11.2014.92
Contestazione di una rinuncia all'eredità?
13 gennaio 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.92
Lugano
13 gennaio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2014.1659 (rinuncia alla successione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, conseguente
a una dichiarazione del 10 aprile 2014 formulata da
AP 1
riguardante
l'eredità fu PI 1 (1954-2014), già in,
e nella
causa SO.2014.2347 (liquidazione d'ufficio dell'eredità) della medesima Pretura;
giudicando
sull'appello del 16 ottobre 2014 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
dal Pretore il 3 ottobre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. PI 1, nato il 26 maggio 1954, celibe,
attinente di __________, domiciliato ad __________, è deceduto a __________ nella
notte fra il 2 e il 3 febbraio 2014, lasciando quale erede il fratello AP 1 (1948).
Non risultano sue disposizioni testamentarie. Il 10 aprile 2014 AP 1 ha inviato
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, una lettera del 3 aprile 2014 in
cui dichiarava di rinunciare all'eredità. Il 15 aprile 2014 l'avv. __________ ha
chiesto così al Pretore di rilasciare un certificato ereditario fu PI 1 in cui
figurassero come unici eredi S__________ (1973) e M__________ (1982), figli di AP
1. Questi ha altri due figli: i gemelli A__________ e C__________ (1993). Il 13
maggio successivo l'avvocato __________ ha nondimeno rettificato la richiesta, invitando
il Pretore a indicare come unico erede di PI 1 lo stesso AP 1, e il 22 maggio 2014
ha fatto seguire una lettera del 20 maggio 2014 in cui AP 1 dichiara di accettare
la successione del fratello.
B. Con decisione del 3 ottobre 2014
il Pretore, accertato che la revoca della rinuncia alla successione era
inefficace, ha ordinato la liquidazione dell'eredità tramite l'Ufficio dei fallimenti
del Distretto di Lugano. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono
state poste a carico della successione. Quanto al rilascio del certificato
ereditario (inc. SO.2014.1657), il Pretore non si è ancora
pronunciato.
C. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 ottobre 2014 per
ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere rilasciato un
certificato ereditario fu PI 1 in cui figurino come unici eredi i suoi figli S__________
e M__________. Non sono state sollecitate osservazioni all'appello.
in diritto: 1. La rinuncia di un erede alla
successione, così come la richiesta intesa alla liquidazione d'ufficio di
un'eredità, sono atti di volontaria giurisdizione cui si applica – in mancanza
di altre norme cantonali – la procedura sommaria dell'art. 248 lett. e CPC (DTF
139 III 225; cfr. anche Steinauer,
Le droit des successions, Berna 2006, pag. 505 n. 1064a con richiami). La
decisione è appellabile entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1
CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” raggiunga almeno
fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie
tale presupposto è
senz'altro dato, il Pretore avendo accertato che l'inventario della successione
compendia attivi per più di fr. 260 000.–, incluso un immobile nella città
di __________ del valore di oltre fr. 1 000 000.– (nota interna nell'inc.
SO.2014.1657). In concreto la sentenza di primo grado, intimata
il 10 ottobre 2014, è pervenuta a AP 1 il 13 ottobre successivo, sicché l'appello
in esame, depositato il 16 ottobre 2014, è tempestivo.
2. Il Pretore ha rilevato
anzitutto, nella decisione impugnata, che la rinuncia alla successione formulata
da AP 1 il 3 aprile 2014 è irrevocabile, di modo che costui non può rimetterla
in causa con la dichiarazione del 20 maggio successivo. Ciò premesso, egli ha constatato
che a carico di AP 1 risultano attestati di carenza beni per almeno fr. 1 000 000.–
e che fra i creditori si annovera lo Stato del Cantone Ticino. Nelle condizioni
descritte il primo giudice ha ritenuto che, avuto riguardo alla
particolarità del caso specifico e trattandosi di una rinuncia alla successione
da parte dell'erede unico, “appare opportuno procedere d'ufficio come all'art.
578 CC”. Egli ha ordinato di conseguenza la liquidazione dell'eredità,
affidandola all'Ufficio dei fallimenti.
