11.2014.91
Iscrizione di un'ipoteca provvisoria degli artigiani e imprenditori
3 novembre 2016Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.91
Lugano
3 novembre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DI.2006.943 (ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 28 luglio 2006 dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
e AP 1
(ora
patrocinati dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 16 ottobre 2014 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 30 settembre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Nel maggio del 2005 l'impresa generale M__________ SA di __________
ha appaltato alla AO 1, opere da capomastro per un prezzo a corpo di fr. 415 000.– (IVA inclusa) destinate all'edificazione
di una casa d'abitazione sulla particella n. 1072 RFD di __________ (“casa C”).
Tale fondo è costituito in proprietà per piani e consta di tre unità: la n. 25 553 (282/1000)
appartenente a AO 2, la n. 25 554 (449/1000) appartenente alla di
lui moglie AP 1 e la n. 25 555 (269/1000) nuovamente in proprietà
di AP 2.
B. Il 21 marzo 2006 la AO 1, ha trasmesso alla committente M__________
SA una fattura “provvisoria” di fr.
438 555.44, cui ha fatto seguire l'11 luglio 2006 una
liquidazione “approvata dalla committente” per
complessivi fr. 437 726.74: fr. 438 555.44 della
fattura provvisoria meno fr. 11 359.05 di “deduzioni arch. Ma__________” più
fr. 10 530.35 per “regie dopo liquidazioni”, onde un saldo in suo favore di fr. 155 482.35. L'importo è rimasto
impagato. Il 26 settembre 2006 la M__________ SA è stata dichiarata in fallimento.
C. Nel frattempo, il 28 luglio
2006 la AO 1, si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo
che fosse iscritta provvisoriamente un'ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori in suo favore di fr. 69 811.58 con interessi sulla proprietà per piani n. 25 553, di fr. 43
846.02 con interessi sulla proprietà per piani n. 25 554 e di fr. 41
824.75 sulla proprietà per
piani n. 25 555. Con decreto cautelare del 31 luglio 2006, emesso
senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato le iscrizioni richieste. L'addebito
delle spese (fr. 900.–) e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione che
sarebbe stata presa dopo il contraddittorio.
D. La procedura è stata sospesa
dal 14 settembre 2006 al 5 giugno 2007 per trattative, rivelatesi
infruttuose. Al contraddittorio del 12 luglio 2007 i convenuti hanno
proposto di respingere l'istanza. Al termine dell'udienza il Pretore ha nuovamente
sospeso la
procedura per negoziati, rimasti
una volta ancora senza esito. Il 4 giugno 2009 la causa è stata riattivata e all'udienza
del 13 luglio 2009, destinata al seguito della discussione, l'istante ha replicato
e la convenuta ha duplicato, entrambi sulla base di memoriali scritti,
ribadendo le loro tesi. L'istruttoria è
iniziata il 29 aprile 2010 ed è terminata il 5 marzo 2012. Al
dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 26 aprile 2012 l'attrice ha ribadito le proprie
domande. Nel loro allegato del 2 maggio 2012 i convenuti hanno ulteriormente postulato
il rigetto della petizione.
E. Statuendo il 30 settembre
2014, il Pretore ha accolto l'istanza
e ha confermato l'iscrizione provvisoria delle ipoteche legali decretate senza contraddittorio, non senza impartire all'istante un termine
di 60 giorni per promuovere la causa intesa alle iscrizioni definitive. Le
spese processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 1600.–, così come le
spese della decisione superprovvisionale, sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante
fr. 3500.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena
citata AP 2 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un appello del 15 ottobre
2014 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato l'istanza di iscrizione
provvisoria delle ipoteche legali sia respinta o, quanto meno, che il giudizio impugnato sia annullato e gli atti
rinviati al Pretore per nuova decisione. Nelle sue osservazioni del 10
novembre 2014 la AO 1, propone di respingere l'appello. Così richiesto, con
ordinanza del 12 novembre 2014 il Pretore ha sospeso dal 27 ottobre
2014 fino al passaggio in giudicato della propria sentenza la decorrenza del
termine per presentare l'azione volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche
legali, ordinando all'ufficiale del registro fondiario l'annotazione della proroga.
