11.2015.100
Accesso necessario: ridimensionamento del tracciato
4 marzo 2019Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.100
Lugano
4 marzo 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa OA.2009.11 (accesso
necessario) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 6 aprile 2009 dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 13 novembre 2015 presentato dal AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
7 ottobre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. La ditta AO 1, attiva
nell'estrazione e nella lavorazione del granito, è proprietaria dal 10 dicembre
2002 della particella n. 4650 (14 931 m²) RFD
di __________, sezione di __________. Il fondo, inserito dal piano regolatore quasi
interamente nella zona forestale, salvo un comparto a valle di 1870 m² compreso
nella zona di estrazione e lavorazione del granito, confina con la particella
n. 4649 (263 099 m²), proprietà del AP 1. Quest'ultimo
fondo è suddiviso nella porzione a valle in lotti corrispondenti a cave per l'estrazione
del granito che sono affittate a privati. Il 1° gennaio 1991 la AO 1 ha
ottenuto in
affitto
la cava n. 9 (segnata in rosa sulla planimetria, 8100 m²), ora in disuso, che
le permetteva di accedere alla pubblica via comunale (particelle n. 4642, 2196 m²)
e cantonale
(particella n.
4365, 22 709 m²) mediante una strada di
cantiere lungo la cava stessa e transitando poi sulle particelle n. 4647, 4646,
4645, 4641 e 4640, tutte proprietà di __________ A__________ e affittate alla AO
1 per la lavorazione e il deposito del granito. In seguito alla disdetta, da
parte del AP 1, del contratto d'affitto riguardante la cava n. 9 per il 31 dicembre
2002, la ditta AO 1, proprietaria della particella n. 4650, non ha più diritto
di attraversare il fondo n. 4649 per accedere alla pubblica via.
B. Un tentativo
di garantire un accesso veicolare alla particella n. 4650 con gli
strumenti del diritto pubblico è decaduto infruttuoso per il mancato
inserimento nel piano regolatore comunale di una strada di collegamento tra le
particelle n. 4649 e 4650 (risoluzione del Consiglio di Stato n. 4631, del 10
settembre 2008, e successivo ricorso, dichiarato irricevibile il 16 gennaio
2009 dal Tribunale cantonale amministrativo). Di conseguenza il 2 aprile 2009 la
AO 1 ha promosso causa contro il AP 1 davanti al Pretore del Distretto di
Riviera perché l'ufficiale del registro fondiario fosse tenuto a iscrivere una
servitù di accesso necessario pedonale e veicolare a carico della particella n. 4649
in favore della propria particella n. 4650 “in corrispondenza della cava n. 9,
e meglio come alla planimetria allegata”. A tal fine la ditta ha offerto un'indennità
“stabilita dal Pretore, secondo il suo apprezzamento, rispettivamente fissata
sulla base di una perizia”. Con risposta del 4 maggio 2009 il convenuto ha
proposto di respingere la petizione. L'attrice ha replicato l'8 giugno 2009,
confermando le proprie richieste di giudizio. Il convenuto ha duplicato l'8
luglio 2009, sollevando varie eccezioni processuali e postulando il rigetto
della petizione in ordine, subordinatamente nel merito.
C. All'udienza
preliminare del 30 settembre 2009 le parti hanno notificato mezzi istruttori e
con decreto del 22 giugno 2010 il Pretore ha respinto le eccezioni processuali.
Un appello del 13 luglio 2010 presentato dal AP 1 contro tale decisione è stato
dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 30 agosto 2010 (inc.
11.2010.90). L'istruttoria, nell'ambito della quale è stata assunta una perizia
volta a chiarire le possibilità di accesso alla particella n. 4650, si è chiusa
il 23 settembre 2014. Le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo
memoriale del 30 novembre 2014 l'attrice ha chiesto di accogliere la petizione
senza corrispettivo o, in subordine, dietro versamento di un'indennità di fr.
4000.–. Nel suo allegato del
28 novembre 2014 il Patriziato ha instato una volta ancora per il rigetto dell'azione.
