11.2014.99
Protezione del figlio: istituzione di una curatela educativa
4 dicembre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2014.99
Lugano,
4 dicembre 2014/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2014.970 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 2 maggio
2014 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AO 2
(patrocinato
dall'avv. PA 3 ),
giudicando
sull'appello del 20 novembre 2014 presentato da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro la decisione del
6 novembre 2014 con cui il Pretore aggiunto ha respinto
un'istanza di intervento
“in via principale” proposta dallo stesso AP 1
il 5 novembre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una procedura a
tutela dell'unione coniugale pendente tra AO 2 (1971) e AO 1 (1972) il Pretore
aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha emesso il 23 settembre 2014
un decreto cautelare senza contraddittorio con cui ha attribuito l'abitazione
coniugale alla moglie, ha affidato il figlio N__________ (nato il 24 luglio
2010) a quest'ultima, ha regolato il diritto di visita paterno e ha istituito
una curatela
educativa in favore del
figlio, ordinando all'Autorità regionale di protezione 11 la nomina immediata
del curatore, incaricato di verificare altresì che il figlio avuto da AO 1 dal
primo matrimonio (e a lei affidato), J__________ (nato il 24 novembre 2004),
seguisse “la terapia attualmente in corso presso le psicologhe __________ e __________,
__________”. Il Pretore aggiunto non ha riscosso spese processuali né ha assegnato
ripetibili.
B. Preso
atto di quanto precede, con decisione del 14 ottobre 2014, emanata anch'essa senza
contraddittorio, l'Autorità regionale di protezione 11 ha confermato la
curatela educativa in favore di N__________, l'ha estesa a J__________ e ha
designato in qualità di curatore __________, __________. Le spese processuali
di fr. 120.– sono state poste a carico di N__________ e AO 1 in ragione di metà ciascuno. Contro tale decisione AP 1 (1966), padre di J__________, è insorto il
5 novembre 2014 alla Camera di protezione del Tribunale d'appello per ottenere
l'annullamento della curatela educativa in favore del figlio. Statuendo il 7 novembre
2014, la Camera di protezione ha dichiarato il reclamo irricevibile, la
decisione dell'Autorità regionale di protezione configurandosi alla stregua di
un provvedimento cautelare adottato senza contraddittorio, come tale non impugnabile.
Essa non ha prelevato spese e non ha attribuito ripetibili (inc. 9.2014.191).
C. Nel
frattempo, il 4 novembre 2014, AP 1 si è rivolto al Pretore aggiunto, chiedendo
di essere “autorizzato a intervenire in via principale, con tutte le
comminatorie di diritto, nel procedimento a tutela dell'unione coniugale
promosso il 2 maggio 2014 tra AO 1 e AO 2 limitatamente alle questioni che attengono
alla nomina di un curatore educativo con ingerenze nei confronti di J__________”.
Contestualmente egli ha sollecitato la citazione a un contraddittorio e la
revoca del decreto supercautelare del 23 settembre 2014 nella misura in cui
riguardava suo figlio J__________. Con decisione del 6 novembre 2014, presa
senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta senza addebitare
spese.
D. Il
20 novembre 2014 AP 1 ha impugnato davanti a questa Camera la decisione appena
citata, proponendo di annullarla, di ordinare al Pretore aggiunto la
convocazione a un'udienza in contraddittorio con AO 2 e AO 1, così come di revocare
il decreto supercautelare del 23 settembre 2014 nella misura in cui riguardava suo
figlio J__________. L'appello non è stato notificato per osservazioni. In
pendenza di appello, il 25 novembre 2014, il Pretore aggiunto ha emanato
un decreto cautelare dopo il contraddittorio fra i coniugi con cui ha confermato
il decreto supercautelare del 23 settembre precedente, salvo stralciare dai compiti
del curatore educativo ogni incarico relativo a J__________. Non risulta che
tale decreto sia stato comunicato a AP 1.
in diritto: 1. Litigiosa è in concreto la
decisione con cui il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza di AP 1 per essere
“autorizzato a intervenire in via principale (…) nel procedimento a tutela dell'unione
coniugale (…) tra AO 1 e AO 2 limitatamente alle questioni che attengono alla
nomina di un curatore educativo con ingerenze nei confronti di J__________”.
