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Decisione

11.2014.90

Protezione dell'unione coniugale: affidamento dei figli

1 giugno 2016Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i figli al padre.

C. Nel frattempo, il 23 marzo

2011 AP 1 si è rivolta al Pretore con una nuova istanza a protezione dell'unione

coniugale per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'autorizzazione

a vivere separata, l'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita

paterno), l'attribuzione dell'alloggio coniugale, come pure un contributo

alimentare di fr. 3000.– mensili per sé e uno di fr. 1500.– mensili per ogni

figlia. Il 21 ottobre 2011 è nato il terzogenito, M__________. La causa è poi rimasta

sospesa dal 9 marzo al 14 agosto 2012. All'udienza del 27 settembre 2012, indetta

per il contradditorio, AO 1 non si è opposto alla vita separata, ma ha rivendicato

l'abitazione coniugale e l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita

materno), proponendo di mantenere la curatela educativa. Il 5 dicembre 2012 l'istante

è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. Il 15 mar­zo 2013 la

dott. __________ è stata chiamata a rilasciare una perizia sulle capacità genitoriali

delle parti. In seguito AP 1 è stata allontanata dal domicilio coniugale per

ulteriori episodi di violenza domestica.

D. Con decreto cautelare del 19

luglio 2013 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha

attribuito l'abitazione coniugale al marito, cui ha affidato i figli, ha regolato

il diritto di visita materno in almeno tre giorni la settimana (dalla mattina

alle ore 10.00 fino alla sera alle 18.00) durante le vacanze scolastiche e

giornaliero nel periodo scolastico, “ritenuto che i figli staranno con la madre

da dopo la scuola e fino alle 20.00 in settimana e dalle 10.00 alle 18.00 il

sabato o la domenica”. Inoltre il Pretore ha condannato AO 1 a versare alla

moglie un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili dal 1° giugno al 30

settembre 2013 e di

fr. 2950.– mensili in seguito, che l'8 gennaio 2014 ha ridotto a fr. 1595.–

per il settembre del 2013 e a fr. 1545.– mensili per il seguito. L'istruttoria è terminata il 9 luglio

2014 e alle arringhe finali del 9 settembre 2014 le parti hanno confermato le

domande iniziali.

E. Statuendo con sentenza del

26 settembre 2014, il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal 30

maggio 2013, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, cui ha affidato i

figli, ha disciplinato il diritto di visita materno come quello cautelare, ha

confermato la curatela educativa in favore dei minori, ha ripartito tra i

coniugi determinate suppellettili domestiche e ha obbligato AO 1 a versare alla

moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 1595.– mensili dal 1° giugno

al 30 settembre 2013, di fr. 1545.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013,

di fr. 1650.– mensili dal 1° gennaio 2014 al 30 ottobre 2017 e di fr. 1585.–

mensili in seguito. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di fr. 5565.–

(di cui fr. 5400.– per la perizia) sono state poste per quattro quinti a carico

dell'istante e per il resto a carico del convenuto, al quale la moglie è stata

tenuta a rifondere fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

F. Contro la decisione appena

citata AP 1 è insorta a questa Camera con un “reclamo” del 9 ottobre 2014 con

cui chiede – previo conferimento del gratuito patrocinio – di affidarle i

figli, di attribuirle l'abitazione coniugale, di fissare il contributo

alimentare per lei in fr. 976.– mensili, obbligando AO 1 inoltre a versare un

contributo alimentare di fr. 935.– mensili per E__________, di fr. 435.– mensili

per S__________ e fr. 410.– mensili per M__________. Nelle sue osservazioni del

31 ottobre 2014 AO 1 propone di respingere il ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione

coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.

271.

lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello

è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

riserva non si pone, conteso essendo anche l'affidamento dei figli, questione senza

valore litigioso. Il “reclamo” di AP 1 va dunque trattato come appello. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata

al patrocinatore dell'istante il 29 settembre 2014. Introdotto il 9 ottobre

2014.

