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Decisione

11.2015.100

Accesso necessario: ridimensionamento del tracciato

4 marzo 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa OA.2009.11 (accesso

necessario) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 6 aprile 2009 dalla

AO 1

(patrocinata

dall'avv. dott. PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 13 novembre 2015 presentato dal AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

7 ottobre 2015;

Ritenuto

in fatto: A. La ditta AO 1, attiva

nell'estrazione e nella lavorazione del granito, è proprietaria dal 10 dicembre

2002 della particella n. 4650 (14 931 m²) RFD

di __________, sezione di __________. Il fondo, inserito dal piano regolatore quasi

interamente nella zona forestale, salvo un comparto a valle di 1870 m² compreso

nella zona di estrazione e lavorazione del granito, confina con la particella

n. 4649 (263 099 m²), proprietà del AP 1. Quest'ultimo

fondo è suddiviso nella porzione a valle in lotti corrispondenti a cave per l'estrazione

del granito che sono affittate a privati. Il 1° gennaio 1991 la AO 1 ha

ottenuto in

affitto

la cava n. 9 (segnata in rosa sulla planimetria, 8100 m²), ora in disuso, che

le permetteva di accedere alla pubblica via comunale (particelle n. 4642, 2196 m²)

e cantonale

(particella n.

4365, 22 709 m²) mediante una strada di

cantiere lungo la cava stessa e transitando poi sulle particelle n. 4647, 4646,

4645, 4641 e 4640, tutte proprietà di __________ A__________ e affittate alla AO

1 per la lavorazione e il deposito del granito. In seguito alla disdetta, da

parte del AP 1, del contratto d'affitto riguardante la cava n. 9 per il 31 dicembre

2002, la ditta AO 1, proprietaria della particella n. 4650, non ha più diritto

di attraversare il fondo n. 4649 per accedere alla pubblica via.

B. Un tentativo

di garantire un accesso veicolare alla particella n. 4650 con gli

strumenti del diritto pubblico è decaduto infruttuoso per il mancato

inserimento nel piano regolatore comunale di una strada di collegamento tra le

particelle n. 4649 e 4650 (risoluzione del Consiglio di Stato n. 4631, del 10

settembre 2008, e successivo ricorso, dichiarato irricevibile il 16 gennaio

2009 dal Tribunale cantonale amministrativo). Di conseguenza il 2 aprile 2009 la

AO 1 ha promosso causa contro il AP 1 davanti al Pretore del Distretto di

Riviera perché l'ufficiale del registro fondiario fosse tenuto a iscrivere una

servitù di accesso necessario pedonale e veicolare a carico della particella n. 4649

in favore della propria particella n. 4650 “in corrispondenza della cava n. 9,

e meglio come alla planimetria allegata”. A tal fine la ditta ha offerto un'indennità

“stabilita dal Pretore, secondo il suo apprezzamento, rispettivamente fissata

sulla base di una perizia”. Con risposta del 4 maggio 2009 il convenuto ha

proposto di respingere la petizione. L'attrice ha replicato l'8 giugno 2009,

confermando le proprie richieste di giudizio. Il convenuto ha duplicato l'8

luglio 2009, sollevando varie eccezioni processuali e postulando il rigetto

della petizione in ordine, subordinatamente nel merito.

C. All'udienza

preliminare del 30 settembre 2009 le parti hanno notificato mezzi istruttori e

con decreto del 22 giugno 2010 il Pretore ha respinto le eccezioni processuali.

Un appello del 13 luglio 2010 presentato dal AP 1 contro tale decisione è stato

dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 30 agosto 2010 (inc.

11.2010.90). L'istruttoria, nell'ambito della quale è stata assunta una perizia

volta a chiarire le possibilità di accesso alla particella n. 4650, si è chiusa

il 23 settembre 2014. Le parti hanno

rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo

memoriale del 30 novembre 2014 l'attrice ha chiesto di accogliere la petizione

senza corrispettivo o, in subordine, dietro versamento di un'indennità di fr.

4000.–. Nel suo allegato del

28 novembre 2014 il Patriziato ha instato una volta ancora per il rigetto dell'azione.

