11.2014.97
Successione di un ereditando straniero con ultimo domicilio all'estero: provvedimenti conservativi dell'eredità e provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria
28 aprile 2016Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.97
Lugano,
28 aprile 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa CA.2014.242
(successione estera: provvedimenti
cautelari)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del
27 giugno 2014 da
AO 1
AO 2
AO 3 e
AO
4 (Canada)
(patrocinati dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (I)
(patrocinato
dagli avvocati
e
PA 1),
per ottenere il blocco
di relazioni bancarie facenti capo a quest'ultimo presso la
PI
1
(patrocinata
dall'avv. PA 3);
giudicando sull'appello
del 5 novembre 2014 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
(“decisione”) emesso dal Pretore il 23 ottobre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. M__________ (1922), cittadina
italiana, vedova fu R__________ (1922-2007), senza discendenti, è deceduta il
19 dicembre 2008 a __________, sua ultima residenza. Essa ha lasciato un testamento
olografo del 18 agosto 2002, pubblicato il 22 gennaio 2009, in cui
istituiva suo erede universale il marito – a quel tempo ancora in vita – e
disponeva taluni legati. Il marito non potendo più succedere, gli eredi
legittimi di lei AO 4 (1940), figlia del premorto fratello O__________, AO 1
(1946), vedova fu O__________ (anch'egli figlio del premorto fratello O__________),
AO 2 (1968) e AO 3 (1973), figli di Od__________, si sono rivolti alla __________
SA di __________ per sapere dove fosse finito il saldo depositato a suo tempo
su un conto intestato a M__________ e al marito R__________. La banca evitando
di rispondere, essi hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, che con decisione del 29 maggio 2012 ha obbligato l'istituto
di credito a esibire tutti i documenti
giustificativi (inc. SO.2012.1204). Tale decisione è passata in giudicato.
B. Dalla documentazione
prodotta dalla banca è emerso che il conto n. __________ intestato a M__________
e R__________ era stato estinto dalla stessa M__________ il 16 maggio 2008
(sei mesi prima della morte) e che il saldo di € 950 362.62 era stato trasferito su un nuovo conto
n. __________ intestato a lei medesima e a AP 1 (1957), figlio di C__________,
una sorella del marito. Anche tale conto però era stato chiuso dai titolari il
13 novembre 2008 (un mese prima della morte di M__________) e il saldo di
€ 867 948.44 accreditato su un nuovo conto
n. __________ intestato al solo AP 1, cui era rimasta in definitiva la
disponibilità della somma. AO 4, AO 1, AO 2 e AO 3 hanno preteso così che AP 1
versasse loro, quali eredi della de cuius, un terzo di tale somma, pari
a € 289 316.17. Le trattative avviate
a tal fine non avendo dato esito, il 27 giugno 2014 AO 4, AO 1, AO 2 e AO 3
hanno scritto a AP 1 di rinunciare a ulteriori discussioni e di riservarsi i
passi ritenuti più opportuni per la tutela delle loro quote ereditarie.
C. Quello stesso 27 giugno 2014
AO 4, AO 1, AO 2 e AO 3 hanno presentato al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, un'istanza cautelare nei confronti della PI 1 (già __________ SA) e
di AP 1, chiedendo di ordinare sotto comminatoria dell'art. 292 CP:
– alla PI 1 di
bloccare immediatamente il conto n. __________ e qualsiasi altra relazione
intestata a AP 1 o di cui questi fosse avente diritto economico, il tutto fino
a concorrenza di € 289 316.17;
– alla PI 1 di
confermare alla Pretura entro 10 giorni dalla notifica della decisione
l'avvenuta esecuzione dell'ordine, il numero e l'intestazione delle relazioni
colpite dal blocco, come pure la quantità e la descrizione degli attivi oggetto
del provvedimento;
– a AP 1 di non
disporre in alcun modo del conto n. __________ né di alcuna altra
relazione a lui intestata o della quale egli sia avente diritto economico
presso la PI 1, il tutto fino a concorrenza di € 289 316.17.