(data del timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto

tempestivo.

2.

Litigiosa è in primo luogo

la custodia dei figli, pretesa dall'appellante. Al riguardo il Pretore ha ricordato

anzitutto i motivi che lo avevano indotto a scostarsi dalle risultanze peritali

già in via cautelare. A suo parere, AP 1 ha sì maggiore disponibilità di tempo

per occuparsi personalmente dei figli e aveva ridotto anche la propria

dipendenza da sostanze alcoliche, ma si era dimostrata incapace di gestire

adeguatamente certe situazioni. Essa medesima ammetteva del resto – ha

continuato il Pretore – che il consumo abbondante di acolici è “il suo modo di

divertirsi e il suo stile di vita”, mentre i numerosi interventi della forza

pubblica per episodi di violenza domestica dimostravano un temperamento

collerico, esibito anche davanti ai figli. D'altro canto – ha soggiunto il

Pretore – l'assetto cautelare ha favorito una certa stabilità della famiglia,

tant'è che il curatore educativo non ha più segnalato difficoltà nell'esercizio

delle visite né ha riscontrato problemi nella cura dei figli da parte del

padre, il quale lo interpella per determinate esigenze. Ciò è confermato sia

dallo psichiatra che segue il marito, sia dalla figlia maggiore. Per quanto l'istante

non sembrasse avere più causato interventi della forza pubblica e continuasse a

sottoporsi a controlli del centro __________ contro l'alcolismo, il primo

giudice ha deciso in definitiva di affidare i figli al padre, cui ha assegnato l'abitazione

coniugale di __________.

3.

L'appellante ribadisce di

essere il genitore con più tempo da dedicare ai figli, che garantisce a questi

ultimi una maggiore consapevolezza dei propri limiti e che è capace di ricorrere

ad aiuti esterni nei momenti di difficoltà, come ha rilevato il perito giudiziario.

Essa rimprovera al Pretore di non avere contestualizzato la frase “il consumo

abbondante di bevande alcoliche è il suo modo di divertirsi e il suo stile di

vita”, ammissione proferita in un momento di rabbia, durante un allontanamento

dal domicilio coniugale. L'appellante reputa che nonostante gli interventi

della polizia, richiesti anche dal contegno del marito, non sia giusto negarle

l'affidamento dei figli, tanto meno ove si consideri che ultimamente essa si è

comportata bene, continua a seguire le terapie e a sottoporsi a controlli sul

consumo di alcool. A suo parere il fatto che non siano più sorti problemi nello

svolgimento del diritto di visita non è dovuto all'assetto cautelare, ma al

fatto che lei è il genitore più adeguato per l'affidamento dei figli. Il primo

giudice doveva attenersi così – essa adduce – alle risultanze peritali, a

maggior ragione se si pensa che dal decreto cautelare del 19 luglio 2013 in poi

le circostanze sono evolute favorevolmente. Quanto al parere della figlia

maggiore, l'appellante non lo definisce determinante. Inoltre E__________

avrebbe unicamente espresso un suo apprezzamento sulla situazione attuale, senza

escludere l'affidamento alla madre. L'ampio diritto di visita concessole, che

conferma la sua adeguatezza come genitore, fa sì che essa si occupi dei figli

praticamente come un genitore affidatario, ma senza beneficiare degli aiuti

economici correlati come l'aiuto economico del marito o la riscossione di

assegni familiari. Ne discende, in ultima analisi, che l'affidamento dei figli

a lei sarebbe la soluzione più adeguata, ma anche più equa.

4.

