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Decisione

11.2014.94

Divorzio: pretese di carattere obbligatorio tra coniugi, compresa la suddivisione della previdenza professionale

19 settembre 2016Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 ottobre 2014 per

ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di sopprimere ogni

spettanza del marito nei suoi confronti e di suddividere a metà la prestazione

d'uscita dal “secon­do pilastro” maturata dal marito durante il matrimonio.

Nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2014 AO 1 propone di respingere

l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica la procedura in vigore

al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le

sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 in materia di divorzio

sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che – ove si diano mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2

CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si

consideri l'ammontare dei rapporti patrimoniali in discussione davanti al

Pretore. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è

pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 24 settembre 2014. Consegnato alla posta

il 23 ottobre 2014, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Dal profilo formale l'appellante

recrimina sui tempi impiegati dal Pretore per emanare la sentenza e sul fatto

che, seppure il marito non chiedesse contributi di mantenimento dopo il

divorzio, essa sia stata obbligata per sette anni a versargli somme ragguardevoli

a titolo di contributi cautelari. Di ciò – essa sostiene – si deve tenere conto

nella prospettiva del giudizio. Ora, che davanti al Pretore la causa sia durata

sette anni è vero, così com'è vero che in pendenza di procedura AP 1 ha dovuto

versare al marito contributi provvisionali compresi

tra

fr. 650.– e fr. 1490.– mensili (I CCA, sentenza inc. 11.2012.20 del 16

ottobre 2013, dispositivo n. I), mentre nulla essa deve più a AO 1 per il

mantenimento dopo il divorzio. A parte il fatto però che il Pretore non risulta

essere mai stato sollecitato a procedere, l'appellante non può pretendere che

una causa nell'ambito della quale i documenti prodotti riempiono decine di

classificatori e durante la quale il giudice ha dovuto disciplinare ripetuti

assetti cautelari si concluda rapidamente. Ciò spiega anche perché la sentenza sia

intervenuta a 18 mesi dal­l'ultimo scambio di allegati. Comunque sia, dalle sue

doglianze l'appellante non trae alcuna conclusione concreta, in particolare non

chiede l'accertamento formale della remora nel dispositivo di questa sentenza

(I CCA, sentenza inc. 11.2011.191 del 16 dicembre 2013, consid, 14 con

riferimenti), né è dato di capire in che modo un'eventuale remora del Pretore nella

trattazione della causa dovrebbe influire sull'esito del giudizio. Al proposito

non soccorre dunque attardarsi.

3.

Litigiosi rimangono, in

questa sede, la somma di fr. 100 000.– che

l'appellante è stata tenuta a rimborsare al marito in seguito a un mutuo elargitole

il 22 dicembre 1995 per l'apertura dello studio medico, l'importo di fr. 7000.–

che la medesima è stata obbligata a rifondere al marito per l'imposta speciale

2004.

(pagata dai coniugi mediante prelievi dagli averi del “terzo pilastro”),

l'inden­ni­tà di fr. 70 000.– che il

Pretore l'ha condannata a versare al marito per la collaborazione professionale

straordinaria prestata dal medesimo (art. 165 cpv. 1 CC) e il riparto dell'avere

previdenziale acquisito da AO 1 durante il matrimonio. Non sussistono invece questioni

legate alla liquidazione del regime matrimoniale, i coniugi essendo sempre vissuti

nella separazione dei beni (art. 247 segg. CC). Quanto al principio del

divorzio e agli effetti accessori non appellati, la decisione del Pretore è passata

in giudicato e ha assunto carattere

definitivo (alla stessa stregua di una sentenza parziale: sentenza del

Tribunale federale 5A_856/2015 del 5 agosto 2016, consid. 3.2 con riferimento

al­l'art. 315 cpv. 1 CPC).

4.

Riguardo

al mutuo di fr. 100 000.– che AO 1 ha concesso alla moglie il 22 dicembre

1995.

per l'apertura dello studio medico, il Pretore ha rilevato che AP 1 non

contestava di avere ricevuto la somma, regolarmente registrata nei bilanci

2003, 2004 e 2006 dello studio sotto la rubrica “Debiti a lungo termine:

prestito AO 1”. Non pretendeva nemmeno di averla restituita. Essa opponeva però

di avere eseguito in favore del coniuge tutta una serie di pagamenti dalle

causali più disparate, così riassunte:

fr.

114.

161.24

complessivi fra l'aprile del 1996 e il dicembre del 2004 per “versamenti

marito, cassa malati famiglia, fattura garage, nota onorario medico marito,

spese legate all'abitazione coniugale, spese legate al­l'ac­quisto di una

multiproprietà in Spagna” (doc. 18);

fr. 12 953.41

complessivi fra il novembre del 2002 e il gennaio del 2005 per “annuale carta

di credito, viaggi/vacanze/ristoranti, vendite per corrispondenza, acquisti

negozio di informatica, acquisti negozio calzature, acquisti negozio

giocattoli, libreria, negozio di fotografia, negozio di musica, negozio

articoli sportivi, mobilificio, benzina, fiorista” (doc. 20 a 23);

fr.