Gli
istanti hanno proposto altresì che fosse loro assegnato un termine di 60 giorni
dal passaggio in giudicato del decreto cautelare
per promuovere l'azione di merito davanti al foro competente.
D. Con decreto cautelare emesso
il 1° luglio 2014 senza contraddittorio il Pretore ha ordinato alla PI 1, sotto
comminatoria dell'art. 292 CP, il blocco del conto n. __________ per
l'ammontare di € 289 316.17 (inc.
CA.2014.243). Contestualmente egli ha invitato la banca e AP 1 a esprimersi per scritto sull'istanza cautelare. In
un memoriale dell'11 luglio 2014 la banca ha postulato la reiezione dell'istanza.
AP 1 ha concluso a sua volta, in un allegato dell'8 agosto 2014, per il rigetto
dell'istanza e per la revoca del decreto cautelare emanato dal Pretore senza
contraddittorio.
E. Il Pretore ha fissato alle
parti il 5 settembre 2014 un nuovo termine di 15 giorni entro cui formulare
ulteriori osservazioni per i seguenti motivi:
Fatti
i provvedimenti conservativi dell'art. 89 LDIP coprono
non soltanto quelli cautelari ex art. 261 seg. CPC, ma anche le misure ex art.
551–554 CC. Il giudice, applicando d'ufficio il diritto, non può omettere di
esaminare la presente vertenza anche sotto questo riguardo, nel quale caso i
procedimenti in esame rappresenterebbero una richiesta cautelare in anticipazione
(ex art. 263 CPC) di un procedimento sommario di volontaria giurisdizione. Siccome
nessuna delle parti ha preso posizione o argomentato a questo riguardo, il
rispetto del loro diritto si essere sentite e il divieto di generare sorprese
in capo alle parti, impone di fissare loro un termine di 15 giorni per
eventualmente pronunciarsi al riguardo.
La PI 1 ha comunicato il 16
settembre 2014 di rinunciare a determinarsi, non considerandosi parte in causa.
Gli istanti hanno ribadito il 22 settembre 2014 la fondatezza della loro
richiesta “anche sulla base dell'art. 551 CC”. Nelle sue osservazioni del 29
settembre 2014 AP 1 ha sostenuto, per contro, che i provvedimenti richiesti non
si giustificano né sotto il profilo dell'art. 261 CPC né sotto quello degli
art. 551 segg. CC.
F. Statuendo con decisione del
23 ottobre 2014, il Pretore ha accolto l'istanza in applicazione degli art. 551
segg. CC e 261 segg. CPC, confermando – senza riprodurne il contenuto – il decreto
cautelare emesso inaudita parte il 1° luglio 2014. Le spese processuali di fr. 500.– sono state
poste a carico di AP 1, con obbligo di rifondere agli istanti fr. 1500.– per
ripetibili.
G. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera il 5 novembre 2014 per ottenere che,
conferito all'appello effetto sospensivo in merito alla riscossione delle
spese e delle ripetibili, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di
respingere l'istanza cautelare e di revocare con effetto immediato il blocco
ordinato dal Pretore senza contraddittorio. La richiesta di effetto sospensivo
è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 12 novembre
2014. Nelle loro osservazioni del 28 novembre 2014 AO 4, AO 1, AO 2 e AO 3 hanno
proposto poi di respingere l'appello. In un memoriale spontaneo del 1° dicembre
2014 la PI 1 ha comunicato di non considerarsi parte al processo e di rimettersi
al giudizio della Camera. AP 1 ha introdotto il 17 dicembre 2014 una replica
spontanea in cui riafferma le allegazioni dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dai
Pretori con la procedura sommaria sono impugnabili entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni
meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore
litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie gli istanti stessi hanno indicato il valore
litigioso in fr. 359 909.–, pari a
€ 289 316.17 (l'ammontare della loro
pretesa successoria: istanza, pag. 1 in basso). Quanto alla tempestività del
ricorso, la decisione del Pretore è pervenuta al patrocinatore del convenuto il
27.
