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Decisione

11.2014.98

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale di artigiani e imprenditori: lavori eseguiti su più fondi

10 ottobre 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi AO 1 (o AO 1 soltanto) abbiano mai accettato di iscrivere sul loro

fondo un'ipoteca legale anche per il costo delle prestazioni svolte dall'istante

sulla proprietà del vicino non consta, né la ditta pretende. Al proposito

l'appello cade dunque nel vuoto.

7. Il Pretore aggiunto ha

rilevato, nella sentenza impugnata, che quand'anche vi fosse modo di definire

l'ammontare dell'ipoteca legale da iscrivere sulla sola particella n. 415, l'istanza

della AP 1 risulterebbe tardiva, poiché gli ultimi lavori a regia ese­guiti dalla

ditta risalgono al 16 dicembre 2013, più di quattro mesi prima dell'iscrizione

provvisoria del­l'ipoteca legale ottenuta senza contraddittorio il

28 maggio 2014 per fr. 141 170.20

(art. 839 cpv. 2 CC). L'appellante sostiene che i lavori in questione sarebbero

stati “fatti tra dicembre 2013 e gennaio 2014”. Non si confronta però con l'argomentazione

del Pretore aggiunto, sicché al riguardo l'appello potrebbe finanche essere dichiarato

irricevibile per carenza di motivazione (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC).

Considerandi

Comunque sia, di fronte alla contestazione di AO 1, che all'udienza del 26

giugno 2014 davanti al Pretore aggiunto censurava di tardività l'istanza di

iscrizione, la ditta si è limitata a invocare l'accordo stipulato il 13

dicembre 2012 con i coniugi AO 1 (doc. B), il quale si riferisce però a

prestazioni del 2012. E quand'anche ci si volesse fondare sul documento più

recente accluso dalla AP 1 all'istanza di iscrizione (“liquidazione n. 3”:

doc. C), esso è del 9 gennaio 2014. In simili circostanze nulla suffraga

l'ipotesi, pur vagliando gli atti d'ufficio, che dopo di allora l'istante abbia

più eseguito alcunché. Se ne conclude che, in definitiva, l'appello vede la sua

sorte segnata.

8.

Le spese dell'attuale giudizio seguono il precetto

della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà inoltre alla convenuta,

che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore,

un'equa indennità per ripetibili.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la sentenza odierna sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 51 879.20

davanti a questa Camera: sopra, consid. 4 in principio) raggiunge agevolmente

la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 800.–

sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.–

per ripetibili.

3. Notificazione:

–;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).