3. Nell'appello AP
1 fa valere che il fratello PI 1 era stato istituito erede a suo tempo dallo
zio R__________, deceduto nel 1996, il quale aveva designato in qualità di
eredi sostituiti sulla rimanenza i figli dello stesso appellante, M__________ e
S__________, come risulta dal testamento di R__________ custodito dallo studio
notarile __________ di __________. E la sostituzione fedecommissaria comprende
– soggiunge l'appellante – la casa d'abitazione posta sulla particella n. 1034 del
__________ a __________. In simili condizioni l'istante chiede di
“procedere all'emissione del certificato ereditario per la quota spettante ai
miei due figli per poi procedere alla liquidazione della rimanenza”.
4. Nella decisione
impugnata il Pretore si è limitato a ordinare la li-quidazione d'ufficio
dell'eredità fu PI 1 in applicazione dell'art. 578 cpv. 2 CC. Tale – e non
altro – è l'oggetto del giudizio. Tutto quanto l'appellante può ottenere
quindi, in concreto, è l'annullamento di simile provvedimento. Sul
rilascio del certificato ereditario (inc. SO.2014.1657) il
Pretore deve ancora statuire e l'appellante non può pretendere che
questa Camera decida essa medesima come autorità di primo grado, sostituendosi alle
attribuzioni del giudice competente (art. 37 cpv. 2 LOG). Nella misura in cui AP
1 chiede a questa Camera di emettere il certificato in questione, di
conseguenza, l'appello va dichiarato irricevibile. Rimane da esaminare il
problema legato alla liquidazione d'ufficio dell'eredità.
5. Secondo
l'art. 578 cpv. 1 CC quando un erede oberato abbia rinunciato all'eredità al fine di sottrarla ai suoi creditori, questi o la massa del
fallimento, hanno il diritto di contestare la rinuncia entro sei mesi ove i
loro crediti non siano loro garantiti. Legittimato a contestare la
rinuncia è ogni creditore che renda verosimile una sua pretesa nei confronti
dell'erede rinunciante (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione,
n. 5 e 6 ad art. 578; Häuptli in:
Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 2ª edizione, n. 14 ad
art. 578 CC). L'azione – costitutiva – va promossa entro sei mesi
dalla rinuncia, senza riguardo al momento in cui il creditore è giunto a conoscenza
di quest'ultima (Steinauer, op.
cit., pag. 479 n. 996; Schwander,
op. cit., n. 5 ad art. 578). Se il giudice ammette la contestazione, la successione
è liquidata d'ufficio (art. 578 cpv. 2 CC).
6. Nella fattispecie non
consta che nel termine di sei mesi dalla rinuncia all'eredità da parte
dell'appellante, il 10 aprile 2014, un creditore qualsiasi abbia mosso
contestazioni. Né AP 1 poteva semplicemente revocare la rinuncia, come il
Pretore riconosce (DTF 129 III 315 consid. 4.3 con citazioni), per tacere del
fatto che nella dichiarazione del 20 maggio 2014 l'appellante non ha
accennato alcuna revoca, limitandosi a comunicare la propria intenzione di
accettare l'eredità del fratello. Ora, di fronte a una valida rinuncia dell'erede
oberato non si vede come il Pretore potesse ordinare la liquidazione d'ufficio
della successione. Che tra i creditori dell'appellante figuri lo Stato del
Cantone Ticino (attraverso la Cassa di compensazione AVS, l'Ufficio esazione e
condoni, l'Ufficio imposte alla fonte) e l'Ufficio della gioventù della __________
(per contributi alimentari impagati in favore dei figli A__________ e C__________)
è del tutto verosimile, ma né l'uno né l'altro ha contestato la rinuncia. E il
Pretore non poteva ammettere una contestazione inesistente per ordinare la
liquidazione d'ufficio. Se mai un creditore che non ha modo di contestare
tempestivamente una rinuncia all'eredità da parte dell'erede oberato può ancora
far capo all'azione revocatoria dell'art. 288 LEF (Steinauer, op. cit., pag. 477 n. 992a; Schwander, op.
cit., n. 3 ad art. 578 CC), ma ciò trascende i limiti dell'attuale giudizio. Se
ne conclude che, priva di base legale, la liquidazione d'ufficio disposta dal
Pretore dev'essere annullata. In tale misura l'appello merita accoglimento.
7. In esito al presente giudizio
non è il caso di prelevare spese, il Pretore avendo agito di propria iniziativa.
Quanto a eventuali indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), l'appellante
non ha avanzato richieste in tal senso.
8. Circa i rimedi giuridici
esperibili contro il presente giudizio (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso supera ampiamente la soglia di
fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a.
Comunicazione
a:
– avv.;
– Ufficio dei fallimenti del
Distretto di Lugano, Viganello;
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).