D. Statuendo con
sentenza del 7 ottobre 2015, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato all'ufficiale
del registro fondiario di iscrivere una servitù di passo necessario pedonale e
con veicoli da cantiere in favore della particella n. 4650 sulla particella n. 4649
in corrispondenza della cava n. 9, conformemente a una planimetria allestita dall'ing.
__________ A__________ annessa alla decisione. Egli ha fissato in fr. 4000.– l'indennità
da versare al AP 1 e ha accertato l'obbligo dell'attrice di provvedere a
proprie spese alle opere di costruzione, come pure all'eventuale spostamento e alla
manutenzione della strada lungo la cava oggetto del diritto di passo necessario.
Le spese processuali di fr. 19 926.25 (comprese
quelle peritali di
fr. 14 238.75) sono state poste a
carico dell'attrice, tenuta inoltre a rifondere al convenuto fr. 4500.– per
ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata il AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 novembre
2015 in cui chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di
respingere la petizione. In via subordinata esso postula l'annullamento del
giudizio impugnato e il rinvio degli atti al primo giudice “affinché inviti l'attrice
a completare la petizione, riprendere gli (atti) omessi, integrare l'istruttoria
ed emanare un nuovo giudizio secondo i considerandi, in particolare applicando
l'art. 737 cpv. 2 CC”. Nelle sue osservazioni del 4 marzo 2016 l'attrice conclude
per il rigetto dell'appello.
F. Interpellato dal
giudice delegato di questa Camera per una delucidazione della sua perizia del
15 maggio 2014, il dott. __________ B__________ ha presentato un complemento del
23 novembre 2017. Sulla scorta di un referto commissionato privatamente all'ing.
__________ M__________, il AP 1 ha criticato i nuovi accertamenti del perito. Ne
è seguita un'ulteriore delucidazione peritale. Definiti l'11 giugno 2018 i
nuovi quesiti e controquesiti peritali, le parti sono state citate, su loro
richiesta, per un sopralluogo che si è tenuto il 27 agosto 2018. La procedura è
poi stata sospesa fino al 30 novembre 2018 per consentire alle parti di trovare
un accordo amichevole. Decaduto infruttuoso quel termine, il dott. __________ B__________
è stato chiamato a consegnare un'ultima delucidazione della perizia, che egli
ha presentato il
14 gennaio 2019. Le parti non hanno formulato osservazioni a quest'ultimo
documento.
Considerandi
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in
vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a essere
regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si
applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della
decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31
dicembre 2010 in azioni trattate con la procedura ordinaria degli art. 165
segg. CPC ticinese sono appellabili quindi entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr.
10.
000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie
tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr.
30.
000.– (sentenza impugnata, pag. 35),
importo che non appare inverosimile e che non è messo in discussione dalle
parti. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è
pervenuta al patrocinatore del convenuto il 14 ottobre 2015. Introdotto il 13
novembre 2015, ultimo giorno utile, l'appello è pertanto ricevibile. Tardive e perciò
inammissibili sono invece le osservazioni della AO 1, depositate solo l'8 marzo
2016.
(timbro postale sulla busta d'invio), oltre 30 giorni dopo la notifica
dell'appello, risalente – per ammissione dell'attrice medesima – al 3 febbraio
2016.
2.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che un passo necessario va chiesto
ai proprietari di tutte le particelle toccate dal percorso previsto, i quali
devono essere convenuti alla stregua di litisconsorti necessari. Ciò posto, egli
ha ritenuto che per raggiungere la propria particella n. 4650 dalla strada
pubblica l'attrice debba passare nel caso specifico, oltre che sulla particella
n. 4649 del Patriziato, anche sulle particelle n. 4647, 4646, 4645 e 4640 di __________
A__________, il quale però non è stato convenuto in giudizio. Il Pretore ha
ritenuto nondimeno “ricevibile” l'azione diretta nei confronti del solo
Patriziato, giacché __________ A__________ aveva già espresso il proprio consenso
al transito sui suoi terreni da parte della ditta attrice, né il Patriziato ha
recriminato per la mancata citazione in giudizio di costui (sentenza impugnata,
consid. 2c).
