11.2015.102
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale di artigiani e imprenditori; alienazione del fondo pendente causa
10 febbraio 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2015.102
Lugano,
10 febbraio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2015.2977 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori:
iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa
con istanza del 7 luglio 2015 dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
PI 1
giudicando sull'appello del 16 novembre
2015 presentato da
AP
1 e AP 2
(patrocinati dall'avv. PA 1),
contro
la sentenza emessa dal Pretore l'8 settembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. La proprietà per piani
n. 33 462 RFD di __________ (pari a 38/1000 della particella
n. 739), gravata di un diritto di compera in favore di AP 1 e AP 2,
apparteneva alla PI 1. Nel novembre del 2014 la ditta AO 1 ha installato in
tale appartamento un impianto di climatizzazione e il 2 dicembre 2014 ha inviato
a AP 1, che aveva commissionato i lavori, una fattura di fr. 14 904.–. La committente non ha accettato
l'esecuzione dell'opera perché i condizionatori erano stati alloggiati senza la
rasatura a gesso delle pareti. Il 18 marzo 2015 la AO 1 ha così rimosso
gli apparecchi, rimontandoli il 27 maggio successivo, giorno in cui è stato
collaudato l'impianto. L'8 giugno 2015 la AO 1 ha trasmesso a AP 1 una nuova
fattura di fr. 1905.10 per il rimontaggio, il collaudo e la messa in funzione
dell'impianto. L'intero importo di fr. 16 809.10
è rimasto scoperto.
B. Il 7 luglio 2015 la AO 1 ha
convenuto la PI 1 dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, postulando
l'iscrizione provvisoria – già in via cautelare – di un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori sulla proprietà per piani n. 33 462 per fr. 16 809.10 con
interessi. Con decreto cautelare dell'indomani, emesso senza contraddittorio il
Pretore aggiunto ha ordinato l'iscrizione richiesta. Le spese processuali di
fr. 200.– sono state rinviate al giudizio sull'iscrizione provvisoria (inc.
CA.2015.274). All'udienza dell'8 settembre 2015, indetta per il contraddittorio,
si è presentata la sola istante, che ha ribadito la propria domanda. La PI 1 è
rimasta assente ingiustificata. Statuendo con
sentenza di quello stesso giorno, il Pretore ha accolto l'istanza, ha
confermato
l'iscrizione provvisoria
decretata l'8 luglio 2015 e ha impartito
alla AO 1 un termine di 60 giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– e
quelle del decreto cautelare sono state poste a carico della PI 1, tenuta a
rifondere all'istante fr. 600.– per ripetibili.
C. Il 19 ottobre 2015 AP 1 e AP
2 hanno scritto al Pretore, comunicandogli di avere esercitato l'8 settembre
2015 il diritto di compera sulla proprietà per piani n. 33 462, domandando a che punto fosse la procedura
di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale e chiedendo di poter subentrare
alla PI 1 nella causa. Il Pretore ha risposto il 22 ottobre 2015 che la sentenza
era stata pronunciata l'8 settembre precedente. Il 23 ottobre 2015 AP 1 e AP 2
hanno invitato il Pretore a notificare loro la sentenza, “in modo da poter
valutare il da farsi”. Il Pretore ha inviato loro copia della sentenza il 5
novembre 2015.
D. AP 1 e AP 2 sono insorti il
16 novembre 2015 a questa Camera contro la sentenza appena citata per ottenere la
riforma della decisione impugnata nel senso di vedere ridotto l'ammontare dell'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori iscritta provvisoriamente sulla loro
proprietà per piani n. 33 462 a fr.
1905.10 con interessi (l'ammontare della seconda fattura). Essi chiedono inoltre
di porre tutte le spese processuali a carico dell'istante e di obbligare
quest'ultima a rifondere loro fr. 600.– per ripetibili di primo grado, come
pure un'indennità per ripetibili di appello. Il memoriale non è stato intimato
alla AO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli
art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni del Pretore in
tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art.
314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto
è dato, visto l'ammontare dell'ipoteca legale chiesta dall'istante nell'ultimo
atto di causa davanti al Pretore (contraddittorio dell'8 settembre 2015: fr. 16 809.10). Quanto alla
tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata intimata il 9
settembre 2015 alla PI 1, che a quel momento tuttavia non era già più intestataria
della proprietà per piani n. 33 462,
iscritta l'8 settembre 2015 nel registro fondiario a nome di AP 1 e AP 2 in
ragione di un mezzo ciascuno per intervenuto esercizio del diritto di compera.
Il Pretore ha ripetuto così l'intimazione il 5 novembre 2015 ai nuovi
proprietari, cui la sentenza è stata notificata l'indomani. Presentato il 16
novembre 2015, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nella fattispecie AP 1 e AP
2 sono divenuti titolari della proprietà per piani n.
33 462 – come detto – l'8 settembre 2015,
prima che il Pretore intimasse il 9 settembre 2015 alla PI 1 la sentenza di
quello stesso 8 settembre 2015. Ora, trattandosi di un'obbligazione reale (propter
rem), l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani o imprenditori – provvisoria
o definitiva che sia – va chiesta al proprietario attuale del fondo oggetto
delle forniture o dei lavori (Steinauer, Les droits réels, vol. III,
4ª edizione, pag. 312 n. 2882b con richiami). Qualora il
proprietario del fondo cambi pendente causa, “l'acquirente può subentrare nel
processo al posto dell'alienante” (art. 83 cpv. 1 CPC) con l'assenso di
quest'ultimo (Jeandin in: CPC commenté,
Basilea 2011, n. 13 ad art. 83 e riferimenti). Se subentra, la causa
prosegue nei suoi confronti. Se non subentra, la richiesta di iscrizione va
respinta, l'alienante non avendo perduto la legittimazione passiva (Schmid/ Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4ª
edizione, pag. 473 n. 1730 con rimandi). In tal caso però l'artigiano o
imprenditore ha diritto di vedersi assegnare un termine entro cui postulare
nuovamente l'iscrizione – provvisoria o definitiva – dell'ipoteca legale nei
confronti del nuovo proprietario del fondo (I CCA, sentenza inc. 11.2013.58 del
6 novembre 2015, consid. 2 con richiamo a Schmid/Hürlimann-Kaup,
loc. cit.; Steinauer, op. cit.,
pag. 313 nota 82; Thurnherr
in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 24a ad art. 839/840; Vogel, nota in: BR 1999 pag. 74 n. 106).