D. Statuendo con

sentenza del 7 ottobre 2015, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato all'ufficiale

del registro fondiario di iscrivere una servitù di passo necessario pedonale e

con veicoli da cantiere in favore della particella n. 4650 sulla particella n. 4649

in corrispondenza della cava n. 9, conformemente a una planimetria allestita dall'ing.

__________ A__________ annessa alla decisione. Egli ha fissato in fr. 4000.– l'indennità

da versare al AP 1 e ha accertato l'obbligo dell'attrice di provvedere a

proprie spese alle opere di costruzione, come pure all'eventuale spostamento e alla

manutenzione della strada lungo la cava oggetto del diritto di passo necessario.

Le spese processuali di fr. 19 926.25 (comprese

quelle peritali di

fr. 14 238.75) sono state poste a

carico dell'attrice, tenuta inoltre a rifondere al convenuto fr. 4500.– per

ripetibili.

E. Contro la sentenza

appena citata il AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 novembre

2015 in cui chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di

respingere la petizione. In via subordinata esso postula l'annullamento del

giudizio impugnato e il rinvio degli atti al primo giudice “affinché inviti l'attrice

a completare la petizione, riprendere gli (atti) omessi, integrare l'istruttoria

ed emanare un nuovo giudizio secondo i considerandi, in particolare applicando

l'art. 737 cpv. 2 CC”. Nelle sue osservazioni del 4 marzo 2016 l'attrice conclude

per il rigetto dell'appello.

F. Interpellato dal

giudice delegato di questa Camera per una delucidazione della sua perizia del

15 maggio 2014, il dott. __________ B__________ ha presentato un complemento del

23 novembre 2017. Sulla scorta di un referto commissionato privatamente al­l'ing.

__________ M__________, il AP 1 ha criticato i nuovi accertamenti del perito. Ne

è seguita un'ulteriore delucidazione peritale. Definiti l'11 giugno 2018 i

nuovi quesiti e controquesiti peritali, le parti sono state citate, su loro

richiesta, per un sopralluogo che si è tenuto il 27 agosto 2018. La procedura è

poi stata sospesa fino al 30 novembre 2018 per consentire alle parti di trovare

un accordo amichevole. Decaduto infruttuoso quel termine, il dott. __________ B__________

è stato chiamato a consegnare un'ultima delucidazione della perizia, che egli

ha presentato il

14 gen­naio 2019. Le parti non hanno formulato osservazioni a quest'ultimo

documento.

Considerandi

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla

giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in

vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a essere

regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si

applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della

decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31

dicembre 2010 in azioni trattate con la procedura ordinaria degli art. 165

segg. CPC ticinese sono appellabili quindi entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr.

10.

000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie

tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr.

30.

000.– (sentenza impugnata, pag. 35),

importo che non appare inverosimile e che non è messo in discussione dalle

parti. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è

pervenuta al patrocinatore del convenuto il 14 ottobre 2015. Introdotto il 13

novembre 2015, ultimo giorno utile, l'appello è pertanto ricevibile. Tardive e perciò

inammissibili sono invece le osservazioni della AO 1, depositate solo l'8 marzo

2016.

(timbro postale sulla busta d'invio), oltre 30 giorni dopo la notifica

dell'appello, risalente – per ammissione dell'attrice medesima – al 3 febbraio

2016.

2.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che un passo necessario va chiesto

ai proprietari di tutte le particelle toccate dal percorso previsto, i quali

devono essere convenuti alla stregua di litisconsorti necessari. Ciò posto, egli

ha ritenuto che per raggiungere la propria particella n. 4650 dalla strada

pubblica l'attrice debba passare nel caso specifico, oltre che sulla particella

n. 4649 del Patriziato, anche sulle particelle n. 4647, 4646, 4645 e 4640 di __________

A__________, il quale però non è stato convenuto in giudizio. Il Pretore ha

ritenuto nondimeno “ricevibile” l'azione diretta nei confronti del solo

Patriziato, giacché __________ A__________ aveva già espresso il proprio consenso

al transito sui suoi terreni da parte della ditta attrice, né il Patriziato ha

recriminato per la mancata citazione in giudizio di costui (sentenza impugnata,

consid. 2c).