Riepilogati i criteri che disciplinano l'ottenimento
di un accesso necessario, il Pretore ha
accertato così che il fondo n. 4650 è – almeno in parte – situato nella
zona di estrazione del granito, sicché per essere sfruttato conformemente
alla sua destinazione necessita di un collegamento alla strada pubblica. Ricordati i vani tentativi di conseguire
l'accesso con gli strumenti offerti dal diritto pubblico, il primo
giudice ha ammesso quindi uno stato
di necessità (sentenza impugnata, consid. 4 e 5). Quanto all'esistenza di un accesso alternativo a quello
proposto dall'attrice – egli ha soggiunto – il Patriziato non aveva contestato negli
allegati preliminari l'asserto dell'attrice, secondo cui l'unico percorso
ipotizzabile è quello attraverso il suo fondo. Né, di conseguenza, è stata
approfondita durante l'istruttoria la possibilità di un collegamento a monte,
avanzata dal Patriziato soltanto con l'allegato conclusivo (sentenza
impugnata, consid. 6a, 6b, 6c e 6d).
A parte ciò – ha proseguito il Pretore – il passaggio attraverso la cava n. 9
risulta il più idoneo anche in ragione della configurazione dei luoghi e della
situazione anteriore, oltre che essere quello meno pregiudizievole per i fondi
vicini (consid. 6e). Senza contare che l'interesse dell'attrice a proseguire l'attività
di estrazione prevarrebbe, comunque sia, su quello del convenuto, al quale il
ripristino della strada esistente non toglierebbe nulla. Anche sotto questo
profilo non vi sarebbe dunque ragione – ha soggiunto il Pretore – di derogare
all'ordine di priorità dell'art. 694 cpv. 2 CC (consid. 7).
Relativamente all'indennità
dovuta, il primo giudice l'ha fissata in fr. 4000.–, rilevando che il perito non
aveva saputo prendere posizione in proposito, ma che la costituzione di un
diritto di passo esclusivo e adattabile, secondo le esigenze estrattive, su
tutta l'area della cava n. 9 non poteva rimanere senza compenso. E siccome il
convenuto non ha contestato l'offerta dell'attrice, quantunque formulata solo
con l'allegato conclusivo, tale offerta doveva reputarsi accettata (sentenza impugnata,
consid. 8 e 9). Per quel che riguarda infine l'esecutività della sentenza – ha
epilogato il Pretore – il fatto che l'attrice abbia “chiesto un passo necessario
coinvolgente l'intero sedime afferente alla cava 9, in considerazione della
peculiarità della strada di cava, la quale deve poter essere spostata a
dipendenza delle esigenze estrattive” imponeva di estendere – sulla scorta di
una planimetria confezionata da un geometra – la servitù all'intera area di
quella cava (sentenza impugnata, consid. 10).
3.
L'appellante si
duole anzitutto che la ditta istante non abbia convenuto in giudizio anche __________
A__________ benché il diritto di passo litigioso implichi il transito sulle di
lui particelle n. 4647, 4646, 4645 e 4640. Il litisconsorzio necessario – adduce
il convenuto riferendosi al vecchio art. 97 n. 5 CPC ticinese – è un
presupposto processuale che va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa. Di
conseguenza, ove un atto introduttivo della lite sia diretto solo contro taluni
litisconsorti, il giudice deve invitare la parte che lo ha presentato a
rimediare entro un termine ragionevole con la comminatoria dello stralcio della
causa in caso di inottemperanza (art. 47 vCPC). Che nella fattispecie __________
A__________ non abbia mai impedito il transito sui propri fondi e abbia anzi dichiarato
che la ditta attrice “potrà sempre usufruire” della libera circolazione è a suo
dire senza rilievo, poiché tale passaggio è possibile unicamente in virtù di
un rapporto contrattuale suscettibile di essere disdetto in ogni tempo. E
trattandosi di una situazione che non garantisce durevolezza, neppure sotto il
profilo societario (__________ A__________ non essendo assimilabile all'attrice
né figurando tra i suoi amministratori), la possibilità di passare sulle
particelle n. 4647, 4646, 4645 e 4640 non può ritenersi assodata. Onde la
richiesta di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore perché
impartisca all'attrice un termine entro cui completare la petizione e integrare
il contraddittorio.
