11.2015.1
Azione di divorzio: diritto di visita
28 aprile 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.1
Lugano
28 aprile 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa CA. 2014.22 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con istanza del 29 aprile 2014 dall'
avv.
dott. AP 1 (I)
(con
recapito presso)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
causa
nella quale la figlia I__________ (1999) è rappresentata
dalla
curatrice avv.
giudicando sul reclamo
presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 19 dicembre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Dal 2005 e 2007 sono pendenti nei confronti di AP 1 (1954) due cause
di divorzio su richiesta unilaterale promosse da AO 1 (1963) in cui questa
Camera è stata chiamata a statuire più volte (inc. 11.2007.92, 11.2007.172,
11.2008.40, 11.2008.98, 11.2008.105,
11.2008.143, 11.2008.150, 11.2008.151, 11.2009.5, 11.2009.159,
11.2009.196, 11.2010.53, 11.2010.92, 11.2011.32,
11.2011.74, 11.2012.131, 11.2012.136, 11.2012.137, 11.2012.138, 11.2012.139, 11.2012.151, 11.2013.49
e 11.2014.76). Il 29 aprile 2014, in particolare, AP 1 ha instato perché fosse modificata la disciplina cautelare delle sue
relazioni personali con la figlia I__________, nata il 5 ottobre 1999,
postulando un ulteriore diritto di visita infrasettimanale (ogni martedì e mercoledì
alle ore 16.30 con pernottamento), la facoltà per I__________ di recarsi da lui
“ogni volta che lo desidera oltre i giorni decisi dal giudice” e il divieto per la figlia di “rimanere da sola
con un adulto maschio diverso dal padre”. Egli ha chiesto altresì di “ammonire
con la comminatoria dell'art. 292 CP, la madre di I__________ dall'astenersi
dal continuare a celare al padre di I__________ tutte le informazioni mediche,
Fatti
i nomi dei medici, gli appuntamenti con i medici, qualsiasi iniziativa presa
che coinvolge I__________, stage scolastici, scelte scolastiche, dal prendere
iniziative per I__________ senza il consenso dell'altro genitore e a non
consegnare I__________ al padre per il diritto di visita”. All'udienza del 2
giugno 2014, indetta per la discussione, AP 1 ha postulato inoltre l'estensione
del diritto di visita a quattro (recte: cinque) settimane durante le
vacanze (tre in estate, una a Natale e una alternativamente a carnevale o
Ognissanti). AO 1 ha proposto di respingere l'istanza, non opponendosi alla concessione
di un diritto di visita di quattro settimane durante le vacanze (due in estate,
una a Natale e una alternativamente a carnevale o Ognissanti).
B. A un'udienza del
7 luglio 2014 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, “preso
atto dell'istruttoria esperita”, ha regolato seduta stante i diritti di visita
(limitati al territorio svizzero) con decreto cautelare a verbale, dopo di che
le parti hanno tenuto immediatamente le arringhe finali cautelari. Una
richiesta di motivazione presentata il 16 luglio 2014 da AP 1 è stata respinta
dal Pretore il 22 luglio 2014. Adito dall'istante, con sentenza del 16
settembre 2014 questa Camera ha dichiarato irricevibile tanto un reclamo contro
il rifiuto della motivazione quanto un appello
contro il decreto cautelare del 7 luglio 2014 (inc. 11.2014.76). Un ricorso
in materia costituzionale introdotto da AP 1 contro la decisione di questa
Camera è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza
5A_789/2014 del 15 ottobre 2014.
C. Statuendo in via cautelare
il 19 dicembre 2014, il Pretore ha respinto l'istanza del 29 aprile 2014 “nella
misura in cui non è già stata evasa (domanda n. 5, comunicazione al padre dei
medici dove I__________ ha fatto gli stages)” e ha posto le spese processuali
di fr. 1100.– complessivi (inclusi i costi della curatrice di rappresentanza di
I__________) a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 850.–
per ripetibili. Contestualmente egli ha parzialmente accolto l'istanza cautelare
del 2 giugno 2014, nel senso che ha regolato il diritto di visita paterno a I__________
come segue:
– un
fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì alle ore 16.30 alla domenica
sera alle ore 20.15,
– ogni
mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 20.45;
– due
settimane durante le vacanze scolastiche estive nel mese di agosto (dal primo
sabato di agosto fino alla domenica della seconda settimana di agosto);
– una
settimana durante le vacanze di Natale;
– una
settimana comprendente alternativamente la settimana di Ognissanti,
rispettivamente quella di Carnevale (I__________ passerà la settimana di
Ognissanti
2014 con il papà).
