vieta unicamente le forme
di esercizio abusivo e non limita la servitù come tale. Finché una servitù è
iscritta nel registro fondiario, di conseguenza, il beneficiario non commette abuso
solo perché ne chiede il rispetto. L'abuso presuppone ch'egli abbia tollerato a
lungo e senza reagire una situazione incompatibile con l'esercizio del diritto.
Ove non soccorrano estremi del genere il proprietario del fondo gravato che reputi
ormai inesistente una servitù senza interesse per il fondo dominante deve far
capo all'azione di cancellazione prevista dall'art. 736 CC (sentenza del Tribunale federale 5A_369/2013 del 15 maggio 2014 consid.
3.2.2 e 5 riassunti in francese in: SJ 2014 I 431 con numerosi richiami
di dottrina e giurisprudenza).
4. Alla luce di quanto si è
appena visto il proprietario di un fondo serviente che sia convenuto dal
proprietario del fondo dominante in un'azione confessoria per ottenere il
rispetto di una servitù prediale regolarmente iscritta nel registro fondiario
non può contestare l'esistenza della servitù limitandosi a postulare il rigetto
dell'azione. Deve chiedere la cancellazione della servitù procedendo egli
medesimo in via d'azione, principale o riconvenzionale che sia. Ciò vale nel
caso in cui affermi che la servitù ha perduto interesse per il fondo dominante
(art. 736 CC), ma anche nel caso in cui pretenda
– come in concreto – che la servitù iscritta in realtà non esiste. Tali principi
sono già stati menzionati da questa Camera nella nota sentenza inc. 11.2011.161
del 7 maggio 2014 (consid. 12) fra le stesse parti (sopra, lett. C).
Ora, se il proprietario di un
fondo serviente non può contestare l'esistenza di una servitù iscritta nel
registro fondiario limitandosi a postulare la reiezione di un'azione
confessoria intentata dall'avente diritto nei suoi confronti, tanto meno egli
può mettere in discussione l'esistenza della servitù ove sia convenuto davanti
al giudice della tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Quanto non può
essere fatto valere davanti al giudice naturale nel quadro di un ordinario
processo di cognizione non può essere fatto valere nemmeno – a maggior ragione
– nell'ambito di una procedura meramente sommaria. Le argomentazioni che le
convenute adducono nell'appello, tutte incentrate sull'inesistenza della
servitù gravante il loro fondo, cadono dunque nel vuoto.
5. Si aggiunga che,
contrariamente all'opinione delle convenute (memoriale, pag. 6), non incombe al
proprietario del fondo dominante far accertare l'esistenza di una servitù
prediale iscritta nel registro fondiario, il quale è per altro un registro di
fede pubblica che si presume esatto (art. 9 CC). Spetta alle convenute procedere
una volta tanto in via d'azione, come queste medesime riconoscono in coda
all'appello allorché accennano a un tentativo di conciliazione – decaduto infruttuoso
– da loro promosso appunto per avviare una causa ordinaria contro AO 1.
6. L'emanazione dell'attuale
giudizio rende senza oggetto la richiesta di AO 1 intesa a far autorizzare
l'esecuzione anticipata della decisione pretorile (art. 315 cpv. 2 CPC).
7. Le spese del giudizio
odierno seguono la regola della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha
formulato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha diritto a un'
equa indennità per ripetibili.
8. Quanto ai rimedi giuridici
esperibili sul piano federale contro
l'odierna decisione (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 800.–
sono poste a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno alla
controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).