Riepilogati i criteri che disciplinano l'ottenimento

di un accesso necessario, il Pretore ha

accertato così che il fondo n. 4650 è – almeno in parte – situato nella

zona di estrazione del granito, sicché per essere sfruttato conformemente

alla sua destinazione necessita di un collegamento alla strada pubblica. Ricordati i vani tentativi di conseguire

l'accesso con gli strumenti offerti dal diritto pubblico, il primo

giudice ha ammesso quindi uno stato

di necessità (sentenza impugnata, consid. 4 e 5). Quanto all'esistenza di un accesso alternativo a quello

proposto dall'attrice – egli ha soggiunto – il Patriziato non aveva contestato negli

allegati preliminari l'asserto dell'attrice, secondo cui l'unico percorso

ipotizzabile è quello attraverso il suo fondo. Né, di conseguenza, è stata

approfondita durante l'istruttoria la possibilità di un collegamento a monte,

avanzata dal Patriziato soltanto con l'allegato conclusivo (sentenza

impugnata, consid. 6a, 6b, 6c e 6d).

A parte ciò – ha proseguito il Pretore – il passaggio attraverso la cava n. 9

risulta il più idoneo anche in ragione della configurazione dei luoghi e della

situazione anteriore, oltre che essere quello meno pregiudizievole per i fondi

vicini (consid. 6e). Senza contare che l'interesse dell'attrice a proseguire l'attività

di estrazione prevarrebbe, comunque sia, su quello del convenuto, al quale il

ripristino della strada esistente non toglierebbe nulla. Anche sotto questo

profilo non vi sarebbe dunque ragione – ha soggiunto il Pretore – di derogare

all'ordine di priorità dell'art. 694 cpv. 2 CC (consid. 7).

Relativamente all'indennità

dovuta, il primo giudice l'ha fissata in fr. 4000.–, rilevando che il perito non

aveva saputo prendere posizione in proposito, ma che la costituzione di un

diritto di passo esclusivo e adattabile, secondo le esigenze estrattive, su

tutta l'area della cava n. 9 non poteva rimanere senza compenso. E siccome il

convenuto non ha contestato l'offerta dell'attrice, quantunque formulata solo

con l'allegato conclusivo, tale offerta doveva reputarsi accettata (sentenza impugnata,

consid. 8 e 9). Per quel che riguarda infine l'esecutività della sentenza – ha

epilogato il Pretore – il fatto che l'attrice abbia “chiesto un passo necessario

coinvolgente l'intero sedime afferente alla cava 9, in considerazione della

peculiarità della strada di cava, la quale deve poter essere spostata a

dipendenza delle esigenze estrattive” imponeva di estendere – sulla scorta di

una planimetria confezionata da un geometra – la servitù all'intera area di

quella cava (sentenza impugnata, consid. 10).

3.

L'appellante si

duole anzitutto che la ditta istante non abbia convenuto in giudizio anche __________

A__________ benché il diritto di passo litigioso implichi il transito sulle di

lui particelle n. 4647, 4646, 4645 e 4640. Il litisconsorzio necessario – adduce

il convenuto riferendosi al vecchio art. 97 n. 5 CPC ticinese – è un

presupposto processuale che va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa. Di

conseguenza, ove un atto introduttivo della lite sia diretto solo contro taluni

litisconsorti, il giudice deve invitare la parte che lo ha presentato a

rimediare entro un termine ragionevole con la comminatoria dello stralcio della

causa in caso di inottemperanza (art. 47 vCPC). Che nella fattispecie __________

A__________ non abbia mai impedito il transito sui propri fondi e abbia anzi dichiarato

che la ditta attrice “potrà sempre usufruire” della libera circolazione è a suo

dire senza rilievo, poiché tale passaggio è possibile unica­mente in virtù di

un rapporto contrattuale suscettibile di essere disdetto in ogni tempo. E

trattandosi di una situazione che non garantisce durevolezza, neppure sotto il

profilo societario (__________ A__________ non essendo assimilabile all'attrice

né figurando tra i suoi amministratori), la possibilità di passare sulle

particelle n. 4647, 4646, 4645 e 4640 non può ritenersi assodata. Onde la

richiesta di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore perché

impartisca all'attrice un termine entro cui completare la petizione e integrare

il contraddittorio.

