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Decisione

11.2014.96

Rettifica di una sentenza per errore di scritturazione

13 novembre 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice interpreta o

rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Se la rettifica

concerne semplici errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a

Considerandi

interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC). La rettifica mira a

correggere manifeste inavvertenze di redazione, di scrittura o di calcolo,

ovvero inavvertenze formali (non di errori di apprezzamento nel merito)

chiaramente desumibili dal testo stesso della decisione.

2.

Nella fattispecie il

Dispositivo

dispositivo n. II della decisione citata sulle spese e le ripetibili di appello

è palesemente viziato da un errore di scritturazione, “l'istante” cui si

riferisce il consid. 4 della sentenza medesima essendo l'appellata, cioè la AP

1. Il termine “appellante” si deve perciò a un'evidente svista e va emendato.

3. In esito al presente

giudizio non è il caso di prelevare spese né di assegnare ripetibili,

per altro nemmeno richieste.

Per questi motivi,

decide: 1. Il dispositivo n. II della

sentenza emanata da questa Camera il 21 ottobre 2014 nella causa 11.2012.96 è

rettificato come segue:

II. Le spese processuali di appello, di fr. 900.–

complessivi, da anticipare

nella

misura di fr. 450.– da AO 1 e nella misura di fr. 450.–

da PA 4 e

AO 3 in solido, sono poste a carico dell'istante AP 1 in liquidazione, che

rifonderà a AO 1 fr. 1800.– e a AO 2 e AO 3 altri fr. 1800.– complessivi per ripetibili.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

avv.;

avv.;

avv..

Comunicazione:

– avv.;

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).