Il diritto di visita è da
esercitarsi esclusivamente in Svizzera e previa consegna di ogni documento
d'identità di I__________ da parte del padre alla madre oppure alla Pretura.
Non sono state prelevate spese. Le
ripetibili sono state compensate.
D. Contro il decreto cautelare
appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 gennaio 2015 in cui chiede che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio, gli sia accordata una
terza settimana di vacanze estive con la figlia, come pure un diritto di visita
settimanale ogni martedì e mercoledì dalle ore 16.30 (pernottamento compreso),
senza limitazione territoriale ai confini svizzeri, che I__________ sia
autorizzata a recarsi da lui “ogni volta che lo desidera oltre i giorni decisi
dal giudice”, che alla stessa sia impedito di “rimanere da sola con un adulto maschio
diverso dal padre” e che AO 1 sia ammonita – sotto comminatoria dell'art. 292
CP – dall'astenersi dal continuare a celargli “tutte le informazioni mediche, i
nomi dei medici, gli appuntamenti con i medici, qualsiasi iniziativa presa che
coinvolge I__________, stage scolastici, scelte scolastiche, dal prendere
iniziative per I__________ senza il consenso dell'altro genitore e a non
consegnare I__________ al padre per il diritto di visita”. Il memoriale non è
stato notificato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti
cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.
276.
CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. CPC), sempre che –
ove si tratti di controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse
almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto
tale riserva non si pone, litigiose essendo unicamente le relazioni personali
tra il padre e la figlia minorenne. Consegnato all'ufficio postale di Chiasso
il 2 gennaio 2011, ultimo giorno utile (art. 142 cpv. 3 CPC; art. 1 n. 1 della
legge concernente i giorni festivi ufficiali
nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2), l'appello in esame è tempestivo.
2.
Nel decreto cautelare impugnato
il Pretore ha rifiutato all'istante l'estensione del diritto di visita
infrasettimanale da una a due sere – in sintesi – perché la figlia (quasi
quindicenne) vi si opponeva e perché una simile cadenza non “corrisponde al
diritto di visita usuale nel Canton Ticino, che non prevede alcuna serata infrasettimanale”.
Egli ha ampliato invece il diritto di visita durante le vacanze, fissandolo in
due settimane in agosto, una a Natale e in alternativa una a Carnevale o a
Ognissanti. Ciò posto, il primo giudice ha respinto la richiesta dell'istante
di autorizzare I__________ a recarsi da lui a __________, il diritto di visita essendo
limitato al territorio svizzero. Egli ha rigettato inoltre la richiesta di
vietare alla figlia di non rimanere sola con un “adulto maschio diverso dal
padre”, sia perché con __________ S__________ I__________ ha un buon rapporto
sia perché nulla indizia il fatto che la ragazza “possa essere disturbata dalla
presenza di altri uomini”, tanto più che “le relazioni con altri individui, di
qualunque età e sesso, sono indispensabili alla crescita equilibrata di ogni
persona (a maggior ragione in età adolescenziale)”. Infine il Pretore ha respinto
il prospettato ammonimento a AO 1 con l'argomento che al proposito l'istante lamentava
un solo concreto episodio e che le visite mediche sono riconducibili a problemi
di salute particolari di I__________, di modo che “rientrano nella cura quotidiana
del figlio di cui il genitore che detiene la custodia (in concreto la madre)
può e deve occuparsi”.
3.
