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Decisione

11.2014.9

Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

17 dicembre 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i committenti dell'opera, giudichi insieme alle richieste di iscrizione

definitiva di ipoteca legale sulle proprietà per piani n. 22 270 e 22 271

anche quelle sulle proprietà per piani n. 22 268

e 22 269. Ciò permetterà l'emanazione di

una decisione uniforme, evitando che autorità diverse statuiscano a scaglioni

su controversie sostanzialmente identiche.

6. Le spese del presente

giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Gli

appellanti ottengono l'annullamento della decisione impugnata, ma non è dato di

Considerandi

sapere come per finire statuirà il Pretore in seguito al rinvio. Si giustifica

così di suddividere le spese a metà, compensando le ripetibili. La tassa di

giustizia inoltre va adeguatamente ridotta, l'attuale decisione non terminando

con una sentenza di merito (art. 21 LTG). Sugli oneri processuali di prima sede

il Pretore giudicherà al momento in cui prenderà la nuova decisione.

7.

Quanto ai rimedi giuridici

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo del­l'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF, ove appena si consideri l'ammontare dei pegni immobiliari chiesti a

carico delle proprietà per piani n. 22 268

e 22 269.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono

rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Le spese processuali ridotte a fr.

1000.–, da anticipare dagli appellanti, sono poste per metà a carico di AP 1 e

per l'altra metà solidalmente a carico di AP 2 e AP 3. Le ripetibili sono compensate.

3. Notificazione:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).