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Decisione

11.2015.1

Azione di divorzio: diritto di visita

28 aprile 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i nomi dei medici, gli appuntamenti con i medici, qualsiasi iniziativa presa

che coinvolge I__________, stage scolastici, scelte scolastiche, dal prendere

iniziative per I__________ senza il consenso dell'altro genitore e a non

consegnare I__________ al padre per il diritto di visita”. All'udienza del 2

giugno 2014, indetta per la discussione, AP 1 ha postulato inoltre l'estensione

del diritto di visita a quattro (recte: cinque) settimane durante le

vacanze (tre in estate, una a Natale e una alternativamente a carnevale o

Ognissanti). AO 1 ha proposto di respingere l'istanza, non opponendosi alla concessione

di un diritto di visita di quattro settimane durante le vacanze (due in estate,

una a Natale e una alternativamente a carnevale o Ognissanti).

B. A un'udienza del

7 luglio 2014 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, “preso

atto del­l'istruttoria esperita”, ha regolato seduta stante i diritti di visita

(limitati al territorio svizzero) con decreto cautelare a verbale, dopo di che

le parti hanno tenuto immediatamente le arringhe finali cautelari. Una

richiesta di motivazione presentata il 16 luglio 2014 da AP 1 è stata respinta

dal Pretore il 22 luglio 2014. Adito dall'istante, con sentenza del 16

settembre 2014 questa Camera ha dichiarato irricevibile tanto un reclamo contro

il rifiuto della motivazione quanto un appello

contro il decreto cautelare del 7 luglio 2014 (inc. 11.2014.76). Un ricorso

in materia costituzionale introdotto da AP 1 contro la decisione di questa

Camera è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza

5A_789/2014 del 15 ottobre 2014.

C. Statuendo in via cautelare

il 19 dicembre 2014, il Pretore ha respinto l'istanza del 29 aprile 2014 “nella

misura in cui non è già stata evasa (domanda n. 5, comunicazione al padre dei

medici dove I__________ ha fatto gli stages)” e ha posto le spese processuali

di fr. 1100.– complessivi (inclusi i costi della curatrice di rappresentanza di

I__________) a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 850.–

per ripetibili. Contestualmente egli ha parzialmente accolto l'istanza cautelare

del 2 giugno 2014, nel senso che ha regolato il diritto di visita paterno a I__________

come segue:

– un

fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì alle ore 16.30 alla domenica

sera alle ore 20.15,

– ogni

mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 20.45;

– due

settimane durante le vacanze scolastiche estive nel mese di agosto (dal primo

sabato di agosto fino alla domenica della seconda settimana di agosto);

– una

settimana durante le vacanze di Natale;

– una

settimana comprendente alternativamente la settimana di Ognissanti,

rispettivamente quella di Carnevale (I__________ passerà la settimana di

Ognissanti

2014 con il papà).

Il diritto di visita è da

esercitarsi esclusivamente in Svizzera e previa consegna di ogni documento

d'identità di I__________ da parte del padre alla madre oppure alla Pretura.

Non sono state prelevate spese. Le

ripetibili sono state compensate.

D. Contro il decreto cautelare

appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 gennaio 2015 in cui chiede che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio, gli sia accordata una

terza settimana di vacanze estive con la figlia, come pure un diritto di visita

settimanale ogni martedì e mercoledì dalle ore 16.30 (pernottamento compreso),

senza limitazione territoriale ai confini svizzeri, che I__________ sia

autorizzata a recarsi da lui “ogni volta che lo desidera oltre i giorni decisi

dal giudice”, che alla stessa sia impedito di “rimanere da sola con un adulto maschio

diverso dal padre” e che AO 1 sia ammonita – sotto comminatoria dell'art. 292

CP – dall'astenersi dal continuare a celargli “tutte le informazioni mediche, i

nomi dei medici, gli appuntamenti con i medici, qualsiasi iniziativa presa che

coinvolge I__________, stage scolastici, scelte scolastiche, dal prendere

iniziative per I__________ senza il consenso dell'altro genitore e a non

consegnare I__________ al padre per il diritto di visita”. Il memoriale non è

stato notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti

cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.

276.

CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. CPC), sempre che –

ove si tratti di controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse

almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impu­gnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto

tale riserva non si pone, litigiose essendo unicamente le relazioni personali

tra il padre e la figlia minorenne. Consegnato all'ufficio postale di Chiasso

il 2 gennaio 2011, ultimo giorno utile (art. 142 cpv. 3 CPC; art. 1 n. 1 della

legge concernente i giorni festivi ufficiali

nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2), l'appello in esame è tempestivo.

2.

Nel decreto cautelare impugnato

il Pretore ha rifiutato all'istante l'estensione del diritto di visita

infrasettimanale da una a due sere – in sintesi – perché la figlia (quasi

quindicenne) vi si opponeva e perché una simile cadenza non “corrisponde al

diritto di visita usuale nel Canton Ticino, che non prevede alcuna serata infrasettimanale”.