6077.

– nell'agosto del 2004 per il versamento annuo al “pilastro 3a” del marito

presso l'assicurazione __________ AG (doc. 24),

fr. 210.–

nel maggio del 2004 per una nota d'onorario del dentista del marito (doc. 25) e

fr.

2000.

– nel novembre del 2004 per un pagamento non meglio precisato in favore

del marito (doc. 26).

Il

Pretore non ha mancato di rilevare che AP 1 eccepiva in compensazione anche ulteriori

versamenti effettuati in favore del marito:

fr. 18 156.14

nell'agosto del 2002 per un'operazione immobiliare in multiproprietà a __________

destinata alle vacanze della famiglia (doc. 19);

fr. 14 150.– nel giugno

del 1999 per la riparazione di una __________” in uso al marito, danneggiata

dal fratello di lui (doc. 18);

fr. 22 671.25 per

imposte del marito nel periodo dal 1997 al 2002;

fr.

4000.

– per il mantenimento della famiglia tra l'aprile e il luglio del 2005 e

fr.

1300.

– indebitamente prelevati dal marito da un conto intestato alle figlie (doc. 9 e 10).

Constatato

ciò, il Pretore ha ritenuto tuttavia che nessuno di quei versamenti potesse

essere compensato con il mutuo “aziendale” di fr. 100 000.– stanziato nel 1995 da AO 1, trattandosi di

spese che rientravano nell'ordinario mantenimento della famiglia (art. 163 CC).

E siccome AP 1 era il coniuge finanziariamente più forte (nel periodo dal 1997

al 2002 il marito è stato tassato su un imponibile di fr. 117 612.– annui, la moglie su un imponibile di fr. 180 356.– annui), non sorprende che le spese fossero assunte

per accordo interno secondo la rispettiva disponibilità finanziaria, tant'è che

la carta di credito “__________” in dotazione di ogni coniuge faceva capo a un

conto __________ intestato alla sola moglie (sentenza, pag. 7 in basso fino a pag.

10).

a) L'appellante

contesta che i versamenti da lei fatti valere rientrassero nell'ordinario

mantenimento della famiglia, così come contesta qualsiasi accordo sul riparto

dei ruoli all'interno della coppia, sostenendo anzi che la volontà dei coniugi

era di dedurre i pagamenti di lei dall'ammontare del mutuo, in difetto di che

il marito non avrebbe minimamente partecipato alle spese dell'economia domestica.

Essa allega di non comprendere perché dovrebbe farsi carico personalmente dei fr. 6077.–

pagati nell'agosto del 2004 per il versamento annuo al “pilastro 3a” del marito

presso ­l'assicurazione __________ AG e dei fr. 210.– versati nel maggio

del 2004 per una nota d'onorario del dentista di lui. Quanto al pagamento di

fr. 18 156.14 eseguito nell'agosto del 2002 per un'operazione immobiliare a

Tenerife, essa sottolinea che ciò non rientrava nel normale mantenimento della

famiglia, come non rientrava nell'ordinario sostentamento della famiglia il

versamento di fr. 14 150.– per la riparazione dell'automobile in dotazione

del marito né il quello di fr. 22 671.25 per imposte di lui. Secondo l'appellante, poi, il

Pretore avrebbe dovuto riconoscerle un credito di fr. 4000.– per il

mantenimento della famiglia tra l'aprile e il luglio del 2005, come pure i fr.

1300.

– indebitamente prelevati dal marito da un conto intestato alle figlie.

Infine essa sostiene che in nessun caso il Pretore avrebbe dovuto riconoscere al

marito interessi di mora sul mutuo di fr. 100 000.–.

b) I

coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al

debito mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC). Essi si intendono sul

loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il

governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione del­l'altro

(art. 163 cpv. 2 CC). A tal fine essi si organizzano liberamente. Non possono quindi

rimettere in discussione, allo scio­glimento del matrimonio, il riparto dei ruoli

da loro medesimi adottato durante la vita in comune. Poco importa quale regime

dei beni essi abbiano adottato. A tale principio è data una sola eccezione: qualora

un coniuge abbia contribuito al mantenimento della famiglia “in misura notevol­men­te

superiore a quanto era tenuto”, egli ha

diritto a un'equa indennità (art. 165 cpv. 2 CC).

