11.2014.90
Protezione dell'unione coniugale: affidamento dei figli
1 giugno 2016Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.90
Lugano
1° giugno 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2011.222 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 23 marzo 2011 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sul reclamo (recte:
appello) del 9 ottobre 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 26 settembre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1953) e AP 1 (1973),
cittadina dominicana, si sono sposati a __________ il 4 ottobre 1999. A quel
tempo AP 1 aveva già due figli da una precedente relazione. Gli sposi inoltre avevano
già E__________, nata il 20 dicembre 1998. Il marito è titolare di un'omonima
ditta individuale di __________ a __________. Invalido al 53%, riceve prestazioni
dall'Assicurazione Invalidità (mezza rendita) e dalla sua cassa pensione
(rendita d'invalidità LPP). La moglie non ha una particolare formazione professionale
e durante la vita in comune ha esercitato solo saltuariamente un'attività
lucrativa. Attualmente beneficia di prestazioni assistenziali.
B. Con sentenza del 4 gennaio
2002, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna ha autorizzato i coniugi
a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale a AP 1, cui ha affidato E__________
(riservato il diritto di visita paterno) e ha obbligato AO 1 a versare un
contributo alimentare di fr. 700.– mensili per la moglie, oltre a uno di fr. 650.–
mensili per la figlia (inc. DI.2000.140). Nel 2005 i coniugi sono tornati insieme,
ma la moglie è stata oggetto più volte di provvedimenti di allontanamento dal domicilio
per violenza domestica. Il 2 ottobre 2007 è poi nata S__________. Della famiglia
si è occupata ripetutamente la Commissione tutoria regionale 11, che ha
istituito una curatela educativa in favore delle figlie e ha privato provvisoriamente
AP 1 della custodia parentale dal 10 giugno 2010 al 22 novembre 2011, affidando
Fatti
i figli al padre.
C. Nel frattempo, il 23 marzo
2011 AP 1 si è rivolta al Pretore con una nuova istanza a protezione dell'unione
coniugale per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'autorizzazione
a vivere separata, l'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita
paterno), l'attribuzione dell'alloggio coniugale, come pure un contributo
alimentare di fr. 3000.– mensili per sé e uno di fr. 1500.– mensili per ogni
figlia. Il 21 ottobre 2011 è nato il terzogenito, M__________. La causa è poi rimasta
sospesa dal 9 marzo al 14 agosto 2012. All'udienza del 27 settembre 2012, indetta
per il contradditorio, AO 1 non si è opposto alla vita separata, ma ha rivendicato
l'abitazione coniugale e l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita
materno), proponendo di mantenere la curatela educativa. Il 5 dicembre 2012 l'istante
è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. Il 15 marzo 2013 la
dott. __________ è stata chiamata a rilasciare una perizia sulle capacità genitoriali
delle parti. In seguito AP 1 è stata allontanata dal domicilio coniugale per
ulteriori episodi di violenza domestica.
D. Con decreto cautelare del 19
luglio 2013 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
attribuito l'abitazione coniugale al marito, cui ha affidato i figli, ha regolato
il diritto di visita materno in almeno tre giorni la settimana (dalla mattina
alle ore 10.00 fino alla sera alle 18.00) durante le vacanze scolastiche e
giornaliero nel periodo scolastico, “ritenuto che i figli staranno con la madre
da dopo la scuola e fino alle 20.00 in settimana e dalle 10.00 alle 18.00 il
sabato o la domenica”. Inoltre il Pretore ha condannato AO 1 a versare alla
moglie un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili dal 1° giugno al 30
settembre 2013 e di
fr. 2950.– mensili in seguito, che l'8 gennaio 2014 ha ridotto a fr. 1595.–
per il settembre del 2013 e a fr. 1545.– mensili per il seguito. L'istruttoria è terminata il 9 luglio
2014 e alle arringhe finali del 9 settembre 2014 le parti hanno confermato le
domande iniziali.