L'argomentazione non può
essere condivisa. __________ A__________ ha dichiarato – come detto – che la
ditta attrice “potrà sempre usufruire” della libera circolazione sulle sue particelle.
Non si è limitato quindi a un permesso precario, ma ha assicurato all'attrice
un diritto personale di passo che secondo la giurisprudenza più aggiornata è
sufficiente sotto il profilo dell'art. 694 cpv. 1 CC (DTF 136 III 138 consid. 5.3).
Certo, un diritto personale è meno sicuro di un diritto reale. La
giurisprudenza precisa tuttavia che, fosse il diritto personale disdetto o
soppresso, si ricreerebbe uno stato di necessità da far valere in primo luogo –
in ragione dello stato preesistente della proprietà e della viabilità (art. 694
cpv. 2 CC) – proprio nei confronti di chi quel diritto aveva concesso (DTF 136
III 139 consid. 5.3 v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_796/2013 del 17
marzo 2014 consid. 4.1). Nelle circostanze descritte la decisione del Pretore
di prescindere dalla citazione in giudizio di __________ A__________ resiste così
alla critica. Poco importa di conseguenza che l'attuale Codice di procedura
civile ascriva la figura del litisconsorzio necessario non più alla forma,
bensì alla legittimazione, cioè alla qualità per agire o per essere convenuto
in giudizio, che è una questione di merito
(ICCA, sentenza inc. 11.2013.43 del 19 gennaio 2015, consid. 9 con riferimento).
4.
L'appellante rimprovera
inoltre al primo giudice di non avere esaminato, quantunque vi sia stato reso
attento, se il fondo dell'attrice possa essere raggiunto da monte senza
pregiudicare la proprietà patriziale. La doglianza è al limite del pretesto. Intanto
il Pretore ha rilevato come negli allegati preliminari il Patriziato non avesse
contestato che l'unico accesso carrozzabile alla particella n. 4650 sia quello attraverso
il proprio fondo, come sosteneva l'attrice. Inoltre egli ha constatato che il passaggio attraverso la cava n. 9 è più
idoneo (per la configurazione dei luoghi, per la situazione e per le vie d'accesso
preesistenti), oltre che meno pregiudizievole rispetto alla strada carrozzabile
asfaltata a monte, menzionata dal Patriziato nel memoriale conclusivo, “che si
dipana dalla strada cantonale all'altezza di __________, passando dai fondi n.
4858, 4861 e 4860” (sentenza impugnata, pag. 16 a 21). Con tali argomentazioni
il convenuto non si confronta neppure di scorcio, sicché al proposito l'appello
si rivela finanche irricevibile per difetto di motivazione (nel senso
dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
5.
L'appellante fa
valere dipoi che quand'anche la ponderazione degli interessi in campo inducesse
a concedere un accesso necessario alla particella n. 4650, l'aggravio di oltre
8000.
m² del fondo serviente è arbitraria e lesiva del principio della proporzionalità,
oltre che contraria all'art. 737 cpv. 2 CC che obbliga un avente diritto a
usare ogni possibile riguardo nell'esercizio della servitù. Il Patriziato
assevera che una simile estensione lo priverebbe della facoltà di disporre di
un'area importante e finanziariamente interessante, idonea a fruttare almeno fr. 10 000.– all'anno.
Che l'attrice intenda accedere al proprio fondo per estrarre granito – esso
allega – ancora non giustifica un simile sacrificio da parte del Patriziato. Spetta
se mai all'attrice adottare sul proprio fondo i provvedimenti necessari all'attività
estrattiva (sempre che la ditta abbia ancora un interesse). In caso contrario il
diritto di passo trascenderebbe in un'espropriazione abusiva. Quanto al fatto
che in una cava le strade d'accesso vengano spostate in funzione delle esigenze
estrattive, per l'appellante ciò non può andare a scapito del fondo serviente. Il
convenuto lamenta infine che il Pretore si sia sospinto oltre le richieste di
giudizio, l'attrice non avendo indicato con chiarezza dove intenda transitare
esattamente e non avendo mai preteso un diritto “mobile”, da esercitare a
piacimento.
a) Per
quanto attiene alla ponderazione d'interessi operata dal Pretore per la
concessione dell'accesso necessario, l'appellante non pretende che essa sia erronea
né spiega perché andrebbe rivista. In proposito non giova dunque attardarsi.