L'indennità

dell'art. 165 cpv. 2 CC va definita sulla base degli accordi intercorsi fra i coniugi

circa il riparto dei compiti assunto all'interno della coppia, in modo da valutare

se il coniuge in questione abbia davvero contribuito al mantenimento della

famiglia in misura notevol­mente superiore a quanto era tenuto secondo gli

accordi. Se non risultano accordi, l'eventuale indennità va determinata in base

a criteri oggettivi, indipendentemente dal fatto che un coniuge si rendesse conto

o no della partecipazione finanziaria “notevolmente” superiore prestata dall'altro

rispetto agli obblighi imposti dal diritto matrimoniale. È necessario dunque valutare

in ogni singolo caso la natura e l'entità del contributo pecuniario (o della

collaborazione professionale) prestate da quel coniuge, confrontandole con le

altre prestazioni fornite come contributo ordinario al mantenimento della

famiglia. L'ammontare dell'indennizzo, poi, non è solo una questione di diritto,

ma anche di equità (art. 4 CC: I CCA,

sentenza inc. 11.2014.27/28 del 5 agosto 2016, consid. 7 destinato a

pubblicazione; DTF 138 III 350 consid. 7.1.2; sentenza del Tribunale federale 5A_835/2015 del 21 marzo 2016,

consid. 7.1).

c) Che nel dicembre del 1995 l'appellante abbia ricevuto

dal marito un prestito di fr. 100 000.– per l'apertura dello studio medico è pacifico (e

ribadito nell'appello: memoriale, pag. 14 a metà). Che l'intesa fra coniugi

fosse quella per cui i versamenti della moglie elencati dianzi andassero in

progres­siva deduzione del prestito non risulta invece dal voluminoso fascicolo

della causa, per quanto i coniugi godessero di libertà contrattuale (art. 168

CC). E non contribuisce a rendere verosimile l'ipotesi il fatto che la cifra di

fr. 100 000.– figurasse regolarmente registrata ancora nel bilancio 2006 dello

studio medico sotto la rubrica “Debiti a lungo termine: prestito AO 1”.

L'appellante obietta che il marito ha esposto quell'importo nella contabilità

“a soli fini fiscali”, i bilanci dello studio essendo allestiti da lui

(memoriale, pag. 14 in alto), ma non pretende che tali bilanci fossero

fittizi o inveritieri. E un prestito per l'avvio di un'attività professionale

indipendente non può essere equiparato – come tenta ora di asserire

l'appellante (memoriale, pag. 15) – a una somma elargita per il mantenimento

della famiglia. Che poi AO 1 abbia ritirato un'esecuzione promossa nel 2006

contro la moglie per ottenere il rimborso del mutuo poco giova, la

giustificazione da lui addotta (la mancanza di un titolo esecutivo per conseguire il rigetto dell'opposizione:

petizione, pag. 7) rivelandosi tutt'altro che inattendibile.

d) Nelle

condizioni descritte ci si potrebbe domandare se, pur in assenza di accordi fra

i coniugi sul rimborso del citato prestito attraverso successivi versamenti

della moglie in luogo e vece del marito, l'appellante abbia nondimeno diritto a

un'

equa indennità per avere contribuito al fabbisogno della

famiglia “in misura notevolmente superiore” rispetto a quanto essa sarebbe

stata tenuta (art. 165 cpv. 2 CC). Poco sussidia sotto questo profilo

che il marito se ne rendesse conto o no. Oltre a ciò, la nozione di “contributo

al mantenimento

della

famiglia” va intesa in senso lato (Isenring/Kessler

in: Basler Kommentar, 5ª edizione, n. 9 ad art. 165 CC con rinvii). Comprende

anche – fra l'altro – il costo delle vacanze, l'onere fiscale (de Weck-Immelé in: Bohnet/Guillod [editori],

Droit matrimonial, fond et procedure, Basilea 2015, n. 17 ad art. 163 CC), la

riparazione di veicoli in uso ai coniugi, le cure dentistiche e il premio di

assicurazioni sulla vita (Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, Basilea

2010, n. 26 ad art. 163; de

Weck-Immelé, op. cit., n. 17 ad art. 163 CC).

Il

problema è che per determinare un'equa indennità fondata sul­l'art. 165 cpv. 2

CC occorre conoscere qual era il fabbisogno ordinario della famiglia durante la

vita in comune, poiché – come si è appena spiegato – tale indennità non

consiste nel rimborso del denaro versato dal coniuge richiedente, bensì in un importo

definito tenendo conto delle circostanze riconducibili alla situazione concreta

della famiglia e della coppia (Pichonnaz,

op. cit., n. 42 ad art. 165 CC con richiamo). Sapere se un coniuge abbia

contribuito al fabbisogno familiare “in misura notevolmente superiore” rispetto

a quanto sarebbe stato tenuto implica accertare, di conseguen­za, a quanto ammontasse

mediamente il fabbisogno della famiglia nel caso specifico e in che modo tale

fabbisogno fosse finanziato. Mancando un simile termine di riferimento, non è

possibile stabilire se un coniuge abbia davvero contributo in misura superiore

– né tanto meno notevolmente superiore – al dovuto.