L'argomentazione non può

essere condivisa. __________ A__________ ha dichiarato – come detto – che la

ditta attrice “potrà sempre usufruire” della libera circolazione sulle sue particelle.

Non si è limitato quindi a un permesso precario, ma ha assicurato all'attrice

un diritto personale di passo che secondo la giurisprudenza più aggiornata è

sufficiente sotto il profilo dell'art. 694 cpv. 1 CC (DTF 136 III 138 consid. 5.3).

Certo, un diritto personale è meno sicuro di un diritto reale. La

giurisprudenza precisa tuttavia che, fosse il diritto personale disdetto o

soppresso, si ricreerebbe uno stato di necessità da far valere in primo luogo –

in ragione dello stato preesistente della proprietà e della viabilità (art. 694

cpv. 2 CC) – proprio nei confronti di chi quel diritto aveva concesso (DTF 136

III 139 consid. 5.3 v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_796/2013 del 17

marzo 2014 consid. 4.1). Nelle circostanze descritte la decisione del Pretore

di prescindere dalla citazione in giudizio di __________ A__________ resiste così

alla critica. Poco importa di conseguenza che l'attuale Codice di procedura

civile ascriva la figura del litisconsorzio necessario non più alla forma,

bensì alla legittimazione, cioè alla qualità per agire o per essere convenuto

in giudizio, che è una questione di merito

(ICCA, sentenza inc. 11.2013.43 del 19 gennaio 2015, consid. 9 con riferimento).

4.

L'appellante rimprovera

inoltre al primo giudice di non avere esa­minato, quantunque vi sia stato reso

attento, se il fondo dell'attrice possa essere raggiunto da monte senza

pregiudicare la proprietà patriziale. La doglianza è al limite del pretesto. Intanto

il Pretore ha rilevato come negli allegati preliminari il Patriziato non avesse

contestato che l'unico accesso carrozzabile alla particella n. 4650 sia quello attraverso

il proprio fondo, come sosteneva l'attrice. Inoltre egli ha constatato che il passaggio attraverso la cava n. 9 è più

idoneo (per la configurazione dei luoghi, per la situazione e per le vie d'accesso

preesistenti), oltre che meno pregiudizievole rispetto alla strada carrozzabile

asfaltata a monte, menzionata dal Patriziato nel memoriale conclusivo, “che si

dipana dalla strada cantonale all'altezza di __________, passando dai fondi n.

4858, 4861 e 4860” (sentenza impugnata, pag. 16 a 21). Con tali argomentazioni

il convenuto non si confronta neppure di scorcio, sicché al proposito l'appello

si rivela finanche irricevibile per difetto di motivazione (nel senso

dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

5.

L'appellante fa

valere dipoi che quand'anche la ponderazione degli interessi in campo inducesse

a concedere un accesso necessario alla particella n. 4650, l'aggravio di oltre

8000.

m² del fondo serviente è arbitraria e lesiva del principio della proporzionalità,

oltre che contraria all'art. 737 cpv. 2 CC che obbliga un avente diritto a

usare ogni possibile riguardo nel­l'esercizio della servitù. Il Patriziato

assevera che una simile estensione lo priverebbe della facoltà di disporre di

un'area importante e finanziariamente interessante, idonea a fruttare almeno fr. 10 000.– all'anno.