ottobre 2014. Introdotto il 5 novembre 2014 (data del timbro postale),
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Le autorità svizzere del
luogo di situazione sono competenti per trattare procedimenti successori e
controversie ereditarie riguardanti un de cuius con ultimo domicilio
all'estero, limitatamente ai beni situati in Svizzera, a condizione che le
autorità estere non se ne occupino (art. 88 cpv. 1 LDIP). Se le autorità
estere se ne occupano ‒ e in concreto non fa dubbio che le autorità
italiane si occupino della successione ‒ le autorità svizzere del luogo
di situazione sono competenti solo per emanare “provvedimenti d'urgenza”
(“provvedimenti conservativi” secondo il titolo marginale) a tutela di beni che il de cuius ha lasciato
in Svizzera (art. 89 LDIP, lex specialis dell'art. 10 LDIP).
Simili provvedimenti sono intesi unicamente a salvaguardare valori
patrimoniali, non a proteggere la devoluzione ereditaria (Dutoit, Droit international privé suisse,
4ª edizione, n. 2 e 4 ad art. 89 LDIP; Karrer/
Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 17 alle
note preliminari degli art. 551‒559 con rimandi; Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL, Basilea 2011, n. 1
ad art. 89 LDIP con riferimenti). Il giudice svizzero dei “provvedimenti d'urgenza”
applica la sua procedura e adotta le disposizioni consentite dal proprio
ordinamento (lex fori: art. 92 cpv. 2 LDIP), seppure provvedimenti del
genere non siano previsti dal diritto estero che disciplina la causa di merito
(lex causæ: RtiD I-2008 pag. 1091 consid. 3 e 4 con rinvii).
3.
I “provvedimenti d'urgenza”
a tutela della successione non vanno confusi con i provvedimenti a tutela
della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC). Questi ultimi, che in svariati
Cantoni sono appannaggio di autorità amministrative (Emmel in: Abt/Weibel, Erbrecht, 3ª edizione, n. 10 alle
note introduttive degli art. 551 segg. CC), riguardano “il procedimento
successorio” (nell'accezione dell'art. 86
cpv. 1 LDIP: sentenza del Tribunale federale 5C.263/2004 dell'8 marzo
2005, consid. 4 con rinvii) e spettano dunque all'autorità competente per
l'apertura della successione, all'ultimo domicilio del defunto (Dutoit, loc. cit.).
È vero
che secondo la dottrina più recente taluni provvedimenti assicurativi della
devoluzione ereditaria sono assimilabili a “provvedimenti d'urgenza”: l'apposizione
dei sigilli (art. 552 CC), l'inventario (art. 553 CC) e ‒ ma la questione
è controversa (Heini in: Zürcher
Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 1 ad art. 89) ‒ l'amministrazione
ufficiale (art. 554 CC), sempre per quanto concerne beni posti in Svizzera (Karrer/Vogt/Leu, loc. cit., condiviso da
Emmel in: Abt/Weibel, op. cit., n.
14.
alle note introduttive degli art. 551 segg. CC). Ciò può valere fors'anche per
altre misure, l'art. 551 cpv. 2 CC non essendo esaustivo. Esempi potrebbero
essere la vendita urgente di merci deperibili, l'immissione in possesso e la
custodia di titoli o di scritti, la sorveglianza di un fondo o di uno
stabilimento, la nomina di un direttore commerciale a un'impresa, il divieto
all'amministratore unico di una società anonima che appartiene presumibilmente
all'asse ereditario di compiere atti di disposizione sugli attivi aziendali fino
alla confezione di un inventario, la provvisoria limitazione dei poteri di un esecutore
testamentario (Karrer/Vogt/Leu,
op. cit., n. 3 ad art. 551 CC). Non sono equiparabili a “provvedimenti d'urgenza”,
in ogni modo, né le gride per la ricerca di eredi ignoti (art. 555 CC), né
le pubblicazioni di testamento (art. 556 a 558 CC), né il rilascio di certificati
ereditari (art. 559 CC). Anche nella misura in cui si apparentino a
“provvedimenti d'urgenza”, poi, i provvedimenti assicurativi della devoluzione
ereditaria rimangono atti di volontaria giurisdizione (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 10 ad art. 551 CC; Emmel, op. cit., n. 11 alle note
introduttive degli art. 551 segg. CC; Broggini,
Le successioni nei rapporti italo-svizzeri, in: CFPG, Temi scelti di diritto
ereditario, Lugano 2002, pag. 156) che, ricorrendone gli estremi, l'autorità
può adottare anche d'ufficio (Karrer/Vogt/Leu,
op. cit., n. 8 ad art. 551 CC).
