11.2014.96
Rettifica di una sentenza per errore di scritturazione
13 novembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.96
Lugano,
13 novembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2011.977
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 15 marzo 2011 dalla
AP 1 ora in liquidazione,
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
AO 3 per sé e
come
unica erede del marito arch. AO 2
deceduto
in pendenza di causa il 10 aprile 2014
(patrocinata
dall'avv. PA 3) e
AO 4
(patrocinato
dall'avv. PA 4),
accertato
che in seguito al fallimento dell'istante, decretato l'11 aprile 2013, la pretesa
di quest'ultima verso i convenuti è stata aggiudicata il 5 agosto 2014 ai
pubblici incanti alla
P
SA, ora in
(patrocinata
dall'avv.),
esaminata
l'istanza di rettifica presentata da AO 3 riguardante il dispositivo n. II
(spese e ripetibili) della decisione emessa da questa Camera il 21 ottobre 2014
(inc. 11.2012.96/II);
Ritenuto
in fatto: A. In accoglimento di un
appello presentato da AO 1, come pure di un appello presentato da AO 2 e AO 3 contro
una sentenza emessa il 16 agosto 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, con sentenza del 21 ottobre 2014
questa Camera ha così statuito in una causa che opponeva gli appellanti alla AP 1:
II. Le spese processuali di appello, di fr. 900.–
complessivi, da anticipare
nella misura
di fr. 450.– da AO 1 e nella misura di fr. 450.–
da AO 2 e
AO 3 in solido, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr.
1800.– e a AO 2 e AO 3 altri fr. 1800.– complessivi per ripetibili.
B. Il 28 ottobre 2014 AO 3 ha
segnalato a questa Camera un errore di scritturazione contenuto nel dispositivo
appena citato, le spese processuali dovendo essere assunte dall'appellata, non
dall'appellante, in conformità a quanto risulta del resto dal consid. 4 della
decisione medesima (“Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza
dell'istante”). Non sono state chieste osservazioni alla domanda di rettifica.
in diritto: 1. Ove il dispositivo di
una sentenza sia poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con
Fatti
i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice interpreta o
rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Se la rettifica
concerne semplici errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a
Considerandi
interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC). La rettifica mira a
correggere manifeste inavvertenze di redazione, di scrittura o di calcolo,
ovvero inavvertenze formali (non di errori di apprezzamento nel merito)
chiaramente desumibili dal testo stesso della decisione.
2.
Nella fattispecie il
Dispositivo
dispositivo n. II della decisione citata sulle spese e le ripetibili di appello
è palesemente viziato da un errore di scritturazione, “l'istante” cui si
riferisce il consid. 4 della sentenza medesima essendo l'appellata, cioè la AP
1. Il termine “appellante” si deve perciò a un'evidente svista e va emendato.
3. In esito al presente
giudizio non è il caso di prelevare spese né di assegnare ripetibili,
per altro nemmeno richieste.
Per questi motivi,
decide: 1. Il dispositivo n. II della
sentenza emanata da questa Camera il 21 ottobre 2014 nella causa 11.2012.96 è
rettificato come segue:
II. Le spese processuali di appello, di fr. 900.–
complessivi, da anticipare
nella
misura di fr. 450.– da AO 1 e nella misura di fr. 450.–
da PA 4 e
AO 3 in solido, sono poste a carico dell'istante AP 1 in liquidazione, che
rifonderà a AO 1 fr. 1800.– e a AO 2 e AO 3 altri fr. 1800.– complessivi per ripetibili.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–
avv.;
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione:
– avv.;
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).