I criteri preposti all'affidamento

dei figli durante le misure protettrici dell'unione coniugale sono già stati

riassunti dal Pretore nel decreto cautelare del 19 luglio 2013. Al proposito

basti ricordare che in una procedura a tutela dell'unione coniugale non si

tratta – come in una causa di divorzio – di statuire in maniera definitiva sull'affidamento

del figlio, adottando una soluzione ottimale, ma solo di regolare la vita separata

dei coniugi, scegliendo la soluzione che sembra offrire ai figli le garanzie

migliori compatibilmente con la celerità di un giudizio sommario fondato sulla

verosimiglianza. La decisione a tutela dell'unione coniugale è, del resto, assimilabile

a un provve­dimento cautelare, che può sempre essere modificato (art. 179 cpv.

1.

CC). Dovendo statuire sull'af­fidamento dei figli, in ultima analisi, il

giudice a protezione del­l'unione coniugale si limita ad accertare quale

genitore appaia verosimilmente idoneo alla custodia e, dandosi sostanziale parità,

quale genitore appaia avere la verosimile possibilità ed essere pronto a

occuparsi di persona in maggior misura del figlio. Dandosi sostanziale

equivalenza anche sotto questo profilo, egli privilegia il criterio della

stabilità e lascia – per quanto possibile – il figlio nel suo ambiente, di

solito con il genitore che gli ha dedicato più tempo durante la vita in comune

dei coniugi, secondo il riparto dei ruoli assunto da costoro all'interno della

famiglia. L'affidamento definitivo interverrà poi al momento della separazione

o del divorzio (RtiD II-2012 pag. 797 consid. 4 con richiami; analogamente:

RtiD I-2011 pag. 655 consid. 6 con rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2011.114 del 1 giugno 2016, consid. 5).

5.

Nella fattispecie è

evidente che sull'idoneità di ambedue i genitori a occuparsi dei figli sussistono

forti perplessità. Come ha sottolineato la dott. __________, nondimeno, a dispetto

di un ambiente familiare caratterizzato da minacce, urla, interventi di polizia,

riappacificazioni susseguitesi a ritmi divenuti gradualmente fisiologici, i

figli (principalmente le due maggiori) stanno bene e non denotano segni di palese

sofferenza. Per la specialista, “ciò che in situazioni simili farebbe propendere

per affermazioni perentorie sull'inadeguatezza di entrambi i genitori, in

questa specifica situazione permette ancora di pensare che i figli possano non

aver subìto grossi contraccolpi e gravi conseguenze a livello del loro sviluppo

psico-affettivo, inserito in questo contesto familiare a volte esplosivo” (referto

del 15 marzo 2013, pag. 25).

L'esperta ha accertato che

la madre “si occupa in modo sufficientemente adeguato dei bisogni dei

bambini indipendentemente dai suoi problemi (...) che non incidono in modo importante

sul loro sviluppo. Ha un buon rapporto con i figli e un grande attaccamento e

affetto per loro, ed è da loro visibilmente contraccambiata”. Il padre da parte

sua ha con i figli “un buon rapporto, contrassegnato da interesse, sostegno,

disponibilità e affetto ed è da loro contraccambiato”. Ne ha concluso, la

specialista, che la madre è la persona che al momento garantisce ai figli “maggiore

presenza e una maggiore consapevolezza dei propri limiti e problemi, unitamente

alla capacità di chiedere ed ottenere aiuti esterni nei momenti di difficoltà”

(loc, cit., pag. 25 segg.).

a) Con

l'appellante si può convenire che l'ammissione estrapolata dal Pretore da un

verbale di polizia del 16 maggio 2013 (“il consumo abbondante di bevande alcoliche

è il suo modo di divertirsi e il suo stile di vita”) vada contestualizzata, quantunque

non si possa negare un serio problema di alcolismo. È vero inoltre che dai controlli

cui si è sottoposta al centro __________ di __________ tra il luglio del 2012 e

il marzo del 2014 l'appellante è risultata negativa al test dell'alcolemia, salvo

in tre occasioni, l'ultima il 3 marzo 2014 (rapporto del 18 marzo 2014:

richiamo XX), indipendentemente dal fatto che ciò non escluda l'assunzione di

alcolici in altri momenti, come si è riscontrato durante gli interventi della

polizia il 14 e il 30 maggio 2013 (richiamo XII). Il fatto poi che non siano

più stati necessari interventi della forza pubblica per l'espulsione della

moglie dall'abitazione coniugale è la logica conseguenza del fatto che

dall'ultima decisione di allontanamento (31 maggio 2013) i coniugi vivono ormai

separati. La disponibilità della madre, senza attività lucrativa, a occuparsi

personalmente dei figli è nondimeno pacifica, seppure in una situazione di ammanco

nel bilancio familiare non sia dato a divedere come essa non debba trovare un'attività

lucrativa. Quanto alla stabilità, con l'assegnazione dell'abitazione di __________,

rivendicata dall'appellante, i figli rimarrebbero in ogni modo nel loro

ambiente.

b) Dal

canto suo, AO 1, che in seguito alla decisione del 10 giugno 2010 con cui la

Commissione tutoria regionale 11 ha tolto a AP 1 la custodia parentale già si

era occupato personalmente dei figli (doc. L, 17 e 18, richiami I e V), così

come si è occupato di loro durante i periodi in cui la moglie è stata

allontanata dal domicilio coniugale, ha sempre svolto il compito in maniera

adeguata (referto peritale del 15 marzo 2013, pag. 26) e ha maggiormente

accompagnato le figlie nel percorso scolastico (interrogatorio del 13 febbraio

2014, risposte n. 8.2 e 8.3). Egli è seguito inoltre dallo psichiatra __________,

il quale lo ritiene “in grado di fare il genitore e custodire i figli” (deposizione

del 12 di­cembre 2013: verbali, pag. 2), tant'è che quando sente l'esigenza

di un consiglio o di un riscontro per i figli il convenuto si mette in relazione

con il curatore educativo (deposizione di __________ del 13 febbraio 2014:

verbali, pag. 4). Come titolare di una ditta individuale di __________, ma

anche in quanto invalido al 53%, egli può organizzare inoltre la sua giornata

lavorativa compatibilmente con la custodia dei figli, anche perché il suo ufficio

si trova nell'abitazione coniugale e per le operazioni di __________ egli si

affida a personale avventizio (loc. cit., risposte n. 7 e 8). Pur con tutte le

riserve espresse dalla perita, a un sommario esame nulla induce a supporre – né

l'appellante rende verosimile – che AO 1 non possa garantire una presenza

importante accanto ai figli, né che egli non sia in grado di chiedere aiuto nei

momenti difficili. Relativamente alla stabilità, questa è pacificamente data, i

figli rimanendo in ogni caso nel loro ambiente.

c) Rimane

il fatto che, in concreto, dal giugno del 2013 i figli si trovano dal padre,

cui sono stati affidati in via cautelare, mentre alla madre è garantito un

diritto di visita giornaliero durante il periodo scolastico, da “dopo la scuola

fino alle 20.00 in settimana e dalle 10.00 alle 18.00 il sabato o la domenica”,

con un minimo di tre giorni la settimana durante le vacanze scolastiche “dalla

mattina alle 10.00 alla sera alle 18.00” (decreto cautelare del 19 luglio 2013).

Ora, non si tratta nel caso specifico di consacrare un fatto compiuto. Il criterio

della stabilità acquista tuttavia maggior peso ove le capacità di cura e educazione

dei genitori siano equivalenti (DTF 136 III 180 consid. 5.3). Il curatore

educativo, che tra luglio del 2013 e febbraio del 2014 ha incontrato i figli

sei o sette volte, ha dichiarato nella fattispecie di non avere ravvisato problemi

nell'esercizio delle visite (tranne alcuni episodi marginali), di avere sempre

trovato i figli in ordine (ciò che gli ha confermato anche la maestra di S__________)

e di avere notato “un grande miglioramento nella situazione in genere” (deposizione

13.