4.
Veri e propri
“provvedimenti d'urgenza” nel senso dell'art. 89 LDIP sono invece i blocchi in
Svizzera di valori patrimoniali, di documentazione bancaria o di particelle del
registro fondiario che le autorità svizzere possono decretare a salvaguardia del
compendio ereditario. La giurisprudenza di questa Camera al proposito è
invalsa, citata dalla dottrina (Bucher,
loc. cit.) e compendiata in pubblicazioni che ne sintetizzano la rassegna
(CFPG, Temi scelti di diritto ereditario, op. cit., pag. 1 segg.; Bernasconi, Provvedimenti conservativi
e di volontaria giurisdizione riguardanti eredità aperte all'estero, con
particolare riferimento ai rapporti italo-svizzeri, in: Piotet/Tappy, L'arbre
de la méthode et ses fruits civils, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, pag. 345
segg.). “Provvedimenti d'urgenza” sono altresì gli obblighi imposti a terzi di
rilasciare informazioni e rendiconti agli eredi, per lo meno nella misura in
cui preludano al blocco di conti
bancari (Dutoit, Droit international privé
suisse, Supplément
à la 4e édition, Basilea 2011,
n. 2 ad art. 89 LDIP; Schnyder/ Liatowitsch
in: Basler Kommentar, IPRG, 2ª edizione, n. 4 in fine ad art. 89). Data la
loro indole cautelare, simili provvedimenti sono accessori alla causa di merito.
Se questa non è ancora pendente (all'estero), occorre assegnare all'istante un
termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del
termine (art. 263 CPC).
5.
Nelle circostanze descritte
mal si comprende l'insistente richiamo del Pretore agli art. 551 segg. CC che
regolano i provvedimenti a tutela della devoluzione ereditaria. Il blocco del
conto intestato a
AP 1, le informazioni
pretese dalla PI 1 circa l'esecuzione del blocco e il divieto allo stesso AP 1
di disporre del conto sono manifesti provvedimenti “d'urgenza” nell'accezione
dell'art. 89 LDIP e non v'è motivo per farli diventare provvedimenti
assicurativi della devoluzione ereditaria (con le incertezze che derivano
riguardo al foro sul piano internazionale). Quanto alle due citazioni addotte
dal Pretore nella decisione impugnata (pag. 2 in basso), né l'una né l'altra asseriscono
che il blocco di valori patrimoniali o l'obbligo di fornire informazioni siano – o possano essere – provvedimenti fondati
sull'art. 551 cpv. 2 CC (Karrer/Vogt/Leu,
op. cit., n. 3 ad art. 551 CC e n. 4 ad art. 552 CC). La “decisione”
emanata dal Pretore nella fattispecie è pertanto un decreto cautelare
(accessorio alla futura causa di merito) e non un atto di volontaria
giurisdizione. La questione è di sapere, tutto ciò premesso, se in concreto ricorressero
i requisiti dell'art. 261 cpv. 1 CPC (lex fori: sopra, consid. 2
in fine). Gli art. 551 a 554 CC non essendo di rilievo ai fini del giudizio, le
censure che l'appellante muove
all'applicazione di tali norme sono superate.
6.
L'art. 261 cpv. 1 CPC
dispone che il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando
l'istante rende verosimile che “un suo
diritto è leso o minacciato di esserlo” (lett. a) e che “la lesione è
tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile” (lett. b). Le
due condizioni sono cumulative. L'istante deve rendere attendibile il motivo
che giustifica il provvedimento richiesto, ovvero la messa in pericolo o la lesione effettiva di un suo diritto, e il
rischio di un pregiudizio all'esercizio di un diritto assoluto (per
esempio una turbativa della proprietà) cui si possa oggettivamente porre rimedio
solo con difficoltà. A questi due elementi dev'essere connessa un'urgenza
temporale (FF 2006 pag. 6726). Immanente è inoltre l'imperativo della
proporzionalità, nel senso che la misura richiesta deve limitarsi allo stretto
indispensabile, mantenere cioè un ragionevole rapporto tra lo scopo perseguito
e la restrizione decretata (Zürcher
in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/San Gallo
2011, n. 28 segg. ad art. 261).
