11.2014.98
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale di artigiani e imprenditori: lavori eseguiti su più fondi
10 ottobre 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.98
Lugano,
10 ottobre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2014.2285 (iscrizione
provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 27 maggio 2014 dalla
AP 1
(rappresentata
dall'amministratore unico)
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello (“reclamo”) del 3 novembre 2014 presentato dalla AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 23 ottobre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. R__________ e AO 1 hanno
stipulato il 3 maggio 2011 un contratto di appalto con la AP 1 per fr. 218 703.– riguardo a opere da capomastro consistenti
nella formazione di una strada di accesso sulla loro particella n. 415 RFD di __________,
sezione di __________. In esito a divergenze con i committenti la AP 1 ha
ottenuto il 23 novembre 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2,
l'iscrizione provvisoria di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori sulla
particella n. 415 per l'ammontare di complessivi fr. 114 291.–.
B. Il 13 dicembre 2012 le parti
hanno raggiunto un accordo, nel senso che la AP 1 avrebbe ritirato l'istanza di
iscrizione delle ipoteche legali, dopo di che i committenti avrebbero versato
alla ditta la somma di fr. 25 000.–,
impegnandosi a corrispondere entro un anno il saldo di fr. 89 291.– per i lavori svolti dall'impresa fino a
quel momento. In esecuzione dell'accordo, la AP 1 ha poi fatto cancellare le
ipoteche legali e i committenti hanno pagato l'importo di fr. 25 000.–.
C. R__________ è deceduto il 10
aprile 2014. Sua unica erede è la moglie AO 1. Il 27 maggio 2014 la AP 1 ha nuovamente
adito il Pretore, chiedendo che sulla particella n. 415 fosse iscritta provvisoriamente
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 141 170.20 con interessi. Con decreto
cautelare del 28 maggio 2014, emesso inaudita parte, il Pretore aggiunto
ha ordinato l'iscrizione dell'ipoteca (inc. CA.2014.193). All'udienza del
26 giugno 2014, indetta per il contraddittorio, AO 1 ha proposto di
respingere l'istanza, facendo valere che i lavori eseguiti riguardavano anche
la contigua particella n. 414, proprietà di un terzo, e che ad ogni modo
l'istanza della AP 1 era tardiva.
D. Statuendo con sentenza del
23 ottobre 2014, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza e ha ordinato all'ufficiale
del registro fondiario di cancellare l'ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori provvisoriamente iscritta senza contraddittorio con decreto cautelare
del 28 maggio 2014. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state
poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 500.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena
citata la AP 1 è insorta con un appello (“reclamo”) del 3 novembre 2014 a
questa Camera per ottenere che la sua istanza di iscrizione sia accolta fino a
concorrenza di fr. 51 879.20 con
interessi, riformando di conseguenza la decisione del Pretore aggiunto. Nelle
sue osservazioni del 10 dicembre 2014 AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura
sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le sentenze del
Pretore (o del Pretore aggiunto) in tale materia sono appellabili perciò entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare
dell'ipoteca ancora controverso in prima sede (fr. 141 170.20). Il
“reclamo” dell'istante va quindi trattato come appello. Quanto alla sua tempestività, la decisione impugnata è
giunta all'istante il 24 ottobre 2014. Introdotto il 3 novembre 2014,
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. L'appellante chiede anzitutto
di escutere due testimoni (i proprietari della particella n. 414 e dell'attigua
particella n. 744), come pure di esperire un sopralluogo. Nuovi mezzi di prova possono
essere offerti in appello, tuttavia, solo se “vengono immediatamente addotti” e
se “dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con
la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze” (art.
317 cpv. 1 CPC). L'istante non pretende che nella fattispecie fosse impossibile
o non ragionevolmente esigibile far assumere le prove in questione dal Pretore
aggiunto. Non soccorrono dunque le premesse perché tali mezzi istruttori siano
proponibili per la prima volta in appello.
3. Nella sentenza impugnata il
Pretore aggiunto ha accertato che l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale
chiesta dalla AP 1 per complessivi fr. 141 170.20
si componeva di due pretese: l'una di fr. 89 291.–
per lavori eseguiti dalla ditta al più tardi nel 2012, l'altra di fr. 51 879.20 per lavori a regia conclusi entro il
16 dicembre 2013. La prima pretesa aveva già formato oggetto dell'ipoteca
legale iscritta provvisoriamente il 23 novembre 2012 e poi cancellata per
intervenuto accordo fra le parti, di modo che non poteva più essere rimessa in causa.
La seconda si riferiva a opere svolte dalla ditta non solo sulla particella n.
415, ma anche sulla contigua particella n. 414, senza che fosse dato di sapere
in che misura ciò fosse avvenuto sull'una e in che misura sull'altra. Per di
più, già a un sommario esame tali lavori risultavano essere stati ultimati
entro il 16 dicembre 2013, oltre quattro mesi prima che la AP 1 ottenesse
l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale inaudita parte (art. 839 cpv. 2
CC). L'istanza non poteva dunque essere accolta né in relazione alla prima né
in relazione alla seconda pretesa.
