11.2014.9
Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
17 dicembre 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.9
Lugano,
11 dicembre 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OA.2005.148 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori:
iscrizione definitiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione del 4 marzo 2005 dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (D), e
CE 1, già
in (BG)
al
quale sono subentrati come eredi in pendenza di causa
AP 2 (BG) e
AP 3 (BG)
(patrocinati
dall'avv. dott. PA 1),
giudicando sull'appello
del 3 febbraio 2014 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 16 dicembre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. La particella n. 730 RFD di __________
(2000 m²) è stata costituita nel gennaio del 2000 in proprietà per piani prima
della costruzione. È composta di quattro unità, pari ognuna a 250/1000 del fondo base: la
n. 22 268 intestata a AP 1, la n. 22 269 a AP 4, la n. 22 270 a AP 5 e la n. 22 271
ad A__________. Il 17 maggio 2000 AP 2 e A__________ hanno affidato all'impresa
AO 1 i lavori da capomastro per l'edificazione sul fondo di due ville bifamiliari
collegate da un corpo sotterraneo,
stipulando una mercede di fr. 1 834 012.35 complessivi con una deduzione contrattuale dello 0.75%. In
seguito a divergenze con i committenti la AO 1 ha poi rescisso il contratto d'appalto
in corso d'opera per il 25 aprile 2002.
B. Contestualmente la AO 1 si è
rivolta il 24 aprile 2002 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, postulando
l'iscrizione provvisoria nel registro fondiario di un'ipoteca legale degli artigiani
e imprenditori di fr. 267 060.– con
interessi sulla proprietà per piani n. 22 268,
di fr. 267 906.90 con interessi sulla n.
22 269, di fr. 449 066.80 con interessi sulla n. 22 270
e di fr. 449 066.80 con interessi sulla n.
22 271. Identiche richieste essa ha avanzato
già in via cautelare. Decretate l'indomani con decreto cautelare emesso senza
contraddittorio, le iscrizioni provvisorie sono state ordinate dal Pretore con
decisione del 12 settembre 2008.
C. Nel frattempo, il 4 marzo
2005, la AO 1 ha promosso l'azione di merito per ottenere che AP 2 e A__________
fossero condannati solidalmente, quali committenti, a versarle complessivi fr.
1 152 935.90
con interessi a titolo di mercede per le opere eseguite e che tanto sulla
proprietà per piani n. 22 270, appartenente
al primo, quanto sulla proprietà per piani n. 22 271,
appartenente alla seconda, fosse iscritta in via definitiva un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori di fr. 449 066.80
con interessi
(inc. OA.2005.149). Quel medesimo
giorno la AO 1 ha promosso causa anche contro CE 1 e AP 1 affinché fosse iscritta
per il medesimo credito un'ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori di
fr. 267 060.– con interessi sulla
proprietà per piani n. 22 268 dell'uno e
un'analoga ipoteca di fr. 267 906.90
con interessi sulla proprietà per piani n. 22
269 dell'altra (inc. OA.2005.148). I convenuti hanno proposto di respingere
le azioni. AP 1 è deceduto in pendenza di causa l'8 febbraio 2006. Gli sono
subentrati nella lite i figli AP 5, già convenuto nella causa parallela, e AP 3.
D. Statuendo con sentenza del
16 dicembre 2013, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nei
confronti di AP 2 e A__________, nel senso che ha condannato ciascuno di loro a
versare alla AO 1 fr. 494 397.85 con interessi,
disponendo in garanzia del credito l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori di fr. 222 297.37
con interessi tanto sulla proprietà per piani n. 22
270 quanto sulla proprietà per piani n. 22 271. Le spese processuali di fr. 12
500.–, più la metà dei costi peritali, sono state poste per un settimo a
carico della AO 1 e per il resto a carico dei convenuti in ragione di un mezzo
ciascuno. Ogni convenuto è stato tenuto inoltre a rifondere alla AO 1
un'indennità di fr. 27 000.– (IVA
compresa) per ripetibili ridotte.
E. Con sentenza di quello
stesso giorno il Pretore ha parzialmente accolto anche la petizione contro gli
eredi di CE 1 (AP 2 e AP 3) e contro AP 1, disponendo in garanzia del citato
credito l'iscrizione definitiva nel registro fondiario di un'ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori di fr. 264 400.48
con interessi sulla proprietà per piani n. 22 268
e di un'analoga ipoteca di fr. 265 238.90
con interessi sulla proprietà per piani n. 22
269. Le spese processuali di fr. 7500.–, più la metà dei costi
peritali, sono state poste a carico degli eredi CE 1 e di AP 1 in ragione di un
mezzo ciascuno. Entrambe le parti convenute sono state obbligate inoltre a rifondere
all'attrice un'indennità di fr. 15 000.–
(più IVA) per ripetibili.