E. Statuendo con sentenza del
26 settembre 2014, il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal 30
maggio 2013, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, cui ha affidato i
figli, ha disciplinato il diritto di visita materno come quello cautelare, ha
confermato la curatela educativa in favore dei minori, ha ripartito tra i
coniugi determinate suppellettili domestiche e ha obbligato AO 1 a versare alla
moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 1595.– mensili dal 1° giugno
al 30 settembre 2013, di fr. 1545.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013,
di fr. 1650.– mensili dal 1° gennaio 2014 al 30 ottobre 2017 e di fr. 1585.–
mensili in seguito. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di fr. 5565.–
(di cui fr. 5400.– per la perizia) sono state poste per quattro quinti a carico
dell'istante e per il resto a carico del convenuto, al quale la moglie è stata
tenuta a rifondere fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un “reclamo” del 9 ottobre 2014 con
cui chiede – previo conferimento del gratuito patrocinio – di affidarle i
figli, di attribuirle l'abitazione coniugale, di fissare il contributo
alimentare per lei in fr. 976.– mensili, obbligando AO 1 inoltre a versare un
contributo alimentare di fr. 935.– mensili per E__________, di fr. 435.– mensili
per S__________ e fr. 410.– mensili per M__________. Nelle sue osservazioni del
31 ottobre 2014 AO 1 propone di respingere il ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione
coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.
271.
lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
riserva non si pone, conteso essendo anche l'affidamento dei figli, questione senza
valore litigioso. Il “reclamo” di AP 1 va dunque trattato come appello. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata
al patrocinatore dell'istante il 29 settembre 2014. Introdotto il 9 ottobre
2014.
(data del timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto
tempestivo.
2.
Litigiosa è in primo luogo
la custodia dei figli, pretesa dall'appellante. Al riguardo il Pretore ha ricordato
anzitutto i motivi che lo avevano indotto a scostarsi dalle risultanze peritali
già in via cautelare. A suo parere, AP 1 ha sì maggiore disponibilità di tempo
per occuparsi personalmente dei figli e aveva ridotto anche la propria
dipendenza da sostanze alcoliche, ma si era dimostrata incapace di gestire
adeguatamente certe situazioni. Essa medesima ammetteva del resto – ha
continuato il Pretore – che il consumo abbondante di acolici è “il suo modo di
divertirsi e il suo stile di vita”, mentre i numerosi interventi della forza
pubblica per episodi di violenza domestica dimostravano un temperamento
collerico, esibito anche davanti ai figli. D'altro canto – ha soggiunto il
Pretore – l'assetto cautelare ha favorito una certa stabilità della famiglia,
tant'è che il curatore educativo non ha più segnalato difficoltà nell'esercizio
delle visite né ha riscontrato problemi nella cura dei figli da parte del
padre, il quale lo interpella per determinate esigenze. Ciò è confermato sia
dallo psichiatra che segue il marito, sia dalla figlia maggiore. Per quanto l'istante
non sembrasse avere più causato interventi della forza pubblica e continuasse a
sottoporsi a controlli del centro __________ contro l'alcolismo, il primo
giudice ha deciso in definitiva di affidare i figli al padre, cui ha assegnato l'abitazione
coniugale di __________.
3.
L'appellante ribadisce di
essere il genitore con più tempo da dedicare ai figli, che garantisce a questi
ultimi una maggiore consapevolezza dei propri limiti e che è capace di ricorrere
ad aiuti esterni nei momenti di difficoltà, come ha rilevato il perito giudiziario.
Essa rimprovera al Pretore di non avere contestualizzato la frase “il consumo
abbondante di bevande alcoliche è il suo modo di divertirsi e il suo stile di
vita”, ammissione proferita in un momento di rabbia, durante un allontanamento
dal domicilio coniugale. L'appellante reputa che nonostante gli interventi
della polizia, richiesti anche dal contegno del marito, non sia giusto negarle
l'affidamento dei figli, tanto meno ove si consideri che ultimamente essa si è
comportata bene, continua a seguire le terapie e a sottoporsi a controlli sul
consumo di alcool. A suo parere il fatto che non siano più sorti problemi nello
svolgimento del diritto di visita non è dovuto all'assetto cautelare, ma al
fatto che lei è il genitore più adeguato per l'affidamento dei figli. Il primo
giudice doveva attenersi così – essa adduce – alle risultanze peritali, a
maggior ragione se si pensa che dal decreto cautelare del 19 luglio 2013 in poi
le circostanze sono evolute favorevolmente. Quanto al parere della figlia
maggiore, l'appellante non lo definisce determinante. Inoltre E__________
avrebbe unicamente espresso un suo apprezzamento sulla situazione attuale, senza
escludere l'affidamento alla madre. L'ampio diritto di visita concessole, che
conferma la sua adeguatezza come genitore, fa sì che essa si occupi dei figli
praticamente come un genitore affidatario, ma senza beneficiare degli aiuti
economici correlati come l'aiuto economico del marito o la riscossione di
assegni familiari. Ne discende, in ultima analisi, che l'affidamento dei figli
a lei sarebbe la soluzione più adeguata, ma anche più equa.