e) Invano

si cercherebbero indicazioni, nell'appello, sul fabbisogno della famiglia durante

la vita in comune. I dati sul fabbisogno minimo delle parti calcolato dal

Pretore nella sentenza impugnata (pag. 15 seg.), così come quelli che figurano

nella sentenza 16 ottobre 2013 di questa

Camera (inc. 11.2012.20, consid. 10), si riferiscono al periodo

susseguente la separazione di fatto, quando esistevano già due economie domestiche

distinte. Tutto si ignora altresì sulla proporzione in cui durante la comunione

domestica i coniugi sovvenzionassero il fabbisogno della famiglia. Il Pretore

ha accertato che a quel tempo i coniugi usavano ognuno una propria carta di

credito “__________”, entrambe correlate a un conto bancario __________ intestato

alla moglie (sentenza impugnata, pag. 8 in fondo). In che misura poi il marito fosse

tenuto ad alimentare quel conto o ad altre prestazioni non è chiaro. In

condizioni del genere non è possibile desumere nemmeno se i versamenti in

denaro – pur ragguardevoli – eseguiti della moglie per il mantenimento della famiglia

in luogo e vece del marito fossero “notevolmente superiori” a quanto essa sarebbe

stata tenuta in virtù del diritto matrimoniale. L'appellante si limita, come

detto, a esigere il rimborso puro e semplice delle somme citate per compensarle

con l'ammontare del mutuo, ma tale criterio non è pertinente ai fini del

giudizio. Come si è spiegato, il mero fatto di contribuire al sostentamento

della famiglia non dà diritto di per sé a crediti compensativi, nemmeno se i

coniugi vivono nella separazione dei beni, a meno che costoro si siano

accordati in tal senso. Di ciò manca in concreto ogni prova. Ne segue che al

proposito l'appello si rivela privo di consistenza.

f) Sostiene

l'appellante che in nessun caso il Pretore avrebbe dovuto riconoscere interessi

sul rimborso del mutuo, tanto meno al 5% dal 31 agosto 2006. Mai infatti – essa

afferma – i coniugi hanno pattuito interessi sul capitale, mentre la relativa richiesta

presentata da AO 1 nel memoriale conclusivo era tardiva, per tacere del fatto

che quegli ha ritirato la procedura esecutiva volta all'incasso del credito.

Ora, che i coniugi non abbiano pattuito interessi sul prestito è vero. Come ha

rilevato il Pretore, tuttavia, gli interessi chiesti dal marito non sono convenzionali,

ma di mora (art. 107 cpv. 1 CO). E l'appellante non contesta che il marito l'abbia

messa in mora il 14 luglio 2006 (doc. P). Che poi egli abbia ritirato la procedura

esecutiva per l'incasso nulla muta. Quanto al fatto che AO 1 abbia preteso

interessi solo con il memoriale conclusivo

del 20 marzo 2013, davanti al Pretore la

causa era retta ancora dal Codice di procedura civile cantonale, secondo cui un'azione non si riteneva mutata ove una parte si limitasse

a estendere le proprie domande principali o

accessorie (art. 75 lett. b, esplicitamente riservato dall'art. 281

cpv. 2 CPC ticinese). Una richiesta d'interessi formulata per la prima

volta nel memoriale conclusivo era perciò ammissibile (citazione in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 9 ad art.

75).

5.

Per

quanto concerne la somma di fr. 7000.– che AP 1 è stata condannata a versare al

marito in rifusione del­l'imposta speciale 2004 pagata dai coniugi mediante

prelievi dal “terzo pilastro” (fr. 97 000.– ritirati dal marito, fr. 231 000.– dalla

moglie), il Pretore ha rilevato che “in sede di udienza del 3 feb­braio 2009

la moglie ha riconosciuto di essere debitrice nei confronti del marito

dell'imposta speciale 2004 nella misura in cui il suddetto credito verrà

compensato con quelli che la signora vanta nei confronti del marito” (sentenza

impugnata, pag. 11 in alto). L'appellante sottolinea che il riconoscimento di

debito era vincolato alla possibilità di compensazione, in difetto di che il

credito del marito va trattato come il suo credito di fr. 22 671.25 per imposte da lei pagate in luogo e vece del coniuge nel periodo

dal 1997 al 2002 (sopra, con­sid. 4). La

censura è fondata. AP 1 ha riconosciuto il debito verso il marito solo a patto

di poterlo compensare con pretese di lui (verbale del 3 febbraio 2009 in fine).

Non verificandosi tale condizione, il riconoscimento di debito decadeva già per

tale motivo e invano AO 1 insiste al riguardo. Certo, egli soggiunge che l'importo

gli è dovuto in ogni modo, “ritenuto come dagli atti emerge che il marito ha pagato

la sua quota parte di imposta speciale senza tener conto che la stessa

comprendeva anche gli averi 3° pilastro ritirati poi dalla moglie” (osservazioni

all'appello, pag. 12 in alto). Da quali atti risulterebbe però una circostanza

del genere non è dato a divedere, né è compito di questa Camera promuovere ricerche

nel ponderoso carteggio del processo. Su questo punto l'appello merita dunque accoglimento.

6.