Che l'attrice intenda accedere al proprio fondo per estrarre granito – esso

allega – ancora non giustifica un simile sacrificio da parte del Patriziato. Spetta

se mai all'attrice adottare sul proprio fondo i provvedimenti necessari all'attività

estrattiva (sempre che la ditta abbia ancora un interesse). In caso contrario il

diritto di passo trascenderebbe in un'espropriazione abusiva. Quanto al fatto

che in una cava le strade d'accesso vengano spostate in funzione delle esigenze

estrattive, per l'appellante ciò non può andare a scapito del fondo serviente. Il

convenuto lamenta infine che il Pretore si sia sospinto oltre le richieste di

giudizio, l'attrice non avendo indicato con chiarezza dove intenda transitare

esattamente e non avendo mai preteso un diritto “mobile”, da esercitare a

piacimento.

a) Per

quanto attiene alla ponderazione d'interessi operata dal Pretore per la

concessione dell'accesso necessario, l'appellante non pretende che essa sia erronea

né spiega perché andrebbe rivista. In proposito non giova dunque attardarsi.

Quanto all'art. 737 cpv. 2 CC, la norma non definisce il contenuto di una

servitù, ma regola solo il suo esercizio una volta che il contenuto è stato

fissato (Petitpierre in: Basler

Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 1 ad art. 737). L'applicabilità di tale

norma al caso specifico è quindi dubbia, dovendosi statuire in concreto sull'esistenza

e l'estensione del passo e non solo sul suo esercizio. Ad ogni buon conto la questione

può rimanere irrisolta perché la censura di esercizio eccessivo si confonde nella

fattispecie con quella relativa alla estensione del passo, su cui si tornerà oltre

(consid. 6).

b) Riguardo

alla presunta privazione della facoltà di disporre di un'area importante e

finanziariamente interessante, il AP 1 omette una volta di più di confrontarsi

con la motivazione del Pretore, il quale ha accertato come la cava n. 9 non sia

più sfruttabile almeno nella parte bassa e come, ad ogni modo, una strada di

cava “non pregiudica l'utilizzo del sedime riferito alla cava 9, ma semmai lo

valorizza” (sentenza impugnata, consid. 7.2). Privo della necessaria motivazione,

al proposito l'appello sfugge dunque a ulteriore disamina.

c) Che

poi un accesso necessario debba garantire una sufficiente raggiungibilità del

fondo e non assicurare l'attività eco­nomica che l'avente diritto intende

esercitare su quel fondo è indubbio. Nondimeno un “accesso

sufficiente” presuppone un collegamento alla pubblica via atto a consentire,

dal punto di vista oggettivo, uno sfruttamento adeguato e razionale del fondo,

conforme alla sua destinazione (sentenza del Tribunale federale 5A_931/2015 del

10.

giugno 2016 consid. 3.3.1 con rinvii in: SJ 2017 I 123;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.51 del 20 luglio 2017 consid. 5 con rinvii). E in concreto neppure l'appellante revoca più in dubbio che

la particella n. 4650, inserita per un'area di 1870 m² nella zona

di estrazione e lavorazione del granito, sia priva di un collegamento

siffatto. Quanto all'adombrata perdita d'interesse dell'attrice per l'attività

estrattiva, essa si riconduce a una mera affermazione che non trova riscontro agli

atti, ma è anzi smentita dagli accertamenti del primo giudice con i quali, ancora

una volta, il convenuto non si confronta neppure di sfuggita (sentenza

impugnata, consid. 7.1). Al riguardo non soccorre pertanto diffondersi.

d) Relativamente

al timore che il diritto di passo “mobile” concesso dal Pretore esponga il Patriziato

a fisime dell'attrice, la quale potrebbe aprire fronti di estrazione a

piacimento, esso riguarda il problema legato all'estensione dell'accesso. Su

questo punto il Pretore ha constatato che l'attrice chiede un passo necessario

sull'intera superficie di 8100 m² perché

una strada di cava deve poter essere spostata secondo le esigenze dell'estrazione

(sentenza impugnata, consid. 10). L'appellante rimprovera al primo giudice di

avere statuito

ultra petita, l'attrice non avendo indicato espressamente dove

esercitare il diritto di passo né avendo mai preteso un diritto di natura “mobile”.