F. Contro la prima sentenza AP
2 e A__________ sono insorti il 3 febbraio 2014 al Tribunale d'appello per
vedere respinta la pretesa della AO 1, cancellate le iscrizioni provvisorie
delle ipoteche legali gravanti le loro proprietà per piani e riformata di conseguenza
la decisione impugnata. Nelle sue osservazioni del 14 marzo 2014 la AO 1 ha
proposto di respingere l'appello e con appello incidentale ha postulato la
condanna di ogni convenuto al versamento di fr. 584 660.– oltre interessi, con relativo adeguamento della somma
garantita dalle ipoteche legali oggetto dell'iscrizione definitiva. AP 2 e A__________
hanno proposto di respingere l'appello incidentale. Statuendo il 20 novembre
2015, la seconda Camera civile ha parzialmente accolto entrambi gli appelli, ha
annullato la decisione impugnata per carenza di motivazione e ha rinviato gli
atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Le spese processuali
di fr. 8000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo
ciascuno, compensate le ripetibili (inc. 12.2014.28).
G. Contro la seconda sentenza AP
2, AP 3 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un appello dello stesso 3
febbraio 2014 per vedere respinta la petizione della AO 1, cancellate le
iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali gravanti le loro proprietà per
piani e riformata di conseguenza la decisione impugnata. Nelle loro
osservazioni del 14 marzo 2014 AP 2, AP 3 e AP 1 propongono di respingere
l'appello, rivendicando un'indennità per ripetibili di fr. 15 000.– complessivi più IVA.
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.
1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni rette
dalla procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili
pertanto entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove
si tratti di controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso
raggiungesse fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto è senz'altro dato. Quanto alla tempestività
dell'appello, la decisione impugnata è stata
notificata alla patrocinatrice dei convenuti il 19 dicembre 2013, durante le
ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Cominciato a decorrere
il 3 gennaio 2014, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 1°
febbraio 2014, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv.
3 CPC. Presentato il 3 febbraio 2014, ultimo giorno utile, l'appello in
esame è pertanto tempestivo.
2. L'art. 837 cpv. 1 n. 3 consente di ottenere la costituzione di un'ipoteca
legale per crediti di artigiani o imprenditori che avessero fornito materiali
e lavori, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere su un
determinato fondo. L'azione non tende all'accertamento del credito (di cui è
debitore il committente dell'opera), ma soltanto a far iscrivere nel registro
fondiario un pegno per una certa somma in garanzia di quel credito (DTF 126 III
474 consid. d). L'iscrizione dell'ipoteca legale non basta ad ogni modo per
conseguire la realizzazione del pegno. L'artigiano o imprenditore che intendesse
procedere in tal senso (e far togliere l'opposizione del proprietario immobiliare
al precetto esecutivo) dev'essere in possesso di un titolo esecutivo anche per
quanto riguarda l'ammontare del credito (DTF 138 III 134 consid. 4.2). L'azione
volta all'iscrizione di un'ipoteca legale può essere introdotta nei confronti
del proprietario del fondo contestualmente all'azione creditoria nei confronti
del committente dell'opera: in tal caso il giudice adito con l'azione
creditoria statuisce anche sull'azione ipotecaria.
3. Nella fattispecie la AO 1
ha promosso la causa OA.2005.149 perché AP 2 e A__________ fossero condannati
solidalmente, quali committenti dell'appalto, a versarle complessivi fr. 1 152 935.90
con interessi a titolo di mercede per tutte le opere eseguite (azione creditoria);
accessoriamente essa ha chiesto inoltre l'iscrizione di un'ipoteca legale
definitiva a carico delle due proprietà per piani appartenenti ai convenuti nella
misura in cui tali proprietà avevano beneficiato dei lavori (azione ipotecaria).
Con la simultanea causa OA.2005.148, ora in esame, la AO 1 ha postulato l'iscrizione
definitiva di un'ipoteca legale in garanzia del credito anche per i lavori di
cui hanno beneficiato le proprietà per piani di CE 1 e AP 1 (azione ipotecaria).
Ciò posto, l'azione creditoria va decisa manifestamente prima delle azioni
ipotecarie, la decisione sull'ammontare del credito vantato dall'attrice nei confronti
dei committenti determinando l'ammontare dei pegni da iscrivere in via
definitiva nel registro fondiario a carico dei proprietari. Proprio per tale ragione,
del resto, la seconda Camera civile ha annullato interamente la sentenza del Pretore
nella causa OA.2005.149, la cassazione del dispositivo sull'azione creditoria comportando
l'annullamento dei dispositivi inerenti all'iscrizione definitiva delle
ipoteche legali sulle proprietà per piani n. 22 270
e 22 271. Rimane da sapere come debba
essere deciso l'appello in esame, riguardante l'iscrizione definitiva delle
ipoteche legali sulle proprietà per piani n. 22 268 e 22 269.