In merito all'inden­ni­tà di fr. 70 000.– che AP 1 è stata condannata a versare al marito per la

collaborazione professionale straordinaria da lui fornita tra il 1994 e il 2004

(art. 165 cpv. 1 CC), il Pretore ha accertato che il marito ha prestato il

suo concorso all'attività lucrativa della moglie sin dal­l'apertura dello

studio medico, il 1° settembre 1994, originariamente a __________. Egli ha

trattato la locazione dei vani, ha elaborato il sistema di gestione infor­matica,

ha curato il trasferimento della rete telematica quando lo studio è stato trasferito

a __________, ha riconsegnato i locali a __________, ha traslocato parte del

mobilio, ha partecipato a un corso di formazione insieme con la moglie per studiare

un programma di fatturazione elettronica, ha preparato la documentazione contabile

dello studio nel 2004 per

un'ispezione fiscale, ha aiutato la moglie

a preparare i formulari di anamnesi da lei usati, ha curato l'archiviazio­ne

dei documenti e di tutta la parte amministrativa dello studio, ha allestito i

conteggi AVS, così come i formulari per la trattenuta di cassa pensione dei

dipendenti, ha compilato i fogli di stipendio e rubricato i documenti contabili,

ha numerato gli estratti dei conti bancari, etichettato classificatori, redatto

ordini di bonifico, contrassegnato saldi periodici, singoli pagamenti e

ricevute di cassa, curando l'intera contabilità dello studio fino al 2005, il

tutto lavorando la sera o il fine settimana. L'indennità di fr. 70 000.– da lui chiesta corrispondendo a circa 2000 ore di attività retribuite

fr. 35.– l'una, il Pretore ha ritenuto la pretesa equa, anche perché l'impiegata

assunta per 4 ore settimanali dalla moglie dopo il 2004 in sostituzione del

marito costa di più, pur svolgendo mansioni meno estese (sentenza impugnata,

pag. 11 a 15).

a) L'appellante

si duole di una disparità di trattamento, lamentando che i suoi contributi in

denaro al mantenimento della famiglia non diano diritto a indennità, mentre il

modesto contributo in natura prestato dal marito dev'essere da lei retribuito.

Essa relativizza inoltre l'opera svolta dal coniuge, affermando – in sintesi –

che il contributo di lui non si è sospinto oltre la normale collaborazione a

lei dovuta nella professione giusta l'art. 163 cpv. 1 CC: gli incontri con i

locatori avvenuti a __________ erano informali e di amicizia, l'elaborazione

del sistema informatico dello studio medico non è opera del marito, il quale

non si è occupato della contabilità né di tutte le pratiche amministrative, non

ha tenuto numerazioni contabili, non ha compilato attestati AVS e del “secondo

pilastro” dei dipendenti, non ha dimostrato l'effettivo tempo da lui profuso né

l'attività da lui svolta, mentre il lavoro eseguito dall'impiegata assunta per

quattro ore settimanali a fr. 22.– l'ora in sua sostituzione non è indicativo,

poiché costei assolve solo per mezz'ora circa il lavoro sbrigato a suo tempo da

AO 1.

b) Il coniuge che ha collaborato alla

professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo

che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa

indennità (art. 165 cpv. 1 CC). Il precetto si apparenta a quello dell'art. 165

cpv. 2 CC (“in misura notevolmente superiore”: sopra, consid. 4b). La

collaborazione del coniuge è “notevolmente superiore” quando equivale, in sostanza,

al­l'esecuzione di compiti da parte di un lavoratore stipendiato (DTF 120 II

280.

consid. 6a; sentenza del Tribunale federale 5A_642/2011 del 14 marzo 2012,

consid. 4.2.1 in: FamPra.ch 2012 pag. 718). Una collaborazione occasionale non

è, di regola, sufficiente (Pichonnaz,

op. cit., n. 7 ad art. 165 CC; de

Weck-Immelé, op. cit., n. 11 ad art. 165 CC). L'indennità si giustifica soprattutto

quando il coniuge che collabora nella professione dell'altro non partecipa ai benefici

del lavoro di lui, in specie se i coniugi hanno adottato la separazione dei

beni (Pichonnaz, op. cit., n. 29

ad art. 165 CC). Il vantaggio che rappresenta l'aumento del tenore di vita

generato dalla collaborazione non preclude il diritto all'indennità, ma è un

elemento da considerare ai fini del giudizio (sentenza del Tribunale federale

5A_642/2011 del 14 marzo 2012, consid. 4.2.1 in: FamPra.ch 2012 pag. 718).

Né l''“equa indennità” del­l'art.

165.

cpv. 1 CC corrisponde necessariamente alla rimunerazione che un terzo

potreb­be pretendere in una situazione analoga. I salari di categoria, comprese

le quote delle assicurazione sociali, costituiscono un punto di partenza, ma

vanno commisurati alle circostanze concrete (I CCA, sentenza inc. 11.2012.37

del 13 ottobre 2014, consid. 8b con rinvii; de Weck-Immelé in:

op. cit., n. 33 ad art. 165 CC; sentenza del

Tribunale federale 5A_642/2011 del 14 marzo 2012, consid. 5.2 in:

FamPra.ch 2012 pag. 721).

c) Gli

accertamenti del Pretore circa la collaborazione prestata da AO 1 all'attività

professionale della moglie si fondano sulle dichiarazioni rilasciate dalla

moglie stessa al­l'interrogatorio formale del 29 ottobre 2010. A quel­l'udienza

AP 1 ha dato atto che nel 1994 il marito aveva partecipato a “incontri informali

e di piacere” per l'apertura del suo studio medico a __________ (risposta n.