G. Accertato che il 19 novembre
2014 AO 1 aveva donato la proprietà per piani n. 25 553
alla moglie AP 1, il vicepresidente di questa Camera ha impartito all'alienante
il 5 ottobre 2016 un breve termine per comunicare se la donataria intendesse
subentrargli nel processo e se egli fosse d'accordo. Il 27 ottobre 2016 AP
1 ha dichiarato di subentrare nella causa e AP 2 ha dichiarato di approvare il
subingresso.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita le cause pendenti al momento dell'entrata in
vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a essere
regolate dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica
invece – come in concreto – il diritto in vigore al momento della comunicazione
della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze riguardanti iscrizioni
provvisorie di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori, trattate dai
Pretori sotto il vecchio diritto con la procedura sommaria (art. 961 cpv. 3
vCC) di camera di consiglio (art. 4 n. 19 vLAC e 361 segg. CPC ticinese), sono
appellabili perciò entro 10 giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre
che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10
000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata
(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è sicuramente
adempiuto, vista l'entità delle somme in gioco (fr. 69 811.58, fr. 43 846.02 e fr. 41 824.75).
Quanto alla tempestività dell'impugnazione, la sentenza impugnata è pervenuta
al patrocinatore dei convenuti il 6 ottobre 2014. Inoltrato il 16 ottobre 2014,
ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Il 19 novembre 2014 AP 1 è divenuta
– come detto – titolare della proprietà per piani n. 25 553. L'art. 83 cpv. 1 CPC prevede che qualora l'oggetto
litigioso sia alienato pendente causa il nuovo proprietario ha il diritto di
subentrare all'alienante nel processo, con l'accordo di quest'ultimo, senza che
la controparte possa opporsi. In concreto la donataria ha dichiarato di
subentrare nella causa al marito, il quale ha consentito al subingresso. La
sostituzione di parte si è quindi perfezionata.
3. Nella fattispecie sono controversi
la tempestività dell'iscrizione provvisoria e l'ammontare del credito. Ora, per
ottenere dal giudice l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano
o imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC
e art. 76 cpv. 2 ORF). Deve recare così elementi idonei a far apparire attendibile
il rispetto del termine per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca nel registro
fondiario e l'entità della spettanza. La procedura essendo sommaria, il giudice
non pone esigenze troppo severe al proposito; in caso di dubbio, egli ordina
l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità
dell'ipoteca legale alla decisione di merito (RtiD I-2015 pag. 897 consid.
5 con richiami di dottrina). L'iscrizione provvisoria va respinta, in
altre parole, solo se l'esistenza del diritto all'iscrizione definitiva
dell'ipoteca appare esclusa o altamente inverosimile, in particolare quando già
a un sommario esame il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC appaia chiaramente decorso
(I CCA, sentenze inc. 11.2015.23
del 16 marzo 2016, consid. 6 e inc. 11.2013.58
del 6 novembre 2015, consid. 4 con riferimenti).
4. Nella
fattispecie l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale è avvenuta – come
detto – il 31 luglio 2006, ragion per cui occorre verificare che i lavori
svolti dall'istante siano terminati non più di tre mesi prima dell'iscrizione (art.
839 cpv. 2 CC nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011). Il
Pretore ha ritenuto ciò verosimile sulla scorta dei rapporti giornalieri esibiti
dalla AO 1, accertando che ancora nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2006 questa
aveva eseguito opere nella “casa C” (doc. AA), tanto che un rapporto per lavori
effettuati il 18 giugno 2006 era stato controfirmato dalla committente e che tra
le carte del fallimento della M__________ SA figurava un rapporto giornaliero
del 21 luglio 2006 controfirmato anch'esso dalla committente.
a) Gli
appellanti ribadiscono che la documentazione prodotta dall'istante è “palesemente”
inveritiera, il capo muratore della ditta istante, G__________, avendo dichiarato
di non essere più stato sul cantiere dopo il 10 marzo 2006. A loro dire pertanto
l'istanza del 28 luglio 2006 è chiaramente tardiva. E l'evidente falsità della
documentazione prodotta – essi continuano – inficia anche gli altri documenti
di cantiere, “che non sono più credibili”, men che meno ove si consideri la
testimonianza dall'arch. C__________ e una dichiarazione bancaria agli atti (doc.