a) L'appellante
contesta anzitutto che gli istanti siano eredi di M__________ non avendo costoro
esibito alcun atto dello stato civile. Afferma inoltre ch'essi non erano legittimati
a procedere da sé soli davanti al Pretore, poiché nulla impediva loro di
raccogliere il consenso degli altri eredi. La prima censura cade nel vuoto, il
convenuto non sostenendo che i dati personali figuranti nell'atto di notorietà
del 10 aprile 2010 in cui gli istanti si dichiarano eredi di M__________ (doc.
A) siano incompleti, incerti o inveritieri. Al riguardo non giova dunque
attardarsi. Quanto alla legittimazione attiva, ogni membro di una comunione
ereditaria può sollecitare individualmente misure d'urgenza a tutela del
compendio successorio, e ciò non solo nel caso in cui gli manchi il tempo per procurarsi
il consenso di altri eredi (RtiD II-2009 pag. 651 consid. 11a con rimando a DTF
125.
III 220 consid. 1a). Giustamente il Pretore ha rilevato perciò che nelle
circostanze specifiche è data un'eccezione – l'unica, in caso di indivisione –
al principio del litisconsorzio necessario.
b) Circa
i requisiti dell'art. 261 cpv. 1 CPC, nemmeno l'appellante revoca seriamente
in dubbio che lasciare a sua disposizione il conto n. __________ presso
la PI 1 possa mettere in pericolo le pretese controverse e che, dovesse egli
trasferire altrove il saldo, gli istanti subirebbero un pregiudizio difficilmente
riparabile, rivelandosi ormai arduo – se non impossibile – ritracciare a quel
momento l'avere in conto. Che in simili circostanze sia urgente decretare il
blocco della relazione bancaria per l'ammontare delle quote ereditarie complessivamente
rivendicate – a ragione o a torto – dagli istanti (fr. 359 909.–) è altrettanto palese. E nemmeno si vede
come una misura meno incisiva potrebbe garantire con altrettanta affidabilità
l'integra conservazione dei valori depositati sulla relazione bancaria. Sotto
questo profilo l'applicazione dell'art. 261 cpv. 1 CPC da parte del Pretore
sfugge dunque, già di primo acchito, alla critica.
c) Soggiunge
l'appellante che il saldo del conto a lui intestato presso la PI 1 non fa parte
della successione fu M__________, poiché è stato “alimentato con un atto tra
vivi nell'ottobre-novembre 2008”, a suo dire dal solo R__________. Ciò sarà
anche vero, ma nulla toglie a quanto gli istanti hanno sempre allegato (e che
il convenuto non nega), ossia che l'originario conto n. __________
intestato a M__________ e R__________ presso la __________ SA di __________ è
stato estinto dalla stessa M__________ il 16 maggio 2008 (sei mesi prima
della morte), che il saldo di € 950 362.62
è stato trasferito su un nuovo conto n. __________ intestato a lei medesima
e a AP 1, che tale conto è stato chiuso a sua volta il 13 novembre 2008 (un
mese prima della morte di M__________) e che
il saldo (€ 867 948.44) è finito su un conto n. __________
intestato al solo AP 1. È possibile che – come assevera il convenuto – così
facendo M__________ intendesse deliberatamente beneficiare “i familiari del
marito”, il quale tutto le aveva lasciato per testamento. Anche in tal caso nondimeno
il problema è di sapere se, agendo in quel modo, M__________ abbia leso le
quote ereditarie degli istanti. E all'interrogativo potrà rispondere solo il
giudice di merito.
d) Secondo
il convenuto l'azione di rivendicazione che gli istanti dichiarano di voler promuovere
non giustifica il provvedimento impugnato, sia perché essa non ha parvenza di
buon esito sia perché la rivendicazione non è un'azione del diritto ereditario.