Quanto all'art. 737 cpv. 2 CC, la norma non definisce il contenuto di una
servitù, ma regola solo il suo esercizio una volta che il contenuto è stato
fissato (Petitpierre in: Basler
Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 1 ad art. 737). L'applicabilità di tale
norma al caso specifico è quindi dubbia, dovendosi statuire in concreto sull'esistenza
e l'estensione del passo e non solo sul suo esercizio. Ad ogni buon conto la questione
può rimanere irrisolta perché la censura di esercizio eccessivo si confonde nella
fattispecie con quella relativa alla estensione del passo, su cui si tornerà oltre
(consid. 6).
b) Riguardo
alla presunta privazione della facoltà di disporre di un'area importante e
finanziariamente interessante, il AP 1 omette una volta di più di confrontarsi
con la motivazione del Pretore, il quale ha accertato come la cava n. 9 non sia
più sfruttabile almeno nella parte bassa e come, ad ogni modo, una strada di
cava “non pregiudica l'utilizzo del sedime riferito alla cava 9, ma semmai lo
valorizza” (sentenza impugnata, consid. 7.2). Privo della necessaria motivazione,
al proposito l'appello sfugge dunque a ulteriore disamina.
c) Che
poi un accesso necessario debba garantire una sufficiente raggiungibilità del
fondo e non assicurare l'attività economica che l'avente diritto intende
esercitare su quel fondo è indubbio. Nondimeno un “accesso
sufficiente” presuppone un collegamento alla pubblica via atto a consentire,
dal punto di vista oggettivo, uno sfruttamento adeguato e razionale del fondo,
conforme alla sua destinazione (sentenza del Tribunale federale 5A_931/2015 del
10.
giugno 2016 consid. 3.3.1 con rinvii in: SJ 2017 I 123;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.51 del 20 luglio 2017 consid. 5 con rinvii). E in concreto neppure l'appellante revoca più in dubbio che
la particella n. 4650, inserita per un'area di 1870 m² nella zona
di estrazione e lavorazione del granito, sia priva di un collegamento
siffatto. Quanto all'adombrata perdita d'interesse dell'attrice per l'attività
estrattiva, essa si riconduce a una mera affermazione che non trova riscontro agli
atti, ma è anzi smentita dagli accertamenti del primo giudice con i quali, ancora
una volta, il convenuto non si confronta neppure di sfuggita (sentenza
impugnata, consid. 7.1). Al riguardo non soccorre pertanto diffondersi.
d) Relativamente
al timore che il diritto di passo “mobile” concesso dal Pretore esponga il Patriziato
a fisime dell'attrice, la quale potrebbe aprire fronti di estrazione a
piacimento, esso riguarda il problema legato all'estensione dell'accesso. Su
questo punto il Pretore ha constatato che l'attrice chiede un passo necessario
sull'intera superficie di 8100 m² perché
una strada di cava deve poter essere spostata secondo le esigenze dell'estrazione
(sentenza impugnata, consid. 10). L'appellante rimprovera al primo giudice di
avere statuito
ultra petita, l'attrice non avendo indicato espressamente dove
esercitare il diritto di passo né avendo mai preteso un diritto di natura “mobile”.
Nella
misura in cui sembra censurare nuovamente un'insufficiente indicazione del percorso
da parte dell'attrice, la doglianza è già stata dichiarata irricevibile da
questa Camera nella citata sentenza del 30 agosto 2010 (inc. 11.2010.90,
consid. 3). Non può dunque essere riesaminata. Più delicata è l'obiezione secondo
cui la AO 1 non ha mai preteso un diritto di passo “mobile” ed esercitabile “ad
esclusivo piacimento dell'avente diritto”. Negli allegati preliminari invero l'attrice
sosteneva che il tracciato dell'accesso necessario doveva coincidere con la
strada già esistente lungo la cava n. 9 (petizione, pag. 11 e 13; replica, pag.