4.
I criteri preposti all'affidamento
dei figli durante le misure protettrici dell'unione coniugale sono già stati
riassunti dal Pretore nel decreto cautelare del 19 luglio 2013. Al proposito
basti ricordare che in una procedura a tutela dell'unione coniugale non si
tratta – come in una causa di divorzio – di statuire in maniera definitiva sull'affidamento
del figlio, adottando una soluzione ottimale, ma solo di regolare la vita separata
dei coniugi, scegliendo la soluzione che sembra offrire ai figli le garanzie
migliori compatibilmente con la celerità di un giudizio sommario fondato sulla
verosimiglianza. La decisione a tutela dell'unione coniugale è, del resto, assimilabile
a un provvedimento cautelare, che può sempre essere modificato (art. 179 cpv.
1.
CC). Dovendo statuire sull'affidamento dei figli, in ultima analisi, il
giudice a protezione dell'unione coniugale si limita ad accertare quale
genitore appaia verosimilmente idoneo alla custodia e, dandosi sostanziale parità,
quale genitore appaia avere la verosimile possibilità ed essere pronto a
occuparsi di persona in maggior misura del figlio. Dandosi sostanziale
equivalenza anche sotto questo profilo, egli privilegia il criterio della
stabilità e lascia – per quanto possibile – il figlio nel suo ambiente, di
solito con il genitore che gli ha dedicato più tempo durante la vita in comune
dei coniugi, secondo il riparto dei ruoli assunto da costoro all'interno della
famiglia. L'affidamento definitivo interverrà poi al momento della separazione
o del divorzio (RtiD II-2012 pag. 797 consid. 4 con richiami; analogamente:
RtiD I-2011 pag. 655 consid. 6 con rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2011.114 del 1 giugno 2016, consid. 5).
5.
Nella fattispecie è
evidente che sull'idoneità di ambedue i genitori a occuparsi dei figli sussistono
forti perplessità. Come ha sottolineato la dott. __________, nondimeno, a dispetto
di un ambiente familiare caratterizzato da minacce, urla, interventi di polizia,
riappacificazioni susseguitesi a ritmi divenuti gradualmente fisiologici, i
figli (principalmente le due maggiori) stanno bene e non denotano segni di palese
sofferenza. Per la specialista, “ciò che in situazioni simili farebbe propendere
per affermazioni perentorie sull'inadeguatezza di entrambi i genitori, in
questa specifica situazione permette ancora di pensare che i figli possano non
aver subìto grossi contraccolpi e gravi conseguenze a livello del loro sviluppo
psico-affettivo, inserito in questo contesto familiare a volte esplosivo” (referto
del 15 marzo 2013, pag. 25).
L'esperta ha accertato che
la madre “si occupa in modo sufficientemente adeguato dei bisogni dei
bambini indipendentemente dai suoi problemi (...) che non incidono in modo importante
sul loro sviluppo. Ha un buon rapporto con i figli e un grande attaccamento e
affetto per loro, ed è da loro visibilmente contraccambiata”. Il padre da parte
sua ha con i figli “un buon rapporto, contrassegnato da interesse, sostegno,
disponibilità e affetto ed è da loro contraccambiato”. Ne ha concluso, la
specialista, che la madre è la persona che al momento garantisce ai figli “maggiore
presenza e una maggiore consapevolezza dei propri limiti e problemi, unitamente
alla capacità di chiedere ed ottenere aiuti esterni nei momenti di difficoltà”
(loc, cit., pag. 25 segg.).