13).
b) Bollettini
di lavoro non vidimati dal committente sono semplici scritture private, insufficienti
per rendere verosimili le opere svolte (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c; I CCA,
sentenza inc. 11.2009.183 del 19 dicembre 2012, consid. 5d; v. anche Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 90). Ove siano controfirmati senza
riserve dal committente, invece, essi sono atti a rendere attendibile la
prestazione, in specie per quanto si riferisce al tempo impiegato e al
materiale usato. Tale verosimiglianza può essere sovvertita nondimeno da
elementi atti a infondere seri dubbi sull'attendibilità dei bollettini medesimi
(I CCA, sentenza inc. 11.2013.71 del 23 gennaio 2015, consid. 6b con rinvio a Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione,
pag. 413 n. 1020 con riferimenti e pag. 414 n. 1028 e a Chaix in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 15 ad
art. 374).
c) In
concreto i lavori attestati dai bollettini del 21 aprile 2006 (rapporto
giornaliero n. 6512: doc. AA, 1° foglio) sono ininfluenti ai fini del giudizio,
giacché risalgono a più di tre mesi prima dell'iscrizione dell'ipoteca legale. Quanto
ai rapporti giornalieri del 10 maggio 2006 (n. 6513: doc. AA, 2° foglio) e del
6 giugno 2006 (n. 6515: doc. AA, 3° foglio), palesemente diversi da quelli che
figurano agli atti del fallimento della M__________ SA, essi non sono vidimati dalla
committente, né l'estensore è stato sentito come testimone. Sono equiparabili
così a mere dichiarazioni di parte. Relativamente infine al rapporto del 18
giugno 2006 (n. 6516: doc. AA, 4° foglio), esso è sì vistato da N__________,
dipendente della M__________ SA, ma è stato redatto da G__________, capo
muratore dalla AO 1, il quale ha dichiarato di non essere più stato sul
cantiere dopo il 10 marzo 2006 se non per ‟ritirare i ferriˮ
(verbale del 4 giugno 2010, pag. 2). Simili rapporti non bastano dunque per
rendere verosimili i lavori cui si riferiscono.
d) Dagli atti relativi
al fallimento della M__________ SA è emerso invero un rapporto (n. 6519) che
attesta l'esecuzione di lavori da parte della AO 1, il 20 e 21 luglio 2011. Il bollettino è firmato dal
titolare dell'impresa edile ed è vidimato da N__________. All'udienza del 29
aprile 2010 davanti al Pretore quest'ultima non ne ha confermato la
sottoscrizione, ma essa è stata sentita prima che il documento fosse versato
agli atti. Certo, il documento è una fotocopia e la sua datazione (21 luglio
2006) precede quella dei rapporti n. 6630 e
6631 allestiti il 9 marzo 2006, ma a un esame sommario ciò non lo rende inattendibile.
Né basta a infirmarne la verosimiglianza, a un giudizio di verosimiglianza, l'assunto
apodittico degli appellanti, secondo cui se taluni bollettini si rivelano alterati,
lo stesso vale anche per tutti gli altri.
e) Il
bollettino in questione non può dirsi smentito nemmeno da altre risultanze
istruttorie. L'arch. C__________, che dal marzo o dall'aprile del 2006 ha funto
da “direttore dei lavori” per i convenuti, ha dichiarato che a quel momento le
opere da impresario costruttore erano terminate “nella misura del 98% e restavano
quindi, come di solito avviene, le finiture e alcuni lavori esterni” (deposizione
del 15 settembre 2010: verbali, pag. 2). Quanto alla lettera inviata il 2
dicembre 2012 dalla __________ alla M__________ SA e al __________ di __________,
nulla essa indizia circa lo stato dei lavori alla fine di aprile del 2006. G__________
V__________, che per l'istituto bancario si era occupato delle pratiche ipotecarie
dei convenuti, si è limitato a indicare un avanzamento dei
lavori
quantificabile nel 50–55% (doc. 13). Rivolgendosi il 27 luglio 2006 all'avv.
S__________, che “si occupava per conto di tutti i
proprietari di tentare di arrivare in fondo all'operazione immobiliare”
(petizione, pag. 3), il rappresentante dei convenuti ha dichiarato anzi che i suoi clienti aderivano all'accordo
nel senso che “AO 1 e M__________ SA dovrebbero impegnarsi a concludere la
costruzione della casa C” (doc. Q).