16). Ancora nell'allegato conclusivo, preso atto della perizia del dott. __________
B__________, essa aveva ribadito che “il fondo n. 4650 (recte: 4649) sul
quale si chiede la concessione del passo necessario è già percorso da una
strada di cava che, con interventi di minima entità, permette di raggiungere il
fondo n. 4650 della ditta attrice” (pag. 12).
Certo,
nel memoriale conclusivo l'interessata offriva anche, in subordine, un'indennità
di fr. 4000.– per tenere conto del fatto che “per la sua
natura e la sua utilizzazione la strada di cava potrebbe in futuro subire delle
modifiche di terreno” (pag. 17). Che ciò abilitasse il Pretore a ravvisare una
richiesta di accesso su tutta l'area di 8100 m² è nondimeno dubbio. Anche perché il perito aveva accertato come la
strada esistente sia più che sufficiente come pista di cantiere e, una volta
sistemata e prolungata, permetterebbe di raggiungere la particella n. 4650
per l'estrazione e il trasporto a valle del materiale (referto del 15 maggio
2014, pag. 28). Ad ogni buon conto la questione di sapere se il primo giudice si
sia sospinto oltre le conclusioni delle parti può rimanere irrisolta, la
decisione impugnata dovendo essere riformata già per un altro motivo, come si vedrà
senza indugio.
6.
Nel definire il
tracciato dell'accesso necessario il Pretore ha rilevato, sulla scorta delle
conclusioni peritali, la necessità – peculiare a questo genere di opere – di
adattare e spostare le strade di cava secondo le esigenze dell'estrazione. Ed egli
non ha riscontrato alcun pregiudizio particolare che da ciò deriverebbe al
Patriziato, il quale potrebbe continuare a sfruttare la cava n. 9 affittandola
a terzi (sentenza impugnata, consid. 8). Per l'appellante, invece, l'accesso deve
limitarsi alla superficie necessaria per raggiungere il fondo dominante e non
garantisce la modifica a piacimento del percorso per agevolare l'attività del
richiedente.
a) Per
principio l'art. 694 cpv. 3 CC conferisce al richiedente il diritto a un accesso
meramente necessario, non al collegamento veicolare che più gli accomoda. Né fa
dubbio che tra i vari percorsi entranti in linea di conto vada privilegiato
quello meno pregiudizievole per il fondo serviente, sempre che esso non risulti
sproporzionatamente oneroso per il richiedente (I CCA, sentenza inc. 11.2014.81
del 1° dicembre 2016, consid. 11a con rinvii). Alla luce di ciò il
riconoscimento all'attrice di un accesso necessario sull'intera area della cava
n. 9 non si giustifica. Per avvicinarsi alla particella n. 4650 la AO 1 può usare
senza costi eccessivi, come ha rilevato il perito, la pista esistente lungo la
cava n. 9, da essa medesima realizzata a proprie spese – secondo l'accertamento
incontestato del Pretore (sentenza impugnata, consid. 8 in fine) – quando essa
aveva in affitto tale porzione di terreno. Tanto più che l'attrice medesima
l'ha invocata a varie riprese (sopra, consid. 5d).
b) Quanto
all'esigenza – sottolineata dal Pretore – di spostare le strade di cantiere,
per loro natura provvisorie in funzione dell'attività estrattiva, essa trova sì
riscontro nelle premesse di carattere generale della perizia 15 maggio 2014 (pag.