6), che a quel tempo il locatore aveva affidato al marito “il conto di costruzione”

per la riattazione dei vani (n. 7), che quando si è trattato di trasferire lo

studio a __________ il marito si è occupato di impartire istruzioni alla ditta

incaricata di installare la rete informatica e la centrale telefonica (n. 10),

che egli ha curato – in parte – la riconsegna dei locali a __________ (n. 12)

e che nel 2003 ha partecipato con lei a un corso di formazione per la

fatturazione elettronica di prestazioni mediche, aiutandola anche a scegliere

il suo primo program­ma digitale (n. 14). AP 1 ha dichiarato inoltre che nel

febbraio del 2004 il marito ha “chiarito alcuni dettagli” con il fiduciario in vista

di un'ispezione fiscale (n. 15), ha realizzato personalmente i formulari per

l'anam­nesi dei pazienti (tre pagine di formato A4) comprendenti curve di

crescita, campi liberi con disegni e simboli (n. 17), occupandosi fino al 2004 dell'archiviazione

dei giustificativi e di tutta la documentazione am­mi­nistrativa dello studio

medico, compresi i conteggi AVS e di ­ cassa pensione sui salari dei dipendenti

(n. 18). Siffatte attività sono state sbrigate dopo il 2004 da un'impiegata

rimunerata fr. 22.– l'ora, la quale dedica all'opera precedentemente svolta

dal marito una mezz'ora la settimana (n. 19). L'appellante ha precisato altresì

che il marito ha curato la compilazione degli attestati AVS dei dipendenti fino

al 2005 (n. 24), lavorando a casa, la sera o durante il fine settimana (n. 25),

ha numerato a mano gli estratti dei conti bancari 1999 (n. 28 e 29), ha

etichettato numerosi ordini di bonifico relativi all'anno 2000 (n. 30 e

31) e all'anno 2001 (n. 32), oltre a ricevute di quell'anno (n. 33) e a molta

documentazione del 2002 (n. 34 e 35) e del 2003 (n. 36). Infine

l'appellante ha soggiunto che il marito ha svolto tali mansioni anche prima del

1998.

(n. 38), che dal 1995 al 2003 i conteggi AVS del personale dello studio

medico possono essere stati eseguiti da lui (n. 39), che dal 1995 egli compilava

anche i relativi fogli di salario (n. 40) e talora si metteva in relazione con

funzionari del­l'AVS e di altri uffici per questioni burocratico-amministrative

(n. 41).

d) Alla luce di

quanto precede l'appellante cerca infruttuosamente di sminuire il concorso del

marito nell'esercizio della sua professione. Un coniuge che, oltre a svolgere la

propria attività lucrativa a tempo pieno, collabora per circa quattro ore la

settimana sull'arco di dieci anni – come AO 1 – in mansioni amministrative o

commerciali alla professio­ne dell'altro contribuisce al mantenimento della famiglia

non solo in misura superiore, ma in misura notevolmente superiore a quanto gli

impone l'art. 163 cpv. 1 CC. Diversamente da quanto si è visto per il contributo

in denaro della moglie (art. 165 cpv. 2 CC), il quale non può essere

definito “notevolmente superiore” agli obblighi derivanti dal matrimonio in

mancanza di ogni termine di riferimento circa il reciproco finanziamento del fabbisogno

familiare durante la vita in comune, per quanto riguarda la collaborazione

professionale di AO 1 il quadro è chiaro: tra il 1994 e il 2004 entrambi i coniugi

hanno lavorato a tempo pieno, l'uno come dipendente e l'altra come indipen­dente,

ma oltre all'attività a tempo pieno il primo ha fornito una prestazione

lavorativa di circa quattro ore settimanali a sussidio dell'altro. E il fatto

ch'egli abbia cooperato volontariamente non significa che non abbia diritto a un

indennizzo (Pichonnaz, op. cit.,

n. 15 ad art. 165 CC). D'altro lato, nulla dimostra che, per un eventuale

accordo fra coniugi, la colla­borazione professionale del marito dovesse

rientrare senza compenso nel debito mantenimento della famiglia (art. 163 cpv.

1.