Nella

misura in cui sembra censurare nuovamente un'insufficiente indicazione del percorso

da parte dell'attrice, la doglianza è già stata dichiarata irricevibile da

questa Camera nella citata sentenza del 30 agosto 2010 (inc. 11.2010.90,

consid. 3). Non può dunque essere riesaminata. Più delicata è l'obiezione secondo

cui la AO 1 non ha mai preteso un diritto di passo “mobile” ed esercitabile “ad

esclusivo piacimento dell'avente diritto”. Negli allegati preliminari invero l'attrice

sosteneva che il tracciato dell'accesso necessario doveva coincidere con la

strada già esistente lungo la cava n. 9 (petizione, pag. 11 e 13; replica, pag.

16). Ancora nell'allegato conclusivo, preso atto della perizia del dott. __________

B__________, essa aveva ribadito che “il fondo n. 4650 (recte: 4649) sul

quale si chiede la concessione del passo necessario è già percorso da una

strada di cava che, con interventi di minima entità, permette di raggiungere il

fondo n. 4650 della ditta attrice” (pag. 12).

Certo,

nel memoriale conclusivo l'interessata offriva anche, in subordine, un'indennità

di fr. 4000.– per tenere conto del fatto che “per la sua

natura e la sua utilizzazione la strada di cava potrebbe in futuro subire delle

modifiche di terreno” (pag. 17). Che ciò abilitasse il Pretore a ravvisare una

richiesta di accesso su tutta l'area di 8100 m² è nondimeno dubbio. Anche perché il perito aveva accertato come la

strada esistente sia più che sufficiente come pista di cantiere e, una volta

sistemata e prolungata, permetterebbe di raggiungere la particella n. 4650

per l'estrazione e il trasporto a valle del materiale (referto del 15 maggio

2014, pag. 28). Ad ogni buon conto la questione di sapere se il primo giudice si

sia sospinto oltre le conclusioni delle parti può rimanere irrisolta, la

decisione impugnata dovendo essere riformata già per un altro motivo, come si vedrà

senza indugio.

6.

Nel definire il

tracciato dell'accesso necessario il Pretore ha rilevato, sulla scorta delle

conclusioni peritali, la necessità – peculiare a questo genere di opere – di

adattare e spostare le strade di cava secondo le esigenze dell'estrazione. Ed egli

non ha riscontrato alcun pregiudizio particolare che da ciò deriverebbe al

Patriziato, il quale potrebbe continuare a sfruttare la cava n. 9 affittandola

a terzi (sentenza impugnata, consid. 8). Per l'appellante, invece, l'accesso deve

limitarsi alla superficie necessaria per raggiungere il fondo dominante e non

garantisce la modifica a piacimento del percorso per agevolare l'attività del

richiedente.

a) Per

principio l'art. 694 cpv. 3 CC conferisce al richiedente il diritto a un accesso

meramente necessario, non al collegamento veicolare che più gli accomoda. Né fa

dubbio che tra i vari percorsi entranti in linea di conto vada privilegiato

quello meno pregiudizievole per il fondo serviente, sempre che esso non risulti

sproporzionatamente oneroso per il richiedente (I CCA, sentenza inc. 11.2014.81

del 1° dicembre 2016, consid. 11a con rinvii). Alla luce di ciò il

riconoscimento all'attrice di un accesso necessario sull'intera area della cava

n. 9 non si giustifica. Per avvicinarsi alla particella n. 4650 la AO 1 può usare

senza costi eccessivi, come ha rilevato il perito, la pista esistente lungo la

cava n. 9, da essa medesima realizzata a proprie spese – secondo l'accertamento

incontestato del Pretore (sentenza impugnata, consid. 8 in fine) – quando essa

aveva in affitto tale porzione di terreno. Tanto più che l'attrice medesima

l'ha invocata a varie riprese (sopra, consid. 5d).

b) Quanto

all'esigenza – sottolineata dal Pretore – di spostare le strade di cantiere,

per loro natura provvisorie in funzione dell'attività estrattiva, essa trova sì

riscontro nelle premesse di carattere generale della perizia 15 maggio 2014 (pag.