3. In concreto AP 1 e AP 2
hanno instato il 19 ottobre 2015 davanti al Pretore per subentrare nella lite alla
PI 1 e il 23 ottobre successivo hanno chiesto di vedersi notificare la sentenza
intimata a quest'ultima, richiesta cui il primo giudice ha dato seguito il 5 novembre
2015. Così facendo, essi hanno dichiarato di subentrare in causa all'alienante (art.
83 cpv. 1 CPC). È vero ch'essi non hanno documentato il consenso della PI
1 al subingresso. La questione di sapere se spetti a questa Camera fissare loro
un termine entro cui rimediare alla mancanza può nondimeno rimanere irrisolta,
giacché – come si spiegherà senza indugio – l'appello risulta in ogni modo
destinato all'insuccesso.
4. Nell'appello AP 1 e AP 2
fanno valere che alla AO 1 sono stati commissionati in realtà due appalti: il
primo per l'installazione dell'impianto di aria condizionata, eseguita dall'istante
nel novembre del 2014 e consegnata il 2 di/cembre successivo; il secondo
per la rimozione degli apparecchi (avvenuta il 18 marzo 2015) e per il loro
rimontaggio (eseguito il 27 maggio successivo) dopo la rasatura a gesso delle
pareti. Il primo appalto ha formato oggetto di una fattura (fr. 14 904.–), il
secondo di un'altra (fr. 1905.10). E per quel che è del primo, continuano gli
appellanti, il termine di quattro mesi dal compimento del lavoro entro cui
ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori a
norma dell'art. 839 cpv. 2 CC è decorso infruttuoso. Solo per quanto riguarda
il secondo appalto – essi soggiungono – può giustificarsi, se mai, l'iscrizione
di un'ipoteca legale limitatamente all'ammontare di fr. 1905.10 con interessi.
5. L'acquirente che subentra nella
lite a un alienante riprende la causa nello stato in cui si trova, poiché il
processo continua verso di lui in luogo e vece del suo predecessore. Non può
quindi rimettere in discussione le fasi anteriori della procedura né può modificare
l'oggetto del litigio, non avendo egli maggiori diritti del suo dante causa. Le
azioni e le omissioni di quest'ultimo, in altre parole, gli vanno ascritte come
se fossero proprie (Jeandin, op.
cit., n. 14 ad art. 83 CPC con rimandi; Gross/Zuber in:
Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 11 ad art. 83; Graber/Frei in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª
edizione, n. 23 ad art. 83; Schwander
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar
zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n.
10 ad art. 83; Livschitz
in: Baker & McKenzie,
Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 26 ad art.
83; Domej in: Schweizerische ZPO,
Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 8 ad
art. 83). Ciò vale anche per la proponibilità di nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova, al cui proposito si applica in appello l'art. 317 cpv. 1 CPC (Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra
2013, pag. 68, n. 130).
6. Nel caso specifico la PI 1
non ha reagito all'istanza del 7 luglio 2015 con cui la AO 1 postulava
l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale. La citazione al contraddittorio
dell'8 settembre 2015 contenuta nel decreto cautelare dell'8 luglio 2015 è
rimasta senza seguito, la convenuta non essendo comparsa all'udienza. Così
facendo, tuttavia, essa ha rinunciato alla possibilità di far valere le proprie
ragioni. Certo, l'art. 147 cpv. 3 CPC prevede che “il giudice rende
attente le parti alle conseguenze dell'inosservanza di un termine”. Sta di
fatto che in concreto l'assenza ingiustificata al contraddittorio non avrebbe
comportato – né ha comportato – sanzioni particolari. Semplicemente, la
procedura ha continuato il suo corso. Il comportamento della PI 1 va imputato nondimeno
a AP 1 e AP 2 come se fosse il loro. Essi non possono quindi far valere per la
prima volta in appello argomenti che la PI 1 avrebbe potuto allegare in prima
sede. Identico principio vale per i nuovi documenti che essi accludono
all'appello e che la PI 1 avrebbe potuto sottoporre al Pretore (una fattura del
2 dicembre 2014, sette fotografie scattate tra il 9 dicembre 2014 e
il 27 aprile 2015, un messaggio di posta elettronica del 25 marzo 2015, un
rapporto di lavoro allestito dalla AO 1 il 27 maggio 2015 e una fattura dell'8
giugno 2015). Nemmeno gli appellanti, del resto, pretendono che per la convenuta
ciò fosse ragionevolmente impossibile (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC).
7. Ne segue che, fondato su
argomenti e documenti irricevibili, l'appello sfugge a ulteriore disamina. Le
spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato
all'istante per osservazioni.
8. Quanto
ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso in appello (fr. 14 904.– complessivi)
non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 500.–
sono poste a carico degli appellanti in solido.
3. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste
dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30
giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi
carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se
il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.
Considerandi
113.
LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le
ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né
altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).