7.
e 28, punto 6). Contrariamente all'opinione del primo giudice (sentenza
impugnata, pag. 29 seg.), tuttavia, tale constatazione non implica in concreto
la concessione di un accesso necessario “coinvolgente tutto il sedime
riguardante la cava 9”. Come testé illustrato, già nella sua prima
valutazione il dott. __________ B__________ aveva rilevato la possibilità di
raggiungere – con qualche accorgimento – il fondo dell'attrice grazie alla
pista di cantiere esistente (sopra, consid. 5d). Non si intravedono estremi per
scostarsi da simile accertamento, condiviso dalla stessa attrice
(memoriale conclusivo, pag. 8 in basso).
c) Rimane
da definire la superficie su cui concedere l'accesso necessario. L'appellante chiede di respingere interamente la petizione, ma ciò è escluso,
non potendosi rimettere in discussione – per quanto si è detto – che la
particella n. 4650 versi in uno stato di necessità nel senso dell'art. 694
cpv. 1 CC. Si tratta di individuare così il percorso necessario dell'accesso,
dipartendosi dalla pista di cantiere esistente, e di definire l'accesso meno
pregiudizievole per fondo serviente. Ora, invitato il 21 settembre 2017 da
questa Camera a precisare graficamente il tracciato esatto del percorso
esistente lungo la cava n. 9 e a determinare il “minimo prolungamento
necessario” per consentire uno sfruttamento adeguato e razionale della
particella n. 4650 arrecando il minor pregiudizio possibile alla
particella n. 4649 (art. 316 cpv. 3 CPC), il perito ha risposto nel suo
complemento del 23 novembre 2017 che l'estensione della pista può essere limitata
– grazie all'impiego di una gru di tipo “derrick” entro la particella n. 4650 –
“alla base della parete” (a una quota di 360 m s.l.m, ovvero 40 m più in
basso rispetto al ciglio della particella n. 4650), con un accesso della
pendenza di circa il 5%. In ogni caso tale soluzione avrebbe implicato un
parziale sconfinamento nell'area della cava n. 8 in uso a terzi (loc. cit.,
pag. 6; doc. FF modificato).
Sulla
scorta di una valutazione dell'ing. __________ M__________, il
Patriziato ha deplorato il 30 gennaio 2018 l'inattendibilità del complemento
peritale, ritenendolo viziato da un manifesto errore nel calcolo della pendenza
(che invece del prospettato 5% risultava in media di circa il 40%). Da parte
sua l'attrice ha obiettato il 13 aprile 2018 che né la delucidazione peritale
del 23 novembre 2017 né l'analisi di fattibilità dell'ing. __________ M__________
tenevano conto della possibilità attuale di raggiungere la particella n. 4650
senza dover far capo a una nuova strada. Preso atto di simili contestazioni,
questa Camera ha sollecitato l'11 giugno 2018 un'ulteriore delucidazione dal
dott. __________ B__________ e ha convocato le parti a un sopralluogo del
27.
agosto 2018. Contestualmente essa ha invitato il perito a limitare il suo
esame alla fattibilità di “un tracciato tutto all'interno della cava n.
9.
che consenta – segnatamente con l'impiego di una gru ʽderrick’ – lo
sfruttamento adeguato e in sicurezza del fondo n. 4650 senza dover ricorrere a
un prolungamento della pista di cantiere”, giacché una risposta affermativa a
tale quesito avrebbe reso superflui gli altri quesiti relativi al prolungamento
della pista.
Il
14.
gennaio 2019 il dott. __________ B__________ ha risposto affermativamente
alla questione. Indicando il tracciato della pista esistente sulla planimetria
acclusa alla sentenza del Pretore (doc. FF), egli ha precisato che è possibile
evitare lo sconfinamento dalla cava n. 9, a condizione che il terreno venga
sistemato adeguatamente per consentire l'uso di un “derrick” dal braccio di 60–70
m sulla particella n. 4650 (referto, pag. 5 e 7). Alla luce di questa chiara e
motivata valutazione specialistica, confermata dagli accertamenti del sopralluogo
che hanno permesso di riscontrare l'esistenza, lungo il percorso indicato dal
perito, di un tracciato all'interno della cava n. 9, non v'è motivo per distanziarsi
dalle conclusioni del perito, non più discusso neppure dalle parti.
d) In
definitiva l'appello merita parziale accoglimento, nel senso che l'accesso
necessario alla particella n. 4650 da iscrivere a carico della particella n.