Ora, la procedura civile contempla due tipi di intervento. L'intervento principale,
aggressivo, abilita chi afferma di avere sull'oggetto litigioso un diritto
totalmente o parzialmente preclusivo rispetto a quelli di entrambe le parti a
promuovere azione contro di esse “davanti al giudice presso cui è pendente il
processo in prima istanza” (art. 73 cpv. 1 CPC). Spetta poi a quel giudice decidere
se sospendere il processo finché l'azione dell'interveniente principale sia
passata in giudicato oppure congiungere le due cause (art. 73 cpv. 2 CPC). L'intervento
adesivo consente invece a chi rende verosimile un interesse giuridico a che una
controversia pendente venga decisa a favore dell'una o dell'altra parte di
inserirsi nel processo come parte accessoria (art. 74 CPC). A tal fine occorre però
farsi autorizzare dal giudice, la cui decisione è impugnabile mediante reclamo
(art. 75 cpv. 2 CPC).
2. Ciò
posto, ammesso e non concesso che un qualsivoglia intervento sia prospettabile
in una protezione dell'unione coniugale, ove avesse inteso intervenire a titolo
principale AP 1 avrebbe dovuto promuovere causa contro AO 2 e AO 1. Chiedere
un'autorizzazione previa non aveva senso, il giudice non potendo impedire un
intervento principale conforme ai requisiti di legge. Che il Pretore aggiunto
assentisse o dissentisse da una causa introdotta da AP 1 contro AO 2 e AO 1, in altri termini, nulla muta e mal si capisce perché in concreto il Pretore aggiunto sia entrato nel
merito di una simile istanza, statuendo per di più con una decisione – a suo
avviso – appellabile (allorché la decisione in materia di intervento adesivo è
impugnabile solo con reclamo). Sta di fatto che AP 1 non aveva alcun interesse
legittimo a impugnare una decisione senza portata pratica. Già per questo
motivo l'appello va dichiarato irricevibile.
3. Si
conviene che il Pretore aggiunto non aveva alcuna competenza per materia il 23
settembre 2014 che lo abilitasse a emanare misure di protezione – nemmeno in
via cautelare – nei confronti di J__________. Certo, se è chiamato a decidere
sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per
il divorzio o la tutela dell'unione coniugale prende anche le misure necessarie
per proteggere il figlio e ne affida l'esecuzione all'autorità di protezione
dei minori (art. 315a cpv. 1 CC). Tale norma riguarda però i figli comuni,
non quelli che un coniuge ha avuto prima (o fuori) del matrimonio, al cui
proposito rimane competente – come di regola – l'autorità di protezione dei
minori (sulla curatela educativa: art. 308 cpv. 1 e 2 CC). Il Pretore aggiunto
poteva quindi istituire una curatela educativa in favore di N__________, ma non
di J__________ (tutt'al più avrebbe potuto, per quanto riguardava J__________, conferire
a AO 1 un diritto di visita: Bräm
in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 71 ad art. 176 CC). Che AP 1 sollecitasse
quindi un contraddittorio e la revoca del decreto supercautelare nella misura
in cui concerneva J__________ è comprensibile. Ciò non giustificava tuttavia di
far statuire il Pretore aggiunto su un'invenzione giuridica come un'istanza di
intervento a titolo principale.
4. Non
si disconosce che nella sentenza del 7 novembre 2014 la Camera di protezione ha
ritenuto “l'istituzione della curatela educativa in oggetto (…) di competenza
del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna (…), per cui è in
tale sede che va discussa e risolta la contestazione dell'istituzione della
misura” (sentenza, pag. 3 in fondo). Si tratta però di un'opinione
manifestamente erronea, ove appena si pensi che – come si è visto – in concreto
il Pretore aggiunto non ha mai avuto alcuna competenza per munire J__________
di una curatela educativa (tant'è che nel decreto
cautelare emesso il 25 novembre 2014, in
pendenza di appello, egli ha eliminato ogni accenno a J__________). Tale
facoltà spettava unicamente all'Autorità regionale di protezione 11, che ha
proceduto in tal senso il 14 ottobre 2014, quando ha istituito essa medesima
una curatela educativa in favore del minorenne. Il provvedimento potrà quindi
essere contestato – come la stessa Camera di protezione riconosce (sentenza
impugnata, pag. 3 a metà) – impugnando la decisione che l'Autorità regionale di
protezione 11 prenderà dopo il contraddittorio. Ma, una volta ancora, esso
non giustificava un'immaginaria istanza di intervento principale al Pretore aggiunto.
5. Se ne conclude che, diretto
contro una decisione priva di valenza pratica, l'appello va dichiarato
inammissibile. Le spese processuali sono addebitate all'appellante, che ha
sottoposto al Pretore aggiunto un'istanza inutile (art. 108 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.
6. Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d CPC), le controversie in materia di protezione del
figlio possono formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a
questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 500.–
sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).