Egli ha ampliato invece il diritto di visita durante le vacanze, fissandolo in

due settimane in agosto, una a Natale e in alternativa una a Carnevale o a

Ognissanti. Ciò posto, il primo giudice ha respinto la richiesta dell'istante

di autorizzare I__________ a recarsi da lui a __________, il diritto di visita essendo

limitato al territorio svizzero. Egli ha rigettato inoltre la richiesta di

vietare alla figlia di non rimanere sola con un “adulto maschio diverso dal

padre”, sia perché con __________ S__________ I__________ ha un buon rapporto

sia perché nulla indizia il fatto che la ragazza “possa essere disturbata dalla

presenza di altri uomini”, tanto più che “le relazioni con altri individui, di

qualunque età e sesso, sono indispensabili alla crescita equilibrata di ogni

persona (a maggior ragione in età adolescenziale)”. Infine il Pretore ha respinto

il prospettato ammonimento a AO 1 con l'argomento che al proposito l'istante lamentava

un solo concreto episodio e che le visite mediche sono riconducibili a problemi

di salute particolari di I__________, di modo che “rientrano nella cura quotidiana

del figlio di cui il genitore che detiene la custodia (in concreto la madre)

può e deve occuparsi”.

3.

L'appellante postula anzitutto

l'annullamento della limitazione al territorio svizzero del suo diritto di

visita alla figlia, che violerebbe “il Codice civile svizzero e la CEDU per i motivi esposti nel messaggio concernete la modifica del Codice civile svizzero (Autorità

parentale congiunta) del 16 novembre 2011”. Questa Camera tuttavia ha già ripetutamente spiegato all'appellante perché vincolare il diritto di visita nel

caso specifico all'obbligo di non lasciare la Svizzera non costituisce una violazione né della CEDU né di

altri trattati internazionali (sentenze inc. 11.2011.74 del 22 gennaio

2014, consid. 13 con rinvii e inc. 11.2013.49 del 13 giugno 2013 con

rinvii). E nulla risulta essere mutato in proposito rispetto

al 9 luglio 2010, quando il Pretore ha circoscritto l'esercizio del

diritto di visita al territorio nazionale. Sulla questione non soccorre dunque

ripetersi.

4.

Si duole l'appellante di

un'errata applicazione del diritto e di un accertamento manifestamente errato

dei fatti da parte del Pretore. Rileva che la sua partecipazione all'attuale procedimento

non è incondizionata, poiché la competenza del Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Nord in sostituzione di quella della giurisdizione di Mendrisio Sud

per intervenuta ricusa è contestata. Per di più, entrambi i Pretori avrebbero

dovuto sospendere la trattazione delle cause per litispendenza dell'azione di

separazione da lui promossa davanti al Tribunale di __________. A parere

dell'appellante poi il Pretore ha applicato erroneamente il nuovo diritto

processuale svizzero allorquando il processo di merito è tuttora retto dal

previgente codice di procedura civile ticinese.

a) Per

quanto attiene alla circostanza che davanti al Tribunale di __________ sia

pendente un'azione di separazione, questa Camera ha già avuto modo di spiegare all'interessato

che avendo I__________ la residenza abituale a __________ almeno dal maggio del

2006, la competenza della giurisdizione svizzera per disciplinare le relazioni

personali dell'appellante con la figlia è fuori dubbio (sentenze inc.

11.2008.143

del 19 maggio 2009, consid. 3; inc.

11.2010.92

del 13 luglio 2012, consid. 5). Si rinvia dunque l'appellante

a quelle sentenze.

b) Circa

l'applicazione del nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, questa

Camera ha già illustrato all'appellante che i provvedimenti cautelari chiesti

dopo il 1° gennaio 2011 in una causa di divorzio pendente non soggiacciono più

al vecchio ordinamento cantonale, ma alla legge nuova (inc. 11.2011.74 del 22

gennaio 2014, consid. 5). Nemmeno al proposito giova pertanto tornare

sull'argomento.

c) Relativamente

al fatto che dell'odierna procedura si sia occupato il Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Nord in luogo di quello della giurisdizione di

Mendrisio Sud, basti rilevare che lo stesso AP 1, conscio dell'applicazione del

nuovo diritto processuale (si veda il considerando precedente), si è rivolto deliberatamente

al Pretore in questione. Pur contestandone la competenza nell'istanza (mal si

comprende allora perché lo abbia adito), egli lo ha lasciato istruire la causa

e lo ha lasciato statuire, salvo rimproverargli ora l'irregolarità formale. Ciò

offende con ogni evidenza il principio della buona fede processuale (art. 52

CPC) e non merita tutela.

5.