4649.
andrà esercitato lungo la striscia segnata in giallo (all'interno della
cava n. 9) sulla planimetria allegata, che forma parte integrante del presente
giudizio. Venendo a cadere la possibilità di modificare – su tutta l'area della
cava n. 9 – la pista di cantiere esistente, si impone inoltre di riformare
anche il dispositivo n. 1.2 § del giudizio impugnato, cancellando la facoltà
per l'attrice di provvedere a un “eventuale spostamento”. Per quel che è della
sistemazione (e manutenzione) in sicurezza della pista esistente,
invece, l'attrice va rimessa alle proprie responsabilità.
7.
L'appellante contesta
infine l'indennizzo di fr. 4000.– che il Pretore gli ha riconosciuto per la
concessione all'attrice di un accesso necessario sull'area della cava n. 9. Il
primo giudice ha ritenuto l'ammontare adeguato, oltre che non avversato. Il
Patriziato obietta che tutte le pretese della controparte sono state puntualmente
contestate, inclusa l'indennità offertagli. A parte ciò, esso fa valere di non aver
potuto immaginare che il Pretore avrebbe concesso il passo su un'area di oltre 8000
m². Nel caso in cui fosse confermata l'estensione stabilita dal Pretore, l'indennità
dovrebbe essere pertanto, a suo parere, “ben diversa” da quella assegnata. La
doglianza risulta senza oggetto. Come si visto, in concreto l'ipotesi di un accesso
necessario che gravi su tutta l'area della cava n. 9 non entra in linea di
conto. D'altro lato neppure l'attrice, confrontata – al più tardi in esito ai
complementi peritali esperiti in appello – con la possibilità di delimitare a
una zona ben definita il tracciato dell'accesso necessario, non ha chiesto una
riduzione dell'indennità a suo carico. In proposito la sentenza impugnata
sfugge perciò a ulteriore disamina.
8.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
esce sconfitto per quanto riguarda la sua resistenza all'accesso necessario riconosciuto
dal Pretore all'attrice, mentre ottiene causa vinta nella misura in cui vede limitare
il passo a una striscia di terreno ben delimitata all'interno della cava n. 9. Per
il resto, la AO 1 pur presentando osservazioni tardive e quindi irricevibili,
ha partecipato attivamente alla procedura di appello, in particolare al fine di
definire quesiti e controquesiti peritali. Tutto ponderato, si giustifica così di
addebitare al AP 1 la metà degli oneri processuali e di porre l'altra metà a
carico dell'attrice, compensando le ripetibili. L'esito del giudizio odierno
non influisce invece sul dispositivo inerente alle spese di primo grado, che il
Pretore ha posto a carico della AO 1 e che questa non contesta di dover
assumere nemmeno nelle osservazioni del 4 marzo 2016 in cui postula la piena
conferma della sentenza impugnata.
9.
Circa i rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso accertato dal Pretore (sopra, consid. 1)
raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza
impugnata è così riformato:
1.1 La petizione è accolta, nel senso che sulla
particella n. 4649 RFD di
__________, sezione di __________, è costituita una servitù di accesso necessario
pedonale e con veicoli di cantiere in favore della particella n. 4650 RFD di __________,
sezione di __________o, da esercitare sulla striscia di terreno segnata in
giallo all'interno della cava n. 9 sulla planimetria acclusa, dichiarata parte
integrante della presente sentenza. L'ufficiale del registro fondiario del
Distretto di Riviera è invitato a iscrivere la servitù di accesso necessario al
passaggio in giudicato dell'attuale decisione.
1.2 La ditta AO 1 verserà al AP 1 un'indennità di fr.
4000.– al momento dell'iscrizione della servitù di accesso necessario nel
registro fondiario.
1.3 La ditta AO 1 provvederà a sue spese alle opere
di costruzione e di manutenzione della pista da cantiere oggetto del diritto di
accesso necessario.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese di appello di complessivi
fr. 9000.– (di cui fr. 6199.41 per i complementi peritali), da anticipare dall'appellante,
sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
III. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).