a) Con
l'appellante si può convenire che l'ammissione estrapolata dal Pretore da un
verbale di polizia del 16 maggio 2013 (“il consumo abbondante di bevande alcoliche
è il suo modo di divertirsi e il suo stile di vita”) vada contestualizzata, quantunque
non si possa negare un serio problema di alcolismo. È vero inoltre che dai controlli
cui si è sottoposta al centro __________ di __________ tra il luglio del 2012 e
il marzo del 2014 l'appellante è risultata negativa al test dell'alcolemia, salvo
in tre occasioni, l'ultima il 3 marzo 2014 (rapporto del 18 marzo 2014:
richiamo XX), indipendentemente dal fatto che ciò non escluda l'assunzione di
alcolici in altri momenti, come si è riscontrato durante gli interventi della
polizia il 14 e il 30 maggio 2013 (richiamo XII). Il fatto poi che non siano
più stati necessari interventi della forza pubblica per l'espulsione della
moglie dall'abitazione coniugale è la logica conseguenza del fatto che
dall'ultima decisione di allontanamento (31 maggio 2013) i coniugi vivono ormai
separati. La disponibilità della madre, senza attività lucrativa, a occuparsi
personalmente dei figli è nondimeno pacifica, seppure in una situazione di ammanco
nel bilancio familiare non sia dato a divedere come essa non debba trovare un'attività
lucrativa. Quanto alla stabilità, con l'assegnazione dell'abitazione di __________,
rivendicata dall'appellante, i figli rimarrebbero in ogni modo nel loro
ambiente.
b) Dal
canto suo, AO 1, che in seguito alla decisione del 10 giugno 2010 con cui la
Commissione tutoria regionale 11 ha tolto a AP 1 la custodia parentale già si
era occupato personalmente dei figli (doc. L, 17 e 18, richiami I e V), così
come si è occupato di loro durante i periodi in cui la moglie è stata
allontanata dal domicilio coniugale, ha sempre svolto il compito in maniera
adeguata (referto peritale del 15 marzo 2013, pag. 26) e ha maggiormente
accompagnato le figlie nel percorso scolastico (interrogatorio del 13 febbraio
2014, risposte n. 8.2 e 8.3). Egli è seguito inoltre dallo psichiatra __________,
il quale lo ritiene “in grado di fare il genitore e custodire i figli” (deposizione
del 12 dicembre 2013: verbali, pag. 2), tant'è che quando sente l'esigenza
di un consiglio o di un riscontro per i figli il convenuto si mette in relazione
con il curatore educativo (deposizione di __________ del 13 febbraio 2014:
verbali, pag. 4). Come titolare di una ditta individuale di __________, ma
anche in quanto invalido al 53%, egli può organizzare inoltre la sua giornata
lavorativa compatibilmente con la custodia dei figli, anche perché il suo ufficio
si trova nell'abitazione coniugale e per le operazioni di __________ egli si
affida a personale avventizio (loc. cit., risposte n. 7 e 8). Pur con tutte le
riserve espresse dalla perita, a un sommario esame nulla induce a supporre – né
l'appellante rende verosimile – che AO 1 non possa garantire una presenza
importante accanto ai figli, né che egli non sia in grado di chiedere aiuto nei
momenti difficili. Relativamente alla stabilità, questa è pacificamente data, i
figli rimanendo in ogni caso nel loro ambiente.
c) Rimane
il fatto che, in concreto, dal giugno del 2013 i figli si trovano dal padre,
cui sono stati affidati in via cautelare, mentre alla madre è garantito un
diritto di visita giornaliero durante il periodo scolastico, da “dopo la scuola
fino alle 20.00 in settimana e dalle 10.00 alle 18.00 il sabato o la domenica”,
con un minimo di tre giorni la settimana durante le vacanze scolastiche “dalla
mattina alle 10.00 alla sera alle 18.00” (decreto cautelare del 19 luglio 2013).