f) Non
che nel caso specifico non rimangano dubbi. Ciò non è sufficiente tuttavia per concludere
che il termine entro cui ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale fosse già
chiaramente scaduto, né può dirsi che quanto eseguito dall'impresa
edile nel luglio del 2006 (‟scarico palette con lastre di pavimentazione
al nostro deposito [19 palette]ˮ) fosse manifestamente
un lavoro accessorio o secondario. Tanto meno ove si pensi che in questa sede
gli appellanti non rimproverano più all'attrice di essersi limitata a opere
meramente marginali o di messa a punto e che l'istante ha spiegato, senza essere
contraddetto dai convenuti, che quel lavoro si era reso necessario perché in
seguito alla rescissione del contratto egli aveva dovuto sgomberare il cantiere
e portar via le lastre per i lavori esterni già preparate per l'accesso alla
proprietà e al posteggio. Se non che, il “compimento del lavoro” da parte di un
impresario costruttore comprende anche lo sgombero e la pulizia del cantiere (I
CCA, sentenza inc. 11.2013.58 del 6 novembre 2015, consid. 6
con riferimenti). Nelle circostanze descritte il diritto alle iscrizioni
definitive delle ipoteche legali non appare pertanto escluso o altamente
inverosimile d'acchito. Su questo punto l'appello si dimostra infondato.
5. Relativamente all'ammontare del credito, secondo
il Pretore la liquidazione finale di fr. 155 482.35, dell'11
luglio 2006, è corretta e controfirmata da N__________, dipendente della ditta M__________
SA, mentre altri conteggi “sui quali si appoggiano i convenuti” costituiscono mere
liquidazioni parziali allestite quando i lavori non erano ancora terminati.
a) Gli
appellanti sostengono che la ditta istante può vantare “nella contabilità della M__________ SA prodotta all'Ufficio dei fallimenti
soltanto un importo di fr. 66 000.– per la casa C, considerato comunque che il saldo
esposto dall'impresa generale in favore della ditta AO 1 di fr. 122 430.15
non era nemmeno ripartito in tale sede tra tutte le case costruite sul cantiere
di __________”. A loro avviso, anche il direttore dei lavori arch. __________ Ma__________
aveva stimato un saldo residuo di soli fr. 35 000.– per
tutto il cantiere di __________ e la AO 1, l'aveva accettato. Per di più, essi soggiungono,
il responsabile della AO 1, aveva affermato di “non avere nulla da pretendere
dall'impresa
generale, avendo regolato i propri rapporti con la stessa in forma diretta e
senza coinvolgimento dei coniugi AP 1 e degli altri proprietari delle
abitazioni costruite nel quartiere di __________”. Il che è stato confermato
anche dall'arch. C__________, intervenuto sul cantiere come loro consulente. Senza
trascurare – essi epilogano – che N__________, la quale nemmeno si occupava
della fatturazione per l'impresa generale, ha visionato per la prima volta la
documentazione in udienza, riconoscendola in modo superficiale.
b) Come si è
ricordato, per ottenere
l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale
l'artigiano o imprenditore deve recare elementi idonei a far apparire
attendibile l'entità della sua spettanza. A tal fine egli non può limitarsi a
produrre documenti confezionati esclusivamente da lui medesimo o da suoi ausiliari,
a meno che il convenuto non li contesti (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c).
Deve confortare tali atti anche con altri elementi. Ammettere il contrario
significherebbe iscrivere un'ipoteca legale – fosse solo provvisoria – in base
a semplici affermazioni di parte. In concreto l'istante
ha prodotto il contratto d'appalto del 2 maggio 2005 riguardante l'edificazione
della ‟casa Cˮ per una mercede di fr. 415 000.02,
sottoscritto dalla committente M__________ SA e dalla AO 1 (doc. A, pag. 3). Ha
esibito inoltre i preventivi per i singoli lavori, sottoscritti da M__________
(plico doc. C), come pure una liquidazione provvisoria del 21 marzo 2006
di fr. 416 957.75, controfirmata da N__________ (doc. D), e una liquidazione
dell'11 luglio 2006, sempre vidimata da N__________ e M__________, per l'ammontare
di fr. 155 482.35 (doc. G). Il titolare dell'impresa generale e la sua
collaboratrice, cui è stato sottoposto quest'ultimo documento, hanno confermato
che “il saldo doveva essere quello indicato” (deposizioni del 29 aprile
2010 e del 4 giugno 2010: verbali, pag. 1). Che alla fine dei lavori N__________
si sia occupata del controllo e della liquidazione appare per altro plausibile
se si pon mente al fatto che l'arch. __________ Ma__________ ha rinunciato al
mandato “prima che venisse finita la casa C” (deposizione del 29 aprile 2010:
verbali, pag. 2).