Valendosi del parere rilasciato da un legale italiano, gli istanti spiegano
tuttavia perché nella fattispecie “paiono (…) ricorrere i presupposti per
l'esercizio dell'azione di rivendicazione e non quella di petizione ereditaria”
(doc. Z12). Il quesito è sicuramente delicato e non può essere risolto nell'ambito
di un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di
provvedimenti cautelari. Nella prospettiva dell'attuale decisione basti
accertare che taluni verosimili eredi di M__________ avanzano pretese reali sul
saldo di un conto bancario riconducibile verosimilmente a un precedente conto
di cui la de cuius era titolare insieme con il marito premorto. In
frangenti del genere un'azione di rivendicazione non può dirsi destituita a
priori di possibilità di successo. Solo il giudice di merito potrà sindacarne
la fondatezza.
Che
poi la rivendicazione non sia un'azione precipua del diritto ereditario poco
giova. Come il giudice svizzero nel luogo di situazione può decretare
provvedimenti conservativi del diritto ereditario (art. 89 LDIP), il giudice
svizzero del luogo in cui va eseguito il provvedimento – che nel caso in esame
è lo stesso Pretore – può decretare qualsiasi altra misura cautelare (art. 10
lett. b LDIP). Del resto, gli istanti non erano tenuti a precisare sin
dall'inizio quale azione di merito intendano avviare. Sufficiente era che non fosse
esclusa un'azione di natura reale (analogamente: sentenza del Tribunale
federale 5C.279/1999 del 22 febbraio 2000, consid. 2b/aa). Dovessero poi gli
attori intentare un'azione meramente obbligatoria, il convenuto potrà sempre chiedere
la revoca del provvedimento cautelare, che a quel momento non avrà più lo scopo
di tutelare una pretesa reale.
e) Afferma
l'appellante che gli istanti hanno tardato a chiedere l'emanazione del
provvedimento cautelare, avendo essi avuto modo di scrivere fin dal 15 giugno
2010.
alla __________ SA per sapere dove fosse finito il saldo depositato a suo
tempo sul conto intestato alla de cuius e al defunto marito R__________
(doc. D). E con sentenza del 29 maggio 2012 il Pretore ha ingiunto alla
banca di rilasciare le informazioni necessarie, sicché aspettando fino al 27
giugno 2014 per chiedere il blocco cautelare essi medesimi hanno dimostrato che
non sussisteva particolare urgenza. Ora, come questa Camera ha già avuto occasione
di ricordare, chi troppo indugia nel chiedere un provvedimento cautelare rischia
poi di vedersi respingere l'istanza (sentenza inc. 11.2014.68 del 21 ottobre
2014, consid. 6 con rinvii). Sotto questo profilo un'attesa di tre mesi può già risultare eccessiva (esempi in: Zürcher , op. cit., n. 9 ad
art. 261 CPC, nota 23).
D'altro
lato chi ha in corso negoziati per comporre la lite nelle vie amichevoli non
deve sentirsi rimproverare di avere procrastinato la richiesta cautelare (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO,
2ª edizione, n. 44 ad art. 261). Nel caso in rassegna le parti
stavano trattando da tempo per appianare il contenzioso quando il 27 giugno
2014.
gli istanti hanno comunicato al convenuto di rinunciare a ulteriori
discussioni (doc. RG 5.1). Rivolgendosi il giorno stesso al Pretore, essi non hanno
quindi tardato nell'adire il giudice. Non si disconosce che l'ultima fase delle
trattative parrebbe essere proceduta a rilento, giacché gli istanti sembrerebbero
avere aspettato quasi un anno per troncare le discussioni dopo avere ricevuto un'ultima
offerta dal convenuto il 5 agosto 2013 (doc. RG 5.1). Non si deve
trascurare nemmeno, però, che la ricerca di un accordo imponeva in buona fede
agli istanti di astenersi dall'adire i tribunali, così come imponeva in buona
fede al convenuto di astenersi dal celare l'oggetto del litigio. Interrotte le
trattative, è venuto meno il reciproco affidamento su cui le parti potevano
legittimamente contare. Il blocco è divenuto così una misura urgente, ciò che
l'appellante contesta invano.