Ora, non si tratta nel caso specifico di consacrare un fatto compiuto. Il criterio
della stabilità acquista tuttavia maggior peso ove le capacità di cura e educazione
dei genitori siano equivalenti (DTF 136 III 180 consid. 5.3). Il curatore
educativo, che tra luglio del 2013 e febbraio del 2014 ha incontrato i figli
sei o sette volte, ha dichiarato nella fattispecie di non avere ravvisato problemi
nell'esercizio delle visite (tranne alcuni episodi marginali), di avere sempre
trovato i figli in ordine (ciò che gli ha confermato anche la maestra di S__________)
e di avere notato “un grande miglioramento nella situazione in genere” (deposizione
13.
febbraio 2014 di __________: verbali, pag. 2 segg.). Egli ha confermato
altresì che dal marzo al giugno del 2014 non si sono verificati particolari problemi
in relazione al diritto di visita, né si sono registrati litigi tra genitori e
che le abitazioni delle parti sono risultate pulite, ordinate e adeguate alle
esigenze dei figli (rapporto del 2 luglio 2014: richiamo XXII). La figlia E__________,
da parte sua, ha confermato al Pretore che, pur dispiaciuta della separazione
dei genitori, “la situazione attuale è soddisfacente” (verbale interno del 13 marzo
2014), ciò che ha ribadito al curatore educativo (richiamo XXII). Infine non
consta che siano intercorsi episodi suscettibili di indiziare difficoltà di AO
1.
a occuparsi personalmente dei figli.
d) In
ultima analisi, così come stanno oggi le cose, non si può dire a un giudizio di
verosimiglianza che il bene dei figli sarebbe tutelato in modo più efficace ove
la custodia parentale fosse affidata alla madre. L'assetto attuale garantisce
per il momento, tutto sommato, stabilità ai figli, tanto più che per preservare
il buon rapporto fra madre e figli il primo giudice ha stabilito un ampio
diritto di visita. Né giova all'appellante l'argomentazione secondo cui l'affidamento
dei figli le conferirebbe il diritto di riscuotere gli assegni familiari. A
prescindere dal fatto che incombe all'autorità amministrativa esaminare se
soccorrono gli estremi di un tale diritto e che l'interessata percepisce dal
marito un contributo alimentare, tale aspetto esula manifestamente dai criteri cui
fa capo il giudice civile in materia di affidamento. Tutt'al più, qualora assuma
vitto, cura e educazione del figlio in misura notevolmente maggiore del
consueto, il genitore non affidatario ha diritto di vedersi riconoscere nel
fabbisogno minimo una quota del fabbisogno
in denaro del figlio, da dedurre dal contributo di mantenimento (RtiD
I-2013 pag. 718 consid. 7, II-2012 pag. 795 consid. 8), ma l'appellante non
rivendica nulla del genere. Quanto alla custodia congiunta o alternata, la
quale non esige più il consenso di entrambi i genitori (sentenza del Tribunale
federale 5A_46/2015 del 26 maggio 2015, consid. 4.4.5), l'ipotesi andrà esaminata
nel quadro dell'eventuale giudizio di merito.
6.
La richiesta
dell'appellante intesa all'assegnazione dell'alloggio coniugale e al versamento
da parte della marito di un contributo alimentare per i figli sono subordinate
all'accoglimento dell'appello sulla custodia parentale e non poggiano su motivazioni
proprie. L'appello essendo destinato al rigetto, esse risultano così senza
oggetto.
7.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Nelle condizioni del caso
si può intuire tuttavia che, in un estremo tentativo di ottenere la custodia
dei figli, l'appellante abbia tentato la via del rimedio giuridico. Considerate
le ristrettezze finanziarie in cui versa l'appellante, si può quindi prescindere
– eccezionalmente – dal prelevare spese processuali. AO 1, che ha presentato
osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, ha diritto nondimeno
a un'equa indennità per ripetibili. La richiesta di gratuito patrocinio
formulata dall'appellante non entra in linea di conto, giacché per quanto comprensibile
appaia la determinazione di lei nell'ottenere l'affidamento dei figli, il
rimedio giuridico appariva fin dall'inizio senza possibilità di accoglimento
(art. 117 lett. b CPC).
8.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a
questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), controverso essendo anche l'affidamento
dei figli, vertenza manifestamente priva di
valore litigioso. In conformità all'art. 301 lett. b CPC un estratto
dell'attuale decisione è comunicato anche alla figlia E__________, che ha compiuto
17.
anni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
L'appellante rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. La richiesta
di gratuito patrocinio contestuale all'appello è respinta.
4. Notificazione a:
– avv.;
– avv..
Comunicazione
a:
–;
– Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).