CC).

e) Non si

disconosce che in concreto il dispendio temporale di circa quattro ore la

settimana (2000 ore sull'arco di un decennio, dal 1995 al 2004) si deve a una

stima. Dato il novero delle prestazioni eseguite, tuttavia, la valutazione

appare del tutto sostenibile. L'appellante dichiara che l'impiegata assunta nel

2004.

dedica all'opera precedentemente svolta dal marito una mezz'ora la

settimana, ma non pretende che costei compia tutto quanto faceva il marito (il

Pretore ha se mai accertato il contrario) e non nega che dal 2005 in poi i

costi amministrativi dello studio siano aumentati (sentenza impugnata, pag. 14

verso il basso). Per di più, l'appellante non può essere creduta quando afferma

che il marito si occupava solo di numerazioni contabili, mentre il

bilancio e le dichiarazioni d'imposta erano allestite dalla fiduciaria C__________

SA (interrogatorio formale citato,

risposta n. 18). Chiamato a testimoniare, D__________, dipendente di tale

fiduciaria, ha affermato infatti che prima del 2005 la sua attività si limitava

a consulenze di carattere fiscale (deposizione nel­l'inc. DI.2007.445, verbale

dell'11 dicembre 2007 a metà).

f) Il Pretore ha

ritenuto equo l'ammontare dell'indennità chiesta da AO 1 (fr. 70 000.–),

rilevando che tale somma corrisponde a una retribuzione di fr. 35.– orari (per

2000.

ore di lavoro, appunto). Il compenso orario non è contestato di per sé

dall'appellante, la quale si limita a ridimensionare – come detto (consid. a) –

l'entità delle prestazioni svolte dal marito. Non vi è quindi ragione di scostarsi

al riguardo dalla decisione del Pretore. Si conviene che AP 1 rimunera fr. 22.–

orari l'impiegata assunta dopo il 2004 per 4

ore settimanali in sostituzione del marito, ma tale dipendente risulta svolgere

mansioni meno qualificate rispetto a quanto faceva AO 1, il quale redigeva

anche i conteggi di stipendio e si occupava delle questioni legate all'AVS o al

“secondo pilastro” del personale (sentenza impugnata, pag. 14). Né l'appellante

contesta che dopo la defezione del marito i costi amministrativi dello studio medico

siano lievitati (sentenza impugnata, loc. cit.). Per di più, come ricorda il

Pretore, il marito non profitta dei benefici del lavoro svolto partecipando alla

liquidazione del regime matrimoniale, i coniugi avendo adottato la separazione

dei beni. In ultima analisi, tutto ponderato, l'equa indennità di fr. 70 000.–

assegnata dal Pretore a AO 1 resiste pertanto alla critica.

7.

Relativamente al riparto della prestazione d'uscita maturata da AO 1

presso il suo istituto di previdenza professionale, il Pretore non ha trascurato che in linea di principio

gli averi del “secondo pilastro” acquisiti

dalle parti in costanza di matrimonio vanno divisi a metà (art. 122 cpv.

1.

CC). E nel caso in esame egli ha constatato che AO 1 dispone di un “secondo

pilastro” e di un “pilastro 3a” costituito nel 2003 (di ammontari imprecisati),

mentre la moglie non ha né l'uno né l'altro. Se non che, essa è titolare di tre

polizze assicurative: la n. 1.132.710

presso __________ (somma assicurata fr. 500 000.–,

valore di riscatto il 31 dicembre 2007 fr. 163 710.–), la n. 8092 presso la __________

(valore di riscatto il 1° ottobre 2008 fr. 141 798.95) e una polizza di assicurazione

perdita di guadagno per fr. 200 000.– presso la __________. Di conseguenza – ha epilogato

il Pretore – “nella misura in cui la moglie per sua libera scelta ha optato per

una diversa forma previdenziale decidendo liberamente di non accumulare averi

di libero passaggio, torna qui applicabile l'art. 123 cpv. 2 CC secondo cui il

giudice può rifiutare la divisione ove [questa] appaia manifestamente iniqua,

tanto più che in concreto i coniugi hanno optato per la separazione dei beni e

il marito nulla può rivendicare a titolo di scioglimento del regime dei beni” (sentenza

impugnata, pag. 7 nel mezzo).

a) L'appellante afferma che il Pretore non poteva rifiutare la suddivisione degli averi

previdenziali del marito solo perché fra i coniugi vige la separazione dei beni

e lei ha preferito un'altra forma pensionistica. A mente sua il futuro previdenziale

di AO 1 non è pregiudicato dall'applicazione dell'art. 122 CC, potendo egli

ancora versare contributi al “secondo pilastro” per vari anni. Egli inoltre ha

ritirato a suo tempo circa fr. 97 000.– dal suo “pilastro 3a”, ha ricevuto cospicui contributi

alimentari dalla moglie in pendenza di causa e, fosse confermata la sentenza del

Pretore, percepirà altri fr. 100 000.– in restituzione del noto mutuo. Non vi è quindi

alcuna sproporzione tra gli averi di previdenza accumulati dai coniugi che

giustifichi l'applicazione dell'art. 123 cpv. 2 CC, tanto meno ove si consideri

che il Pretore nemmeno ha appurato le aspettative pensionistiche delle parti. L'appellante

conclude rammentando che l'art. 123 cpv. 3 CC va applicato con criteri restrittivi

e che in concreto la richiesta di suddividere gli averi previdenziali del

marito non può in alcun modo essere ritenuta abusiva.