4. Di per sé la decisione sull'appello
concernente l'iscrizione definitiva delle ipoteche legali a carico delle
proprietà per piani intestate a CE 1 e AP 1 potrebbe essere sospesa finché non
sia stata definitivamente decisa l'azione creditoria e sia stato definitivamente
fissato l'ammontare del credito vantato dalla AO 1 verso i committenti
dell'opera. Su tale questione la seconda Camera civile, competente per materia
(art. 48 lett. b n. 1 LOG), ha rinviato infatti il giudizio al Pretore, il
quale dovrà statuire di nuovo anche sull'iscrizione definitiva delle ipoteche
legali a carico delle proprietà per piani n. 22 270 e 22 271. Passata in
giudicato tale decisione, l'appello sull'iscrizione definitiva delle ipoteche
legali a carico delle altre proprietà per piani n. 22 268 e 22 269 andrebbe
deciso nello stesso modo, le censure sollevate dagli appellanti dinanzi a
questa Camera essendo identiche a quelle sollevate da AP 2 e A__________ dinanzi
alla seconda Camera civile. Simile modo di procedere implicherebbe tuttavia un
trattamento diverso di situazioni giuridiche uguali: mentre due iscrizioni definitive
di ipoteche legali (quelle sulle proprietà per piani n. 22 270 e 22 271)
sono state annullate dalla seconda Camera civile, in effetti, due altre
iscrizioni definitive riguardanti lo stesso fondo rimarrebbero sospese davanti
a questa Camera. Per di più, al momento in cui sarà definitivamente decisa
l'azione creditoria e sarà definitivamente fissato l'ammontare del credito
vantato dalla AO 1 verso i committenti dell'opera, questa Camera potrà solo prenderne
atto, gli appellanti non sollevando alcuna censura sull'iscrivibilità delle
ipoteche come tali nel registro fondiario. Ne segue che in concreto sospendere
la decisione non sarebbe opportuno né gioverebbe all'economia di giudizio.
5. Dovendosi statuire pertanto
sull'appello di AP 1, AP 2 e AP 3, occorre ricordare ch'esso è fondato sugli
identici argomenti dell'appello presentato da AP 2 e A__________ alla seconda
Camera civile. E la seconda Camera civile ha ritenuto la decisione del Pretore
non sufficientemente motivata per consentirle di vagliare le censure mosse da
quegli appellanti, onde il rinvio degli atti al primo giudice perché emani una
sentenza che adempia i requisiti minimi del diritto federale. Da tale
decisione, presa dall'autorità competente per materia – come detto – a statuire
sull'azione creditoria, questa Camera non può scostarsi. Deve prendere atto
che la questione legata all'ammontare del credito vantato dalla AO 1 è tornata
a essere pendente davanti al giudice di merito, sicché le due iscrizioni
definitive di ipoteca legale a carico delle proprietà per piani n. 22 268 e 22 269
mancano di fondamento e vanno annullate. Questa Camera non potendo giudicare
essa medesima al riguardo, anche gli atti della causa OA.2005.148 vanno così
rinviati al Pretore perché, decisa nuovamente l'azione creditoria (previa
debita motivazione) e fissato l'ammontare del credito vantato dalla AO 1 verso
Fatti
i committenti dell'opera, giudichi insieme alle richieste di iscrizione
definitiva di ipoteca legale sulle proprietà per piani n. 22 270 e 22 271
anche quelle sulle proprietà per piani n. 22 268
e 22 269. Ciò permetterà l'emanazione di
una decisione uniforme, evitando che autorità diverse statuiscano a scaglioni
su controversie sostanzialmente identiche.
6. Le spese del presente
giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Gli
appellanti ottengono l'annullamento della decisione impugnata, ma non è dato di
Considerandi
sapere come per finire statuirà il Pretore in seguito al rinvio. Si giustifica
così di suddividere le spese a metà, compensando le ripetibili. La tassa di
giustizia inoltre va adeguatamente ridotta, l'attuale decisione non terminando
con una sentenza di merito (art. 21 LTG). Sugli oneri processuali di prima sede
il Pretore giudicherà al momento in cui prenderà la nuova decisione.
7.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF, ove appena si consideri l'ammontare dei pegni immobiliari chiesti a
carico delle proprietà per piani n. 22 268
e 22 269.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono
rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Le spese processuali ridotte a fr.
1000.–, da anticipare dagli appellanti, sono poste per metà a carico di AP 1 e
per l'altra metà solidalmente a carico di AP 2 e AP 3. Le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).