Per l'appellante la

decisione impugnata è poco chiara, ambigua e incompleta, sicché viola sia

l'art. 334 cpv. 1 CPC sia l'art. 333 CPC ticinese. Per tacere del fatto tuttavia

che l'interessato non motiva la doglianza, l'interpretazione o la rettifica di

una decisione compete al giudice che ha emesso la decisione, cui l'interessato

può sempre rivolgersi, e non alla Camera civile d'appello (Trezzini in: Commentario al codice di

diritto processuale svizzero, Lugano 2011,

pag. 1436 n. 2). Secondo l'interessato poi il Pretore ha giudicato

“senza che gli fosse domandato dal­l'AP 1”, ma dimentica che, trattandosi di

disciplinare questioni inerenti al diritto di filiazione, in virtù del

principio inquisitorio illimitato il giudice non è vincolato né alle

dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (art. 296 CPC). Il che

gli è già stato ripetutamente rammentato da questa Camera (sentenze inc.

11.2008.143

del 19 maggio 2009, consid. 9a e inc. 11.2013.49 del 13 giugno 2013).

Nella misura in cui chiede

l'annullamento del decreto cautelare impugnato perché il diritto di visita è

già stato disciplinato con la decisione del 7 luglio 2014, l'appellante disconosce altresì che quest'ultimo provvedimento costituiva una decisione “intermedia”,

presa dopo avere sentito le parti (art. 265 cpv. 2 CPC) ma prima che il Pretore

disponesse di tutti gli elementi necessari per statuire definitivamente (“nelle

more istruttorie”). Ciò gli è già stato ricordato (inc. 11.2014.76 del 16

settembre 2014, consid. 4). E la decisione finale sull'istanza cautelare, emanata dopo che le parti hanno avuto

modo di determinarsi appieno sulle risultanze istruttorie, non vincola il

Pretore, il quale può confer­mare, riformare o annullare il decreto cautelare

precedente.

6.

Per quel che concerne l'estensione

del diritto di visita, l'appellante chiede un giorno infrasettimanale in più e

una settimana supplementare durante le ferie estive. Egli non contesta però che

la figlia sia contraria a tale ampliamento (verbale dell'11 giugno 2014, pag. 3 in alto). Sorvola oltre a ciò sul fatto che per regolare le relazioni personali tra un genitore non

affidatario e il figlio, centrale e prioritario è l'interesse del figlio

medesimo, cui quello dei genitori deve cedere il passo, tant'è che il giudice

deve tenere conto di tutte le circostanze determinanti per il bene del minorenne

e prendere in considerazione – per quanto possibile –

l'opinione di lui (sentenza del Tribunale federale 5A_483/2011 del 31 ottobre 2011, consid. 3.2 pubblicato in:

FamPra.ch 13/2012 pag. 210 con riferimenti; I CCA, sentenza inc.

11.2012.57

del 16 gennaio 2014, consid. 7). In concreto l'appellante non

spende una parola per motivare quale sia l'interesse della figlia all'estensione

del diritto di visita, rispettivamente perché la disciplina da lui proposta

sarebbe nell'interesse di lei. Al riguardo l'appello cade quindi nel vuoto.

7.

L'appellante

reitera la richiesta di autorizzare I__________ a recarsi da lui “ogni volta

che lo desidera oltre i giorni decisi dal giudice”, di impedire a I__________ di

“rimanere da sola con un adulto maschio diverso dal padre” e di ammonire AO 1 –

sotto comminatoria dell'art. 292 CP – dall'astenersi dal continuare a celargli

“tutte le informazioni mediche, i nomi dei medici, gli appuntamenti con i

medici, qualsiasi iniziativa presa che coinvolge I__________, stage scolastici,

scelte scolastiche, dal prendere iniziative per I__________ senza il consenso

dell'altro genitore e a non consegnare I__________ al padre per il diritto di

visita”. Una volta ancora egli evita tuttavia di sostanziare le richieste, né si

confronta con la diffusa motivazione del Pretore (decreto impugnato, da pag. 4 in basso fino a pag. 8 a metà). Non motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto

l'appello si rivela finanche irricevibile. Se ne conclude che, destituito di fondamento,

l'appello è destinato all'insuccesso. L'appellante è reso attento che questa

Camera archivierà senza risposta ulteriori rimedi giuridici presentati sulla

base di motivi già vagliati nella presente decisione.

8.

Le spese dell'attuale

giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tutto induce a

presumere nondimeno che nel caso specifico una riscossione si tradurrebbe in un

mero costo aggiuntivo per l'erario cantonale, l'esistenza di almeno tre

procedure di abbandono del credito da parte del Tribunale di appello rendendo

verosimilmente illusorio ogni eventuale incasso. Tanto vale in simili frangenti

soprassedere a prelievi. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito

patrocinio formulata da IS 1. Non si pone invece problema di ripetibili, il

memoriale non essendo stato notificato per osservazioni né a AO 1 né alla

curatrice di I__________.

9.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le

decisioni inerenti alla regolamentazione del diritto di visita sono impugnabili

con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione a:

– avv.;

– avv.;

– avv.,.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).