febbraio 2014 di __________: verbali, pag. 2 segg.). Egli ha confermato

altresì che dal marzo al giugno del 2014 non si sono verificati particolari problemi

in relazione al diritto di visita, né si sono registrati litigi tra genitori e

che le abitazioni delle parti sono risultate pulite, ordinate e adeguate alle

esigenze dei figli (rapporto del 2 luglio 2014: richiamo XXII). La figlia E__________,

da parte sua, ha confermato al Pretore che, pur dispiaciuta della separazione

dei genitori, “la situazione attuale è soddisfacente” (verbale interno del 13 marzo

2014), ciò che ha ribadito al curatore educativo (richiamo XXII). Infine non

consta che siano intercorsi episodi suscettibili di indiziare difficoltà di AO

1.

a occuparsi personalmente dei figli.

d) In

ultima analisi, così come stanno oggi le cose, non si può dire a un giudizio di

verosimiglianza che il bene dei figli sarebbe tutelato in modo più efficace ove

la custodia parentale fosse affidata alla madre. L'assetto attuale garantisce

per il momento, tutto sommato, stabilità ai figli, tanto più che per preservare

il buon rapporto fra madre e figli il primo giudice ha stabilito un ampio

diritto di visita. Né giova all'appellante l'argomentazione secondo cui l'affidamento

dei figli le conferirebbe il diritto di riscuotere gli assegni familiari. A

prescindere dal fatto che incombe all'autorità amministrativa esaminare se

soccorrono gli estremi di un tale diritto e che l'interessata percepisce dal

marito un contributo alimentare, tale aspetto esula manifestamente dai criteri cui

fa capo il giudice civile in materia di affidamento. Tutt'al più, qualora assuma

vitto, cura e educazione del figlio in misura notevolmente maggiore del

consueto, il genitore non affidatario ha diritto di vedersi riconoscere nel

fabbisogno minimo una quota del fabbisogno

in denaro del figlio, da dedurre dal contributo di mantenimento (RtiD

I-2013 pag. 718 consid. 7, II-2012 pag. 795 consid. 8), ma l'appellante non

rivendica nulla del genere. Quanto alla custodia congiunta o alternata, la

quale non esige più il consenso di entrambi i genitori (sentenza del Tribunale

federale 5A_46/2015 del 26 maggio 2015, consid. 4.4.5), l'ipotesi andrà esaminata

nel quadro dell'eventuale giudizio di merito.

6.

La richiesta

dell'appellante intesa all'assegnazione dell'alloggio coniugale e al versamento

da parte della marito di un contributo alimentare per i figli sono subordinate

all'accoglimento dell'appello sulla custodia parentale e non poggiano su motivazioni

proprie. L'appello essendo destinato al rigetto, esse risultano così senza

oggetto.

7.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Nelle condizioni del caso

si può intuire tuttavia che, in un estremo tentativo di ottenere la custodia

dei figli, l'appellante abbia tentato la via del rimedio giuridico. Considerate

le ristrettezze finanziarie in cui versa l'appellante, si può quindi prescindere

– eccezionalmente – dal prelevare spese processuali. AO 1, che ha presentato

osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, ha diritto nondimeno

a un'equa inden­nità per ripetibili. La richiesta di gratuito patrocinio

formulata dal­l'appellante non entra in linea di conto, giacché per quanto com­prensibile

appaia la determinazione di lei nell'ottenere l'affida­mento dei figli, il

rimedio giuridico appariva fin dall'inizio senza possibilità di accoglimento

(art. 117 lett. b CPC).

8.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a

questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), controverso essendo anche l'affidamento

dei figli, vertenza manifestamente priva di

valore litigioso. In conformità all'art. 301 lett. b CPC un estratto

dell'attuale decisione è comunicato anche alla figlia E__________, che ha compiuto

17.

anni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese.

L'appellante rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. La richiesta

di gratuito patrocinio contestuale all'appello è respinta.

4. Notificazione a:

– avv.;

– avv..

Comunicazione

a:

–;

– Pretura della giurisdizione di

Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).