7.

e 28, punto 6). Contrariamente all'opinione del primo giudice (sentenza

impugnata, pag. 29 seg.), tuttavia, tale constatazione non implica in concreto

la concessione di un accesso necessario “coinvolgente tutto il sedime

riguardante la cava 9”. Come testé illustrato, già nella sua prima

valutazione il dott. __________ B__________ aveva rilevato la possibilità di

raggiungere – con qualche accorgimento – il fondo dell'attrice grazie alla

pista di cantiere esistente (sopra, consid. 5d). Non si intravedono estremi per

scostarsi da simile accertamento, con­diviso dalla stessa attrice

(memoriale conclusivo, pag. 8 in basso).

c) Rimane

da definire la superficie su cui concedere l'accesso necessario. L'appellante chiede di respingere interamente la petizione, ma ciò è escluso,

non potendosi rimettere in discussione – per quanto si è detto – che la

particella n. 4650 versi in uno stato di necessità nel senso dell'art. 694

cpv. 1 CC. Si tratta di individuare così il percorso necessario dell'ac­cesso,

dipartendosi dalla pista di cantiere esistente, e di definire l'accesso meno

pregiudizievole per fondo serviente. Ora, invitato il 21 settembre 2017 da

questa Camera a precisare graficamente il tracciato esatto del percorso

esistente lungo la cava n. 9 e a determinare il “minimo prolungamento

necessario” per consentire uno sfruttamento adeguato e razionale della

particella n. 4650 arrecando il minor pregiudizio possibile alla

particella n. 4649 (art. 316 cpv. 3 CPC), il perito ha risposto nel suo

complemento del 23 novembre 2017 che l'estensione della pista può essere limitata

– grazie all'impiego di una gru di tipo “derrick” entro la particella n. 4650 –

“alla base della parete” (a una quota di 360 m s.l.m, ovvero 40 m più in

basso rispetto al ciglio della particella n. 4650), con un accesso della

pendenza di circa il 5%. In ogni caso tale soluzione avrebbe implicato un

parziale sconfinamento nell'area della cava n. 8 in uso a terzi (loc. cit.,

pag. 6; doc. FF modificato).

Sulla

scorta di una valutazione dell'ing. __________ M__________, il

Patriziato ha deplorato il 30 gennaio 2018 l'inattendibilità del complemento

peritale, ritenendolo viziato da un manifesto errore nel calcolo della pendenza

(che invece del prospettato 5% risultava in media di circa il 40%). Da parte

sua l'attrice ha obiettato il 13 aprile 2018 che né la delucidazione peritale

del 23 novembre 2017 né l'analisi di fattibilità dell'ing. __________ M__________

tenevano conto della possibilità attuale di raggiungere la particella n. 4650

senza dover far capo a una nuova strada. Preso atto di simili contestazioni,

questa Camera ha sollecitato l'11 giugno 2018 un'ulteriore delucidazione dal

dott. __________ B__________ e ha convocato le parti a un sopralluogo del

27.

agosto 2018. Contestualmente essa ha invitato il perito a limitare il suo

esame alla fattibilità di “un tracciato tutto all'interno della cava n.

9.

che consenta – segnatamente con l'impiego di una gru ʽderrick’ – lo

sfruttamento adeguato e in sicurezza del fondo n. 4650 senza dover ricorrere a

un prolungamento della pista di cantiere”, giacché una risposta affermativa a

tale quesito avrebbe reso superflui gli altri quesiti relativi al prolungamento

della pista.

Il

14.

gennaio 2019 il dott. __________ B__________ ha risposto affermativamente

alla questione. Indicando il tracciato della pista esistente sulla planimetria

acclusa alla sentenza del Pretore (doc. FF), egli ha precisato che è possibile

evitare lo sconfinamento dalla cava n. 9, a condizione che il terreno venga

sistemato adeguatamente per consentire l'uso di un “derrick” dal braccio di 60–70

m sulla particella n. 4650 (referto, pag. 5 e 7). Alla luce di questa chiara e

motivata valutazione specialistica, confermata dagli accertamenti del sopralluogo

che hanno permesso di riscontrare l'esistenza, lungo il percorso indicato dal

perito, di un tracciato all'interno della cava n. 9, non v'è motivo per distanziarsi

dalle conclusioni del perito, non più discusso neppure dalle parti.

d) In

definitiva l'appello merita parziale accoglimento, nel senso che l'accesso

necessario alla particella n. 4650 da iscrivere a carico della particella n.