L'appellante postula anzitutto
l'annullamento della limitazione al territorio svizzero del suo diritto di
visita alla figlia, che violerebbe “il Codice civile svizzero e la CEDU per i motivi esposti nel messaggio concernete la modifica del Codice civile svizzero (Autorità
parentale congiunta) del 16 novembre 2011”. Questa Camera tuttavia ha già ripetutamente spiegato all'appellante perché vincolare il diritto di visita nel
caso specifico all'obbligo di non lasciare la Svizzera non costituisce una violazione né della CEDU né di
altri trattati internazionali (sentenze inc. 11.2011.74 del 22 gennaio
2014, consid. 13 con rinvii e inc. 11.2013.49 del 13 giugno 2013 con
rinvii). E nulla risulta essere mutato in proposito rispetto
al 9 luglio 2010, quando il Pretore ha circoscritto l'esercizio del
diritto di visita al territorio nazionale. Sulla questione non soccorre dunque
ripetersi.
4.
Si duole l'appellante di
un'errata applicazione del diritto e di un accertamento manifestamente errato
dei fatti da parte del Pretore. Rileva che la sua partecipazione all'attuale procedimento
non è incondizionata, poiché la competenza del Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord in sostituzione di quella della giurisdizione di Mendrisio Sud
per intervenuta ricusa è contestata. Per di più, entrambi i Pretori avrebbero
dovuto sospendere la trattazione delle cause per litispendenza dell'azione di
separazione da lui promossa davanti al Tribunale di __________. A parere
dell'appellante poi il Pretore ha applicato erroneamente il nuovo diritto
processuale svizzero allorquando il processo di merito è tuttora retto dal
previgente codice di procedura civile ticinese.
a) Per
quanto attiene alla circostanza che davanti al Tribunale di __________ sia
pendente un'azione di separazione, questa Camera ha già avuto modo di spiegare all'interessato
che avendo I__________ la residenza abituale a __________ almeno dal maggio del
2006, la competenza della giurisdizione svizzera per disciplinare le relazioni
personali dell'appellante con la figlia è fuori dubbio (sentenze inc.
11.2008.143
del 19 maggio 2009, consid. 3; inc.
11.2010.92
del 13 luglio 2012, consid. 5). Si rinvia dunque l'appellante
a quelle sentenze.
b) Circa
l'applicazione del nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, questa
Camera ha già illustrato all'appellante che i provvedimenti cautelari chiesti
dopo il 1° gennaio 2011 in una causa di divorzio pendente non soggiacciono più
al vecchio ordinamento cantonale, ma alla legge nuova (inc. 11.2011.74 del 22
gennaio 2014, consid. 5). Nemmeno al proposito giova pertanto tornare
sull'argomento.
c) Relativamente
al fatto che dell'odierna procedura si sia occupato il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord in luogo di quello della giurisdizione di
Mendrisio Sud, basti rilevare che lo stesso AP 1, conscio dell'applicazione del
nuovo diritto processuale (si veda il considerando precedente), si è rivolto deliberatamente
al Pretore in questione. Pur contestandone la competenza nell'istanza (mal si
comprende allora perché lo abbia adito), egli lo ha lasciato istruire la causa
e lo ha lasciato statuire, salvo rimproverargli ora l'irregolarità formale. Ciò
offende con ogni evidenza il principio della buona fede processuale (art. 52
CPC) e non merita tutela.
5.
Per l'appellante la
decisione impugnata è poco chiara, ambigua e incompleta, sicché viola sia
l'art. 334 cpv. 1 CPC sia l'art. 333 CPC ticinese. Per tacere del fatto tuttavia
che l'interessato non motiva la doglianza, l'interpretazione o la rettifica di
una decisione compete al giudice che ha emesso la decisione, cui l'interessato
può sempre rivolgersi, e non alla Camera civile d'appello (Trezzini in: Commentario al codice di
diritto processuale svizzero, Lugano 2011,
pag. 1436 n. 2). Secondo l'interessato poi il Pretore ha giudicato
“senza che gli fosse domandato dall'AP 1”, ma dimentica che, trattandosi di
disciplinare questioni inerenti al diritto di filiazione, in virtù del
principio inquisitorio illimitato il giudice non è vincolato né alle
dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (art. 296 CPC). Il che
gli è già stato ripetutamente rammentato da questa Camera (sentenze inc.