f) Stando
al convenuto, un blocco cautelare non può vertere su averi bancari, che non
sono oggetti materiali. Questa Camera ha già avuto modo di stabilire tuttavia che
un provvedimento cautelare può consistere anche nel blocco di un determinato
avere in conto o di una determinata somma, sempre che si tratti di beni individuati
sui quali l'istante vanti un verosimile diritto reale e non pretese meramente
obbligatorie (RtiD I-2006 pag. 645 consid. 1a con riferimento alla sentenza
inc. 11.1999.45 dell'8 novembre 1999, consid. 6 e 7, sulla quale il
Tribunale federale è stato chiamato a statuire con sentenza 5C.279/1999 del 22
febbraio 2000 consid. 2c). In simili circostanze non può farsi questione,
pertanto, di sequestro occulto. AP 1 non si confronta con tale giurisprudenza
neppure di scorcio. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1
CPC), al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile. Che poi in
concreto l'azione di rivendicazione prospettata dagli istanti abbia natura reale
e non solo obbligatoria è sottolineato dall'appellante medesimo. Anche su
questo punto l'appello risulta perciò destinato all'insuccesso.
g) Da
ultimo l'appellante fa valere che il Pretore avrebbe dovuto almeno fissare un
termine agli istanti per promuovere l'azione di merito. A ragione. Come si è
anticipato, se decreta un provvedimento cautelare prima della litispendenza, il
giudice deve fissare alla parte istante un termine entro cui intentare la causa
di merito (sopra, consid. 4 in fine). Nella fattispecie gli appellati medesimi invitavano
il Pretore, nell'istanza, ad assegnare loro un termine di 60 giorni dal
passaggio in giudicato del decreto cautelare
per promuovere l'azione di merito davanti al foro competente. Non si capisce
dunque perché su questo punto essi propongano di respingere l'appello. Quanto
al lasso di 60 giorni, nemmeno il convenuto pretende che sia esagerato. Non v'è
dunque ragione di scostarsene.
7.
Se ne conclude che
l'appello in esame merita parziale accoglimento, nel senso che agli istanti va assegnato
un termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato della decisione per avviare
la causa di merito, in difetto di che il provvedimento cautelare decadrà. Su
tutto il resto l'appello dev'essere respinto, ciò che giustifica di porre a
carico dell'appellante quattro quinti delle spese processuali (art. 106 cpv. 2
CPC), con obbligo di rifondere agli istanti un'adeguata indennità per
ripetibili ridotte, le quali tengono conto del fatto che costoro hanno dovuto
esaminare anche la replica spontanea dell'appellante. L'esito dell'odierno
giudizio non influisce invece sul dispositivo inerente alle spese processuali e
alle ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato.
8.
Circa i rimedi giuridici
esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
agevolmente, la soglia di fr. 30 000.–
prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è riformato come segue:
1. L'istanza
è accolta e a conferma del decreto cautelare emesso il 1° luglio 2014 senza
contraddittorio è ordinato alla PI 1 di procedere al blocco immediato della
relazione n. __________ e di qualsiasi altra relazione intestata a AP 1 o di
cui questi fosse avente diritto economico, il tutto fino a concorrenza di € 289 316.17.
L'ordine
è impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP, in virtù del quale “chiunque
non ottempera a una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un
funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente
articolo, è punito con la multa”.
Agli
istanti è fissato un termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato del
presente decreto cautelare per promuovere la causa di merito, con l'avvertenza
che gli ordini impartiti il 1° luglio 2014 senza contraddittorio decadranno in
caso di inosservanza del termine.
Per il
resto l'appello è respinto nella misura in
cui è ricevibile e il decreto cautelare impugnato è confermato.
II. Le spese processuali di fr.
1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per quattro quinti a carico di
quest'ultimo e per il resto a carico degli istanti in solido, ai quali
l'appellante rifonderà fr. 3000.– complessivi per ripetili ridotte.
III. Notificazione:
–
avvocati e
– avv.
–
avv.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).