4649.

andrà esercitato lungo la striscia segnata in giallo (all'interno della

cava n. 9) sulla planimetria allegata, che forma parte integrante del presente

giudizio. Venendo a cadere la possibilità di modificare – su tutta l'area della

cava n. 9 – la pista di cantiere esistente, si impone inoltre di riformare

anche il dispositivo n. 1.2 § del giudizio impugnato, cancellando la facoltà

per l'attrice di provvedere a un “eventuale spostamento”. Per quel che è della

sistemazione (e manutenzione) in sicurezza della pista esistente,

invece, l'attrice va rimessa alle proprie responsabilità.

7.

L'appellante contesta

infine l'indennizzo di fr. 4000.– che il Pretore gli ha riconosciuto per la

concessione all'attrice di un accesso necessario sull'area della cava n. 9. Il

primo giudice ha ritenuto l'ammontare adeguato, oltre che non avversato. Il

Patriziato obietta che tutte le pretese della controparte sono state puntualmente

contestate, inclusa l'indennità offertagli. A parte ciò, esso fa valere di non aver

potuto immaginare che il Pretore avrebbe concesso il passo su un'area di oltre 8000

m². Nel caso in cui fosse confermata l'estensione stabilita dal Pretore, l'indennità

dovrebbe essere pertanto, a suo parere, “ben diversa” da quella assegnata. La

doglianza risulta senza oggetto. Come si visto, in concreto l'ipotesi di un accesso

necessario che gravi su tutta l'area della cava n. 9 non entra in linea di

conto. D'altro lato neppure l'attrice, confrontata – al più tardi in esito ai

complementi peritali esperiti in appello – con la possibilità di delimitare a

una zona ben definita il tracciato dell'accesso necessario, non ha chiesto una

riduzione del­l'indennità a suo carico. In proposito la sentenza impugnata

sfugge perciò a ulteriore disamina.

8.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

esce sconfitto per quanto riguarda la sua resistenza all'accesso necessario riconosciuto

dal Pretore all'attrice, mentre ottiene causa vinta nella misura in cui vede limitare

il passo a una striscia di terreno ben delimitata all'interno della cava n. 9. Per

il resto, la AO 1 pur presentando osservazioni tardive e quindi irricevibili,

ha partecipato attivamente alla procedura di appello, in particolare al fine di

definire quesiti e controquesiti peritali. Tutto ponderato, si giustifica così di

addebitare al AP 1 la metà degli oneri processuali e di porre l'altra metà a

carico del­l'attrice, compensando le ripetibili. L'esito del giudizio odierno

non influisce invece sul dispositivo inerente alle spese di primo grado, che il

Pretore ha posto a carico della AO 1 e che questa non contesta di dover

assumere nemmeno nelle osservazioni del 4 marzo 2016 in cui postula la piena

conferma della sentenza impugnata.

9.

Circa i rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso accertato dal Pretore (sopra, consid. 1)

raggiunge la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza

impugnata è così riformato:

1.1 La petizione è accolta, nel senso che sulla

particella n. 4649 RFD di

__________, sezione di __________, è costituita una servitù di accesso necessario

pedonale e con veicoli di cantiere in favore della particella n. 4650 RFD di __________,

sezione di __________o, da esercitare sulla striscia di terreno segnata in

giallo all'interno della cava n. 9 sulla planimetria acclusa, dichiarata parte

integrante della presente sentenza. L'ufficiale del registro fon­diario del

Distretto di Riviera è invitato a iscrivere la servitù di accesso necessario al

passaggio in giudicato dell'attuale decisione.

1.2 La ditta AO 1 verserà al AP 1 un'indennità di fr.

4000.– al momento dell'iscrizione della servitù di accesso necessario nel

registro fondiario.

1.3 La ditta AO 1 provvederà a sue spese alle opere

di costruzione e di manutenzione della pista da cantiere oggetto del diritto di

accesso necessario.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese di appello di complessivi

fr. 9000.– (di cui fr. 6199.41 per i complementi peritali), da anticipare dall'appellante,

sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

III. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).