4. In questa sede l'istante
non insiste più sulla prima pretesa, limitandosi a postulare l'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale di fr. 51 879.20
per la seconda. Essa allega che quella somma corrisponde “a tutti i nuovi
lavori eseguiti” dall'impresa per creare la strada prevista nel contratto
d'appalto “tra dicembre 2013 e gennaio 2014”. A tal fine il proprietario della
particella n. 414 (__________) ha conferito il terreno per l'accesso alle
particelle n. 715 e n. 744, il proprietario di quest'ultima (__________) ha
versato ai coniugi AO 1 fr. 120 000.– e
costoro avrebbero dovuto pagare l'intero costo dell'opera. In simili
circostanze – conclude l'appellante – l'iscrizione dell'ipoteca legale è stata
chiesta sulla sola particella n. 415, ora proprietà esclusiva di AO 1, gli
altri due proprietari avendo già adempiuto i loro obblighi.
5. Danno diritto di ottenere
la costituzione di un'ipoteca legale i crediti di imprenditori o artigiani che
abbiano fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o
per altre opere sopra un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, tanto se i
loro crediti siano contro il proprietario
quanto contro un imprenditore (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC). L'iscrizione di
un'ipoteca legale può avvenire, di conseguenza, solo per materiali e lavoro, o
lavoro soltanto, destinati a un'opera eseguita su un determinato fondo. Nella misura
in cui materiali e lavoro, o lavoro soltanto, siano stati impiegati per
un'opera eseguita su un altro fondo (foss'anche contiguo), va gravato quest'ultimo.
Tutt'al più si può far iscrivere provvisoriamente un'ipoteca legale collettiva
su più fondi in virtù dell'art. 798 cpv. 1 CC (“pegno collettivo”: RtiD I-2011
pag. 670 consid. 7), ma la richiesta va diretta contro i proprietari di tutti i
fondi. Non è possibile invece gravare di ipoteca legale un solo fondo per materiali
e lavoro, o lavoro soltanto, destinati a un'opera eseguita su fondi altrui. L'artigiano
o imprenditore ha il diritto di vedersi garantire le sue pretese, in altri
termini, unicamente per le prestazioni eseguite su uno specifico fondo. In concreto
spettava dunque alla ditta, che postula l'iscrizione dell'ipoteca legale, rendere
verosimile in che misura la sua pretesa si riferisse alla particella n. 414
e in che misura alla particella n. 415. Davanti al Pretore aggiunto essa ha dichiarato però che “appare oggi impossibile
stabilire quanta parte è stata costruita sui due mappali” (verbale del
26 giugno 2014). Ciò rende impossibile anche fissare l'entità dell'ipoteca
legale suscettibile di essere iscritta sulla particella n. 415.
6. L'appellante sottolinea che
R__________ e AO 1 hanno assunto l'onere di pagare l'intera opera, ma – ammesso
e non concesso che ciò sia vero – l'impegno si limita al versamento della mercede
e non riguarda il diritto dell'impresa all'iscrizione dell'ipoteca legale. Che
Fatti
i coniugi AO 1 (o AO 1 soltanto) abbiano mai accettato di iscrivere sul loro
fondo un'ipoteca legale anche per il costo delle prestazioni svolte dall'istante
sulla proprietà del vicino non consta, né la ditta pretende. Al proposito
l'appello cade dunque nel vuoto.
7. Il Pretore aggiunto ha
rilevato, nella sentenza impugnata, che quand'anche vi fosse modo di definire
l'ammontare dell'ipoteca legale da iscrivere sulla sola particella n. 415, l'istanza
della AP 1 risulterebbe tardiva, poiché gli ultimi lavori a regia eseguiti dalla
ditta risalgono al 16 dicembre 2013, più di quattro mesi prima dell'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale ottenuta senza contraddittorio il
28 maggio 2014 per fr. 141 170.20
(art. 839 cpv. 2 CC). L'appellante sostiene che i lavori in questione sarebbero
stati “fatti tra dicembre 2013 e gennaio 2014”. Non si confronta però con l'argomentazione
del Pretore aggiunto, sicché al riguardo l'appello potrebbe finanche essere dichiarato
irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
Considerandi
Comunque sia, di fronte alla contestazione di AO 1, che all'udienza del 26
giugno 2014 davanti al Pretore aggiunto censurava di tardività l'istanza di
iscrizione, la ditta si è limitata a invocare l'accordo stipulato il 13
dicembre 2012 con i coniugi AO 1 (doc. B), il quale si riferisce però a
prestazioni del 2012. E quand'anche ci si volesse fondare sul documento più
recente accluso dalla AP 1 all'istanza di iscrizione (“liquidazione n. 3”:
doc. C), esso è del 9 gennaio 2014. In simili circostanze nulla suffraga
l'ipotesi, pur vagliando gli atti d'ufficio, che dopo di allora l'istante abbia
più eseguito alcunché. Se ne conclude che, in definitiva, l'appello vede la sua
sorte segnata.
8.
Le spese dell'attuale giudizio seguono il precetto
della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà inoltre alla convenuta,
che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore,
un'equa indennità per ripetibili.
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la sentenza odierna sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 51 879.20
davanti a questa Camera: sopra, consid. 4 in principio) raggiunge agevolmente
la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 800.–
sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.–
per ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).