11.2008.143
del 19 maggio 2009, consid. 9a e inc. 11.2013.49 del 13 giugno 2013).
Nella misura in cui chiede
l'annullamento del decreto cautelare impugnato perché il diritto di visita è
già stato disciplinato con la decisione del 7 luglio 2014, l'appellante disconosce altresì che quest'ultimo provvedimento costituiva una decisione “intermedia”,
presa dopo avere sentito le parti (art. 265 cpv. 2 CPC) ma prima che il Pretore
disponesse di tutti gli elementi necessari per statuire definitivamente (“nelle
more istruttorie”). Ciò gli è già stato ricordato (inc. 11.2014.76 del 16
settembre 2014, consid. 4). E la decisione finale sull'istanza cautelare, emanata dopo che le parti hanno avuto
modo di determinarsi appieno sulle risultanze istruttorie, non vincola il
Pretore, il quale può confermare, riformare o annullare il decreto cautelare
precedente.
6.
Per quel che concerne l'estensione
del diritto di visita, l'appellante chiede un giorno infrasettimanale in più e
una settimana supplementare durante le ferie estive. Egli non contesta però che
la figlia sia contraria a tale ampliamento (verbale dell'11 giugno 2014, pag. 3 in alto). Sorvola oltre a ciò sul fatto che per regolare le relazioni personali tra un genitore non
affidatario e il figlio, centrale e prioritario è l'interesse del figlio
medesimo, cui quello dei genitori deve cedere il passo, tant'è che il giudice
deve tenere conto di tutte le circostanze determinanti per il bene del minorenne
e prendere in considerazione – per quanto possibile –
l'opinione di lui (sentenza del Tribunale federale 5A_483/2011 del 31 ottobre 2011, consid. 3.2 pubblicato in:
FamPra.ch 13/2012 pag. 210 con riferimenti; I CCA, sentenza inc.
11.2012.57
del 16 gennaio 2014, consid. 7). In concreto l'appellante non
spende una parola per motivare quale sia l'interesse della figlia all'estensione
del diritto di visita, rispettivamente perché la disciplina da lui proposta
sarebbe nell'interesse di lei. Al riguardo l'appello cade quindi nel vuoto.
7.
L'appellante
reitera la richiesta di autorizzare I__________ a recarsi da lui “ogni volta
che lo desidera oltre i giorni decisi dal giudice”, di impedire a I__________ di
“rimanere da sola con un adulto maschio diverso dal padre” e di ammonire AO 1 –
sotto comminatoria dell'art. 292 CP – dall'astenersi dal continuare a celargli
“tutte le informazioni mediche, i nomi dei medici, gli appuntamenti con i
medici, qualsiasi iniziativa presa che coinvolge I__________, stage scolastici,
scelte scolastiche, dal prendere iniziative per I__________ senza il consenso
dell'altro genitore e a non consegnare I__________ al padre per il diritto di
visita”. Una volta ancora egli evita tuttavia di sostanziare le richieste, né si
confronta con la diffusa motivazione del Pretore (decreto impugnato, da pag. 4 in basso fino a pag. 8 a metà). Non motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto
l'appello si rivela finanche irricevibile. Se ne conclude che, destituito di fondamento,
l'appello è destinato all'insuccesso. L'appellante è reso attento che questa
Camera archivierà senza risposta ulteriori rimedi giuridici presentati sulla
base di motivi già vagliati nella presente decisione.
8.
Le spese dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tutto induce a
presumere nondimeno che nel caso specifico una riscossione si tradurrebbe in un
mero costo aggiuntivo per l'erario cantonale, l'esistenza di almeno tre
procedure di abbandono del credito da parte del Tribunale di appello rendendo
verosimilmente illusorio ogni eventuale incasso. Tanto vale in simili frangenti
soprassedere a prelievi. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito
patrocinio formulata da IS 1. Non si pone invece problema di ripetibili, il
memoriale non essendo stato notificato per osservazioni né a AO 1 né alla
curatrice di I__________.
9.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le
decisioni inerenti alla regolamentazione del diritto di visita sono impugnabili
con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
– avv.;
– avv.;
– avv.,.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).