b) Dall'asserzione

secondo cui il Pretore ha rifiutato il riparto de­gli averi previdenziali dei

coniugi per abuso di diritto va subito sgombrato il campo, giacché nella

fattispecie il Pretore ha fatto capo non all'art. 2 cpv. 2 CC (v. DTF 133 III 505 consid. 4.7), bensì al­l'art. 123

cpv. 2 CC, il quale consente di rinunciare alla suddivisione già per il fatto

ch'essa appaia “ma­nifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del

regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il

divorzio”. Si dà atto che la deroga va applicata

restrittivamente, il principio del riparto a metà non dovendo essere vanificato

(DTF 136 III 453 consid. 4.4.1). Non occorrono tuttavia estremi di abuso. Manifesta

iniquità è data – per esempio – qualora i coniugi che abbiano adottato la

separazione dei beni siano affiliati l'uno a un “secondo pilastro”, il quale va

diviso per principio a metà, e l'altro a un “terzo pilastro”, il quale in caso

di separazione dei beni sfugge a ogni forma di partecipazione da parte

dell'altro (sentenza del Tribunale federale 5A_220/2015 dell'11 novembre 2015,

consid. 5.2 con rinvio alla sentenza

5A_214/2009 del 27 luglio 2009, consid. 2.3 in: SJ 2010 I 160).

c) Nella

fattispecie l'appellante pretende di dividere gli averi previdenziali del

marito, ma di conservare per sé – dandosi separazione dei beni – il valore di

riscatto delle polizze assicurative da lei stipulate in vista della pensione,

il che denota già di per sé elementi di iniquità. Tale iniquità si rivela a dir

poco manifesta ove si pensi che AP 1 alimenta la sua previdenza professionale

con versamenti di ben 2628.85 mensili (sentenza impugnata, pag. 16 in basso;

doc. 46) rispetto ai fr. 1000.– mensili scarsi versati dal marito alla propria: fr. 487.65 al “secondo pilastro”

(doc. RRR) e fr. 506.40 al “pilastro 3a” (sentenza impugnata, pag.

15.

in fondo). È possibile che l'appellante abbia cominciato a ricostituirsi una

pensione dopo avere iniziato un'attività indipendente e avere estinto nel 1995 il

“secondo pilastro” esistente ai tempi in cui esercitava come medico ospedaliero

nella Svizzera romanda (sentenza impugnata, pag. 7 a metà). Sta di fatto che nulla

induce a supporre la sua previdenza peggiore di quella del marito (il quale ha

due anni meno di lei), né in appello essa adombra – per avventura – una

prospettiva del genere. Che poi AO 1 abbia ricevuto da lei fr. 110 675.85 in seguito allo scioglimento della

comproprietà sull'abitazione coniugale (inc. DI.2008.888, decreto cautelare del

16.

febbraio 2012, pag. 2 in fine) e percepirà fr. 170 000.– con interessi in esito alla presente

sentenza non muta apprezzabilmente i termini della situazione, la moglie

conservando da parte sua la proprietà dell'ex abitazione coniugale, consistente

in una villa di notevole valore (particella n. 579 RFD di __________). Ciò

posto, dividere la prestazione di libero passaggio acquisita dal solo AO 1 presso

il suo istituto di previdenza professionale durante il matrimonio sarebbe manifestamente

iniquo, se non urtante.

8.

Se ne conclude che in esito al presente giudizio l'appellante

ottiene causa vinta solo sulla somma di fr. 7000.– che il Pretore l'ha condannata

a versare al marito in rifusione del­l'imposta

speciale 2004 pagata dai coniugi mediante prelievi dal “terzo pilastro”. Esce

sconfitta invece sul­l'importo di fr. 100 000.– che deve corrispondere al marito in restituzione

del mutuo, sui fr. 70 000.– con cui deve indennizzare il marito per la

collaborazione prestata nella professione e sul riparto del “secondo pilastro”

maturato dal coniuge durante il matrimonio. Nelle circostanze descritte la sua

soccombenza risulta pressoché totale. Tanto vale rinunciare in simili condizioni

a prelevare l'infima quota di spese processuali che andrebbe a carico di AO 1

(art. 106 cpv. 2 CPC), limitandosi a ridurre lievemente l'ammontare degli oneri

a carico dell'appellante, con obbligo per quest'ultima di rifondere al marito

un'indennità per ripetibili lievemente ridotta. L'esito dell'attuale giudizio

non influisce apprezzabilmente, invece, sull'entità né sul riparto delle spese

giudiziarie di primo grado, il cui dispositivo può rimanere invariato.

9.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.

30.

000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è

parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 7.2 della la

sentenza impugnata è annullato. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali, ridotte a fr. 3400.–, sono

poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 5000.– per ripetibili

ridotte.

3. Notificazione:

avv.;

avv...

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).