c) Visto quanto
precede, a un sommario esame l'ammontare della pretesa avanzata dall'istante appare
verosimile, la liquidazione dell'appaltatore vidimata dalla committente
non esaurendosi in una semplice affermazione di parte. Nella
misura in cui si riferiscono ad altri conteggi, gli appellanti non si confrontano
inoltre con la motivazione del Pretore, secondo cui solo la liquidazione dell'11
luglio 2006 è finale, come ha dichiarato anche l'arch. __________ Ma__________,
a quel tempo direttore dei lavori per conto della committente (deposizione del
29 aprile 2010: verbali, pag. 2). Che liquidazioni parziali potessero presentare
saldi diversi e finanche inferiori a quelli della liquidazione finale poco
giova.
Certo, l'avv. __________
ha dichiarato che nel corso di una riunione tenutasi il 10 aprile 2016 per
trovare un accordo fra artigiani e proprietari immobiliari “il signor AO 1
dichiarò che la ditta AO 1 nulla più aveva da ricevere dalla M__________ SA per
Fatti
i lavori eseguiti a __________” (deposizione del 15 settembre 2010: verbali,
pag. 3). Egli ha soggiunto tuttavia che l'interlocutore “aveva detto questo per
dimostrare che la ditta AO 1 era ormai disinteressata all'accordo e per spingere
gli altri interessati a trovare una soluzione bonale”. Mal si comprende invero
perché ancora nel maggio o giugno del 2006 l'avv. S__________ abbia prospettato
alla AO 1, la possibilità di versare “importi tali da coprire l'80% delle prestazioni
fornite da tutti gli artigiani” (doc. I e L). Sta di fatto che ciò non è poi avvenuto
(doc. P: lettera del 26 luglio 2006). A un esame di apparenza l'affermazione
del responsabile della AO 1, risulta quindi formulata a scopi transattivi e non
basta per desumere che l'istante non vanti più alcun credito nei confronti
della committente o dei proprietari. Che poi nell'ottobre del 2005 il medesimo
titolare della ditta abbia dichiarato di avere ricevuto, a quel momento, tutti
gli acconti richiesti alla M__________ SA (doc. 9; deposizione dell'arch. C__________
del 15 settembre 2010: verbali, pag. 1) non esclude – per lo meno a un giudizio
sommario – l'esistenza di altri crediti in favore dell'istante, tanto meno se
si pensa che dal dicembre del 2005 i lavori sono continuati e che la ditta ha
chiesto alla committente un acconto di fr. 230 000.– (doc. 6¹).
d) Non si disconosce
che, stando agli atti del fallimento della M__________ SA, il credito della AO
1, parrebbe limitarsi a fr. 122
Considerandi
309.
– (doc. 2), di cui fr. 66 000.– per
la casa “C” (v. doc. 1). Ancora una volta tuttavia ciò non basta per ritenere già
di primo acchito che
l'istante non vanti più spettanze verso i convenuti, anche
perché nell'ottobre del 2005 gli stessi convenuti avevano intimato alla ditta
istante di continuare i lavori, indipendentemente dalla posizione assunta dalla
M__________ SA (doc. P). Secondo i
convenuti, di fronte a una liquidazione contestata dai proprietari, ancorché accettata
dalla M__________ SA, non rimaneva alcun saldo in favore di quest'ultima, ma forse
fr. 35 000.– per tutto il cantiere o fr. 66 000.– per
la sola “casa C” o ancora, magari, fr. 122 309.– per l'intero cantiere. Sia
come sia, così argomentando essi danno atto che in definitiva la situazione è poco
chiara, sicché il giudice poteva solo – nel dubbio – ordinare l'iscrizione provvisoria
per l'importo fatto valere dall'istante e rinviare l'accertamento esatto del
credito alla causa per l'iscrizione definitiva dell'ipoteca (analogamente: I
CCA, sentenza inc. 11.2015.23 del 16 marzo 2016, consid. 7b con rinvii). Anche
al proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
6.
Le spese del giudizio
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 3 CPC). Gli appellanti
rifonderanno inoltre alla AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello per
il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
7.
Quanto ai rimedi
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 850.– sono poste solidalmente a carico degli
appellanti, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione:
– Ufficio del registro fondiario
del Distretto di Lugano;
– Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).