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Decisione

11.2014.91

Iscrizione di un'ipoteca provvisoria degli artigiani e imprenditori

3 novembre 2016Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori ese­guiti a __________” (deposizione del 15 settembre 2010: verbali,

pag. 3). Egli ha soggiunto tuttavia che l'interlocutore “aveva detto questo per

dimostrare che la ditta AO 1 era ormai disinteressata all'accordo e per spingere

gli altri interessati a trovare una soluzione bonale”. Mal si comprende invero

perché ancora nel maggio o giugno del 2006 l'avv. S__________ abbia prospettato

alla AO 1, la possibilità di versare “importi tali da coprire l'80% delle prestazioni

fornite da tutti gli artigiani” (doc. I e L). Sta di fatto che ciò non è poi avvenuto

(doc. P: lettera del 26 luglio 2006). A un esame di apparenza l'affermazione

del responsabile della AO 1, risulta quindi formulata a scopi transattivi e non

basta per desumere che l'istante non vanti più alcun credito nei confronti

della committente o dei proprietari. Che poi nell'ottobre del 2005 il medesimo

titolare della ditta abbia dichiarato di avere ricevuto, a quel momento, tutti

gli acconti richiesti alla M__________ SA (doc. 9; deposizione del­l'arch. C__________

del 15 settembre 2010: verbali, pag. 1) non esclude – per lo meno a un giudizio

sommario – l'esistenza di altri crediti in favore dell'istante, tanto meno se

si pensa che dal dicembre del 2005 i lavori sono continuati e che la ditta ha

chiesto alla committente un acconto di fr. 230 000.– (doc. 6¹).

d) Non si disconosce

che, stando agli atti del fallimento della M__________ SA, il credito della AO

1, parrebbe limitarsi a fr. 122

Considerandi

309.

– (doc. 2), di cui fr. 66 000.– per

la casa “C” (v. doc. 1). Ancora una volta tuttavia ciò non basta per ritenere già

di primo acchito che

l'istante non vanti più spettanze verso i convenuti, anche

perché nell'ottobre del 2005 gli stessi convenuti avevano intimato alla ditta

istante di continuare i lavori, indipendentemente dalla posizione assunta dalla

M__________ SA (doc. P). Secondo i

convenuti, di fronte a una liquidazione contestata dai proprietari, ancorché accettata

dalla M__________ SA, non rimaneva alcun saldo in favore di quest'ultima, ma forse

fr. 35 000.– per tutto il cantiere o fr. 66 000.– per

la sola “casa C” o ancora, magari, fr. 122 309.– per l'intero cantiere. Sia

come sia, così argomentando essi danno atto che in definitiva la situazione è poco

chiara, sicché il giudice poteva solo – nel dubbio – ordinare l'iscrizione provvisoria

per l'importo fatto valere dall'istante e rinviare l'accertamento esatto del

credito alla causa per l'iscrizione definitiva dell'ipoteca (analogamente: I

CCA, sentenza inc. 11.2015.23 del 16 marzo 2016, consid. 7b con rinvii). Anche

al proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

6.

Le spese del giudizio

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 3 CPC). Gli appellanti

rifonderanno inoltre alla AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello per

il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

7.

Quanto ai rimedi

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 850.– sono poste solidalmente a carico degli

appellanti, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di

solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione:

– Ufficio del registro fondiario

del Distretto di Lugano;

– Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).